CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2010
277.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, presidente, invita l'onorevole Gozi a riferire sull'esito della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni V e XIV, svoltasi nella mattinata odierna.

Sandro GOZI (PD) riferisce che nella citata riunione degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V e XIV, si è convenuto di procedere ad un numero contenuto di audizioni sul Documento di consultazione della Commissione sulla futura strategia UE 2020. Inoltre si è convenuto sull'opportunità che la V Commissione partecipi alla consueta audizione presso le Commissioni III e XIV del Ministro degli affari esteri.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Atto n. 169.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

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Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame è scaduto mercoledì 27 gennaio 2010. Segnala tuttavia che nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite VII e IX, il Governo si è dichiarato disponibile ad attendere l'espressione del parere sino alla settimana corrente. Fa quindi presente che ciò consente anche alla XIV Commissione di protrarre ulteriormente - sino a domani, mercoledì 3 febbraio - l'esame dello schema di decreto in titolo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, fa presente l'opportunità di un rinvio dell'esame del provvedimento in attesa dei richiesti chiarimenti da parte del rappresentante del Governo sullo schema di decreto legislativo in esame.

Gianluca PINI (LNP) si associa alle considerazioni testè formulate dal relatore.

Sandro GOZI (PD), dopo aver preannunciato la sua intenzione di richiamare l'attenzione dei membri della Commissione su altri aspetti del provvedimento in esame, oltre a quelli già sottolineati in una precedente seduta, precisa che si riserva di intervenire su tali ulteriori profili alla presenza del rappresentante del Governo.

Mario PESCANTE, presidente, con riferimento alla presenza del Governo, comunica che l'orario della convocazione della Commissione per la seduta di domani potrebbe essere anticipato proprio al fine di consentire al rappresentante del Governo di intervenire per fornire i richiesti chiarimenti sul provvedimento in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 171.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame è scaduto lo scorso 31 gennaio 2010, ma non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto e la Commissione non può pertanto esprimersi.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, sottolinea di avere preso atto dal resoconto della precedente seduta delle posizioni espresse dai colleghi sul provvedimento in esame. Dopo aver precisato che è in corso una sua istruttoria sui diversi suggerimenti di modifica del testo in esame, si dichiara comunque disponibile a proseguire l'esame del provvedimento anche nella seduta odierna, fermo restando l'impossibilità di procedere all'espressione del parere in assenza del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Sandro GOZI (PD) ricorda che, proprio al fine di un approfondimento dell'istruttoria sul provvedimento, aveva richiesto in una precedente seduta l'opportunità di acquisire dal Governo la disponibilità ad attendere il parere parlamentare oltre il termine del 31 gennaio fissato per l'espressione del medesimo parere. Conclude precisando che anche i membri del suo gruppo stanno procedendo ad una attenta valutazione dei suggerimenti di modifica del provvedimento in esame.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
Atto n. 182.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

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Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad introdurre una nuova ed organica disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo l'abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dai numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione. Il provvedimento si compone di 33 articoli, suddivisi in 10 Capi.
Precisa che lo schema è emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), il quale contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla nuova disciplina dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) di cui al Reg. CE n. 479/2008, poi confluito nel Reg. CE 1234/2007 (OCM unica).
Il Capo I (articoli 1-6) adegua in primo luogo la vigente classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche alla nuova normativa comunitaria. Rispetto alla disciplina di cui alla legge 164 del 1992, il primo elemento innovativo è l'uniformazione della classificazione dei prodotti vitivinicoli di qualità a quella degli altri prodotti di qualità, in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. La definizione di denominazione di origine protetta (DOP), ricalca quella prevista dalla normativa vigente, ossia il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato. È altresì specificata la definizione di indicazione geografica protetta (IGP) dei vini, quale il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. Lo schema in esame non abolisce le menzioni specifiche tradizionali italiane che, con le relative sigle, possono essere indicate in etichettatura da sole o anche congiuntamente alla corrispondente espressione europea.
Sono quindi definiti i criteri per la delimitazione delle zone di produzione (con la possibilità di individuare sottozone e di consentire la coesistenza di vini diversi in una medesima denominazione di origine o indicazione geografica) e viene disciplinato l'utilizzo delle specificazioni e delle menzioni.
È infine regolata l'ipotesi di coesistenza di vini DOCG e di vini DOC nell'ambito di una stessa DOC, purché i vini DOCG abbiano determinate caratteristiche.
Per quanto riguarda la definizioni delle menzioni di uso consolidato nel settore vitivinicolo, è in particolare modificata la disciplina della menzione «riserva» prevedendo in modo dettagliato, e non più rinviando ai disciplinari di produzione, il periodo di invecchiamento necessario ai fini dell'acquisizione della menzione da parte dei vini DOC e DOCG. Specifiche norme sono previste anche per l'attribuzione della menzione «riserva» agli spumanti e al caso di taglio di vini con annate diverse. La disciplina vigente è altresì integrata con l'introduzione della menzione «superiore», nonché delle menzioni «passito» o «vino passito» e «vino passito liquoroso».
Circa il Capo II (articoli 7-9), osserva che esso regola il riconoscimento, la revoca e la decadenza delle DOCG, delle DOC e delle IGT, prevedendo limiti specifici per quanto attiene alla durata della permanenza nella categoria sottostante e della percentuale dei soggetti che ne devono rivendicare il riconoscimento sul totale dei produttori. Uno dei profili caratterizzanti la riforma del settore delineata con il decreto legislativo in esame attiene alla procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Mentre la disciplina vigente prevede il riconoscimento in ambito nazionale e la successiva mera comunicazione di esso alla Commissione UE, il nuovo sistema, in accordo con il quadro comunitario, prevede che il riconoscimento della protezione avvenga a livello comunitario, in seguito ad una procedura nazionale preliminare stabilita con decreto

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del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni.
Il Capo III (artt. 10-12) disciplina nel dettaglio il contenuto dei disciplinari di produzione, individuandone gli elementi obbligatori. e gli elementi facoltativi, in coerenza con il mutato quadro normativo comunitario.
Il Capo IV (artt. 13-15) regola uno dei profili maggiormente innovativi della disciplina introdotta dallo schema in esame, ossia il sistema dei controlli. In analogia con quanto previsto per i prodotti DOP e IGP agroalimentari diversi da quelli vitivinicoli, l'attività di controllo, articolata in una serie di fasi dettagliatamente regolate, viene affidata ad un unico soggetto terzo, individuato dai produttori della DO e della IG tra i soggetti autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e che dovrà rispondere ai requisiti delle norme comunitarie ed internazionali.
La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalle Regioni e Province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.
Rileva che apposita disciplina è prevista (articolo 15) in relazione all'obbligatorietà ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, di un'analisi chimico - fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. Per i parametri dell'esame si rinvia a quanto previsto dalla normativa comunitaria e dai disciplinari di produzione. Gli elementi maggiormente innovativi, rispetto alla disciplina vigente sono la previsione dell'obbligo dell'esame analitico anche per la rivendicazione dei vini IGT e l'affidamento della gestione degli esami analitici e organolettici e la scelta delle Commissioni cui affidare gli esami in questione non è più alle Camere di commercio ma alle strutture di controllo autorizzate in conformità alle norme comunitarie ed internazionali EN 45011.
Aggiunge che il Capo V, composto del solo articolo 16, è dedicato ad una significativa ridefinizione del «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» ridenominato «Comitato nazionale vini DOP e IGP», che, secondo quanto specificamente previsto dai principi e criteri direttivi della norma di delega, ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. Il Comitato è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma, rispetto a quello attuale previsto dalla L. 164/1992, è ridimensionato sia nel numero di componenti sia sotto il profilo della sua connotazione interprofessionale, in coerenza con il suo nuovo ruolo, consultivo e propositivo e non più decisionale, nella procedura nazionale di riconoscimento che avviene a livello Comunitario.
Il Capo VI, composto dall'articolo 17 detta la nuova disciplina dei consorzi di tutela ed è volta a valorizzare e riqualificare le funzioni di questi, alla luce del nuovo sistema di controlli che, in coerenza con il quadro comunitario esclude esplicitamente la possibilità per gli stessi di effettuare l'attività di controllo, in quanto privi del requisito della terzietà che come si è visto deve caratterizzare tale attività. Per quanto riguarda il riconoscimento, l'articolo in esame prevede che esso sia attribuito da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali in relazione a determinate condizioni, prima tra le quali la rappresentatività di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi 2 anni.
Il Capo VII (artt. 18-21) riprende essenzialmente la normativa vigente, aggiornandola al quadro comunitario, in materia di designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli.
Il Capo VIII, composto del solo articolo 21 contiene la disciplina dei concorsi enologici

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riprendendo quanto previsto dalla legge 164/1992. L'unico elemento innovativo riguarda la possibilità di far partecipare ai concorsi enologici le partite di vini spumanti di qualità, anche sprovvisti di riconoscimento DOP e IGP.
Il Capo IX (artt. 22-30) reca le disposizioni sanzionatorie, che rivedono profondamente il sistema delineato con la legge n. 164 intervenendo in modo più puntuale sui comportamenti illeciti in modo da dare attuazione ai principi della delega che richiedono una più efficace tutela delle produzioni di pregio ed un più incisivo sistema di sanzioni che oltre che «afflittivo» si riveli anche «proporzionato». Il Capo X contiene le disposizioni transitorie nonché l'abrogazione espressa di alcune norme vigenti, tra cui la legge 164 del 1992.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, segnala che, come già ricordato, il provvedimento è volto ad adeguare la normativa vigente alla nuova disciplina dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) di cui al Reg. CE n.479/2008 poi confluito nel Reg. CE 1234/2007 (OCM unica) per quanto attiene alle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Con riguardo a tale materia la normativa comunitaria di riferimento, che è continuamente richiamata dallo schema di decreto in esame, è contenuta essenzialmente negli articoli da 118-bis a 118-novovicies del Reg. CE 1234/2007, nonché nel Reg. CE n. 607 del 2009 recante modalità di applicazione delle disposizioni sopra citate, relative alle denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
Uno dei temi più rilevanti della riforma dell'OCM del mercato vitivinicolo, è quello dell'istituzione di un quadro omogeneo a livello comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, riconducibile alla normativa comunitaria per i prodotti agricoli e alimentari, cioè alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP). Come è noto la precedente normativa a livello comunitario suddivideva i vini tra vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e vini da tavola; nell'ambito di questi ultimi era prevista un'ulteriore possibile distinzione tra vini da tavola senza indicazione geografica e vini da tavola con indicazione geografica. Nel modello disegnato dal regolamento n. 1493/1999, i vini di qualità erano appunto i VQPRD e ad essi era dedicata una disciplina ben distinta da quella assegnata ai vini da tavola, quand'anche questi ultimi fossero ammessi a beneficiare di un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento del 1999 e dell'articolo 28 del regolamento della Commissione n. 753/2002 ). Con la nuova OCM i vini DOP e IGP partecipano invece ad un'unica categoria disciplinare, pur con talune differenze tra loro, con la conseguenza che l'ambito dei vini di qualità si estende a comprendere gli IGP, cioè vini che, come i vecchi IGT, possono essere ottenuti anche con uve provenienti per l'85 per cento e non esclusivamente da un certo territorio.
Ulteriori aspetti caratterizzanti la nuova OCM vino, in coerenza dei quali viene modificata la normativa attengono alla procedura di riconoscimento della protezione, che avviene a livello comunitario, e il sistema dei controlli che prevede la necessaria terzietà del soggetto cui sono affidati i controlli.
Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere anche a seguito delle eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.