CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 marzo 2010
291.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 65

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 marzo 2010.

Audizione della dottoressa Elena Natale, Direttore generale della società Teleservizi Srl, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 marzo 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 4/2010: Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
C. 3175 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento e rinvio).

Pag. 66

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, sul disegno di legge C. 3175, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2010, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 11 articoli, l'articolo 1, istituisce, al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, alla quale il comma 2 riconosce personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa e contabile, ponendone la sede principale in Reggio Calabria e stabilendo su di essa la vigilanza del Ministro dell'interno.
Il comma 3 definisce le competenze dell'Agenzia.
In particolare, ai sensi della lettera a), essa acquisisce i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché le informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accerta la consistenza, la destinazione e l'utilizzo dei beni; programma l'assegnazione e la destinazione dei beni confiscati; analizza i dati acquisiti, nonché le criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione.
Le lettere b) e d) prevedono che l'Agenzia amministri e custodisca i beni sequestrati e destini i beni confiscati nel corso del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali antimafia di cui alla legge n. 575 del 1965.
Ai sensi delle lettere c) ed e) l'Agenzia amministra e custodisce i beni sequestrati e destina i beni confiscati in caso di condanna per determinati gravi delitti, per i quali è prevista la particolare disciplina in ordine al sequestro e alla confisca.
La lettera f) prevede altresì che l'Agenzia adotti le iniziative e i provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
L'articolo 2, comma 1, identifica, quali organi dell'Agenzia, il Direttore, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori.
Ai sensi del comma 2 il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e collocato in posizione di fuori ruolo. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.
Il comma 3 indica la composizione del Consiglio direttivo, che è composto dal Direttore dell'Agenzia, che lo presiede; da un rappresentante del Ministero dell'interno; da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.
Ai sensi del comma 4 i componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
A norma del comma 5 il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, di cui un componente effettivo e un componente supplente designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 6 prevede che i compensi degli organi dell'Agenzia siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e siano posti a carico del bilancio dell'Agenzia.
L'articolo 3, comma 1, specifica le competenze attribuite al Direttore dell'Agenzia, il quale: ha la rappresentanza legale dell'Agenzia; può nominare uno o più delegati; convoca il Consiglio direttivo e

Pag. 67

stabilisce l'ordine del giorno delle sedute; provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati; presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo; riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia.
Il comma 2 assegna all'Agenzia il compito di provvedere all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché di adottare i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati verso primarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge n. 575 del 1965. Sempre secondo le modalità dalla predetta legge, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, in casi eccezionali previsti dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza ovvero qualora un bene confiscato sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione del medesimo bene.
Il comma 3 stabilisce che l'Agenzia, in merito alle attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, può avvalersi delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.
Ai sensi del comma 4, spetta all'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo:
a) adottare gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
b) programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;
c) approvare piani generali di destinazione dei beni confiscati;
d) richiedere la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
e) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) verificare l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
g) revocare il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate;
h) sottoscrivere convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
i) provvedere all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;
l) adottare un regolamento di organizzazione interna.

Il comma 5 autorizza l'Agenzia a chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell'autorità giudiziaria, nonché di enti ed associazioni di volta in volta interessati.
Ai sensi del comma 6, il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione; alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.
L'articolo 4, comma 1, rimette ad uno o più regolamenti, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione:
a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;

Pag. 68

b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
c) le comunicazioni, anche telematiche, tra l'Agenzia e l'Autorità giudiziaria, nonché i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia, anche in relazione ai procedimenti penali e di prevenzione, pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per quanto riguarda le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale disciplina i rapporti tra l'Agenzia e Agenzia del demanio in merito all'amministrazione ed alla custodia dei beni confiscati, prescrivendo, a tale scopo, la stipula di un'apposita convenzione non onerosa.
Riveste profili di interesse per la Commissione Finanze anche il comma 3, ai sensi del quale l'Agenzia, in seguito all'entrata in vigore del regolamento, può avvalersi, per l'assolvimento dei suoi compiti, di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, stipulando apposite convenzioni non onerose.
In forza del comma 4, l'Agenzia è ricompresa tra gli organismi pubblici ai quali si applica il sistema di tesoreria unica.
L'articolo 5, comma 1, novella gli articoli da 2-sexies a 2-duodecies della legge n. 565 del 1975, relativi al sequestro e alla confisca antimafia.
A tale riguardo evidenzia preliminarmente come le modifiche introdotte dall'articolo abbiano una rilevanza generale per gli ambiti di competenza delle Commissione Finanze, nella misura in cui tali novelle sostanzialmente trasferiscono alla nuova Agenzia una serie di competenze ora attribuiti all'Agenzia del demanio, agli uffici del territorio del Ministero delle finanze ed all'Amministrazione delle finanze, in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati ai sensi della predetta legge n. 575.
In particolare, le lettere da a) a c) modificano gli articoli da 2-sexies a 2-octies della legge n. 565, al fine di sostituire l'Agenzia nazionale all'attuale amministratore giudiziario nei compiti di gestione dei beni sequestrati.
In base al nuovo comma 1 dell'articolo 2-sexies, il tribunale, con il provvedimento con cui è disposto il sequestro dei beni, affida all'Agenzia l'amministrazione giudiziaria dei beni, la quale ha il compito di provvedere alla custodia, conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati, incrementandone, se possibile, la redditività. La disposizione prevede inoltre che l'Agenzia, al fine di consentire la verifica dell'andamento dell'amministrazione, trasmetta al tribunale periodiche relazioni.
Il nuovo comma 2 del medesimo articolo 2-sexies ridimensiona il ruolo del giudice delegato, non essendo riprodotti i compiti di direzione rispetto all'attività dell'amministratore previsti attualmente in capo al giudice delegato della procedura, ed attribuisce all'Agenzia la facoltà di farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite.
Il nuovo comma 3 del predetto articolo prevede che l'Agenzia si possa avvalere di coadiutori ed esperti iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tale contesto il nuovo comma 4-bis specifica che, nel caso di aziende, l'Agenzia si avvale preferibilmente di persone scelte nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo.
In conseguenza di tali modifiche, ai commi 4-ter e 4-quinquies i riferimenti all'amministratore giudiziario sono sostituiti con quello all'Agenzia.
Analogamente, le modifiche all'articolo 2-septies sostituiscono i riferimenti all'amministratore giudiziario con quello all'Agenzia.
Inoltre, il nuovo comma 1 del medesimo articolo 2-septies, prevede che, nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte dell'Agenzia, all'autorizzazione scritta del giudice delegato si sostituisce il nulla osta del medesimo.

Pag. 69

Il nuovo comma 2 del predetto articolo amplia da uno a 3 mesi il termine entro il quale l'Agenzia deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni sequestrati.
Il nuovo comma 3 fa venire meno il potere di proporre al tribunale la revoca dell'amministratore, attualmente prevista nel caso di inosservanza dei doveri o di incapacità dell'amministratore, attribuendo, in via generale, all'Agenzia il compito di adottare tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati e il potere, a tal fine, di richiedere alle competenti amministrazioni tutti i provvedimenti che si rendono necessari, previa comunicazione al giudice delegato.
Le lettere da d) a f) intervengono invece sull'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, novellando gli articoli da 2-novies a 2-undecies della citata legge n. 575 Anche in questo caso sono innanzitutto sostituiti i riferimenti all'amministratore dei beni con quello all'Agenzia.
In dettaglio, il nuovo comma 1 dell'articolo 2-novies introduce l'obbligo di comunicare il provvedimento definitivo di confisca all'Agenzia ed elimina corrispondentemente l'analogo obbligo attualmente previsto nei confronti del Dipartimento della pubblica sicurezza, mentre il nuovo comma 3 attribuisce i poteri di gestione dei beni confiscati all'Agenzia.
In tale contesto, per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'eliminazione, conseguente all'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2-novies, del controllo sull'operato dell'amministratore dei beni sequestrati da parte del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, nonché della possibilità di revoca dell'amministratore sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione o all'attuazione del provvedimento di destinazione.
Sempre per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, rileva come la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 2-decies, elimini il riferimento alle competenze dell'Agenzia del demanio, sostituendolo con quello alla neo istituita Agenzia.
Inoltre, al medesimo articolo 2-decies, si stabilisce che il provvedimento di destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati gestiti dall'Agenzia sia adottato, anziché dal prefetto, dall'Agenzia medesima, previa delibera del Consiglio direttivo e si elimina l'obbligo di sentire le amministrazioni interessate nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni, prevedendosi altresì, ai fini della stima del valore dei beni, l'obbligo di tener conto in primo luogo della relazione particolareggiata presentata dalla medesima Agenzia al giudice delegato.
Le modifiche all'articolo 2-undecies riguardano invece la destinazione dei beni confiscati, ed attengono anche in questo caso all'attribuzione all'Agenzia dei poteri attribuiti in precedenza all'amministratore dei beni sequestrati o ad altri organismi pubblici relativamente la vendita, affitto cessione gratuita o distruzione dei beni sequestrati, comprendendovi anche i beni mobili non iscritti in pubblici registri.
A tale riguardo segnala, per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, l'eliminazione del riferimento al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, all'Amministrazione delle finanze ed all'Agenzia del demanio, in particolare per quanto riguarda le attività di stima dei beni sequestrati oggetto di vendita o di affitto e di licitazione per la scelta del cessionario o dell'affittuario dei predetti beni.
La lettera g) del comma 1 novella l'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge n. 575 del 1965, integrando il contenuto del regolamento attualmente previsto per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, al fine di prevedere che il regolamento disciplini anche la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale.

Pag. 70

Il comma 2 dell'articolo 5 modifica la disciplina della confisca in ipotesi particolari, di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, intervenendo in particolare sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati.
In particolare, la novella è volta a prevedere una disciplina differenziata in relazione alla natura del delitto.
Nel caso di procedimenti per i delitti richiamati dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (associazione per delinquere finalizzata a taluni reati, associazione a delinquere di tipo mafioso, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea), si applicano direttamente le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies, della n. 575 del 1965, mentre nei casi di sequestro e confisca per delitti diversi le stesse disposizioni si applicano in quanto compatibili, prevedendosi in tali casi la nomina di un amministratore da parte del tribunale.
L'articolo 6 novella, rispettivamente, la legge n. 565 del 1975 e l'articolo 416-bis del codice penale, al fine di adeguarne il contenuto alle attuali differenti forme di criminalità organizzata esistenti nel Mezzogiorno d'Italia, con particolare riferimento a quelle della regione Calabria.
In particolare, sono modificati l'articolo 1 della legge n. 575 del 1965, che definisce l'ambito di applicazione della medesima legge, stabilendo esplicitamente la sua applicabilità agli indiziati di appartenere (oltre che alla mafia e alla camorra) anche alla 'ndrangheta, nonché l'articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale, al fine di estendere l'applicabilità della fattispecie penale di associazione di tipo mafioso anche alla 'ndrangheta.
L'articolo 7, comma 1, stabilisce, in primo luogo, che, nella fase di prima applicazione delle disposizioni del decreto- legge, la dotazione organica dell'Agenzia sia determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Inoltre si prescrive che il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, una volta assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservi lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
In seconda battuta si autorizza il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, a stipulare contratti a tempo determinato.
Il comma 2 prevede che, una volta nominato il Direttore, cessi l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e, contestualmente, siano trasferite all'Agenzia le relative funzioni e risorse strumentali e finanziarie nonché le risorse umane, nei limiti delle suddette trenta unità, che mantengono la medesima posizione già occupata presso il Commissario. Si prevede, altresì, che l'Agenzia subentri nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario, avvalendosi di esperti e collaboratori esterni.
Il comma 3 stabilisce, in via transitoria che, sino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione e funzionamento previsto dall'articolo 4, ai procedimenti attribuiti alla competenza dell'Agenzia dall'articolo 1, comma 3, continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data.
L'articolo 8 attribuisce all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Agenzia nazionale; conseguentemente, per le controversie di cui al comma 1 dell'articolo 9, in base al comma 2 della medesima disposizione, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Pag. 71

L'articolo 9 prevede la competenza del TAR del Lazio con sede in Roma per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del decreto-legge, ivi incluse quelle cautelari e la rilevabilità d'ufficio delle questioni di competenza.
L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del decreto-legge, quantificati in 3,4 milioni di euro per l'anno 2010 e in 4,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
Ad essi si fa fronte, quanto 3,25 milioni di euro per l'anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e quanto a 150.000 euro per l'anno 2010 e 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle spese correnti della Presidenza del Consiglio.
L'articolo 11 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione della rilevanza del provvedimento, rinvia, nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR.
C. 3083 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III Commissione Affari esteri e IV Difesa sul disegno di legge C. 3083, recante Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EGF.
Per quanto riguarda la Dichiarazione di intenti, che è stata sottoscritta il 17 settembre 2004 dai Ministri dei Paesi aderenti (Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna), rileva come essa sia sostanzialmente finalizzata, secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa del disegno di legge, a sancire l'impegno dei predetti Stati a sottoscrivere un trattato per stabilire le funzioni e la condizione giuridica della Forza di gendarmeria europea (EGF) e dei suoi membri.
La prima parte della Dichiarazione, relativa alle finalità dell'iniziativa, prevede che Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna, per contribuire allo sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), favoriscano lo svolgimento dei compiti di polizia richiesti nelle operazioni di gestione delle crisi svolte, offrano una struttura multinazionale agli Stati che affiancano l'Unione europea nella realizzazione di tali missioni e partecipino alle iniziative delle organizzazioni internazionali nel settore delle missioni internazionali nelle aree di crisi.
Per tali scopi i cinque Paesi decidono la creazione dell'EGF, costituita da contingenti dei rispettivi corpi di polizia ad ordinamento militare, che dovrà assicurare, nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi, lo svolgimento dei compiti

Pag. 72

di polizia, in collaborazione con gli altri partecipanti, favorendo la riattivazione dei servizi di sicurezza, in particolare nelle fasi di transizione da situazioni operative militari alla ricostituzione di istituzioni civili.
La seconda parte della Dichiarazione individua le missioni delle unità appartenenti all'EGF, che possono essere messe alle dipendenze di un comando militare o di un comando civile. In particolare l'EGF deve essere in grado di operare sia durante la fase iniziale dell'operazione, insieme ad altre forze militari, con compiti di polizia, sia durante la fase di transizione, in collaborazione con altre forze o autonomamente, per favorire il coordinamento con le polizie locali o internazionali, sia durante la fase di disimpegno, per favorire il passaggio di responsabilità alle autorità civili nazionali, oltre a poter essere schierata per prevenire situazioni di crisi.
Nell'ambito di ogni operazione, l'EGF svolge missioni di sicurezza pubblica e ordine pubblico, collabora con la polizia locale e ne cura l'addestramento, dirige la pubblica sorveglianza, la polizia di frontiera, svolge investigazioni criminali, protegge la popolazione e la proprietà.
La terza parte della Dichiarazione riguarda la struttura della Forza di gendarmeria, che è composta dalle Forze già fornite dagli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi e delle capacità nelle operazioni di gestione delle crisi civili. Tale struttura sarà messa a disposizione dell'Unione europea, e potrà altresì essere posta a disposizione di altre organizzazioni internazionali, quali l'ONU, la NATO e l'OSCE, o di forze multinazionali create ad hoc, garantendo sempre la coordinazione con gli organi militari o civili ed il collegamento con le autorità di polizia locali o internazionali presenti nel territorio ospitante.
La quarta parte della Dichiarazione attiene alla struttura del comando dell'EGF, di cui fanno parte l'Alto Comitato Interministeriale, composto da rappresentanti dei ministri competenti degli Stati membri, che assicura il coordinamento politico-militare, nomina il Comandante della Forza di gendarmeria e gli detta le linee guida, ed un Quartier generale multinazionale, con sede a Vicenza, il quale si occupa della pianificazione operativa ed ha rapporti con i Quartier generali presenti nei teatri operativi.
La quinta parte della Dichiarazione riguarda la struttura della Forza in caso di operazione, stabilendo che essa è composta, oltre che da un Quartier generale, da una componente operativa che svolge missioni di pubblica sicurezza e ordine pubblico, da una componente destinata alla lotta contro il crimine e da una componente di supporto logistico. Gli Stati membri individuano periodicamente le forze specializzate, con individuazione nominale delle unità messe a disposizione a richiesta. L'EGF dovrà disporre di una Forza di reazione rapida di 800 unità nell'arco di 30 giorni.
La sesta parte della Dichiarazione riguarda l'addestramento dell'EGF, demandando il conseguimento ed il mantenimento del livello di addestramento delle unità alle singole nazioni, ed attribuendo all'Alto Comitato Interministeriale la definizione dei requisiti operativi e l'approvazione degli obiettivi annuali.
Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e finanziari, la settima parte della Dichiarazione prevede che ogni membro sostenga le spese di partecipazione all'EGF e proporzionalmente le spese ordinarie. L'Italia, in quanto Paese che ospita il Quartier generale, fornisce il supporto logistico per tale struttura, in base ad un apposito accordo tecnico con gli altri membri.
Il finanziamento delle operazioni è effettuato dai Paesi contribuenti e dalle organizzazioni internazionali eventualmente partecipanti.
La nona parte della Dichiarazione definisce i criteri per l'ammissione all'EGF di nuovi Stati, che devono appartenere all'Unione europea ed essere dotati di una forza di polizia ad ordinamento militare; tali condizioni possono comunque essere modificate all'unanimità, su richiesta di uno Stato membro.

Pag. 73

La decima parte della Dichiarazione prevede quindi che le funzioni dettagliate e gli aspetti legali dell'EGF e dei suoi membri saranno oggetto di un Trattato, stabilendo in ogni caso che gli Stati aderenti si impegneranno, prima dell'entrata in vigore di tale Trattato, ad applicare l'Accordo SOFA (Status of Forces Agreement), sullo status dei militari NATO nei Paesi ospitanti, ai membri della Forza di gendarmeria; inoltre si prevede che le misure necessarie per l'attuazione della Dichiarazione e per organizzare gli aspetti concreti delle relazioni tra gli Stati membri saranno regolati da accordi specifici.
Passando al contenuto del Trattato di cui si propone la ratifica, esso è stato concluso il 18 ottobre 2007 dagli stessi Stati che hanno sottoscritto la Dichiarazione di intenti appena descritta, di cui costituisce la logica conseguenza. Il Trattato si compone di 38 articoli, suddivisi in 10 Capi.
L'articolo 1 definisce lo scopo del Trattato, rappresentato dalla costituzione di una Forza di gendarmeria europea operativa, di rapido spiegamento, che sarà composta esclusivamente da elementi tratti dalle forze nazionali di polizia a statuto militare, per l'esecuzione di tutti i compiti di polizia nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi. In tale contesto Il Trattato definisce i principi fondamentali concernenti gli obiettivi, lo statuto, le modalità organizzative e l'operatività dell'EGF.
L'articolo 2 stabilisce il principio secondo cui le disposizioni del Trattato si fondano sull'applicazione dei principi di reciprocità e di ripartizione dei costi, mentre l'articolo 3 contiene una serie di definizioni utili per la corretta comprensione e interpretazione del Trattato.
L'articolo 4 prevede che l'EGF dovrà essere in grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi, che essa può svolgere autonomamente o congiuntamente ad altre forze, alle dipendenze dell'autorità civile o del comando militare.
L'articolo dispone inoltre che l'EGF potrà essere utilizzata in missioni di sicurezza e ordine pubblico, guidare e supervisionare le forze di polizia locali, controllare le frontiere e svolgere attività d'intelligence, svolgere indagini penali, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorità giudiziarie, proteggere le persone e i beni e formare gli operatori di polizia, curare la formazione di operatori di polizia e di istruttori.
L'articolo 5 dispone che l'EGF può essere messa a disposizione dell'Unione europea, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO o di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.
L'articolo 6 disciplina le condizioni di ingaggio e di schieramento dell'EGF, che saranno fissate di volta in volta dall'Alto Comitato interministeriale (CIMIN) e regolate da uno specifico mandato, definito mediante accordo tra le Parti e l'organizzazione richiedente. Sotto la direzione del CIMIN le Parti potranno posizionare le loro forze sul territorio di altre Parti, mentre lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo sono regolati con accordi tra Stati d'origine e Stato terzo.
L'articolo 7 disciplina gli aspetti organizzativi e giuridici del CIMIN, stabilendo che quest'ultimo sia composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti di ciascuna Parte. La composizione, la struttura, l'organizzazione e il funzionamento del CIMIN sono demandati all'adozione di un apposito regolamento. La disposizione fissa inoltre il principio dell'unanimità nell'adozione delle decisioni e delle linee guida adottate dal CIMIN.
La disposizione definisce inoltre i compiti del CIMIN, tra i quali figurano: l'esercizio del controllo politico di EGF; la definizione dell'orientamento strategico ed il coordinamento politico-militare tra le Parti; la nomina del Comandante EGF; l'approvazione della struttura del Quartier Generale permanente; la sorveglianza dell'attuazione degli obiettivi del Trattato; l'adozione delle decisioni concernenti la partecipazione di EGF alle missioni; la

Pag. 74

partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EGF e le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi.
L'articolo 8 fissa i compiti del Comandante dell'EGF, che, oltre ad esercitare il comando sul Quartier generale permanente, definisce i regolamenti necessari al suo funzionamento, attua le direttive ricevute dal CIMIN, negozia e conclude le intese o gli accordi tecnici necessari per il funzionamento dell'EGF e lo svolgimento di esercitazioni o operazioni condotte in uno Stato terzo, adotta le misure per mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno delle sue strutture e redige il bilancio delle spese comuni dell'EGF.
L'articolo 9 riconosce la capacità giuridica internazionale di EGF ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi, dell'esecuzione delle missioni e dei suoi compiti. L'EGF è rappresentata dal Comandante dell'EGF (o da persona da lui designata), che, conseguentemente, potrà comparire in giudizio, se necessario.
L'articolo 10 prevede che le infrastrutture necessarie allo svolgimento dei compiti dell'EGF siano fornite a titolo gratuito dall'Italia in quanto Stato ospitante, che si impegna ad adottare anche tutte le misure necessarie per garantire i servizi richiesti. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante saranno ulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorità delle Parti.
L'articolo 11 prevede che il Comandante dell'EGF autorizzi gli addetti del servizio competente a svolgere, su richiesta motivata, attività di controllo e manutenzione degli impianti, a condizione che tali attività non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza.
L'articolo 12 prevede che i principi di base e i livelli minimi della tutela delle informazioni o del materiale riservati siano stabiliti da un apposito accordo tra le Parti. I Paesi aderenti all'EGF adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali e alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, per garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da o ad esso trasmessi. Lo scambio di informazioni o di materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali sarà, invece, garantito da appositi accordi di sicurezza.
L'articolo 13 prevede l'obbligo, per il personale dell'EGF e per i loro familiari, di osservare le leggi dello Stato ospitante o di quello ricevente, così come vincola il personale a non svolgere, durante la sua permanenza, attività incompatibili con lo spirito del Trattato, mentre l'articolo 14 specifica che al personale dell'EGF ed ai loro familiari non si applica la normativa in materia di immigrazione.
L'articolo 15 regola gli aspetti medici e legali in caso di decesso di personale dell'EGF, mentre l'articolo 16 stabilisce che tale personale indossi la propria uniforme, consentendo altresì, previa autorizzazione, la detenzione, il porto e il trasporto di armi, di munizioni, di altri sistemi d'arma e di esplosivi.
L'articolo 17 riconosce validità, sul territorio degli Stati parte, alle patenti militari di guida rilasciate dai Paesi contraenti ed autorizza il personale che ne è dotato alla guida di tutti i veicoli dell'EGF.
L'articolo 18 garantisce l'assistenza sanitaria al personale dell'EGF ed ai rispettivi familiari, alle medesime condizioni previste per il personale dello stesso grado o categoria dello Stato ospitante.
Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 19 e 20.
L'articolo 19 prevede, al comma 1, l'esenzione dall'imposizione diretta sui redditi, sui beni e sulle altre proprietà dell'EGF, nel caso in cui questi siano utilizzati per ragioni d'istituto.
Il comma 2 prevede inoltre l'esenzione dall'imposizione indiretta sugli acquisti effettuati dall'EGF di beni o servizi di «consistente importo» necessari per l'uso ufficiale, nonché sull'importazione di beni necessari per l'uso ufficiale dell'EGF.
Il comma 3 stabilisce altresì l'esenzione dai diritti doganali di beni e merci importati destinati ad uso ufficiale dell'EGF.
Ai sensi del comma 5, le esenzioni sancite dai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF, vale a dire al personale

Pag. 75

delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalle Parti all'EGF.
Il comma 4 prevede l'esenzione dalla tassa automobilistica e dall'imposta di trascrizione per i veicoli dell'EGF destinati all'uso ufficiale, mentre il comma 6 stabilisce l'esenzione da diritti e imposte indirette sugli acquisti e le importazioni di carburanti e di lubrificanti necessari per gli usi ufficiali dell'EGF.
Il comma 7 prevede che i beni e le merci, acquistati o importati, che sono sottoposti all'esenzione fiscale o per i quali è previsto il rimborso, possono essere ceduti o messi a disposizione di terzi, a titolo gratuito od oneroso, conformemente alle condizioni poste dallo Stato membro concedente l'esonero o il rimborso.
I commi 8 e 9 escludono ogni esenzione da imposte e tasse, sia nel caso in cui queste costituiscono il pagamento per servizi di pubblica utilità, sia relativamente alla fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.
L'articolo 20 prevede invece alcune immunità fiscali ed agevolazioni in favore del personale del Quartier generale permanente dell'EGF.
In dettaglio, il comma 1 prevede che tale personale, qualora non sia residente permanente o cittadino dello Stato ospitante, entro un anno dalla data di arrivo e per un massimo di due spedizioni, possa importare dallo Stato dell'ultima residenza o da quello di appartenenza i propri effetti personali, le proprie masserizie ed un veicolo a motore, in esenzione dai diritti doganali e dalle imposte indirette. Il comma 4 precisa che i beni importati in esenzione possono essere riesportati liberamente.
Inoltre, a tale personale è consentito acquistare nel Paese ospitante tali articoli, anche di importo consistente, in esenzione dall'IVA.
Ai sensi del comma 2 le agevolazioni spettano solo al personale la cui assegnazione duri almeno un anno.
Ai fini della fruizione di tali benefici il comma 3 prevede che il personale interessato presenti domanda alle autorità dello Stato ospitante entro un anno dalla data del primo ingresso.
Il comma 5 contempla altresì l'esenzione dalle tasse di immatricolazione ed automobilistiche, limitatamente a un veicolo a motore per ogni membro del suddetto personale e durante il periodo di permanenza nello Stato ospitante.
L'articolo 21 sancisce l'inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi, anche informatici appartenenti all'EGF, che si trovano sul territorio delle Parti, fatto salvo il preventivo assenso del Comandante dell'EGF o del Comandante della Forza EGF.
A norma dell'articolo 22, le proprietà e i capitali dell'EGF, nonché i beni concessi a tale Forza per scopi ufficiali sono immuni dai provvedimenti esecutivi in vigore nel territorio delle Parti, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore.
L'articolo 23 attiene alle comunicazioni ufficiali dell'EGF, prevedendo che ne sia garantito il regolare flusso e stabilendo che sia le comunicazioni inviate, sia quelle ricevute, non possono formare oggetto di intercettazioni o di interferenze.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 24, il quale stabilisce, per quanto riguarda le imposte sul reddito e sulla proprietà, che il personale del Quartier generale permanente dell'EGF mantenga, ai fini dell'applicazione dell'imposizione fiscale diretta, il domicilio fiscale nello Stato d'origine che paga lo stipendio per i servizi svolti per il Quartier generale, precisando altresì che tale previsione si applica anche ai familiari che non esercitano un'attività professionale o commerciale nello Stato ospitante.
L'articolo 25 prevede che le autorità dello Stato di origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare. Tale giurisdizione si potrà estendere anche al personale civile schierato insieme a tali forze, qualora la legislazione dello Stato in questione consenta l'applicazione

Pag. 76

anche a tale personale civile «di accompagnamento» della disciplina a cui sono soggette le forze di polizia ad ordinamento militare. Inoltre, le autorità dello Stato ospitante o quelle dello Stato ricevente possono esercitare la giurisdizione penale e disciplinare sul personale militare e civile, nonché sui loro familiari, per reati commessi nei loro territori.
L'articolo 26 stabilisce che le Parti debbano prestarsi assistenza reciproca in caso di arresto dei membri di una forza o dei membri civili o dei loro familiari, sia nello Stato ospitante sia in quello ricevente.
L'articolo 27 disciplina il rimpatrio, l'assenza e l'allontanamento del personale dell'EGF, quando tale personale non è più effettivo alla sua Forza o se non è rimpatriato. In tale contesto si contempla la possibilità, nel caso in cui lo Stato ospitante o ricevente richieda l'allontanamento del personale di EGF dal proprio territorio o se ha emanato un ordine di espulsione per tale personale o per i suoi familiari, che le autorità dello Stato di origine possano accogliere tali persone sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato ospitante o ricevente.
L'articolo 28 dispone che ciascuna Parte rinuncerà a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti per danni procurati alle sue proprietà nel corso della preparazione e dell'esecuzione dei compiti previsti nel Trattato. L'articolo, inoltre, oltre a precisare che tale rinunzia all'indennizzo è prevista anche in caso di ferite o di decesso di personale dell'EGF durante lo svolgimento del servizio, esclude la rinuncia nelle ipotesi di colpa grave o di dolo del personale di una Parte.
L'articolo 29 stabilisce che, se nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal Trattato, incluse le esercitazioni, si provoca un danno a terzi o a beni appartenenti a terzi da un membro o dai beni di una delle Parti, il risarcimento del danno dovrà essere ripartito dalle Parti in base alle disposizioni ad hoc previste negli accordi o nelle intese di attuazione contemplate dall'articolo 45.
L'articolo 29 definisce ulteriori disposizioni circa le modalità di tale risarcimento del danno, prevedendo inoltre che gli appartenenti all'EGF non potranno subire procedimenti a loro carico a seguito dell'esecuzione di una sentenza emanata contro di loro, sia nello Stato ospitante sia in quello ricevente, in uno specifico caso collegato all'adempimento del loro servizio.
L'articolo 30 prevede che, in caso di dubbio sul fatto se i danni siano stati causati durante il servizio, si pronunci l'Alto Comitato Interministeriale (CIMIN), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, secondo il quale nelle esercitazioni od operazioni sul territorio di uno Stato terzo, il metodo di ripartizione del risarcimento tra le Parti può esser specificato da un'apposita intesa.
L'articolo 32 stabilisce che le disposizioni dei capi VIII e IX del Trattato, in materia giurisdizionale e disciplinare, nonché in materia di indennizzi, si applicano anche al cittadino di una delle Parti, che non fa parte del personale militare o civile, il quale svolge però una missione tecnica e/o scientifica nell'ambito dell'EGF.
L'articolo 33 prevede l'istituzione di un Consiglio finanziario, nel quale siede un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti. Le procedure del Consiglio finanziario, nonché i termini per la presentazione, l'esame e l'adozione del progetto di bilancio finale di EGF saranno definiti nelle regole finanziarie approvate dal CIMIN. Le principali funzioni del Consiglio finanziario sono quella consultiva nei riguardi del CIMIN, nonché l'attuazione delle procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio. Il Consiglio esaminerà inoltre il progetto di bilancio e il consuntivo annuale predisposti dal Comandante EGF, che verranno successivamente sottoposti all'approvazione del CIMIN. Il Consiglio finanziario, in casi di emergenza, potrà approvare un aumento di spesa in via straordinaria, comunque non oltre il 10 per cento del capitolo interessato, con riserva di riferirne nella successiva riunione del CIMIN. Infine, oltre a tentare

Pag. 77

una prima composizione in caso di contenzioso finanziario - salvo deferimento al CIMIN - il Consiglio finanziario potrà proporre al CIMIN modifiche nella ripartizione dei costi o una revisione delle spese comuni dell'EGF.
L'articolo 34 riguarda le spese connesse alle attività dell'EGF, che vengono distinte in spese comuni, spese dello Stato ospitante per il Quartier generale permanente e spese nazionali. Il comma 2 prevede che i diversi tipi di spese e le loro modalità di finanziamento saranno definiti nelle regole finanziarie dell'EGF.
In base all'articolo 35, il bilancio dell'EGF comprenderà entrate costituite da contributi delle Parti in ragione di criteri da esse stesse stabiliti nelle regole finanziarie di EGF; le uscite saranno invece costituite dai costi di investimento e dai costi operativi per il Quartier generale permanente, nonché dalle spese collegate alle attività dell'EGF.
L'articolo 36 disciplina la revisione dei conti, stabilendo che i revisori nazionali dei conti potranno ottenere tutte le informazioni necessarie e accedere a tutti i documenti in possesso del personale di EGF.
In base all'articolo 37 l'EGF potrà indire gare pubbliche di appalto conformemente ai principi in vigore nell'Unione europea. Contro l'assegnazione di un appalto sarà possibile presentare ricorso a titolo gratuito presso il CIMIN. È inoltre previsto che non potranno partecipare alle gare d'appalto i fornitori di beni o servizi che provengano da uno Stato con il quale anche una sola delle Parti del Trattato in oggetto non intrattiene relazioni diplomatiche, ovvero che perseguano a qualsiasi titolo scopi ritenuti da una delle Parti contrari ai propri interessi di sicurezza e di politica estera.
L'articolo 38 prevede che ciascuna delle lingue delle Parti sia lingua ufficiale di EGF, salva la possibilità di utilizzarne una come lingua di lavoro comune.
L'articolo 39 stabilisce la risoluzione per via negoziale delle controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del Trattato.
L'articolo 40 prevede che il Trattato può essere modificato in qualsiasi con il consenso di tutte le Parti, mentre l'articolo 41 consente a ciascuna Parte di denunciare il Trattato, previa comunicazione scritta al depositario, con effetto, di norma, 12 mesi dopo la ricezione di detta comunicazione.
L'articolo 42 consente ai soli Stati membri dell'Unione europea dotati di forze di polizia a statuto militare di aderire al Trattato, previa richiesta al CIMIN, che la trasmetterà alle Parti per le relative determinazioni.
Ai sensi dell'articolo 43 gli Stati membri dell'Unione europea e quelli candidati all'adesione potranno chiedere - a condizione di possedere una forza di polizia a statuto militare - lo status di osservatore, che comporta il diritto a distaccare un ufficiale di collegamento presso il Quartier generale permanente.
L'articolo 44 stabilisce inoltre che uno Stato membro dell'Unione europea, o candidato all'adesione, sempre a condizione che abbiano una forza di polizia a statuto militare, possano richiedere lo status di partner del Trattato: i relativi diritti e obblighi saranno definiti dal CIMIN.
In base all'articolo 45 il Trattato potrà essere integrato da uno o più accordi o intese per l'attuazione di singole parti di esso.
L'articolo 46 regola l'entrata in vigore del Trattato, la quale è prevista solo dopo il deposito presso il Governo italiano, che ai sensi dell'articolo 47 è depositario del Trattato, dell'ultimo degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di cinque articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
L'articolo 3 individua nell'Arma dei carabinieri la specifica forza di polizia a statuto militare dell'Italia, ai fini della partecipazione alla Forza di gendarmeria europea.
L'articolo 4 quantifica gli oneri derivanti dalla ratifica del Trattato, quantificati

Pag. 78

in 191.200 euro annui a decorrere dal 2010, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997, recante la ratifica della Convenzione ONU sulla lotta contro la desertificazione.
L'articolo 5 dispone invece in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento, dal momento che esso non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede se l'esenzione dalle tasse automobilistiche prevista dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 20, comma 5, possa determinare minori entrate per i bilanci regionali, dal momento che il gettito delle predette tasse è attribuito a tali enti.

Gianfranco CONTE, presidente e relatore, in riferimento al quesito posto dal deputato Bragantini, ritiene che tali esenzioni non comporteranno minori entrate per le regioni, in quanto la predetta esenzione dalle tasse automobilistiche si applicherà ai veicoli attualmente non circolanti nel territorio nazionale, che saranno importati dal personale del Quartier generale permanente dell'EGF nel Paese ospitante, nonché ai veicoli dell'EGF destinati ad uso ufficiale, rilevando, peraltro, come la relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica non annetta a tali previsioni alcun effetto finanziario.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 marzo 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise.
Atto n. 189.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, predisposto ai sensi della delega conferita al Governo in materia dalla legge n. 88 del 2009 - legge finanziaria 2008.
Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2008/118/CE, essa stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti sul consumo dei prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; dell'alcole e delle bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE; dei tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CE e 92/80/CE.
Questi prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a tale imposta all'atto della loro fabbricazione, compresa, se applicabile, l'estrazione, nel territorio della Comunità, ovvero al momento della loro importazione nel territorio della Comunità.
La direttiva si applica al territorio della Comunità europea, fatta eccezione per le isole Canarie, Dipartimenti francesi d'oltremare, isole Åland, isole Anglo-normanne, nonché a quei territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità (isola di Helgoland; territorio di Büsingen; Ceuta; Melilla; Livigno; Campione d'Italia; acque italiane del lago di Lugano).
Le accise divengono esigibili al momento e nello Stato membro dell'immissione in consumo. Il debitore dell'accisa è generalmente il depositario autorizzato o il destinatario registrato.

Pag. 79

I prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo possono essere oggetto di rimborso o sgravio alle condizioni stabilite dagli Stati membri.
I prodotti sottoposti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati a essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; da organizzazioni internazionali; dalle forze armate di qualsiasi Stato; nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Gli Stati membri possono anche esentare dal pagamento dell'accisa i prodotti sottoposti ad accisa venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte (qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto, autorizzato a effettuare vendite esenti da imposta ai viaggiatori che lasciano il territorio della Comunità) e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare.
Le accise sono esigibili unicamente nello Stato membro in cui i prodotti sono acquistati da un privato. Per determinare se i prodotti sottoposti ad accisa siano destinati all'uso personale di un privato, gli Stati membri tengono segnatamente conto dei seguenti elementi:
lo status commerciale del detentore dei prodotti;
il luogo in cui si trovano i prodotti;
qualsiasi documento relativo ai prodotti;
la natura dei prodotti;
la quantità dei prodotti.

Se i prodotti sottoposti ad accisa destinati al consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, essi sono sottoposti ad accisa e l'accisa diventa esigibile in quest'ultimo Stato membro. Le accise pagate nel primo Stato membro possono essere rimborsate.
In caso di vendita a distanza da uno Stato membro verso un altro Stato membro, il venditore deve pagare l'accisa nello Stato membro di destinazione.
Gli Stati membri possono inoltre prescrivere che i prodotti sottoposti ad accisa siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento.
Al riguardo segnala come la direttiva 92/12/CEE stabilisca che i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo fra i territori dei vari Stati membri, devono essere scortati da un documento di accompagnamento emesso dallo speditore.
L'articolo 21 della direttiva 2008/118/CE, recependo quanto già disposto dalla Decisione n. 1152/2003/CE, specifica che la circolazione in regime sospensivo deve aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, conformemente ad una procedura la quale viene di seguito descritta e che prevede la presentazione, da parte dello speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, di una bozza del suddetto documento elettronico, per il tramite del sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli intracomunitari dei prodotti soggetti ad accisa EMCS, di cui all'articolo 1 della Decisione 1152/2003/CE. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione devono, successivamente, effettuare una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico, informando immediatamente lo speditore se questi non sono validi.
Il suddetto sistema informatizzato deve inoltre permettere alle autorità competenti di seguire i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa e di monitorare la circolazione di questi ultimi quando circolino in sospensione dall'accisa, e va altresì utilizzato per garantire la riscossione dell'imposta secondo le aliquote fissate dagli Stati membri.
Al fine di permettere il graduale adeguamento al sistema di controllo elettronico per la circolazione dei prodotti in sospensione dall'accisa, gli Stati membri beneficeranno tuttavia di un periodo transitorio, durante il quale tale circolazione continuerà ad avvenire secondo le formalità previste dalla Direttiva 92/12/CEE.

Pag. 80

La direttiva 2008/118/CE abroga inoltre, a decorrere dal 1o aprile 2010, la direttiva 92/12/CE.
Per quanto riguarda il termine di recepimento della direttiva, gli Stati membri devono provvedere ad adottare e pubblicare, entro il 1o gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1o aprile 2010.
Passando al contenuto dello schema di decreto, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1 apporta una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, necessarie per adeguarne il contenuto al dettato della predetta direttiva 2008/118/CE.
In particolare, la lettera a) modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 504, contenente le definizioni utilizzate dal testo unico.
Le principali modifiche rispetto alla formulazione vigente dell'articolo riguardano:
l'aggiornamento della definizione di «accisa», eliminando il riferimento all'imposta di fabbricazione o di consumo e alla corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;
l'inserimento, tra i prodotti soggetti ad accisa, accanto ai prodotti energetici, all'alcole etilico, alle bevande alcoliche ed all'energia elettrica, anche dei tabacchi lavorati;
l'ampliamento della definizione di Amministrazione finanziaria, per ricomprendere in essa anche gli organi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, conseguentemente all'inserimento delle disposizioni concernenti i tabacchi lavorati nel corpo del testo unico delle accise;
la specificazione della definizione di «regime sospensivo» sulla base di quanto precisato dalla direttiva 2008/118/CE, che ricomprende in tale ambito esclusivamente prodotti soggetti ad accisa non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo;
l'inserimento, alla luce del dettato della direttiva, delle definizioni di «procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo» e di «importazione di prodotti sottoposti ad accisa»;
l'inserimento delle definizioni del «destinatario registrato», che risulta avere caratteristiche ed obblighi simili a quelli precedentemente previsti per l'operatore professionale, e dello «speditore registrato», che è la persona fisica o giuridica, operante in regime sospensivo, autorizzata unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa a seguito della loro immissione in libera pratica;
l'inserimento di un riferimento specifico al sistema informatizzato di cui alla decisione 16 giugno 2003 n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'introduzione di alcune precisazioni, previste dalla direttiva 2008/118/CE. circa l'ambito territoriale comunitario e le operazioni in esso effettuate.

La lettera b) sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo n. 504, che definisce il fatto generatore e le condizioni di esigibilità dell'accisa.
In particolare, al comma 1, che individua il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria nella loro fabbricazione, si include anche la fattispecie dell'estrazione dal sottosuolo dei prodotti sottoposti ad accisa.
Il comma 2 stabilisce che l'accisa è esigibile al momento dell'immissione in consumo; in tale contesto la principale innovazione rispetto alla formulazione vigente del testo riguarda una più articolata indicazione delle diverse fattispecie che configurano la predetta immissione in consumo, comprendendovi, oltre allo svincolo dal regime sospensivo, all'ammanco di prodotti in misura superiore a quella consentita, alla fabbricazione ed importazione, sia pure irregolari, anche l'ipotesi di detenzione, fuori di un regime sospensivo,

Pag. 81

di prodotti ai quali non sia stata applicata l'accisa, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva da recepire.
Con riferimento ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, tra i medesimi è ricompreso, in forza del comma 4, accanto al titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo ed ai soggetti che si sono resi garanti del pagamento, anche la nuova figura del destinatario registrato, e sono inoltre meglio individuati i soggetti debitori d'imposta nell'ambito delle operazioni di importazione, comprendendovi anche le persone che hanno partecipato all'importazione, nel caso di importazione irregolare.
La lettera c) modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 504, relativo all'accertamento, alla liquidazione ed al pagamento dell'accisa.
In particolare, il nuovo comma 2 stabilisce che le controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini delle accise, cui si applicano le disposizioni in materia di controversie doganali di cui al Testo unico delle disposizioni in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane mentre le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il nuovo comma 3 prevede che la liquidazione dell'imposta si effettui applicando alla quantità di prodotto l'aliquota vigente alla data di immissione in consumo; in tale ambito si specifica che per i tabacchi lavorati si applicano le modalità di liquidazione indicate dal nuovo articolo 39-decies del medesimo decreto legislativo n. 504, introdotto dalla lettera nn) dell'articolo 1 dello schema.
La lettera d) sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, recante la disciplina degli abbuoni di imposta per perdite, distruzione e cali.
La nuova formulazione della disposizione ha principalmente il fine di definire, in linea con quanto previsto dalla direttiva, i concetti di perdita «irrimediabile» e di distruzione «totale», avvenuti per caso fortuito o a forza maggiore, ai quali sono equiparati i fatti colposi imputabili al terzo o al soggetto passivo. In tale ambito si specifica, al comma 1, che tale equiparazione tra fatti colposi ed il caso fortuito o la forza maggiore non si applica ai tabacchi lavorati
Sempre con riferimento alla nuova formulazione del comma 1, segnala come risultino soppressi il secondo, terzo, quarto e quinto periodo del vigente comma 1, relativi all'equiparazione dei furti al caso fortuito ed alla forza maggiore.
Secondo la relazione illustrativa, tale soppressione si giustificherebbe sia alla luce di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE, che non contempla tale fattispecie, sia alla luce del parere espresso in merito dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha evidenziato, che il furto e la rapina dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, non impedendone l'immissione in consumo, non possono essere ricompresi tra le situazioni legittimanti il diritto all'abbuono dell'imposta.
Si prevede altresì, al comma 6, la non applicazione ai tabacchi lavorati delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in materia di cali naturali, tecnici e di trasporto, in ragione delle specifiche caratteristiche dei tabacchi medesimi.
La lettera e) sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, relativo al regime del deposito fiscale.
Le principali novità introdotte dalla nuova formulazione della disposizione rispetto al testo vigente riguardano i tabacchi lavorati. A tale proposito si prevede, al comma 2, che l'esercizio del deposito fiscale per tali prodotti è subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione, e non solo di licenza, come previsto per gli altri prodotti, da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Inoltre al comma 3, si integrano gli obblighi del depositario, comprendendovi anche quello di introdurre nel deposito ed iscrivere nella contabilità tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa.

Pag. 82

Come espressamente stabilito dalla direttiva 2008/118/CE, il comma 6 prevede altresì la non applicazione delle norme del medesimo articolo 5 ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.
La lettera f) sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo n. 504, relativo alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, apportandovi profonde modifiche rispetto al testo vigente, alla luce delle disposizioni contenute nella direttiva 2008/118/CE.
In particolare, il comma 1 prevede che i prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e provenienti da un deposito fiscale, anche qualora transitino per un paese o un territorio terzo, possono essere destinati, oltre che ad altri depositi fiscali, anche ad un destinatario registrato, ad un luogo di esportazione e, limitatamente a prodotti provenienti da un altro Stato membro, agli specifici soggetti indicati dall'articolo 17, comma 1 (soggetti diplomatici o consolari, organizzazioni internazionali riconosciute e loro membri, Forze armate di Paesi appartenenti alla NATO, Paesi terzi o organizzazioni internazionali con i quali sussistano accordi per l'esenzione dall'IVA dei medesimi prodotti). Le stesse destinazioni sono ammesse per i prodotti spediti, dal luogo di importazione, da parte di uno speditore registrato comunitario.
In tale contesto segnala come la nuova formulazione del comma 1 non contempli più la previsione secondo la quale la circolazione di prodotti in regime di sospensione dell'accisa nello Stato e nel territorio dell'Unione europea deve avvenire solo tra depositi fiscali, salavo il caso di spedizione ad un operatore professionale registrato diverso dal titolare di deposito fiscale.
Al riguardo evidenzia come l'eliminazione di tale norma potrebbe determinare alcuni rischi per l'erario, per quanto riguarda il settore dei tabacchi lavorati, nella misura in cui ciò consentisse il sorgere di un canale di distribuzione parallelo di tali prodotti, in contrasto con lo specifico regime che disciplina la distribuzione dei prodotti stessi. Considera pertanto opportuno verificare se la mancata riproposizione, nel nuovo testo dell'articolo 6, della predetta previsione, sia imposta dalla direttiva 2008/118/CE.
Per quanto concerne la garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, la nuova formulazione del comma 4 prevede, sulla base delle disposizioni comunitarie in via di recepimento, l'inserimento di nuovi soggetti, che possono prestare garanzia sia singolarmente che in solido tra loro: in particolare i prevede che la garanzia possa essere prestata, oltre che dal depositario autorizzato, dal trasportatore e dal proprietario della merce, anche dallo speditore registrato e dal vettore della merce.
I commi 3, 6 e 7 esplicitano inoltre i momenti di inizio e fine della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, a cui sono collegati taluni adempimenti richiesti dal sistema informatizzato, introdotto dal comma 5, e da cui derivano specifici obblighi connessi alla circolazione stessa di tali prodotti. Tale sistema è basato, in sostanza, sul principio che la circolazione in sospensione di accisa dei prodotti avvenga con un documento amministrativo elettronico emesso dal sistema, previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. In tale contesto il comma 14 stabilisce, per quanto riguarda specificamente la circolazione dei tabacchi lavorati, che con determinazione del Direttore dell'AAMS, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite le informazioni aggiuntive da indicare nel documento elettronico previsto dall'articolo 5, al fine di identificare correttamente la tipologia di prodotto trasferito.
I commi 8 e 9 disciplinano altresì le procedure da adottare nel caso in cui il sistema informatizzato sia indisponibile al momento della spedizione o del ricevimento delle merci circolanti in regime sospensivo. I commi 11 e 12 regolano invece le ipotesi in cui, nell'ambito della circolazione dei suddetti prodotti, manchi, per motivi diversi dalla menzionata indisponibilità del sistema, la nota di ricevimento o di esportazione.

Pag. 83

Ai sensi del comma 13, l'obbligo dell'emissione del documento amministrativo elettronico previsto dal predetto comma 5 si applica, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, essi sono avviati ad un deposito fiscale.
In base al comma 15 le norme contenute nell'articolo non si applicano, invece, ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.
La lettera g) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 504, relativo alle irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, integrandolo alla luce delle disposizioni previste dagli articoli 8 e 10 della direttiva 2008/118/CE.
In particolare, al comma 1, lettera a), si prevede che l'accisa sia corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 504, nonché, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare o che fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto essere ragionevolmente a conoscenza di tale irregolarità. Inoltre, alla lettera e) del medesimo comma 1, si prevede che, nel caso in cui a seguito dell'individuazione del luogo in cui si è verificata l'irregolarità o l'infrazione, la riscossione competa ad altro Stato membro, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui gli è stato comunicato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è verificata, la prova che l'accisa è stata pagata nell'altro Stato membro.
Nella nuova formulazione dell'articolo è altresì introdotto il comma 2, ai sensi del quale, nei casi in cui i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungano in un altro Stato membro, e non sia possibile stabilire il luogo in cui essi sono stati immessi in consumo, l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere alla riscossione dell'accisa, comunica il mancato arrivo ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto, i quali possono, entro un mese, fornire la prova della regolarità dell'operazione, ovvero del fatto che l'irregolarità o l'infrazione si sono verificate fuori dal territorio dello Stato
La lettera h) sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 504, inserendovi la figura del destinatario registrato, le cui caratteristiche ricalcano in parte quelle dell'operatore professionale, previste dall'attuale formulazione del medesimo articolo 8.
Ai sensi del comma 1 il destinatario registrato deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione competente, secondo la procedura stabilita con provvedimento del Direttore della AAMS in forza del comma 7. Il destinatario registrato, in base al comma 3, non può detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa, ed ha l'obbligo di fornire garanzia per il pagamento dell'accisa prima della spedizione dei prodotti, provvedere ad iscrivere nella propria contabilità i prodotti medesimi, non appena ricevuti nonché sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento. Il comma 4 specifica che, nelle ipotesi previste dall'articolo, l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.
Tra le principali modifiche apportate, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva 2008/118/CE, rispetto alla vigente normativa, segnala il comma 2, il quale prevede l'obbligo, per il destinatario registrato occasionale, di ricevere, previa autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria, una quantità prestabilita di prodotti da un unico soggetto speditore in un unico movimento.
Inoltre, per quanto attiene il rilascio della preventiva autorizzazione al destinatario registrato che intenda ricevere tabacchi lavorati e la fissazione degli adempimenti di competenza del medesimo, il comma 5 rinvia, rispettivamente, ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e ad uno specifico

Pag. 84

provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. In tale contesto il comma 6 precisa che i predetti tabacchi lavorati devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge n. 1293 del 1957.
Inoltre, in linea con quanto previsto dalla direttiva, il comma 8 che le disposizioni contenute nel nuovo articolo 8 non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.
La lettera i) sostituisce l'articolo 9 del decreto legislativo n. 504, che attualmente disciplina la figura del rappresentante fiscale, inserendo, in luogo di tale figura, quella dello speditore registrato, espressamente prevista dalla direttiva 2008/118/CE.
Ai sensi del comma 1 tale soggetto deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, prescindendosi da tale autorizzazione solo per gli spedizionieri abilitati, ai sensi dell'articolo 67, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 417 del 1991, a svolgere gli adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa, a tenere e conservare atti e scritture contabili relativi ai controlli in materia di accisa, ad acquisire, elaborare e trasmettere dati relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, nonché custodire e vendere le merci cadute in abbandono ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.
In base al comma 2 lo speditore può solo spedire, ma non detenere, prodotti in regime di sospensione dall'accisa, ed ha l'obbligo di tenere la contabilità dei medesimi prodotti, nonché di fornire la relativa documentazione di trasporto e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento, anche al fine di verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.
La lettera l) sostituisce l'articolo 10 del decreto legislativo n. 504, relativo alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea.
In particole, nella nuova formulazione della disposizione si specifica, al comma 2, il concetto di detenzione per scopi commerciali nell'ambito della circolazione di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in un altro Stato membro.
I commi 3 e 4 definiscono il soggetto debitore dell'accisa, il quale è identificato nel detentore dei prodotti, nel caso in cui questi sia un soggetto diverso da un provato, ovvero dal soggetto comunitario che effettua la fornitura dei prodotti, nel caso in cui il detentore sia un soggetto privato.
Il comma 5 prevede che la circolazione dei prodotti deve avvenire con un documento di accompagnamento, mentre il comma 6 stabilisce che il pagamento dell'accisa avvenga entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo delle merci.
Il comma 7 disciplina la commercializzazione dei tabacchi lavorati detenuti a scopo commerciale, prevedendo che essi siano commercializzati dalle rivendite di cui alla legge n. 1293 del 1957, siano iscritti nella tariffa di vendita di cui al nuovo articolo 39-quater del decreto legislativo n. 504 (introdotto dalla lettera nn) del medesimo articolo 1), rispettino le disposizioni in materia di condizionamento ed etichettatura e siano muniti del contrassegno di legittimazione alla circolazione dei tabacchi lavorati, istituito dal nuovo articolo 39-duodecies.
In tale contesto segnala inoltre il comma 9, ai sensi del quale non sono considerati detenuti per scopi commerciali, e dunque non soggetti ad accisa, i prodotti già assoggettati ad accisa in altro Stato membro dell'UE detenuti su una nave o un aeromobile che effettua traversate o voli tra il territorio nazionale ed altro Stato membro e che non siano disponibili per la vendita quanto tali mezzi di trasporto si trovano sul territorio nazionale.
La lettera m) inserisce nel decreto legislativo n. 504 i nuovi articoli 10-bis e 10-ter.

Pag. 85

Il nuovo articolo 10-bis disciplina la circolazione di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in un altro Stato membro, che siano successivamente acquistati da un soggetto privato, o che agisca in quanto tale, e spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, stabilendo, al comma 1, che tali prodotto siano soggetti ad accisa nel territorio dello Stato.
Ai sensi dei commi 2 e 3, per tali prodotti il debitore dell'accisa è il rappresentante fiscale, designato dal venditore ed avente sede nel territorio nazionale, il quale, oltre ad essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria, deve garantire e pagare la relativa accisa, nonché tenere la contabilità delle forniture effettuate e sottoporsi a qualsiasi controllo volto ad accertare il corretto pagamento dell'imposta.
Nel caso in cui i prodotti già assoggettati ad accisa nel territorio nazionale siano acquistati da un soggetto privato, o che agisca in quanto tale, stabilito in un altro Stato membro, e purché i prodotti siano spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel medesimo Stato membro, il comma 7 prevede, su richiesta del venditore, e a condizione che l'imposta sia stata versata nello Stato membro di destinazione dei prodotti, il rimborso dell'accisa pagata nel territorio dello Stato.
Il comma 6 stabilisce particolari condizioni per i tabacchi lavorati oggetto della vendita a distanza, quali l'iscrizione nelle tariffe di vendita di cui all'articolo 39-quater, il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura e l'apposizione del contrassegno di legittimazione.
Il nuovo articolo 10-ter, parallelamente a quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 per le irregolarità nella circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, disciplina, con i medesimi criteri, le irregolarità relative alla circolazione dei prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro.
In particolare, il comma 1 stabilisce che l'accisa sia corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento, nonché, in solido, dalle persone che hanno partecipato all'infrazione o all'irregolarità, e sia riscossa nello Stato in cui si è verificata o si presuma si sia verificata l'irregolarità o infrazione, prevedendosi, al comma 4, che la garanzia prestata possa essere svincolata a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento dell'accisa.
Analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 504, come riformulato dalla lettera d) dell'articolo 1 dello schema di decreto, il comma 3 prevede, nell'ambito della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, l'abbuono dell'imposta, nel caso in cui i prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro siano perduti irrimediabilmente per caso fortuito o forza maggiore, ovvero siano distrutti totalmente nel corso del trasporto nel territorio nazionale.
La lettera n) sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo n. 504, che reca disposizioni specifiche per i prodotti immessi in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea e acquistati da privati.
Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo, al comma 2, che stabilisce i quantitativi massimi degli acquisti che possono essere considerati per uso proprio, sono stati inseriti anche i relativi quantitativi massimi consentiti di tabacchi lavorati. In particolare tali quantitativi sono fissati, per le sigarette, in 800 pezzi, per i sigaretti, in 400 pezzi, per i sigari, in 200 pezzi, e per il tabacco da fumo, in 1 chilogrammo
Ai sensi del comma 4 i prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai predetti limiti, ovvero i prodotti energetici trasportati da privati con modalità di trasporto atipico (cioè in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per uso speciale o dall'eventuale bidone di scorta), si considerano acquistati a fini commerciali e dunque soggetti ad accisa.
Inoltre, il comma 3 introduce ulteriori parametri ai fini della determinazione dell'uso

Pag. 86

proprio, quali le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.
Il comma 5 riprende il contenuto della nota relativa al comma 3 del vigente articolo 11, riguardante le definizioni dei «serbatoi normali» e del «contenitore per usi speciali» ai fini del trasporto atipico del carburante che si considera acquistato per fini commerciali.
La lettera o) sostituisce il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 504, al fine di prevedere che l'apposita dichiarazione, presentata dal mittente di prodotti assoggettati ad accisa, prevista nel caso di spedizioni fra località nazionali con attraversamento del territorio di un altro Stato membro, deve essere presentata all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria competente per territorio, e non più, come previsto nell'attuale formulazione della disposizione, all'ufficio tecnico di finanza.
La lettera p) sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 504, relativo ai contrassegni fiscali prescritti per taluni prodotti sottoposti ad accisa e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio dello Stato, stabiliti con decreto del Ministro dell'economia. Tra tali prodotti, ai sensi del comma 9, non rientrano i tabacchi lavorati, a cui sono invece applicati, ai sensi dell'articolo 39-duodecies (introdotto dalla lettera nn) dell'articolo 1 dello schema), i contrassegni di legittimazione.
L'articolo, che ripete in massima parte la formulazione vigente, prevede, ai commi 3, 5 e 6, che i prodotti muniti di contrassegno siano esenti da qualsiasi vincolo di circolazione, che i contrassegni siano messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore, e che per i contrassegni destinati ad essere applicati su prodotti in regime di sospensione dell'accisa debba essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa stessa. Ai sensi del comma 7 gli importatori di prodotti sui quali debbono essere applicati i contrassegni possono essere autorizzati, previa prestazione di una cauzione, ad acquistare questi ultimi prima della presentazione in dogana dei prodotti.
La principale novità rispetto al testo vigente dell'articolo è contenuta nel comma 8, il quale dispone, tra l'altro, che, come espressamente previsto dalla direttiva 2008/118/CE, per i prodotti a cui si applicano i contrassegni fiscali, per i quali l'accisa è divenuta esigibile ed è stata riscossa in un altro Stato membro, che il prezzo di tali contrassegni è rimborsato al netto delle spese di emissione e la cauzione prestata in misura pari all'ammontare dell'accisa viene svincolata nel caso in cui sia fornita una prova soddisfacente che i contrassegni medesimi siano stati rimossi o distrutti.
La lettera q) apporta alcune modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 504 in merito al rimborso dell'accisa previsto quando essa risulti essere stata indebitamente pagata.
In particolare, al comma 1 viene aggiornato il riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1999, mentre al comma 2 è introdotto, nel caso in cui al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, un diverso e più breve termine di decadenza, stabilito in novanta giorni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che impone al medesimo soggetto la restituzione delle predette somme.
Secondo la relazione illustrativa, tale ultima modifica è dettata dall'esigenza, manifestata da lungo tempo dagli operatori interessati, di annullare gli effetti negativi loro derivanti dalla coesistenza di due termini (l'uno, decennale, di prescrizione, e l'altro, biennale, di decadenza) concessi, rispettivamente, al consumatore finale per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di accisa e all'operatore per richiedere il rimborso delle medesime somme da parte dell'amministrazione finanziaria.
La lettera r) sostituisce l'articolo 15 del decreto legislativo n. 504, relativo alla disciplina

Pag. 87

della prescrizione del credito dell'amministrazione finanziaria per l'accisa.
Rispetto alla vigente formulazione dell'articolo, l'unica modifica sostanziale riguarda, al comma 1, la fissazione di un termine di prescrizione decennale per i tabacchi lavorati, mentre per i crediti concernenti le accise sugli altri prodotti rimane fermo il termine di prescrizione già fissato in cinque anni.
In merito a tale previsione non ritiene a prima vista comprensibile il motivo per il quale si sia ritenuto di fissare, per i crediti relativi all'accisa sui tabacchi lavorati il termine di prescrizione doppio rispetto a quello previsto per i crediti concernenti l'accisa sugli altri prodotti, anche in considerazione del fatto che la rifusione nell'ambito del decreto legislativo n. 504 della disciplina concernente i tabacchi lavorati è finalizzata ad armonizzare complessivamente la normativa applicabile a tutti i prodotti soggetti ad accisa.
Inoltre, al comma 2, sono esclusi i tabacchi lavorati dall'ambito di applicazione della disposizione che riguarda la decorrenza, a partire dal verbale di accertamento delle deficienze eccedenti i cali consentiti, del periodo previsto per la prescrizione del suddetto credito in relazione alle medesime deficienze. Tale esclusione si giustifica, secondo la relazione illustrativa, in quanto i predetti cali non trovano applicazione per i tabacchi lavorati.
La lettera s) modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 504, relativo alle esenzioni dal pagamento delle accise.
Le principali variazioni apportate al testo vigente, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva 2008/118/CE, riguardano:
le modalità previste dagli organi comunitari ai fini dell'abilitazione, da parte delle forze armate e delle organizzazioni internazionali riconosciute e dei loro membri, al ricevimento di prodotti in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri (certificato di esenzione);
la previsione della deroga all'applicazione delle norme relative al documento di accompagnamento elettronico per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati dagli Stati membri interessati), con esclusione delle Forze armate nazionali; l'inserimento dei tabacchi lavorati, qualora aventi determinate destinazioni, tra i prodotti esenti dal pagamento dell'accisa;
l'introduzione di un nuovo comma 4-bis, il quale stabilisce l'esenzione dall'accisa dei tabacchi lavorati denaturati ed usati a fini industriali od orticoli; distrutti sotto sorveglianza amministrativa; destinati a prove scientifiche ed a prove di qualità; riutilizzati dal produttore.

La lettera t) apporta alcune modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 504, recante la disciplina dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Al di là delle modifiche di carattere formale, le principali variazioni rispetto al testo vigente riguarda il comma 1, nel quale viene inserita la previsione secondo cui l'Amministrazione finanziaria, ai fini di tutela degli interessi fiscali, può applicare bolli e suggelli anche agli apparecchi ed ai meccanismi utilizzati dai destinatari registrati, al pari di quanto previsto per gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.
Inoltre, viene inserito un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale la vigilanza fiscale per i depositi abilitati all'attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati è effettuata permanentemente dal personale dell'Amministrazione finanziaria, che si avvale della collaborazione della Guardia di finanza.
La lettera u) modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 504, il quale individua le competenze in merito all'accertamento delle violazioni in materia di accise, al fine di aggiornare i riferimenti alle strutture dell'Amministrazione finanziaria; in particolare, vengono sostituiti i riferimenti alla Direzione compartimentale delle dogane ed all'Ufficio tecnico di finanza con quelli alla Direzione regionale

Pag. 88

dell'Agenzia delle dogane ed all'Ufficio regionale dei Monopoli di Stato, nonché agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane o dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato competenti per territorio.
La lettera v) abroga l'articolo 20 del decreto legislativo n. 504, relativo alla mutua assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea per il recupero dei crediti relativi ai diritti di accisa.
L'abrogazione è motivata dalla relazione illustrativa in ragione del fatto che gli articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, ivi citati, sono stati abrogati dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 69 del 2003.
La lettera z) sostituisce nei commi 6 e 10 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504, il riferimento all'»Unione» con quello alla «Comunità», al fine di conformare il testo alla direttiva in via di recepimento.
Con le lettere aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll) e mm) sono state apportate modifiche formali o di drafting agli articoli 23, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38 e 39 del decreto legislativo n. 504, in conseguenza, sia dell'accorpamento degli uffici tecnici di finanza negli attuali uffici dell'Agenzia delle dogane, sia dell'aggiornamento delle disposizioni comunitarie richiamate.
La lettera nn) inserisce nel decreto legislativo n. 504 un nuovo Capo III-bis, riguardante i tabacchi lavorati, composto dagli articoli da 39-bis a 39-duodecies.
In particolare, il nuovo articolo 39-bis contiene le definizioni relative ai diversi tipi di tabacchi lavorati.
In dettaglio, il comma 1 definisce le cinque categorie basilari di tabacchi lavorati, ovvero, rispettivamente alle lettere a), b), c), d) ed e), sigari e sigaretti, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da fiuto e tabacco da masticare.
I commi da 2 a 5 stabiliscono quindi la composizione e le caratteristiche attribuibili ad ogni categoria, ai fini della determinazione del tipo di prodotto considerato.
Il nuovo articolo 39-ter, ai commi 1, 2 e 4, assimila ai prodotti individuati dall'articolo 39-bis anche altri prodotti, costituiti parzialmente o esclusivamente da sostanze diverse dal tabacco, purché siano muniti di una fascia o sottofascia di tabacco naturale o ricostituito, nonché i prodotti costituiti da sostanze diverse dal tabacco che possono essere fumati, fiutati o masticati, ai sensi del comma 2, lettere b), c), d) ed e), dell'articolo 39-bis. In base al comma 3, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno funzione esclusivamente medica.
Il nuovo articolo 39-quater disciplina il procedimento per l'inserimento dei tabacchi lavorati nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei medesimi prodotti, prevedendo che tale inserimento sia stabilito con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il comma 2 prevede che i prezzi di vendita e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori ferma la possibilità, contemplata dal comma 5, di individuare con provvedimento del Direttore dall'AAMS, per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, quali la difesa della salute pubblica, criteri e modalità di determinazione nel prezzo minimo di vendita.
Il comma 3 stabilisce che la vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti da 10 o 20 pezzi.
Il nuovo articolo 39-quinquies, stabilisce, al comma 1, che le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono fissate con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; i prezzi di vendita relativi ai sigari, ai sigaretti ed alle sigarette sono fissate con riferimento, rispettivamente, a 200 sigari, a 400 sigaretti, ed a 1.000 sigarette. Il comma 2 precisa che per le sigarette le tabelle di ripartizione dei prezzi sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta e sono determinate

Pag. 89

ogni tre mesi, in base ai dati rilevati il primo giorno di ciascun trimestre solare.
Il nuovo articolo 39-sexies reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, prevedendo al comma 1, che tale imposta è dovuta dal depositario autorizzato che effettua l'immissioni al consumo dei prodotti, ovvero dal destinatario registrato, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo n. 504, ovvero ancora dal rappresentante fiscale designato dal venditore. L'imposta è determinata applicando al prezzo di vendita al pubblico l'aliquota ordinaria. In base al comma 2 non sono considerate immissioni al consumo gli svincoli irregolari dal regime di sospensione dell'accisa.
Il nuovo articolo 39-septies stabilisce nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati l'aggio spettante ai rivenditori.
Il nuovo articolo 39-octies contiene indicazioni relative al calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati, definendo in particolare il meccanismo di applicazione dell'accisa per i diversi tipi di sigarette in relazione alla loro classe di prezzo.
In particolare, il comma 1 fa rinvio alle aliquote di base contenute nell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504. Il comma 2 precisa che, per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico.
Per quanto riguarda le sigarette, i commi da 3 a 5 distinguono tra sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta, sigarette aventi un prezzo di vendita inferiori a queste ultime e sigarette aventi un prezzo di vendita superiore.
Per le prime e le seconde l'accisa, che comunque non può essere inferiore a 64 euro per 1.000 sigarette, è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita: l'importo corrispondente viene definito come importo di base.
Per le terze l'ammontare dell'accisa è costituito invece dalla somma tra un importo specifico fisso, pari al 5 per cento della somma tra l'accisa calcolata per le sigarette e l'ammontare dell'IVA, ed un importo determinato applicando al prezzo di vendita un'aliquota proporzionale all'incidenza dell'importo di base, diminuito del predetto importo specifico fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette di prezzo più richiesta.
Il nuovo articolo 39-novies demanda ad un decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la fissazione delle modalità per la concessione dell'esenzione dall'accisa sui tabacchi lavorati aventi le destinazioni indicate nel comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 504, introdotto dalla lettera s), numero 4, dello schema di decreto.
Il nuovo articolo 39-decies disciplina l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati.
In particolare, il comma 1 precisa che la quantità e qualità di tali prodotti siano accertati secondo modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia. Il comma 2 prevede che la liquidazione della relativa accisa sia effettuata applicando alla quantità di prodotto immessa in consumo l'ammontare dell'accisa indicata dalle tabelle sulla ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico definite con provvedimento del Direttore dell'AAMS ai sensi del già citato nuovo articolo 39-quinquies. A tal fine si fa riferimento alle tabelle vigenti alla data di immissione in consumo, ovvero al momento del ricevimento o arrivo dei prodotti. Ai sensi del comma 3 il pagamento dell'accisa è effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese entro la fine del mese stesso, ovvero entro il giorno quindici del mese successivo, per i prodotti immessi in consumo dal giorno sedici alla fine del mese.
Il nuovo articolo 39-undecies concerne l'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei tabacchi lavorati, la quale è affidata, ai sensi dei commi 1 e 2, alla Guardia di finanza, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In base al comma 3 gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego

Pag. 90

del personale della Guardia di finanza per tali attività sono a carico dell'AAMS.
Il nuovo articolo 39-duodecies, parallelamente a quanto disposto per gli altri prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale e per i quali sono prescritti i contrassegni fiscali, stabilisce, al comma 1, che la circolazione dei tabacchi lavorati fabbricati o introdotti nel territorio dello Stato può avvenire solo a seguito dell'applicazione, sui singoli condizionamenti, di un apposito contrassegno di legittimazione. Le caratteristiche dei contrassegni, le loro modalità di distribuzione ed il relativo prezzo sono determinate, ai sensi del comma 2, con provvedimento del direttore dell'AAMS.
Il comma 3 prevede che tale contrassegno sia messo, tra l'altro, a disposizione anche del rappresentante fiscale del depositario autorizzato o del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1 (introdotto dall'articolo 1, lettera m), dello schema), stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalità previste per il depositario nazionale. Ai sensi del comma 4 il prezzo dei contrassegni relativi ai tabacchi lavorati per i quali l'accisa è stata riscossa in altro Stato membro dell'Unione europea sono rimborsati, qualora sia provato che i contrassegni stessi siano stati rimossi o distrutti.
Le lettere oo), pp), qq), rr), ss), tt), uu), vv), e zz) incidono, rispettivamente, sulla formulazione degli articoli 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50 e 59 del decreto legislativo n. 504, apportandovi modifiche, per lo più di carattere formale, concernenti, in buona parte, la conversione in euro dei valori in lire in essi riportati.
La lettera aaa) modifica l'articolo 61 del decreto legislativo n. 504, recante le modalità per l'applicazione delle imposte indirette sulla produzione diverse dall'accisa sulla produzione e i consumi e dall'accisa sull'energia elettrica.
Le innovazioni rispetto al testo vigente riguardano l'esclusione dal relativo ambito di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, le modifiche alla denominazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, nonché l'aggiornamento dei riferimenti normativi ivi contenuti e la conversione in euro i valori in lire in esso riportati.
La lettera bbb) sostituisce l'articolo 62 del decreto legislativo n. 504, al fine di pervenire ad una formulazione più chiara del medesimo, attraverso una più organica elencazione degli specifici prodotti oggetto dell'imposta di consumo da esso disciplinata.
In particolare, il comma 1 prevede che siano sottoposti ad accisa, oltre agli oli lubrificanti ed ai bitumi di petrolio, già contemplati dalla vigente formulazione della disposizione, anche gli oli minerali greggi, gli estratti aromatici, le miscele di alchilbenzoli sintetici ed i polimeri poliolefinici sintetici, se utilizzati per la lubrificazione meccanica. Inoltre, i commi 2 e 3 estendono l'applicazione dell'accisa anche agli oli lubrificanti miscelati, nonché agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti o in altri prodotti o merci di provenienza comunitaria. Sono invece esclusi gli oli lubrificanti utilizzati nella produzione della gomma naturale e sintetica delle materie plastiche, delle resine artificiali e degli antiparassitari per piante da frutta, nonché il biodiesel.
Ai sensi del comma 4, gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione degli oli usati sono sottoposti all'accisa nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione, mentre il comma 5 precisa che l'accisa prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli o di manufatti per l'edilizia o utilizzati come combustibile nei cementifici e che per i bitumi impiegati nella produzione di energia elettrica si appiccano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
La lettera ccc) inserisce nel decreto legislativo n. 504 i nuovi articoli 62-bis e 62-ter, allo scopo di includere in maniera organica nel predetto decreto le disposizioni tributarie, comprese quelle concernenti

Pag. 91

le aliquote e le tariffe di vendita, relative ai fiammiferi, che sono sottoposti ad imposta di fabbricazione.
In particolare, il nuovo articolo 62-bis regolamenta l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, la quale è calcolata, ai sensi del comma 1, applicando al prezzo di vendita le aliquote indicate del medesimo decreto legislativo n. 504, come integrato dalla lettera ggg) dell'articolo 1 dello schema. Il comma 3 individua il soggetto obbligato al pagamento nel fabbricante dei prodotti di matrice nazionale ovvero nel soggetto che effettua la prima immissione in consumo di prodotti di provenienza comunitaria, la quale si considera verificata all'atto della cessione, per i prodotti nazionali ovvero, per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte dell'acquirente oppure nel momento in cui si considera effettuata la cessione ai fini IVA. Inoltre si prevede che i soggetti obbligati al pagamento siano muniti di licenza fiscale rilasciata dal competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane, siano tenuti al pagamento di un diritto annuale di 258 euro e prestino una cauzione. Il comma 4 precisa che per i prodotti di importazione l'imposta è dovuta dall'importatore. Ai sensi del comma 5 l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti e destinatari dei prodotti, mentre per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano, in base al comma 7, le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.
Il nuovo articolo 62-ter stabilisce, al comma 1, che la vendita al pubblico dei fiammiferi è ammessa per i tipi ed i condizionamenti iscritti nella tariffa di vendita, l'iscrizione nella quale è stabilita, ai sensi del comma 2, con provvedimento del Direttore dell'AAMS in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
Le lettere ddd) ed eee) apportano talune modifiche formali rispettivamente agli articoli 63 e 65 del decreto legislativo n. 504, consistenti nella conversione in euro dei valori in lire in essi riportati e nell'aggiornamento delle denominazioni della Comunità europea e del Ministero dell'economia e delle finanze.
La lettera fff) modifica l'articolo 67 del decreto legislativo n. 504. In particolare, il comma 1 è aggiornato a seguito dell'introduzione delle figure del «destinatario registrato» e dello «speditore registrato», mentre il comma 2 è abrogato, coerentemente con la riformulazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 operata dall'articolo 1, lettera b) dello schema.
La lettera ggg) modifica l'allegato I del decreto legislativo n. 504, al fine di inserire le aliquote di base applicate ai tabacchi lavorati, nonché le aliquote relative ai fiammiferi.
L'articolo 2 reca alcune disposizioni di carattere transitorio.
In particolare, il comma 1 intende garantire continuità all'attività degli operatori professionali registrati, previsti dalla vigente formulazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504, prevedendo che tali soggetti continuano ad operare nella nuova qualità di destinatari registrati, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo introdotta dall'articolo 1, lettera h), dello schema.
Il comma 2 specifica inoltre che le previgenti disposizioni in materia di circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo negli scambi con gli Stati membri nei quali non è ancora disponibile il sistema informatizzato continuano ad essere applicate provvisoriamente alle fattispecie che saranno stabilite con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.
L'articolo 3, comma 1, demanda al Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la fissazione dei tempi e delle modalità per la presentazione in forma telematica del documento

Pag. 92

di accompagnamento previsto per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime di sospensione dall'accisa.
Il comma 2 prevede che, con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dell'AAMS, sentito il Comando Generale della Guardia di Finanza, sia data attuazione alle disposizioni in materia di circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione, recate dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 504.
Inoltre il comma 4, in linea con quanto previsto dall'articolo 30 della direttiva 2008/118/CE, dispone che il Direttore dell'Agenzia delle dogane, con propria determinazione, stabilisca procedure semplificate per la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti sottoposti ad accisa (esclusi i tabacchi lavorati) in regime sospensivo destinati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo n. 504 (soggetti diplomatici o consolari, organizzazioni internazionali riconosciute e loro membri, Forze armate di Paesi appartenenti alla NATO, Paesi terzi o organizzazioni internazionali con i quali sussistano accordi per l'esenzione dall'IVA dei medesimi prodotti).
Il comma 5 stabilisce che i registri obbligatori previsti dal decreto legislativo n. 504 possano essere formati, gestiti e conservati con strumenti informatici, secondo modalità da stabilirsi con determinazioni direttoriali dell'Agenzia delle Dogane.
L'articolo 4 prevede l'abrogazione, parziale o integrale, di una serie di atti normativi, conseguente all'inserimento delle disposizioni concernenti i tabacchi lavorati ed i fiammiferi nel corpo del decreto legislativo n. 504 ed all'introduzione delle norme contenute nella direttiva in questione, riguardanti principalmente la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.
L'articolo 5 stabilisce al 1o aprile 2010 l'entrata in vigore del decreto legislativo.
Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1o gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dal 1o aprile 2010.
Tale previsione è stata interpretata dal Governo nel senso che il primo termine abbia natura sostanzialmente ordinatoria, mentre il termine tassativo entro il quale recepimento deve essere realizzato è quello del 1o aprile 2010.
In tale contesto rileva come il comma 23-undecies dell'articolo 1 del decreto- legge n. 194 del 2009 (cosiddetto «milleproroghe») rechi una norma di interpretazione autentica, la quale chiarisce che il termine per l'esercizio della delega attribuita dalla legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), per il recepimento della direttiva 2008/118/CE è il 1o aprile 2010.

Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione della complessità del provvedimento, e dell'esigenza di approfondire le tematiche evidenziate dal relatore, nessuno chiedendo in intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, alla luce della richiesta in tal senso avanzata dal deputato Comaroli, propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti al testo base delle proposte di legge C. 1807 De Micheli ed abbinate, recanti regime tributario dei redditi da locazione di immobili, già fissato alle ore 14 di oggi, alle ore 14 di domani.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 12.05.