CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 febbraio 2010
279.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

Giovedì 4 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI. - Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 9.10.

Sui lavori del Comitato.

Antonino LO PRESTI, presidente, in occasione della prima seduta del Comitato che si svolge nel corso del suo turno di presidenza, intende partecipare ai colleghi la propria intenzione di interpretare il mandato presidenziale nell'ottica di una piena continuità con la tradizione istituzionale dell'organo. In tal senso, preannuncia che a breve sottoporrà al Comitato le possibili attività da realizzare nei prossimi mesi, in linea con l'impegno, perseguito dal Comitato per la legislazione fin dalla sua istituzione, di promuovere iniziative di carattere interistituzionali volte a stimolare la riflessione su problematiche di carattere generale attinenti ai metodi di produzione legislativa.

Doris LO MORO, non avendolo potuto fare nella precedente seduta del Comitato, coglie l'occasione per aggiungere la propria voce al consenso ed apprezzamento già da altri manifestato nei confronti del collega Duilio, per come ha interpretato il proprio mandato nel precedente turno di presidenza. Al contempo, formula al presidente Lo Presti i migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che anch'egli saprà proseguire nel solco, già tracciato, volto alla realizzazione di attività particolarmente qualificanti per il proficuo funzionamento dell'organo.

Lino DUILIO, nel ringraziare i colleghi e nell'associarsi agli auguri al presidente Lo Presti, formula anche l'auspicio che il nuovo turno di presidenza possa caratterizzarsi per una maggiore presenza del Governo ai lavori del Comitato, atteso che la possibilità di interlocuzione con l'Esecutivo assume rilevanza fondamentale per un ottimale espletamento delle funzioni istituzionali dell'organo. In tal senso, appare un buon inizio la presenza dell'onorevole Aldo Brancher nelle vesti di rappresentante dell'Esecutivo alla seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente.

Antonino LO PRESTI, presidente, comunica che il collega Lino Duilio ha

Pag. 4

presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza. Innovando rispetto alla tradizione preesistente, la presente edizione del rapporto è stata sdoppiata in due distinte pubblicazioni, rispettivamente a carattere più sintetico ed analitico. La parte concernente la sintesi dell'attività consultiva svolta viene allegata al resoconto della seduta odierna. In una prossima seduta si procederà alla pubblicazione anche della parte analitica.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (C. 3146 Governo).
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Arturo IANNACCONE, relatore, si sofferma, in particolare su due aspetti che ergono dall'esame dell'articolato che, a suo avviso, appaiono meritevoli di essere segnalati nella parte dispositiva del parere.
Si riferisce, in particolare, ad alcune ambiguità nella formulazione dell'articolo 3, che non consentono di definirne univocamente i termini e gli ambiti di applicazione, nonché alle difficoltà concrete che potrebbero discendere dalla mancata attuazione del primo periodo dell'articolo 2. Infatti, ove non fosse rispettato il termine entro cui ridefinire la tabella delle circoscrizioni dei collegi per il rinnovo dei consigli provinciali - e fermo restando la riduzione del numero complessivo dei consiglieri provinciali -si verificherebbe la necessità per ciascuna forza politica di presentare gli stessi candidati nei vari collegi della Provincia.

Roberto ZACCARIA, suggerisce di descrivere questo effetto paradossale evidenziando che, in presenza del limite secondo cui non possono essere presentati più candidati dei posti disponibili in consiglio provinciale, il cui numero diviene però inferiore rispetto a quello dei collegi, un partito politico che - come è ovvio - voglia essere presente in tutti i collegi, dovrebbe in sostanza «presentare uno stesso candidato in più collegi» della Provincia.

Arturo IANNACCONE, relatore, accogliendo questa precisazione, illustra la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3146 e rilevato che:
esso reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a disciplinare taluni profili finanziari ed ordinamentali delle regioni e degli enti locali, al fine di assicurarne la funzionalità ed il contenimento delle spese e dei trasferimenti statali; al riguardo, solo in parte si connette a tale ambito materiale la disposizione che approva gli interventi a favore delle isole minori indicati in un apposito «documento unico di programmazione isole minori» (articolo 4, comma 9);
il provvedimento modifica testualmente disposizioni della legge finanziaria per il 2010, integrandone il contenuto (articolo 1, comma 1 e articolo 4 commi 4, 6, 7 e 8) e ne posticipa l'entrata in vigore (articolo 1, comma 2); tale circostanza, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; inoltre, nel disciplinare la riduzione dei consiglieri provinciali il provvedimento in esame, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 gennaio 2010, reca tuttavia una disciplina non coincidente con quella contenuta nel disegno di legge denominato «Carta delle autonomie locali» (che pure il Governo ha presentato alle Camere il 13 gennaio scorso) in cui si prevede un diverso criterio di riduzione dei consigli;

Pag. 5

sul piano dei rapporti tra fonti, il decreto-legge in esame interviene a fissare un limite agli emolumenti spettanti ai consiglieri regionali (articolo 3), dunque affiancando tale normativa statale alle previsioni in materia contenute nelle fonti regionali aventi anch'esse carattere primario (gli statuti di regola rinviano a leggi regionali), senza che tuttavia tale elemento sia evidenziato nei paragrafi della relazione sull'analisi tecnico-normativa dedicati alla «analisi del quadro normativo nazionale» ed alla «incidenza delle norme proposte su leggi e sui regolamenti vigenti»; inoltre, il comma 9 dell'articolo 4 dispone direttamente ed una tantum l'approvazione di interventi ai fini del loro finanziamento che, secondo l'attuale disciplina, è invece demandata a decreti del Presidente del Consiglio ed a decreti ministeriali;
nel dettare, all'articolo 2, disposizioni in materia elettorale esclusivamente finalizzate a regolare limitati aspetti di carattere organizzativo (circostanza non infrequente, anche in recenti decreti-legge), il provvedimento non appare ingenerare dubbi di compatibilità con l'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
il decreto-legge, all'articolo 1, innova talune disposizioni dell'attuale legge finanziaria di cui però viene posticipata l'entrata in vigore e prevede la riduzione dei consiglieri provinciali, misura anch'essa non operativa almeno fino al prossimo anno; per tali previsioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» va dunque valutata anche con riguardo ad effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, per la riduzione dei consiglieri provinciali è espressamente indicata all'articolo 2, ovvero la necessità di adottare, entro il 30 novembre 2010, il decreto di ridefinizione delle circoscrizioni dei collegi provinciali);
il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2008;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2 - che fissa un termine entro cui ridefinire la tabella delle circoscrizioni dei collegi per il rinnovo dei consigli provinciali a decorrere dal 2011, precisando tuttavia che «la riduzione del numero dei consiglieri provinciali ... è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella» - dovrebbe chiarirsi il rapporto tra tale disposizione e l'articolo 14 della legge n. 122 del 1951, secondo cui possono essere presentate candidature in numero non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia atteso che, in assenza del decreto di revisione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 122, ciò costringerebbe ciascuna forza politica a presentare uno stesso candidato in più collegi della Provincia;
all'articolo 3 - secondo cui «ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare sia l'ambito di applicazione della

Pag. 6

disciplina, con particolare riguardo alla sua operatività per le regioni a statuto speciale, sia l'eventuale termine di decorrenza, atteso che la formulazione non chiarisce se l'eventuale riduzione degli emolumenti decorra dall'insediamento dei nuovi consiglieri regionali ovvero dall'entrata in vigore delle determinazioni assunte a livello regionale; infine, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se il riferimento alla «indennità spettante ai membri del Parlamento» come tetto massimo agli emolumenti dei consiglieri regionali sia un parametro sufficientemente univoco, atteso che la misura dell'indennità potrebbe essere diversa tra i deputati ed i senatori, pur nell'ambito del limite generale alle indennità dei membri del Parlamento fissato dalla legge n. 1261 del 1965, che impone agli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera di non superare «il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate», limite che è stato successivamente ridotto del 10 per cento dall'articolo 1, comma 52, della legge finanziaria per il 2006».

Roberto ZACCARIA invita i colleghi a riflettere su quanto viene rilevato, nella parte premissiva del parere, in relazione alla modifica di norme di recentissima approvazione, prassi quasi costante di tutti i provvedimenti soggetti all'esame dell'organo. In più, nel caso di specie, il decreto-legge adotta addirittura soluzioni normative diverse da quelle che il Governo, il giorno stesso dell'approvazione del decreto, ha presentato alle Camere nella cosiddetta Carta delle autonomie. A suo avviso, si tratta di fenomeni legislativi che dovrebbero essere più nettamente censurati dal Comitato per la legislazione. Propone quindi di formulare la critica a tale condotta in modo più esplicito, nei termini di «non conformità alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione».
Infine, coglie l'occasione della presenza del rappresentante del Governo per rinnovare all'Esecutivo la richiesta di porre maggiore attenzione nel corredare i provvedimenti delle relazioni sull'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e sull'analisi tecnico-normativa (ATN), frequentemente mancanti ovvero non sempre elaborate in modo adeguato. Non appaiono, ad esempio, comprensibili le ragioni per cui il Governo, disattendendo la sua stessa regolamentazione, ometta quasi sempre di specificare nella relazione di accompagnamento le ragioni giustificatrici della non osservanza dell'obbligo di redazione della suddetta documentazione istruttoria.

Doris LO MORO si associa a tali valutazioni, suggerendo di censurare questa prassi di intervento reiterato su atti legislativi appena approvati, con una formula che espliciti come essa non sia in linea con fondamentali parametri e principi di buona legislazione quali, appunto, la stabilità, certezza e la semplificazione delle norme vigenti.

Il sottosegretario di Stato Aldo BRANCHER prende preliminarmente atto della segnalazione concernente le relazioni istruttorie sui provvedimenti governativi, riservandosi di trasmetterla agli uffici competenti della Presidenza del Consiglio.
Quanto ai rilievi strettamente inerenti al contenuto del decreto-legge, conviene sulle perplessità espresse in ordine al meccanismo elettorale che si produrrebbe ove non fossero ridisegnate le circoscrizioni dei collegi provinciali. Al riguardo, nel ribadire che tale adempimento sarà sicuramente onorato dal Governo, evidenzia come, in ogni caso, non vi sarebbe alcun serio impedimento al regolare svolgimento del momento elettorale, potendo comunque ciascuna forza politica essere presente in ciascun collegio.
Con riguardo al rilievo espresso circa l'univocità della formulazione dell'articolo 3, si riserva di valutare se proporre nel corso dell'esame parlamentare l'introduzione di alcune specificazioni, che ad esempio chiariscano se riferirsi all'indennità lorda nella misura massima legislativamente prevista, lasciando dunque alle

Pag. 7

regioni la possibilità di individuare eventuali meccanismi che poi aggancino gli emolumenti dei consiglieri regionali alle successive modificazioni che le indennità parlamentari subiscono nel corso del tempo.
Infine, tiene a chiarire che vi sono effettivamente disposizioni inserite nella Carta delle Autonomie che in parte divergono da quanto statuito nel presente decreto, ma segnala come ciò sia essenzialmente imputabile al diverso contesto normativo in cui esse sono state collocate.

Antonino LO PRESTI, presidente, ringrazia il relatore ed il rappresentante del Governo per l'attenta istruttoria svolta, formulando l'auspicio che in sede di Commissione di merito possano sciogliersi anche gli ulteriori dubbi ermeneutici legati all'articolo 3, sia in ordine al suo ambito di applicazione, con particolare riguardo alla operatività per le Regioni a statuto speciale ed all'eventuale termine di decorrenza.
Condivide, infine, i suggerimenti dei colleghi Zaccaria e Lo Moro circa l'esigenza di adottare un'espressione più incisiva con riferimento al giudizio sui ripetuti interventi legislativi su una stessa materia a distanza ravvicinata. Resta così inteso che si potrà procedere in tal senso già a partire dalla prossima occasione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.40.