CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2010
283.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 13.40.

Sui lavori del Comitato.

Roberto ZACCARIA segnala che il Comitato si trova ad esaminare un decreto-legge su cui è contemporaneamente in corso la discussione presso la Commissione di merito, dove si sono prospettate rilevanti e significative modifiche al testo. Ciò indurrebbe a valutare l'opportunità di rinviare la seduta del Comitato, al fine di poter esprimere il parere anche sulla base degli esiti della votazione degli emendamenti in sede referente.

Lino DUILIO osserva come le procedure previste per l'esercizio delle funzioni del Comitato debbano tenere conto delle reali circostanze in cui il Comitato è chiamato ad operare: pertanto, nella specifica circostanza che oggi ricorre, pur non disconoscendo l'esigenza di esprimere tempestivamente un parere sul decreto-legge nel testo proveniente dal Senato, ritiene che sarebbe da evitare che la pronuncia del Comitato si riferisca ad un oggetto del tutto diverso da quello che concretamente in queste ore la Commissione Ambiente viene a definire, eventualmente interessando della questione il Presidente di quest'ultima Commissione.

Doris LO MORO invita a non soprassedere all'espressione del parere, anche prima che la Commissione modifichi il testo. A suo avviso, infatti, non deve venire meno questa specifica fase di esame parlamentare su una porzione del provvedimento, sia pure eventualmente destinata ad essere espunta. Rileva, peraltro, che allo stato non sono ancora iniziate le votazioni sugli emendamenti e non vi è dunque certezza sulla loro approvazione in Commissione.

Antonino LO PRESTI, presidente, pur comprendendo le ragioni sottese alla richiesta di rinvio, ritiene che la stessa non

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possa essere accolta, in ragione delle disposizioni regolamentari che impongono al Comitato per la legislazione di esprimersi sui disegni di legge di conversione in termini estremamente brevi e sui testi ad esso trasmessi dalla Presidenza della Camera.
D'altra parte, proprio in ossequio all'esigenza di consentire un vaglio del Comitato per la legislazione il più completo possibile, come è noto, il Presidente della Camera, su impulso di alcuni membri dell'organo, ha sottoposto alla Giunta per il Regolamento la questione concernente la possibilità che il Comitato per la legislazione esprima sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge un secondo parere ove questi risultino modificati nel corso dell'esame in sede referente, possibilità che è stata quindi espressamente contemplata con il parere adottato dalla Giunta il 6 ottobre 2009.
Ove ve ne siano i presupposti procedurali, quindi, l'organo potrà adottare un secondo parere, specificatamente dedicato alle parti del provvedimento che risultino modificate dalla Commissione e che quindi non siano state oggetto di esame con la prima pronuncia.

Lino DUILIO precisa che nel suo precedente intervento aveva inteso appunto invitare il Presidente a sollecitare formalmente la Commissione di merito ad attivare la procedura prevista nel citato parere della Giunta.

Antonino LO PRESTI, presidente, si dichiara disponibile, nel trasmettere il parere che sarà licenziato, a segnalare al Presidente della Commissione VIII l'esigenza emersa in seno al Comitato di promuovere la procedura prevista dal parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 per l'espressione di un secondo parere del Comitato sul testo come risultante al termine dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione di merito.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (C. 3196 Governo, Approvato dal Senato).
(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, presidente, comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione dell'onorevole Pisicchio, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna. Al riguardo, desidera preliminarmente osservare che il decreto-legge presenta contenuti eterogenei, in massima parte conseguenti alle norme introdotte al Senato.

Roberto ZACCARIA invita al riguardo il Presidente a dare adeguato conto dell'entità delle modifiche apportate dal Senato al decreto originario, già di per sé estremamente ricco di contenuti, le quali, a suo giudizio, hanno finito con lo stravolgere totalmente il testo sotto il profilo della omogeneità.
Sarebbe in tal senso utile proseguire quella prassi che vede, nei pareri del Comitato per la legislazione, una quantificazione dei nuovi articoli introdotti dall'altro ramo del Parlamento ed una chiara indicazione del carattere eterogeneo del decreto-legge.
Si tratta di un aspetto da non trascurare, atteso che le valutazioni rese dagli organi parlamentari, anche consultivi, nel corso dell'istruttoria, rispondono anche ad una funzione conoscitiva nei confronti dei soggetti costituzionali esterni chiamati ad

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esercitare un vaglio sulla produzione legislativa. Tra questi vi è innanzitutto il Presidente della Repubblica. Richiama, in tal senso, i principali contenuti del messaggio inviato dal Presidente Ciampi il 29 marzo 2002 e della nota diramata dal Presidente Napolitano in data 17 aprile 2009, volti a riaffermare i poteri di garanzia che la Costituzione attribuisce alla Presidenza della Repubblica circa il rispetto dei limiti ordinamentali anche nel corso dell'attività emendativa durante il procedimento di conversione.

Antonino LO PRESTI, presidente e relatore, dichiara di concordare pienamente con l'esigenza, di rimarcare incisivamente il carattere eterogeneo del provvedimento. Non può fare a meno in questa sede di sottolineare comunque che gli elementi di eterogeneità sono imputabili in massima parte all'azione emendativa sviluppatasi al Senato.
Illustra quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3196, e rilevato che:
il testo originario del decreto-legge recava misure destinate ad incidere su tre distinte situazioni di carattere emergenziale (sisma in Abruzzo, rifiuti in Campania, rischio idrogeologico) e sulla struttura del Servizio nazionale di protezione civile; tuttavia, al Senato, sono stati introdotti ben nove ulteriori articoli che, rispetto al predetto ambito normativo, conferiscono un forte carattere di eterogeneità al provvedimento, in quanto volti ad incidere sull'attività del Corpo nazionale soccorso alpino (articolo 5-bis), sulle procedure di reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 14, comma 1, ultima parte), sull'ampliamento del numero dei membri del Governo (articolo 15, comma 3-bis), sull'organizzazione della Croce rossa (articolo 15, comma 3-quater), sulla formazione continua dei dipendenti pubblici (articolo 15-bis), sulla denominazione della Scuola di specializzazione in discipline ambientali (articolo 17-bis), sull'edilizia carceraria (articoli 17-ter e 17-quater), sulla procedura di nomina di commissari straordinari (articolo 17-quinquies); peraltro, la massima parte delle disposizioni appaiono originare da tre distinti provvedimenti oggetto di esame del Consiglio dei ministri in tempi diversi (rispettivamente, il 17 dicembre 2009, per quelle in materia di emergenza ambientale, il 12 e 19 novembre 2009 quelle concernenti il rischio idrogeologico e, infine, il 13 gennaio 2010 quelle attuative del cosiddetto «piano carceri»);
in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate; in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, all'articolo 14, comma 1, si deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale); in particolare, l'articolo 17-ter prevede numerose ed ampie deroghe in funzione dell'obiettivo di realizzare con urgenza istituti penitenziari: si prevede, ad esempio, la deroga «alle vigenti previsioni urbanistiche» (comma 1), «alla normativa vigente» (comma 2), la disapplicazione dell'articolo 11 del testo unico in materia di espropriazione (comma 2); l'inammissibilità «delle opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente» (comma 4); la deroga al limite dei subappalti delle lavorazioni prevalenti (comma 7);
il decreto-legge modifica testualmente, all'articolo 15, comma 3-quinquies, una disposizione della legge finanziaria per il 2010, prima ancora che la stessa sia entrata in vigore; tale circostanza, come rilevato in occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; inoltre, l'articolo 10, comma 6-bis, modifica in maniera non testuale l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del

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2008, relativamente alla realizzazione, in Campania di un impianto di recupero dei rifiuti, con specifico riguardo alle procedure da seguire;
reca una disposizione di interpretazione autentica (articolo 1, comma 2-ter);
sotto il profilo dei rapporti tra le fonti, il provvedimento in esame determina talune forme di sovrapposizione tra diversi strumenti giuridici; in particolare, l'articolo 2 consente che con decreto del Presidente del Consiglio si proroghi per non più di sei mesi, un termine fissato dalla medesima disposizione di legge; l'articolo 9, comma 1, richiama un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri «in quanto compatibile»; l'articolo 10, comma 4, richiama, con riguardo all'intero territorio campano, gli obiettivi di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009; l'articolo 10, comma 6, prevede la revoca di atti posti in essere dalla Provincia, ove non espressamente confermati; l'articolo 15, comma 3, determina la nullità parziale ex lege di atti negoziali (compromessi e clausole compromissorie sottoscritte per la realizzazione di interventi emergenziali); inoltre, all'interno del decreto-legge si prevede l'adozione di un'ulteriore ordinanza e di ben diciassette ulteriori successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a vario titolo legati all'attuazione delle disposizioni in esso previste;
in ragione della previsione di numerosi adempimenti successivi e dell'espresso riferimento a termini di efficacia significativamente distanti nel tempo (sia l'articolo 1, comma 1, secondo periodo che l'articolo 11, comma 5-quater - entrambi introdotti dal Senato - trovano applicazione a decorrere dal 2011), il provvedimento introduce misure la cui rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti;
in difformità dalla prescrizione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il contenuto dei decreti legge deve essere corrispondente al titolo, il provvedimento non reca alcun riferimento nel titolo ai contenuti degli articoli introdotti durante l'iter di conversione, né ciò avviene nelle rubriche degli articoli 14 e 15;
il provvedimento, inoltre, adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, l'articolo 1, comma 2, si riferisce al Commissario delegato all'emergenza conseguita al terremoto che ha colpito l'Abruzzo, senza citare gli estremi del provvedimento di nomina; l'articolo 11, comma 2, dispone che le società provinciali per la gestione dei rifiuti si devono «intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, prescindendo da comunicazioni o da altre formalità ed adempimenti procedurali»; l'articolo 14, comma 3-quinquies fa riferimento alle «dotazioni organiche di fatto»);
il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2008;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 17-quinquies - che modifica in modo non testuale l'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009, per escludere l'applicazione dell'articolo 11 della legge

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n. 400 del 1988 «al fine di garantire una più celere definizione del procedimento di nomina dei Commissari straordinari» previsti dal citato articolo 4 - si chiarisca comunque quale sia la procedura di nomina con riguardo alla fase della deliberazione (precisando cioè se si richieda comunque il decreto del Presidente della Repubblica o se occorra il decreto del Presidente del Consiglio su deliberazione del Consiglio dei Ministri) ed a quelle successive (l'articolo 11 prevede espressamente che del conferimento dell'incarico sia data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale); ciò anche al fine di chiarire in che termini i decreti di nomina del Presidente della Repubblica già emanati si debbano intendere «conseguentemente modificati», come appunto prevede la disposizione in oggetto;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
si provveda ad adeguare il contenuto dell'articolo 18, comma 1 - che prevede la copertura finanziaria per un affitto di durata quindicennale del termovalorizzatore di Acerra - a quanto statuito dall'articolo 7, comma 4, che, nel testo modificato dal Senato, considera un contratto di affitto del medesimo termovalorizzatore di soli due anni (invece dei 15 originariamente previsti);
si coordini la previsione dell'articolo 16, comma 3 - secondo cui la istituenda società Protezione civile s.p.a «ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento dei compiti e delle attività strumentali e di supporto tecnico amministrativo per il Dipartimento della protezione civile - con il comma 7, lettera e) che invece indica tra i contenuti necessari del futuro statuto societario «l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile»;
all'articolo 17-ter, comma 7, si corregga il riferimento ivi contenuto all'articolo 18 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di fare riferimento all'articolo 118 del citato codice, trattandosi di un evidente richiamo al regime dei subappalti (di cui all'articolo 118) e non alla normativa sui contratti aggiudicati in base a norme internazionali (materia trattata nell'articolo 18);

Il Comitato osserva, altresì, quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 3, comma 5 - secondo cui «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 gennaio 2011, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali nei confronti delle Strutture commissariali e dell'Unità stralcio e che quelle pendenti sono sospese» - dovrebbe effettuarsi un coordinamento con il comma 1 e 4 dello stesso articolo: il comma 1, infatti, prevede la proposizione di contenziosi ed il comma 4 contempla ricorsi giurisdizionali relativi all'atto di accertamento della massa attiva e passiva effettuato dalla medesima Unità stralcio;
all'articolo 10-bis - secondo cui nei territori già destinatari di declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti e per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza, trova applicazione in via obbligatoria l'aumento della pena per la recidiva non inferiore ad un terzo della pena per i delitti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se fare esplicito riferimento all'articolo 99, quinto comma, del Codice penale, che dispone in modo analogo con riguardo alla recidiva, limitando tuttavia l'inasprimento della pena ai soli casi di recidiva per delitti non colposi;
all'articolo 16, comma 1-quater - ove si definisce espressamente La Protezione civile servizi s.p.a. come una «società in house» - dovrebbe precisarsi se per essa trovino integrale applicazione le recenti disposizioni dettate dall'articolo 15 del

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decreto-legge n. 135 del 2009 proprio con riferimento alle forme di affidamento in deroga alle modalità ordinarie;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo - che autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2011 e di un milione di euro a decorrere dal 2013 per assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico - dovrebbe valutarsi se sia congruo l'omesso finanziamento relativo all'anno 2012;
con riguardo ai termini già scaduti, dovrebbe verificarsi l'esigenza di una loro modifica ove non abbia ancora avuto esecuzione l'adempimento ivi previsto, ed in particolare:
a) all'articolo 2, comma 1, che prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge;
b) all'articolo 4, comma 2, che fissa un termine al trentesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto-legge;
c) all'articolo 6, che impone all'ENEA di definire il valore dell'impianto di Acerra entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
d) all'articolo 8, comma 2, che fissa il termine del 15 gennaio 2010 (previa stipulazione del contratto di affitto) per l'assunzione della gestione provvisoria ed esclusiva dell'impianto da parte del soggetto aggiudicatario della procedura di affidamento già esperita dalle strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania;
e) all'articolo 15, comma 2, secondo cui deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza;
all'articolo 7, comma 2 - che demanda ad un «apposito provvedimento normativo» la individuazione delle risorse necessarie in caso di trasferimento a soggetto pubblico del termovalorizzatore di Acerra, anche a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate - dovrebbe verificarsi se tale previsione non debba considerarsi superata da quanto adesso dispongono l'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, (che rende provvisoriamente indisponibili - nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate - 355 milioni di euro per l'anno 2011) e l'articolo 18, comma 1-bis, il quale prevede che ai suddetti oneri si provveda a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate;
all'articolo 11, comma 8 - che prevede il trasferimento del personale già operante negli impianti di trattamento dei rifiuti con contratto a tempo indeterminato, «senza instaurazione di rapporti di pubblico impiego» alle amministrazioni provinciali ovvero a società provinciali per la gestione dei rifiuti (che si devono «intendere costituite, in via d'urgenza», secondo quanto dispone il comma 2) - dovrebbe valutarsi la congruità dello strumento contrattuale individuato, ove l'assunzione avvenga da parte delle amministrazioni provinciali.»

Roberto ZACCARIA riconosce che la proposta di parere del relatore è ricca di contenuti e indicazioni migliorative del testo. Tuttavia, a suo avviso, non sono evidenziati nella dovuta misura alcuni gravissimi aspetti patologici che chiaramente connotano il provvedimento all'esame.
Si riferisce, in particolare, all'esigenza di rendere maggiormente stringente l'osservazione relativa all'articolo 3, comma 5, al fine di chiarirne la portata. Trattasi, infatti, di una questione estremamente delicata ed allarmante, tanto che, a quanto gli risulta, lo stesso relatore nella Commissione di merito si accingerebbe a presentare

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un emendamento volto a chiarire la non applicabilità della disposizione alle azioni penali.
Rileva poi che nella proposta di parere non risulta adeguatamente affrontata la più generale questione del rapporto tra l'esercizio di poteri extra ordinem, sia amministrativi che normativi, ed il principio di legalità, la cui tutela è messa in crisi dal ricorso ampio e sistematico alla deroga, avente una portata generalissima e finanche estesa all'intero ordinamento. Viene in evidenza un problema non solo di carattere costituzionale - per quanto attiene all'effettività del principio di legalità e del connesso controllo giudiziario - ma anche, per i profili di competenza del Comitato per la legislazione, una questione che concerne la chiarezza delle norme da applicare ovvero di quelle derogabili.

Lino DUILIO, pur nella consapevolezza dei precisi limiti di competenza posti al Comitato, che non può estendere la propria azione valutativa alla sfera del merito e in nessun caso prestarsi alla polemica politica, rileva come alcune delle questioni poste dal collega Zaccaria siano assolutamente fondate, tanto più se si considerano le sempre più frequenti distorsioni progressive dell'ordinamento, più volte inutilmente segnalate.
Nell'ottica quindi di evitare sterili schematismi procedurali, ritiene che il Comitato, facendo leva sui parametri che pongono capo alle esigenze di chiarezza e proprietà della formulazione dei testi, dovrebbe comunque censurare le disposizioni volte ad attribuire potestà derogatorie svincolate dalla puntuale indicazione delle norme che vengono ad essere derogate.

Antonino LO PRESTI, presidente e relatore, non concorda con il rilievo espresso dal collega Zaccaria, circa l'eventuale necessità di chiarire l'esclusione della tutela penale dall'ambito di applicazione dell'articolo 3, comma 5. Osserva infatti che una lettura sistematica di tale disposizione e scevra da condizionamenti politici consente di evincere senza alcun ombra di dubbio la sua riferibilità ai soli ambiti civile ed amministrativo, come peraltro risulta in maniera inequivoca dalle cronache giudiziarie che in questi giorni fanno riferimento al settore della protezione civile. Ritiene invece auspicabile un chiarimento circa i rapporti con il comma precedente, che invece ammette ricorsi giurisdizionali.
Con riferimento invece alle osservazioni relative agli effetti sul principio di legalità, fa presente che si tratta di questioni delicate, ma anche tali da ingenerare il rischio di spostare il dibattito verso un terreno squisitamente politico. Su questi aspetti non esclude, per il futuro, comunque una sua iniziativa volta ad interessare la Presidenza della Camera.
In merito alla normativa derogatoria, ricordato che secondo giurisprudenza costante, il Comitato si limita a segnalare all'organo competente per il merito eventuali norme recanti deroghe, ritiene peraltro che possa concordarsi sulla proposta avanzata dal collega Duilio circa l'opportunità di inserire, a partire dalle prossime pronunce, nella parte dispositiva la richiesta di massima chiarezza in ordine alle norme oggetto di deroga.

Dopo che il Comitato ha approvato la proposta di parere, Antonino LO PRESTI, presidente, dà conto del testo della lettera di trasmissione del parere approvato, nella quale si segnala, come precedentemente annunciato, l'esigenza emersa in seno al Comitato di promuovere la procedura prevista dal parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 per un secondo parere del Comitato.

Comunicazioni del Presidente.

Antonino LO PRESTI, presidente, desidera infine sottoporre alla valutazione dei colleghi alcune iniziative che è suo intendimento sviluppare durante il proprio mandato.
Nel ricordare che, in occasione della tavola rotonda dello scorso 12 gennaio, il Comitato per la legislazione aveva ricevuto

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l'incarico di valutare le conseguenze, a legislazione vigente, che la definitiva approvazione del Trattato di Lisbona pone nel modo di legiferare ai Parlamenti, informa di aver avuto un colloquio con il Presidente Fini, nel corso del quale ha manifestato l'intenzione di adempiere a tale compito.
Pertanto, sottopone ai colleghi la proposta di dar vita ad un ciclo di audizioni dei ministri preposti ai settori più direttamente coinvolti dagli effetti che il Trattato di Lisbona produrrà sui processi normativi, sia sul piano nazionale che nel duplice versante dei rapporti con l'Unione europea e con le Regioni. Tali incontri consentiranno di assumere le informazioni e le valutazioni necessarie ad un'indagine a tutto campo sull'evoluzione degli strumenti normativi derivanti dall'entrata in vigore del Trattato, sull'attuazione delle politiche di better regulation definite a livello comunitario e interno, sulle possibili interazioni tra livello statale e regionale nella fase discendente ed ascendente, e sulle prospettive di adeguamento delle fonti del diritto e dei metodi della legislazione alla nuova dimensione dei livelli territoriali di governo.
Tale filone di indagine potrebbe poi essere integrato con mirate iniziative di approfondimento sui metodi della legislazione, con riguardo alle tecniche di valutazione normativa - ex ante ed ex post - ed all'uso di strumenti legislativi ed altri strumenti di decisione (ordinanze, piani, programmi, circolari eccetera), che integri quella già svolta con riguardo al decreto-legge.

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle 14.35.