CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2010
272.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 8.30.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti e abbinate.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2010.

Luciano ROSSI (PdL), relatore, alla luce dei rilievi formulati dal rappresentante del Governo nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra (vedi allegato).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Nuovo testo C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, osserva che il provvedimento in esame è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni, nel corso dell'esame al Senato, e ora risulta composto da 51

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articoli, rispetto ai 28 approvati dalla Camera.
In linea generale, ricorda che il provvedimento reca disposizioni in materia di lavoro pubblico e privato, professori e ricercatori universitari, personale delle pubbliche amministrazioni, misure di carattere previdenziale ed in materia di controversie di lavoro.
Ciò premesso, segnala che le disposizioni che interessano le competenze della Commissione Difesa riguardano in particolare gli articoli 20, 21, 28, 29 e 30.
Dell'articolo 20, al Senato è stata modificata unicamente la rubrica e, quindi, essendosi già realizzata su tale articolo la doppia lettura conforme, lo stesso non è oggetto di ulteriore esame parlamentare in terza lettura. Ne richiama tuttavia il contenuto in considerazione della sua importanza. Il comma 1, infatti, introduce il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la quale concerne sia l'attività svolta, sia lo stato giuridico del relativo personale. Detta specificità è riconosciuta, in particolare, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. La connotazione in termini di specificità, in base al comma in esame, discende dalla considerazione della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché dei peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e dei correlati impieghi in attività usuranti. Il comma 2 demanda la disciplina attuativa dei 'principi' e degli 'indirizzi' posti dal comma 1 a successivi provvedimenti legislativi, con i quali si dovrà provvedere altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie. Il comma 3 prevede che il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipi, in rappresentanza del personale militare, alle attività 'negoziali' tese al concreto riconoscimento della specificità e concernenti, in particolare, il trattamento economico del medesimo personale.
Ricorda che in materia è ora intervenuto anche l'articolo 2, comma 43, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), che ha stanziato 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il riconoscimento della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa per il biennio 2008-2009, in aggiunta alle risorse per la contrattazione relative al medesimo biennio stanziate con la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008).
L'articolo 21, introdotto al Senato, reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, recante disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro, che, nel conferire una delega al Governo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro, esclude, tra l'altro, dall'applicazione della disciplina in materia di igiene del lavoro le navi mercantili. In particolare, la citata interpretazione autentica è volta a prevedere la predetta esclusione anche per i navigli di Stato comprese, quindi, le navi militari. La Commissione lavoro, nel corso dell'esame in sede referente, ha tuttavia modificato il testo della disposizione, prevedendo che l'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, debba essere interpretato nel senso che l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Secondo tali norme, nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, le disposizioni del citato decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia individuate,

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entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, con regolamenti adottati con decreti emanati dai Ministri competenti.
Segnala, inoltre, che anche l'articolo 28 non è stato oggetto di modifiche da parte del Senato, ricordando che lo stesso prevede per il personale del comparto sicurezza e difesa la possibilità di essere collocati in aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza. Tali incarichi sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Passando all'articolo 29, segnala che tale articolo reca norme concernenti il personale dell'amministrazione Difesa, in gran parte (commi da 2 a 6) introdotte nel corso dell'esame al Senato e quindi ora oggetto di esame da parte della Camera.
In particolare, il comma 1 estende, a decorrere dal 1o gennaio 2009, al personale delle Forze armate la disciplina in materia di comando individuata per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal comma 91 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007): tale disposizione pone a carico dell'amministrazione utilizzatrice, anziché a quella di appartenenza, l'onere di corresponsione del trattamento economico di detto personale in posizione di comando.
Il comma 2, introdotto al Senato, modifica la disciplina in materia di aspettativa per riduzione quadri recata dal comma 9 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 490 del 1997. Al riguardo ricorda che l'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri è previsto in via generale dall'articolo 7 della legge n. 804 del 1973: in base a tale disposizione, infatti, le eccedenze, per effetto delle promozioni, nei gradi di colonnello e di generale che si dovessero verificare rispetto ai limiti di organico previsti a legislazione vigente sono eliminate mediante collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri del personale interessato secondo determinati criteri. Con la modifica recata dalla disposizione in commento si prevede che nei limiti di organico degli appartenenti ai gradi sopra richiamati, non venga computato un contingente, da individuarsi annualmente con decreto del Ministro della difesa, pari al numero delle posizioni ricoperte da personale militare presso enti, comandi e unità internazionali e degli addetti militari in servizio all'estero ai sensi di specifiche discipline di legge.
Il comma 2 introduce il comma 9-bis, all'articolo 65 del citato decreto legislativo, precisando che il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri venga disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Il comma 3, introdotto al Senato, modifica l'articolo 7, comma 2, della legge n. 804 del 1973, escludendo dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri in caso di eccedenza nei gradi di generale e colonnello, oltre agli ufficiali che ricoprano la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa o di Capo di Stato Maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa, anche ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di Stato Maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.
Il comma 4, introdotto al Senato, fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 2, della legge n. 224 del 1986. Tale disposizione prevede che agli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione quadri competono, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, al novantacinque per cento gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, nonché l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.
Rispetto al tenore letterale della norma, l'interpretazione autentica proposta dalla disposizione in commento precisa che il riferimento agli «assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio» (che spettano al 95 per cento al personale in aspettativa per riduzione quadri) devono intendersi comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno

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antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate.
Il comma 5, introdotto al Senato, reca modifiche al decreto legislativo n. 298 del 2000 in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. In particolare, evidenzia come sia previsto, attraverso una modifica dell'articolo 16, che nei quadri di avanzamento non per anzianità ma a scelta (vale a dire in base ad apposite graduatorie di merito stilate da commissioni di valutazione a seguito di specifiche procedure, ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1997), siano iscritti gli ufficiali idonei per l'avanzamento ai soli gradi di colonnello e generale di brigata e non più anche a quello di maggiore. Conseguentemente, viene abrogata la norma di cui all'articolo 18, comma 3, in base alla quale i capitani dei ruoli normale e speciale - già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro - sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità. Inoltre, il medesimo comma abroga la disposizione di cui all'articolo 31, comma 9, per cui, per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo speciale, comprendenti anche gli ufficiali assunti a seguito del concorso speciale bandito ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 85 del 1997, il numero delle promozioni annuali è aumentato in misura da raggiungere il novantacinque per cento del numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote stesse. Infine, viene disposto che, attraverso apposite modifiche alle tabelle 1 e 2 allegate al decreto legislativo n. 298 del 2000 e relative, rispettivamente, all'articolazione dei ruoli normale e speciale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, l'avanzamento da capitano al grado superiore (maggiore) avvenga solo per anzianità e non anche a scelta e che gli anni di anzianità minima di grado richiesti per promozione ad anzianità vengano abbassati da 9 a 7 per il ruolo normale e da 12 a 10 per il ruolo speciale.
Il comma 6, introdotto al Senato, stabilisce che dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 (con riferimento specifico, per quel che concerne il comma 5, alle disposizioni in materia di avanzamento al grado di maggiore) non devono derivare maggiori o nuovi oneri per il bilancio dello Stato.
L'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende i limiti di età, per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per particolari discipline sportive indicate dagli appositi bandi di concorso. Inoltre, il limite minimo viene fissato in diciassette anni di età ed il limite massimo in trentacinque anni. È altresì disposto che il personale reclutato ai sensi del presente articolo non possa essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva in merito alle disposizioni di competenza della Commissione, propone di formulare un parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), pur evidenziando la sostanziale condivisione del proprio gruppo riguardo alle disposizioni di competenza della Commissione Difesa, ritiene, tuttavia, che alcune norme presentino profili problematici che meritano di essere approfonditi.
Si riferisce soprattutto all'articolo 21, recante interpretazione autentica della disciplina in materia di igiene sul lavoro applicabile al naviglio di Stato. In proposito, sottolinea come la citata interpretazione incida su alcuni procedimenti penali in corso a Padova a carico di comandanti di navi militari, per mancata osservanza delle norme in materia di igiene sul lavoro.
Infatti, tale interpretazione, prevedendo - con effetto retroattivo - l'esclusione dall'applicazione della predetta disciplina non solo per le navi mercantili, ma anche per il naviglio di Stato, ivi comprese le

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navi militari, comporterebbe l'esclusione della responsabilità penale da parte dei comandanti delle navi militari.
Nel sottolineare, come non vi sia una contrarietà da parte del proprio gruppo ad escludere tale responsabilità, in quanto essa finirebbe per addossare sui comandanti di navi carenze ad essi non ascrivibili, evidenzia tuttavia il rischio che tale giusta finalità possa pregiudicare legittime richieste risarcitorie nei confronti dello Stato da parte del personale militare che ha visto gravemente compromesse le proprie condizioni di salute a causa dell'esposizione all'amianto.
A questo riguardo, nel ricordare come, nel caso delle navi mercantili, gli armatori abbiano provveduto ad assicurare presso l'INAIL i propri lavoratori per il rischio amianto, realizzando così un'adeguata copertura assicurativa a beneficio dei lavoratori stessi, sottolinea come invece lo Stato non abbia provveduto ad una analoga copertura.
Ritiene pertanto necessario integrare la proposta di parere favorevole formulata dal relatore con una condizione che, nel dettare l'interpretazione autentica all'articolo 21, rinvii ad una apposita disciplina in materia di igiene sul lavoro riferibile alle navi militari, da emanare entro un determinato periodo di tempo. Inoltre, con riferimento all'articolo 29, recante disposizioni in materia di personale della Difesa, ne sottolinea l'estraneità al contenuto del provvedimento in esame, al di là del merito delle singole norme.
Infine, esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 30 che fissa a diciassette anni il limite minimo di età per l'accesso ai gruppi sportivi delle Forze armate e di polizia, pur temperandolo con la previsione che ne esclude l'impiego in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età. In proposito, comunque, concorda in ordine alla modifica al testo da ultimo introdotta dalla Commissione Lavoro, durante l'esame in sede referente, volta a riferire la disposizione di cui all'articolo 30 non già «al personale arruolato» ma, più correttamente, al personale reclutato, posto che esso, come detto, non può essere impiegato in attività operative.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, premesso che la tutela della salute del personale militare è un tema di primaria importanza per tutti i componenti della Commissione, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il rischio evidenziato dalla deputata Villecco Calipari, con riferimento all'articolo 21, rappresenti un rischio reale.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel replicare alle osservazioni della deputata Villecco Calipari, sottolinea innanzitutto come le disposizioni in materia di personale della Difesa non possano essere ritenute estranee al contenuto del provvedimento in esame, dal momento che il disegno di legge in oggetto, come risulta dal suo titolo, reca anche norme in tema di lavoro pubblico, ivi compreso, quindi, il personale militare. Concorda, invece, sull'osservazione formulata dalla stessa deputata in merito all'opportunità della modifica introdotta dalla Commissione Lavoro all'articolo 30, che appare coerente con il divieto di impiegare tale personale in attività operative.
Infine, sottolinea come, a suo avviso, il rischio evidenziato dalla deputata Villecco Calipari, con riferimento all'articolo 21, sia del tutto privo di fondamento, in quanto il profilo della responsabilità penale dei comandanti delle navi è del tutto distinto da quello degli indennizzi che debbono essere riconosciuti dallo Stato nei confronti del personale che ha subìto danni alla salute legati all'esposizione all'amianto. L'interpretazione prevista dall'articolo 21 risulta, peraltro, del tutto coerente con le finalità perseguite dalla legge oggetto di interpretazione, che è nel senso di escludere tutte le navi dall'applicazione della disciplina generale in materia di igiene nei luoghi di lavoro, dal momento che non avrebbe alcun senso prevedere un'esclusione per le sole navi militari.
L'effetto che consegue da tale interpretazione è che alle navi militari continuerebbe

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ad applicarsi la disciplina appositamente prevista per esse - risalente al 1935 - fino a quando non sarà introdotta la nuova normativa prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, fermo restando il profilo risarcitorio a carico dello Stato nei confronti dei danneggiati.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, ritiene necessario tenere distinto il profilo della responsabilità penale dei comandanti delle navi militari, che dovrebbe essere esclusa, da quello dei risarcimenti dei danni da riconoscere doverosamente ai militari esposti all'amianto, qualsiasi sia il loro grado. In proposito, ricorda come figurino tra i militari che hanno subìto gravi danni a causa dell'esposizione all'amianto anche alcuni comandanti di navi militari, attualmente imputati nei procedimenti penali a cui dianzi si è fatto cenno.

Marco BELTRANDI (PD), considerata l'esigenza prioritaria di escludere in qualsiasi modo che la disposizione in esame possa interferire con il diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto, ritiene necessario integrare la proposta di parere del relatore con la condizione proposta dalla deputata Villecco Calipari, che ringrazia per aver sollevato un tema così delicato.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, ritiene che la questione posta all'attenzione della Commissione dalla deputata Villecco Calipari possa trovare spazio nel parere da rendere alla Commissione Lavoro, sotto forma di un'osservazione «asettica».

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel replicare alla proposta del relatore, sottolinea come l'osservazione dovrebbe essere tutt'altro che «asettica» ma, anzi, dovrebbe prendere una posizione netta riguardo al tema del risarcimento del danno, in mancanza della quale il voto del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore non potrà che essere contrario.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ribadisce che l'interpretazione autentica di cui all'articolo 21 del provvedimento in oggetto non ha alcun effetto sul diritto del personale dipendente al risarcimento del danno.

Salvatore CICU (PdL), nel prendere atto degli importanti chiarimenti del rappresentante del Governo, sottolinea come sia emerso nel corso del dibattito il comune intendimento di salvaguardare il diritto al risarcimento dei soggetti danneggiati, al di là della formulazione del parere che la Commissione si appresta ad approvare.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, nel ritenere che i chiarimenti resi dal Governo sgombrino il campo da qualsiasi dubbio in merito alle questioni poste dalla deputata Villecco Calipari, evidenzia come il problema semmai si ponga sul fronte dell'adeguatezza delle risorse approntate in bilancio per far fronte alle richieste di risarcimento del danno, problema a cui nessun Governo, negli ultimi anni, a prescindere dalla propria maggioranza parlamentare, è riuscito ad affrontare. Nel sollecitare, quindi, un impegno del Governo in tal senso e nel dichiarare la propria disponibilità a sottoscrivere un apposito ordine del giorno da presentare in Assemblea, ribadisce la sua proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.