CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2010
277.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea GIBELLI, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di iniziare l'esame in sede consultiva dei disegni di legge C. 3071 e C. 3073, procedendo quindi, in sede di atti del Governo, con l'esame dello schema di decreto (atto n. 172).

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.
C. 3071 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, illustra l'Accordo con la Norvegia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, firmato il

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16 giugno 2004 a Oslo, che si compone di un Preambolo, 26 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988 e relativi allegati ed emendamenti.
Nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge S. 1828, approvato dal Senato il 16 dicembre 2009, viene precisato che i Governi italiano e norvegese si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
Quanto al contenuto dell'Accordo, rileva che l'articolo 1 reca le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo l'assistenza in campo penale.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'assistenza precisando che essa è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali le quali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni, documenti e intelligence utili ad assicurare la corretta applicazione della legge doganale.
Gli articoli da 4 a 10 individuano i casi di assistenza. In particolare, l'articolo 4 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
L'articolo 5 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo articolo 6 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali.
Ai sensi dell'articolo 7, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
L'articolo 8 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni ed intelligence nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.
L'articolo 9 dispone che le Amministrazioni doganali si prestino mutua assistenza per applicare misure temporanee o avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni; le Amministrazioni, inoltre, dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro dell'Accordo, conformemente alle disposizioni legislative e amministrative della Parte contraente che ne esercita il controllo.
Nell'articolo 10 sono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.
Le disposizioni in materia di recupero crediti sono dettate dall'articolo 11, mentre la disciplina dei casi di richiesta dei documenti in originale e la trasmissione di documenti in formato elettronico è dettata dall'articolo 12.
Le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni

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e dei documenti ricevuti sono dettate dall'articolo 13, mentre le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza sono descritte dall'articolo 14.
Gli articoli 15 e 16 dispongono in materia di esecuzione delle richieste. L'articolo 15, in particolare, dispone che l'Amministrazione doganale adita, quando non disponga dei documenti o delle informazioni richieste dall'altra Parte, avvii indagini atte al loro conseguimento, oppure trasmetta la richiesta all'autorità competente, oppure indichi quale sia tale autorità; l'articolo 16 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano assistere a tali indagini.
L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 18.
L'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L'articolo 20 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. La norma stabilisce, altresì, che qualora l'attuazione a una richiesta comporti sostenere spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.
L'articolo 21 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-norvegese che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal suo omologo norvegese, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.
Con l'articolo 22 si stabilisce che le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti comunichino direttamente e concordino disposizioni dettagliate per l'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 23 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.
Gli ultimi tre articoli, infine, dispongono rispettivamente in tema di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 24), di denuncia dell'Accordo, che ha durata illimitata, azionabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica (articolo 25) e di riesame del medesimo (articolo 26).
Passando al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 16 dicembre 2009, esso consta di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 28.455 euro l'anno a decorrere dal 2009 (probabilmente tale decorrenza dovrebbe essere aggiornata al 2010), disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.
C. 3073 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola PELINO (PdL), relatore, illustra l'Accordo tra l'Italia e la Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel settore del turismo, di contenuto analogo a numerose altre intese siglate in materia con altri Paesi, che è finalizzato ad ampliare le relazioni economiche e commerciali fra Italia e Moldova.
L'Accordo, firmato a Roma il 7 dicembre 2006, si compone di 14 articoli.
L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti contraenti a incoraggiare lo sviluppo delle attività turistiche tra i due Paesi nelle diverse forme (turismo culturale, d'affari, accademico, balneare, eccetera) elencate all'articolo 2.
Le Parti, in base all'articolo 3, si impegnano a realizzare la cooperazione tra istituzioni pubbliche e agenti economici mediante una serie di azioni - ivi elencate - che comprendono, ad esempio, il sostegno alle aziende che operano nel campo del turismo, gli scambi di esperti e informazioni del settore turistico, eccetera.
All'articolo 4 è prevista l'istituzione di Uffici di informazione turistica nei rispettivi territori, che opereranno in base alla legislazione nazionale di ciascuno dei Paesi.
L'articolo 5 impegna le parti alla realizzazione della semplificazione delle reciproche formalità di controllo per l'ingresso nei due Paesi facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, degli Accordi di Schengen dei quali essa è firmataria.
L'articolo 6 impegna le Parti a favorire lo sviluppo della cooperazione tra imprese private.
L'articolo 7 reca un elenco di attività destinate allo sviluppo della reciproca collaborazione in materia di turismo; fra di esse la realizzazione di fiere e mostre e lo scambio di informazioni ed esperienze riguardanti vari aspetti che compongono il settore del turismo.
L'articolo 8, riguardante la formazione di esperti e di tecnici del settore, prevede lo scambio di studenti e di docenti, che verrà stabilito dalle Parti con apposito progetto separato.
L'articolo 9 prevede l'istituzione di un gruppo misto di lavoro con il compito di provvedere al funzionamento dell'Accordo, mentre l'articolo 10 definisce le autorità responsabili della realizzazione dell'Accordo (per l'Italia il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).
L'articolo 11 contiene la clausola che fa salvi i diritti e le obbligazioni derivanti dai trattati internazionali di cui i due Paesi sono parte.
L'articolo 12 prevede la soluzione amichevole delle eventuali controversie, mentre l'articolo 13 disciplina le modalità per successive modifiche dell'Accordo.
L'Accordo è concluso per un periodo di cinque anni (articolo 14), con proroga tacita quinquennale, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti.
Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 16 dicembre scorso, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo (3.360 euro annui a partire dal 2011), alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 (Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994).
La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (S. 1830) quantifica gli oneri finanziari mettendoli in rapporto con le riunioni biennali

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del gruppo misto di lavoro previsto dall'articolo 9 dell'Accordo.
L'articolo 4 contiene la norma sull'entrata in vigore, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.50

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
Atto n. 172.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010

Andrea GIBELLI, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore aveva illustrato una proposta di parere, predisposta sulla base di rilievi ed osservazioni emersi nel corso del dibattito e da documenti consegnati alla sua attenzione. Sulla base di ulteriori elementi emersi la relatrice ha provveduto ad integrare la proposta di parere; chiede quindi alla relatrice se intende intervenire per illustrare le modificazioni apposte; chiede altresì al Governo se siano emersi ulteriori elementi in relazione al parere della Conferenza Unificata che non risulta ancora pervenuto. Fa presente, infatti, che l'atto in esame è stato assegnato con riserva dal Presidente della Camera e quindi la X Commissione non è attualmente nella condizione di concluderne l'esame.

Lella GOLFO, relatore, ringrazia il Presidente per la breve introduzione; illustra quindi la nuova proposta di parere predisposta sulla base di una segnalazione del collega Raisi e sulla base di un'osservazione sottoposta da un'organizzazione di categoria che aveva trovato consensi trasversali in Commissione (vedi allegato). Ritiene opportuno che a questo punto il Governo comunichi alla Commissione quando e se sarà in grado di integrare lo schema con la documentazione mancante, nella fattispecie il parere della Conferenza Unificata, ovvero se intende procedere comunque nella deliberazione del decreto legislativo in assenza di tale integrazione.

Il Sottosegretario allo Sviluppo Stefano SAGLIA, nell'esprimere la posizione del Governo, sottolinea che l'espressione del parere da parte delle Commissioni è necessaria ed urgente, anche in mancanza del parere della Conferenza Unificata, il cui funzionamento è attualmente compromesso a causa di rivendicazioni che non hanno alcuna attinenza con il provvedimento all'esame. Ribadisce che il governo intende farsi parte attiva al fine di consentire al più presto l'espressione del parere da parte della X Commissione.

Giovanni FAVA (LNP), ritiene necessario un approfondimento della proposta di parere del relatore, che è ampia ed articolata, al fine di una valutazione complessiva.

Gabriele CIMADORO (IdV), condivide le osservazioni del collega Fava e ritiene necessario una riflessione ulteriore.

Federico TESTA (PD), esprime condivisione sugli interventi dei colleghi; invita peraltro il Governo ad un'attenta valutazione dell'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere, soprattutto in relazione agli eventuali oneri che dalla sua attuazione potrebbero ripercuotersi a carico delle famiglie.

La seduta termina alle 15.