CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2010
270.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Emendamenti C. 2326-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e l'emendamento 4.100 delle Commissioni non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
Testo unificato C. 889 Consolo ed abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rimessione alla Commissione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge in materia di impedimento a comparire in udienza (C. 889 e abbinate), elaborato dalla II Commissione nel corso dell'esame in sede referente.
Rileva che le finalità del provvedimento, individuate all'articolo 1, consistono nell'esigenza di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri.
Quanto al contenuto del testo unificato, si sofferma sull'articolo 1, comma 1, che delimita la sfera di applicazione che, quanto all'ambito soggettivo, è individuata nelle figure del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e, quanto al profilo oggettivo, non si applica ai reati c.d. funzionali, in considerazione della clausola che fa espressamente salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione.
In proposito, ricorda che l'articolo 96 della Costituzione, nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, stabilisce che «il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale». La legge costituzionale n. 1 del 1989 e le norme attuative, introdotte dalla legge 5 giugno 1989, n. 219, disciplinano il procedimento per i reati ministeriali, che si configura come speciale per ciò che concerne la fase delle indagini preliminari (la cui competenza è attribuita al cd. Tribunale dei ministri) e dell'autorizzazione a procedere.
Evidenzia, quindi, come il testo in esame limiti l'ambito temporale di applicazione ai diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. Il riferimento all'attesa dell'approvazione di una legge costituzionale organica sulle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e sulle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali contenuto nel comma 1 attribuisce un carattere transitorio alle disposizioni contenute nei commi successivi. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 1, inoltre, le disposizioni del provvedimento si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Rileva che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato o parte offesa, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.
Sottolinea come i riferimenti normativi indicati nel testo attengano alle attribuzioni del Presidente del Consiglio, all'attività del Consiglio di Gabinetto, dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Ulteriori richiami normativi riguardano le funzioni della Presidenza del Consiglio, l'attività di partecipazione all'Unione europea, i rapporti con il sistema delle autonomie.
Fa presente che in base al comma 3 dell'articolo 1 per i Ministri l'esercizio

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delle attività previste dalle leggi e regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati o parti offese.
Ricordare quindi che l'articolo 420-ter c.p.p, prescrive che quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1 c.p.p. (comma 1); allo stesso modo il giudice provvede quando «appare probabile» che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. La probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione (comma 2); anche in relazione alle successive udienze, la mancata comparizione dell'imputato, anche se detenuto, quando risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, comporta l'obbligo del giudice di rinviare anche d'ufficio l'udienza, fissare con ordinanza la data della nuova udienza e disporne la notificazione all'imputato (comma 3); nel caso di impedimento del difensore, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza quando risulta che l'assenza del medesimo è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi, ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito (comma 5).
In base a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1, nelle ipotesi di cui ai suddetti commi 2 e 3, il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad altra udienza.
Rileva che ai sensi del comma 5 del testo unificato è stabilito, come effetto giuridico dell'impedimento, il dovere del giudice di rinviare l'udienza. Infatti, se gli uffici di appartenenza attestano che l'impedimento è continuativo in relazione alle funzioni svolte, il giudice rinvia ad udienza successiva al periodo attestato. Ciascun rinvio non può essere superiore a sei mesi.
Il comma 6 stabilisce che il corso della prescrizione rimanga sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
Ricorda che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza (da ultimo, sentenze della Corte di Cassazione 4071/08 e 5956/2009), la sospensione della prescrizione opera per il tempo dell'impedimento e per il periodo successivo sino alla data dell'udienza, nei limiti di sessanta giorni.
L'articolo 2 del testo unificato, infine, individua l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che il provvedimento è riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali» di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
In merito al rispetto delle altre disposizioni della Costituzione, sottolinea come il testo investa una materia in cui si confrontano i principi costituzionali in materia di esercizio della funzione giurisdizionale e di svolgimento delle funzioni pubbliche riconducibili ad organi costituzionali.
Rileva come il testo evidenzi espressamente la natura transitoria delle disposizioni introdotte, applicabili sino all'entrata in vigore di disposizioni di natura costituzionale.

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Ricorda che tale disposizione riproduce una norma contenuta in una delle proposte di legge originarie (C. 3013 Vietti) la cui relazione illustrativa precisa che l'indicazione della transitorietà della norma permette di superare l'eventuale eccezione di violazione dell'articolo 138 della Costituzione. In proposito, è utile altresì segnalare che il profilo della dichiarata transitorietà della disciplina è stato preso in considerazione dalla Corte costituzionale, nell'ambito di un più ampio ragionamento sul merito delle norme impugnate, quale argomento ad adiuvandum per dichiarare non fondate le questioni poste (sentenze 24 del 2000 e 148 del 1999). Inoltre, secondo la Corte, il carattere transitorio della norma esaminata costituisce elemento di rilievo ai fini dello scrutinio di ragionevolezza della norma stessa (sentenza n. 94 del 2009).
L'effetto del provvedimento - che dal punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione riguarda situazioni omogenee disciplinate in modo paritario - è la sospensione del processo penale conseguente a tale impedimento di carattere continuativo per la durata dell'impedimento medesimo e fino alla fissazione di una nuova udienza.

Doris LO MORO (PD) formula la richiesta, a nome del gruppo del Partito democratico, di esaminare il provvedimento in titolo nell'ambito della Commissione plenaria anziché nel Comitato permanente per i pareri. Pur nel grande rispetto per l'attività che svolge il Comitato ritiene infatti che la complessità della materia trattata richieda un dibattito ampio, con il contributo di tutti i colleghi della Commissione.
Rileva che già il comma 1 dell'articolo 1 reca una dichiarazione di carattere essenzialmente politico nel momento in cui preannuncia la presentazione di una proposta di legge costituzionale sulla materia. Evidenzia, in proposito, come ogni legge - a prescindere dal riferimento ad un iter di modifica costituzionale in corso - debba avere i caratteri di ragionevolezza e di armonia con la Costituzione.

Pierluigi MANTINI (UdC) concorda con quanto testé richiesto dalla collega Lo Moro in merito ad un tema che richiede di essere esaminato e discusso nell'ambito della Commissione plenaria.

Isabella BERTOLINI, presidente, comunica che, alla luce della richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo è rimesso alla Commissione nella sua composizione plenaria, in una seduta da convocare secondo quanto sarà deciso nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per oggi alle ore 14.

La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

Donato BRUNO, presidente, comunica che per il gruppo Italia dei Valori entra a far parte del Comitato permanente per i pareri il deputato David Favia in sostituzione del deputato Pino Pisicchio.

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Comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna ha concordato sulla nomina del deputato David Favia a componente dell'Ufficio di di Presidenza del Comitato permanente per i pareri, con le funzioni di segretario, in sostituzione del deputato Pisicchio.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 170.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pierguido VANALLI (LNP), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, volto al recepimento della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 88 del 2009 (Legge comunitaria 2008).
Ricorda preliminarmente come la citata direttiva colmi un vuoto legislativo, in quanto la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile - su la I Commissione ha espresso il parere di competenza il 25 novembre scorso -, escludeva gli articoli pirotecnici dal suo campo di applicazione rimandando la loro regolamentazione ad una direttiva complementare in ragione del fatto che tali articoli richiedono misure adeguate per le esigenze di tutela dei consumatori e la sicurezza del pubblico.
La direttiva cui il provvedimento in esame dà attuazione fissa dunque i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere commercializzati e prevede che gli stati membri vi diano attuazione entro il 4 gennaio 2010.
Lo schema di decreto legislativo consta di 20 articoli e cinque allegati tecnici di cui i primi quattro mutuati direttamente dalla direttiva 2007/23/CE; l'allegato 5 contiene indicazioni relative all'etichetta di tracciabilità.
Rileva come la finalità del provvedimento sia quella di conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all'interno dell'UE con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale, nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva de qua.
Si sofferma quindi sull'articolo 1, che definisce l'oggetto del provvedimento delimitandone il campo di applicazione agli articoli pirotecnici indicati dalla direttiva in esame ed esclude materiali specificamente indicati, tra i quali i fuochi d'artificio prodotti per uso proprio che restano assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 53 del Testo unico di pubblica sicurezza.
Evidenza poi che l'articolo 2 reca le definizioni dei soggetti e degli oggetti cui si riferisce il testo mentre l'articolo 3 prevede la classificazione degli articoli pirotecnici da parte del fabbricante in categorie in relazione ad utilizzo, finalità e livello di rischio potenziale dei medesimi articoli. In particolare, vengono disciplinate, per la prima volta nel nostro ordinamento, la tipologia dei fuochi artificiali ed articoli pirotecnici per uso esclusivamente professionale nonché gli articoli ad uso cinematografico e teatrale.
L'articolo 4 prescrive il superamento di un apposito corso di formazione sul tema della pirotecnica per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di manipolazione ed utilizzazione degli articoli pirotecnici e la licenza per l'esercizio del mestiere di fochino di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 302 del 1956.

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L'articolo 4 rimette, poi, al Ministro dell'interno il compito di definire con decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità di attuazione dei suddetti corsi con indicazione delle relative tariffe qualora vengano organizzati dalla pubblica amministrazione.
L'articolo 5 reca specifici divieti di vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo ed all'età dell'acquirente fissando a sedici anni l'età minima per l'acquisto e l'impiego di articoli inoffensivi. Rileva che viene disciplinata la vendita di fuochi di categoria 2 ai maggiorenni; la cessione a titolari di licenza di polizia dei fuochi di categoria 3; la cessione ai soli professionisti qualificati dei fuochi di categoria 4 e degli altri articoli pirotecnici professionali. È fatto, inoltre, divieto di cessione di articoli pirotecnici con massa attiva superiore a limiti indicati dalla Commissione Consultiva Centrale competente in materia di esplosivi, in relazione alle miscele che li compongono introducendo una disciplina transitoria per lo smaltimento delle giacenze dei predetti articoli entro il termine del 4 luglio 2011, attraverso cessione limitata ai soli soggetti qualificati.
L'articolo 6 indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della «marcatura CE» prevista dalla direttiva cui si dà attuazione. L'articolo 7 disciplina le formalità e le competenze per il rilascio dell'autorizzazione, previa notifica alla Commissione europea e alle competenti autorità degli altri Stati membri, agli organismi autorizzati ad espletare le attività di certificazione stabilite dal provvedimento in esame.
L'articolo 8 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un comitato tecnico di vigilanza sull'attività dei predetti organismi dettando norme sulla sua composizione, durata in carica, competenze e poteri. L'articolo 9 detta norme circa le caratteristiche grafiche del «marchio CE», le relative modalità di apposizione, il periodo di obbligatoria conservazione degli attestati e i destinatari di tali obblighi.
L'articolo 10 dispone l'applicazione delle norme di cui alla legge comunitaria per il 1994 alle procedure di valutazione previste dallo schema e a quelle finalizzate all'autorizzazione ed alla vigilanza sugli organismi notificati ed ai controlli sui prodotti. L'articolo 11 indica tutte le informazioni che debbono obbligatoriamente essere riportate sulle etichette degli articoli pirotecnici disciplinati dalle disposizioni in esame; l'articolo 12, a sua volta, reca le informazioni che vanno riportate nelle etichette degli articoli pirotecnici per veicoli.
L'articolo 13 disciplina le modalità di identificazione degli articoli pirotecnici anche attraverso la predisposizione di un modello conforme a quello riportato nell'Allegato 5 allo schema. Si rinvia, poi, ad un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione di taluni aspetti tecnici inerenti la formazione del codice di identificazione. Con l'articolo 14 s'impone al fabbricante, importatore e distributore l'utilizzo del sistema informatico di gestione delle procedure di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici ai fini dell'identificazione univoca e tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'articolo pirotecnico. Spetta al Ministro dell'interno, con proprio decreto, la definizione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, delle modalità di utilizzo del sistema informatico e di gestione dei dati di cui sopra nonché le modalità di tenuta del registro informatico.
L'articolo 15 attribuisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a quello dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno, i compiti di sorveglianza sul mercato degli articoli pirotecnici. Spetta, in particolare, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sentito quello dei Vigili del Fuoco, il compito di adottare eventuali misure limitative della libera circolazione dei prodotti marcati CE ritenuti pericolosi.
L'articolo 16 disciplina la partecipazione dei soggetti interessati nei procedimenti relativi alla limitazione della libera circolazione dei prodotti marcati CE

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ma ritenuti pericolosi, secondo le disposizioni del precedente articolo 15. L'articolo 17 attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza l'ulteriore potere di adottare provvedimenti limitativi della libera circolazione dei prodotti esplodenti, in aggiunta ai casi già disciplinati dal Testo unico di pubblica sicurezza, conferendo al prefetto il potere di sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici o d'imporre particolare prescrizioni tese a prevenire la detenzione o l'uso illecito di tale materiale. Al contempo, viene attribuita al Ministro dell'interno la facoltà di disporre ulteriori provvedimenti coercitivi relativamente a fabbricazione, vendita, cessione o consegna per la custodia in deposito degli articoli pirotecnici che, pur marcati CE, risultino pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica oltre che per la salute, l'ambiente e la pubblica incolumità.
L'articolo 18 reca una specifica disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni di cui allo schema in esame e sostituisce il testo dell'articolo 53 del Testo unico di pubblica sicurezza. L'articolo 19 contiene una serie di disposizioni volte a disciplinare la fase attuativa e transitoria connessa alle innovazioni recate dal provvedimento in esame attraverso il rinvio ai decreti ministeriali e regolamenti necessari per la completa attuazione delle disposizioni del decreto in esame. Più specificamente, si prevede l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di un regolamento di esecuzione volto ad adeguare le vigenti norme del Testo unico di pubblica sicurezza.
L'articolo 20, infine, assicura che dall'attuazione del presente decreto non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica stabilendo, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse disponibili.
Fa presente che allo schema di decreto in esame sono allegate la relazione illustrativa, l'analisi tecnico-normativa, l'analisi di impatto della regolamentazione e la relazione tecnico-finanziaria.
Per quanto riguarda la conformità con la legge di delega, il cui termine di scadenza per la relativa attuazione - tenuto conto della data in cui è stato presentato per il parere - è prorogato al 4 aprile 2010, rileva la necessità di tenere conto dei principi generali di delega contenuti nell'articolo 2 della legge n. 88 del 2009, unitamente ai principi e criteri direttivi specifici previsti dall' articolo 29, comma 1, della medesima legge.
In proposito, ritiene opportuno svolgere un'attenta riflessione alla luce del fatto che alcuni criteri e principi direttivi fissati dal predetto articolo 29 non risultano pienamente attuati con il provvedimento in esame; in più disposizioni, inoltre, si prevede il rinvio a fonti di rango inferiore, talora anche senza la previsione di un termine di emanazione, come nel caso di cui all'articolo 19, comma 4.
Sottolinea come tali previsioni, oltre a concretizzare una dequalificazione della fonte disposta non dalla legge ma dal decreto delegato, comportino anche un effetto di slittamento nel tempo nell'adozione della normativa rispetto alle previsioni della legge di delega e, quindi, anche della normativa comunitaria. In particolare, nel caso dei principi e criteri della lettera b) del comma 1 dell'articolo 29, il rinvio a regolamento - che interviene in materia disciplinata da un complesso concorso di normazione primaria e secondaria - produce un effetto di slittamento che può arrivare ad un termine di emanazione di 150 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Illustrando nel dettaglio i criteri e principi direttivi, la citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 prevede «l'armonizzazione delle norme di recepimento della direttiva con quelle nazionali vigenti in materia di sicurezza delle fabbriche, dei depositi e degli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti, anche sotto il profilo della prevenzione incendi». L'attuazione di tali profili è rinviata, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del provvedimento in esame, ad un decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di altri due decreti

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previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 19 che, a loro volta, devono essere emanati nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.
Inoltre, l'attuazione dei principi e criteri direttivi della lettera c) dell'articolo 29 - «assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti» - non appare contenuta nel provvedimento in esame, ma rinviata dall'articolo 19, comma 4, ad un decreto del Ministro dell'ambiente limitatamente alla disciplina delle modalità per la consegna, lo smaltimento e la distruzione dei rifiuti in materia di articoli pirotecnici.
Rileva che anche i principi e i criteri direttivi di cui alla lettera f) dell'articolo 29 della legge comunitaria - «prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose» - non sembrano ricevere completa attuazione nel testo in esame che non dispone in merito all'esclusione dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose.
Ricorda, infine, che il contenuto del provvedimento è riferibile alla materia «armi, munizioni ed esplosivi», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere alla luce del dibattito in Commissione e di quanto emergerà dalle audizioni informali che saranno programmate.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.
C. 588 Tassone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2010.

Pierangelo FERRARI (PD) nel richiamare la discussione svolta in Commissione, rileva preliminarmente come sia stato a suo avviso improprio fare riferimento ad una proposta di legge «grave» o «pericolosa», come emerge dall'iter parlamentare.
Rileva come la proposta di legge abbia il grande pregio di avere acceso i riflettori su una tematica seria e significativa, che attiene alla mancanza di equilibrio, a livello locale, tra poteri esecutivi e organi elettivi.
La proposta di legge in esame, tuttavia, non è condivisibile nella parte in cui si propone di modificare il sistema che è alla base della legge 25 marzo 1993, n. 81, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio comunale. Di tale legge, infatti, da più parti è stato fatto un bilancio positivo, evidenziando come essa rappresenti uno dei fondamenti della democrazia funzionante.
In particolare, la proposta di legge interviene sul principio noto con l'espressione simul stabunt, simul cadent, introdotto nella Costituzione, per le elezioni regionali, dalla legge costituzionale n. 1 del 1999: il nuovo terzo comma dell'articolo 126 Costituzione, infatti, dispone che, nel caso di elezione diretta del presidente

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della giunta regionale, l'approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti comporta automaticamente sia le dimissioni della giunta, sia lo scioglimento del consiglio.
La proposta di legge contravviene a tale principio, prevedendo una discutibile prevalenza della titolarità della carica rispetto alla volontà dell'elettorato.
Rileva poi come la proposta di legge utilizzi la locuzione «vicende personali e giudiziarie» per individuare il presupposto alla base del nuovo istituto, con una dizione che appare eccessivamente generica.
Sottolinea, quindi, che l'istituto della sfiducia costruttiva, seppur non previsto dall'ordinamento italiano per nessun organismo, non appare di per sé criticabile. Ricorda, in proposito, come una disposizione volta a introdurre tale istituto per la Camera dei deputati era contenuta nel testo di legge costituzionale di riforma della Parte seconda della Costituzione approvato nella XIV legislatura ma non entrato in vigore a causa dell'esito negativo del referendum confermativo di cui all'articolo 138 della Costituzione.
L'articolo 32 del testo della legge modificava l'articolo 94 della Costituzione. In particolare, il nuovo quinto comma così stabiliva: «Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».
La scelta di continuità con il mandato elettorale sarebbe stata volta ad impedire modifiche delle maggioranze e processi degenerativi. Le previsioni della proposta di legge in esame aprono invece il varco a possibili «ribaltoni». In ogni modo, la proposta di legge pone all'attenzione del Parlamento un problema importante, tenuto conto del fatto che in questi anni si è verificato uno svuotamento dei poteri dei consigli provinciali e dei consigli comunali, quale conseguenza della mancata previsione di adeguati poteri di controllo in funzione di contrappeso rispetto all'ampliamento dei poteri del presidente di provincia e del sindaco.
Ritiene, in conclusione, opportuno - come evidenziato anche dai colleghi Pastore e Favia nel corso del dibattito parlamentare sul provvedimento - che la Commissione prosegua nella discussione di una tematica di particolare rilievo che investe il mancato equilibrio, in ambito comunale e provinciale, tra poteri esecutivi ed organi elettivi.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.
Emendamenti C. 3014 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.
Emendamenti C. 3015 Governo, approvato dal Senato.