CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 febbraio 2010
279.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Atto n. 169.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, avverte che il viceministro Romani, pur dichiarandosi disponibile ad essere ascoltato quanto prima in audizione dalla Commissione sulle materie oggetto del provvedimento, non potrà essere presente nella odierna seduta. Osserva, peraltro, che la Commissione è tenuta ad esprimere entro e non oltre la giornata odierna il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo in titolo. Fa presente che il relatore si era impegnato a predisporre una proposta di parere sul testo in esame tesa a recepire le indicazioni e sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, anche in riferimento ai profili di criticità segnalati dai rappresentanti del gruppo della Lega Nord e dei gruppi di opposizione.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, sostiene che la proposta di parere da lui predisposta accoglie le osservazioni formulate dai rappresentanti del gruppo della Lega Nord e recepisce parte delle sollecitazioni avanzate dai rappresentanti dei gruppi dell'opposizione. Illustra quindi la proposta di parere (vedi allegato).

Sandro GOZI (PD), pur apprezzando la disponibilità al dialogo ed al confronto manifestata dal relatore, cui rende atto di aver accolto nella proposta di parere taluni rilievi critici da lui precedentemente formulati, dichiara tuttavia di reputare del

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tutto insufficiente l'aver tradotto tali rilievi in osservazioni apposte al parere medesimo e non invece in ben più incisive condizioni. Deplora vigorosamente la mancata presenza, nell'odierna e nelle precedenti sedute, del viceministro Romani, che pare voler eludere il confronto in Commissione con l'opposizione. Adombra un atteggiamento di malafede del rappresentante del Governo, che sembra voler evitare il contraddittorio con i gruppi di opposizione della Commissione in relazione al contenuto del provvedimento in esame, che appare per molti profili incompatibile con le previsioni della direttiva cui dovrebbe dare attuazione e che contempla disposizioni che perseguono finalità diverse rispetto ai principi di diritto comunitario cui dovrebbe invece conformarsi. Aggiunge che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha parimenti avanzato in tal senso rilievi critici e osservazioni sui contenuti dello schema di decreto legislativo in esame. In particolare, osserva che lo schema di recepimento della direttiva in materia di servizi di media audiovisivi pone due ordini di problemi: il suo contenuto eccede quanto indicato nella legge delega, evidenziando peraltro la mancata conformazione a specifici criteri direttivi; appare inoltre in contrasto con le direttive comunitarie, tra cuiquelle sul commercio elettronico e sulle comunicazioni elettroniche. Ricorda che l'articolo 3 della direttiva media audiovisivi prevede che: «Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario». Tale previsione implica che eventuali obblighi restrittivi devono applicarsi esclusivamente ai soggetti che operano nei settori di cui si occupa la direttiva e in ogni caso norme più restrittive devono essere conformi al diritto comunitario. Evidenzia che molte disposizioni dello schema di recepimento non rispettano nessuno dei suddetti requisiti. In particolare, rileva incongruità in ordine all'esclusione dei programmi +24 e +1 dal tetto antitrust del 20 per cento. Sostiene che sul punto si delinea un eccesso di delega: la previsione non deriva da alcuna norma della direttiva da recepire; si pone altresì un contrasto con la direttiva: il considerando 20 prevede che se ci sono due servizi, anche offerti in parallelo, ma distinti, la direttiva si applica a entrambi; i programmi +1 e +24 dovrebbero quindi rientrare nei conteggi relativi al 20 per cento. Segnala che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha avviato, nel 2009, una istruttoria per individuare i «programmi» da inserire nel calcolo dei limiti: la presenza di una istruttoria al riguardo indica che la questione è meritevole di un approfondimento e non può essere liquidata con una previsione di legge; inoltre, sottolinea, l'esclusione ex lege di tali programmi impedisce all'Autorità di portare a termine un compito affidatole dalla legge attraverso l'utilizzo improprio del recepimento. In ordine all'ambito di applicazione della direttiva, sostiene che l'inclusione nella definizione di «servizio di media audiovisivo» dei servizi di fornitura di immagini tramite Internet, implica che gli obblighi contenuti nello schema di recepimento si applicano anche a tutti i servizi che forniscono immagini tramite Internet. Tale previsione, rileva, risulta in contrasto con quanto disposto dalla direttiva, il cui ambito di applicazione si circoscrive ai servizi di media audiovisivo lineari e non lineari. Tale previsione, inoltre, eccede quanto contenuto nella legge delega. Aggiunge che, nonostante il combinato disposto dei consideranda 16 e 17 della direttiva SMA, e le definizioni di cui all'articolo 1, lettere a), e) e g) della direttiva, escludano siti Internet e blog dall'ambito di competenza della direttiva stessa e dalla definizione di servizi media audiovisivi, lo schema di decreto legislativo in esame li ricomprende invece nella definizione assimilando i siti Internet privati e i blog ai programmi televisivi, sottoponendoli in tal modo alle autorizzazioni e ai vincoli di legge previsti, il che potrebbe configurare una violazione dei principi comunitari che riconoscono

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l'accesso alla rete quale diritto fondamentale di cittadinanza. Fa notare che se il principio di responsabilità editoriale venisse esteso ai fornitori di servizi media audiovisivi veicolati tramite Internet, la normativa di recepimento italiana si porrebbe in contrasto con due direttive comunitarie: la direttiva 2007/65, che non consente agli Stati membri di modificare l'impianto di responsabilità e che prevede, al considerando 23, di far salve quelle deroghe stabilite dalla direttiva 200/31, nonché la direttiva 2000/31, che prevede per gli Internet service provider che svolgono attività di conduit, caching e hosting, un regime di esenzione di responsabilità. Osserva che lo schema di decreto legislativo inoltre prevede una serie di vincoli per l'attività di fornitura di servizio media da cui scaturiscono altri obblighi come il diritto di rettifica, la promozione di opere europee e la tutela dei minori che estenderebbe la necessità di autorizzazione ai servizi sinora forniti in regime libero; ciò comporta, dal punto di vista economico, distorsioni competitive a danno delle imprese nazionali rispetto ai competitors esterni e dal punto di vista giuridico, dubbi di compatibilità costituzionale. Evidenzia che lo schema di decreto legislativo in titolo, all'articolo 4, comma 1, esclude dalla nozione di programma televisivo i programmi che consistono nella «trasmissione differita dello stesso palinsesto» (ossia dei programma cosiddetti +1 e +24), nonché i programmi lineari a pagamento. Tale esclusione produce, sottolinea, su tali tipologie di programmi, effetti di disapplicazione dell'intero corpus di regole comunitarie previsto nel settore televisivo (tutela dei minori, pubblicità, tutela del prodotto europeo, rettifica ecc.). sostiene che sulla definizione di programma televisivo si è peraltro espressa in modo molto chiaro la Corte di giustizia (sentenza Mediakabel, causa C-89/04 del 2 giugno 2005) e che l'esclusione di tali programmi pare anche contrastare con l'opinione della Commissione europea espressa nella procedura di infrazione 2005/5086. Rileva che lo schema di decreto legislativo introduce l'autorizzazione generale per la prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via cavo, ivi inclusa la diffusione continua in diretta o live streaming e su Internet o web casting. Sottolinea che l'introduzione, per i fornitori di servizi Internet, di un siffatto regime autorizzatorio si pone in netto contrasto con i contenuti della direttiva. Fa notare che mentre la direttiva SMA al considerando 49 afferma la necessità di tenere debitamente conto della «proprietà dei diritti derivati», il decreto legislativo italiano di recepimento abroga la disciplina legislativa in materia di diritti residuali, fino ad oggi contenuta nell'articolo 44, comma 4 del testo unico radio TV. Esprime altresì rilievi critici sull'applicazione del diritto d'autore da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla piattaforma di trasmissione utilizzata; tale previsione comporta che gli Internet Service Provider siano titolari della responsabilità editoriale che ad oggi è espressamente esclusa dalla normative dell'Unione europea (considerando 19 e 23 della direttiva media audiovisivi e direttiva sul commercio elettronico 200/31/CE). Valuta inoltre negativamente l'esclusione delle telepromozioni e delle televendite dal computo del limite del 20 per cento dell'affollamento pubblicitario quotidiano e la fissazione della durata delle televendite in 15 minuti. Nel ribadire che la delicatezza dei contenuti del provvedimento avrebbe richiesto un più ampio approfondimento e confronto in Commissione, paventa il rischio che l'Italia possa essere sottoposta a procedure di infrazione da parte della Commissione europea qualora venisse approvato lo schema di decreto legislativo in esame. Dopo aver ulteriormente stigmatizzato la mancata presenza del rappresentante del Governo, esprime stupore che il gruppo della Lega Nord acconsenta all'approvazione di un provvedimento che colpisce duramente gli utilizzatori della rete Internet.

Mario PESCANTE, presidente, pur condividendo il richiamo del deputato Gozi sulla necessità di un ampio confronto tra la Commissione ed il Governo su temi di tale portata, osserva che la Presidenza e lo stesso relatore si sono attivamente adoperati

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affinché l'interlocuzione con il rappresentante del Governo potesse adeguatamente svolgersi in Commissione. Ritiene fuori luogo il riferimento ad una presunta malafede evocata dal deputato Gozi in relazione alla mancata presenza del viceministro Romani e sostiene che si pone in realtà un problema di carattere più generale, che occorre affrontare quanto prima, sulla definizione di modalità e tempi certi di intervento del Governo in Commissione nel corso dell'esame di provvedimenti che assumono particolare rilievo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, esprime il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere da lui predisposta.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) esprime il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sandro GOZI (PD), dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore

La seduta termina alle 11.50.