CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 marzo 2010
291.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.
C. 3083 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire dal prossimo lunedì 8 marzo e che pertanto la XIV Commissione dovrebbe esprimersi entro la giornata di domani.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), relatore, evidenzia che il 17 settembre 2004, i Ministri dei Paesi aderenti (Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna) hanno sottoscritto a Noordwijk (Olanda) la Dichiarazione di intenti (DOI) con la quale, in sintesi, è stato sancito l'impegno a sottoscrivere un trattato per stabilire le funzioni e la condizione giuridica della Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR-EGF) e dei suoi membri. La dichiarazione d'intenti è strutturata in undici parti e due allegati.
La prima parte relativa alle finalità dell'iniziativa, prevede che Francia, Italia,

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Olanda, Portogallo e Spagna, per contribuire allo sviluppo della PESD (Politica europea di sicurezza e difesa), favoriscano lo svolgimento dei compiti di polizia richiesti nella operazioni di gestione delle crisi svolte nel quadro della dichiarazione di Petersberg, offrano una struttura multinazionale agli Stati che affiancano l'UE nella realizzazione di tali missioni e partecipino alle iniziative delle Organizzazioni internazionali nel settore delle missioni internazionali nelle aree di crisi.
Per gli scopi sopra richiamati i cinque Paesi decidono la creazione di una Forza di gendarmeria denominata EUROGENDFOR (EGF), costituita da contingenti dei rispettivi corpi di polizia ad ordinamento militare, che dovrà essere operativa, pre-organizzata e impiegabile in tempi rapidi. Tale Forza dovrà assicurare, nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi, lo svolgimento dei compiti di polizia, in collaborazione con gli altri partecipanti (contingenti militari, polizia locale, forze di polizia di altri Paesi partecipanti), favorendo la riattivazione dei servizi di sicurezza, in particolare nelle fasi di transizione da situazioni operative militari alla ricostituzione di istituzioni civili.
La dichiarazione individua le missioni delle unità appartenenti all'EGF, che possono essere messe alle dipendenze sia di un comando militare che civile, con una catena di comando definita ma suscettibile di variazioni durante la missione.
L'EGF deve essere in grado di operare: durante la fase iniziale dell'operazione, insieme ad altre forze militari, con compiti di polizia; durante la fase di transizione, in collaborazione con altre forze o autonomamente, per favorire il coordinamento con le polizie locali o internazionali; durante la fase di disimpegno, per favorire il passaggio di responsabilità alle autorità civili nazionali. La Forza di gendarmeria può essere inoltre schierata per prevenire situazioni di crisi.
Nell'ambito di ogni operazione, l'EGF svolge missioni di sicurezza pubblica e ordine pubblico, collabora con la polizia locale e ne cura l'addestramento, dirige la pubblica sorveglianza, la polizia di frontiera, svolge investigazioni criminali, protegge la popolazione e la proprietà.
La struttura della Forza di gendarmeria, composta dalle Forze già fornite dagli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi e delle capacità nelle operazioni di gestione delle crisi civile, sarà messa a disposizione dell'Unione europea.
L'EFG può inoltre essere posta a disposizione di altre organizzazioni internazionali, quali l'ONU, la NATO e l'OSCE, o di forze multinazionali create ad hoc, garantendo sempre la coordinazione con gli organi militari o civili ed il collegamento con le autorità di polizia locali o internazionali presenti nel territorio ospitante.
Della struttura del comando dell'EGF fanno parte: l'Alto Comitato Interministeriale, composto da rappresentanti dei ministri competenti degli Stati membri come indicati nell'allegato A, che assicura il coordinamento politico-militare, nomina il Comandante della Forza di gendarmeria e gli detta le linee guida. Il Comitato si avvale di gruppi di lavoro; un Quartier generale multinazionale, con sede in Italia (Vicenza), costituito, sotto il comando del comandante dell'EGF, da un nucleo spiegabile all'estero e che può venire, se necessario, rinforzato; esso si occupa della pianificazione operativa, ha rapporti con i Quartier generali presenti nei teatri operativi. L'allegato B alla dichiarazione specifica la struttura e i compiti del Quartier generale, i cui incarichi vengono assegnati a rotazione.
La struttura della Forza, nell'ambito delle operazioni, è composta, oltre che da un Quartier generale, da una componente operativa che svolge missioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico, da una componente destinata alla lotta contro il crimine e da una componente di supporto logistico. Gli Stati membri individuano periodicamente le forze specializzate con individuazione nominale delle unità messe a disposizione a richiesta. L'EGF dovrà disporre di una Forza di reazione rapida di 800 unità nell'arco di 30 giorni.
La dichiarazione assegna il conseguimento ed il mantenimento del livello di

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addestramento delle unità alle singole nazioni, attribuendo all'Alto Comitato Interministeriale la definizione dei requisiti operativi e l'approvazione degli obiettivi annuali. Obiettivo dell'addestramento multi nazione è quello della interoperabilità tra le forze, nell'ambito di un apposito programma proposto dall'Ufficiale comandante e approvato da un apposito comitato.
Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e finanziari relativi al Quartier generale, la dichiarazione prevede che ogni membro sostenga le spese di partecipazione all'EGF e proporzionalmente le spese ordinarie. L'Italia, in quanto Paese che ospita il quartier generale, fornisce il supporto logistico per tale struttura, in base ad un apposito accordo tecnico con gli altri membri.
Il finanziamento delle operazioni viene effettuato dai Paesi contribuenti e dalle organizzazioni internazionali eventualmente partecipanti (UE, ONU, ecc.). Gli Stati membri si impegnano inoltre a migliorare il livello di interoperatività tra le loro forze.
È previsto che il linguaggio ufficiale dell'EGF sia quello degli Stati membri, con la possibilità che, in ambito lavorativo, sia scelto un linguaggio comune.
La dichiarazione definisce i criteri per l'ammissione all'EGF di nuovi Stati, che devono appartenere all'Unione europea ed essere dotati di una forza di polizia ad ordinamento militare. I nuovi membri possono essere ammessi con il consenso dei Paesi membri e dopo l'accettazione dei contenuti della dichiarazione di intenti. Gli Stati UE possono inoltre richiedere il riconoscimento dello status di Osservatore distaccando un loro ufficiale di collegamento presso il Quartier generale di EUROGENDFOR. Le condizioni per l'ammissione possono essere modificate all'unanimità, su richiesta di uno Stato membro.
Le funzioni precise e gli aspetti legali dell'EGF e dei suoi membri saranno oggetto di un Trattato; inoltre, gli Stati aderenti si impegneranno, prima dell'entrata in vigore di tale Trattato, ad applicare l'Accordo SOFA (Status of Forces Agreement) sullo status dei militari NATO nei Paesi ospitanti, ai membri della Forza di gendarmeria. La dichiarazione prevede che i suoi contenuti e le misure necessarie per realizzarli siano regolati da accordi specifici.
Quanto al Trattato istitutivo, è stato sinora ratificato da Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.
Il Capo I contiene disposizioni generali riguardanti lo scopo del Trattato e definisce i principi fondamentali su obiettivi, statuto, modalità organizzative ed operatività della Forza di gendarmeria europea.
Il capo II contiene disposizioni relative a missioni, ingaggio e schieramento.
Il capo III reca disposizioni concernenti gli aspetti giuridici e istituzionali.
Il capo IV contiene disposizioni in materia di infrastrutture del QG permanente.
Il capo V, che disciplina la tutela delle informazioni, prevede che i principi di base e i livelli minimi della tutela delle informazioni o del materiale riservati siano stabiliti da un apposito accordo tra le Parti.
Il capo VI contiene disposizioni concernenti il personale.
Il capo VII contiene disposizioni relative ai privilegi ed alle immunità.
Il Capo VIII si riferisce alle disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare.
Il Capo IX riguarda le disposizioni in materia di indennizzi.
Il Capo X, che contiene disposizioni finanziarie e sui diritti patrimoniali, sancisce il ruolo centrale del CIMIN.
Il Capo XI riporta le consuete clausole finali, oltre ad alcune ulteriori disposizioni di completamento.
L'entrata in vigore del Trattato è prevista solo dopo il deposito presso il Governo italiano - depositario del Trattato - dell'ultimo degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Il Trattato in esame potrà essere integrato da uno o più accordi o intese per l'attuazione di singole parti di esso, come anche potrà essere modificato con il consenso di tutte le Parti. Sarà possibile infine denunciare il Trattato previa comunicazione scritta al depositario, e con effetto, di norma,12 mesi dopo la ricezione di detta comunicazione.

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Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato sull'istituzione della Forza di gendarmeria europea si compone di cinque articoli, dei quali i primi due riportano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, e l'ordine di esecuzione nell'ordinamento interno. L'articolo 3 individua nell'Arma dei carabinieri la specifica forza di polizia a statuto militare dell'Italia, ai fini della partecipazione alla Forza di gendarmeria europea. L'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato in oggetto, pari a 191.200 euro annui a decorrere dal 2010. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 4 giugno 1997, n. 170, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ricorda che la VII Commissione Cultura ha avviato l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 136 e abb. nella seduta del 16 luglio 2008. Il 24 febbraio 2010 la stessa Commissione ha adottato come testo base il testo unificato proposto dal comitato ristretto, Il suddetto testo consta di 28 articoli raccolti in 4 Capi, che recano la definizione dei principi fondamentali che sovrintendono l'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo.
Nel Capo I (artt. 1-7) vengono indicate le disposizioni di carattere generale del testo unificato. In particolare, nell'articolo 1 viene riconosciuta la valenza sociale, culturale ed economica dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, circo e spettacolo viaggiante, comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare, quando le relative attività sono svolte alla presenza diretta di pubblico). Alla Repubblica è affidato il compito di incentivarne lo sviluppo garantendo l'equilibrio dell'offerta sul territorio nazionale, la libertà di accesso alle professioni del settore e la tutela delle relative attività, il pluralismo creativo.
L'articolo 2 indica i principi fondamentali che sovraintendono all'azione pubblica. In tale ambito, si citano la garanzia di pari opportunità di fruizione per tutti i cittadini; il sostegno dei giovani autori; l'assicurazione della presenza della produzione nazionale all'estero; la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche; l'attivazione di sinergie operative finalizzate a costituire un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturale del paese; la conservazione della memoria; la tutela della libera concorrenza; l'azione in favore delle strutture; il riconoscimento della qualifica di piccola e media impresa agli organismi del settore; la garanzia di un adeguato sostegno pubblico e di un'azione di incentivazione dell'apporto privato.
Gli articoli da 3 a 6 definiscono le attribuzioni spettanti ai singoli livelli di governo della Repubblica, individuando i compiti dello Stato (articolo 3), della Conferenza unificata (articolo 4), delle regioni (articolo 5), delle province, delle aree metropolitane e dei comuni (articolo 6).
I compiti statali sono attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali, al quale spetta la contitolarità del Fondo unico dello spettacolo (FUS). In particolare, il MIBAC propone alla Conferenza unificata gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, disciplina i criteri di attribuzione delle risorse del FUS e istituisce l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo.

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L'Osservatorio dello spettacolo svolgerà funzioni consultive nei confronti della Conferenza unificata (articolo 7); presso l'Osservatorio viene istituito uno sportello di orientamento e consulenza per i soggetti che intendono operare nel settore.
Il Capo II (artt. 8-23) descrive gli interventi di riforma ai fini della riorganizzazione dello spettacolo dal vivo.
In particolare l'articolo 8, commi da 1 a 3, prevede la promozione del processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo (secondo criteri definiti con DM), ed il conferimento degli incarichi di direzione degli enti a prevalente partecipazione pubblica. Il comma 4 riguarda, invece, l'Ente teatrale italiano (ente pubblico produttore di servizi culturali).
L'articolo 9 è volto ad individuare i parametri da considerare ai fini della ripartizione del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), mentre l'articolo 10 prevede la possibilità di stipulare, su richiesta regionale, accordi di programma triennali tra le regioni e lo Stato per la gestione unitaria delle risorse del FUS.
Le disposizioni dell'articolo 11 provvedono ad incrementare la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo.
Con gli artt. 12, 13 e 14 viene prevista l'istituzione di tre Fondi: un Fondo speciale, istituito presso l'Istituto per il Credito sportivo, per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti per lo spettacolo dal vivo (articolo 12); un Fondo perequativo, a sostegno delle aree nelle quali la cultura dello spettacolo non sia adeguatamente diffusa (articolo 13); un Fondo per l'innovazione ed il sostegno ai giovani talenti (cosiddetto Fondo per la creatività), per la promozione ed il sostegno di nuovi artisti (articolo 14). Questi ultimi due Fondi saranno istituiti presso il Ministero per i beni culturali con una dotazione ciascuno di 15 milioni di euro per il primo triennio di applicazione.
L'articolo 15 reca norme in materia fiscale, finalizzate all'agevolazione degli operatori del settore. Tra gli interventi previsti, si ricorda l'equiparazione ex lege alle piccole e medie imprese degli organismi dello spettacolo dal vivo, la predisposizione di agevolazioni relative alle imposte dirette e all'IVA, la possibilità di dedurre dal reddito imponibile parte di alcuni costi e di alcune spese (relativi, rispettivamente, alla strumentazione e al trasporto, vitto e alloggio), l'estensione delle agevolazioni per il settore cinematografico anche alla produzione di video. Sotto un diverso profilo, la norma elimina le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'attività itinerante dello spettacolo dal vivo.
Gli artt. 16 e 17 dispongono in merito all'educazione culturale ed alla formazione professionale del personale artistico, tecnico ed amministrativo e delle figure professionali legate alle nuove tecnologie. Con appositi decreti verranno poi individuati i criteri per il riconoscimento delle scuole di alta formazione nella danza ed i requisiti richiesti al personale docente.
L'articolo 18 prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni culturali, di una banca dati professionale degli artisti.
L'articolo 19 istituisce le figure di procuratore degli artisti professionisti (figura alla quale, dietro concessione di licenza e in forza di contratto di mandato, si affidano i lavoratori dello spettacolo per la promozione della propria professionalità) e di organizzatore culturale (soggetto che in via prevalente o stabile e continuativa promuove e rappresenta gli artisti producendone gli spettacoli e svolgendo attività manageriale ed economica). L'esercizio della professione di procuratore è subordinata all'iscrizione in un apposito registro nazionale.
Con l'articolo 20 vengono disposti interventi in materia di collocamento al lavoro e di tutele assicurative e previdenziali. Tra essi rilevano l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione e gli infortuni sul lavoro ai lavoratori dello spettacolo che svolgono la propria attività in modo saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata; modifiche concernenti i requisiti anagrafici ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione per ballerini e tersicorei;

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specifiche disposizioni per la determinazione della retribuzione pensionabile dei lavoratori dello spettacolo. Viene inoltre istituita una borsa Listaspettacolo.it presso il Ministero del lavoro.
L'articolo 21 riguarda le funzioni di ARCUS nella materia in esame, da riferire esclusivamente ai progetti strutturali di immobili da utilizzare per attività di spettacolo e alle iniziative per la fruibilità delle manifestazioni culturali da parte dei diversamente abili.
L'articolo 22 prevede l'istituzione del Consiglio per lo spettacolo dal vivo, articolato in 4 comitati tecnici. Il Consiglio esprime parere vincolante, tra l'altro, sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione dei contributi FUS per la quota spettante allo Stato, sulla individuazione della quota del FUS da destinare alle regioni e sulla relativa ripartizione, sull'accesso al credito agevolato. I comitati tecnici (danza, teatro, musica, circo e spettacolo popolare) si esprimono, tra l'altro, sulla ripartizione delle risorse all'interno del settore di riferimento e sulla normativa di riferimento del settore stesso (articolo 23).
Il Capo III (artt. 24-27) reca disposizioni riferite alle attività settoriali (attività liriche e musicali, teatro, danza, circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).
Il Capo IV (articolo 28) dispone in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.
In relazione alla normativa comunitaria, ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'art 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cosiddetto Trattato di Lisbona), l'azione dell'Unione è volta a «incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi» in diversi settori tra i quali figurano il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, la creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. Si fa riferimento, inoltre, al rispetto ed alla promozione della diversità delle culture comunitarie come principi sottesi al dispiegarsi dell'azione della Comunità in vari settori.
Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, l'Unione europea promuove azioni di incentivazione che si concretizzano nel sostegno economico a progetti culturali. In particolare, con la Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, è stato istituito il programma Cultura valido per l'arco temporale 2007-2013. Il programma, con una dotazione di 400 milioni di euro, costituisce uno strumento di finanziamento e programmazione per la cooperazione culturale articolata intorno a tre obiettivi: sviluppo della mobilità transnazionale dei professionisti del settore culturale; promozione della circolazione delle opere e dei prodotti culturali e artistici, nonché del dialogo interculturale.

Sandro GOZI (PD), nel ringraziare la relatrice per l'illustrazione compiuta del provvedimento, rileva tuttavia, sotto il profilo metodologico, come il testo unificato in esame investa solo in misura marginale profili di competenza della XIV Commissione; più in generale, riterrebbe opportuno individuare, tra gli atti assegnati, le proposte normative sulle quali l'apporto della Commissione possa avere un qualche rilievo; ciò anche al fine di non svolgere, nell'espressione dei pareri, un ruolo meramente notarile.
Si sofferma quindi, nel merito del provvedimento, sull'articolo 2, che indica i principi fondamentali che sovraintendono all'azione pubblica, tra i quali viene richiamata l'assicurazione della presenza della produzione nazionale all'estero. Sul punto - tenuto conto di quanto disposto dal Trattato di Lisbona in ordine alla cooperazione tra Stati membri, anche nel settore della cultura e della produzione artistica, nonché dal Programma Cultura 2007-2013 - riterrebbe opportuno predisporre ogni possibile sinergia tra strumenti legislativi e finanziari nazionali e disposizioni europee, al fine di incentivare la produzione culturale italiana oltre frontiera.

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Osserva che un richiamo sul punto meriterebbe di essere incluso nel parere che la XIV Commissione dovrà formulare.

Enrico FARINONE, presidente, sottolinea l'importante ed approfondito lavoro svolto dalla Commissione Cultura; il provvedimento in esame rappresenta infatti la sintesi di numerose proposte di legge e merita senz'altro una valutazione positiva.
Quanto al richiamo di ordine metodologico fatto dal collega Gozi, questo potrà senz'altro essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI COMUNITARI

Martedì 2 marzo 2010. - Presidenza del vice presidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 14.25.

Piano d'azione sulla mobilità urbana.
COM(2009)490 def.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, evidenzia come la Commissione inizi oggi l'esame del Piano d'azione per la mobilità urbana (COM(2009)490), relativo al periodo 2009-2012, volto a favorire l'attuazione e a rafforzare la coerenza delle iniziative UE in materia.
La crescente urbanizzazione (si calcola che la popolazione residente nelle aree urbane passerà dal 72 per cento nel 2007 all'84 per cento nel 2050) avrà come conseguenza un aumento della congestione e dell'inquinamento. Il Piano d'azione in esame tiene conto dei risultati della consultazione sul Libro verde in materia di mobilità urbana (COM(2007)551), dalla quale è emerso un ampio consenso delle parti interessate in relazione all'importanza e al valore aggiunto dell'azione a livello UE al fine di integrare le iniziative adottate ad altri livelli.
Il Piano d'azione fornisce un quadro di riferimento per futuri interventi a livello UE ed annuncia misure non legislative con due principali obiettivi: offrire incentivi e sostegno alle autorità locali, regionali e nazionali affinché sviluppino e mettano in atto politiche di mobilità urbana per contrastare il cambiamento climatico, per realizzare un mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori, per promuovere un sistema di trasporti efficiente, la coesione sociale ed il benessere dei cittadini; migliorare le conoscenze dei responsabili a tutti i livelli affinché sviluppino e mettano in atto politiche integrate, debitamente informate ed innovative, necessarie per affrontare le questioni complesse e multidimensionali relative alla mobilità urbana.
La Commissione europea invita pertanto le autorità locali, regionali e nazionali, nonché le altre parti interessate, i cittadini e le imprese, a cooperare, sulla base di impegni volontari, in determinati settori di interesse reciproco, con particolare attenzione alle esigenze in materia di mobilità dei gruppi vulnerabili come gli anziani, i gruppi a basso reddito e le persone con disabilità.
Tuttavia, sebbene i problemi della mobilità urbana abbiano un minimo denominatore comune a tutte le aree urbane dell'UE, quali l'inquinamento o la congestione, le città si trovano ad affrontare problemi diversi in funzione della posizione geografica e delle dimensioni.
Al fine di dare soluzioni ai problemi richiamati, il Piano d'azione individua venti azioni articolate in sei settori di intervento, che saranno oggetto di riesame nel 2012, al fine di valutare l'opportunità di ulteriori iniziative. Rinvio alla documentazione

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predisposta dagli uffici per l'elenco dettagliato delle suddette azioni.
Per il lungo periodo, la Commissione europea propone un approccio integrato che tenga conto di fattori quali la complessità dei sistemi di trasporto urbano e della loro gestione, il loro ruolo in un sistema di trasporto europeo, nonché i rapporti tra le città e le periferie o le zone limitrofe, l'interdipendenza tra le varie modalità di trasporto, i limiti spaziali dell'ambiente urbano. Sarà pertanto necessaria una pianificazione strategica integrata dei trasporti, unitamente alla creazione di organismi preposti alla pianificazione della mobilità urbana ed alla definizione di obiettivi realistici, sviluppando nel contempo la cooperazione con e tra gli operatori del settore.
La Commissione europea osserva che ciò è necessario oltre che per sviluppare le infrastrutture ed i servizi di trasporto, anche per creare il raccordo tra la politica dei trasporti ed altre politiche, con particolare riferimento alla politica industriale e di tutela ambientale e gestione del territorio, nonché agli aspetti sociali dell'accessibilità e della mobilità.
Le azioni prospettate dalla Commissione europea in questo settore comprendono, in particolare: la rapida adozione di piani di mobilità sostenibile per il trasporto di merci e persone nelle zone urbane e periurbane; la pubblicazione di informazioni per fare conoscere le possibilità di finanziamento offerte nel settore della mobilità urbana sostenibile nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e della Banca europea per gli investimenti.
La Commissione europea intende prestare particolare attenzione agli aspetti dello sviluppo urbano sostenibile, nonché ai principali nodi della rete transeuropea di trasporto ed ai loro punti di connessione locali e regionali. Considerato, inoltre, che la maggior parte delle spese in questo settore è coperta dai bilanci locali, regionali e nazionali, la Commissione europea osserva che in seguito alla crescente necessità di finanziare sistemi di trasporto sempre più complessi ed alla diminuzione dei finanziamenti pubblici, il ricorso a fondi comunitari, in particolare a quelli della Banca europea per gli investimenti (BEI), potrà esercitare un effetto leva sui finanziamenti privati. In particolare, appare condivisibile l'intenzione di ottimizzare le fonti di finanziamento esistenti (i fondi strutturali e il fondo di coesione; il settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico; il programma STEER per l'uso di fonti di energia rinnovabile nel settore dei trasporti e URBACT destinato a promuovere l'apprendimento e gli scambi in materia di trasporto urbano sostenibile).
Alla luce delle considerazioni svolte, secondo la Commissione europea appare imprescindibile promuovere l'integrazione, l'interoperabilità e l'interconnessione tra le varie modalità di trasporto al fine di favorire il trasferimento verso modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente ed un'efficiente logistica del trasporto merci. Nel Piano d'azione in esame, pertanto, si sostiene la necessità di incentivare l'uso di mezzi di trasporto alternativi alle auto private - quali biciclette elettriche, scooter, motociclette e taxi - nuove forme di mobilità (car-sharing, car-pooling e bike-sharing) nonché la disponibilità di trasporti pubblici a prezzi contenuti e che rispondano alle esigenze delle famiglie. Inoltre, la Commissione europea osserva che la gestione della mobilità da parte dei datori di lavoro e delle amministrazioni pubbliche può influire sulle scelte in materia di spostamenti, inducendo i dipendenti a scegliere soluzioni di trasporto sostenibili.
In tale ambito si propone diottimizzare l'efficienza logistica del trasporto urbano, concentrandosi sull'integrazione del trasporto merci nelle politiche e nei piani locali, e di offrire assistenza sulle applicazioni relative ai sistemi di trasporto intelligenti (STI) per la mobilità urbana.
Tutto ciò considerato, un intervento a livello UE consentirebbe di evitare i rischi connessi alla frammentazione degli approcci locali, regionali e nazionali aiutando a correggere le imperfezioni normative e a favorire il funzionamento del mercato unico grazie all'elaborazione di norme comuni.

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Enrico FARINONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
Nuovo testo unificato C. 1079 Bobba e abb.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 171.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
Atto n. 189.