CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2010
274.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 127

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 26 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Atto n. 177.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore, illustra lo schema in esame che dà attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 53 della legge n. 99 del 2009, cosiddetta legge sviluppo, novellando il testo della legge n. 580 del 1993, che aveva precedentemente riordinato le camere di commercio.
La riforma razionalizza il quadro giuridico-amministrativo esistente, partendo da elementi che si sono consolidati dall'ultima riforma dal 1993 ad oggi ed introduce norme volte ad un ulteriore rafforzamento del sistema delle camere di commercio e della loro capacità di intervento in qualità di soggetti di promozione e sviluppo delle realtà produttive locali. Il provvedimento è caratterizzato, da una parte, dal riconoscimento del ruolo di autonomie funzionali delle camere di commercio con conseguenti compiti e funzioni e, dall'altra, dalla previsione del ricorso, in determinati casi, all'esercizio associato per attività comuni. Lo schema di decreto rafforza le funzioni delle camere di commercio a sostegno del sistema produttivo con particolare riguardo alla tenuta del Registro delle imprese, alla semplificazione per avviare e svolgere l'attività d'impresa, al supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, alla promozione dell'innovazione

Pag. 128

anche tramite la telematica e alla promozione dello sviluppo delle economie locali per favorirne la competitività.
Il provvedimento consta di quattro articoli.
L'articolo 1 provvede a novellare numerosi articoli della citata legge n. 580 del 1993. Con la riscrittura dell'articolo 1 della menzionata legge, si qualificano le camere di commercio come enti pubblici dotati di autonomia funzionale le quali, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. Viene introdotto il concetto di «sistema camerale», costituito dall'insieme delle camere di commercio e relative unioni regionali, dall'Unioncamere e dai relativi organismi strumentali. Ne fanno parte anche le camere di commercio italiane all'estero e quelle estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano. Si precisa che la costituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Condizione per l'istituzione di nuove camere di commercio - con apposito decreto del ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni - è che in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultino iscritte o annotate nel Registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque garantito un sufficiente equilibrio economico-finanziario. Con le modifiche all'articolo 2 si provvede ad indicare espressamente alcuni compiti delle camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese, progressivamente assunti dalle camere medesime a partire dalla riforma del 1993. Si dispone che, per le camere di commercio di minori dimensioni, cioè con meno di 40.000 imprese nel Registro delle imprese, le seguenti funzioni devono essere espletate in forma associata: costituzione di commissioni arbitrali e conciliative; predisposizione di contratti-tipo tra imprese e consumatori; promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti; vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio di certificati d'origine. Si provvede, inoltre, a disciplinare con maggiore chiarezza e dettaglio le aziende speciali, prevedendo in particolare che le camere di commercio possono costituirle anche in forma associata. All'articolo 3, in aggiunta alla potestà statutaria, si attribuisce alle camere di commercio la potestà regolamentare. Si prevede l'inserimento nello statuto di norme volte ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e a promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali. Si precisa che le modifiche statutarie vanno approvate con lo stesso quorum previsto per l'approvazione dello statuto (voto dei due terzi dei componenti). Si dispone la pubblicazione dello statuto sul sito internet della camera di commercio. All'articolo 4 si stabilisce che l'attività di vigilanza è finalizzata a garantire un esercizio unitario di funzioni e compiti del sistema camerale. Si dispone che la vigilanza sulle camere di commercio, sulle loro unioni e aziende speciali spetta allo Stato e alle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze. La vigilanza viene inoltre esercitata negli ambiti riguardanti l'attività amministrativo-contabile, il funzionamento degli organi e lo svolgimento dei compiti di interesse generale. L'articolo 4-bis, riguardante l'esercizio della vigilanza nell'ambito dell'attività amministrativo-contabile, prevede che con regolamento adottato con decreto interministeriale sia disciplinata la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali. L'articolo 5 ripartisce il potere di scioglimento dei consigli camerali tra il ministro e la regione, a seconda delle cause di scioglimento (innovando così rispetto alla disciplina vigente in base alla quale il potere di scioglimento spetta in tutti i casi al ministro). In particolare, si dispone che spetta al ministro dello sviluppo economico sciogliere il consiglio camerale, oltre che per gravi motivi di ordine pubblico, anche nei casi di gravi e persistenti violazioni di legge e di mancata ricostituzione del consiglio. Spetta invece al presidente della regione interessata sciogliere il consiglio camerale allorché non ne possa

Pag. 129

essere assicurato il normale funzionamento, non è approvato nei termini previsti il preventivo economico o il bilancio di esercizio e nell'ipotesi di mancata elezione del presidente. Inoltre, nel caso di mancata predisposizione nei termini di legge del preventivo economico o del bilancio d'esercizio da parte della giunta camerale, la regione nomina un commissario ad acta con il compito di svolgere tale adempimento. È stabilito altresì che con i provvedimenti di scioglimento il ministro dello sviluppo economico o la regione nominano un commissario straordinario individuato tra i dirigenti pubblici, anche in quiescenza. Si dispone inoltre che il commissario deve avviare le procedure per il rinnovo del consiglio camerale entro 150 giorni dall'emanazione dal decreto di nomina, pena la decadenza dall'incarico. L'articolo 5-bis prevede due diversi tipi di relazione annuale riguardanti l'attività delle camere di commercio: la prima, di carattere generale del Ministro dello sviluppo economico da presentare al Parlamento anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere (già prevista dalla normativa vigente all'articolo 4); la seconda, predisposta da ciascuna Unione regionale e da presentare alle regioni, concernente l'attività camerale a favore delle economie locali. All'articolo 6, in materia di unioni regionali si rende obbligatoria l'adesione delle camere di commercio alle unioni regionali; si chiariscono i compiti e funzioni delle unioni regionali; si dispone che l'Unioncamere individua principi e linee guida per gli statuti delle unioni regionali; si stabilisce che le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per svolgere propri compiti e funzioni; si attribuisce alle unioni regionali la possibilità di formulare pareri e proposte alle regioni; si attribuiscono alle unioni regionali funzioni di monitoraggio dell'economia locale. All'articolo 7 si dispone che l'Unioncamere - riconosciuto espressamente quale ente pubblico - possa stipulare accordi di programma e intese in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono tenuti a darne attuazione. L'Unioncamere formula altresì direttive ed indirizzi ai soggetti del sistema camerale per lo svolgimento dei loro compiti. All'articolo 8, in materia di Registro delle imprese, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Unioncamere, emani direttive vincolanti sulla tenuta del Registro stesso. All'articolo 10, che disciplina il Consiglio delle camere di commercio, si prevede che il regolamento per la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di riferimento deve basarsi sulla classificazione ISTAT delle attività economiche e deve tener conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ciascun settore nonché dell'ammontare del diritto annuale versato dalle imprese di ciascun settore. All'articolo 11 viene inserita, tra le funzioni del consiglio, la determinazione degli emolumenti per i componenti degli organi delle camere di commercio e delle aziende speciali secondo criteri fissati con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. All'articolo 12, recante disposizioni in materia di costituzione del consiglio viene precisato che per la rappresentatività delle organizzazioni che devono designare i consiglieri, si deve far riferimento ai parametri già individuati all'articolo 10; viene introdotto un meccanismo di «scorrimento» per la designazione dei consiglieri in base al quale, in caso di mancata designazione da parte dell'organizzazione maggiormente rappresentativa, si ricorre all'organizzazione dello stesso settore produttivo immediatamente successiva in termini di rappresentatività; si stabilisce che il consiglio camerale, nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri, sia validamente costituito e funzionante, a condizione che siano ancora in carica almeno due terzi del totale dei consiglieri. All'articolo 13, in materia di requisiti per la nomina a consigliere e relative cause ostative, sono previste due nuove ipotesi di incompatibilità, in particolare per coloro che già ricoprano l'incarico di consigliere di un'altra camera di commercio o ricoprano la carica di assessore

Pag. 130

regionale. All'articolo 14, con riferimento alle funzioni esercitate dalla giunta camerale, si prevede la predisposizione anche della relazione previsionale e programmatica in aggiunta al preventivo economico (e relativo aggiornamento) e al bilancio d'esercizio; l'adozione di provvedimenti necessari alla realizzazione del programma di attività, oltre che sulla base della medesima legge n. 580 del 1993 e delle relative norme attuative (come previsto nel testo in vigore), anche sulla base dello statuto e dei regolamenti. All'articolo 15, in materia di riunioni e deliberazioni del consiglio e della giunta, si modifica in primo luogo la tempistica delle riunioni ordinarie del consiglio, che si riunisce entro giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro dicembre per l'approvazione del preventivo economico. Con la novella dell'articolo 16 non è più prevista espressamente la nomina di un commissario (da parte del ministro), nel caso in cui il consiglio decada a seguito della mancata elezione del presidente al quarto scrutinio, né il successivo rinnovo degli organi. In caso di urgenza, il presidente provvede a tutti gli atti di competenza della giunta (e non più solo a quelli sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 4, come previsto nel testo vigente). All'articolo 17, relativo al collegio dei revisori dei conti, si stabiliscono le modalità per garantire il funzionamento del collegio anche in caso di ritardo di nomina di qualche componente, precisando che tali disposizioni sono applicabili anche alle aziende speciali camerali. Si stabilisce inoltre che i membri del collegio possono essere designati per due sole volte consecutive. All'articolo 18, in materia di finanziamento delle camere di commercio, si prevede che il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte non sia più necessariamente determinato e aggiornato su base annuale, ma sia aggiornato solamente in caso di variazioni significative del fabbisogno del sistema camerale o di rideterminazione della partecipazione del sistema camerale al contenimento della spesa pubblica. All'articolo 20, infine, si introducono le seguenti novità riguardo al segretario generale: si dispone che l'accesso all'apposito elenco (tra i cui iscritti è nominato il segretario generale) avviene a seguito del superamento di una selezione nazionale per titoli cui sovrintende una commissione ad hoc; si prevede altresì la formazione permanente dei segretari generali e la possibilità, per le camere di commercio che non raggiungono un sufficiente equilibrio economico, di avvalersi, in forma associata e in regime di convenzione, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio.
Passando ai restanti articoli dello schema di decreto legislativo, l'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento, e definisce i termini entro cui devono essere adottati, in sede di prima applicazione, i regolamenti attuativi previsti dallo schema medesimo.
L'articolo 3 dello schema in esame reca la disciplina transitoria per gli organi del sistema camerale già insediati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
L'articolo 4, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
Atto n. 172.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Pag. 131

Lella GOLFO (PdL), relatore, illustra la sua proposta di parere (vedi allegato).

Federico TESTA (PD), con riferimento al punto a) delle osservazioni formulate nel parere proposto, osserva che è evidente la positiva finalità di affrontare il problema degli elevati costi energetici che gravano sulle grandi realtà industriali, ma anche sulle piccole e medie imprese italiane. L'osservazione è volta però ad esentare una platea che potrebbe rivelarsi troppo ampia di soggetti dal pagamento degli oneri di sistema. Chiede quindi rassicurazioni al rappresentante del Governo relativamente al fatto che non siano le famiglie a dover compensare l'esenzione di nuovi soggetti dal pagamento di questi oneri, la cui entità rimane invariata. Propone inoltre che i punti b) e c) delle osservazioni formulate nella proposta di parere siano trasformati in condizioni.

Andrea GIBELLI, presidente, ritiene opportuno approfondire il dibattito, anche alla luce dei chiarimenti che il Governo intenderà fornire.

Raffaello VIGNALI (PdL) concorda con le osservazioni del collega Testa, rilevando che il condivisibile obiettivo di realizzare un sistema efficiente di utenza non deve penalizzare i bilanci delle singole famiglie.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) condivide le osservazioni del collega Testa, anche in relazione all'opportunità di trasformare alcune delle osservazioni in condizioni.

Andrea GIBELLI, presidente, ribadita l'opportunità di approfondire l'esame del provvedimento e considerato che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità a rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA chiarisce di concordare con i rilievi formulati in relazione alla lettera a) della proposta di parere e dichiara la disponibilità del governo ad individuare una formulazione che riesca a contemperare le diverse esigenze individuate. Anche a tal fine concorda con la proposta del presidente Gibelli di rinviare l'espressione del parere parlamentare alla prossima settimana.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.