CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 marzo 2010
293.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 marzo 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.
C. 3083 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2010.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) sottolinea l'importanza per l'Italia del provvedimento in esame, che interviene in un ambito nel quale l'integrazione europea è fondamentale; ricorda peraltro che della struttura del comando della Forza di gendarmeria europea fa parte un quartier generale multinazionale con sede a Vicenza. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'IDV sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Elena CENTEMERO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 marzo 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), della quale illustra i contenuti.

Sandro GOZI (PD) ringrazia la relatrice per aver tenuto conto pienamente delle sue osservazioni nel parere predisposto e preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del gruppo dell'IDV sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
Testo unificato C. 2713 approvato dalla 11a Commissione permanente del Senato e C. 1335 Vannucci.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la proposta di legge C. 2713 è stata approvata in sede deliberante dalla XI Commissione Lavoro del Senato il 22 settembre 2009. Nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali della Camera all'A.C. 2713 è stata abbinata la proposta di legge C.1335; nella seduta del 17 febbraio 2010 la Commissione Affari sociali ha deciso di adottare come testo base la proposta di legge C. 2713.
Il provvedimento è diretto, come enunciato dall'articolo 1, al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità,

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in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1o aprile 2004.
L'articolo 2 definisce sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile. A tali soggetti si riconosce il diritto di percepire in forma unificata le indennità loro spettanti e le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile erogate dall'INPS. Per coloro che risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento; ad essi continuano ad applicarsi i benefìci assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente per le due distinte menomazioni.
Ai sensi dell'articolo 3 l'accertamento della sordocecità è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto che risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente, rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile, ai fini dell'ottenimento delle indennità. Il verbale di accertamento è sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS. Viene poi prevista una semplificazione delle procedure di accertamento, svolte dalle regioni, per la verifica della condizione di sordocecità. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni legislative.
L'articolo 4 disciplina gli interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche. In particolare, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.
L'articolo 5 prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e di formazione professionale, possano individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.
L'articolo 6 fissa l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con particolare riferimento alla normativa comunitaria, segnala che il provvedimento, come enunciato dall'articolo 1, è adottato sulla base degli indirizzi contenuti nella Dichiarazione sui diritti delle persone sordo-cieche, adottata dal Parlamento europeo, nella seduta del 1o aprile 2004. Tale Dichiarazione, nel richiamare espressamente l'articolo 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea - che detta norme per il contrasto delle discriminazioni fondate sugli handicap, come ribadito ora dall'articolo 19 del TFUE, cd. Trattato di Lisbona - rimarca che la sordocecità costituisce una disabilità distinta, caratterizzata da deficienze della vista e dell'udito comportanti difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità.
Sulla base di tali premesse, il Parlamento europeo invita le istituzioni dell'Unione e i singoli Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordo-cieche. In particolare, viene enunciato il principio secondo cui le persone sordo-cieche dovrebbero godere degli stessi diritti riconosciuti e garantiti agli altri cittadini dell'Unione europea e che tali diritti dovrebbero essere applicati attraverso un'adeguata legislazione in ogni Stato membro.

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Tra i diritti sanciti dalla menzionata Dichiarazione sono compresi:
il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea;
il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, beneficiando dell'illuminazione, dei contrasti e degli adattamenti necessari;
il diritto di accedere ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona;
il diritto alla formazione permanente;
il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi e/o assistenti.

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, segnala che nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2010 è stata pubblicata la Decisione 2010/48/CE del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Tale Convenzione, all'articolo 24, comma 3, lettera c), dispone che gli Stati offrano «alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità». A tale scopo occorre che gli Stati adottino misure adeguate al fine, tra l'altro, di «garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione».

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 marzo 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 171.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2010.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, ritiene opportuno rimandare alla prossima settimana la presentazione di una proposta di parere; ciò anche al fine di poter valutare ulteriori osservazioni che dovessero pervenire da parte di colleghi.

Sandro GOZI (PD) ricorda che nel corso della mattinata odierna si sono svolte presso le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive diverse audizioni con una serie di operatori di settore e si riserva pertanto di presentare - sia al relatore che in Commissione - osservazioni in proposito.
Evidenzia quindi come, a suo avviso, il metodo seguito dal Governo non appaia pienamente razionale, poiché per un verso si traccia un quadro complessivo nazionale, di recepimento della direttiva, per altro verso si disciplinano nel dettaglio solo alcuni settori, rinviando invece, per altri comparti, la definizione della disciplina a successivi atti del Governo. Vi sono dunque diversi aspetti sui quali sarebbe opportuno avere chiarimenti; cita, tra gli altri, il tema degli albi e delle certificazioni di qualità o l'equiparazione ai lavoratori

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nazionali, ai fini fiscali, dei lavoratori temporanei e distaccati. Su tale ultimo aspetto il Ministro Ronchi, nel suo intervento in Commissione dello scorso 9 febbraio, ha fornito ampie rassicurazioni, ma occorrerebbe comunque che lo schema di decreto recasse indicazioni più chiare al riguardo. Si tratta di questioni - ne ha citate solo due, a titolo di esempio - che occorre valutare e sulle quali auspica ci possa essere un utile confronto in Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
Atto n. 189.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo n. 189 reca l'attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. Lo schema in esame è costituito da cinque articoli.
In estrema sintesi, l'articolo 1 reca modifiche il Testo Unico delle Accise (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) al fine di adeguare il contenuto delle disposizioni vigenti al dettato della direttiva 2008/118/CE.
L'articolo 2 dello schema si propone di introdurre disposizioni transitorie volte sia a garantire continuità all'attività di operatori professionali registrati, sia a consentire provvisoriamente l'applicazione di previgenti disposizioni (in materia di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo) per gli scambi con Stati membri nei quali non è ancora disponibile il sistema informatizzato.
L'articolo 3 demanda alcuni adempimenti al Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; prevede poi che, con rispettivi provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sia data attuazione a quanto previsto dalle modifiche recate al Testo Unico delle Accise. Si affida poi al Direttore dell'Agenzia delle dogane il compito di determinare procedure semplificate per la circolazione avente luogo interamente nel territorio nazionale dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati a specifici soggetti (tra gli altri, rappresentanze consolari o diplomatiche).
L'articolo 4 intende abrogare parzialmente o integralmente alcuni atti normativi a seguito delle novità recate con lo schema in esame.
Infine, l'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo.
La direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, che lo schema di decreto in esame è volto a recepire, è composta da 50 articoli e stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti sul consumo dei seguenti prodotti: prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; alcol e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE; tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CE e 92/80/CE. Questi prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio della Comunità e della loro importazione nel territorio della Comunità.
Le accise divengono esigibili al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo. I prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo possono essere oggetto di rimborso o sgravio alle condizioni stabilite dagli Stati membri. I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati

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nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; da organizzazioni internazionali; dalle forze armate di qualsiasi Stato; nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Gli Stati membri possono anche esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte (qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto, autorizzato a effettuare vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità) e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.
Le accise sono esigibili unicamente nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati da un privato.
Se i prodotti sottoposti ad accisa destinati al consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, essi sono sottoposti ad accisa e l'accisa diventa esigibile in quest'ultimo Stato membro. Le accise pagate nel primo Stato membro possono essere rimborsate.
In caso di vendita a distanza da uno Stato membro verso un altro Stato membro, il venditore deve pagare l'accisa nello Stato membro di destinazione.
Gli Stati membri possono inoltre prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento.
L'articolo 21 della Direttiva 2008/118/CE, recependo quanto già disposto dalla Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, specifica che la circolazione in regime sospensivo deve aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, conformemente ad una procedura la quale viene di seguito descritta e che prevede la presentazione, da parte dello speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di una bozza del suddetto documento elettronico, per il tramite del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, di cui all'articolo 1 della Decisione 1152/2003/CE. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono, successivamente, effettuare una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico, informando immediatamente lo speditore se questi non sono validi.
Il suddetto sistema informatizzato deve inoltre permettere alle autorità competenti di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e di monitorare la circolazione di questi ultimi quando circolino in sospensione dall'accisa. Infine esso va utilizzato anche al fine di garantire la riscossione dell'imposta secondo le aliquote fissate dagli Stati membri.
Al fine di permettere il graduale adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri beneficeranno tuttavia di un periodo transitorio durante il quale tale circolazione continuerà ad avvenire secondo le formalità previste dalla Direttiva 92/12/CEE.
Ricorda che il 20 novembre 2009 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE per cattiva applicazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2008/118/CE con efficacia dal 10 aprile 2010.
In particolare la Commissione contesta il fatto che i prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo in un altro Stato membro, acquistati e trasportati da privati per uso personale (soggetti ai sensi della citata direttiva solo all'accisa nello Stato in cui sono stati acquistati), sono valutati dalle autorità italiane come detenuti a fini commerciali (e quindi sottoposti all'accisa nello Stato in cui viene commercializzato il prodotto) solo in riferimento alle quantità massime detenute (ad esempio: 800 sigarette eccetera) e non in base agli altri molteplici criteri stabiliti a tal fine dall'articolo 9 della citata direttiva (status commerciale, luogo e modo di trasporto, natura del prodotto eccetera). In tal modo

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secondo la Commissione la normativa italiana consentirebbe di fatto un regime di doppia imposizione nel paese dove il prodotto è stato acquistato e in Italia dove viene commercializzato.
Il 22 dicembre 2008 la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia (causa 571/08) ai sensi dell'articolo 258 TFUE (ex articolo 226 TCE), per violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9, par. 1 della direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati.
Segnala inoltre che l'articolo 1, comma 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B; in tale ultimo allegato è inserita la direttiva 2008/118/CE. La norma prevede che l'adozione dei suddetti decreti avvenga entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive.
Il termine di recepimento indicato dall'articolo 48 della direttiva 2008/118/CE è il 1o gennaio 2010. Tuttavia l'articolo 1, comma 23-undecies del decreto-legge «milleproroghe» (decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 ha prorogato al 1o aprile 2010 la scadenza del termine per l'esercizio della delega. Si ricorda che per l'attuazione delle direttive incluse nell'allegato B è richiesta l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere. Ove il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare venga a spirare nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di 90 giorni. Nel caso specifico, il termine per l'espressione del parere è fissato al 28 marzo 2010; dal momento che esso spira nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega (che, come già detto, è stato da ultimo fissato al 1o aprile 2010), tale ultimo termine risulta prorogato al 30 giugno 2010.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 4 marzo 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Madrid il 4 e 5 febbraio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che alla riunione dei Presidenti COSAC, svoltasi a Madrid il 4 e 5 febbraio scorso, si è recato il Vice Presidente Farinone, che invita a dare conto dei contenuti della riunione.

Enrico FARINONE (PD) rende una relazione sul tema in oggetto (vedi allegato 2) segnalando che il citato questionario avente ad oggetto il futuro sviluppo della COSAC è pervenuto qualche giorno fa e che potrà utilmente essere oggetto di valutazione da parte dell'ufficio di presidenza e quindi, ove vi sia interesse, anche da parte della Commissione nella sua interezza.

Sandro GOZI (PD) rileva con soddisfazione che - come emerge dalla relazione svolta dal collega Farinone - Pierre Lequiller, Presidente della Commissione Affari europei dell'Assemblea nazionale francese, ha esortato i parlamentari a realizzare un vaglio degli atti comunitari basato anche sul merito delle stesse proposte, e, quindi, non solo sui profili della sussidiarietà e della proporzionalità. Il richiamo al principio di proporzionalità evidenzia un approccio estensivo all'esame

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della conformità al principio di sussidiarietà cui i Parlamenti sono chiamati, che egli stesso ha auspicato, ritenendo innaturale distinguere rigidamente il principio di sussidiarietà da quello di proporzionalità.
Osserva inoltre con favore la posizione assunta da diverse assemblee, che hanno sottolineato l'inadeguatezza della motivazione sovente contenuta nelle proposte di atti normativi dell'Unione europea sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà. Anche in questo caso si tratta di un tema da lui più volte sollevato.
Ritiene infine che il modello sul quale appaiono essere costruiti gli incontri dei Presidenti Cosac debba essere superato; se la Cosac vuole mettersi al servizio del Trattato di Lisbona, occorre prevedere una serie di incontri intorno a specifici temi affinché la Cosac diventi un organo che favorisca la più ampia cooperazione tra commissioni parlamentari, anche affrontando il merito delle questioni. Si potrebbe ipotizzare a tal fine una composizione della Cosac a geometria variabile, prevedendo il coinvolgimento, di volta in volta, di diverse Commissioni, a seconda dei temi in discussione.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb.