CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 gennaio 2010
268.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Comunicazioni del Presidente.

Mercoledì 13 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 8.30.

Marco ZACCHERA, presidente, nel rilevare l'assenza di molti componenti il Comitato e di rappresentanti della maggioranza, richiama l'attività finora svolta a partire dall'audizione informale di rappresentanti dei sindacati dei pensionati italiani all'estero, tenutasi lo scorso 25 novembre 2009. Richiamando alcune questioni di merito rimaste in sospeso, fa presente che il Comitato in sedute precedenti ha segnalato l'opportunità di procedere ad audizioni nel settore dell'informazione per gli italiani all'estero e della promozione della cultura italiana. Al riguardo ritiene utile procedere all'audizione del neonominato direttore responsabile di Rai International. Anche in merito alla questione della riforma della legge n. 153 del 1971 in tema di iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti, auspica la presentazione di proposte da parte dei gruppi.
In generale, ritiene che la seduta odierna sia funzionale alla individuazione di temi di lavoro per i prossimi mesi, anche in vista della formulazione di una proposta all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva su tematiche inerenti gli italiani all'estero.

Marco FEDI (PD) auspica un'accelerazione dei lavori del Comitato nel primo trimestre dell'anno appena iniziato in

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modo da potere avanzare proposte di riforma relative alla tematica degli italiani all'estero prima della pausa estiva. Ritiene che il Comitato debba affrontare con urgenza la materia della riforma della cittadinanza, all'esame della I Commissione, rilevando come finora il Comitato non abbia potuto svolgere alcun ruolo rispetto ad un tema che riveste particolare interesse per gli italiani all'estero.
Quanto al tema dell'informazione propone un'audizione di un rappresentante del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione al rinnovo della convenzione con RAI Italia, per la quale teme una riduzione di risorse, e ai contributi alla stampa italiana all'estero, auspicandone un allargamento anche ai media elettronici.
Considera infine utile che il Comitato inizi per tempo un approfondimento sulla riforma di Comites e CGIE, attualmente all'esame del Senato, per pervenire ad eventuali proposte emendative comuni quando il provvedimento sarà all'esame della Camera.

Antonio RAZZI (IdV) concorda con le proposte del collega Fedi e stigmatizza la riduzione delle risorse disponibili per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero. Auspica che gli eletti all'estero siano informati preventivamente su innovazioni relative a temi quali l'istruzione, la rete consolare e i trasporti internazionali, in maniera tale da potere avere un confronto con gli elettori dei loro collegi.

Laura GARAVINI (PD) auspica in primo luogo che il 2010 sia un anno più propizio, rispetto al precedente, per le politiche nei confronti degli italiani all'estero, esprimendo apprezzamento per l'intervento del presidente Zacchera, in sede di discussione del disegno di legge di bilancio, sulle risorse necessarie al perseguimento di tali politiche. Concorda con le proposte avanzate dai colleghi intervenuti precedentemente e sottolinea la competenza del Comitato sul tema della riorganizzazione della rete consolare, resa evidente anche dall'incontro informale che si terrà nel pomeriggio con una delegazione del Land di Amburgo.
Propone infine che il Comitato possa diventare una fucina di proposte per l'integrazione e l'accoglienza degli immigrati attraverso l'analisi, da condurre eventualmente anche con l'aiuto di esperti, delle esperienze di integrazione vissute dagli italiani emigrati all'estero negli anni passati.

Marco ZACCHERA, presidente, esprime delusione per il fatto che nella legislatura in corso il tema degli italiani all'estero sia sostanzialmente uscito dall'agenda politica. Giudica interessante la proposta dell'onorevole Garavini sull'emigrazione, pur sottolineando le diversità di ordine storico e culturale fra l'attuale fenomeno migratorio e quelli del passato. Ritiene che il tema possa essere affrontato nell'ambito di un evento aperto a soggetti esterni.
Rispetto alla riforma della rappresentanza degli italiani all'estero, ritiene che il Comitato possa cominciare ad affrontare tale tema quando il Senato avrà definito un testo, esprimendo l'auspicio che in sede di esame alla Camera possano essere presentati emendamenti condivisi da tutto il Comitato.
Concorda con la proposta dell'onorevole Fedi di audire un rappresentante del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri prima di sentire il direttore di Rai Italia.

Marco FEDI (PD) precisa che l'esigenza di affrontare anticipatamente il tema della riforma della rappresentanza degli italiani all'estero deriva dall'auspicio di potere trovare una posizione condivisa tra maggioranza ed opposizione, che potrebbe essere più difficile da raggiungere in tempi ristretti. Quanto alla proposta dell'onorevole Garavini sull'integrazione degli immigrati ritiene che essa possa essere utilmente collegata al tema della cittadinanza.

Marco ZACCHERA, presidente, comunica che prenderà contatti con il Senato

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per seguire l'iter della riforma della rappresentanza degli italiani all'estero. Sul tema dell'immigrazione, ribadisce da un lato l'importanza di un coinvolgimento che superi i limiti ristretti del Comitato e, dall'altro, la necessità che non si esuli dai compiti propri del Comitato stesso. Prospetta l'opportunità di coinvolgere in una riflessione sulle questioni sollevate dalla collega Garavini eventuali addetti culturali delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia.

Laura GARAVINI (PD), condividendo la precisazione del presidente Zacchera sulle differenze tra l'emigrazione italiana e il fenomeno migratorio che interessa in questa fase il nostro Paese, sottolinea che l'obiettivo della sua proposta è quella di dare risalto alla questione della tutela dei diritti. Precisa che la proposta mira ad individuare le «buone pratiche» in tema di integrazione, richiamando in proposito l'esperienza della Germania dove, seppure con ritardo, si sono compiuti notevoli progressi a partire dal 2002, quando si è abbandonata la precedente impostazione basata sul concetto di lavoratore-ospite.

Marco FEDI (PD), rispetto all'integrazione degli immigrati, rileva che l'esperienza dell'emigrazione italiana presenta differenze tra i diversi Paesi di destinazione e che comunque l'integrazione è un processo in continua evoluzione. Ritiene inoltre necessario un approfondimento di come importanti Paesi di immigrazione, europei ed extraeuropei, abbiano affrontato il tema della cittadinanza degli immigrati.

Marco ZACCHERA, presidente, concorda con l'ultima osservazione dell'onorevole Fedi.

Antonio RAZZI (IdV) auspica la presentazione di emendamenti condivisi da tutto il Comitato sulla riforma della cittadinanza.

Marco ZACCHERA, presidente, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 gennaio 2010. - Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.
C. 2934 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, segnalando che l'Accordo in titolo ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra l'Italia e la Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, già in atto limitatamente alla materia del trasferimento di persone condannate sulla scorta dell'Accordo del dicembre 1999 in vigore dal dicembre 2002,ratificato dall'Italia con la legge 11 luglio 2002, n. 149. L'Accordo con Hong Kong sull'assistenza giudiziaria in materia penale si rende necessario poiché, dopo il passaggio della regione sotto la sovranità cinese, è venuta meno l'applicazione al territorio dell'Accordo italo-britannico in materia, fino ad allora vigente.
Rileva che l'Accordo, stipulato a Roma il 28 ottobre 1998, si compone di diciannove articoli. L'articolo I sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca - che non fa sorgere diritti in capo privati, ma riguarda esclusivamente le Parti contraenti -, che si esplicherà tanto nelle indagini penali quanto nei procedimenti relativi a tali

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reati. Nella mutua assistenza, oggetto dell'Accordo in esame sono ricomprese l'identificazione e localizzazione di persone, la notifica di documenti, l'acquisizione di prove, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, la facilitazione della comparizione personale di testimoni, anche se detenuti, o periti, la consegna o il prestito di reperti e di corpi di reato, la confisca dei proventi e strumenti di attività criminali. L'assistenza giudiziaria non attiene alla consegna di persone ricercate, né all'esecuzione nella Parte richiesta di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente, e neppure al trasferimento di persone detenute per l'esecuzione di pene.
L'articolo II stabilisce che le richieste di assistenza avvengano tramite il Ministero della giustizia per l'Italia e il Segretario alla Giustizia per Hong Kong, designate quali Autorità centrali dalle Parti.
L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata (articolo III) qualora gli atti richiesti siano contrari alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi vitali della Parte richiesta; se quest'ultima considera il fatto per cui si procede alla stregua di reato politico o mero reato militare; se vi è il sospetto di pregiudizi politici, razziali, di sesso, di nazionalità o di religione verso le persone accusate; se l'accusato è già stato giudicato, e ha eventualmente scontato la pena, per lo stesso reato nel territorio della Parte richiesta; se la richiesta di assistenza riguarda un reato punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte. L'assistenza richiesta potrà inoltre essere meramente differita, qualora l'esecuzione di essa possa interferire con indagini o procedimenti in corso nel territorio della Parte richiesta. Nel fornire informazioni o prove la Parte richiesta (articolo VII) può chiedere che siano considerate riservate, ovvero vengano utilizzate solo alle condizioni eventualmente specificate dalla Parte richiesta medesima. A sua volta, la Parte richiedente non può utilizzare le informazioni o prove ricevute per scopi diversi da quelli da essa stessa indicati nella richiesta, se non preventivamente autorizzata in senso diverso dalla Parte richiesta.
Segnala inoltre che l'articolo IV specifica le modalità per le richieste di assistenza giudiziaria che, tra l'altro, devono essere accompagnate da una traduzione in una lingua ufficiale della Parte richiesta, salvo diverso avviso di quest'ultima. L'articolo V stabilisce che l'esecuzione delle rogatorie avviene secondo la legge della Parte richiesta, mentre l'articolo VI concerne essenzialmente la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria, che sono di norma a carico della Parte richiesta, salvo che per i compensi dei periti, le spese di traduzione, le indennità e rimborsi dovuti per comparizioni a vario titolo nel territorio dell'altra Parte.
L'articolo VIII riguarda l'acquisizione di prove, oggetti e documenti in relazione a reati o a procedimenti penali in corso nella Parte richiedente: è previsto in particolare che la Parte richiedente specifichi le questioni da porre agli eventuali testimoni. Vi sono altresì previsioni relative al caso di una persona da interrogare a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria, ma che opponga la propria immunità o incapacità.
La richiesta di notificazione di atti relativi a comparizioni (articolo X) deve essere inoltrata dalla Parte richiedente almeno quaranta giorni prima della prevista comparizione. Gli articoli XIII-XV concernono la comparizione di persone implicate dalla richiesta di assistenza: tale comparizione può avvenire sia in ordine a persone detenute nel territorio della Parte richiesta, sia con riferimento a testimoni o periti ivi residenti, ma in entrambi i casi con il consenso della persona interessata e, per quanto riguarda i testimoni a piede libero o i periti, previo accertamento dell'esistenza di adeguate misure di sicurezza nel territorio della Parte richiedente.
L'articolo XVI riguarda le richieste di perquisizione, sequestro o consegna di oggetti che si trovano presuntivamente nel territorio della Parte richiesta, e che siano collegati a reati per i quali l'ordinamento della Parte richiedente prevede una pena detentiva massima non inferiore a due anni. L'articolo XVII riguarda i proventi di

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reati contro la legge della Parte richiedente, sui quali la Parte richiesta si impegna a indagare: in caso di loro rinvenimento, la Parte richiesta adotta le misure previste dal proprio ordinamento per prevenirne qualunque commercio o trasferimento, e, in caso di richiesta mirante alla confisca di detti proventi, tali misure potranno spingersi fino a dare esecuzione a provvedimenti giudiziari della Parte richiedente, ovvero a iniziare procedimenti relativi ai proventi ai quali si riferisce la richiesta. Salvo diverso accordo tra le Parti, sarà la parte richiesta a trattenere i proventi confiscati. Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame, in mancanza di un'intesa tra le Autorità centrali delle due Parti, verranno risolte per via diplomatica (articolo XVIII). L'articolo XIX prevede infine le clausole sull'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, al quale ciascuna delle Parti potrà porre termine con effetto immediato mediante comunicazione all'altra Parte, ma senza pregiudizio dell'applicazione dell'Accordo alle richieste di assistenza giudiziaria inoltrate prima della cessazione di esso.
Passando al disegno di legge in esame, esso è composto di quattro articoli, di cui i primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo per l'assistenza giudiziaria in materia penale con Hong Kong e il relativo l'ordine di esecuzione.
Sottolinea che l'articolo 3, comma 1, contiene la norma di copertura finanziaria: all'onere, valutato in 34.880 euro annui a partire dal 2010, si farà fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.
Ritiene opportuno che il rappresentante del Governo fornisca chiarimenti alla Commissione sulle ragioni alla base della scelta operata in tema di copertura finanziaria, attesa l'importanza di non distogliere risorse alla lotta contro la desertificazione.
Quanto al comma 2 dello stesso articolo 3, esso dispone il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame a carico del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Al riguardo, anche alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'iter presso l'Assemblea al disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica in Pescara - Icranet, fatto a Roma il 14 gennaio 2008 (C. 2815), approvato ieri da questo ramo del Parlamento, si prospetta anche per il provvedimento in esame l'opportunità di coordinare le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, con le nuove norme in tema di contabilità e di finanza pubblica, approvate con la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed entrate in vigore il 1 gennaio scorso. Preannuncio pertanto la presentazione di un emendamento volto ad aggiornare il testo del disegno di legge alle nuove disposizioni in tema di clausola di salvaguardia, di cui al comma 12 dell'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA condivide le considerazioni svolte dal relatore, anche in merito alle necessarie modifiche in tema di copertura finanziaria. Nel segnalare la particolare urgenza di pervenire alla ratifica del provvedimento, precisa che la copertura finanziaria riguarda, come già avvenuto in passato, non già gli stanziamenti destinati alla cooperazione italiana per la lotta contro la desertificazione ma i soli costi di gestione della Convenzione.

Franco NARDUCCI, presidente, alla luce di quanto prospettato dal relatore, propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame alle ore 15 di lunedì 18 gennaio prossimo.

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La Commissione conviene.

Franco NARDUCCI, presidente, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.
C. 2935 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, presidente e relatore, illustra il provvedimento in esame rilevando che l'Accordo con il Consiglio federale elvetico, fatto a Roma il 31 ottobre 2006, fa seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione europea (ECOFIN) del 21 ottobre 2004, che ha autorizzato l'Italia ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE, relativa alle imposte sulla cifra di affari. L'autorizzazione, richiesta dal Governo italiano, ha lo scopo di stabilire la non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo.
Poiché, infatti, in Svizzera non è prevista l'IVA sui pedaggi, si era venuta a creare una disparità dei costi per gli utenti, nonché una distorsione nel settore della concorrenza degli abbonamenti (per il minor costo di quelli acquistati in Svizzera) accanto a difficoltà amministrative nella gestione congiunta italo-elvetica del traffico del Gran San Bernardo e della ripartizione degli introiti connessi.
Segnala che l'Accordo si compone di un Preambolo e di un unico articolo. Tra la normativa richiamata nel Preambolo, di cui si è appena dato conto, compare anche la Convenzione del 23 maggio 1958 tra Italia e Svizzera, relativa alla costruzione e all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, la cui ratifica è stata autorizzata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1216 del 29 ottobre 1958; l'articolo 8 di tale Convenzione prevede che eventuali questioni fiscali relative alla costruzione e alla gestione del traforo siano regolate da appositi Accordi, quale si configura quello in esame. Le Parti si sono quindi accordate per non sottoporre ad imposta sul valore aggiunto, od altra analoga, gli importi dei pedaggi dovuti per il transito nella galleria del Gran San Bernardo. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica e, se denunciato, resterà in vigore ancora per i dodici mesi successivi al preavviso di denuncia.
Sottolinea che il disegno di legge al nostro esame, composto di quattro articoli, reca agli articoli 1 e 2 l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 31 ottobre 2006, in materia di non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del San Bernardo.
L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 547.000 euro per il 2010, e in 589.000 euro a partire dal 2011. La copertura di tali oneri è reperita, mediante riduzione delle proiezioni, a partire dal 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.
A questo proposito rileva che nella relazione tecnica viene stimata una perdita di gettito IVA pari a 547.000 euro per il 2010, 568.000 euro per il 2011 e 589.000 euro per il 2012, mentre l'articolo 3 del disegno di legge prevede un onere pari a 589.000 euro già a partire dal 2011. Sul punto sarà opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Il comma 2 del richiamato articolo 3 dispone il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame a

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carico del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Come già rilevato dal collega Pianetta in relazione al disegno di legge C. 2934, anche in questo caso è necessario provvedere all'aggiornamento del disegno di legge in esame alle nuove norme entrate in vigore il 1o gennaio scorso in tema di contabilità e finanza pubblica, con cui è stata peraltro abrogata la legge n. 468 del 1978. Preannuncia pertanto la presentazione di una proposta emendativa in tal senso.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA concorda con quanto prospettato dal relatore.

Franco NARDUCCI, presidente, alla luce di quanto segnalato dal relatore, propone la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame alle ore 15 di lunedì 18 gennaio prossimo.

La Commissione conviene.

Franco NARDUCCI, presidente, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 13 gennaio 2010.

Incontro con una delegazione parlamentare del Land di Amburgo.

L'incontro informale è stato svolto dalle 15.45 alle 17.15.