CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2010
272.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 1/10: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
C. 3097 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marcello DE ANGELIS (PdL), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, che dispone la conversione del decreto-legge n. 1 del 2010, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'amministrazione della difesa.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, nel segnalare preliminarmente che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato modificato nel corso dell'esame

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presso le Commissioni di merito, con riferimento all'articolo 1, comma 1, che reca un'autorizzazione di spesa per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e per la partecipazione italiana al fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afgano, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere, che risulta comunque limitato all'entità dello stanziamento.
Non rinviene, inoltre, profili problematici con riferimento all'articolo 2, che reca interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, considerato che per tutte le spese autorizzate con l'articolo in esame, gli oneri risultano limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti. Rileva, comunque, che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere derivante dal comma 1, che autorizza un rifinanziamento di 22,7 milioni di euro per iniziative di cooperazione allo sviluppo.
In relazione all'articolo 3, comma 5, che prevede il conferimento di incarichi temporanei di consulenza anche in deroga ai limiti di spesa previsti, rileva che la disposizione non indica né la misura del previsto maggior onere né a valere su quali risorse si provveda per la relativa copertura. A tale riguardo, è la sola relazione tecnica a quantificare il suddetto onere in circa 405.000 euro, rinviando per la copertura alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge in esame. Sul punto, ritiene, quindi, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche la fine di precisare se l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 utilizzata con finalità di copertura sia effettivamente quella di cui al comma 2, riferita alla partecipazione al Fondo fiduciario NATO destinato al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Kosovo, ovvero quella di cui al comma 1, riferita a iniziative di cooperazione in Iraq, Pakistan, Sudan e Somalia. Ritiene necessario, inoltre, che il Governo fornisca gli elementi informativi circa la portata finanziaria delle norme di cui al comma 10, che prevedono l'esclusione delle spese autorizzate del decreto-legge in esame - relativamente agli articoli 1 e 2 - dai vincoli di impegnabilità di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
Per quanto attiene alle disposizioni dell'articolo 4, relative al Servizio europeo per l'azione esterna, osserva che la relazione tecnica pone alla base della quantificazione dell'onere alcune ipotesi che richiedono chiarimenti. In particolare si afferma che «si prevedono per i funzionari oneri di spesa inferiori a quelli derivanti per il trattamento economico previsto per il personale diplomatico inviato nel medesimo paese di destinazione». In assenza di specifiche statuizioni da parte delle norme in esame, dovrebbero - a suo avviso - essere chiarite le motivazioni di trattamento economico differenziato tra personale di pari grado, funzioni ed anzianità, della stessa amministrazione, inviato nel medesimo luogo. Segnala, poi, che la relazione tecnica evidenzia che «l'eventuale componente del trattamento economico all'estero che dovesse essere posta a carico del Ministero non comporta maggiori oneri in quanto avrebbe carattere marginale». In proposito, rileva che i dati relativi alle retribuzioni pubbliche del 2008, elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato, evidenziano che l'indennità di sede all'estero corrisposta al personale della carriera diplomatica ammonta ad un importo superiore al complesso delle voci stipendiali corrisposte a tutto il personale diplomatico, compreso quello che presta servizio in Italia. Sul punto, giudica necessario un chiarimento del Governo. Osserva, altresì, che la relazione tecnica assume una ipotesi non considerata in sede di determinazione dell'onere, in quanto afferma che «...la maggior parte degli incarichi previsti potrebbe, verosimilmente, essere destinato a Bruxelles .... (ed essere)... distribuita, in proporzione crescente, tra le seguenti categorie: primo segretario, consigliere e primo consigliere». Rileva, peraltro, che la quantificazione è effettuata, al contrario, considerando

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la spesa relativa al personale con qualifica di segretario di legazione ossia la più bassa tra quelle indicate dalla relazione tecnica. Segnala, poi, che l'onere a regime indicato dalla norma di autorizzazione di spesa, pari a 7.169.600 euro, non corrisponde a quello indicato né dalla relazione tecnica né nella norma di copertura, pari a 7.615.600 euro. Giudica, infine, opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la qualificazione dell'onere quale tetto massimo di spesa stante la natura obbligatoria dell'onere, derivante da retribuzioni di personale assunto a tempo determinato. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 6 dell'articolo 4, dispone che agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede, quanto a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a decorrere dall'anno 2011, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, fermi restando i profili critici già evidenziati con riferimento alla difformità tra la quantificazione dell'onere prevista dal comma 3, anche con riferimento a quanto indicato nella relazione tecnica, e l'ammontare della copertura finanziaria di cui al comma 6, con riferimento alle risorse utilizzate, segnala che le maggiori entrate delle quali è previsto l'utilizzo derivano dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, che dispongono l'incremento dell'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata. Quanto ai profili di copertura finanziaria, segnala che la relazione tecnica sottolinea la certezza e la sostenibilità del maggior introito previsto e che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, segnala che tali risorse sono destinate a diverse finalizzazioni tra le quali una relativa a «interventi diversi». Ritiene, quindi, opportuno che il Governo confermi che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono relative alla suddetta voce programmatica, al fine di garantire il rispetto del dettato dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009, che preclude l'utilizzo per finalità difformi degli accantonamenti relativi all'adempimento di obblighi internazionali. In merito alla formulazione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del comma 3, osserva che il riferimento alle «risorse ordinarie consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale», sembra volto a chiarire, in coerenza con quanto indicato dalla relazione tecnica, che la spesa autorizzata dal medesimo comma è pari alla differenza tra le risorse necessarie ad assumere le 175 unità di personale di cui al primo comma e le risorse sufficienti ad assumere 81 unità di personale già disponibili a legislazione vigente.
Per quanto attiene alle disposizioni contenute nell'articolo 5, che reca disposizioni in missioni internazionali delle forze armate e di polizia, non ha osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, trattandosi di oneri limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa.
Con riferimento alle articolo 6, rileva di non avere osservazioni da formulare, considerato anche che gli oneri connessi all'applicazione di alcune disposizioni richiamate dall'articolo in esame, e, in particolare, dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, trovano copertura nelle risorse destinate a finanziare le missioni di cui agli articoli 1, 2 e 5.
Analogamente, non rileva profili problematici nelle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 1, in quanto si prevede una riserva di posti nell'ambito dei concorsi da bandire in conformità con le possibilità di procedere ad assunzioni proprie delle singole amministrazioni interessate.
Per quanto attiene all'articolo 9, comma 2, reputa opportuno che il Governo

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confermi che nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa siano disponibili un numero di posti sufficiente a garantire l'inquadramento nei ruoli del personale in esame senza determinare posizioni di soprannumerarietà. In merito ai profili di copertura finanziaria della disposizione, segnala che la disposizione di copertura presenta alcuni profili problematici. In primo luogo, osserva che la suddetta disposizione, pur se formulata in termini di previsione di spesa, non è corredata dalla relativa clausola di salvaguardia, prevista in conformità al disposto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009. Giudica, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se con la locuzione «facoltà assunzionali» del Ministero della difesa si intenda far riferimento anche alle risorse finanziarie stanziate per il reclutamento annuale ai sensi dell'articolo 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni in materia di turn-over. Tale chiarimento appare necessario anche al fine di modificare la clausola di copertura, facendo esplicito riferimento agli stanziamenti di bilancio già predisposti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa.
Osserva, altresì, che osserva che le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, relative ai lavori effettuati dai reparti del Genio militare, consentendo l'assunzione di personale a tempo determinato, sono suscettibili di recare oneri, peraltro, di difficile quantificazione, dal momento che le disposizioni non indicano alcun limite numerico alle unità di personale utilizzabile né delimitano il profilo temporale di applicazione della norma. Giudica, dunque, necessario che il Governo fornisca gli elementi necessari a consentire una quantificazione della spesa da sostenere. Osserva, peraltro, che la copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio non appare conforme alla vigente disciplina contabile e che l'onere in oggetto, concernendo spese di personale, è di natura obbligatoria e deve trovare copertura nel corso di più esercizio e, pertanto, le disponibilità di bilancio potrebbero non avere la continuità temporale richiesta da tali spese.
Con riferimento all'articolo 9, comma 3, in materia di benefici spettanti al personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri, giudica, poi, opportuno che il Governo chiarisca le fattispecie a cui la norma intende riferirsi, fornendo altresì dati numerici e quantitativi relativi al numero delle posizioni a cui la norma stessa può essere applicata.
Osserva, quindi, che la deroga alle ordinare procedure di pagamento prevista dall'articolo 9, comma 5, ha carattere generale e che, oltre a determinare un'accelerazione dei pagamenti suscettibili di determinare effetti sul fabbisogno, dovrebbe applicarsi anche in deroga ai limiti stabiliti dal bilancio per le autorizzazioni di cassa. Ritiene, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo sugli effetti finanziari della disposizione.
Con riferimento ai profili di copertura finanziaria del provvedimento, osserva in primo luogo che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Per quanto attiene alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente relative alle missioni di spesa dei Ministeri di cui all'Allegato 1 al presente decreto, segnala che è stata utilizzata per l'ultima volta nel decreto-legge n. 180 del 2008. Osserva che la riduzione prevista dal provvedimento pur se, a differenza della precedente, è limitata al solo anno 2010 ed è effettuata all'inizio del medesimo esercizio finanziario, si configura come una modalità di copertura che, seppure più volte utilizzata negli ultimi anni, non è stata inclusa tra le modalità di copertura dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, giudica opportuno un chiarimento da parte del Governo. Ritiene, inoltre, opportuno, al fine di verificare più compiutamente la natura degli stanziamenti del quale è prevista la riduzione, che il Governo trasmetta l'elenco dei capitoli oggetto del taglio lineare, indicando separatamente quelli iscritti in bilancio

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come fattore legislativo. Infine, con riferimento alla formulazione della disposizione che prevede che il taglio non si applichi al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università, segnala che il riferimento all'Università non appare omogeneo alle altre esclusioni, in quanto non si tratta di un Ministero. Ritiene che sembrerebbe più opportuno modificare la disposizione prevedendo che dalla riduzione siano esclusi gli stanziamenti relativi alla missione «istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche a quest'ultimo riguardo, valuta opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, al fine di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, rileva la necessità di completare l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento, che, anche in relazione alle modifiche introdotte nel corso dell'esame da parte delle Commissioni di merito, presenta talune criticità. In particolare, segnala che sulla base delle verifiche finora svolte appare presentare rilevanti profili problematici l'articolo 9, comma 2-bis, del provvedimento, che intende consentire la proroga dei contratti a tempo determinato e il successivo inquadramento nei ruoli del Ministero della difesa del personale già in servizio a tempo determinato presso il Genio militare. Al riguardo, nel manifestare perplessità in ordine all'inserimento della disposizione in un provvedimento d'urgenza, evidenzia che non viene specificata la platea dei destinatari della norma ed i relativi oneri e che la formulazione della disposizione prevede una deroga ai limiti temporali per i contratti a tempo determinato ed è suscettibile di determinare precariato, con successive richieste di stabilizzazione e richieste emulative. Rileva, peraltro, che la disposizione non specifica se le unità da inquadrare nei ruoli siano contenute nei limiti delle donazioni organiche del Ministero della difesa. Ritiene, pertanto, che la disposizione determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, che devono essere analiticamente quantificati sulla base di una apposita relazione tecnica nonché coperti, individuando una adeguata copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, prendendo atto dell'esigenza evidenziata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.
Atto n. 174.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento agli articoli da 3 a 18 relativi all'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari, osserva che le norme - conformemente a quanto già stabilito con la disciplina istitutiva dell'Agenzia per la sicurezza nucleare - affidano all'Agenzia una molteplicità di adempimenti nell'ambito delle procedure autorizzatorie relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti nucleari. La relazione tecnica, tuttavia, non fornisce elementi informativi circa la coerenza di tali previsioni rispetto all'obbligo di invarianza finanziaria previsto

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sia dalla legge di delega sia dal testo in esame. Sul punto andrebbe quindi acquisito un chiarimento. Analogamente, rileva che andrebbe confermato che i diversi adempimenti previsti per i soggetti e gli enti coinvolti nel procedimento (amministrazioni statali, regioni, enti locali) possano essere effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, in relazione all'articolo 16, che rinvia ad apposito decreto ministeriale l'individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di realizzazione degli impianti, osserva che andrebbero fornite precisazioni in ordine alle modalità applicative di tali strumenti, al fine di escludere effetti finanziari non previsti.
In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 25, comma 6, della legge n. 99 del 2009 prevede che dall'attuazione della delega in materia di nucleare non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e tenuto conto di quanto evidenziato nella nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 dicembre 2009, allegata al provvedimento, in ordine all'esigenza di prevedere che ai componenti del Comitato di cui all'articolo 11, comma 6, non vengano corrisposti compensi o emolumenti, rileva la necessità che il Governo valuti l'opportunità di prevedere che dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché che ai membri del Comitato non sia corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese. Quanto alla disattivazione degli impianti e fondo per il decommissioning, previsti dagli articoli 19 e 20, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito al possibile futuro disallineamento temporale tra l'incasso dei contributi, versati dai titolari di autorizzazione unica durante la fase di esercizio degli impianti, e i pagamenti erogati a valere sul Fondo alimentato dai medesimi contributi e costituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ente incluso nel conto economico della pubblica amministrazione. Salvo che il fondo sia configurabile come una gestione autonoma, fuori dal predetto conto, i contributi riscossi annualmente dovrebbero determinare, nel periodo di esercizio degli impianti, effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, mentre negli anni di erogazione a Sogin SpA, esterna al comparto della pubblica amministrazione, dovrebbero registrarsi effetti negativi sui saldi. L'utilizzo delle risorse del fondo non apparirebbe, infatti, una compensazione idonea ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto le risorse stesse deriverebbero da somme affluite in esercizi precedenti. Segnala infine che, non essendo espressamente prevista l'indeducibilità dei contributi al Fondo da parte dei titolari di autorizzazione unica, potrebbero evidenziarsi riflessi sui versamenti tributari dei predetti soggetti. Con riferimento ai Comitati di confronto e trasparenza, previsti dall'articolo 21, osserva che gli oneri relativi alle spese per il loro funzionamento e per le analisi richieste dal medesimo organismo sono posti a carico dell'operatore nell'ambito delle misure compensative territoriali di cui all'articolo 22. In ordine agli articoli 22 e 23, relativi alle misure compensative e alla relativa decadenza, ritiene opportuno acquisire conferma che l'utilizzazione dei benefici dovrà avvenire nel medesimo esercizio in cui essi sono versati da parte dei titolari di autorizzazione unica. Segnala inoltre che, a fronte della contribuzione per misure compensative, prevista a carico dei titolare di autorizzazione unica con divieto di traslazione della stessa sul prezzo finale, si determineranno - in assenza di un'esplicita esclusione in tal senso - oneri deducibili per lo stesso titolare, con conseguenti possibili riflessi sul gettito erariale. Con riferimento agli articoli da 24 a 28, relativamente ai finanziamenti necessari per la realizzazione e l'esercizio del Parco tecnologico e del Deposito nazionale, che dovranno essere reperiti nell'ambito dei fondi provenienti dalle attività di competenza della Sogin, osserva che, a fronte di tali attività, la Sogin riceve dagli operatori interessati al

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trattamento e allo smaltimento dei rifiuti un corrispettivo sulla base di tariffe stabilite mediante decreto ministeriale. Poiché la relazione tecnica non fornisce indicazioni in ordine alla quantificazione degli oneri inerenti la fase di realizzazione delle strutture, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità nel bilancio della Sogin, anche in termini di coerenza temporale, delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal testo. Diversamente, tali oneri potrebbero incidere negativamente sugli equilibri di finanza pubblica. Riguardo, poi, al rilascio dell'autorizzazione unica relativa alla costruzione e all'esercizio del Deposito nazionale e del Parco tecnologico, fa presente che il testo ricalca essenzialmente lo schema procedurale già previsto per la realizzazione e l'esercizio delle centrali nucleari. Rinvia pertanto - con riferimento ai diversi adempimenti affidati alle amministrazioni coinvolte (Agenzia per la sicurezza nucleare, Ministeri, regioni, enti locali), nonché con riferimento alle spese connesse agli organismi incaricati (Comitati interistituzionali e commissari ad acta) e alla dichiarazione di interesse strategico nazionale - alle medesime richieste di chiarimento già formulate in ordine agli articoli da 3 a 18. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 26, comma 8, richiede - richiamando le osservazioni già svolte con riferimento all'articolo 11, comma 6, - l'avviso del Governo in merito all'opportunità di prevedere che dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti dello stesso non venga corrisposto alcun emolumento, indennità, o rimborso spese. Al riguardo, osserva che l'opportunità di tale specificazione è evidenziata nella nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 dicembre 2009 allegata al provvedimento. Segnala, inoltre, l'opportunità di inserire nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria che, riprendendo il contenuto dell'articolo 25, comma 6, della legge n. 99 del 2009 e conformemente alle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento, specifichi che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo inoltre che ai relativi adempimenti, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale clausola potrebbe, inoltre, recepire i rilievi formulati con riferimento agli articoli 11, comma 6, e 26, comma 8. Al riguardo ricorda che l'esigenza di tale integrazione è evidenziata nella citata nota della Ragioneria generale dello Stato del 24 dicembre 2009. Quanto alle misure compensative previste dall'articolo 29, ritiene opportuna la conferma da parte del Governo che gli oneri connessi alle compensazioni per i rifiuti radioattivi derivanti dal funzionamento degli impianti nucleari di nuova realizzazione siano sostenuti integralmente a carico del bilancio della Sogin, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla campagna di informazione disciplinata dagli articoli 30 e 31, osserva che, analogamente a quanto segnalato per gli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti, di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame, la definizione della campagna di informazione - con particolare riferimento al fabbisogno finanziario e alle risorse utilizzabili - viene demandata all'emanazione di un futuro decreto ministeriale. Riguardo allo svolgimento della campagna nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, come espressamente previsto nella norma di delega, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti circa l'effettiva compatibilità della sua concreta effettuazione con la clausola di salvaguardia finanziaria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rilevato che il provvedimento in esame si presenta particolarmente complesso, chiede che il seguito dell'esame venga rinviato per consentire al Governo di

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svolgere l'istruttoria necessaria anche alla luce delle considerazioni espresse dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel concordare sull'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, ricorda che non sono ancora pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e che la Commissione ambiente ha deliberato in data 19 gennaio di sollevare un conflitto di competenza per rivendicare un coinvolgimento diretto della Commissione medesima.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito a due ulteriori questioni, rispetto a quelle già sollevate dal relatore. In primo luogo, con riferimento all'articolo 22, comma 9, del provvedimento rileva che, fermo restando il divieto di trasferire sugli utenti finali i costi di compensazione da versare ai soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, a fronte della realizzazione di un impianto nucleare, non viene chiarito adeguatamente chi sopporterà tali costi. In secondo luogo, con riferimento all'articolo 23, che prevede l'automatica decadenza dai benefici di cui all'articolo 22 in caso di interruzione della realizzazione o dell'esercizio dell'impianto nucleare, osserva che sarebbe più opportuno chiarire meglio la disposizione al fine di evitare contenzioni e anche al fine di evitare di avere sul territorio degli «ecomostri» privi di qualsiasi utilità.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel confermare la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02361 Baretta e altri: Dati relativi alla distribuzione della social card.

Donata LENZI (PD), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come le informazioni richieste siano necessarie al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dei risultati dell'unica vera misura di lotta alla povertà realizzata in questa legislatura.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rilevare che non è stata possibile completare la raccolta dei dati necessari a dare risposta al quesito formulato dall'interrogante, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Donata LENZI (PD), replicando, osserva che i dati forniti dal rappresentante del Governo evidenziano un calo dei beneficiari della carta acquisti rispetto ai dati a suo tempo forniti dall'Esecutivo, che difficilmente può attribuirsi ad un miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie. Dopo aver evidenziato l'estrema esiguità delle risorse messe a disposizione per l'acquisto di latte in polvere e pannolini, che a suo avviso sono inferiori ai costi amministrativi per l'erogazione dei contributi previsti, sottolinea l'opportunità di procedere celermente alla riforma dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui si è già discusso nelle aule parlamentari.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel rilevare che non vi sono altre interrogazioni all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.