CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2010
267.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Atto n. 135.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2009.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (vedi allegato).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA (PdL), nel condividere il parere proposto dal relatore, assicura che il Governo terrà

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conto delle condizioni e dell'osservazione formulate nella redazione finale del testo in esame.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.15.

Commercializzazione del metano per autotrazione.
C. 2172 Saglia.

(Seguito esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 1016 Bordo e C. 2843 Froner - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2009.

Andrea GIBELLI, presidente, comunica che, in relazione alla proposta in esame, è stata assegnata alla Commissione, in data 9 novembre 2009, la proposta di legge Froner C. 2843 recante «Disposizioni per l'incremento dell'utilizzo del gas metano per autotrazione», che la presidenza ha provveduto ad abbinare d'ufficio, vertendo il provvedimento su materia identica. Comunica inoltre che la presidenza ritiene di proporre alla Commissione anche l'abbinamento della proposta di legge Bordo C. 1016, «Norme per l'installazione di distributori di idrogeno e di metano per autotrazione sul territorio nazionale», assegnata alla Commissione il 18 settembre 2008.

La Commissione concorda.

Giovanni FAVA (LNP), relatore, sottolineata preliminarmente una sostanziale convergenza sulla materia in esame, osserva che la proposta Bordo C. 1016 tratta prevalentemente di distributori di idrogeno e solo incidentalmente della materia trattata nelle altre due proposte in esame. Riterrebbe inoltre opportuno procedere, in considerazione della condivisione rilevata, alla nomina di un comitato ristretto per giungere alla definizione di un testo il più ampiamente condiviso.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Andrea GIBELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.30.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
C. 2424 Antonino Foti.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, presidente, in sostituzione del relatore Fabio Gava, che ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla seduta odierna, illustra il nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione, della proposta di legge C. 2424 recante «Interventi per agevolare

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la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito». Ricorda che sul nuovo testo la Commissione bilancio ha richiesto al Governo, in data 29 ottobre 2009, la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.
Sottolinea che la proposta di legge in discussione, come modificata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un'attività d'impresa. In relazione a ciò, e sulla scia di quanto già previsto in particolare dal decreto-legge «anticrisi» n. 78 del 2009, la proposta in esame trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi per l'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle microimprese.
L'articolo 1 del testo, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, riconosce specifiche agevolazioni ai lavoratori che, godendo di determinati strumenti di sostegno al reddito alla data del 1o luglio 2009, intendano iniziare un'attività imprenditoriale. In particolare, il comma 1 prevede la corresponsione, per i lavoratori dipendenti già destinatari degli specifici trattamenti di integrazione del reddito indicati al comma 2, che avviino una nuova attività di impresa, di un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga. L'ammissione a tale trattamento è valida, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, per un periodo di 18 mesi. I soggetti destinatari dell'indennità (comma 2) sono i lavoratori dipendenti che, alla data del 1o luglio 2009, fruivano dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti, nonché dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione, mobilità e di disoccupazione speciale, di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, dei contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione salari straordinaria. L'indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, con contribuzione figurativa nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale delle rispettive gestioni (comma 3). La contribuzione figurativa è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS (comma 4). Resta fermo in ogni caso l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 5). Trovano inoltre applicazione (comma 6) le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, in materia di intervento integrativo posto a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, con una misura minima ridotta al 10 per cento in luogo del 20 per cento.
È altresì previsto l'esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel caso in cui, i soggetti che abbiano intrapreso attività di impresa, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito per un periodo di almeno 24 mesi (comma 7). Tali periodi sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della GIAS (Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) dell'INPS. Resta fermo l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'INAIL (comma 8). Al termine del periodo sperimentale, è prevista la facoltà di iscrizione alle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991 (comma 9).
L'articolo 2 reca disposizioni in favore dei lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 1. In particolare, su richiesta, i lavoratori potranno ottenere in un'unica soluzione la restante quota (50 per cento) degli ammortizzatori sociali

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non corrisposta ai sensi dell'articolo 1. L'erogazione dell'ammontare, attualizzato al tasso ufficiale stabilito dalla BCE, viene effettuata dalla Cassa depositi e prestiti la quale riceverà, con cadenza mensile, il 50 per cento del trattamento da parte dell'INPS.
I medesimi lavoratori potranno accedere a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura; i contributi erogati in favore dei suddetti fondi potranno essere cumulati con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province. Al termine del periodo di 18 mesi, i soggetti iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, sono tenuti ad effettuare la cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti eroganti a titolo di garanzia sul debito residuo del finanziamento in corso.
L'articolo 3 introduce un regime fiscale agevolato, valido fino al 31 dicembre 2010, in favore delle imprese e dei lavoratori che avviano una nuova attività ai sensi dell'articolo 1. I principali benefici riguardano la determinazione del reddito in base al principio di cassa, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali pari al 20 per cento, l'esenzione dall'IRAP, la non applicazione dell'IVA sulle operazioni attive, le semplificazioni degli adempimenti contabili e tributari.
L'applicazione del regime agevolato in materia di IVA è comunque subordinato alla preventiva autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto.
Viene inoltre disciplinata la fase transitoria relativa al passaggio dal regime agevolato al regime ordinario. Inoltre ai soggetti che si avvarranno del regime fiscale agevolato viene riconosciuta la facoltà di dedurre dall'IRPEF, sino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, le spese per la partecipazione a corsi di formazione professionale.
L'articolo 3-bis prevede misure di coordinamento, anche sotto il profilo finanziario, tra le disposizioni previste dalla proposta in esame e quelle di sostegno ai lavoratori già stabilite dai decreti-legge n. 185 del 2008 e n. 78 del 2009. Si deve quindi intendere che il provvedimento in esame trovi attuazione nei limiti delle risorse stanziate dai due decreti-legge sopra richiamati.
L'articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, i titolari e i soci delle imprese, nonché i loro familiari, sono sottoposti alle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed alle corrispondenti sanzioni fino al 31 dicembre 2010, termine di scadenza del periodo sperimentale di 18 mesi. Viene inoltre stabilita l'applicazione delle norme di cui all'articolo 94 dello stesso decreto-legislativo n. 81 del 2008 ai soggetti che esercitano la propria attività nei cantieri. La tutela dei lavoratori dipendenti è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto n. 81 del 2008. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza in precedenza richiamate.
L'articolo 5 prevede l'esonero in via transitoria, per le imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, da alcuni obblighi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. «codice ambientale») in materia di rifiuti. Si tratta, in particolare, degli articoli 189 (obblighi di segnalazione al catasto dei rifiuti), 190 (obblighi di tenuta di un registro di carico e scarico per i rifiuti) e 212 (obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento di attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché di bonifica di siti e dei beni contenenti amianto).
L'articolo 6 detta disposizioni in merito alle modalità di costituzione delle imprese. Si prevede, pertanto, che i soggetti interessati ad avviare l'attività presentino all'ufficio del Registro delle imprese la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Per poter fruire delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame, l'attività di impresa dovrà essere svolta in forma individuale o di impresa familiare

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ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del codice civile. Viene inoltre previsto l'esonero dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza per i soci e i collaboratori familiari. Gli stessi soggetti usufruiscono altresì dei medesimi benefici contributivi e previdenziali previsti dal citato articolo 1, quali la contribuzione figurativa per il periodo considerato.
L'articolo 6-bis, infine, reca disposizioni in merito all'inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative artigiane.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 luglio 2007.
C. 3015 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Catia POLIDORI (PdL), relatore, sottolinea che la stipula dell'Accordo sottoposto all'esame della Camera per l'autorizzazione alla ratifica si è resa necessaria a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, che è divenuta pienamente operante dal 1o gennaio 2007. Tali Stati non erano Parti dell'Accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992 - in vigore dal 1o gennaio 1994 -, volto all'estensione delle previsioni comunitarie sul mercato interno ai Paesi dell'Associazione europea di libero commercio (EFTA), con l'eccezione della Svizzera.
Ricorda che l'articolo 128 dell'Accordo SEE prevede che, al momento dell'adesione all'Unione europea, qualsiasi nuovo Stato richieda di divenire parte anche dello Spazio economico europeo: infatti, anche i 10 Stati entrati a far parte dell'Unione europea il 1o maggio 2004 hanno seguito tale procedura, e l'Accordo sulla partecipazione dei dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003, e in vigore dal dicembre 2005, è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 114 del 2005.
L'Accordo del 25 luglio 2007 sulla partecipazione della Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo rientra nella categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto contengono disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi anche gli ordinamenti dei singoli Stati membri, che sono pertanto parti dell'Accordo. Attualmente l' Accordo del 25 luglio 2007 è stato ratificato da tutte le Parti - inclusi i tre Paesi membri dell'EFTA -, ad eccezione dell'Italia, della Grecia, del Belgio e della Comunità europea.
L'articolo 1 prevede che la Bulgaria e la Romania divengano Parti dell'Accordo del 1992 sulla creazione dello Spazio economico europeo e, in particolare, dell'Accordo SEE come modificato dalle decisioni del Comitato misto SEE adottate prima del 1o ottobre 2004, secondo le condizioni stabilite nell'Accordo del 2007 in esame e nei relativi Allegati, che ne costituiscono parte integrante.
L'articolo 2 riporta le modifiche richieste dall'adesione della Bulgaria e della Romania all'Accordo SEE comporta. Si tratta quasi esclusivamente di adattamenti formali implicanti per lo più la menzione della Bulgaria e della Romania in diverse sezioni del testo principale e dei Protocolli dell'Accordo SEE medesimo. Evidenzia, tuttavia, una di tali modifiche riveste invece importanza sostanziale, poiché concerne alcune conseguenze finanziarie dell'estensione del SEE ai nuovi Stati membri. L'articolo 2 introduce infatti un addendum al Protocollo 38-bis, sul meccanismo finanziario del SEE, in base al quale - in considerazione degli innegabili vantaggi che l'Islanda, il Liechtenstein

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e, soprattutto, la Norvegia trarranno dall'ampliamento territoriale del SEE - il contributo finanziario supplementare a favore di Bulgaria e Romania ammonterà rispettivamente a 21,5 e 50,5 milioni di euro con riferimento al periodo 1o gennaio 2007-30 aprile 2009. L'articolo 2 dell'Accordo in commento riguarda inoltre l'applicazione dei meccanismi generali di salvaguardia economica.
L'articolo 3 opera il recepimento, nell'Accordo SEE, delle modifiche agli atti delle istituzioni comunitarie, derivanti dagli strumenti di adesione della Bulgaria e della Romania alla UE, mentre l'articolo 4 inserisce nell'Accordo SEE le disposizioni, contenute nell'Atto di adesione, di cui all'Allegato B dell'Accordo in esame, stabilendo altresì la prevalenza delle procedure stabilite nell'accordo SEE» originario su ogni altra disposizione che, per quanto rilevante ai fini dello SEE e citata nell'Atto di adesione, non sia stata tuttavia ripresa nel citato Allegato B.
A norma dell'articolo 5, eventuali questioni sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame possono essere deferite da una qualsiasi delle Parti al Comitato misto SEE, al fine di giungere a una soluzione della controversia.
L'articolo 6, comma 1, prevede la ratifica o l'approvazione dell'Accordo in esame secondo le procedure interne di ciascuna delle Parti contraenti, con deposito dei rispettivi strumenti presso il Segretariato Generale del Consiglio UE. Il comma 2 pone come data dell'entrata in vigore dell'Accordo in esame - previo deposito di tutti gli strumenti di ratifica o approvazione - quella del giorno successivo al deposito dell'ultimo di detti strumenti.
Infine, l'articolo 7 stabilisce che il testo dell'Accordo, redatto in tutte le lingue dell'Unione europea, nonché in islandese e norvegese, verrà depositato in un unico esemplare presso il Segretariato Generale del Consiglio UE: ciascuna delle versioni linguistiche farà ugualmente fede.
Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 1o dicembre scorso, consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sulla partecipazione allo SEE della Bulgaria e della Romania; il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissato per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che i pareri alla III Commissione andranno comunque espressi nella prossima seduta essendo i due provvedimenti calendarizzati in Aula.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009.
C. 3014 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), relatore, osserva preliminarmente che l'Accordo in esame è volto a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel territorio della Repubblica di Panama e viceversa, favorendo in tal modo la cooperazione economica tra i due Paesi.
Sottolinea che l'Accordo, composto da 12 articoli, provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali «investimento», «investitore»,»guadagni»,»territorio»,»diritto di accesso», «accordo di investimento» e «trattamento non discriminatorio» necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione dell'accordo stesso (articolo I). La definizione di «investimento» comprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi: diritti reali su beni mobili e immobili, nonché

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ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui; azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici; crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti; diritti di proprietà intellettuale o industriale; ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.
Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna (articolo II, comma 3) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, garantendo altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti assicurano inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (articolo II, comma 2, e articolo III, comma 1). Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi come, ad esempio, gli accordi in materia di scambi transfrontalieri, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche, zone di libero scambio o accordi economici multilaterali (articolo III, comma 3).
La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (articolo IV).
La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (articolo V), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato che il bene aveva in una data immediatamente precedente a quella in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.
Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati (articoli. VI e VII). Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (articolo IX) o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (articolo X).
Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via amichevole, l'investitore potrà fare ricorso al tribunale della Parte contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti previsto dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965. Per le controversie di cui all'articolo X, invece, qualora non sia possibile una loro composizione per via diplomatica, è previsto il ricorso ad un tribunale arbitrale ad hoc.
In base all'articolo XI, l'Accordo in esame si applicherà anche agli investimenti effettuati anteriormente alla sua entrata in vigore, ma non alle controversie antecedenti.
La durata dell'Accordo (articolo XII) è prevista in dieci anni, dopo i quali sarà indefinita, salvo denuncia di una delle due Parti, che avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica. In ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli I-XI dello stesso per dieci anni dalla data di notifica.
Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 1o dicembre 2009, è

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composto di tre articoli recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sottolinea infine che, come riportato anche nella relazione illustrativa, l'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.