CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2010
268.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 gennaio 2010. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.10.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.
Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

Giovanni DELL'ELCE (Pdl), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la proposta di legge in esame, composta da 4 articoli, è stata approvata dal Senato il 23 settembre 2009 e mira a promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle aree marine protette e di reperimento, al fine di dotarle di campi di ormeggio attrezzati laddove più alta è la pressione del diporto. Come è emerso durante il dibattito al Senato, le isole minori e alcune aree marine di maggior pregio subiscono, specie nel periodo estivo, una pressione

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turistica che rischia di comprometterne i valori ambientali. In particolare è fortemente avvertita la necessità di promuovere un intervento nelle isole minori e nelle altre aree marine di pregio naturalistico, attraverso la costruzione di campi ormeggio attrezzati ove risulta maggiore la pressione della nautica da diporto.
L'articolo 1, comma 1, prevede che gli enti gestori delle aree marine protette possano istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I campi di ormeggio, detti anche campi boe, sono aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Sono già previsti nei regolamenti di esecuzione e di organizzazione di alcune aree marine protette italiane. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono, in tali casi, sottoposti al parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.
Il comma 2 dell'articolo 1 reca quindi le finalità dei campi di ormeggio: riduzione del fenomeno dell'aratura e danneggiamento dei fondali vulnerabili da parte di ancore delle unità da diporto; fruizione regolamentata dell'area; erogazione di un numero limitato di permessi di stazionamento; garanzia della trasparenza dei criteri di accesso attraverso forme di prenotazione non onerosa ed in via telematica.
Il comma 3 prevede che, in tale contesto, gli enti gestori dei campi di ormeggio provvedano alla definizione di tariffe orarie e giornaliere di stazionamento.
Il comma 4 dispone che una quota, pari al 15 per cento degli ormeggi sia riservata alle imbarcazioni a propulsione velica, ovvero alle imbarcazioni e natanti che rispondono ai requisiti di costruzione e di sicurezza previsti dalla direttiva 2003/44/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 171/2005, o in linea con gli annessi IV e VI della Convenzione Marpol 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi), ratificata dall'Italia con la legge n. 662/1980, in materia di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico delle navi e di quello atmosferico dovuto alle navi.
Il comma 5 prevede che il numero di ormeggi prenotabili in anticipo non dovrà comunque essere superiore al 90 per cento, dovendosi intendere il rimanente 10 per cento a disposizione delle unità di transito.
In base al comma 6, i proventi saranno destinati, oltre che al recupero delle spese per l'allestimento e la manutenzione dei campi di ormeggio, ad interventi di tutela ambientale dell'area marina, in particolare per servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti e per servizi di sorveglianza e prevenzione contro l'inquinamento dell'ambiente costiero.
In base ai commi 7 e 8, nell'allestimento dei campi di ormeggio gli enti gestori dovranno seguire alcuni specifici criteri: in particolare dovranno individuare, per l'ancoraggio sul fondale delle boe, sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali; potranno inoltre prevedere sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture, nonché dei sistemi di raccolta dei rifiuti.
I commi 9 e 10 danno la possibilità direttamente ai comuni di istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica, anche se non ricompresi nelle aree marine protette o in quelle di reperimento, sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge

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in esame. I comuni, in base al comma 10, dovranno redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché studi di incidenza per la valutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nelle zone ove insistono aree appartenenti alla rete «Natura 2000».
In proposito, ricorda che la rete «Natura 2000» è prevista dall'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE come rete ecologica europea coerente delle zone speciali di conservazione, vale a dire le aree protette di rilevanza comunitaria. La rete deve garantire il mantenimento, ovvero il ripristino dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nel recepire la direttiva 92/43/CEE, prevede all'articolo 5, una valutazione di incidenza del contenuto dei diversi strumenti di programmazione territoriale (piani territoriali, urbanistici e di settore) sulle aree protette di rilevanza comunitaria.
Il comma 11 prevede che le disposizione recate dalla proposta in esame rispettino la normativa in materia di difesa del mare e delle aree marine protette.
Le due disposizioni da ultimo richiamate risultano di particolare interesse per quel che attiene i profili di compatibilità comunitaria. In particolare la previsione del comma 10, che rimette, nelle zone incluse nella rete natura 2000, l'istituzione dei campi di ormeggio alla previa valutazione di incidenza appare coerente con la disciplina comunitaria in materia.
La direttiva 92/43/CEE prevede anche, agli articoli da 12 a 16, un sistema atto a garantire per le specie protette di rilevanza comunitaria, indicate nell'allegato IV alla direttiva medesima, la loro tutela. In particolare, vengono dettati principi quali il divieto di perturbazione segnatamente durante il periodo di riproduzione e il divieto di deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.
In tal senso, la disposizione del comma 11 dell'articolo 1, che richiama il rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mare e di aree protette, appare idonea a soddisfare i requisiti previsti in materia di tutela delle specie protette di rilevanza comunitaria.
In proposito, ricorda anche che le disposizioni della direttiva 92/43/CEE sopra richiamate non appaiono modificate alla luce della nuova direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008), la quale stabilisce un quadro normativo e obiettivi comuni per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino fino al 2020. Per poter raggiungere tali obiettivi, gli Stati membri dovranno valutare i bisogni esistenti nelle zone marine di loro competenza. Essi dovranno poi elaborare e attuare piani di gestione coerenti in ogni regione e successivamente assicurarne il monitoraggio. Il termine di recepimento negli Stati membri è il 15 luglio 2010. In Italia, il recepimento è previsto dall'Allegato B della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). La direttiva non ha comunque ancora trovato attuazione.
L'articolo 2 prevede che i comuni possano istituire, per le finalità e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, campi di ormeggio anche nelle aree marine di reperimento (vale a dire i tratti di mari la cui delimitazione è requisito preliminare per la successiva individuazione delle aree protette), con la facoltà di affidamento dell'allestimento e della manutenzione a terzi in rispetto delle modalità di selezione previste dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. n. 163/2006). Spetterà, invece, alla locale Capitaneria di porto provvedere in merito agli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione.
L'articolo 3 stabilisce che i campi di ormeggio vengano segnalati in base alle indicazioni che i comuni e gli enti gestori acquisiscono dall'Istituto idrografico della Marina. A tale istituto - oltre che al competente ufficio tecnico dei fari della

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Marina militare - gli enti gestori devono comunicare la posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio.
L'articolo 4 reca, infine, la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
Si riserva, in conclusione, di intervenire nuovamente nel corso della discussione del provvedimento.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.
C. 3015 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), relatore, ricorda preliminarmente che l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) fu firmato il 3 maggio 1992 dagli allora 12 Stati membri della Comunità europea e 6 Stati membri dell'EFTA: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera. A seguito dell'esito negativo di un referendum tenutosi nel dicembre 1992, la Svizzera non ha ratificato l'Accordo. Il Liechtenstein ha aderito nel 1995 all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Attualmente l'Accordo SEE si applica agli Stati membri dell'UE e a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Entrato in vigore nel gennaio 1994, l'Accordo istituisce una zona europea in cui è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. L'obiettivo è quello di creare regole comuni e condizioni di concorrenza paritarie fra le imprese dei paesi Parte, nonché di istituire un apparato istituzionale e giurisdizionale in grado di garantire il corretto funzionamento e l'omogenea applicazione delle regole comuni.
Gli Stati contraenti hanno assunto l'impegno di recepire la normativa comunitaria per la realizzazione del mercato interno. L'Accordo garantisce un elevato grado di armonizzazione nei settori della politica sociale, dell'ambiente, del diritto societario e della protezione del consumatore. L'Accordo prevede, inoltre, talune politiche «di accompagnamento» del mercato unico, come ad esempio la politica della concorrenza e la politica sociale, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente, l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo. Tuttavia, a differenza del mercato unico della Comunità europea, l'Accordo SEE esclude, in linea di massima, i prodotti agricoli e i prodotti della pesca, le imposte indirette (IVA ed accise) e non contempla una politica economica esterna comune (tariffa esterna comune, misure antidumping, ecc.); di conseguenza lo SEE non rappresenta un mercato del tutto libero da frontiere, né una vera unione doganale.
La stipula dell'Accordo sottoposto all'esame della Camera per l'autorizzazione alla ratifica si è resa necessaria a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, che è divenuta pienamente operante dal 1o gennaio 2007. Tali Stati non erano evidentemente Parti dell'Accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 - in vigore dal 1o gennaio 1994 -, volto all'estensione delle previsioni comunitarie sul mercato interno ai Paesi dell'Associazione europea di libero commercio (EFTA), con l'eccezione della Svizzera. D'altra parte, l'articolo 128 dell'Accordo SEE prevede che al momento dell'adesione all'Unione europea qualsiasi nuovo Stato richieda di divenire parte anche dello Spazio Economico Europeo: infatti anche i 10 Stati entrati a far parte della UE il 1o maggio 2004 hanno seguito tale procedura, e l'Accordo sulla partecipazione dei dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea allo Spazio economico

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europeo, firmato il 14 ottobre 2003, è in vigore dal dicembre 2005 - l'Italia lo ha ratificato con legge 1o giugno 2005, n. 114.
L'Accordo del 25 luglio 2007 sulla partecipazione della Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo rientra nella categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, che sono pertanto parti dell'Accordo. Attualmente l'Accordo del 25 luglio 2007 è stato ratificato da tutte le Parti - inclusi i tre Paesi membri dell'EFTA -, ad eccezione dell'Italia, della Grecia, del Belgio e della Comunità europea.
Peraltro, le implicazioni della partecipazione dei due nuovi Stati membri della UE allo Spazio economico europeo hanno richiesto la conclusione di ulteriori accordi bilaterali della Comunità europea con due Paesi non comunitari del SEE (Islanda e Norvegia), che tuttavia esulano dalla presente trattazione, in quanto concernenti materie interamente delegate alla negoziazione, conclusione e approvazione della Comunità stessa, senza il concorso degli Stati membri.
L'articolo 1 prevede che la Bulgaria e la Romania divengano Parti dell'Accordo del 1992 sulla creazione dello Spazio economico europeo, e in particolare dell'Accordo SEE come modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate prima del 1o ottobre 2004, secondo le condizioni stabilite nell'Accordo del 2007 in esame e nei relativi Allegati, che ne costituiscono parte integrante.
L'articolo 2 riporta le modifiche che l'adesione della Bulgaria e della Romania all'Accordo SEE comporta: si tratta quasi esclusivamente di adattamenti formali implicanti per lo più la menzione della Bulgaria e della Romania in diverse sezioni del testo principale e dei Protocolli dell'Accordo SEE medesimo. Deve tuttavia evidenziare che una di tali modifiche riveste invece importanza sostanziale, poiché concerne alcune conseguenze finanziarie dell'estensione del SEE ai nuovi Stati membri. L'articolo 2 introduce infatti un addendum al Protocollo 38-bis, sul meccanismo finanziario del SEE, in base al quale - in considerazione degli innegabili vantaggi che l'Islanda, il Liechtenstein e, soprattutto, la Norvegia trarranno dall'ampliamento territoriale del SEE - il contributo finanziario supplementare a favore di Bulgaria e Romania ammonterà rispettivamente a 21,5 e 50,5 milioni di euro con riferimento al periodo 1o gennaio 2007-30 aprile 2009. L'articolo 2 dell'Accordo in commento riguarda inoltre l'applicazione dei meccanismi generali di salvaguardia economica.
L'articolo 3 opera il recepimento nell'Accordo SEE delle modifiche agli atti delle istituzioni comunitarie, derivanti dagli strumenti di adesione della Bulgaria e della Romania alla UE, mentre l'articolo 4 inserisce nell'Accordo SEE le disposizioni, contenute nell'Atto di adesione, di cui all'Allegato B dell'Accordo in esame, stabilendo altresì la prevalenza delle procedure stabilite nell'accordo SEE originario su ogni altra disposizione che, per quanto rilevante ai fini dello SEE e citata nell'Atto di adesione, non sia stata tuttavia ripresa nel citato Allegato B.
A norma dell'articolo 5, eventuali questioni sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame possono essere deferite da una qualsiasi delle Parti al Comitato misto SEE, al fine di giungere a una soluzione della controversia.
L'articolo 6, comma 1 prevede la ratifica o l'approvazione dell'Accordo in esame secondo le procedure interne di ciascuna delle Parti contraenti, con deposito dei rispettivi strumenti presso il Segretariato Generale del Consiglio UE. Il comma 2 pone come data dell'entrata in vigore dell'Accordo in esame - previo deposito di tutti gli strumenti di ratifica o approvazione - quella del giorno successivo al deposito dell'ultimo di detti strumenti, a condizione tuttavia che nello stesso giorno entrino in vigore due accordi e un protocollo tra CE e Norvegia, nonché un protocollo tra CE e Islanda,

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correlati alla partecipazione allo SEE di Bulgaria e Romania, ma non sottoposti all'esame del Parlamento, in quanto di esclusiva competenza della Comunità europea.
I due accordi ed i due protocolli in questione rispecchiano rispettivamente i risultati dei negoziati sull'incremento dei contributi finanziari della Norvegia a fronte dei maggiori vantaggi che godrà dalla partecipazione dei due nuovi Stati allo SEE; e sulle concessioni in materia di pesca che la CE riconoscerà a Norvegia e Islanda a fronte dei maggiori esborsi.
Infine, l'articolo 7 stabilisce che il testo dell'Accordo, redatto in tutte le lingue dell'Unione europea, nonché in islandese e norvegese, verrà depositato in un unico esemplare presso il Segretariato Generale del Consiglio UE: ciascuna delle versioni linguistiche farà ugualmente fede.
Il disegno di legge, già approvato dal Senato il 1o dicembre scorso, consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sulla partecipazione allo SEE della Bulgaria e della Romania; il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissato per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) rileva che l'Accordo in esame è evidentemente compatibile con il diritto comunitario, non implica profili di incidenza sull'ordinamento interno, né a livello costituzionale, né a livello legislativo, regolamentare o amministrativo, così come sulle competenze delle autonomie locali. Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che evidenzia l'immediato interesse delle disposizioni dell'Accordo in esame per le prospettive di sviluppo delle attività economiche nell'area interessata, considerato che gli effetti del SEE si considerano pressoché equivalenti all'estensione de plano delle regole comunitarie sul mercato interno, al punto di configurare lo SEE come realtà «di portata e rilevanza continentale».
Tenuto conto, in conclusione, dei contenuti dell'Accordo e dei ristretti tempi di esame a disposizione della Commissione, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 gennaio 2010. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Atto n. 135.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine

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del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Gianluca PINI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 6 dicembre 2009, ma che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, la Commissione non si è sinora espressa. Avverte tuttavia che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera inviata al Presidente della Camera, ha chiesto che - essendo inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza per la formulazione del proprio parere - le Commissioni si esprimano sullo schema di decreto. Invita quindi il relatore a formulare una proposta di parere.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, anche in considerazione del fatto che appare urgente l'attuazione della direttiva 2006/42/CE, poiché il 25 giugno 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva medesima, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI, presidente, preannuncia, in qualità di rappresentante del gruppo LNP, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).
Atto n. 144.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Gianluca PINI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto lo scorso 7 dicembre 2009, ma che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata, la Commissione non si è sinora espressa. Avverte tuttavia che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera inviata al Presidente della Camera, ha chiesto che - essendo inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza Unificata per la formulazione del proprio parere - le Commissioni si esprimano sullo schema di decreto. Invita quindi il relatore a formulare una proposta di parere.

Sandro GOZI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), nella quale vengono sottolineate, in premessa, la necessità di rafforzare la cooperazione in materia ambientale, in un contesto transfrontaliero, anche attraverso una più rapida ed efficiente condivisione dei dati a disposizione delle autorità pubbliche nazionali e territoriali, nonché l'urgenza di procedere all'attuazione della direttiva 2007/2/CE, soprattutto in considerazione del fatto che il 30 luglio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva medesima. Con riguardo alla citata messa in mora, rileva quindi negativamente la mancata espressione del parere

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sul provvedimento da parte della Conferenza Unificata.

Gianluca PINI, presidente, condivide le osservazione del collega Gozi in ordine all'urgenza del provvedimento e preannuncia, in qualità di rappresentante del gruppo LNP, il voto favorevole sulla proposta di parere.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.