CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 marzo 2010
291.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 2 marzo 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 24 febbraio 2010, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo marzo-aprile 2010:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2010

MARZO 2010

Sede referente:
Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni

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per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.
Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Commissioni riunite V e VIII). C. 54 Realacci.
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi
Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci
Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.
Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche. C. 356 Delfino.
Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale. C. 399 Volontè.
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo.
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.
Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti.
Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi. C. 2423 Polledri.
Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del «vuoto a rendere». C. 2429 Mazzocchi.
Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio. C. 2441 Pili.
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

Indagini conoscitive:
Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

Atti del Governo - Commissioni II e VIII:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167.
Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Atto n. 193.

APRILE 2010

Sede referente:
Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.
Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (Commissioni riunite V e VIII). C. 54 Realacci.
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

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Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.
Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.
Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche. C. 356 Delfino.
Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale. C. 399 Volontè.
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo.
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.
Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti.
Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali. C. 2243 Tassone.
Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi. C. 2423 Polledri.
Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del «vuoto a rendere». C. 2429 Mazzocchi.
Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio. C. 2441 Pili.
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

Indagini conoscitive:
Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.
Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati - con cadenza settimanale - dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:
i disegni di legge di conversione di decreti-legge;
gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;
lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;
lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;
gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 marzo 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Pag. 104
Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.
C. 3083 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Renato Walter TOGNI (LNP), relatore, osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato sull'istituzione della Forza di gendarmeria europea si compone di cinque articoli, dei quali i primi due riportano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, e l'ordine di esecuzione nell'ordinamento interno. L'articolo 3 individua nell'Arma dei carabinieri la specifica forza di polizia a statuto militare dell'Italia, ai fini della partecipazione alla Forza di gendarmeria europea. L'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato in oggetto, pari a 191.200 euro annui a decorrere dal 2010. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 4 giugno 1997, n. 170, recante ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Per quanto riguarda gli aspetti di più stretta attinenza rispetto alle competenze della Commissione Ambiente, ricorda che il Trattato in esame, al capo IV, contiene disposizioni in materia di infrastrutture del quartiere generale permanente. In particolare, l"articolo 10 prevede che le infrastrutture necessarie allo svolgimento dei compiti di EUROGENDFOR siano fornite a titolo gratuito dallo Stato ospitante (Italia), che si impegna ad adottare anche tutte le misure necessarie per garantire i servizi richiesti (elettricità, acqua, gas naturale, servizi postali, telefonici e telegrafici, raccolta dei rifiuti e protezione antincendio). Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle Parti. L'articolo 11 prevede che il Comandante della Forza di gendarmeria europea autorizzi gli addetti del servizio competente a svolgere, su richiesta motivata, attività di controllo e manutenzione degli impianti a condizione che tali attività non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza. Ricorda, inoltre, che a norma dell'articolo 22, le proprietà e i capitali di EUROGENDFOR, nonché i beni concessi a tale Forza per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, sono immuni dai provvedimenti esecutivi in vigore nel territorio delle Parti. In base all'articolo 37, EUROGENDFOR potrà indire gare pubbliche di appalto conformemente ai principi in vigore nell'Unione europea: la pubblicazione di ciascuna gara sarà di competenza del Comandante della Forza europea di gendarmeria. Contro l'assegnazione di un appalto sarà possibile presentare ricorso a titolo gratuito, la cui decisione sarà adottata non oltre un mese dal ricorso. È, tuttavia, previsto che non potranno partecipare alle gare d'appalto i fornitori di beni o servizi che provengano da uno Stato con il quale anche una sola delle Parti del Trattato in oggetto non intrattiene relazioni diplomatiche; ovvero che perseguano a qualsiasi titolo scopi ritenuti da una delle Parti contrari ai propri interessi di sicurezza e di politica estera.
L'entrata in vigore del Trattato è prevista solo dopo il deposito presso il Governo italiano - depositario del Trattato - dell'ultimo degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. Il Trattato in esame potrà essere integrato da uno o più accordi o intese per l'attuazione di singole parti di esso, come anche potrà essere modificato con il consenso di tutte le Parti. Sarà possibile infine denunciare il Trattato previa comunicazione scritta al depositario, e con effetto, di norma,12 mesi dopo la ricezione di detta comunicazione.
Pur condividendo gli obiettivi del Trattato in esame, esprime rammarico sul

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fatto che la copertura degli oneri, seppur di modesto valore, venga rinvenuta mediante corrispondente riduzione della spesa già autorizzata per l'attuazione della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione. Si riserva, pertanto, di svolgere gli approfondimenti opportuni anche al fine di meglio formulare per la giornata di domani una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1564 Giammanco, C. 1480 Zamparutti, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Vincenzo GIBIINO (PdL), relatore, ricorda che la VII Commissione Cultura ha adottato un testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, avente natura di legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Si tratta di un provvedimento di ampio respiro che intende riorganizzare interamente la disciplina riguardante tale materia, tenendo in considerazione i diversi ambiti di competenza spettanti nel settore allo Stato, alle regioni, e agli enti locali. Rileva, quindi, che il testo si articola in quattro Capi.
Ricorda, quindi, che il Capo I reca disposizioni di carattere generale in merito alle finalità (articolo 1), ai principi fondamentali (articolo 2), ai compiti dello Stato (articolo 3), della Conferenza unificata (articolo 4), delle regioni (articolo 5) e delle province, città metropolitane e comuni (articolo 6) nonché alle funzioni dell'Osservatorio dello spettacolo (articolo 7). Il Capo II definisce più specificamente gli interventi di riforma, dettando disposizioni in materia di riorganizzazione dello spettacolo dal vivo (articolo 8), individuazione delle funzioni dei soggetti che svolgono tali attività (articolo 9), di accordi di programma finalizzati alla gestione unitaria del Fondo unico per lo spettacolo per il quale si dispone l'incremento ( articolo 10 e 11), nonché in materia di agevolazioni sui finanziamenti (articolo 12) ed istituzione del Fondo perequativo e del Fondo per l'innovazione ed il sostegno ai giovani talenti (articoli 13 e 14). Sono, poi, previste agevolazioni ed interventi in materia fiscale (articoli 15) nonché norme in materia di educazione culturale (articolo 16), di formazione professionale (articolo 17), di banca dati professionale degli artisti (articolo 18) e di procuratore degli artisti professionisti ed organizzatore culturale (articolo 19). Il testo reca, poi, disposizioni in materia di tutela assicurative e di collocamento al lavoro, di ARCUS Spa, di Consiglio dello spettacolo dal vivo nonché di Comitati tecnici.
Rileva, quindi, che il Capo III si occupa, più specificamente, delle attività settoriali prevedendo specifiche disposizioni relativamente alle attività liriche e musicali, alle attività teatrali, alle attività di danza nonché a quelle riguardanti i circhi, lo spettacolo viaggiante, gli artisti di strada e lo spettacolo popolare. Il Capo VI, infine, composto da un unico articolo, reca la copertura finanziaria del provvedimento.
Per quanto riguarda più specificamente la competenza della VIII Commissione Ambiente, osserva che in diverse parti del testo si fa riferimento alla costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento e conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, prevedendo che la regione elabori un piano al quale partecipano le province e che l'istituendo Fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi destini a tal fine specifici finanziamenti. Viene, poi, previsto che l'istituendo Fondo perequativo destini specifiche risorse alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'ammodernamento tecnologico

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di strutture di dimensione adeguate al bacino di utenza, anche attraverso la compartecipazione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo- Arcus S.p.a Relativamente alle disposizioni riguardanti le singole attività, una specifica tutela viene riconosciuta, nell'ambito delle attività liriche e musicali, alle attività che promuovono la conservazione, il sostegno, la valorizzazione e l'ampliamento degli spazi polifunzionali, inclusi i teatri tenda mentre relativamente alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, di strada e polare, vengono valorizzate le attività relative alla ristrutturazione di aree attrezzate.
Ritiene opportuno segnalare, al riguardo, che tali attività devono in ogni caso essere svolte nell'ambito della normativa urbanistica vigente, anche se alcun richiamo a tale normativa viene effettuato nel testo del provvedimento all'esame della Commissione. Nel presupposto, quindi, che non appare evidente una volontà derogatoria rispetto a tale normativa, propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
C. 624-635-1141-1312-1738-1764-ter-1830-1968-ter- B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giuseppe SCALERA (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 624 e abbinate che disciplina l'accesso alle cure palliative, e alla terapia del dolore.
Si tratta di un provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera il 16 settembre 2009 e, successivamente, dal Senato, con l'introduzione di diverse modifiche, il 27 gennaio scorso, che ora torna nuovamente all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura per la sua approvazione definitiva.
Ritiene che si tratti di un provvedimento importante, con il quale, per la prima volta, si garantisce ai malati l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e nel rispetto dei principi fondamentali della dignità e dell'autonomia della persona malata, di equità nell'accesso all'assistenza sanitaria, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze dei malati.
Aggiunge che si tratta di un provvedimento che non contiene misure di specifico interesse della VIII Commissione, fatta eccezione per la sola disposizione contenuta all'articolo 10, su cui si soffermerà brevemente più avanti. Anche se il progetto di legge non ha una diretta incidenza nelle materie di competenza della VIIII Commissione, ritiene, tuttavia, opportuno richiamare le novità più importanti, a partire da quella contenuta nell'articolo 3, che inserisce le cure palliative e le terapie del dolore fra gli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale.
Allo Stato, inoltre, nel rispetto delle competenze delle regioni, il testo assegna i compiti di definire le linee guida per il coordinamento degli interventi regionali e di promuovere specifiche campagne di informazione ai cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore.
Ad un Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute, viene, invece, rimessa l'individuazione di figure professionali con specifiche competenze nei settori delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l'età pediatrica; le tipologie

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di strutture nelle quali, a livello regionale, si articolano le due reti per le cure palliative e per la terapia del dolore e le modalità per assicurare il coordinamento delle due reti a livello nazionale; i requisiti necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza presenti in ciascuna regione, con particolare attenzione all'integrazione tra l'assistenza residenziale e quella domiciliare.
In buona sostanza, il testo in esame garantisce che le strutture sanitarie alle quali è demandata l'erogazione delle cure palliative e della terapia del dolore assicurino un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, capace di escludere qualsiasi discriminazione, di tutelare e promuovere la qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale, nonché di garantire un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale alla persona malata e alla sua famiglia.
Quanto all'unica disposizione di diretto interesse per la VIII Commissione, vale a dire quella contenuta nell'articolo 10 e relativa allo smaltimento delle sostanze stupefacenti scadute o deteriorate e, quindi, non più utilizzabili farmacologicamente, rileva, anzitutto, che la stessa è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato, nell'ambito di un più generale intervento diretto a semplificare le attività che vanno dalla prescrizione fino allo smaltimento di farmaci contenenti sostanze stupefacenti utilizzati nelle terapie del dolore.
In particolare, la norma inserisce l'articolo 25-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), prevedendo che per le sostanze in questione, in possesso delle farmacie, la distruzione è effettuata dalla ASL - come, per prassi, si è fatto fino ad oggi in ossequio alla regola generale fissata dal comma 1 dell'articolo 25 - ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, salva, in quest'ultimo caso, la redazione, da parte del farmacista, di un apposito verbale delle operazioni di distruzione da trasmettere alla ASL. La norma precisa, inoltre, che gli oneri connessi allo smaltimento delle sostanze in questione sono a carico delle farmacie richiedenti, demandando, infine, alle forze di polizia, il compito di prestare assistenza alle operazioni di distruzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Aggiunge, per completezza d'informazione, che la nuova disposizione contenuta nel provvedimento in esame non comporta alcuna modifica della normativa recante la disciplina delle concrete modalità di smaltimento delle sostanze in questione. Tali modalità restano, infatti, quelle fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2003, recante regolamento sulla gestione dei rifiuti sanitari, con riferimento, da un lato, all'equiparazione delle sostanze stupefacenti e delle altre sostanze psicotrope ai farmaci scaduti o inutilizzabili, dall'altro, alla necessità che tali sostanze siano avviate allo smaltimento in impianti di incenerimento specificamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Conclude, formulando l'auspicio che il provvedimento in esame possa essere rapidamente approvato e che il Governo mantenga alto il proprio impegno per una piena applicazione della normativa in tutte le regioni, attraverso lo stanziamento delle risorse necessarie e garantendo la possibilità di un effettivo controllo delle Camere, così come previsto dall'articolo 11 del provvedimento, che dispone la trasmissione di una specifica relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge.
Per quanto detto, riservandosi di svolgere un approfondimento diretto a verificare che la nuova disposizione contenuta nell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 non influisca in alcun modo sugli attuali standard di sicurezza, di vigilanza e di controllo delle attività di distruzione delle sostanze in questione, preannuncia fin d'ora la predisposizione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo,

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avendo fiducia che lo stesso possa raccogliere il consenso di tutti i gruppi parlamentari.

Sui lavori della Commissione.

Alessandro BRATTI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea l'opportunità che in sede di svolgimento degli atti di sindacato ispettivo sullo sversamento di petrolio nel fiume Lambro, in programma per la seduta di domani, il Governo fornisca elementi di conoscenza anche in ordine ai provvedimenti che saranno adottati per rifondere le regioni e gli enti locali delle spese assunte nell'immediatezza dell'evento - ad oggi stimate in circa un milione di euro -, nonché alle indispensabili azioni da intraprendere per il monitoraggio dei fenomeni e la bonifica delle aree inquinate.

Angelo ALESSANDRI, presidente, assicura il deputato Bratti che informerà il Governo di quanto da lui richiesto.

Tommaso FOTI (PdL), con riferimento a quanto detto dal deputato Bratti, ritiene che la questione di fondo, emersa in tutta la sua gravità anche in questa circostanza, sia rappresentata dalla inaccettabile situazione di frammentazione e sovrapposizione delle competenze relative al governo di un'area fondamentale del Paese, quale è quella del bacino del fiume Po. A suo avviso, quindi, è opportuno che la Commissione formuli un chiaro indirizzo al Governo sulla necessità e sull'urgenza di ricondurre ad un'unica autorità le competenze e le risorse indispensabili per una governance efficace e autorevole del bacino del Po, oltre che sull'immediato avvio - come richiesto dal deputato Bratti - delle attività di bonifica dei luoghi, a partire dalle sponde del tratto piacentino del fiume che risultano gravemente danneggiate, nonché da un accurato monitoraggio delle sostanze che non è stato possibile catturare e che si sono depositate sul letto del fiume.

Angelo ALESSANDRI, presidente, esprime apprezzamento per la proposta formulata dal deputato Foti in ordine alla predisposizione di un atto di indirizzo al Governo che ponga termine alla attuale situazione di frammentazione di competenze che si è tradotta, in alcuni casi, in incertezze e ritardi che ha potuto constatare di persona in occasione di diversi sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi lungo il tratto emiliano romagnolo del fiume Po. Sotto questo profilo, ritiene, ad esempio, opportuno che si arrivi quanto prima alla completa definizione degli organi di direzione e di governo dell'Autorità di bacino distrettuale del Po, per restituire autorevolezza e credibilità a questo importante organismo di governo delle problematiche che investono tutto il bacino del Po.

Alessandro BRATTI (PD), nel preannunciare la piena disponibilità del suo gruppo alla predisposizione dell'atto di indirizzo in questione, concorda sull'assoluta necessità di operare affinché l'Autorità distrettuale di bacino sia effettivamente posta a capo della catena di comando delle attività e delle politiche di governo del bacino del Po, anche al di là delle situazioni di emergenza. Ritiene, inoltre, che accanto a questo tema, nell'atto di indirizzo proposto sia necessario porre la questione altrettanto importante di una verifica incisiva dell'applicazione della normativa in materia di vigilanza sulle attività delle industrie ad alto rischio, anche per scongiurare ogni rischio di disattenzioni da parte degli organi di controllo ovvero di comportamenti elusivi da parte delle imprese che, oggettivamente, finirebbero per rappresentare un inaccettabile cedimento rispetto a comportamenti criminali come quelli che hanno portato al disastro ambientale in questione.

Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi a quanto detto dal deputato Bratti, richiama il Governo, anche alla luce di quanto accaduto, al dovere di provvedere, entro e non oltre i termini fissati dalla legge delega, alla revisione del decreto

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legislativo n. 152 del 2006, soprattutto nella parte che attiene alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Martedì 2 marzo 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00257 Libè: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
7- 00258 Mariani: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
7-00273 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta.

Raffaella MARIANI (PD) illustra la risoluzione di cui è prima firmataria, la quale è intesa a verificare se non sia possibile prevedere un periodo di transizione e meccanismi di accompagnamento rispetto al nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti introdotto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, onde evitare che le innovazioni introdotte rappresentino un onere eccessivo per le imprese del settore.

Mauro LIBÈ (UdC) illustra la risoluzione di cui è primo firmatario, volta, tra l'altro, a richiedere un chiarimento al Governo in ordine alla portata di alcune norme del decreto che ha istituto il sistema della tracciabilità dei rifiuti, anche al fine di evitare che situazioni di incertezza normativa possano favorire comportamenti non in linea con lo spirito della riforma.

Renato Walter TOGNI (LNP) illustra la risoluzione in titolo di cui è primo firmatario, proponendo ai presentatori delle altre due risoluzioni di addivenire ad un testo unificato che possa essere sottoscritto da tutti i gruppi della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, presidente, in relazione a quanto sollecitato dal deputato Togni, fa presente che il rappresentante del gruppo del Popolo delle Libertà ha espresso l'intenzione di presentare un'ulteriore risoluzione sulla medesima tematica, che non appena sarà formalmente presentata, verrà discussa congiuntamente. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle risoluzioni in titolo.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro.
C. 2233 Tommaso Foti.