CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 marzo 2010
291.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.
C. 3083 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Federico PALOMBA, presidente e relatore, osserva che il 17 settembre 2004, i Ministri dei Paesi aderenti (Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna) hanno sottoscritto a Noordwijk (Olanda) la Dichiarazione di intenti con la quale, è stato sancito l'impegno a sottoscrivere un trattato per stabilire le funzioni e la condizione giuridica di una forza di gendarmeria denominata EUROGENDFOR (EGF), costituita da contingenti dei rispettivi corpi di polizia ad ordinamento militare e dei suoi membri.
Tale Forza dovrà assicurare, nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi, lo svolgimento dei compiti di polizia, in collaborazione con gli altri partecipanti (contingenti militari, polizia locale, forze di polizia di altri Paesi partecipanti), favorendo la riattivazione dei servizi di sicurezza,

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in particolare nelle fasi di transizione da situazioni operative militari alla ricostituzione di istituzioni civili.
Il Trattato in oggetto definisce i principi fondamentali su obiettivi, statuto, modalità organizzative ed operatività della Forza di gendarmeria europea.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala, in primo luogo, il capo VII, che contiene disposizioni relative ai privilegi ed alle immunità.
L'articolo 21, in particolare, sancisce l'inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi appartenenti ad EUROGENDFOR, che si trovano sul territorio delle Parti.
A norma dell'articolo 22, le proprietà e i capitali di EUROGENDFOR, nonché i beni concessi al tale Forza per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, sono immuni dai provvedimenti esecutivi in vigore nel territorio delle Parti.
Il Capo VIII si riferisce alle disposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare.
In particolare, l'articolo 25 definisce gli ambiti ed i criteri per l'esercizio della giurisdizione prevedendo, in linea generale, che le autorità dello Stato di origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare.
Il Capo IX riguarda le disposizioni in materia di indennizzi.
Segnala, in particolare, l'articolo 29, che si riferisce ai danni cagionati a terzi, nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal Trattato, incluse le esercitazioni.
Il disegno di legge di ratifica, infine, presenta un contenuto tipico, che non pone particolari questioni di competenza di questa Commissione.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci ed abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Federico PALOMBA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Roberto RAO, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che Il provvedimento in esame, composto da 28 articoli, è motivato dall'esigenza di definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo (finora oggetto di norme settoriali e parziali) ed un assetto istituzionale che dia seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.
Il Capo I del provvedimento (articoli da 1 a 7) detta le disposizioni generali, definendo, tra l'altro, la ripartizione di compiti tra Stato, regioni ed enti locali.
Segnala, in particolare, l'articolo 1, che definisce lo spettacolo dal vivo quale «componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa, ed elemento qualificante per la formazione e la crescita socio-culturale dei cittadini» (comma 1). Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare (comma 6).
Il Capo II (articoli da 8 a 23) contiene una serie di interventi di riforma, che riguardano, tra l'altro: la riorganizzazione dello spettacolo dal vivo, l'incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo, varie forme di agevolazione e interventi in materia fiscale, la formazione professionale, l'istituzione di un Fondo perequativo e di un fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti, nonché la materia assicurativa ed il collocamento al lavoro.
Il Capo III (articoli da 24 a 27) reca una disciplina di principio relativa a talune attività settoriali: attività liriche e

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musicali, attività teatrali, attività di danza, nonché circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare.
Il Capo IV, infine, reca la norma di copertura finanziaria (articolo 28).
Poiché nel testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito non si ravvisano disposizioni sanzionatorie né altre disposizioni direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
C. 624 ed abb.-ter-B
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi VITALI (PdL), relatore, osserva che il testo unificato AC. 624 e abb.-B, approvato in prima lettura dalla Camera il 16 settembre 2009 e con modificazioni dal Senato il 27 gennaio scorso, giunge all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura.
Esso disciplina l'accesso alle cure palliative, e alla terapia del dolore.
L'articolo 1, in particolare, qualifica le finalità del provvedimento, diretto a tutelare il diritto del malato ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e nel rispetto di alcuni principi fondamentali.
Nel corso dell'esame in prima lettura questa Commissione ha già avuto modo di esprimersi sul provvedimento, rendendo un parere favorevole con un'osservazione. In particolare la Commissione giustizia, con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera b) del nuovo testo unificato allora trasmesso per il parere, aveva invitato la Commissione di merito ad approfondire i riflessi sul sistema sanzionatorio predisposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, derivanti dall'inserimento del «Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)» tra le sostanze di cui alla tabella II, sezione B, allegata al medesimo Decreto.
La disposizione in questione, riprodotta senza modifiche nell'articolo 10, comma 1, lettera d) del testo approvato dalla Camera, è stato poi soppresso nel corso dell'esame al Senato.
Fra le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 10, che ha subito notevoli modifiche nel corso dell'esame presso il Senato. Tale disposizione interviene su alcune disposizioni contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica 309/1990), semplificando la prescrizione di farmaci per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo.
In particolare, segnala la modifica all'articolo 60 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che stabilisce le sanzioni penali applicabili per le violazioni delle norme sulla tenuta dei registri, con la precisazione che qualora le irregolarità siano conseguenti a violazioni della normativa regolamentare si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria.
Inoltre, con una modifica al comma 4 dell'articolo 73, che sanziona penalmente la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, si estende la diminuzione di pena (da un terzo alla metà) anche ai casi in cui le condotte riguardino determinati medicinali ivi specificati con riferimento alle tabelle allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica
Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.
C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis e C. 2325 Amici.

Accesso dell'adottato alle informazioni sulla propria origine e sull'identità dei genitori biologici.
C. 2919 Paniz, C.1899 Zinzi e C. 3030 Bossa.

Disposizioni in materia di remissione tacita della querela.
C. 1640 Contento.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI