CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 febbraio 2010
279.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Paolo Romani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Atto n. 169.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione con votazione di parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La seduta comincia alle 11.25.

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2010.

Giorgio LAINATI (PdL) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1). Ringrazia i colleghi della VII e della IX Commissione per l'apporto che hanno dato ad un provvedimento complesso e complicato. Ricorda anche il contributo dei colleghi Meta e Gentiloni che hanno sollecitato i presidenti ad accogliere le richieste avanzate per poter accedere ad un'articolata e complessa serie di audizioni. Ritiene molto importante l'apporto dato da parte di tutti gli auditi e ricorda come la collega Bergamini, relatrice per la IX Commissione del provvedimento e lui stesso abbiano potuto arricchire il proprio bagaglio di conoscenze in un settore così delicato e importante per la democrazie del Paese. Rammenta che sono state audite da una parte le grandi aziende, non solo televisive e cinematografiche, ma anche le associazioni di genitori. Ricorda come tutte queste rappresentanze abbiano sollevato diverse problematiche. Osserva

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che partendo anche dalle annotazioni espresse dall'opposizione i due relatori hanno potuto realizzare un parere complesso in trenta punti e quindici osservazioni. Sottolinea come si sia cercato di cogliere tutti i suggerimenti e le sollecitazioni pervenute sia dalla forze di maggioranza che dall'opposizione, aggiunge inoltre che non è stato ovviamente possibile accogliere tutte le richieste. Raccomanda la lettura dei trenta punti del parere per comprendere lo sforzo che si è fatto per venire incontro alle varie esigenze. Ringrazia sentitamente la collega Bergamini per l'ottimo lavoro svolto.

Deborah BERGAMINI (PdL), relatore per la IX Commissione, si associa alle considerazioni espresse dal collega Lainati. Esprime la propria personale soddisfazione per il recepimento di una direttiva assai importante che consente una riflessione molto seria e approfondita nel settore audiovisivo. Sottolinea che il lavoro svolto sullo schema di decreto legislativo ha rappresentato una straordinaria occasione per avviare l'armonizzazione richiesta in sede europea e per rispondere al processo continuo di innovazione del settore. Evidenzia che il provvedimento in esame e la proposta di parere intervengono su numerosi aspetti, relativi ai contenuti, qualunque sia la piattaforma sulla quale questi vengono trasmessi. Ringrazia inoltre i colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione per il dibattito che si è rivelato estremamente costruttivo. Sia del dibattito sia degli importanti elementi di informazione e valutazione emersi dal ciclo di audizioni è stato ampiamente tenuto conto nella predisposizione della proposta di parere. Passando ad illustrare brevemente i punti più qualificanti della proposta, evidenzia che sono stati rafforzati gli aspetti relativi alla tutela dei minori, tema che giudica assai delicato, e al sostegno alla produzione e diffusione del prodotto audiovisivo italiano. Rileva inoltre che si è inteso rafforzare il pluralismo, prevedendo una maggiore tutela dei produttori indipendenti e dei piccoli editori, cioè degli editori terzi ospitati prevalentemente sulla piattaforma televisiva digitale a pagamento Sky. Esprime soddisfazione per l'avvenuto chiarimento delle disposizioni relative a quello che impropriamente in questi giorni si è definito il «bavaglio ad Internet», precisando che nella proposta di parere si richiede soltanto che chiunque offra un servizio televisivo, indipendentemente dalla piattaforma che lo ospita, lo dichiari. Osserva che si è inteso regolare nel modo più accurato possibile lo strumento del product placement, nuovo nella legislazione nazionale e del quale quindi non si conoscono le criticità. In ultimo sottolinea che nel parere è contenuta una condizione finalizzata a garantire la funzionalità della società di servizio pubblico radiotelevisivo.

Carlo MONAI (IdV), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente se è possibile avvalersi, durante il dibattito, di un testo dello schema di decreto legislativo coordinato con le modifiche proposte nel parere, al fine di avere maggiore contezza delle integrazioni e modifiche che la proposta intende apportare. In relazione alla delicatezza del tema trattato, che coinvolge una molteplicità di soggetti e nel quale entrano in gioco aspetti assai importanti come il pluralismo dell'informazione e della comunicazione, anche in ragione della presenza dei numerosi colleghi presenti, invita il presidente ad evitare il contingentamento dei tempi degli interventi, per permettere il pieno svolgimento del dibattito.

Valentina APREA, presidente, ricorda che il presidente Valducci ha chiarito molto bene nel corso della scorsa seduta come si sarebbero svolti i lavori. Ciascuno dei rappresentanti dei gruppi potrà intervenire per esprimere la propria dichiarazione di voto. Sottolinea che la prassi non prevede la possibilità di accedere ad un testo coordinato.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene comunque necessario che ciascuno dei rappresentanti dei gruppi delle due Commissioni possa intervenire per dichiarazione di voto.

Michele Pompeo META (PD) rileva l'assenza del Governo, che giudica indispensabile

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per proseguire nel dibattito di un tema di così ampio respiro. Ritiene infine che, anche in considerazione dell'impossibilità di disporre di un testo coordinato, risulti indispensabile che i relatori illustrino in modo dettagliato i contenuti della proposta di parere da essi presentata e successivamente sia garantita la possibilità di una illustrazione altrettanto completa della proposta di parere alternativo presentata dai gruppi di opposizione.

Valentina APREA, presidente, ricorda alla Commissione che il viceministro Romani è in arrivo presso la Commissione ma che le Commissioni parlamentari, riunite per votare un parere al Governo, sono nelle condizioni di poter proseguire l'esame del provvedimento nel rispetto del regolamento. Invita in ogni caso l'onorevole Bergamini ad intervenire per fornire i chiarimenti richiesti.

Deborah BERGAMINI (PdL), relatore per la IX Commissione, come richiesto dai colleghi commissari dell'opposizione, procede ad una puntuale illustrazione delle condizioni formulate nella proposta di parere. In particolare evidenzia che la condizione 1) estende i poteri sanzionatori (sospensione ricezione e ritrasmissione) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana che si avvalgono di collegamenti satellitari situati in Italia o di competenza italiana; al riguardo precisa che tale condizione risponde ad una richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La condizione 2) modifica la definizione di «servizio di media audiovisivo», precisando che tali servizi corrispondono ai servizi lineari (radiodiffusione televisiva) e ai servizi non lineari (servizi a richiesta) e riproducendo di fatto tutte le esclusioni contenute nella direttiva; precisa che sono quindi esclusi dall'applicazione del decreto legislativo sia i servizi Internet che non hanno carattere economico e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva sia anche i servizi in cui il contenuto audiovisivo ha carattere incidentale e accessorio. La condizione 3) modifica la definizione di «fornitore di servizi di media audiovisivi», escludendo le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi. Fa presente che quanto richiesto ella condizione corrisponde esattamente a un'esclusione prevista dalla direttiva. La condizione 4) modifica la definizione di «responsabilità editoriale», eliminando una definizione ampia di controllo effettivo che va al di là della selezione dei programmi e che comprende anche l'inserimento o la rimozione di contenuti, la collocazione, le modalità di presentazione, l'attribuzione di codici o la definizione di altre modalità di reperimento da parte dell'utente nell'ambito di un palinsesto o catalogo. Con la condizione 5) è ripristinato il riferimento alla pay per view nella definizione di «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato». Tale condizione risponde ad un'esplicita richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Con la condizione 6) viene ripristinata la definizione di «telepromozione» che era già contenuta nel Testo Unico della radiotelevisione; anche in questo caso la condizione proposta risponde ad una richiesta formulata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Con la condizione 7) si chiede la soppressione della specifica definizione di «autopromozione», già contenuta nell'ambito della definizione di «pubblicità». Anche in questo caso si tratta di una richiesta che proviene dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La condizione 8) introduce la numerazione automatica dei canali del digitale terrestre, prevedendo che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisca un apposito piano di numerazione e stabilisca con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri; il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo, attribuisce il numero e definisce le condizioni per utilizzarlo; in caso di mancato rispetto della disciplina dettata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o delle condizioni

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di utilizzo del numero, è prevista la sospensione dell'autorizzazione e, in caso di reiterazione, la revoca. La condizione 9) precisa il criterio del rispetto della dignità umana, in relazione ai servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana. La condizione 10), in relazione alle disposizioni sulla tutela del diritto d'autore, precisa i riferimenti normativi ed esplicita che tali disposizioni sono rivolte ai fornitori di servizi di media audiovisivi. La condizione 11) prevede che, nella definizione dei criteri di classificazione dei programmi ad accesso condizionato (pornografici, violenti, nocivi ai minori), il Comitato Media e Minori acquisisca l'intesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La condizione 12), alla lettera a), estende l'ambito delle tutele dei minori a tutte le piattaforme; alla lettera b) prevede la presenza del simbolo visivo che identifica le trasmissioni nocive ai minori all'inizio e nel corso della trasmissione. In relazione a questo profilo segnala altresì l'osservazione 1) con cui si richiede che, nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sia inserito l'obbligo per quest'ultima di identificare i programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso del programma. La condizione 13) precisa le disposizioni in materia di controllo e filtraggio dei programmi vietati ai minori di 18 anni, inserendo il riferimento alla tutela della dignità umana e specificando che si tratta degli accorgimenti tecnicamente realizzabili. La condizione 14) estende l'ambito delle tutele dei minori a tutte le piattaforme. La condizione 15) specifica che le disposizioni che limitano le interruzioni pubblicitarie nei notiziari si applicano soltanto ai notiziari televisivi, e non quindi a quelli radiofonici. La condizione 16) sopprime l'estensione, prevista dallo schema di decreto, dei limiti di trasmissione di spot pubblicitari previsti per le emittenti televisive nazionali a pagamento alle emittenti televisive locali che trasmettano in contemporanea su almeno 12 bacini di utenza. La condizione 17) prevede che il limite di trasmissione di messaggi pubblicitari per le emittenti radiofoniche nazionali sia fissato al 20 per cento anziché al 18 per cento. Fa presente che tale condizione risponde ad una richiesta delle associazioni delle emittenti radiofoniche. La condizione 18) precisa che il divieto di sponsorizzazioni si applica ai telegiornali e radiogiornali e ai notiziari di carattere politico, anziché, come previsto nello schema, ai notiziari e programmi di attualità. Sottolinea che tale condizione risponde ad una richiesta delle associazioni delle emittenti radiofoniche. Con la condizione 19) si riduce da 15 a 3 minuti la durata minima delle televendite per la radiofonia. Evidenzia che anche tale condizione corrisponde ad una richiesta delle associazioni delle emittenti radiofoniche. La condizione 20) estende la possibilità di inserimento di prodotti (product placement) anche ai programmi sportivi. La condizione 21) affida in termini generali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di vigilare sull'attuazione della regolamentazione del product placement, che lo schema di decreto affida all'autoregolamentazione di produttori, emittenti, concessionari di pubblicità e altri soggetti interessati, prevedendo che le procedure di autoregolamentazione siano semplicemente comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
La condizione 22) ripristina la quota di diffusione riservata alle opere europee e italiane. In particolare nel caso delle emittenti televisive private è riservato il 10 per cento della diffusione per le opere europee prodotte negli ultimi cinque anni, nell'ambito del quale la quota per le opere italiane sarà determinata con decreto ministeriale. Nel caso della RAI è riservato il 20 per cento alle opere europee; anche in questo caso la quota per le opere italiane sarà determinata con decreto ministeriale. Sottolinea che in tal modo si recupera nella sostanza la disciplina prevista dal vigente Testo unico della radiotelevisione, salvo il rinvio al decreto ministeriale per la determinazione della quota riservata alle opere italiane. La condizione 23), alla lettera a), specifica che la quota di sostegno

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finanziario si applica a tutte le piattaforme, compresa la pay per view; alle lettere b) e c), si precisa il riferimento ai palinsesti e i coordinamenti interni alla disposizione; alla lettera d) ripristina l'obbligo di sostegno alle opere europee da parte della RAI per una quota del 15 per cento dei ricavi complessivi, nell'ambito della quale il 20 per cento è destinato alle opere italiane e il 5 per cento a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia, disposizione identica a quella del vigente testo unico; alla lettera e) si prevede che sullo schema di decreto ministeriale che deve definire le quote riservate alle opere prodotte in Italia sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari; al tempo stesso si riduce da 9 a 6 mesi il tempo per l'emanazione di detto decreto ministeriale, come previsto dalla condizione 26); alla lettera f) si precisano i coordinamenti interni alla disposizione. La condizione 24) ripristina la previsione che affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di definire con proprio regolamento l'attribuzione ai produttori indipendenti di quote di diritti residuali, stabilendo che tale attribuzione deve essere determinata in misura connessa alla partecipazione finanziaria delle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti. La condizione 25) sopprime l'obbligo per le emittenti televisive locali che trasmettano in contemporanea su almeno 12 bacini di utenza di applicare le disposizioni in materia di sostegno alla produzione europea italiana. La condizione 27) introduce una disposizione di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico della radiotelevisione, con cui si precisa che la Rai è assoggettata esclusivamente alla disciplina generale delle società di capitali e alla giurisdizione ordinaria.
La condizione 28) specifica che le disposizioni dell'articolo 20 del testo unico della radiotelevisione in materia di autorizzazione alla prestazione di servizi media via satellite si applica ai servizi lineari (radiotelevisione televisiva); è esclusa pertanto l'applicazione ai servizi non lineari (tv a richiesta). La condizione 29) stabilisce che il Ministero ha competenza in materia di autorizzazione dei servizi di media audiovisivi lineari via cavo, mentre l'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica (tra cui live streaming e web casting) è di competenza dell'Autorità. Le condizioni 30) e 31) modificano la disciplina in materia di dichiarazione di inizio attività per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta; rispetto al testo iniziale dello schema sono introdotte le seguenti modifiche: si prevede che la dichiarazione di inizio attività sia trasmessa all'Autorità, anziché al Ministero; si sopprime la previsione del potere del Ministero, entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione, di vietare la prosecuzione dell'attività; si prevede che nel regolamento dell'Autorità con cui dovranno essere disciplinate le modalità di attuazione, siano individuati gli elementi della dichiarazione, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima; e siano stabiliti i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività; si sopprime la disposizione che stendeva alla dichiarazione di inizio attività principi e requisiti analoghi a quelli previsti per l'autorizzazione alla diffusione radiotelevisiva; si elimina la previsione di contributi da parte di chi presenta la dichiarazione per il rimborso delle spese di istruttoria. In ultimo, la condizione 32) esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di diritto di rettifica ai telegiornali trasmessi da fornitori di servizi media a richiesta (servizi non lineari). Per quanto riguardose osservazioni si limita a segnalare, oltre quella già richiamata a tutela dei minori, l'osservazione 4) con cui si evidenzia al Governo l'esigenza, in sede di adozione del decreto ministeriale di determinazione delle quote a sostegno delle opere italiane, di prevedere una quota di sostegno finanziario superiore a quella attuale.

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Carlo MONAI (IdV) fa presente che le opposizioni hanno presentato una proposta di parere alternativo (vedi allegato 2) nel quale sono evidenziate molte delle criticità emerse durante le audizioni informali, soprattutto da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e durante il dibattito svoltosi nei giorni scorsi. In particolare rileva che lo schema di decreto legislativo in oggetto appare censurabile sia per eccesso di potere nell'esercizio della delega rilasciata dal Parlamento sia per violazione dell'ordinamento comunitario; quanto al primo aspetto, fa presente che, coerentemente con il dettato costituzionale, lo schema di decreto legislativo avrebbe dovuto introdurre nel testo unico della radiotelevisione le sole modifiche resesi necessarie all'esito dell'entrata in vigore della nuova direttiva, ed al solo scopo del suo corretto recepimento nell'ordinamento interno. Osserva che le modifiche introdotte al testo unico, infatti, contrariamente a quanto indicato nella legge delega, che richiedeva le sole modifiche «opportune» al recepimento della direttiva, riguardano settori che nulla o poco hanno a che fare con l'oggetto della legge delega, ovvero, addirittura in contrasto con l'ordinamento comunitario, come ad esempio la nuova definizione di programma/palinsesto o l'abrogazione della disciplina in materia di diritti residuali. Ritiene necessario prestare la dovuta attenzione alle osservazioni puntualmente formulate dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel corso delle audizioni informali tenutesi nei giorni scorsi presso le Commissioni parlamentari di Camera e Senato. In particolare, ricorda che nel corso di tali audizioni, il Presidente Calabrò ha dichiarato che la direttiva afferma il principio che gli Stati membri dovrebbero affidare compiti di regolazione e autorizzazione a Autorità indipendenti, come caposaldo della tutela del pluralismo e della concorrenza nell'ordinamento interno degli Stati membri e che lo schema di recepimento in esame non sembra corrispondere adeguatamente alle indicazioni comunitarie.
Passando ad una breve illustrazione dello schema di decreto legislativo, riassume le disposizioni a suo giudizio maggiormente in contrasto con i principi della legge delega e con l'ordinamento comunitario sovrastante. In particolare rileva che la nuova definizione di «programma» e la definizione introdotta di «palinsesto», segnatamente riguardo alla esplicitata equivalenza tra «programmi televisivi» e «palinsesti televisivi» non trovano fondamento nella direttiva, e incidono significativamente sulla disciplina vigente. Osserva inoltre che l'esclusione delle repliche e dei programmi lineari a pagamento dalla definizione di «programma», implica uno scomputo di questi dal novero complessivo incidendo profondamente sui criteri di calcolo ai fini del tetto massimo di programmi irradiabili da parte di ciascun operatore. Quanto ai temi legati alla disciplina del web, lo schema di decreto legislativo, diversamente da quanto previsto nella direttiva, include nella definizione di servizio media audiovisivo, i servizi, anche veicolati mediante siti Internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale. Ricorda che su tale disposizione ha espresso la propria preoccupazione anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare per l'impatto che essa potrebbe avere sui mercati emergenti, quali la IPTV e la web TV. Esprime la propria preoccupazione anche relativamente all'articolo 17, comma 1, lett. cc) dello schema di decreto che - modificando l'articolo 21 del vigente TU radiotelevisione - stabilisce che l'autorizzazione alla prestazione di servizi media audiovisivi o radiofonici via cavo, ivi inclusa la diffusione continua in diretta o live streaming e su Internet o web casting, è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dall'Autorità. A tale proposito ricorda che l'Autorità ha sottolineato che quest'ultima disposizione pone il nostro Paese in una situazione unica nel mondo occidentale,

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dato che solo i Paesi a regime autoritario hanno attuato interventi limitativi sulla rete.
Per quanto concerne gli affollamenti pubblicitari, rileva che il product placement è una delicata forma di pubblicità che potrebbe diventare dominante anche in ragione del fatto che non sono previsti tetti di affollamento pubblicitario; ritiene che si possa trattare di un elemento molto insidioso rispetto alle forme di pubblicità rivolte all'editoria e sottolinea il rischio che un consistente volume di affari si sposti dal settore della stampa a quello della televisione. Rileva inoltre che la scelta del Governo di individuare limiti di affollamento pubblicitario pari al massimo al 12 per cento, costringendo le emittenti che hanno una soglia pubblicitaria più alta a dover contrarre il proprio volume di affari fa riaffiorare l'annoso problema del conflitto di interessi in capo al Presidente del Consiglio.
Anche con riferimento al delicato tema della tutela della fascia più debole degli utenti, ovvero i minori, fa presente che lo schema di decreto legislativo presenta incongruenze e carenze che evidenziano una scarsa attenzione dei diritti e degli interessi dei minori e delle famiglie, soprattutto in relazione all'indeterminatezza della distinzione sottesa all'utilizzo dei due termini di «minori» e bambini», che rende evidente la volontà di consentire l'estensione della diffusione di messaggi pubblicitari ad una più ampia platea di utenti, ricomprendendovi anche gli adolescenti, che rappresentano senz'altro un potenziale target redditizio dal punto di vista della comunicazione commerciale. Ancora riguardo al tema dei minori e di un uso responsabile del mezzo televisivo, segnala l'assenza, nello schema di decreto legislativo, di misure atte a consentire ai genitori di avvalersi di strumenti di controllo dell'utilizzo dello strumento televisivo da parte dei minori, come ad esempio il parental control e la segnalazione visiva e acustica delle tipologie e dei target dei programmi. Rileva inoltre l'assenza, nello schema di decreto legislativo, della norma relativa alla programmazione automatica dei canali, che invece ritiene assai importante anche in relazione allo sviluppo del digitale. Ribadisce quindi il proprio parere contrario e chiede che vengano stralciate tutte le disposizioni che esulano dal dettato della direttiva. In conclusione evidenzia di nuovo l'esigenza che su temi essenziali per il pluralismo dell'informazione, come quelli affrontati dal provvedimento in esame, il Parlamento possa dibattere e decidere, anziché limitarsi ad esprimere un parere non vincolante.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) osserva la presenza di una certa tensione all'interno della Commissione, una tensione che ritiene più che giustificata, in quanto si sta operando una riforma di sistema fuori dalle Aule parlamentari. Ricorda come sia i relatori che i presidenti e i commissari abbiano ascoltato il dibattito e le problematiche emerse dalle audizioni e come la Commissione non possa fare a meno di registrare un conflitto come emerso nelle associazioni e nel Paese. Ritiene che sia molto grave che ci si appresti a modificare il sistema radiotelevisivo e non solo con una tale procedura. Ritiene che a suo giudizio le osservazioni apportate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrebbero dovuto essere accolte in precedenza in un testo. Ribadisce che il motivo del suo voto contrario è dovuto principalmente al metodo che ha portato a questo decreto, partito con un eccesso di delega. Ricorda che solo chi conosce la materia in maniera approfondita può seguire la complessità del decreto, che a suo giudizio, avrebbe avuto bisogno di tempo solo per essere studiato. Rammenta come nel provvedimento si trattino temi rilevanti non di poco conto: trasferimento di risorse, problematiche concorrenziali, libertà di espressione. Sottolinea ancora una volta che le procedure usate per giungere ad emanare questo decreto sono extracostituzionali ed extraparlamentari. Ritiene tale metodo un precedente grave e un segnale negativo per il futuro. Ricorda ai colleghi come si stia discutendo animatamente per un parere non vincolante; è chiaro che il viceministro Romani terrà

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conto del parere della Commissione, ma il parere non è vincolante. Per quello che riguarda la libertà della rete afferma che non si tratta di un problema di destra o di sinistra ma di un problema di libertà di espressione che non avrebbe dovuto porre alcuna ombra di sospetto. Ritiene che la parte riguardante Internet andasse lasciata secondo la normativa vigente, ugualmente per i diritti connessi rimandando al regolamento dell'Autorità. Ribadisce ancora una volta che il metodo usato non può che ingenerare gravi errori. Preannuncia il voto favorevole al parere alternativo presentato dai colleghi Gentiloni e Monai, e preannuncia il voto contrario al parere della maggioranza. Auspica che sulla vicenda si operi una riflessione poiché la metodologia usata oggi giova ma un domani potrà riguardare anche chi è attualmente al Governo.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD) sottolinea l'importanza del lavoro svolto in Commissione e l'interesse delle audizioni promosse nell'ambito del dibattito. Ringrazia i relatori per l'attenzione posta nella formulazione della proposta di parere, che non ritiene tuttavia condivisibile, sebbene contenga alcune condizioni che raccolgono quanto emerso dal dibattito e quanto richiesto dal presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare riguardo all'esigenza di concentrare sull'Autorità medesima e non sul Ministero le responsabilità dei procedimenti relativi al sistema radiotelevisivo,. Preannuncia quindi il voto contrario del gruppo del Partito democratico alla proposta di parere dei relatori. Ritiene, quindi, utile segnalare l'importanza del regolamento relativo all'ordinamento automatico dei canali (LCN), rispetto al quale la proposta di parere dei relatori fissa puntualmente i criteri; in particolare ritiene che non sia corretto che tale ordinamento sia fissato privilegiando le emittenti nazionali, in quanto le preferenze degli utenti, che pure sono poste come criterio per effettuare tale ordine, potrebbero in tale caso essere rese vane. Rileva che nella proposta di parere presentata dai relatori non sia stato accolto quanto richiesto dalle opposizioni né in ordine al diverso trattamento dei limiti di affollamento pubblicitario per le emittenti a pagamento, né riguardo al computo dei programmi in simulcast e in pay per view al fine del raggiungimento del limite del 20 per cento relativo al numero complessivo di programmi dell'editore rispetto al numero complessivo dei programmi concessi o irradiati in ambito nazionale su frequenti terrestri in tecnica analogica o digitale, previsto dal testo unico. A tale ultimo proposito ricorda che è in corso un'istruttoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che sta studiando tale questione da diversi mesi.
Dà atto ai relatori che sui temi del sostegno alle opere audiovisive europee e della TV sul web sono stati compiuti alcuni passi avanti, che non ritiene tuttavia sufficienti. In particolare per le opere audiovisive europee fa presente che lo schema di decreto legislativo cancellava quote riservate un rapporto alla diffusione, quote di sostegno agli investimenti nonché la disciplina sui diritti residuali dettata dal regolamento dell'Autorità. Nel parere si richiede il ripristino delle quote, ma, per quanto riguarda i diritti residuali, si introducono disposizioni che impongono di riscrivere il regolamento già adottato dall'Autorità; rileva che si tratta di un regolamento fondamentale per i produttori, sul quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha lavorato per più di un anno e rispetto al quale ci sono due ricorsi pendenti da parte di due dei tre principali broadcaster. Quanto al web ritiene che sia utile ritornare alla formulazione del considerando 16) della direttiva che esclude il web dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva medesima. Ritiene che l'attività di streaming su Internet, effettuata da decine di migliaia di siti Internet, non costituisca un'attività televisiva in senso stretto e che quindi non necessiti di una autorizzazione, che, stando a quanto proposto nel parere dai relatori, continua ad essere necessaria anche se in forma di dichiarazione di inizio attività da presentare all'Autorità per le

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garanzie nelle comunicazioni, e non più al Ministero. Auspica, infine, che il Governo non accolga la condizione 27), relativa alla società che presta il servizio pubblico radiotelevisivo, perché questo costituirebbe a suo giudizio la conferma più clamorosa dell'eccesso di delega che caratterizza lo schema di decreto legislativo in esame. Fa presente che l'accoglimento di tale condizione vanificherebbe una sentenza della Corte di Cassazione emessa lo scorso mese di gennaio, con la quale si è ribadita la natura di ente pubblico della Rai e la conseguente sottoposizione sia alla disciplina in materia di evidenza pubblica degli appalti sia al vaglio sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti. Chiede pertanto che venga espunta la condizione 27) della proposta di parere. Ribadisce infine il proprio disappunto per il metodo seguito, in quanto si è affidato surrettiziamente ad un decreto legislativo di recepimento di una direttiva comunitaria, sulle quali le Commissioni parlamentari competenti possono esprimere un parere non vincolante, una riforma organica del sistema radiotelevisivo.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) segnala il suo dissenso profondo sia sull'impostazione del decreto sia sul parere della maggioranza. Ricorda come, a suo giudizio, siano stati fatti passi indietro rispetto a quanto già dichiarato dal viceministro Romani. Ricorda come con la Condizione 22 si ristabiliscono le quote, salvo però che tutto ciò viene emanato in un decreto del Governo. Stigmatizza un metodo dove è il Governo ad emanare gli indirizzi e il Parlamento diviene inesistente. Ricorda come ci si trovi di fronte ad una riforma di sistema per decreto. Rammenta come nella scorsa legislatura vi furono i dibattiti in materia per oltre un anno, con un testo fortemente emendato. Sottolinea invece che oggi si licenzia in quindici giorni un testo che di fatto è una riforma complessiva. Ritiene ancora più grave che si parli di un rinvio al decreto ministeriale alle quote televisive. Sottolinea come tale sia norma ulteriormente restrittiva. Rammenta come al Senato siano in discussione parecchi testi sul cinema, mentre il decreto deciderà nei fatti sulle quote con un colpo di mano estremamente grave. Ricorda come per il product placement non sia mai stata contraria anche a un autoregolamentazione ma ritiene che qui ci si trovi di fronte a una mancanza reale di criteri, di tetti e di quote. Osserva che l'autoregolamentazione può funzionare se è fatta all'interno e in accordo con un quadro di regole precise. Ritiene che proprio per come è la struttura della televisione italiana ci si troverà di fronte ad un nuovo far west. Per quello che riguarda i minori ribadisce che nella giornata di ieri, il viceministro Romani ha detto cose più avanzate in merito all'estensione a tutte le televisioni dei segnali di allerta. Dichiara di non capire il perché di un passo indietro così importante. Ritiene che in tale modo si giunga alla deresponsabilizzazione di tutti i soggetti, in un oblio totale di ciò che è sancito in diversi testi dalla Carta dell'ONU a quella di Treviso. Ricorda come il viceministro ha riconosciuto le ambiguità dei termini usati bambini da una parte e minori dall'altra e come non vi siano nelle condizioni del parere omogeneità di diritti fra queste due fasce. Stigmatizza il fatto che nell'articolo 15 il divieto product placement valga solo per i bambini. Ribadisce che, a suo giudizio, i relatori hanno fatto passi indietro clamorosi e che tutto ciò non fa che riconfermare il preannunciato voto contrario a nome suo e dal gruppo da lei rappresentato al parere presentato dai relatori.

Roberto RAO (UdC) condivide alcune perplessità che sono state espresse. Ritiene importante partire da considerazioni positive. Giudica positivamente l'aver procrastinato il termine per la votazione e l'aver deliberato lo svolgimento di audizioni. Le molte persone e le varie associazioni competenti che sono state ascoltate ha rappresentato per le Commissioni un dato positivo anche non sufficiente. Sottolinea di aver apprezzato il comportamento dei presidenti pazienti di fronte a un provvedimento delicato e potenzialmente pericoloso. Plaude ai relatori che hanno fatto

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uno sforzo enorme per poter accogliere la maggioranza delle questioni sollevate. Ritiene che su ciascun punto si sarebbe potuto incardinare un dibattito che avrebbe certamente ancora di più migliorato il testo, che è stato comunque migliorato. Ricorda comunque che ci si trova di fronte a un riforma di sistema e che l'Autorità ha bocciato un provvedimento presentato dal Governo. Ritiene che le Commissioni siano intervenute per riparare dei danni provocati dall'idea di trasformare il recepimento di una direttiva comunitaria in un provvedimento di ampio respiro, comunque viziato da eccesso di delega e passibile di infrazioni europee. Ritiene che sulle quote venga lesa la direttiva ultima dell'Autorità. Ritiene che dal punto di vista tecnico si siano sviscerate i diversi aspetti ma sottolinea che tutto si è manifestato fuori dall'Aula parlamentare e osserva che se si è giunti in così breve tempo e in sede di parere alla redazione di 31 condizioni un ampio dibattito parlamentare avrebbe garantito l'espressione di tutte posizioni e avrebbe potuto portare a un esito positivo del provvedimento. Preannuncia a titolo personale e a nome del gruppo da lui rappresentato voto contrario alla proposta di parere della maggioranza.

Valentina APREA, presidente, rileva che la procedura seguita per l'adozione del provvedimento in esame è vincolata, trattandosi del recepimento di una direttiva comunitaria.

Jonny CROSIO (LNP), nel richiamare le osservazioni già svolte nel proprio intervento di ieri, segnala che lo schema in esame presenta alcuni profili problematici assai rilevanti. In particolare ritiene che è improprio attribuire la responsabilità editoriale per i soggetti che operano su Internet. Osserva altresì che lo schema adottato dal Governo interviene su una materia estremamente complessa e delicata quale è la disciplina delle quote di sostegno alle opere cinematografiche italiane. Ribadisce che il proprio gruppo avrebbe ritenuto più opportuno il mantenimento della disciplina in vigore, che avrebbe dovuto essere modificata soltanto attraverso un progetto di legge sottoposto all'ordinario esame parlamentare. Rispetto ai profili indicati nell'intervento di ieri e brevemente richiamati nella seduta odierna, rileva che il parere proposto dai relatori reca modifiche assai ampie e incisive del testo predisposto inizialmente dal Governo. Per questo, a nome del proprio gruppo, pur ribadendo l'opportunità che alcune tematiche siano oggetto di un confronto parlamentare nell'ambito dell'attività legislativa, preannuncia il voto favorevole alla proposta di parere formulata dai relatori.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia a nome del gruppo da lui rappresentato il voto favorevole alla proposta di parere presentata dai relatori. Ringrazia i relatori per l'ottimo lavoro svolto. Per quello che riguarda il metodo ritiene che sia stato fatto un buon utilizzo delle Commissioni parlamentari per ciò che è consentito dai regolamenti. Prende atto con soddisfazione che si è chiarito definitivamente che nessuno aveva intenzione di «mettere le mani» sul web, ma che si è tenuti a rispettare un obbligo imposto dal Considerando 20 della direttiva ed è per tale motivo possibile pensare ad uno stralcio totale della materia.
Per quello che riguarda i minori ritiene che siano stati fatti notevoli passi avanti e che il Governo manterrà quanto già affermato nella giornata di ieri. Ricorda come nella legge Gasparri si era privilegiato il discorso della autoregolamentazione, includendo quanto previsto dall'allora Codice tv e minori.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) riconosce l'ampia disponibilità dimostrata dal viceministro Romani, rispetto alle questioni evidenziate dai numerosi e significativi rilievi emersi dalle audizioni sul testo dello schema in esame inizialmente predisposto dal Governo. Osserva che in virtù di questa disponibilità è stato possibile pervenire ad una formulazione del parere che permette di migliorare notevolmente

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l'impostazione dello schema su parecchi punti importanti. Auspica pertanto che il confronto con le associazioni e i soggetti operanti nel settore prosegua, sia nella fase di determinazione del testo del decreto legislativo che sarà adottato dal Governo in via definitiva, sia nella fase di elaborazione dei provvedimenti attuativi. Ritiene peraltro di dover osservare come anche la condizione introdotta nella proposta di parere dei relatori in relazione alla funzionalità della RAI dimostri il permanere in quella società di un atteggiamento burocratico, che impedisce di affrontare adeguatamente le sfide che le nuove tecnologie prospettano. Giudica che sia nell'interesse del Paese una riflessione approfondita su quali devono essere i compiti e le modalità di funzionamento di una società come la RAI. A suo parere infatti la RAI non è stata in grado di sviluppare una concezione adeguata di servizio pubblico e al tempo stesso si è ridotta ad una struttura burocratica priva di dinamica imprenditoriale. Ritornando allo schema di decreto legislativo in esame, ritiene che il parere presentato dai relatori rechi significativi miglioramenti del testo. Pertanto, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo PdL della IX Commissione, il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori.

Il viceministro Paolo ROMANI, anche in relazione ad alcune sollecitazioni emerse dagli interventi della seduta odierna, assicura in primo luogo che il Governo terrà conto in modo rigoroso del lavoro svolto dalle Commissioni riunite VII e IX e del parere che le Commissioni andranno ad approvare. Al tempo stesso segnala che la proposta di parere presentata dai relatori, per alcune limitate questioni, si differenzia dalla proposta approvata nella giornata odierna dalla 8«sup»a«reset» Commissione del Senato. In ogni caso osserva che l'impegno degli organi parlamentari competenti sui temi affrontati nello schema di decreto legislativo non si esaurisce con l'espressione del parere, dal momento che il decreto ministeriale con cui dovranno essere fissate le quote riservate alle opere italiane, sia in relazione alla diffusione sia in relazione al sostegno finanziario, sarà sottoposto all'esame delle competenti Commissioni. Per quanto attiene ai rilievi formulati in ordine alla proposta di inserire nel provvedimento in esame disposizioni relative all'ordinamento automatico dei canali in tecnica digitale terrestre, segnala che tale intervento è stato definito in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nella comunicazioni. Segnala altresì, rispetto ai rilievi del deputato Gentiloni, che tra i principi e i criteri direttivi previsti per la definizione del relativo regolamento è stata inserita la valorizzazione della programmazione delle emittenti locali di qualità e legata al territorio. Ritiene pertanto che sia stato raggiunto un appropriato bilanciamento di esigenze tra la tutela dell'emittenza locale e il rispetto delle abitudini degli utenti per quanto riguarda i canali generalisti nazionali. Osserva in ogni caso che l'assenza di un ordinamento automatico dei canali del digitale terrestre rappresenta un problema enorme e che la stessa Autorità aveva sollecitato un intervento mediante l'introduzione di una normativa primaria su cui potesse fondarsi la propria attività regolatoria.

Valentina APREA, presidente, pone quindi in votazione la proposta di parere dei relatori, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni dei relatori (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 12.55.