CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2010
287.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 febbraio 2010. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 171.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Gianluca PINI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 31 gennaio 2010, ma che, non essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, la Commissione non si è sinora espressa. Avverte tuttavia che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 febbraio 2010, ha chiesto che - essendo inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza per la formulazione del proprio parere - le Commissioni si esprimano comunque sullo schema di decreto.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, si riserva - anche al fine di prendere parte alla seduta convocata per la giornata di domani presso le Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive - di formulare nel corso della prossima settimana una proposta di parere.

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Gianluca PINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.
Atto n. 173.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Gianluca PINI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 31 gennaio 2010, ma che, non essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, la Commissione non si è sinora espressa. Avverte tuttavia che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 15 febbraio 2010, ha chiesto che - essendo inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza per la formulazione del proprio parere - le Commissioni si esprimano comunque sullo schema di decreto.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di di decreto legislativo recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.
Atto n. 184.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gianluca PINI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'atto scade il prossimo 8 marzo 2010 ma che, in ogni caso, non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a superare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano a seguito del mancato adempimento alla procedura di notifica di cui alla Direttiva 98/34/CE (che prevede l'obbligo dell'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche). La procedura di infrazione attiene all'adozione del decreto legislativo n. 217 del 2006 contenente la disciplina in materia di fertilizzanti, che ha adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria (Reg. CE 2003/2003).
La procedura concordata a livello comunitario per ovviare all'infrazione consiste nell'emanazione di un nuovo decreto legislativo con la contestuale abrogazione del citato decreto legislativo n. 217 del 2006. Al riguardo l'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria

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2008) ha previsto una specifica delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.
Per quanto attiene al contenuto, le disposizioni dello schema in esame sono dirette a regolamentare la produzione dei fertilizzanti ed a sanzionarne amministrativamente la commercializzazione non conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2003/2003. Il provvedimento riprende in gran parte il contenuto del decreto legislativo n. 217 del 2006, al quale sono apportate limitate modifiche.
Più nello specifico lo schema di decreto legislativo contiene:
la delimitazione del campo di applicazione il quale non viene modificato rispetto a quanto previsto nel d.lgs. 217 del 2006 ed è circoscritto ai prodotti immessi sul mercato come concimi CE, e ai concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato per la cui definizione e descrizione il testo rinvia agli allegati (articolo 1);
le definizioni dei prodotti e materiali che devono intendersi fertilizzanti (articolo 2); su tale punto, in coerenza con la norma di delega, lo schema di decreto apporta alcune modifiche alla normativa vigente, attinenti essenzialmente alla definizione della dichiarazione relativa a specifici tipi di prodotti;
la specificazione dei limiti di tolleranza che non viene modificata rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 217 del 2006 e per i quali si rinvia agli allegati;
la disciplina dell'immissione sul mercato subordinatamente al rispetto delle prescrizioni comunitarie; al riguardo l'unica modifica apportata sul punto alla normativa vigente dallo schema in esame consiste nella specificazione che per i concimi a base di nitrato ammonico si applica quanto previsto dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1348/2008/CE;
la previsione della clausola di salvaguardia in base alla quale la circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali (articolo 5); tale previsione è già contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2006;
la conferma di quanto già previsto dal citato decreto legislativo n. 217 del 2006 in materia di controlli per l'accertamento della conformità alle prescrizioni comunitarie e nazionali (articolo 6);
una disciplina specifica, che riprende esattamente quanto previsto nel decreto legislativo n. 217 del 2006 per ciò che concerne i concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto. Particolari disposizioni attengono agli obblighi del fabbricante (articolo 7);
la conferma di quanto previsto dal decreto legislativo n. 217 del 2006 in ordine alla tracciabilità dei fertilizzanti realizzata con l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali del «Registro dei fertilizzanti» e del «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» nei quali è obbligatoria l'iscrizione (articolo 8);
la previsione di una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati allo schema di decreto (articolo 9). La previsione di tale Commissione era già contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2006. Le modifiche apportate dallo schema in esame attengono essenzialmente al coordinamento con quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2007 per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ha, tra l'altro, stabilito la durata in carica della Commissione;
la previsione della procedura per l'inserimento di nuovi concimi, per la definizione

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di nuovi tipi di fertilizzanti e per le altre modifiche degli allegati (articolo 10). Tale previsione era già contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2006;
la conferma (articolo 11) di quanto previsto dal decreto legislativo n. 217 del 2006 in ordine all'attività di controllo affidata all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze;
la previsione, non modificata rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina, di un sistema di sanzioni amministrative graduale in funzione della gravità delle irregolarità riscontrate (articolo 12) e la contestuale attribuzione della competenza ad irrogare le sanzioni all'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali (articolo 13);
l'istituzione di una tariffa per l'iscrizione di nuovi prodotti da inserire negli allegati al testo dello schema in esame per consentire l'esame tecnico-scientifico delle istanze di nuove tipologie di fertilizzanti (articolo 14); si conferma quanto previsto dal decreto legislativo n. 217 del 2006 con riguardo al rinvio a decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame, per la determinazione delle tariffe e per le relative modalità di versamento. Le novità introdotte dallo schema in esame attengono alla previsione dell'obbligo di aggiornamento delle tariffe che deve essere effettuato almeno ogni tre anni e alla previsione dell'applicazione di un importo forfetario di 3000 euro nelle more dell'adozione del decreto di determinazione delle tariffe;
la previsione di norme transitorie e finali (articolo 15) secondo le quali è concesso un periodo transitorio per lo smaltimento dei fertilizzanti prodotti e commercializzati in conformità alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. È altresì ripresa la disposizione attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 217 del 2006 relativa all'attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali delle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con lo schema in esame. Una modifica alla disciplina vigente apportata dal provvedimento in esame attiene all'introduzione esplicita del principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati o commercializzati in altri Paesi UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e in Turchia. Un'ulteriore differenza dello schema in esame rispetto al decreto legislativo n. 217 del 2006 è la mancata previsione dell'obbligo per il fabbricante di fertilizzanti già immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del provvedimento, di iscriversi al Registro dei fertilizzanti ovvero al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti entro un termine stabilito;
la previsione della clausola di invarianza finanziaria (articolo 16);
l'abrogazione espressa, secondo quanto previsto dalla norma di delega, del più volte citato decreto legislativo n. 217 del 2006 (articolo 17).

Il testo del provvedimento contiene altresì 14 Allegati, concernenti: l'elenco dei concimi nazionali; gli ammendanti; i correttivi; i substrati di coltivazione; le matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali; i prodotti ad azione specifica; le tolleranze; le indicazioni relative all' etichettatura ed immissione sul mercato; le disposizioni relative al nitrato ammonico; l'inserimento di nuovi fertilizzanti; l' accreditamento dei laboratori; le modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze; il Registro dei fertilizzanti e il Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti.
Con riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che il provvedimento in esame, come si è visto, è volto ad adeguare la normativa vigente al Regolamento (CE)

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n. 2003/2003 relativo ai fertilizzanti. Tale Regolamento contiene le disposizioni relative all'immissione sul mercato dei fertilizzanti, ossia le condizioni necessarie per la designazione dei «fertilizzanti CE», nonché le disposizioni relative alla loro etichettatura e al loro imballaggio. L'obiettivo è quello di garantire la libera circolazione di tali prodotti all'interno dell'Unione europea.
Per quanto attiene al contenuto, il Reg. 2003/2003 CE, definisce il campo di applicazione che riguarda esclusivamente i fertilizzanti minerali. Essi sono compresi nell'allegato I del regolamento con i tenori minimi e massimi di elementi fertilizzanti prescritti per ciascun tipo di prodotto.
Per quanto riguarda l'immissione sul mercato oltre alle disposizioni relative all'armonizzazione della denominazione dei «fertilizzanti CE» il regolamento contempla disposizioni relative all'armonizzazione dell'etichettatura e dell'imballo nella Comunità.
Il regolamento prevede inoltre le identificazioni obbligatorie sugli imballi e sull'etichetta dei fertilizzanti.
Se un tipo di fertilizzante è conforme al regolamento, gli Stati membri non possono impedirne la commercializzazione sul territorio comunitario. Tuttavia, esiste una clausola di salvaguardia secondo la quale uno Stato membro può ritirarlo temporaneamente dal mercato nell'attesa di uno studio a livello comunitario se ritiene che il fertilizzante rappresenti un rischio per la sicurezza o la salute degli esseri umani, degli animali o dell'ambiente.
Il regolamento contempla disposizioni tecniche dettagliate relative al campo di applicazione, alla dichiarazione, all'identificazione e all'imballaggio per alcuni tipi specifici di fertilizzanti.
I fertilizzanti possono essere sottoposti a controlli ufficiali per verificarne la conformità alle disposizioni del regolamento. I controlli sono effettuati da laboratori designati in ciascun Stato membro secondo una procedura uniforme stabilita negli allegati del regolamento.
Per inserire un nuovo tipo di fertilizzante negli allegati del regolamento ed ottenere pertanto la denominazione «fertilizzante CE» il fabbricante deve fornire una documentazione tecnica relativa alle caratteristiche del fertilizzante. La Commissione, assistita da un comitato, accoglie o respinge la proposta. È inoltre previsto che gli Stati membri determinino il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del regolamento.
Quanto alle procedure di contenzioso, il 20 novembre 2009 la Commissione europea ha deciso di inviare all'Italia un parere motivato (procedura n. 2007/4535), contestando la violazione della direttiva 1998/34/CE per la mancata notificazione delle prescrizioni in materia di fertilizzanti. In particolare, il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, contiene prescrizioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003. Tale decreto legislativo non è stato notificato alla Commissione secondo la particolare procedura di informazione disciplinata dalla direttiva 1998/34/CE, benché esso sembri costituire nel suo complesso una regola tecnica rientrante nel campo di applicazione della direttiva stessa. Allo scopo di sanare la situazione, lo schema all'esame prevede, contestualmente alla entrata in vigore del nuovo provvedimento, l'abrogazione del citato decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.