CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2010
284.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 194/09 proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI, presidente e relatore, rileva, preliminarmente, che il provvedimento d'urgenza in esame, ampiamente dibattuto e modificato dal Senato, è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera nella seduta di lunedì, 22 febbraio.
Sulla base di tali fatti, rileva che i tempi a disposizione della Commissione e della Camera per l'esame del provvedimento sono oggettivamente esigui, anche in ragione della concomitante discussione in Commissione di altri provvedimenti importanti, dal cosiddetto «decreto-legge protezione civile» allo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria sui ricorsi in materia di appalti. Osserva, inoltre, che questa esiguità di tempo pone una questione seria in ordine al corretto ed efficace esercizio della funzione parlamentare da parte dei gruppi e dei singoli deputati, in primo luogo di quelli dell'opposizione, certo, ma anche di quelli di maggioranza.
Rileva, tuttavia, che questo non è il primo provvedimento - né l'ultimo, teme - che i vari Governi hanno dovuto emanare negli ultimi anni (cita ad esempio il decreto-legge n. 248 del 2007, emanato dal Governo Prodi) per prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative.
Riconosce, inoltre, che l'esame del provvedimento in titolo è reso ancor più difficile dal fatto che il poco tempo a disposizione mal si concilia con la presenza nel decreto-legge di molteplici disposizioni di specifico interesse della Commissione.
Considera, peraltro, che come già avvenuto in passato, anche in questa circostanza siamo di fronte alla necessità impellente

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di dare risposta alle esigenze concrete che vengono da cittadini, imprese e enti territoriali, di vedere prorogata l'entrata in vigore di alcune disposizioni o di prorogare la vigenza di altre.
Passa, dunque, subito ad illustrare sinteticamente il contenuto di tali disposizioni, che in linea di massima giudica senz'altro positivamente.
Al riguardo, sottolinea anzitutto il contenuto positivo delle disposizioni contenute nei commi 10 e 11 dell'articolo 1 con cui prevede la proroga, da disporsi con disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dal sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009.
Aggiunge che, all'articolo 1, rileva comunque ai fini delle competenze della Commissione anche il comma 18, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, con il quale si intende dare risposta alla procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia circa la vigente disciplina che prevede il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente. A norma di tale disposizione, in attesa del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, sono prorogate sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che erano in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015. Vengono invece espressamente confermate le scadenze delle concessioni fissate in una data successiva al 31 dicembre 2015. La norma fa salvo il processo di attuazione del federalismo fiscale e di attribuzione alle regioni e agli enti locali dei beni demaniali e, attraverso un'apposita intesa Stato-regioni, consente la definizione di principi uniformi per la disciplina regionale che dovrà regolare lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni.
Fa presente, altresì, che lo stesso articolo 1, al successivo comma 23-octiesdecies, lettera a), dispone l'integrazione di 8 milioni di euro a favore del fondo della protezione civile, ammontante per il 2010 a 169 milioni di euro, per l'adozione di misure idonee a fronteggiare gli stati di emergenza verificatesi nell'ultimo anno.
Segnala, quindi, la norma contenuta all'articolo 5, comma 4, che reca la proroga al 30 aprile 2010 delle disposizioni in materia di arbitrati introdotte - nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE - dall'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies del decreto legge n. 207 del 2008.
Al riguardo, ricorda che lo schema di decreto legislativo di attuazione della citata direttiva, finalizzato al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici e della trasparenza delle relative procedure, è attualmente all'esame della Commissione Ambiente, in sede di Commissioni riunite con la Commissione Giustizia. Ricorda, altresì, che l'emanazione di tale decreto legislativo ha ormai assunto un carattere di urgenza, se è vero che il termine di recepimento della direttiva in questione è scaduto il 20 dicembre 2009 e che la Commissione europea, successivamente allo scadere del detto termine, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva in esame.
Di interesse della Commissione è, poi, la norma contenuta nell'articolo 5, comma 7-bis, introdotta nel corso dell'iter al Senato, con la quale vengono prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2010, le procedure esecutive di sfratto previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2008.
Segnala, quindi, due norme aggiunte durante l'esame al Senato dell'articolo 7. Con la prima, di minore impatto, si inserisce il comma 5-bis, con cui si dispone, attraverso la proroga per gli anni 2010 e 2011 del termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 300 del

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2006, l'attribuzione al comune di Pietrelcina di un finanziamento pari a 500 mila euro annui per interventi di miglioramento delle strutture di accoglienza dei pellegrini.
Con la seconda disposizione, invece, si aggiunge all'articolo 7 il comma 5-ter, che differisce dal 30 gennaio al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'articolo 2, comma 239, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), entro il quale devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati.
Si sofferma, quindi, sul successivo articolo 8, che contiene diverse disposizioni di interesse della Commissione, cominciando dal comma 1, che proroga al 28 febbraio 2010 il termine, fissato dal comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 208 del 2008 in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE (cosiddetta «direttiva acque»), per l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale»).
Il comma 2 dell'articolo in questione proroga al 31 dicembre 2010 l'autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato disposta per l'APAT dall'articolo 1, comma 347 della legge n. 244 del 2007 ed avente effetto anche per l'ISPRA, sino al completamento delle relative procedure, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 208 del 2008. Al riguardo, sottolinea che tale proroga dovrebbe rafforzare il piano di reclutamento predisposto dall'attuale Governo - per ripianare la grave anomalia ereditata dal passato, dove il precariato rappresentava il 40 per cento della forza lavoro dell'ISPRA -, volto a portare nel triennio 2009/2011 ad assunzioni per oltre 400 unità di personale e ad un organico, a fine 2010, superiore a quanto l'Istituto contava al 1o agosto 2008.
Altra disposizione di un certo rilievo è, a suo avviso, quella contenuta nel successivo comma 3, che differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del regolamento - previsto dall'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa.
Al riguardo, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che quest'ultima proroga interviene su una materia oggetto di due recenti pronunce costituzionali, la prima delle quali ha confermato la natura tributaria della TIA (sentenza n. 238 del 2009), muovendo dalla considerazione che essa è disciplinata in modo analogo alla TARSU, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio. Con la seconda sentenza, invece, la Corte costituzionale attribuisce alla competenza statale la disciplina della TIA (sentenza n. 247 del 2009).
Segnala, quindi, che il comma 3-bis dell'articolo 8 in questione, inserito durante l'esame al Senato, proroga di due anni, fino al 29 aprile 2013, il termine previsto dall'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto. «Codice ambientale») relativo all'adeguamento alle norme della parte quinta del medesimo Codice, delle emissioni degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 - data di entrata in vigore della citata parte quinta - rientranti nel campo di applicazione del titolo I della parte quinta e che non ricadevano nel campo di applicazione del precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
Il successivo comma 4, in tema di disciplina dei prodotti organici destinati all'esportazione verso Paesi extra UE, proroga di un anno il termine, previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 161 del 2006 per l'applicazione dei valori limite di composti organici volatili aggiunti ai i prodotti (pitture, vernici e prodotti per carrozzeria) che, fin dal

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primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.
Ricorda, infine, che nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti all'articolo 8 due ulteriori commi di interesse della Commissione. Il primo di essi, vale a dire il comma 4-bis, rinvia al 1o gennaio 2011 il termine previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 389 del 2001 (cosiddetto «Testo unico sull'edilizia»), a partire dal quale i regolamenti edilizi comunali dovranno prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Al riguardo, specifica che tale norma farà in modo che ciascuna unità abitativa abbia a disposizione, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, impianti adeguati ad una produzione energetica non inferiore a 1 kW.
Il successivo comma 4-ter proroga, invece, al 30 giugno 2010 il termine per l'adeguamento, da parte dei centri di raccolta dei rifiuti urbani operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008.
Il comma 2 dell'articolo 9 del provvedimento in esame proroga, poi, di un anno, fino al 31 dicembre 2010, il termine previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del 2005, relativo all'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 (cosiddetti «RAEE nuovi»).
Ricorda, al riguardo, che la relazione illustrativa motiva tale ulteriore proroga - l'ultima era stata disposta con l'articolo 7 del decreto-legge n. 208 del 2008 - con la mancata definizione, da parte della Commissione europea, delle norme europee atte a identificare il produttore affinché possa entrare in vigore il sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei citati «RAEE nuovi».
L'ultima norma di interesse della Commissione è contenuta nel comma 4-ter dell'articolo 9, anch'esso aggiunto durante l'esame al Senato, il quale integra il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 relativo agli interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009, ed in particolare il comma 9 dell'articolo 4. In virtù di detta integrazione, la norma dispone che la società di gestione «EXPO 2015 s.p.a.», per il perseguimento dei propri scopi sociali, può avvalersi anche degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate.
In conclusione, valuta necessario ribadire, anzitutto, le considerazioni politiche svolte all'inizio della relazione in ordine alla fondatezza e all'urgenza delle ragioni che sono alla base del decreto-legge in esame, tenuto conto in particolare della necessità di consentire una concreta attuazione degli adempimenti legislativi, nonché di realizzare per tempo, ove necessario, i prescritti interventi di riassetto normativo.
Ritiene, inoltre, altrettanto importante sottolineare che, al di là delle legittime aspettative e obiettivi dei gruppi parlamentari - così come di quelle altrettanto legittimamente espresse dalle regioni e dagli enti locali o dal mondo imprenditoriale e dalle forze sociali -, il testo trasmesso alla Camera possa considerarsi senz'altro un testo equilibrato e improntato ad un giusto contemperamento delle diverse esigenze.
Per tutte queste ragioni, conclude ribadendo la necessità che la Commissione si esprima, in tempi compatibili con le ragioni politiche e procedurali poste in evidenza, e dunque, prevedibilmente, non oltre la seduta di domani, sul provvedimento

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in titolo, preannunciando la predisposizione di un parere favorevole che tenga conto anche delle eventuali osservazioni migliorative che dovessero emergere dal dibattito.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'11 febbraio 2010.

Roberto TORTOLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 283 del 16 febbraio 2010, a pagina 231, prima colonna, terza riga, dopo la parola: «provincia.» aggiungere le seguenti «Infine, in relazione all'emendamento 4.500 del Governo, la Presidenza sottolinea che esso sarebbe meglio collocato nel decreto-legge sugli enti locali attualmente in discussione: peraltro, rilevato che esso fa riferimento ai grandi eventi di competenza della Protezione civile, ritiene che possa essere dichiarato ammissibile, ove fosse verificata la concorde volontà di tutti i gruppi al riguardo e tenuto conto della richiesta del Governo di procedere in questa sede.».