CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2010
277.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
Atto n. 182.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto ROSSO, presidente, ricorda che la Commissione ha già svolto sull'argomento un articolato ciclo di audizioni informali.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), relatore, ritiene preliminarmente che la Commissione non potrà non tenere conto, nell'espressione del suo parere sullo schema di decreto legislativo in esame, delle considerazioni svolte dalle organizzazioni rappresentative del settore vitivinicolo nel corso delle audizioni tenute in precedenti sedute.
Per quanto riguarda il contenuto dell'atto sottoposto al parere, osserva che lo schema di decreto legislativo, volto ad introdurre una nuova ed organica disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, dispone l'abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164. Lo schema, emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla nuova disciplina dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) di cui al Regolamento CE n. 479/2008, poi confluito nel Regolamento CE 1234/2007 (OCM unica).
Osserva quindi che il provvedimento si rende necessario per dotare il settore vitivinicolo di qualità, una delle principali voci dell'export nazionale, che contribuisce in maniera determinante all'affermazione del made in Italy all'estero, di una disciplina nazionale coerente con il nuovo quadro comunitario.
I punti salienti della riforma sono: l'adeguamento della vigente classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche alla nuova normativa comunitaria, pur preservando le menzioni specifiche tradizionali italiane; l'individuazione di una nuova procedura per

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il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, che avviene a livello comunitario, in seguito ad una procedura nazionale preliminare; la semplificazione degli adempimenti a carico dei produttori che si concreta in una serie di misure, prima tra le quali l'istituzione dello Schedario vinicolo che unifica i due strumenti attualmente gestiti dalle Regioni (Albo vigneti DO - elenco vigne IGT); la profonda revisione del sistema dei controlli basata sul principio, imposto dalla normativa comunitaria, della terzietà del soggetto controllore; il cambiamento della fisionomia e del ruolo del Comitato nazionale vini DOP e IGP; la valorizzazione e la nuova definizione delle funzioni dei Consorzi di tutela anche alla luce del nuovo sistema di controlli; la definizione di un nuovo sistema sanzionatorio in modo da dare attuazione ai principi della delega che richiedono una più efficace tutela delle produzioni di pregio ed un più incisivo sistema di sanzioni che oltre che «afflittivo» si riveli anche «proporzionato».
Il provvedimento si compone di 33 articoli, suddivisi in 10 Capi.
Passando ad un esame maggiormente analitico del provvedimento, osserva che rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 164 del 1992, il primo elemento innovativo è l'uniformazione della classificazione dei prodotti vitivinicoli di qualità a quella degli altri prodotti di qualità, in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio.
Al riguardo, il capo I del decreto legislativo in esame reca le definizioni di denominazione di origine protetta (DOP), ossia il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, e di indicazione geografica protetta (IGP) dei vini quale il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.
Ritiene inoltre importante sottolineare che non sono abolite le menzioni specifiche tradizionali italiane che, con le relative sigle, possono essere indicate in etichettatura da sole o anche congiuntamente alla corrispondente espressione europea. Non viene quindi stravolta la cosiddetta «piramide della qualità», ossia la possibilità di diversificare le produzioni vitivinicole facenti riferimento a un medesimo territorio vocato, su cui si basa l'architettura della legge n. 164 del 1992 che per tanti anni ha costituito un efficace strumento di valorizzazione della produzione vitivinicola di qualità e tipica italiana.
È pertanto stabilito che le denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e di origine controllata (DOC) sono, in base alla riforma, classificazioni dei prodotti vitivinicoli italiani a denominazione di origine protetta (DOP). Le indicazioni geografiche tipiche (IGT) sono comprese tra le indicazioni geografiche protette.
Sono quindi definiti i criteri per la delimitazione delle zone di produzione e viene disciplinato l'utilizzo delle specificazioni e delle menzioni.
Per quanto attiene agli ambiti territoriali delle zone di produzione delle denominazioni di origine, l'articolo 4 dello schema riprende quanto previsto dalla legge n. 164 del 1992 sotto il profilo della possibilità di comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. È inoltre confermata la possibilità prevista nella legge n. 164 della coesistenza nell'ambito di un medesimo territorio viticolo di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche. Specifica regolazione trovano anche il divieto di impiegare il nome della denominazione di origine come IGT e viceversa. È infine regolata l'ipotesi di coesistenza di vini DOCG e di vini DOC nell'ambito di una stessa DOC, purché i vini DOCG abbiano determinate caratteristiche.

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Per quanto riguarda la definizione delle menzioni di uso consolidato nel settore vitivinicolo, è modificata in particolare la disciplina della menzione «riserva», prevedendo in modo dettagliato, e non più rinviando ai disciplinari di produzione, il periodo di invecchiamento necessario ai fini dell'acquisizione della menzione da parte dei vini DOC e DOCG. Specifiche norme sono previste anche per l'attribuzione della menzione «riserva» agli spumanti e al caso di taglio di vini con annate diverse. La disciplina vigente è altresì integrata con l'introduzione della menzione «superiore», nonché delle menzioni «passito» o «vino passito» e «vino passito liquoroso».
Il capo II regola il riconoscimento, la revoca e la decadenza delle DOCG, delle DOC e delle IGT, prevedendo limiti specifici per quanto attiene alla durata della permanenza nella categoria sottostante e della percentuale dei soggetti che ne devono rivendicare il riconoscimento sul totale dei produttori. Uno dei profili caratterizzanti la riforma del settore delineata con il decreto legislativo in esame attiene alla procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Mentre la disciplina vigente prevede il riconoscimento in ambito nazionale e la successiva mera comunicazione di esso alla Commissione UE, il nuovo sistema, in accordo con il quadro comunitario, prevede che il riconoscimento della protezione avvenga a livello comunitario, in seguito ad una procedura nazionale preliminare stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
In conformità della normativa comunitaria sono inoltre adeguati i principi già contenuti nella legge n. 164 del 1992 in merito ai requisiti di base per il riconoscimento e per la revoca della protezione, in particolare vincolando il passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC ad un elemento temporale (10 anni nel primo caso, 5 nel secondo) nonché all'elemento del quorum prestabilito di produttori che decidono di effettuare la scelta.
Il capo III disciplina nel dettaglio il contenuto dei disciplinari di produzione, individuandone gli elementi obbligatori. e gli elementi facoltativi, in coerenza con il mutato quadro normativo comunitario.
Per quanto riguarda la gestione delle superfici vitate, in attuazione del principio espresso nella legge delega in merito alla semplificazione degli adempimenti a carico dei produttori viene introdotta l'unificazione dei due strumenti attualmente gestiti dalle regioni (Albo vigneti DO - elenco vigne IGT) con l'unico strumento dello schedario viticolo gestito dalle regioni nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale. L'iscrizione unica nello Schedario elimina infatti l'obbligo per i produttori di effettuare duplici richieste per l'iscrizione e le variazioni.
Il capo IV (articoli 13-15) regola uno dei profili maggiormente innovativi della disciplina introdotta dallo schema in esame, ossia il sistema dei controlli. In analogia con quanto previsto per i prodotti DOP e IGP agroalimentari diversi da quelli vitivinicoli, l'attività di controllo, articolata in una serie di fasi dettagliatamente regolate, viene affidata ad un unico soggetto terzo, individuato dai produttori della DO e della IG tra i soggetti autorizzati dal Ministero e che dovrà rispondere ai requisiti delle norme comunitarie ed internazionali. In particolare l'articolo 13 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentito il gruppo tecnico di valutazione, del quale è disciplinata la composizione mista ministeriale e di rappresentanti delle regioni.
È prevista una disciplina dettagliata delle autorizzazioni che devono essere conformi alla norma europea 45011.
È inoltre ribadito il principio per cui le strutture di controllo possono svolgere la

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loro attività per una o più produzioni riconosciute, ma ciascuna produzione riconosciuta è soggetta al controllo di una sola struttura.
La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalle regioni e province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.
Per quanto riguarda le modalità di rivendicazione delle produzioni, lo schema in esame persegue obiettivi di semplificazione degli adempimenti burocratici a vantaggio dei produttori, in coerenza con quanto previsto dalla norma di delega e prevede un'unica denuncia annuale contestuale per tutti i produttori vitivinicoli, al SIAN che rende disponibili i dati secondo le prescritte modalità. Le disposizioni relative alle riclassificazioni e ai declassamenti riprendono sostanzialmente la normativa vigente dettata dalla legge n. 164 del 1992 (articolo 14).
Apposita disciplina è prevista (articolo 15) in relazione all'obbligatorietà ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, di un'analisi chimico-fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. Per i parametri dell'esame si rinvia a quanto previsto dalla normativa comunitaria e dai disciplinari di produzione. Gli elementi maggiormente innovativi, rispetto alla disciplina vigente sono la previsione dell'obbligo dell'esame analitico anche per la rivendicazione dei vini IGT e l'affidamento della gestione degli esami analitici e organolettici e la scelta delle Commissioni cui affidare gli esami in questione non è più alle Camere di commercio ma alle strutture di controllo autorizzate in conformità alle norme comunitarie ed internazionali EN 45011.
Il capo V, composto del solo articolo 16, è dedicato ad una significativa ridefinizione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ridenominato Comitato nazionale vini DOP e IGP che, secondo quanto specificamente previsto dai principi e criteri direttivi della norma di delega ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. Il Comitato è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma, rispetto a quello attuale previsto dalla legge n. 164 del 1992, è ridimensionato sia nel numero di componenti sia sotto il profilo della sua connotazione interprofessionale, in coerenza con il suo nuovo ruolo, consultivo e propositivo e non più decisionale, nella procedura nazionale di riconoscimento che avviene a livello Comunitario.
Il capo VI, composto dall'articolo 17 detta la nuova disciplina dei consorzi di tutela ed è volta a valorizzare e riqualificare le funzioni di questi, alla luce del nuovo sistema di controlli che, in coerenza con il quadro comunitario esclude esplicitamente la possibilità per gli stessi di effettuare l'attività di controllo, in quanto privi del requisito della terzietà che come si è visto deve caratterizzare tale attività. Per quanto riguarda il riconoscimento, l'articolo in esame prevede che esso sia attribuito da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione a determinate condizioni, prima tra le quali la rappresentatività di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi 2 anni. Ad una più ampia e qualificata rappresentatività corrisponde invece l'attribuzione di funzioni ulteriori e più rilevanti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, tra le quali la agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP. Specifica rilevanza nel quadro delle funzioni dei consorzi, assume l'attività di vigilanza, esplicitamente distinta dalle attività di controllo e svolta sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

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Il capo VII (articoli 18-21) riprende essenzialmente la normativa vigente, aggiornandola al quadro comunitario, in materia di designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli. In particolare la disciplina della relazione con i marchi commerciali adegua la normativa vigente alla normativa comunitaria la quale ammette a certe condizioni la coesistenza di marchi precedentemente registrati con le nuove DOP e IGP.
Il capo VIII, composto del solo articolo 21, contiene la disciplina dei concorsi enologici riprendendo quanto previsto dalla legge n. 164 del 1992. L'unico elemento innovativo riguarda la possibilità di far partecipare ai concorsi enologici le partite di vini spumanti di qualità, anche sprovvisti di riconoscimento DOP e IGP,
Il capo IX (articoli 22-30) reca le disposizioni sanzionatorie, che rivedono profondamente il sistema delineato con la legge n. 164 intervenendo in modo più puntuale sui comportamenti illeciti in modo da dare attuazione ai principi della delega che richiedono una più efficace tutela delle produzioni di pregio ed un più incisivo sistema di sanzioni che oltre che afflittivo si riveli anche proporzionato. Le norme dello schema in esame in ogni caso si sostituiscono alla disciplina recata dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 che con due articoli, in applicazione delle disposizioni comunitarie sulla OCM vino, ha definito le sanzioni per le violazioni in materia di vinificazione e distillazione nonché di potenziale vitivinicolo, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82 che, sempre in attuazione di disposizioni comunitarie, ha recato ulteriori disposizioni sanzionatorie della violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei mosti e dei vini, prevedendo anche pene accessorie.
Il capo X contiene le disposizioni transitorie nonché l'abrogazione espressa di alcune norme vigenti, tra cui la legge n. 164 del 1992.

Massimo FIORIO (PD) osserva che l'approfondimento che la Commissione ha potuto già effettuare sul tema, attraverso una serie di audizioni delle organizzazioni rappresentative del settore, non sarebbe stato possibile senza la tempestiva sollecitazione della propria parte politica. Ritiene peraltro che tale sforzo non possa esaurire la necessaria fase di disamina di una materia invero complessa. Chiede pertanto che la Commissione possa usufruire di un'ulteriore disponibilità di tempo, anche per procedere ad eventuali ulteriori audizioni, al fine di dare una risposta consona alle esigenze del settore. Chiede pertanto come si intenda procedere nell'iter di esame del provvedimento.

Roberto ROSSO, presidente, ricorda che la Commissione è già convocata anche per la seduta di domani, nella quale si potrà procedere alla discussione, e che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per il prossimo giovedì, deciderà in ordine al successivo iter, valutando le richieste formulate dai gruppi.
Rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.25