CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2010
272.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 13.25.

Disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Esame A.C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, relatore, ricorda brevemente il contenuto del provvedimento in esame, in cui sono rinvenibili numerose disposizioni che ridefiniscono le forme di tutela giurisdizionale e gli altri strumenti di composizione delle controversie relative ai rapporti di lavoro. Anche in qualità di componente delle Commissione Giustizia, rileva che sarebbe stato auspicabile un più incisivo ruolo di tale ultima Commissione che, invece, si trova costretta a svolgere una mera funzione consultiva. Ciò avrebbe probabilmente consentito di superare alcuni elementi censurabili del testo, su cui si sofferma la proposta di parere, con particolare riguardo agli articoli 5, comma 1, 24, comma 1, e 34-bis.
Illustra quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-quater-B limitatamente alle parti modificate dal Senato ed agli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 19 gennaio 2010;
ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in

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prima lettura in data 2 ottobre 2008, e rilevato che:
il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate al Senato, reca un contenuto estremamente complesso e investe numerosi profili della disciplina giuslavoristica (controversie di lavoro, lavori usuranti, riorganizzazione di enti, congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali; servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione femminile, misure di contrasto al lavoro sommerso), in cui si innestano alcune nuove disposizioni di delega legislativa, segnatamente in materia di lavori usuranti (articolo 1), di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro (articolo 2), di riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (articolo 24), di armonizzazione del sistema di tutela assistenziale e previdenziale del personale dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (articolo 29, comma 7); inoltre, l'articolo 48, novellando integralmente i relativi commi dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, riapre sostanzialmente i termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile; non risulta tuttavia pertinente a tale ambito normativo la previsione, all'articolo 49, volta ad incrementare l'autorizzazione di spesa ai fini dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie;
esso reca, in alcuni casi, modifiche non testuali alla disciplina vigente ed in particolare: l'articolo 1, comma 2, integra in nodo indiretto i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2007; l'articolo 39 estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro la disciplina dell'impignorabilità applicabile ai fondi destinati al Ministero della salute, modificando così in maniera non testuale, per due distinti profili, l'articolo 1, comma 294, della legge finanziaria 2006; l'articolo 42 modifica i criteri di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente, ai fini previdenziali, con riferimento all'anzianità contributiva maturata successivamente al 31 dicembre 2004, operando in maniera non testuale rispetto alla disciplina recata dall'articolo 8 della legge n. 155 del 1981;
reca disposizioni di interpretazione autentica (articolo 21 e articolo 29, comma 4) e di carattere derogatorio (articolo 7, comma 1, capoverso 1-quinquies; articolo 8, comma 2);
presenta disposizioni che recano termini già scaduti, per le quali andrebbe quindi verificata l'eventuale portata retroattiva (articolo 27, comma 1; articolo 45); inoltre, l'articolo 49 che incrementa un'autorizzazione di spesa «per ciascuno degli anni 2009 e 2010»);
il disegno di legge incide, in più punti, su fonti secondarie sia determinandone l'abrogazione (articolo 12) sia rilegificando materie disciplinate da regolamenti di delegificazione (articolo 4, comma 1 e articolo 30) sia intervenendo con modifiche non testuali su regolamenti ministeriali (articolo 51);
il provvedimento, inoltre, adotta espressioni generiche, dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, l'articolo 38 prevede la facoltà del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione del mercato del lavoro, senza specificare il tipo di atto da adottare né i criteri da seguire per l'individuazione delle misure);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si verifichi la portata normativa delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 5, comma 1, lettera c) - che attribuisce esplicitamente le controversie in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative riguardanti l'impiego

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di lavoro irregolare alla competenza del giudice ordinario - dal momento che esso appare sovrapporsi a quanto statuito dall'articolo 22-bis, comma 2, lettera a) della legge n. 689 del 1981, che pure dichiara la competenza del giudice ordinario sul giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria «quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria»;
b) l'articolo 34-bis, in materia di spese di giustizia nel processo del lavoro - che prevede la soppressione della voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319 - dal momento che tale voce è già stata soppressa dal decreto-legge n. 200 del 2008, consentendo dunque alla citata legge n. 319 del 1958 di sopravvivere all'effetto abrogativo, come ulteriormente sancito dalla sua inclusione nella ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1o gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore effettuata con il recente decreto legislativo n. 179 del 2009, in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 246, del 2005;
si sopprimano le disposizioni volte a modificare in modo implicito e frammentario disposizioni contenute in provvedimenti di rango subordinato e segnatamente:
a) l'articolo 30, che estende i limiti di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per particolari discipline indicate dagli appositi bandi di concorso, incidendo dunque in modo non testuale sui regolamenti di delegificazione adottati in materia (decreti del Presidente della Repubblica n. 316 del 2002, per la Guardia di finanza; n. 393 del 2003 per la Polizia di Stato; n. 83 del 2004 per l'Arma dei carabinieri; n. 113 del 2005 per le Forze armate);
b) l'articolo 51, che reca una modifica non testuale dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro n. 158 del 2000 in materia di nomina del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 24, comma 1, lettera d) - che indica, tra i principi e criteri direttivi della delega ivi prevista, anche la «ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina»- dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se le espressioni adottate costituiscano un parametro sufficiente vincolante per il legislatore delegato; peraltro, andrebbe anche valutata l'opportunità di differenziare tale delega da quella di cui all'articolo 48, comma 1, lettera c), sulla «revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento di genere anche di tipo retributivo»;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 34, comma 5, ed all'articolo 52 - che intervengono sulla disciplina di alcune fattispecie contrattuali di lavoro, al fine di determinare le misure indennitarie da riconoscere al lavoratore in caso di specifiche violazioni della normativa - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire

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se in entrambe le disposizioni tra gli effetti dell'accertamento giudiziario possano esservi anche effetti costitutivi del rapporto di lavoro (come sembra desumersi dalla locuzione «Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato» di cui all'articolo 34 e dall'espressione «in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa») ovvero ciò sia invece precluso, in considerazione della natura «omnicomprensiva» dell'indennità prevista dall'articolo 34 e dalla circostanza che l'articolo 52 dispone nel senso che il datore di lavoro, in presenza di determinati comportamenti «è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità» ivi stabilita; andrebbe peraltro valutata l'opportunità di precisare se tale disciplina operi solo con riguardo ai procedimenti in corso;
all'articolo 50, comma 5 - che novella l'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 - dovrebbe valutarsi l'esigenza di coordinare la lettera a) e la lettera f), in quanto quest'ultima riferisce gli interventi del citato articolo 12 «con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione», definizione non del tutto coincidente con quella adottata dalla lettera a) per individuare la platea di beneficiari.»

Roberto ZACCARIA, condividendo la proposta di parere, rileva che anche questo provvedimento si inserisce in una prassi, da tempo invalsa, di utilizzo anomalo dello strumento della delegazione legislativa. Il dato più significativo è probabilmente rappresentato dal rilevante numero di disposizioni di delega contenuto in un numero relativamente esiguo di leggi, ciascuna delle quali è oggetto di approvazione in tempi rapidi. Conseguentemente, anche discipline di grande rilevanza, quale è stata indubbiamente la recente delega in materia di energia ed impianti nucleari conferita al Governo, non hanno avuto adeguata attenzione in sede parlamentare né tempi congrui di discussione.
Invita quindi i componenti del Comitato a porre attenzione al fenomeno della delegazione legislativa, eventualmente avvalendosi anche in questo ambito di una esauriente elaborazione di dati forniti dagli uffici.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Comunicazioni del Presidente.

Lino DUILIO, presidente, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 12 novembre, in occasione della presentazione della prima versione del documento, ritiene che in questa ultima seduta che si svolge durante il suo mandato possa licenziarsi definitivamente il rapporto sulla decretazione d'urgenza, integrandolo con quelle considerazioni e proposte conclusive suggerite dagli esiti del dibattito svoltosi lo scorso 12 gennaio 2010.
Al riguardo, si è fatto carico di elaborare un documento - di cui dispone la pubblicazione in allegato - che sintetizzi i dati di maggior interesse emersi dalla ricerca e che, richiamando gli spunti di riflessione offerti dai qualificati partecipanti alla tavola rotonda, possa orientare con proposte concrete un virtuoso percorso di miglioramento della produzione legislativa.
Al riguardo, sarà sua cura trasmettere il documento definitivo alla Presidenza della Camere, per il seguito che si riterrà di dare a tali suggerimenti. Sente tuttavia di dover esprimere da subito un sincero ringraziamento al Presidente Fini per aver convintamente supportato le iniziative del Comitato per la legislazione e per aver espressamente investito tale organo anche dello stimolante compito di valutare le conseguenze, a legislazione vigente, che la definitiva approvazione del Trattato di Lisbona pone nel modo di legiferare ai Parlamenti.
Tale linea di indagine potrà dunque essere sviluppata dal futuro presidente del Comitato per la legislazione, unitamente alle riflessioni sull'evoluzione dello strumento della delega legislativa, come suggerito dall'onorevole Zaccaria.

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Conclusivamente, nell'imminenza della scadenza del proprio turno di presidenza, intende rivolgere un sentito ringraziamento ai componenti del Comitato ed agli uffici per la qualità del contributo fornito da ciascuno al lavoro dell'organo. Ciò ha consentito che si istaurasse un proficuo spirito di costante collaborazione e ottimi rapporti anche sul piano personale. Nel concludere un'esperienza umana e professionale sicuramente positiva, formula quindi al collega Lo Presti, chiamato ad assumere le funzioni di presidente per il periodo successivo, i migliori auguri di buon lavoro.

Roberto ZACCARIA e Antonino LO PRESTI, dichiarano di condividere pienamente i contenuti del documento presentato dal Presidente.
Interpretando il comune sentire di tutti componenti del Comitato per la legislazione, ringraziano il presidente per l'equilibrio, l'imparzialità e la competenza con cui ha saputo esercitare il proprio mandato e per l'impegno profuso nella realizzazione di iniziative particolarmente qualificanti dell'attività dell'organo.

La seduta termina alle 13.50.