CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2010
270.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
C. 3097 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

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Sergio PIZZOLANTE (PdL), relatore, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di legge C. 3097 «Conversione in legge del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa».
Il provvedimento è inteso ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2010. Sono altresì previste disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
Il decreto-legge, che consta di 11 articoli, si suddivide in quattro capi: il capo I, relativo ad interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e a disposizioni per l'attivazione del servizio europeo per l'azione esterna; il capo II relativo alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, fra le quali ricorda quelle in Afghanistan, Libano, Balcani e in Bosnia- Erzegovina; il capo III relativo a disposizioni per l'amministrazione della difesa; il capo IV recante disposizioni finali.
Con particolare riferimento alle competenze della VIII Commissione, segnala l'articolo 3, comma 4, e l'articolo 9, comma 4.
Per quanto riguarda l'articolo 3, esso prevede alcune disposizioni destinate a disciplinare il regime degli interventi con particolare riguardo al quadro derogatorio in tema di conferimento di incarichi di consulenza da attribuire a personale in possesso di specifiche professionalità indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno all'imprenditoria. Inoltre, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle azioni e degli interventi, sotto il profilo sia politico che organizzativo-funzionale, si prevede la costituzione di strutture operative temporanee (task force) mediante uno o più decreti ministeriali non regolamentari e senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. È inoltre indicata la disciplina per l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell'intervento italiano nell'ambito del presente decreto.
In particolare, con riferimento ai profili di connessione con le competenze della VIII Commissione, il comma 4 dell'articolo 3 reca disposizioni concernenti il regime derogatorio per i contratti di servizi e di lavori. Più precisamente, si prevede che agli interventi, alle attività e alle iniziative in materia di cooperazione allo sviluppo e di sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione si applicano le norme contenute in due distinti provvedimenti: i commi 6 e 7 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto «Codice appalti») e gli articoli 3, commi 1 e 5, e 4, comma 2, del decreto legge n. 165 del 2003, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena.
Quanto al contenuto di tali norme derogatorie rispetto alla disciplina comune, rileva anzitutto che il citato articolo 57 del Codice appalti riguarda la procedura negoziata di affidamento di lavori, servizi o forniture, senza previa pubblicazione di un bando di gara: in particolare, esso prevede la possibilità di procedere sulla base della valutazione delle offerte presentate da almeno tre operatori economici e di affidare l'appalto a chi fra questi abbia presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
Più complesso appare nel provvedimento in titolo il rinvio al decreto legge n. 165 del 2003, poiché quest'ultimo, nelle

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parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge n. 49 del 1987 e al decreto legge n. 347 del 1996. Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge n. 165 del 2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella n. 180 del 1992, anche relativamente alla stipula dei contratti e dell'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali.
Al riguardo, rammenta che la richiamata legge n. 180 del 1992 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri.
Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto- legge n. 165 del 2003 estende la deroga prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 79 del 1997 agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria. In tal modo, viene ampliata la deroga al divieto generale posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi.
Con riferimento invece all'articolo 9, il comma 4 introduce tutele, sul piano dell'applicazione della legge penale, nei riguardi del personale militare investito di responsabilità di comando che, nell'esecuzione del dovere di mantenere in costante efficienza le strutture e gli apprestamenti operativi - in situazioni del tutto peculiari nel panorama della pubblica amministrazione - di cui abbia la responsabilità, nonché nell'espletamento delle attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, sia potuto incorrere in violazioni, esclusivamente colpose, di norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro. In particolare si prevede che non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni, tra l'altro, in materia di tutela dell'ambiente, in relazione a specifiche peculiarità organizzative, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.
Si tratta di una soluzione normativa elaborata - come si legge nella relazione illustrativa - sulla scorta di contributi tecnici forniti dall'Avvocatura generale dello Stato. Si intende quindi consentire ai comandanti militari di poter proficuamente espletare le molteplici attribuzioni e adempimenti connessi alla concreta applicazione della vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente, valutando i singoli comportamenti, non semplicemente in via oggettiva, ma tenendo conto, in concreto, delle competenze, dei mezzi e delle risorse delle quali questo personale poteva effettivamente disporre e in relazione ai compiti e ai doveri specifici ad esso affidati in ragione della specificità del suo ufficio e del suo status.
Conclude evidenziando che il provvedimento in questione è un provvedimento di particolare rilevanza, stante la delicatissima fase dello scenario internazionale, segnato da una ripresa della minaccia terroristica e dall'accendersi di nuovi focolai di tensione nel mondo. Inoltre esso si pone nel solco della tradizione nelle missioni internazionali dove la presenza italiana è orientata all'obiettivo del rafforzamento del multilateralismo e ad una forte iniziativa collaterale nei settori dell'assistenza civile, della promozione dello sviluppo e dell'aiuto umanitario.
In questo senso, e valutate positivamente le disposizioni afferenti agli ambiti di competenza della Commissione, ritiene che si possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

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Salvatore MARGIOTTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Manuela LANZARIN (LNP), relatore, sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo del provvedimento in titolo, che figura fra i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2009, con tutto quello che ne consegue in termini procedurali, a partire dallo specifico regime di emendabilità del testo in discussione.
Il testo, approvato dalla Camera nell'ottobre del 2008 e modificato dal Senato a novembre del 2009, è attualmente in discussione presso la XI Commissione. Al riguardo, ritiene opportuno specificare subito che proprio nella seduta odierna la XI Commissione avvierà la discussione dei numerosi emendamenti presentati, avendo l'intenzione di concludere tale fase dei lavori nella seduta di domani, per poi procedere alla trasmissione alle Commissioni del nuovo testo risultante dall'approvazione di eventuali emendamenti.
Osserva, quindi, che, da un lato, molte parti del provvedimento in titolo, per essere state già approvate nell'identico testo sia dalla Camera che dal Senato, non possono costituire oggetto di ulteriore esame parlamentare, dall'altro, con riferimento alle disposizioni del provvedimento che sono state modificate o integralmente introdotte dal Senato, che esse vertono sempre - salvo un caso - su temi e questioni certamente di sicuro rilievo economico e sociale, ma che esulano, oggettivamente, dalle competenze della VIII Commissione e dunque dal contenuto del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.
Sotto questo profilo, rileva che l'unica disposizione che introduce norme di competenza della VIII Commissione è contenuta nel terzo comma dell'articolo 37 del provvedimento in esame, inserito nel corso della discussione al Senato, il quale dispone l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 185 del 2008.
Nonostante il carattere specifico della disposizione introdotta al Senato, ricorda che la materia in esame è stata lungamente dibattuta in questa Commissione; ritiene, pertanto, opportuno ripercorrere brevemente la vicenda legislativa che ne è all'origine e chiarirne la portata e le finalità.
In tal senso, ricorda che l'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto «Codice degli appalti») ha fin dall'origine previsto che una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (cosiddetto «incentivo per la progettazione»), sia ripartita, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
Tale disposizione era stata tuttavia radicalmente modificata dal comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, per effetto del quale la somma in questione era stata ridotta dal 2 allo 0,5 per cento, destinando il restante 1,5 per cento ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinato al fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente.
Successivamente, erano stati, peraltro, emanati due ulteriori provvedimenti d'urgenza, il primo dei quali aveva ripristinato

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l'incentivo in questione, mentre il secondo lo aveva ricondotto negli stretti limiti fissati dal citato decreto legge n. 112 del 2008.
In particolare, il comma 10-quater del decreto-legge n. 162 del 2008 aveva abrogato il comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, facendo in tal modo rivivere la originaria disciplina dell'incentivo per la progettazione previsto dal Codice degli appalti stabilendo, peraltro, in ordine alle modalità di corresponsione dell'incentivo, che la sua corresponsione fosse disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
Il secondo provvedimento d'urgenza, vale a dire il comma 4-sexies dell'articolo 18 del decreto legge n. 185 del 2008, con l'aggiunta del comma 7-bis all'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, aveva infine reintrodotto, sostanzialmente, la restrittiva disciplina fissata da questo decreto legge riducendo quindi nuovamente allo 0,5 per cento l'originaria quota del 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro prevista come incentivo per la progettazione.
Oggi, infine, per effetto della richiamata iniziativa di modifica approvata al Senato, si ritorna all'originaria disciplina del Codice degli appalti e, sostanzialmente, alla reintroduzione dell'istituto dell'incentivo per la progettazione, nella misura massima del 2 per cento a favore dei tecnici comunali incaricati della redazione del progetto, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché ai loro collaboratori.
Al riguardo, ritiene necessario sottolineare i seguenti elementi. In primo luogo, l'incentivo in questione è sempre stato utilizzato dai comuni per mantenere all'interno dell'ente le attività progettuali, con conseguente ottenimento di forti risparmi rispetto alla esternalizzazione di queste attività. Inoltre, la gestione delle attività progettuali mediante i collaboratori interni ha consentito una maggiore azione di controllo sull'attività stessa, con una innegabile e opportuna gratificazione economica e professionale per tutti i dipendenti che partecipano alla realizzazione delle opere e dei piani oggetto di incentivazione. Infine, la norma attualmente in vigore, vale a dire quella da ultimo fissata dal comma 4-sexies dell'articolo 18 del decreto legge n. 185 del 2008 penalizza in modo particolare gli enti locali minori che sono stati di fatto obbligati - vista l'esiguità dell'incentivo per i tecnici interni - ad affidare a progettisti esterni la progettazione delle opere pubbliche con conseguente notevole aumento dei costi e senza alcun reale incremento del fondo statale al quale i tre quarti dell'incentivo in questione sarebbero dovuti affluire.
Fa, inoltre, presente che la VIII Commissione della Camera, nella seduta del 29 luglio 2008, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente «ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ha espresso parere favorevole allo schema stesso, ponendo tra le condizioni la necessità di «reperire le risorse necessarie al fine di ripristinare l'originaria somma del 2 per cento di cui al comma 5 del medesimo articolo 92, inopportunamente ridotta allo 0,5 per cento dall'articolo 61, comma 8, del decreto legge n. 112 del 2008»;
Tutto ciò premesso, nell'esprimere il suo convinto apprezzamento per questa norma, che allo stato appare la sola norma d'interesse della VIII Commissione contenuta nel provvedimento in titolo, annuncia la predisposizione di un parere favorevole sul provvedimento stesso, nelle cui premesse ritiene opportuno richiamare, da un lato, il dispositivo del citato parere della VIII Commissione sullo schema di decreto legislativo correttivo del Codice appalti, dall'altro, ribadire la necessità di una sollecita approvazione della norma in questione,

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ferma restando la necessità di integrare la relazione qualora la Commissione di merito dovesse approvare emendamenti che presentino profili di particolare interesse e rilievo per la VIII Commissione.

Salvatore MARGIOTTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani, mercoledì 20 gennaio.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
Atto n. 144.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 dicembre 2009.

Angelo ALESSANDRI, presidente, fa presente che il Presidente della Camera ha trasmesso una lettera con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento comunica che è inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza unificata per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, chiedendo che la Commissione si esprima sul medesimo provvedimento per garantire la prosecuzione dell'iter approvativo.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), relatore, illustra la proposta di parere presentata (allegato) che tiene conto di alcune osservazioni espresse informalmente dalle regioni sul provvedimento in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) sottolinea l'importanza di creare un sistema informativo in campo ambientale che non solo tenga in considerazione la rete di informazione già svolta in tale ambito dalle regioni, ma che preveda risorse economiche sufficienti per garantire oltre alla comunicazione, l'utilizzabilità e l'accesso dei dati da parte dei cittadini.

Raffaella MARIANI (PD) esprime soddisfazione sul fatto che si sia tenuto conto di alcune osservazioni espresse dalle regioni nella proposta di parere predisposta dal relatore, ritenendo particolarmente rilevante che vengano meglio definite le funzioni che sarà chiamato a svolgere il tavolo tecnico e venga garantita maggiore trasparenza nelle informazioni fornite ai cittadini. Annuncia, quindi, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole presentata.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere formulata dal relatore.

Proposta di nomina del professor Pierleonardo Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale parco della Val Grande.
Atto n. 55.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, presidente relatore, ricorda che la proposta di nomina del professor Pierleonardo Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale parco della Val Grande è stata trasmessa alle Camere per l'espressione del parere da parte della VIII

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Commissione Ambiente. Fa notare che il professor Zaccheo è attualmente commissario del Parco in esame, istituito nel 1992 e ricadente in una superficie di circa 15.000 ettari di territorio di montagna. Dal curriculum trasmesso dal Ministro dell'Ambiente risulta evidente il proficuo lavoro svolto dal professore per la promozione del territorio del Parco. Al riguardo ricorda le iniziative assunte dal professor Zaccheo per la promozione di prodotti tipici del luogo che hanno portato all'inserimento della Val Grande nell'atlante dei prodotti tipici dei banchi italiani promosso dal Ministero dell'Ambiente. Rammenta, altresì, il sostegno profuso a favore dell'istituzione del gruppo «Donne del Parco», che attualmente promuove le tradizioni di costumi del Parco, le iniziative volte all'attivazione di numerose ricerche e studi sulla specificità del territorio, la costituzione della società italo-svizzera per favorire gli scambi culturali oltre il confine, nonché la costituzione di un gruppo di volontari per gli interventi contro gli incendi boschivi.
Ritiene, pertanto, di poter esprimere un convinto parere favorevole alla proposta di nomina del Professor Zaccheo a Presidente dell'Ente nazionale parco della Val Grande.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime soddisfazione rispetto alla scelta effettuata dal Governo sottolineando l'esperienza maturata dal Professor Zaccheo sul territorio e la profonda conoscenza delle problematiche legate alla gestione del Parco. Esprime, pertanto, il proprio un convinto giudizio positivo, auspicando che anche in futuro il Governo effettui delle scelte legate non tanto a ragioni di carattere politico quanto alla conoscenza e all'esperienza delle persone prescelte.

Angelo ALESSANDRI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di nomina in esame.

La seduta termina alle 14.20.

CONFLITTO DI COMPETENZA

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.
Atto n. 174.
(Deliberazione di un conflitto di competenza).

Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto sull'opportunità di rivendicare un coinvolgimento diretto della VIII Commissione nell'esame in sede primaria dello schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative (Atto n. 174), già assegnato alla X Commissione.
Propone, pertanto, alla Commissione di promuovere un conflitto per vedere riconosciuta la competenza primaria delle Commissioni riunite VIII e X sullo schema di decreto legislativo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di elevare conflitto di competenza per l'assegnazione alle Commissioni riunite VIII e X dello schema di decreto legislativo in titolo.

La seduta termina alle 14.30.

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ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 268 del 13 gennaio 2010, a pagina 55, prima colonna, dopo l'intervento del sottosegretario Aldo Brancher, inserire i seguenti interventi:

Mauro LIBÈ (UdC) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulle proposte emendative presentate mentre voterà a favore del provvedimento in esame.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) dichiara che gli emendamenti presentati dal suo gruppo intendono evitare che restino impuniti penalmente coloro che creano rischi per la salute attraverso lo scarico di acque reflue che superino i limiti fissati dalla normativa.

Alessandro BRATTI (PD) annuncia che il suo gruppo si asterrà nella votazione sugli emendamenti presentati ritenendo che nei casi di specie la sanzione amministrativa abbia un'efficacia deterrente maggiore della sanzione penale. Preannuncia, inoltre, che voterà a favore del provvedimento in esame.

Sempre a pagina 55, seconda colonna, prima delle parole: La seduta termina alle 14.40., inserire il seguente paragrafo:

Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI (PD) chiede che la Presidenza della Commissione si accordi con il Presidente della VII Commissione Cultura affinché venga prontamente inserito all'ordine del giorno delle due Commissioni la discussione della risoluzione n. 7-00238.

Angelo ALESSANDRI, presidente, assicura il deputato Realacci che si attiverà nel senso richiesto.