CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2010
282.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 11.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 195/09: Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
C. 3196 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.
Angelo ALESSANDRI, presidente relatore, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, sottolinea come il decreto-legge in esame, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, nasce dall'esigenza di approntare misure urgenti di immediata operatività in relazione a tre diverse fattispecie emergenziali: il sisma in Abruzzo dove, conclusa la fase di prima emergenza, si definiscono nuovi ambiti di competenza, al fine di raccordare le iniziative avviate con quelle per la ricostruzione; l'emergenza rifiuti in Campania, dove il 31 dicembre 2009 si è conclusa la dichiarazione di stato di emergenza nel settore dei rifiuti; la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni di rischio idrogeologico, per i quali è prevista la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di commissari straordinari.
Il decreto-legge, anche a seguito di numerose modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, reca, inoltre, interventi volti a potenziare l'assetto del Servizio nazionale di protezione civile, norme sull'attività del soccorso alpino, della

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Croce rossa e dei vigili del fuoco, nonché disposizioni sul numero dei membri del governo e sul Piano carceri.
Rileva, in particolare, che l'articolo 1 disciplina - a decorrere dal 1o febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza (fino al 31 dicembre 2010) - il subentro del Presidente della regione Abruzzo nelle funzioni dell'attuale Commissario delegato, al fine assicurare che gli interventi di ricostruzione e quelli di assistenza alla popolazione siano posti in essere dalle amministrazioni territoriali, le quali possono assicurare il migliore coordinamento delle azioni finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita. Restano affidate al Dipartimento della protezione civile le competenze già attribuite dal decreto-legge n. 39 del 2009 per il completamento delle abitazioni da destinare alla popolazione. Con una modifica introdotta al Senato, il Commissario delegato può nominare quali sub-Commissari i sindaci e i presidenti delle province interessati, per le rispettive competenze.
Osserva, quindi, che con gli articoli da 2 a 13 il Governo pone termine al momento emergenziale e affida nuovamente alle autonomie locali la gestione della vicenda rifiuti in Campania. Trattandosi tuttavia di una vicenda molto complessa che dura da 16 anni, la fase di passaggio dall'emergenza all'ordinarietà non può non comportare una fase di transizione per risolvere il delicato intreccio tra gestioni commissariali, legge regionale sui rifiuti (di cui nel frattempo la Regione Campania si è dotata), esigenze della cittadinanza e delle autonomie locali e necessità di porre un punto di chiarezza e di svolta nella materia.
In tal senso, rileva che vengono costituite due Unità operative per facilitare il subentro delle autonomie locali e definire i compiti e le funzioni delle province per la programmazione e l'ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti, nonché attribuire le risorse umane e finanziarie occorrenti per l'assolvimento delle obbligazioni riconducibili alle società provinciali. Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti numerosi emendamenti volti a garantire il coinvolgimento del sistema delle autonomie locali in tutte le dinamiche connesse alla nuova fase. In particolare, l'articolo 2 demanda ad apposito DPCM l'istituzione nell'ambito del Dipartimento della protezione civile di una «Unità stralcio» e di una «Unità operativa» nonché l'individuazione di contabilità speciali per il funzionamento e la gestione di tali unità.
Riferisce, inoltre, che l'articolo 3 assegna all'Unità stralcio il compito prioritario di definire le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalle pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti, predisponendo i piani di estinzione delle passività e provvedendo al pagamento dei debiti.
L'articolo 4, invece, definisce i compiti dell'Unità operativa, ivi inclusa la determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti, tenuto conto, nelle more del definitivo piano regionale, delle Linee guida emanate dal Sottosegretario il 20 ottobre 2009 e, secondo un emendamento introdotto al Senato, sentite le rappresentanze degli enti locali.
Il successivo articolo 5 autorizza la salvaguardia delle aree di interesse strategico nazionale mediante l'impiego di duecentocinquanta unità delle Forze armate, prevedendo, in particolare, al comma 2, la cessazione di efficacia delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti campana, con salvezza dei rapporti giuridici in corso.
L'articolo 5-bis, introdotto al Senato, reca disposizioni riguardanti il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS).
Osserva, poi, che l'articolo 6 definisce le modalità per la determinazione da parte dell'Enea del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra. In proposito, ricorda che tale impianto - in costruzione da anni e messo in funzione da questo governo - è fra i più moderni di tutta Italia e anche d'Europa, brucia oltre 1.800 tonnellate di rifiuti ogni giorno, produce energia elettrica e sta già realizzando diversi milioni di euro di guadagno per l'energia elettrica che viene prodotta. A tal

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fine, viene previsto, con un emendamento approvato al Senato, che siano rese provvisoriamente indisponibili - nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) - risorse pari a 355 milioni di euro per l'anno 2011. L'articolo 7 disciplina il trasferimento alla regione della proprietà del termovalorizzatore mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2011. In base al comma 1-bis, inserito al Senato, qualora il trasferimento non avvenga entro il 31 gennaio 2012, questa viene comunque trasferita al Dipartimento della Protezione civile.
Osserva, quindi, che nelle more del trasferimento, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un contratto di affitto ad un canone pari a 2.500.000 euro mensili. Il Dipartimento mantiene quindi la disponibilità dell'impianto nonché i ricavi spettanti per la cessione dell'energia elettrica prodotta. L'articolo 8 disciplina le procedure di collaudo. Ove quest'ultimo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 7, il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione assume comunque la gestione piena dell'impianto. L'articolo 9 assicura la prosecuzione di attività di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che ASIA Spa, società in house del comune di Napoli, assicuri la necessaria funzionalità degli impianti di gestione rifiuti ubicati nella provincia (e non solo nel comune come previsto nel testo originario).
L'articolo 10 disciplina le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e stoccaggio temporaneo; dispone, entro il 30 giugno 2010, il collaudo degli impianti di discarica per il subentro da parte delle province o delle società provinciali; autorizza l'estensione dei siti destinati a discarica nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali. Ricorda, poi, che, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio, fino al 31 dicembre 2011, gli impianti in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento fino all'8 per cento.
Rispetto, invece, al termovalorizzatore nella provincia di Salerno, fa presente che si prevede che la provincia ponga in essere le procedure occorrenti al fine di dotare il territorio della necessaria impiantistica. Pertanto, sono revocati gli atti già compiuti laddove non confermati dal Presidente della provincia. Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni finalizzate ad assicurare l'attuazione del comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 2008 per la progettazione, realizzazione e gestione di un ulteriore impianto di recupero dei rifiuti già prodotti e stoccati per la produzione di energia.
L'articolo 10-bis, introdotto al Senato, detta disposizioni sanzionatorie applicabili nei territori già destinatari della declaratoria dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, per la durata di dodici mesi dalla cessazione dello stato di emergenza.
L'articolo 11 reca norme sulla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti finalizzate ad accelerare la costituzione e l'avvio delle società provinciali, quali l'attribuzione in capo ai Presidenti della provincia fino al 30 settembre 2010 dei compiti di programmazione del servizio, nonché la facoltà per le società provinciali di affidare il servizio di gestione dei rifiuti a soggetti privati, ovvero di avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente attendono ai predetti compiti, mediante proroga dei contratti in essere.
In particolare, il comma 2-bis, inserito dal Senato, reca una norma transitoria secondo cui, sino al 31 dicembre 2010, le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, quelle di smaltimento o recupero degli inerenti e la raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni.
Il successivo comma 3 assicura l'integrale copertura dei costi del ciclo dei rifiuti tramite l'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. A tal riguardo

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le Società provinciali agiscono anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione dei relativi tributi o tariffe e attivano azioni di recupero degli importi evasi.
A tal fine, i comuni trasmettono alle società provinciali gli archivi della TARSU e della TIA, i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti, nonché le informazioni derivanti dall'Anagrafe della popolazione. In caso di inosservanza, il prefetto provvede anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 142 del TUEL, in materia di rimozione e sospensione di amministratori.
I commi da 5-bis a 5-quater, introdotti dal Senato, recano disposizioni in materia di accertamento e riscossione della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. In particolare si prevede un metodo di calcolo, in via sperimentale e per il solo anno 2010, articolato in due parti elaborate distintamente dalle province e dai comuni per gli oneri di rispettiva competenza, che confluiscono in un unico titolo di pagamento. Alle province è inoltre assegnata la gestione dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, fino all'esito dello stesso. Il comma 8 prevede il trasferimento ai soggetti subentranti - con contratto a tempo indeterminato - del personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Santa Maria Capua Vetere, Battipaglia, Casalduni e Pianodardine. È quindi assegnata in via straordinaria a favore delle province una somma pari ad euro 1,50 per ogni contribuente residente. Il Presidente della provincia è autorizzato a revocare gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della società provinciale.
L'articolo 11-bis, introdotto al Senato, prevede un accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente e soggetti pubblici, aziende acquedottistiche, associazioni di settore, finalizzato a aumentare il consumo di acqua potabile di rete.
L'articolo 12, per consentire la riscossione da parte dei consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, autorizza la conclusione di transazioni prevedenti l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. I Presidenti delle province nominano un soggetto liquidatore, cui, secondo una modifica introdotta al Senato, sono altresì conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei consorzi, e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province.
Infine, ricorda che si prevede che le somme dovute dai comuni alla struttura del Sottosegretario sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto per la compartecipazione al gettito IRPEF e la devoluzione del gettito d'imposta per la responsabilità civile auto. L'articolo 13 disciplina la definizione della dotazione organica del personale dei consorzi delle province campane, che deve essere approvata dal Capo del Dipartimento della protezione civile. I consorzi provvedono all'assunzione a tempo indeterminato del personale in servizio fino alla data del 31 dicembre 2008, dando priorità al personale già in servizio al 31 dicembre 2001.
Quanto alle norme riguardanti il Dipartimento di protezione civile, riferisce che l'articolo 14 autorizza l'avvio di procedure straordinarie di reclutamento di personale a tempo indeterminato, riguardanti i titolari di contratto a tempo determinato o di collaborazione, in deroga alla normativa vigente in materia di reclutamenti, limitazioni del turn over e stabilizzazioni nella pubblica amministrazione. L'articolo 14-bis, introdotto al Senato, estende al personale dei vigili del fuoco l'indennità di trasferimento, prevista dalla legge n. 86 del 2001.
Osserva, altresì, che l'articolo 15 prevede, fino al 31 dicembre 2010, un Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo e internazionale rispetto a eventi di interesse di protezione civile. L'ultimo periodo del comma 1, introdotto al Senato, dispone che il Capo del Dipartimento

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della protezione civile, per lo svolgimento delle funzioni di Sottosegretario, non debba percepire ulteriori emolumenti. La norma, poi, stabilisce che con DPCM siano definiti i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo nonché la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di emergenza. Il comma 3 prevede, al fine di assicurare risparmi di spesa, la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza.
Ricorda, quindi, che, con un emendamento introdotto al Senato, è previsto l'aumento del numero dei componenti del Governo (da 63 a 65). Il comma 3-bis, anch'esso introdotto al Senato, attribuisce al Dipartimento della protezione civile le funzioni di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana, attualmente spettanti al Ministero della difesa. L'articolo 15-bis, introdotto dal Senato, reca norme in materia di formazione continua di pubblici di pendenti. L'articolo 15-ter, introdotto al Senato, apporta alcune modifiche relative all'uso del logo della protezione civile e dei vigili del fuoco.
Riferisce, inoltre, che l'articolo 16 autorizza la costituzione di una società in house a totale partecipazione pubblica denominata Protezione civile servizi s.p.a., per l'esercizio delle attività strumentali del Dipartimento. Nel corso dell'esame al Senato sono stati precisati i compiti e le funzioni della società nonché i rapporti tra quest'ultima e il Dipartimento, anche al fine di un più compiuto rispetto dell'ordinamento comunitario e della normativa in materia di appalti.
Sottolinea, poi, che l'articolo 17 contiene importanti disposizioni per l'attuazione della norma contenuta nella legge finanziaria per il 2010 che ha stanziato un miliardo di euro per interventi urgenti diretti a rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico. Si prevede la possibilità di nominare commissari straordinari, con gli stessi poteri dei commissari nominati per la realizzazione delle opere strategiche della legge obiettivo, che attuano gli interventi di difesa del suolo, provvedono alle azioni di indirizzo e di supporto, promuovono le intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga. Si tratta, a suo avviso, di un primo intervento significativo del Governo per la messa in sicurezza del Paese, che questa Commissione ha più volte sollecitato sia durante l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo che in occasione dell'approvazione di alcune risoluzioni per la messa in sicurezza del nostro territorio.
Riferisce, quindi, che il Senato ha introdotto un finanziamento a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del dicembre scorso.
L'articolo 17-bis, introdotto al Senato, modifica la denominazione della scuola di specializzazione sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica in «Scuola di specializzazione in discipline ambientali».
Ricorda, poi, che l'articolo 17-ter, introdotto al Senato, reca misure per la realizzazione del Piano carceri, introducendo un iter più snello per la localizzazione e le espropriazione delle aree ove realizzare le nuove strutture. A tal fine il Commissario straordinario può avvalersi della «Protezione civile S.p.A.». Il successivo articolo 17-quater, introdotto al Senato, in relazione alla costruzione delle nuove strutture carcerarie, reca una disciplina analoga a quella introdotta dall'articolo 16 del primo decreto-Abruzzo (decreto-legge n. 39 del 2009) per la prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata. L'articolo 17-quinquies, anch'esso introdotto al Senato, dispone, poi, la non applicazione della disciplina sui commissari di governo ai commissari straordinari per le reti di energia.
L'articolo 18 contiene, infine, le norme di copertura finanziaria.

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Ermete REALACCI (PD) osserva, preliminarmente, che anche in questa circostanza la Commissione è costretta a pagare un prezzo elevato in termini di cattivo andamento dei propri lavori in ragione del fatto che il funzionamento delle istituzioni parlamentari è calibrato sulle esigenze del presidente del Consiglio dei ministri anziché su quelle del Paese. L'intasamento dei lavori della Commissione - e la materiale impossibilità di apportare al provvedimento in esame qualsiasi modifica - è infatti conseguenza della scelta, a suo avviso, inaccettabile, fatta a gennaio dal Governo, di presentare al Senato sia il provvedimento in titolo che il decreto-legge cosiddetto «milleproroghe», costringendo così la Camera ad occuparsi solo del cosiddetto «legittimo impedimento» e impedendole, di fatto, ogni possibilità di approfondimento di un provvedimento - come quello in esame - che contiene, accanto a disposizioni opportune e condivisibili, punti di grave criticità.
Passando al merito di tali criticità, elenca sinteticamente quelle che, a suo avviso, appaiono le più gravi e le più bisognose di essere corrette da parte della Commissione, a partire dalle misure che, nell'ottica del superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, attribuiscono alle province la competenza praticamente esclusiva in materia di regolazione e gestione del sistema regionale di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In tal modo, infatti, si andrà incontro, a suo avviso, al rischio grave e inaccettabile di disperdere e azzerare il patrimonio di esperienze positive che in molti comuni campani, a partire dalla città di Salerno, sono state realizzate.
In secondo luogo, rileva che la chiusura dell'emergenza non da alcuna garanzia sulla futura realizzazione di tutti i termovalorizzatori previsti e per i quali il Governo e il sottosegretario Bertolaso avevano assunti precisi impegni anche in sede parlamentare.
In terzo luogo, poi, ritiene assolutamente inaccettabili e da modificare da parte della Commissione le disposizioni contenute all'articolo 17 del decreto-legge in esame per fronteggiare la grave emergenza provocata in Liguria, in Emilia-Romagna e, soprattutto, in Toscana dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi alla fine di dicembre del 2009 e nei primi giorni di gennaio del 2010. Al riguardo, denuncia anzitutto l'assoluta inadeguatezza degli stanziamenti disposti con l'approvazione di un emendamento al Senato, che eroga solo 100 milioni di euro - peraltro, sottraendoli alle risorse precedentemente stanziate per la messa in sicurezza del territorio - a fronte di una stima di danni che ammonta a circa 700 milioni di euro. Stigmatizza, inoltre, il fatto che il Governo dopo aver annunciato pubblicamente l'intenzione di riconoscere ai soggetti imprenditoriali e ai cittadini dei territori colpiti dall'alluvione il beneficio della sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi, ha prima presentato e poi ritirato, durante l'esame al Senato del provvedimento in titolo, un emendamento in tal senso, mentre la maggioranza ha respinto tutti gli emendamenti presentati del partito democratico.
Infine, richiama l'attenzione della maggioranza su un ultimo punto critico, a suo avviso, forse, il più grave, vale a dire quello relativo alla costituzione della società protezione civile s.p.a. e ai gravissimi effetti che tale misura potrebbe comportare sul piano dell'indebolimento e della opacizzazione del sistema di protezione civile, che pure in questi anni - grazie alla competenza del sottosegretario Bertolaso, ma anche grazie alla fattiva collaborazione delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché delle associazioni di volontariato - ha saputo rappresentare un punto di eccellenza dell'Italia, senza uguali anche in campo internazionale.
Da questo punto di vista, ritiene che la politica fin qui portata avanti dal Governo rischi di portare un colpo mortale al sistema di protezione civile italiano. A suo avviso, infatti, non è ammissibile che la protezione civile venga chiamata in causa ogni volta che emergono disfunzioni e difficoltà amministrative o normative - che spetterebbe ad altri ben individuati organi di governo rimuovere o correggere -, come è successo ieri per l'organizzazione

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dei mondiali di nuoto o del G8, oggi per il piano carceri e domani, forse, per l'Expo 2015 di Milano. Allo stesso tempo, ritiene inaccettabile che l'attribuzione di compiti alla protezione civile divenga lo strumento per allentare o eludere ogni forma di controllo, gestionale, contabile e di legalità, oltretutto con gravi ripercussioni anche sul piano della concorrenza e della trasparenza dei mercati.
In tal senso, sollecita la Commissione a dedicare una seduta ad una riflessione sull'esperienza fallimentare, ormai documentabile, di tante strutture commissariali o straordinarie - come è il caso, ad esempio, delle società Patrimonio s.p.a. o Infrastrutture s.p.a. - che senza risolvere alcun problema né tanto meno velocizzare le procedure per la realizzazione di opere o interventi, hanno semplicemente finito per trasformarsi in una pletora di incarichi inutili e in pericolose occasioni di corruzione. Al riguardo, nell'esprimere l'auspicio che sulle vicende all'attenzione della cronaca in questi giorni la magistratura proceda senza ritardi all'accertamento delle eventuali responsabilità, ritiene indispensabile un'inversione di rotta da parte del Governo rispetto all'illusoria idea che la correttezza dei comportamenti possa unicamente fondarsi sull'autorevolezza dei singoli.
Sotto questo profilo, ritiene che sia necessario correggere le disposizioni che nel provvedimento in esame istituiscono commissari ad hoc per la gestione del programma di messa in sicurezza del territorio, escludendo senza alcuna giustificazione tutti i soggetti che a livello territoriale possono contribuire ad un uso efficace ed efficiente delle risorse, indirizzandole verso le vere priorità ed evitando sperperi e personalismi nella gestione delle risorse pubbliche.

Angelo ALESSANDRI, presidente relatore, intervenendo per una precisazione, ritiene che seppure alcune delle considerazioni svolte dal deputato Realacci in tema di misure e di strumenti per la messa in sicurezza del territorio scaturiscono da problemi reali, il provvedimento in esame vada considerato anche come un tentativo, certamente migliorabile, di dare risposta alla oggettiva esigenza di far sì che gli interventi necessari vengano davvero realizzati e non siano vanificati dal malgoverno che esiste in alcune aree del Paese e dagli appesantimenti burocratici che rischiano di soffocare ogni sforzo di modernizzazione.

Alessandro BRATTI (PD), riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni, esprime rammarico per il contenuto del provvedimento in esame e piena adesione alle osservazioni critiche formulate dal deputato Realacci. Quanto alla riflessione svolta dal presidente della Commissione, osserva che questo provvedimento va, purtroppo, in una direzione diversa da quella da lui auspicata. Infatti, non è alle situazioni di malgoverno o alle inefficienze burocratiche che si cerca di rimediare, ma si interviene generalizzando le situazioni di commissariamento e di deroga alle regole ordinarie, penalizzando in tal modo, prima di tutto, quelle regioni e quei territori che dimostrano concretamente di sapere realizzare gli interventi e le opere necessarie alla modernizzazione del Paese. Conclude, ribadendo l'inaccettabilità di misure che sembrano improntate all'obiettivo di portare fuori da ogni controllo, di efficienza e di legalità, di «portare fuori dallo Stato», per così dire, attività e compiti delicati e fondamentali come quello della gestione delle emergenze o della messa in sicurezza del territorio dal rischio sismico e idrogeologico.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.

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Legge comunitaria 2009.
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente relatore, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge comunitaria 2009, che arriva in terza lettura, con numerose modifiche al testo approvato dalla Camera. Riferisce, quindi, le modifiche introdotte al Senato, con particolare riferimento agli articoli di competenza della nostra Commissione.
L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 11 della legge comunitaria 2008, recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE. In particolare, si proroga di ulteriori sei mesi (fino al 30 luglio 2010) il termine per il recepimento della direttiva; si sopprime dall'elenco dei principi per l'emanazione dei decreti legislativi, la definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti ai fini della tutela dell'inquinamento acustico, che viene demandata a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; si specifica che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici non ha efficacia nei rapporti fra costruttori e acquirenti di alloggi.
L'articolo 16, modificato durante l'esame al Senato, detta i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/31/CE, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2), che risulta inclusa nell'allegato B della presente legge. Rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura, nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un periodo volto a stabilire che dall'attuazione della direttiva non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari sui decreti legislativi di attuazione.
In base ai criteri di delega i decreti delegati dovranno, inoltre, prevedere che le attività di stoccaggio geologico di CO2 siano svolte in base ad autorizzazione ministeriale. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il supporto del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE - istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2006 - ai fini della definizione e del monitoraggio delle misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche.
Quanto alle amministrazioni locali competenti, mentre nel testo inizialmente approvato dalla Camera veniva contemplata una loro partecipazione, laddove prevista, al concerto ministeriale, il testo approvato dal Senato prevede unicamente che ne sia acquisito il parere. È stata quindi soppressa la disposizione secondo cui l'autorizzazione doveva essere preceduta dalla valutazione d'impatto ambientale.
Osserva, quindi, che nel corso dell'esame al Senato, il termine «concessione» di cui alla lettera a) del comma 2 è stato sostituito con il termine «autorizzazione». Osserva in proposito che i termini «concessione» e «concessionari» non sono stati tuttavia sostituiti nelle successive lettere del comma in esame, rendendo ambigua la comprensione del testo. Occorrerebbe pertanto provvedere al coordinamento del testo in esame. Infine è stata aggiunta la previsione di forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di CO2, ivi comprese le infrastrutture di trasporto, dalle fasi di esplorazione fino alle fasi di post-chiusura.
Ricorda poi, anche se non di diretta competenza della nostra Commissione che l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame al Senato, enuncia i principi e

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criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di tre direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale).
L'articolo 19 delega il Governo a recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. Tra i criteri direttivi si ricorda l'introduzione delle fattispecie criminose incluse nelle direttive tra i reati indicati nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; nonché della previsione, nei confronti degli enti a vantaggio dei quali è stato commesso il reato, di adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei princìpi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili.
Rileva, inoltre, che tale direttiva era inserita nell'originario disegno di legge presentato alla Camera ed era stata espunta nel corso dell'esame parlamentare. In particolare, mentre la Commissione giustizia aveva votato un emendamento soppressivo (considerato che la legge comunitaria non appariva essere lo strumento migliore per recepire la direttiva in materia di tutela penale dell'ambiente, in quanto la complessità della materia oggetto della medesima richiederebbe la presentazione di un autonomo disegno di legge di delega da parte del Governo), la Commissione ambiente, in sede di relazione alla XIV Commissione, aveva invitato quest'ultima a valutare l'opportunità di prevedere che il recepimento della direttiva 2008/99/CE avvenisse inserendo le nuove disposizioni all'interno del Codice ambientale, allo scopo di mantenere la normativa ambientale in unico corpo normativo di carattere organico, nonché a prevedere che l'obiettivo prioritario della tutela dell'ambiente fosse perseguito tenendo conto delle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano e della connessa necessità di un'attenta analisi dell'impatto della nuova normativa e della sua sostenibilità, anche dal punto di vista economico e finanziario.
Ritiene quindi che si potrebbe valutare l'opportunità di ribadire tali osservazioni, peraltro condivise dal sottosegretario Menia in sede di approvazione della relazione.
L'articolo 20 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. In particolare, la modifica in esame riguarda la definizione di «rifiuto inerte» per la quale sono inseriti alcuni requisiti tecnici nell'allegato III-bis alla legge. L'allegato stabilisce inoltre che i rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato dall'autorità competente che i criteri descritti sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi. Infine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
L'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame al Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, c.d. Codice ambientale, riguardo alla materia dei rifiuti, innovando la definizione di «sottoprodotto» e introducendo una diversa disciplina per quanto attiene a taluni materiali derivanti dallo svolgimento di attività agricole; modifica i requisiti delle pietre e dei marmi riutilizzati per operazioni di recupero ambientale; include i residui di potatura dei vigneti tra le biomasse combustibili.

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Segnala che la norma si sovrappone in parte a quanto stabilito dall'articolo 185, comma 2, secondo cui possono essere sottoprodotti i «materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas» nonché i «materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi». Occorrerebbe pertanto riformulare il comma in esame in modo da collocare la parte relativa ai residui come novella all'articolo 185, anche al fine di un coordinamento con le disposizioni recate da tale articolo, come del resto prevede il comma seguente.
Coglie l'occasione per ricordare che l'articolo 18, introdotto ala Camera e non modificato al Senato consente, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, di considerare la pollina (cioè le deiezioni di volatili da cortile) - qualora destinata alla combustione nel medesimo ciclo produttivo - come sottoprodotto (e quindi non come rifiuto).
Quanto al riuso dei residui provenienti dalla lavorazione della pietra con agenti non naturali, ritiene che occorrerebbe chiarire se tali residui vengono anche equiparati alla disciplina per le terre e rocce da scavo come avviene - ai sensi del secondo periodo del comma 7-ter - per i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali.
L'articolo 22, inserito nel corso dell'esame al Senato, fissa nuovi termini e modalità per le comunicazioni alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla gestione dei rifiuti e apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 151 del 2005 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cd. RAEE.
L'articolo 44, introdotto nel corso dell'esame al Senato, aggiunge sostanzialmente una terza modalità di consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2003, vale a dire ad impianti autorizzati allo stoccaggio o messa in riserva provvisoria (operazioni di smaltimento di tipo 015 o di recupero di tipo R13) che non trattano veicoli fuori uso.
Nello specifico ritiene che si tratti di impianti che svolgono un'attività di deposito preliminare prima di un'attività di smaltimento, ove con la sigla «015» si vuole probabilmente far riferimento ad una delle operazioni di smaltimento contrassegnate dalle sigle D1-D15: per D15 si intende il deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti contenuta nell'Allegato B alla Parte IV del decreto legislativo 152/2006. Pertanto occorrerebbe sostituire il riferimento alla sigla «015» con quello alla sigla «D15».
La sigla «R13» è contenuta, invece, nel successivo allegato C relativo alle operazioni di recupero ed indica la messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.
Segnala, infine, che nell'allegato B è stata inclusa la direttiva 2009/90/CE, che stabilisce specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, fissa i criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi.
Nel preannunciare fin d'ora una proposta di relazione favorevole alla XIV Commissione, che terrà conto dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito, desidera svolgere alcune considerazioni generali sull'iter della legge comunitaria e sul contributo che il Parlamento italiano può fornire per una migliore attuazione della normativa comunitaria nel suo complesso.

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Attualmente la legge è stata interpretata esclusivamente come strumento di recepimento della normativa europea e, più in particolare, nel nostro Paese, come strumento per risolvere - o almeno mitigare - l'alto tasso di procedure di infrazione accumulate a livello europeo.
Egli vorrebbe proporre, al contrario, di utilizzare tale strumento - o gli altri messi a disposizione dal nostro regolamento, quale ad esempio la procedura dell'articolo 127 sull'esame degli atti normativi emanati in sede europea - per esercitare una politica attiva verso l'Unione europea ed esprimere alcuni indirizzi nelle materie di nostra competenza.
Tale attività è stata svolta con successo dalla Commissione, ad esempio, nel settore dei cambiamenti climatici, sia in occasione del recepimento del pacchetto clima-energia che in occasione del riesame della politica ambientale. In tali circostanze la Commissione ha individuato indirizzi e proposte successivamente accolti dal governo e quindi dall'Unione europea.
Sotto questo profilo, crede che tale sforzo vada ripetuto con riferimento alla disciplina degli appalti. La recente approvazione del terzo decreto correttivo al Codice appalti ha inserito alcuni importanti limiti alla normativa italiana in tale settore, soprattutto con riferimento al project financing e alle opere di urbanizzazione a scomputo, limitando - di fatto - la libera iniziativa delle nostre imprese in due settori particolarmente significativi degli appalti pubblici.
Propone quindi alla Commissione di avviare tutte le procedure necessarie per sollecitare un ripensamento a livello europeo rispetto a tali scelte, anche in considerazione della difficile congiuntura economica, per la quale i due strumenti che ho citato potrebbero costituire un volano di rilancio dell'economia, soprattutto con riferimento al comparto dell'edilizia, gravemente danneggiato dalla crisi con la perdita, nel solo 2009, di oltre 100.000 posti di lavoro.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.