CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 febbraio 2010
280.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 febbraio 2010.

Audizione di rappresentanti di MEFOP (Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensioni), di rappresentanti di ASSOPREVIDENZA (Associazione per l'attuazione della previdenza complementare) e di rappresentanti del Fondo Banca di Roma, sulle problematiche relative alla gestione e all'andamento dei fondi pensione e della previdenza complementare.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 10.40 alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL.
C. 2587 Stucchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2009.

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Silvano MOFFA presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.
Ricorda che - conformemente a quanto convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi - il termine per la presentazione di emendamenti al progetto di legge in esame è fissato per le ore 16 di oggi.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta, già prevista per la giornata di domani.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.
C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, osserva che le sei proposte di legge in esame, tutte di iniziativa parlamentare, dettano norme in materia di ammortizzatori sociali e prevedono misure in favore dei lavoratori flessibili. Fa notare che le proposte di legge n. 2100 (Damiano ed altri) e n. 2890 (Letta ed altri) intervengono in materia di ammortizzatori sociali, prevedendo, in particolare, l'estensione di tali strumenti ai lavoratori esclusi dall'applicazione della normativa generale, nonché l'unificazione di alcuni trattamenti e l'istituzione di un'indennità unica di disoccupazione. Rileva poi che le proposte di legge n. 2452 (Bellanova ed altri) e n. 3102 (Donadi ed altri) recano disposizioni transitorie, valevoli fino al 31 dicembre 2010, volte ad estendere la durata della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIG). Segnala, quindi, che le proposte di legge n. 2157 e n. 2158 (Miglioli e altri) dettano una serie di norme volte a promuovere le tutele dei lavoratori con rapporti di lavoro flessibile.
Passando all'esame dei singoli provvedimenti, osserva che, per quanto concerne la proposta di legge n. 2100, l'articolo 1 istituisce un apposito fondo per la tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di licenziamento, cui affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia, al fine di realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori impiegati con qualsiasi forma contrattuale e delle imprese di qualsiasi dimensione e categoria. Sottolinea che l'articolo 2 estende a tutti i lavoratori l'accesso a una serie di strumenti di sostegno al reddito attualmente previsti (CIG, CIGS, mobilità, indennità di disoccupazione). Rileva che l'articolo 3 prevede che l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Mette in evidenza che l'articolo 4 prevede che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono realizzare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, anche con contratti di apprendistato o a progetto. Osserva che l'articolo 5 dispone la copertura degli oneri quantificati dalla proposta di legge in esame e degli ulteriori eventuali oneri riconducibili agli interventi del Fondo per la tutela del reddito.
Per quanto concerne la proposta di legge n. 2890, rileva che l'articolo 1 istituisce e disciplina l'indennità unica di disoccupazione, intesa come prestazione di base universale contro il rischio di disoccupazione involontaria. Segnala che l'articolo 2 stabilisce che beneficiari della nuova indennità di disoccupazione sono i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato e determinato, i collaboratori coordinati e continuativi, gli associati in partecipazione tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS e, più in generale, tutti i lavoratori con un contratto che non garantisca stabilità di impiego. Il finanziamento della nuova indennità avviene mediante un contributo del datore di lavoro pari all'1 per cento della retribuzione

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imponibile per i lavoratori a tempo indeterminato e al 3 per cento negli altri casi. I contributi versati sono raccolti in una nuova gestione delle indennità di disoccupazione istituita presso l'INPS. Fa presente che l'articolo 3 stabilisce l'obbligo, da parte dell'INPS, di contabilizzare individualmente le settimane di contribuzione versate, accreditando un montante di settimane di disoccupazione pari a un terzo delle settimane di contribuzione versate. Fa notare che l'articolo 4 disciplina i casi di fruizione e decadenza dell'indennità. In particolare, i lavoratori beneficiari dell'indennità hanno diritto a fruire dell'indennità nei limiti del montante di settimane accreditato. Sottolinea che l'articolo 5 stabilisce che l'indennità unica di disoccupazione è pari all'80 per cento della retribuzione imponibile, nei limiti dell'80 per cento della retribuzione media dei lavoratori assicurati presso la nuova gestione INPS; in ogni caso, l'importo dell'indennità viene diminuito, in misura pari al 10 per cento, ogni ventisei settimane di fruizione della medesima indennità. Segnala che l'articolo 6 prevede che l'indennità unica di disoccupazione decorre dal trentunesimo giorno successivo alla data di licenziamento. Evidenzia che l'articolo 7 prevede uno sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nella misura del 50 per cento per 24 mesi a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori disoccupati di lunga durata. Rileva, poi, che l'articolo 8, oltre a dispone una serie di abrogazioni normative, estende l'ambito applicativo dell'articolo 8 della legge n.407 del 1990, il quale prevede uno sgravio contributivo del 50 per cento (100 per cento nel Mezzogiorno), per un periodo di 36 mesi, a favore di determinate categorie di datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale.
Sottolinea, quindi, che la proposta di legge n. 2157 reca disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato iscritti alla gestione separata INPS. Fa notare che l'articolo 1 prevede una serie di interventi per il sostegno del reddito, la formazione professionale, la previdenza e l'accesso al credito. In particolare, si prevede l'istituzione di un nuovo Fondo, destinato ad interventi in favore degli iscritti alla gestione separata INPS, alimentato con un contributo aggiuntivo a carico del datore del lavoro dello 0,5 per cento (commi 1-6, 8, 9 e 12); l'introduzione di una detrazione IRPEF per la previdenza integrativa (comma 7); nuove politiche attive in materia di formazione e orientamento professionale, certificazione delle competenze e banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (commi 10 e 11). Si sofferma poi sull'articolo 2, che prevede sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori occupati nella stessa azienda, da almeno tre anni nel corso degli ultimi cinque, con contratti di lavoratori flessibili. Condizione per l'accesso ai benefici è l'aver sottoscritto appositi accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale volti a regolare le modalità di esecuzione della prestazione, le qualifiche e mansioni, i compensi minimi applicabili e le norme di regolazione dei diritti sociali e sindacali. Osserva che l'articolo 3 contiene una misura antielusiva consistente nel riconoscere al lavoratore associato in partecipazione agli utili con apporto di lavoro i trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività. Evidenzia che l'articolo 4 prevede che il Presidente del comitato amministratore del Fondo della gestione separata INPS venga eletto tra i rappresentanti degli iscritti al Fondo, anche laddove nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Segnala che l'articolo 5 prevede procedure di quantificazione statistica della platea degli iscritti alla gestione separata, distinguendo tra le varie categorie, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento previdenziale. Inoltre, l'INPS provvede a garantire

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l'aggiornamento trimestrale degli estratti conto relativi alla posizione dei soggetti iscritti alla gestione separata, assicurando la loro consultazione sulla rete internet da parte degli iscritti al fine di consentire la verifica dei versamenti effettuati.
Per quanto riguarda la proposta di legge n. 2158, segnala che gli articoli da 1 a 5 (Capo I) sono volti ad allineare il trattamento dei lavoratori flessibili a quello dei titolari di rapporto di lavoro subordinato per quanto attiene, in particolare, alla forma dei contratti, al carico contributivo e ad una serie di prestazioni sociali. Soffermandosi sull'articolo 1, fa notare che esso definisce i contenuti essenziali dei contratti di lavoro flessibile e prevede che la forma scritta di essi è condizione di validità dei contratti medesimi. Sottolinea che l'articolo 2 detta norme per il riequilibrio contributivo. In particolare, per quanto concerne i titolari di partita IVA si prevede la progressiva riduzione delle aliquote contributive di un punto percentuale annuo a decorrere dal 2009, fino all'equiparazione, a decorrere dal 2013, alle aliquote contributive previste per i lavoratori artigiani e i commercianti. Fa notare che l'articolo 3 prevede, a favore degli iscritti alla gestione separata INPS, la sospensione della prestazione lavorativa per esigenze sanitarie o gravidanza. In tali periodi il compenso non viene erogato, l'interruzione della prestazione non costituisce in ogni caso inadempimento contrattuale e i rapporti di lavoro non possono essere estinti. Rileva che l'articolo 4 estende ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (con esclusione dei lavoratori autonomi), nel caso in cui titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, i diritti riconosciuti dall'articolo 2116 del codice civile, in base al quale le prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. Pone in evidenza l'articolo 5, che estende a tutti gli iscritti alla gestione separata INPS che hanno versato i relativi contributi il diritto a usufruire delle prestazioni previste per gli iscritti alla medesima gestione separata in materia di maternità, malattia, assegni al nucleo familiare, congedi parentali. Segnala poi gli articoli 6-13 (Capo II), che modificano in più parti il decreto legislativo n. 276 del 2003, in materia di lavoro a progetto, al fine di ampliare le tutele per i lavoratori. Evidenzia che le modifiche sono volte, in particolare, a definire in termini più puntuali ed ampliare il campo di applicazione del lavoro a progetto (articolo 6), prevedendo in particolare: che le modalità di esecuzione della prestazione non possono essere variate unilateralmente dal datore di lavoro; che il progetto non può coincidere con l'attività principale o accessoria dell'impresa, né può ad essa sovrapporsi, ma può essere soltanto ad essa funzionalmente correlato; l'estensione dell'ambito applicativo della disciplina sul lavoro a progetto a rapporti ed attività attualmente esclusi (attività rese a fini istituzionali in favore di associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva; rapporti con la P.A.; attività svolte da componenti di organi di società; attività svolte da prestatori d'opera professionali titolari di partita IVA privi di autonoma organizzazione; lavoratori che percepiscono la pensione di vecchiaia); che l'individuazione delle modalità di espletamento della prestazione e delle regole generali di riferimento su cui basare il rapporto tra committente e prestatore, la determinazione dei riferimenti minimi di compenso orario e giornaliero che costituiscono livelli di equità della prestazione, l'applicazione, ai fini del progetto o della fase di esso che costituisce l'oggetto del contratto, di proroghe, rinnovi o limitazioni, nonché la definizione dei motivi, delle modalità e dei termini per il recesso, sono demandate alla contrattazione collettiva nazionale, di settore, regionale, territoriale e aziendale, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sottolinea altresì che le modifiche già citate sono tese a: prevedere che gli elementi essenziali del contratto debbano risultare

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in forma scritta a pena di nullità (articolo 7); prevedere che il corrispettivo non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma deve essere riferibile anche al risultato predeterminato nel progetto e, in ogni caso, non essere inferiore ai minimi definiti dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, per analoghe prestazioni di lavoro subordinato (articolo 8); prevedere che nel caso di esclusività del rapporto contrattuale («monocommittenza») questa risulti da previsione contrattuale scritta collegata a un equo e reale compenso aggiuntivo (articolo 9); prevedere sgravi contributivi, per un periodo di 36 mesi, a favore dei datori di lavoro che procedono ad assunzioni di lavoratrici madri iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria, entro i 18 mesi successivi alla nascita del bambino (riduzione del 50 per cento se assumono con una delle forme contrattuali previste per gli iscritti alla suddetta gestione separata e sgravio totale se assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato); inoltre, introduce il divieto di stipulare contratti a progetto da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 10); prevedere che il recesso unilaterale possa avvenire (oltre che nei casi e nei modi previsti dal contratto individuale) anche nei casi e nei modi stabiliti dalla contrattazione collettiva e che trovi in ogni caso applicazione l'articolo 2227 del codice civile (in base al quale il committente può recedere dal contratto ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno) (articolo 11); abrogare l'articolo 68 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale prevede che nella riconduzione a un rapporto di lavoro a progetto i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro (articolo 12); prevedere che le prestazioni lavorative non possono essere assoggettate a uno specifico e serrato controllo, né a potere disciplinare, esercitato, anche per interposta persona, dal committente, pena la trasformazione ab initio del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato (articolo 13). Osserva poi che gli articoli 14 e 15 (Capo III) dettano norme in materia di prestazione d'opera. L'articolo 14 introduce una serie di garanzie a tutela dei prestatori d'opera monocommittenti o il cui fatturato deriva comunque per più dell'80 per cento da un solo committente, oppure che abbiano un fatturato complessivo annuo inferiore a 30.000 euro, prevedendo: l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 della proposta di legge in esame; l'estensione nei loro confronti delle disposizioni di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276 del 2003, concernenti il lavoro a progetto e il lavoro occasionale (come modificate dagli articoli 6-13 della proposta di legge in esame); l'applicazione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 15. Inoltre, fa presente che per i soli prestatori d'opera monocommittenti o il cui fatturato deriva comunque per più dell'80 per cento da un solo committente, è prevista una norma di garanzia retributiva, in base alla quale il corrispettivo non può essere inferiore a quanto previsto da specifici accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per analoghe mansioni e attività. Segnala che l'articolo 15 prevede l'esenzione dall'applicazione dell'IRAP in favore dei lavoratori titolari di partita IVA i cui redditi derivino esclusivamente da opera professionale, iscritti alla gestione previdenziale separata INPS, in possesso di determinati requisiti. Osserva che l'articolo 16 (Capo IV) introduce norme a tutela dei lavoratori che svolgono attività nell'ambito di tirocini, stage o borse di

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studio. Fa presente che l'articolo 18 (Capo V) interviene sul personale precario alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e sulle relative procedure di stabilizzazione. In particolare si prevede: che le procedure di stabilizzazione previste dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 3, commi 94, 95, 96, 97 e 106 della legge n. 244 del 2007) siano fatte salve; che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratti di lavoro flessibile sino al termine delle procedure triennali di stabilizzazione programmabili entro il 30 giugno 2012 (i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni contengono il riconoscimento, in termini di punteggio, dell'intero servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni con il limite minimo di almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in somministrazione e di prestazione d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile); che le università e gli enti di ricerca, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente e sentito il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono programmare l'assunzione di personale nel periodo 2009/2012 e indire bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato (i bandi contengono il riconoscimento, in termini di punteggio, dell'intero servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni con il limite minimo di almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente, in virtù di contratti a termine, assegni di ricerca, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in somministrazione e di prestazione d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile); che le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti formativi, di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non sono posti a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università. Segnala che, in base al provvedimento, gli incarichi di docenza a contratto, attribuiti tramite concorso pubblico per titoli, danno luogo a contratti annuali di lavoro dipendente a tempo determinato, con retribuzione almeno pari a quella di professore associato con dieci anni di anzianità; al fine di facilitare il raccordo tra mondo del lavoro e università, è istituita la figura del professore di chiara fama. Rileva poi che gli incarichi di professore di chiara fama non danno luogo a retribuzione e possono essere stipulati esclusivamente con personalità di comprovata esperienza e competenza scientifica, professionale o manageriale nei diversi settori disciplinari. Sottolinea, infine, che l'articolo 19 (Capo VI) attribuisce una delega al Governo per la riforma degli istituti a sostegno del reddito (ammortizzatori sociali).
Osserva, poi, che la proposta di legge n. 2452 prevede che il trattamento di cassa integrazione ordinaria possa essere corrisposto, fino al 31 dicembre 2010, per un periodo massimo complessivo di 24 mesi, mentre la proposta di legge n. 3102 prevede che il trattamento ordinario di integrazione salariale possa essere concesso, fino al 31 dicembre 2010, per un periodo non superiore a 104 settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non può superare 104 settimane in un triennio; in tale ultimo provvedimento, si prevede, altresì, che ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario è stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva; infine, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi fino al 31 dicembre 2010 non vengono computati ai fini della durata massima dei trattamenti ordinari e straordinari.

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Per quanto concerne il prosieguo dell'esame in Commissione, propone che, al termine del dibattito di carattere generale, previsto per giovedì 11 febbraio, si proceda alla costituzione di un Comitato ristretto, nel cui ambito esaminare nel dettaglio il contenuto delle proposte di legge, al fine di valutare la possibilità di pervenire alla stesura di un testo unificato. Al riguardo intende osservare, peraltro, che in quella sede sarà necessario, in particolare, approfondire gli aspetti relativi alla copertura finanziaria degli oneri recati dai provvedimenti abbinati, in quanto talune disposizioni contenute nelle proposte di legge in esame sembrano presentare profili problematici, come evidenziato dettagliatamente anche nella documentazione prodotta dagli Uffici. In particolare, fa notare che appaiono prive di idonea copertura degli oneri la proposta di legge n. 2452, l'articolo 2 della proposta di legge n. 2157 e gli articoli 4, 10 e 15 della proposta di legge n. 2158. Quanto alla proposta di legge n. 2100, che pure reca (all'articolo 5) un'articolata disposizione di quantificazione e copertura degli oneri, ritiene che occorra valutare con attenzione l'idoneità degli strumenti di copertura indicati, soprattutto alla luce del fatto che talune delle modalità di copertura utilizzate presentano un carattere innovativo e speciale (anche dal punto di vista procedurale); inoltre, fa presente che alcune delle norme richiamate risultano ormai abrogate, mentre l'emissione di titoli del debito, che non rientra tra le modalità di copertura tipizzate dall'articolo 17, comma 1, della nuova legge di contabilità e di finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), incide sull'andamento della spesa per interessi e sulle previsioni relative al debito pubblico in rapporto al PIL, ossia su parametri rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo.
In conclusione, ritiene evidente che le necessarie verifiche che andranno effettuate, anche in sede tecnica, incideranno inevitabilmente sull'iter legislativo di provvedimenti tanto articolati e complessi; auspica tuttavia che il seguito dell'attività istruttoria, per quanto certamente da prevedere in termini temporali sufficientemente congrui, possa consentire di approfondire le diverse questioni segnalate.

Silvano MOFFA presidente, considerata l'articolata relazione svolta, giudica opportuno che i gruppi possano approfondirne adeguatamente i contenuti e che, pertanto, il dibattito di carattere generale sulle proposte di legge abbinate prosegua nelle ulteriori sedute, già previste nel calendario della corrente settimana.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
C. 2424 Antonino Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Silvano MOFFA presidente, ricorda che, nella seduta del 21 ottobre 2009, la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo; il testo risultante dagli emendamenti approvati è stato, quindi, trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere. In proposito, comunica che - pur essendo nel frattempo pervenuti i pareri di numerose Commissioni - permangono taluni profili problematici soprattutto in relazione agli aspetti di natura finanziaria, atteso che la V Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento, mentre la VI Commissione non è tuttora nelle condizioni di esprimere il parere di competenza, anche alla luce di alcune questioni sollevate, nel corso dell'esame in sede consultiva, dal rappresentante del dicastero dell'economia e delle finanze.
Per tali ragioni, prima ancora di acquisire i pareri mancanti, prospetta l'opportunità

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- acquisito anche l'avviso del relatore - di tornare ad approfondire le predette questioni in una sede informale, valutando l'eventuale esigenza di modifiche e integrazioni al testo in esame, che siano in grado di superare con celerità i possibili aspetti critici.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge n. 2424.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA presidente, nel fare presente che le determinazioni testé assunte saranno comunicate, per le vie brevi, alle Commissioni che non hanno ancora espresso il parere di competenza sul provvedimento risultante dagli emendamenti approvati, avverte che la prima riunione del Comitato ristretto, appena nominato, sarà fissata per la giornata di domani, mercoledì 10 febbraio.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 9 febbraio 2010.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 15.