CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 febbraio 2010
277.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2010. - Presidenza del presidente della IV Commissione Edmondo CIRIELLI. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali.
C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 2605 e C. 2849 - Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 23 aprile 2009.

Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che sono state assegnate le proposte di legge C. 2605 Di Stanislao, recante «Disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali» e C. 2849 Maurizio Turco, recante «Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare». Tali proposte di legge, vertendo sulla stessa materia dei progetti di legge di cui è già stato avviato l'esame, devono intendersi ad essi abbinate.
Intervenendo quindi in sostituzione del relatore per la IV Commissione, osserva che le due nuove proposte di legge abbinate, n. 2605 Di Stanislao e n. 2849 Maurizio Turco, così come le altre in esame, si pongono la finalità di definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. Aspetti comuni a tutte le citate proposte di legge risultano essere l'istituzione di un fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria, nonché la disciplina degli aspetti relativi agli interventi urgenti da compiere nei teatri operativi, all'indennità di missione e di impiego operativo, al trattamento assicurativo, previdenziale ed

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assistenziale e alla valutazione del servizio prestato nelle missioni ai fini di carriera del personale impiegato nelle citate missioni.
Segnala altresì che le predette proposte di legge si differenziano da quelle già illustrate, principalmente per l'ambito di applicazione come definito, in entrambe, dall'articolo 1.
In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge n. 2605 Di Stanislao ricalcando, in vero, l'articolo 2 della proposta di legge n. 1820 Garofani prevede una disciplina specifica in materia di procedimento di autorizzazione delle missioni internazionali. Si afferma infatti che «le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali deliberate dal Consiglio dei ministri in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, previa informazione al Presidente della Repubblica». Si prevede inoltre che «le deliberazioni del Consiglio dei ministri, corredate dai dettagli relativi alle missioni, sono comunicate alle Camere al fine dell'autorizzazione delle missioni stesse».
Segnala, tuttavia, che la proposta di legge in esame, a differenza della proposta n. 1820 Garofani, sembra prevedere lo stesso procedimento dianzi descritto non solo per l'avvio, ma anche per la proroga delle missioni internazionali, posto che il successivo articolo 2 della proposta stessa stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanza è istituito un apposito fondo destinato alla copertura finanziaria delle missioni internazionali autorizzate o «prorogate»ai sensi del citato articolo 1.
La proposta di legge Maurizio Turco n. 2849, invece, pur non prevedendo una disciplina di autorizzazione delle missioni internazionali, all'articolo 1, comma 2, limita il proprio ambito di applicazione «esclusivamente» a «iniziative umanitarie, di sostegno e di soccorso alla popolazione locale, nonché di ricostruzione e di sviluppo». Segnala, per altro, che la citata proposta, all'articolo 7, in materia di trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale, prevede altresì specifiche disposizioni per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti, la cui portata appare più ampia dell'oggetto del provvedimento in esame.
Infine, nessuno chiedendo di intervenire, propone, ai fini dell'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in oggetto, la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 274 del 26 gennaio 2010, a pagina 7, prima colonna, ventiquattresima riga, le parole: «dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1».