CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2010
283.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.15.

Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2010.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo, per le parti di competenza della I Commissione è stato fissato a domani alle ore 14. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.

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DL 195/2009: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul provvedimento in esame. Al riguardo, ricorda che, a seguito di una richiesta in tal senso pervenuta, il provvedimento sarà esaminato dalla Commissione nella sua composizione plenaria.
Rileva, altresì, che la VIII Commissione deve ancora avviare la votazione degli emendamenti presentati al provvedimento in esame. Tuttavia, considerato che l'avvio della discussione sulle linee generali del provvedimento in Assemblea è previsto per la mattina di domani e considerato che i lavori dell'Assemblea riprenderanno a breve, fa presente che la I Commissione si esprimerà sul testo del disegno di legge in esame, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, soffermandosi in particolare su alcuni profili che attengono maggiormente agli ambiti di competenza della I Commissione.
Rileva, in primo luogo, che il decreto-legge in esame è riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.
Richiama quindi il comma 2-quater dell'articolo 1, introdotto durante l'esame presso il Senato, che prevede la possibilità di reiterare fino a quattro volte le ordinanze di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice ambientale), limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici. Nel rilevare che, in via generale, è previsto che le ordinanze contingibili e urgenti - che possono essere emanate qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere - siano reiterabili per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti fatta salva la facoltà, qualora ricorrano comprovate necessità, per il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, di adottare le ordinanze anche oltre i predetti termini, ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di introdurre una disposizione di raccordo tra le due norme, così da precisare se la possibilità di reiterazione fino a quattro volte, stabilita dal citato comma 2-quater limitatamente ai territori colpiti dagli eventi sismici, debba tenere conto o meno del limite temporale dei 18 mesi.
Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, che - nello stabilire le modalità per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra - stabilisce la possibilità di trasferimento anche a soggetti privati senza tuttavia individuare le modalità e le procedure per l'individuazione degli stessi.
Rileva inoltre che al comma 2 del medesimo articolo 7 si prevede che, in caso di trasferimento a soggetto pubblico, le risorse necessarie siano individuate con apposito provvedimento normativo anche a valere sul FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate), per la quota regionale o nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno chiarire la natura giuridica del provvedimento in questione.
Illustra quindi l'articolo 13, commi 1 e 3, che definisce le modalità e le priorità di assunzione del personale da parte del consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e dei consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno nonché l'articolo 14, che prevede procedure

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straordinarie per il reclutamento del personale del Dipartimento della protezione civile.
Al riguardo, ritiene opportuno evidenziare alla VIII Commissione l'esigenza di una valutazione alla luce del principio dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, sancito dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione.
Segnala, al contempo, l'esigenza di individuare termini certi per l'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, in materia di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato.
Rileva poi che il comma 10-bis dell'articolo 16 dispone che le previsioni dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 300/1999, relativo all'istituzione del ruolo speciale della protezione civile, non si applicano al personale di ruolo del dipartimento della protezione civile e che andrebbe pertanto chiarita la portata applicativa della disposizione.
Si sofferma infine sull'articolo 17-quinquiesm nella parte in cui prevede che ai Commissari straordinari di Governo previsti dal decreto-legge n. 78 del 2009 per la realizzazione di interventi relativi alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia da effettuare con mezzi e poteri straordinari non si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988.
In proposito, evidenzia che non risulta chiaro quale sia conseguentemente la disciplina applicabile ai commissari straordinari, né quali siano le modifiche da apportare ai decreti di nomina già approvati.
In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

Donato BRUNO, presidente, avverte che è stata presentata, da parte del gruppo Partito Democratico, una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

Pierluigi MANTINI (UdC) esprime una valutazione contraria sul provvedimento in esame. Rileva, in particolare, che nella proposta di parere del relatore non si formula alcun rilievo in merito alla previsione del comma 5 dell'articolo 3, riguardante l'Unità di stralcio. Tale disposizione, infatti, stabilisce che fino al 31 gennaio 2011 non possano essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrati nei confronti delle strutture commissariali e dell'Unità di stralcio e che quelle pendenti sono sospese. A suo avviso, dunque, vi è la necessità di valutare tali misure rispetto al diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione.
Rileva altresì che la valutazione contraria del suo gruppo sul provvedimento si fonda sull'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione. Ritiene infatti che in passato si sia abusato di tale strumento di urgenza ma in questo caso il contrasto con la Costituzione è ancora più evidente. Il provvedimento interviene infatti su materie tra loro disomogenee, tra loro riconducibili solo genericamente alla materia della tutela dell'ambiente, incidendo altresì sull'organizzazione amministrativa con procedure tra loro distinte. Ricorda inoltre come la previsione di un nuovo sottosegretario di Stato, recata dal provvedimento in esame, rientri tra le materie di contenuto ordinamentale.
Rileva quindi che in più parti si crea una evidente commistione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione amministrativa. Al contempo, si introduce una disciplina sulle modalità di trasferimento del termovalorizzatore di Acerra, propria di atti amministrativi.
Ritiene quindi blande le osservazioni formulate nella proposta di parere del relatore anche con riguardo agli articoli 13 e 14, che stabiliscono una procedura di assunzione per il settore della protezione civile che si basa su misure di carattere straordinario rispetto a quanto sancito dall'articolo 97 della Costituzione.
È inoltre, a suo avviso, insufficiente l'osservazione contenuta nella proposta di parere che attiene all'articolo 17-quinquies relativamente alla disciplina applicabile ai

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commissari straordinari ed alle relative procedure di nomina. Ritiene che il provvedimento attribuisca a tali soggetti poteri molto ampi senza individuare i confini.
Rileva altresì che, considerato che il decreto-legge interviene nella fase post emergenziale, sarebbe quanto mai opportuno definire una disciplina ancorata al principio di leale collaborazione con le regioni e gli enti locali.
Ribadisce quindi il parere contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame, su cui si riserva di presentare anche una questione pregiudiziale di costituzionalità in Assemblea. Non condivide infatti la logica di voler trasformare tutto in una questione che attiene all'emergenzialità così da poter gestire vari profili con norme di carattere eccezionale e con poteri straordinari.

Doris LO MORO (PD) ritiene che la proposta di parere presentata dal relatore non affronti in maniera compiuta tutte le questioni e le criticità che attengono al provvedimento in esame. Le misure dallo stesso previste sono state infatti adottate con la dichiarata finalità di disciplinare la fase post emergenziale e non si vede, quindi, per quale motivo sia stata necessaria l'adozione di un decreto-legge.
Richiama quindi i rilievi, ampi ed articolati, che sono contenuti nel parere del Comitato per la legislazione. Ritiene che la I Commissione dovrebbe evidenziare l'incongruenza dello strumento normativo adottato, considerata l'assenza di profili di urgenza ed alla luce della disomogeneità del provvedimento.
Si sofferma quindi sulle previsioni del comma 3-bis dell'articolo 15 che dispone l'aumento del numero dei sottosegretari. Non si comprende, dunque, per quali ragioni vi sia l'esigenza di tale incremento considerato che la fase attuale è quella del superamento dell'emergenza.
Richiama poi le previsioni recate dall'articolo 16, riguardanti l'istituzione della società «Protezione civile servizi», che dovrebbero essere comunque soppresse nel prosieguo dell'iter parlamentare. Considerato che, allo stato, esse sono ancora contenute nel testo in esame non vede per quali ragioni la I Commissione non esprima rilievi sulla loro compatibilità rispetto alla Costituzione ed all'ordinamento amministrativo vigente. Richiama quindi le previsioni degli articoli 13 e 14 che violano apertamente il dettato dell'articolo 97 della Costituzione.
Richiama quindi la proposta di parere contrario sul provvedimento, presentata dal suo gruppo, che è accompagnata da ampie motivazioni riguardanti il contrasto con la Costituzione.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la costituzione della Protezione civile servizi Spa, prevista dall'articolo 16 del provvedimento in esame, è stata prevista con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, con cui è stata istituita la società per azioni (Difesa servizi).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che il lavoro della Commissione debba rispettare la dignità del Parlamento e tutelare il ruolo dei relativi organi. Nell'ambito della formulazione dei pareri che attengono ai profili di competenza della I Commissione sarebbe quindi quanto mai opportuno astrarsi da una logica di contrapposizione tra maggioranza ed opposizione, lavorando con un impegno comune per assicurare il rispetto dei principi costituzionali, che costituiscono la «bussola» per ogni provvedimento normativo, tanto più quando si affrontano questioni che attengono alla organizzazione della pubblica amministrazione.
Nel prescindere da quanto previsto dall'articolo 16 - nel presupposto che lo stesso sarà soppresso nel prosieguo dell'iter - intende soffermarsi su alcune disposizioni che ledono i principi alla base dell'organizzazione della pubblica amministrazione con profili di pari gravità. A ciò si aggiungono le misure preannunciate dal relatore e dal Governo che prevedono, ad esempio, di fissare per legge il prezzo del termovalorizzatore di Acerra.
Rileva quindi come i principi sanciti dall'articolo 97 della Costituzione devono trovare tanto più applicazione nelle procedure

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di carattere straordinario in cui è quanto mai essenziale il buon funzionamento del sistema. Ritiene assurdo consolidare per legge il principio in base al quale chi ha lavorato nell'ambito del dipartimento della protezione civile rientri ope legis nei ruoli della pubblica amministrazione, tanto più che vi sono molte persone che hanno svolto funzioni di alto valore sociale e che per varie ragioni sono state ignorate. Richiama altresì le stabilizzazioni previste anche per il ministero dei beni culturali, di tenore poco comprensibile.
Si sofferma sulla previsione dell'articolo 15-bis, introdotta dal Senato, in materia di formazione continua dei pubblici dipendenti. In tale articolo si stabilisce che una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni pubbliche centrali confluisce in un apposito fondo denominato Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti. Sottolinea come tale trasferimento dovrebbe essere pari a circa 800 milioni di euro, che saranno assegnati in modo opaco dal Formez e dalla Scuola superiore per la pubblica amministrazione, che non hanno le strutture per farlo, e senza tenere conto delle diverse specialità dei dipendenti. Evidenzia inoltre come l'aumento del numero dei componenti del Governo venga coperto con le risorse stanziate per il Fondo per il rilancio dell'economia.
Auspica, in conclusione, che vi sia uno scatto di dignità da parte della Commissione così da evidenziare con chiarezza tutti i profili critici che attengono al provvedimento in esame.

Sesa AMICI (PD) fa presente che il suo gruppo ha chiesto di esaminare nell'ambito della Commissione nella sua composizione plenaria il provvedimento in titolo nella consapevolezza degli ampi profili di criticità dello stesso rispetto, in primo luogo, al dettato costituzionale. Illustra quindi la proposta di parere contrario presentata dal suo gruppo, in cui si pongono una serie di questioni di rilievo rispetto al contrasto con le norme costituzionali.
Rileva che il contrasto palese delle previsioni dell'articolo 14 rispetto all'obbligo di reclutamento attraverso pubblici concorsi, sancito dall'articolo 97 della Costituzione, venga evidenziato in maniera del tutto sfumata nella proposta di parere del relatore. Evidenzia come di fronte a norme che si pongono in chiaro contrasto con il dettato costituzionale sarebbe quanto mai opportuno mantenere una certa oggettività nella valutazione dei profili di competenza della I Commissione, tenendo anche conto di quanto evidenziato dai gruppi di opposizione.
Ritiene quindi evidente una violazione totale dell'articolo 77 della Costituzione, che prescrive i requisiti della necessità e dell'urgenza per l'adozione di decreti-legge. Fa comunque presente che nell'ambito della questione pregiudiziale che sarà presentata in Assemblea saranno evidenziate con chiarezza tutte queste questioni.
Ritiene sia preliminare sottolineare come, nel richiamare la gestione di una fase connessa all'emergenza, vengono inserite una serie di misure che non hanno nessuna connessione con la stessa. Fa presente come - in nome dell'urgenza delle questioni da affrontare - ci si trovi sempre più di fronte ad una lesione delle funzioni di controllo proprie del Parlamento.
Richiama quindi la palese violazione - rispetto agli articoli 117 e 118 della Costituzione - delle previsioni di cui all'articolo 17, in cui si attribuiscono competenze di particolare ampiezza e poteri di deroga ai commissari straordinari delegati per la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.
Si sofferma altresì sui profili di criticità che, come evidenziato dal collega Mantini, attengono al comma 5 dell'articolo 3 del provvedimento in relazione alle norme costituzionali sancite dall'articolo 24.
Fa infine presente che su temi e questioni come quelle in discussione sarebbe quanto mai opportuno un atto di dignità da parte del Parlamento. Nell'ambito del parere da esprimere alla Commissione di merito vi sono quindi tutte le condizioni per porre una serie di rilievi in maniera molto più problematica e stringente rispetto a quanto proposto dal relatore, ferma restando l'opportunità di tenere

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conto anche del prosieguo dell'iter parlamentare e di eventuali modifiche che saranno apportate dal Governo.

Donato BRUNO, presidente, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa si intende preclusa e non sarà posta in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.