CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2010
272.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. - Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo GIACHINO.

La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Nuovo testo C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL), relatore, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), sul nuovo testo del disegno di legge A.C. 1441-quater-B, recante Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Il provvedimento - già approvato in prima lettura dalla Camera, e modificato dal Senato - è «collegato» alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.
Il provvedimento reca alcune deleghe al Governo e disposizioni che intervengono in diversi settori della materia lavoristica.
Le deleghe riguardano: la possibilità di accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti impegnati in «attività usuranti»; la riorganizzazione di una serie di enti vigilati dal Ministero del lavoro; il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi spettanti ai dipendenti pubblici e privati.
Altre misure previste dal provvedimento riguardano, in particolare, il contrasto del lavoro sommerso, la conciliazione e l'arbitrato nelle controversie di lavoro, le Agenzie del lavoro, il lavoro a termine, l'apprendistato, il lavoro a progetto, la somministrazione di lavoro, nonché il personale delle università, della sanità, della difesa e delle Forze dell'ordine.
L'esame della Camera in seconda lettura è limitato alle modifiche ed alle disposizioni nuove introdotte dal Senato, che sono peraltro numerose.

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Si segnalano, in primo luogo, le norme che hanno specifica attinenza con le competenze della IX Commissione.
L'articolo 8, comma 2, prevede che le possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro nel settore dei lavoratori marittimi devono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali.
L'articolo 21 esclude dall'applicazione della normativa in materia di igiene del lavoro il naviglio di Stato.
Con riferimento alle altre norme contenute nel disegno di legge in esame, si richiama l'attenzione in particolare su alcune di particolare rilievo.
L'articolo 15 modifica il Codice della privacy, sopprimendo la norma che esclude la tutela della riservatezza per le notizie relative allo svolgimento del lavoro dei dipendenti pubblici. Tale principio viene temperato con disposizioni volte a tutelare il diritto dei dipendenti pubblici alla privacy sui dati cd. Sensibili.
L'articolo 22 modifica il decreto legislativo 165/2001, prevedendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.
L'articolo 38 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, avvalendosi, con accesso prioritario rispetto ad altri interventi, delle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.
L'articolo 48 riapre i termini temporali, fissandoli a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'esercizio di alcune deleghe, già conferite dalla legge n. 247 del 2007, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.
Propone, in conclusione, che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.25.