CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 marzo 2010
293.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.
C. 3083.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra il disegno di legge in esame, che reca la ratifica e l'esecuzione della Dichiarazione di intenti relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004 e del Trattato per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.
Per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, con riferimento agli articoli 4 e 7 della Dichiarazione di intenti e agli articoli 7, 33, 34 e 43 del Trattato, che disciplinano la struttura e i costi comuni, rileva che la relazione tecnica fa riferimento all'inderogabilità degli elementi posti alla base dei calcoli in essa riportati e il disegno di legge di ratifica indica conseguentemente l'onere come limite di spesa. Tuttavia il meccanismo di imputazione delle spese prefigurato sembra implicare una determinazione annuale dei contributi a carico di ciascuno Stato, tenuto conto del budget proposto dall'ufficiale comandante dell'EUROGENDFOR e approvato dall'Alto comitato interministeriale ai sensi dell'articolo 7 della Dichiarazione di intenti. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Quanto alla mancanza di oneri ipotizzata dalla relazione tecnica con riferimento alle ulteriori spese nazionali per l'impiego del personale interessato, sottolinea che non si hanno osservazioni da formulare, preso atto che la relazione tecnica precisa che saranno impiegati carabinieri in servizio presso il Quartiere generale utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente: infatti, come precisato dalla relazione tecnica, il medesimo personale risulta compreso nelle preesistenti articolazioni dell'Arma dei carabinieri destinate a compiti militari. In relazione agli articoli 5 e 7, comma 7, della Dichiarazione d'intenti, e agli articoli 4, 5, 6 e 32 del Trattato, osserva che, con riferimento al rinvio ad ulteriori provvedimenti legislativi della quantificazione e della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'impiego all'estero di contingenti militari in caso di missione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che le norme in esame assumono rilievo di normativa quadro. In ordine all'estensione agli esperti tecnici e scientifici delle norme in materia di indennizzi, andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti, tenuto conto che in base all'articolo 32 del Trattato detti esperti non sembrano appartenere né al personale militare né al personale civile, pur trattandosi di soggetti che svolgono specifiche missioni all'interno dell'EUROGENDFOR. Con riferimento all'articolo 7, comma 3, della Dichiarazione d'intenti e all'articolo 10 del Trattato, precisa che andrebbero forniti gli elementi posti alla base della quantificazione dell'indicato onere di 50.000 euro annui. Andrebbe inoltre confermato che la quota a carico dell'Italia delle spese ordinarie, da ripartire fra i diversi Paesi, risulti già ricompresa nell'elenco che la relazione tecnica riferisce alle spese comuni, il cui ammontare complessivo è pari a 141.200 euro annui. In merito all'articolo 18 del Trattato ritiene che andrebbe chiarito se la spesa per assistenza sanitaria prevista dalla norma in esame rientri nella voce «esigenze sanitarie» indicata nella tabella della relazione tecnica, ovvero se si tratti di un ulteriore onere a carico dell'Italia in qualità di Stato ospitante. In tal caso essa dovrebbe essere oggetto di apposita quantificazione. Quanto agli articoli 19, 20 e 24 del Trattato, osserva che andrebbero forniti dati volti a escludere che le agevolazioni in esame possano determinare apprezzabili effetti di riduzione del gettito. Con riferimento agli articoli 28 e 29 del Trattato, rileva che le norme non sembrano includere tra i danni oggetto di indennizzo, da porre a carico anche degli altri Stati, quelli relativi alla struttura, di proprietà italiana, che ospita il Quartier generale dell'EUROGENDFOR. Pertanto le spese di manutenzione, che fanno carico esclusivamente all'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera b), del Trattato, potrebbero essere gravate dagli oneri per eventuali danni. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Quanto agli indennizzi per i danni procurati nell'ambito dell'esecuzione dei compiti del Trattato, comprese le esercitazioni,

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ritiene che andrebbe chiarito se la rinuncia all'indennizzo disciplinata dall'articolo 28 del Trattato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 3, debba intendersi riferita ai soli danni di importo inferiore a determinati limiti stabiliti dal Comitato interministeriale, come sembra potersi evincere dal comma 4. In ogni caso, andrebbe chiarito se l'Italia, come parte ospitante, possa essere maggiormente esposta a tali pretese di indennizzo. Nulla da osservare con riferimento alle norme relative ai danni verso terzi, considerato quanto specificato dalla relazione illustrativa. In relazione, poi, all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, segnala che l'autorizzazione di spesa - che ha carattere permanente - è formulata in termini di limite massimo di spesa e che la relazione tecnica conferma tale configurazione degli oneri, precisando che gli elementi alla base dei calcoli costituiscono riferimenti inderogabili. Peraltro, anche in considerazione del fatto che dalla dichiarazione di intenti di cui il disegno di legge prevede la ratifica e l'esecuzione dispone che le spese ordinarie verranno proporzionalmente divise tra i Paesi membri e che l'ammontare dei contributi al budget della Forza di gendarmeria europea verrà definito su base annuale, appare opportuno che il Governo chiarisca se sussistano meccanismi di decisione finanziaria attraverso i quali sia possibile garantire il rispetto del suddetto limite di spesa. In caso contrario, potrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa in termini di previsione, e di corredarla di una specifica clausola di salvaguardia. Con riferimento, invece, all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Si segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In considerazione della particolare natura del capitolo, appare, quindi, opportuno che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame dei diversi provvedimenti di ratifica che hanno previsto l'utilizzo delle suddette risorse, che l'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa in questione è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in ordine agli articoli 4 e 7 della Dichiarazione e agli articoli 7, 33, 34 e 43 del Trattato, conferma la natura predeterminata della spesa relativa ad un onere avente carattere obbligatorio. In proposito, evidenza che eventuali scostamenti dai limiti di spesa non sono prevedibili ed in ogni caso, alla stregua di analoghi organismi internazionali, la valutazione dell'adeguatezza degli stanziamenti costituisce una delle attività cui è prioritariamente volto il Consiglio finanziario di cui all'articolo 33 del Trattato che, su ogni questione di rilievo in merito, riferisce all'Alto Comitato interministeriale (CIMIN) di cui all'articolo 7 del Trattato. Evidenza, in proposito, che sulla base di tali valutazioni, lo Stato ha, peraltro, la possibilità di un'autonoma decisione su eventuali richieste di adeguamento del contributo, prive comunque di ogni carattere di automatismo. Anche alla luce di queste considerazioni, ribadisce che il ricorso alla riduzione dell'autorizzazione di spesa a legislazione vigente di cui alla legge n. 170 del 1997 rappresenta una idonea modalità di copertura sia per quanto attiene alla disponibilità di sufficiente risorse per l'iniziativa in oggetto sia per quanto attiene alla compatibilità con le esigenze finanziarie già programmate.
Con riferimento agli articoli 5 e 7, comma 7, della Dichiarazione di intenti e

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agli articoli 4, 5, 6 e 32 del Trattato, fa presente che l'eventuale coinvolgimento di esperti anche sotto il profilo delle possibili istanze in materia di indennizzi, avverrà nell'ambito delle risorse complessivamente quantificate dal provvedimento. Per quanto attiene, invece, all'articolo 7, comma 3, della Dichiarazione d'intenti e all'articolo 10 del Trattato, conferma che la quota complessiva a carico dell'Italia è quella indicata in euro 141.200 su base annua, mentre, con riferimento all'articolo 18 del Trattato, ribadisce che le spese di assistenza sanitaria sono contemplate nell'ambito degli oneri elencati nell'appendice alla relazione tecnica, per i quali si è provveduto alla quantificazione e relativa copertura, non rappresentando dunque le stesse un ulteriore aggravio a carico del bilancio dello Stato. Con riferimento, infine, all'articoli 28 e 29 del Trattato, rinvia a quanto espressamente previsto dal comma 4 dell'articolo 28, rilevando altresì che non appare sussistere un nesso di causalità, tantomeno in misura direttamente proporzionale, tra il fatto che l'Italia sia il Paese ospitante della Forza di gendarmeria e l'esposizione ad eventuali istanze legate alla fattispecie dell'indennizzo.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007 (C. 3083);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale le spese derivanti dal provvedimento possono essere contenute all'interno di un limite massimo di spesa, in quanto lo Stato italiano ha la possibilità di un'autonoma decisione in merito all'ammontare del contributo alle spese della Forza di gendarmeria europea, non essendo vincolato alle determinazioni assunte al riguardo dagli organi preposti all'attuazione del Trattato,
nel presupposto che:
l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;
l'entità della riduzione del gettito atteso per l'erario derivante dalle esenzioni previste dagli articoli 19, 20 e 24 del Trattato sia di modesto importo e, quindi, non suscettibile di determinare effetti finanziari negativi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
C. 624 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, sostituendo il relatore, dà conto delle modifiche introdotte dal Senato alla proposta recante disposizioni

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per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, già approvata dalla Camera. Al riguardo, con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, rileva che andrebbe chiarito se il sistema tariffario di riferimento possa incidere sui costi rimborsati dal servizio sanitario nazionale alle strutture che erogano i servizi in esame. In tal caso, infatti, poiché la definizione del sistema tariffario è finalizzata a garantire una omogenea erogazione dei livelli di assistenza, andrebbero forniti elementi volti a suffragare l'invarianza complessiva degli oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 6, relativo al progetto «Ospedale-territorio senza dolore», osserva che, pur essendo l'onere configurato come autorizzazione di spesa, e quindi limitato all'importo indicato dal testo, andrebbero esplicitati i dati e gli ulteriori elementi posti alla base della nuova modulazione temporale della spesa autorizzata. Relativamente all'articolo 9, in materia di monitoraggio ministeriale per le cure palliative e per la terapia del dolore, rileva che il finanziamento delle attività di monitoraggio è limitato all'entità dello stanziamento annuo, come si evince dal comma 4, che sembrerebbe fare riferimento alla complessiva attività di monitoraggio disciplinata dall'articolo in esame. Riguardo alla possibilità di avvalersi di consulenti e di società esterne da parte del Ministero della salute, il comma 3 precisa che essa deve essere attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri. Appaiono invece necessari chiarimenti in ordine alla possibilità di istituire una commissione nazionale, tenuto conto che a tale proposito il testo indica il solo limite delle risorse umane disponibili. Andrebbe quindi escluso che possano in proposito determinarsi oneri, ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal comma 4, per esigenze di carattere finanziario o logistico. Con riferimento all'articolo 10, recante la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali per la terapia del dolore, rileva che appare opportuno un chiarimento circa i possibili effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle norme in esame alle farmacie comunali e ospedaliere. In particolare andrebbe chiarito se tali farmacie siano tenute a sostenere - per la distruzione, ai sensi del comma 1, lettera b), dei medicinali scaduti o deteriorati - oneri ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. La norma prevede, infatti, che le spese relative al trasporto, alla distruzione e alle altre eventuali necessità restino a carico delle farmacie richiedenti la distruzione dei medicinali. Con riguardo all'articolo 12, recante la copertura finanziaria del provvedimento, ricorda che durante l'esame in seconda lettura presso il Senato della Repubblica sono stati rideterminati gli oneri derivanti dal provvedimento ed è stata aggiornata la loro decorrenza all'anno 2010. Tale rideterminazione si è resa necessaria dal momento che le risorse a valere sui Fondi speciali di parte corrente originariamente accantonati per il testo approvato dalla Camera, sono stati utilizzati da un emendamento al disegno di legge finanziaria per il 2010 approvato durante l'esame in prima lettura al Senato. Con riferimento alla copertura attualmente prevista dal provvedimento, segnala che gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno recano una specifica voce programmatica e le necessarie disponibilità. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per la copertura di quota parte degli oneri relativi all'anno 2010, si ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 3458 del Ministero della salute che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, appare opportuno una conferma da parte del Governo. Con riferimento alla copertura finanziaria, segnala, tuttavia, che la stessa, a fronte di oneri permanenti, è formulata con riferimento al solo triennio 2010-2012. Tale formulazione è probabilmente dovuta al fatto che la copertura prevede il ricorso agli accantonamenti del Fondo speciale di

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parte corrente, che, anche se utilizzati per la copertura di oneri permanenti, sono espressamente riferiti solo al triennio considerato nel bilancio pluriennale. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi l'idoneità della copertura prevista a far fronte anche agli oneri successivi all'anno 2012. In presenza di un tale chiarimento, infatti, potrebbe essere possibile non procedere ad ulteriori modifiche al testo, che renderebbero necessaria un'altra lettura da parte del Parlamento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti, precisa che la disposizione dell'articolo 5, comma 4, segnala che la disposizione è inserita nel contesto di un articolo che deve essere attuato nei limiti di un importo fissato dall'articolo 12, comma 2, pari a 100 milioni di euro annui. Al riguardo, conferma l'invarianza della spesa. Per quanto attiene ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 9, esclude che dalla possibilità di istituire una Commissione nazionale che supporti il Ministero della salute nell'attività di monitoraggio delle cure palliative possano derivare oneri ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal comma 4. In relazione all'articolo 10, fa presente che le farmacie comunali ed ospedaliere a legislazione vigente già provvedono alla distruzione dei medicinali scaduti o deteriorati con costi a proprio carico. Per quanto attiene all'articolo 12, comma 1, conferma che l'autorizzazione di spesa prevista per la copertura di quota parte degli oneri relativi all'anno 2010 reca le necessarie disponibilità finanziarie. Conferma, altresì come segnalato dallo stesso relatore, che gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno recano le necessarie disponibilità, osservando altresì che la prevista copertura mediante la riduzione del Fondo speciale di parte corrente può essere utilizzata anche per gli oneri a carattere permanente.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 624 e abb.-B, recante Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:
la clausola di copertura finanziaria, pur se limitata al triennio considerato nel bilancio pluriennale, deve intendersi riferita anche agli oneri di carattere permanente derivanti dall'attuazione del provvedimento;
alla copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2012 si provvederà a valere sui fondi speciali di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva la proposta di parere.

DL n. 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
C. 3175 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra il disegno di legge in esame, che dispone la conversione del decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

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Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, reputa, in primo luogo, necessario che sia chiarito come si intenda assicurare l'assenza di oneri a carico di amministrazioni pubbliche che sono obbligate, in forza delle norme in esame, a prestare servizi in favore dell'Agenzia senza che sia loro assicurato alcun ristoro per le prestazioni rese. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni che prevedono che l'Agenzia possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle prefetture territorialmente competenti, senza definire alcun limite in tale potere di avvalimento, che i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio per l'amministrazione e la custodia dei beni confiscati in esito ai procedimenti di prevenzione e penali siano disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa e che l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti, possa avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici sulla base di apposite convenzioni non onerose. Rileva, altresì, che la relazione tecnica non fornisce informazioni circa l'onere finanziario recato da «convenzioni, protocolli e contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario», nei quali l'Agenzia subentra a norma dell'articolo 7. Reputa che tali informazioni siano necessarie al fine di verificare che lo stanziamento disposto in favore dell'Agenzia risulti sufficiente anche con riguardo al pagamento di tali oneri. Giudica, infine, opportuno che siano chiariti alcuni aspetti concernenti la quantificazione indicata dalla relazione tecnica, con particolare riferimento al compenso spettante al direttore dell'Agenzia. Rileva, infatti, che la relazione tecnica sembrerebbe quantificare due volte la retribuzione del direttore dal momento che tra le spese di funzionamento sono considerati, in misura non analiticamente dettagliata, «i compensi agli organi dell'Agenzia (compreso il Direttore)» e che nella tabella relativa alle spese di personale figura anche, in aggiunta alle trenta unità previste dalla dotazione organica, una ulteriore posizione di direttore generale cui è corrisposto un trattamento annuo di circa 220.000 euro. Inoltre, essendo il Direttore nominato tra i prefetti e essendo resa indisponibile la relativa posizione di organico per tutta la durata dell'incarico, la spesa da considerare dovrebbe essere pari al solo differenziale retributivo e non all'intero stipendio. Sul punto appare opportuna una precisazione da parte del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 10, dispone che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provveda, quanto a 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno, nonché quanto a 150 mila euro per l'anno 2010 e a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Al riguardo, con riferimento alla formulazione della disposizione di copertura, segnala che la stessa non indica esplicitamente le disposizioni alle quali sono riconducibili gli oneri, ma si limita ad indicare il loro ammontare complessivo. In proposito, ricorda che l'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, prevede che «in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto la spesa autorizzata». Segnala, inoltre, che l'autorizzazione di spesa è formulata in termini di limite massimo di spesa. A tale proposito, in considerazione del fatto che una quota degli oneri è riconducibile a spese di personale, appare opportuno che il Governo confermi che gli stessi possano essere contenuti nel suddetto limite. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, osserva che l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno del quale è previsto

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l'utilizzo, non reca una specifica voce programmatica e utilizza quota parte delle risorse che erano state finalizzate all'Atto Camera n. 41, recante disposizioni in favore dei territori di montagna. In proposito, ricorda che, nella seduta del 2 febbraio 2010, la Commissione bilancio, in seguito dell'adozione del testo base dell'atto Camera n. 41, ha proceduto, con il parere conforme del Governo, alla prenotazione delle risorse dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente. Successivamente, nella seduta del 10 febbraio 2010 relativa al seguito dell'esame dell'Atto Camera n. 41, la Commissione bilancio constatato che quota parte delle medesime risorse erano state utilizzate dal decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2010, n. 28, ha chiesto al rappresentante del Governo di individuare, per il provvedimento in esame o per il decreto-legge n. 4 del 2010, una possibile modalità di copertura finanziaria alternativa. In merito, il rappresentante del Governo ha ritenuto necessario un approfondimento. Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, le cui risorse sono iscritte nel capitolo 2185 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2010, per la copertura di oneri permanenti, si ricorda che l'articolo 52, comma 1, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, dispone che nella tabella C, dovranno essere iscritte solo autorizzazioni di spesa relative a stanziamenti rimodulabili. La tabella C non dovrà, invece, contenere spese obbligatorie, le quali saranno determinate dalla legge di bilancio. Al riguardo, rileva che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono iscritte in bilancio come spese non rimodulabili. Fa presente che tali spese, ai sensi dell'articolo 21, comma 6 della legge n. 196 del 2009, sono quelle rispetto alle quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente. Ritiene, peraltro, che tale copertura potrebbe essere valutata favorevolmente qualora il Governo chiarisse che la prevista riduzione di spesa è da porre in relazione ai risparmi derivanti dalla cessazione dell'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e della relativa struttura di supporto, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disposta dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge, a decorrere della nomina del direttore dell'Agenzia nazionale.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di poter acquisire gli elementi informativi richiesti dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene sorprendente che il Governo non sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti con riferimento ad un provvedimento d'urgenza adottato dall'Esecutivo circa un mese or sono, rilevando peraltro come, in considerazione della prossima interruzione dei lavori in coincidenza delle consultazioni elettorali, il decreto-legge rischia di non essere convertito in tempo utile. In ogni caso, reputa opportuno valutare con attenzione gli oneri derivanti dal provvedimento, sottolineando come la struttura che si intende costituire rischia di dimostrarsi inutile ed eccessivamente costosa.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, rilevando che, poiché le Commissioni di merito si accingono a concluderne l'esame, la Commissione bilancio esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

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Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.
C. 2298.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, osserva che il provvedimento in esame fa seguito ad un analogo provvedimento, anch'esso trasmesso dalla Commissione cultura, che prevede un contributo per il restauro della Basilica di San Petronio a Bologna e che a breve la Commissione sarà chiamata ad esaminare anche il nuovo testo di due proposte di legge che prevedono la destinazione di un contributo all'Abbazia di Montecassino, al Monastero di San Benedetto in Subiaco e al Museo dell'aeronautica «Volandia» di Vizzola Ticino. In proposito, come già si è rilevato nel dibattito svoltosi il 2 marzo 2010, ritiene necessario che la Commissione bilancio affronti in modo sistematico il tema dei contributi in materia di beni culturali, evitando un esame frammentario di provvedimenti che spesso presentano gravi problemi di copertura finanziaria.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, condividendo quanto osservato dal presidente, ricorda come nella seduta del 2 marzo 2010, al fine di individuare una cornice unitaria per gli interventi in materia di conservazione dei beni culturali, fosse stata segnalata l'opportunità di procedere in tempi rapidi ad un intervento legislativo di riforma della disciplina della ripartizione della quota dell'otto per mille spettante allo Stato.

Lino DUILIO (PD) ritiene che sarebbe opportuno chiarire i criteri seguiti dalla Commissione di merito per la selezione degli interventi da finanziare, sottolineando, a titolo di esempio, la necessità di un rifinanziamento degli interventi di restauro del Duomo di Milano, di cui all'articolo 6 della legge n. 444 del 1998, al quale anche i parlamentari milanesi della maggioranza hanno più volte dichiarato di voler provvedere. In ogni caso, ritiene che la materia degli interventi in materia di beni culturali dovrebbe essere affrontata in modo più serio e non con provvedimenti episodici ed incoerenti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, con riferimento alle considerazioni del collega Duilio, fa presente che è intenzione della Commissione affrontare in modo sistematico il tema del finanziamento degli interventi per la conservazione dei beni culturali, segnalando che essa potrà essere adeguatamente valutata nell'ambito delle proposte di legge in materia di revisione della disciplina della ripartizione della quota statale dell'otto per mille dell'imposta dei redditi sulle persone fisiche. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
Nuovo testo unificato C. 1079 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, illustra il contenuto del testo unificato trasmesso dalla Commissione lavoro, che reca la delega al Governo per il riconoscimento del diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale. Nel segnalare che il provvedimento prevede tra i principi e i criteri direttivi della delega la mancanza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rileva, con riferimento all'articolo 1, che reca la delega al Governo per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, l'opportunità di acquisire

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chiarimenti dal Governo in ordine ad una serie di principi e criteri direttivi della delega, la cui attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ritiene problematica. In particolare, rileva che il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, con riferimento anche ai quadri e ai dirigenti, affermato alle lettere a) e g), sembra configurarsi come un nuovo diritto di immediata esigibilità e, come tale, difficilmente esercitabile senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analogamente, la definizione di standard di prestazioni nell'erogazione dei servizi essenziali concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui alla lettera b) appare suscettibile di recare maggiori oneri non quantificati con riferimento alle regioni e agli enti locali che dovessero trovarsi al di sotto degli standard individuati. Segnala, altresì, che l'ampliamento della platea dei beneficiari dei permessi retribuiti per sostenere esami, previsto dalle lettere c) e d) non appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria generale nonché da quelle previste dalla specifico principio di delega e che l'introduzione della deducibilità delle spese sostenute per la formazione professionale, di cui alla lettera p), non appare compatibile con la clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista nel principio di delega, non essendo peraltro chiaro a quali misure esistenti la norma faccia riferimento per provvedere, attraverso una loro rimodulazione, all'eventuale copertura finanziaria del minor gettito. Ricorda, infatti, che il testo unico delle imposte sui redditi, infatti, non prevede per tale tipologia di spesa né la deducibilità, né la detrazione. Rileva, inoltre, che sugli altri principi di delega, appare opportuno acquisire, comunque, conferma del Governo circa l'assenza di profili onerosi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dichiara di condividere le considerazioni del relatore circa i possibili effetti di onerosità del provvedimento, rilevando la necessità che sia predisposta da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Dipartimento delle finanze, per gli aspetti di rispettiva competenza, una coordinata relazione tecnica, anche al fine dell'individuazione di una idonea copertura finanziaria. In proposito, rileva che la clausola di invarianza finanziaria prevista ai fini dell'esercizio della delega non risulta idonea in relazione ai profili di onerosità, non quantificati, conseguenti in particolare all'attuazione dei principi e criteri di delega di cui all'articolo 1, comma l, del provvedimento relativi: all'affermazione del diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, anche attraverso la promozione di tirocini formativi ed il coordinamento di banche dati, nonché al riconoscimento del diritto all'aggiornamento professionale del quadri e dei dirigenti, di cui alla lettere a) e g) del comma 1; alla definizione degli standard di prestazioni che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo professionale, di cui alla lettera b); al riordino e all'armonizzazione del sistema dei permessi previsti in favore dei lavoratori per la preparazione e lo svolgimento di esami, con estensione, in quanto compatibile con le caratteristiche del rapporto di lavoro, anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione a progetto, di cui alle lettere c) e d); all'integrazione tra i sistemi educativi e formativi ed il mercato del lavoro, di cui alla lettera m); alla deduzione ai fini fiscali delle spese sostenute per la partecipazione e frequenza di attività formative, di cui alla lettera p); alla promozione di misure di sostegno agli individui anche sotto forma di borse di studio, vouchers individuali, prestiti agevolati, sostegno all'offerta pubblica di istruzione e di formazione (lettera q). Circa il criterio di delega di cui alla lettera i), fa presente che dall'avvalimento da parte dello Stato dell'ISFOL e dell'INVALSI

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non devono, comunque, discendere richieste di implementazione delle risorse umane di tali organismi e il coinvolgimento di questi enti deve avvenire nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, alla luce di quanto evidenziato dal relatore e dal sottosegretario Giorgetti, propone di richiedere al Governo di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento, entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Atto n. 193.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento ministeriale.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), presidente e relatore, illustra lo schema di regolamento in esame reca, ai sensi dell'articolo 28, commi da 1 a 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, la costituzione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), derivante dalla fusione dei compiti e delle strutture dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), contestualmente soppressi. In proposito, ricorda che il decreto-legge n. 112 del 2008 prevede espressamente che dall'istituzione dell'ISPRA non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, più in particolare, che il comma 3 dell'articolo 28 del citato decreto-legge ha disposto che, in sede di definizione del decreto ministeriale per la determinazione della struttura organizzativa dell'ISPRA, si deve tenere conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e di controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
Con riferimento ai profili di carattere finanziario del provvedimento, per quanto attiene agli articoli da 1 a 9, alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica e dalla nota tecnica allegata allo schema di regolamento in esame, appare comunque opportuno acquisire un maggior dettaglio circa l'attuale spesa sostenuta per il funzionamento dei tre enti prima del commissariamento e quella che si prevede di sostenere sulla base delle disposizioni in esame. Segnala, inoltre, che il successivo articolo 10 dispone che il presidente e il direttore generale, se dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa senza assegni o in posizione di fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. Al riguardo, segnala

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che il collocamento fuori ruolo è suscettibile di recare maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che la posizione di provenienza può essere ricoperta. In proposito, osserva che, in sede di espressione di parere sul decreto ministeriale, il Consiglio di Stato ha proposto di espungere la previsione di indisponibilità nell'amministrazione di provenienza dei posti relativi al personale collocato fuori ruolo e incaricato presso l'ISPRA, in quanto tale disposizione non può essere, ad avviso del Consiglio di Stato, contenuta in una norma di carattere regolamentare relativa ad un ente diverso da quello di appartenenza.
Ritiene, inoltre, che in sede di esame del provvedimento dovrebbero valutarsi anche le implicazioni occupazionali della fusione la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM nell'ISPRA, ricordando le vicende dei ricercatori precari di tale ultimo Istituto, delle quali si sono a lungo occupate le cronache. Rileva, altresì, che né il provvedimento né la relazione tecnica che lo accompagna forniscono indicazioni in ordina al reperimento di risorse sul mercato da parte dell'ISPRA, osservando, a titolo di esempio, che circa il 70 per cento delle entrate dell'ICRAM derivavano da finanziamenti comunitari i di enti ed istituzioni private. Nel segnalare che - anche sotto il profilo finanziario - appare importante verificare se la costituzione dell'ISPRA consenta di mantenere questo flusso di finanziamenti non statali, rileva altresì l'esigenza di verificare se le disposizioni del decreto in esame siano in sintonia con il decreto legislativo n. 213 del 2009, recante il riordino degli enti di ricerca.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di poter acquisire gli elementi informativi richiesti dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda sull'opportunità di un approfondimento sulle implicazioni del provvedimento, che, comunque, appare presentare un contenuto estremamente limitato e non sembra pertanto poter offrire una soluzione a temi di più ampia portata, come quello della proroga dei contratti dei precari dell'ISPRA. Segnala, comunque, le disposizioni dell'articolo 7 relative alla composizione del collegio dei revisori dei conti, osservando che non appare opportuno che, anche al fine di assicurare la distinzione tra controllori e controllati, la maggioranza dei componenti del collegio sia scelta tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sottolinea, peraltro, l'opportunità che tali componenti siano necessariamente iscritti nel registro dei revisori contabili, non ritenendo sufficiente il richiamo ad una «comprovata capacità giuridico-amministrativa».

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.