CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2010
267.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 gennaio 2010. - Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 12.35.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco, recanti «Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali».
Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vincenzo Camporini.
(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Vincenzo CAMPORINI, Capo di Stato Maggiore della Difesa, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Furio COLOMBO (PD), Federica MOGHERINI REBESANI (PD) e Francesco BOSI (UdC).

Vincenzo CAMPORINI, Capo di Stato Maggiore della Difesa, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulati.

Edmondo CIRIELLI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE REFERENTE

Martedì 12 gennaio 2010. - Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI. - Intervengono il Sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga, e il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
C. 3097 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI (PD), presidente della III Commissione, in sostituzione del relatore, osserva che il provvedimento in esame si situa in una fase delicatissima dello scenario internazionale, segnato da una ripresa della minaccia terroristica e dall'accendersi di nuovi focolai di tensione nel mondo, dallo Yemen al Maghreb.
In questi anni l'Italia ha assolto con efficacia ai compiti derivanti dalla partecipazione dei militari italiani alle missioni internazionali a sostegno dei processi di pacificazione e stabilizzazione. La presenza italiana nelle missioni internazionali - come del resto è testimoniato dai dibattiti parlamentari dedicati all'approvazioni di analoghi, pregressi provvedimenti - è orientata all'obiettivo del rafforzamento del multilateralismo, all'estensione del negoziato civile come alternativa al conflitto armato e ad una forte iniziativa collaterale nei settori dell'assistenza civile, della promozione dello sviluppo e dell'aiuto umanitario.
Per quanto attiene ai singoli contesti di impegno, occorre riconoscere che in ognuno di essi sono presenti elementi di rischio e di tensione e che i militari svolgono un ruolo essenziale per evitare che lo stato della sicurezza peggiori o precipiti. In queste situazioni l'Italia è ben presente e sta svolgendo un ruolo efficace anche sul terreno diplomatico, della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario.
In relazione all'Afghanistan, la situazione è connotata, a partire dal 2008, da un deterioramento del quadro della sicurezza, che ha visto una sempre più aggressiva azione della guerriglia talebana, la moltiplicazione di attentati e scontri e l'aumento del numero delle vittime. Occorrerà valutare i nuovi passi del presidente afghano Kharzai, che è chiamato ad assolvere precisi compiti di sicurezza e stabilità - di cui Washington verificherà l'attuazione - a scadenze molto più ravvicinate rispetto ai cinque anni per il «progressivo disimpegno delle forze internazionali» indicato dal presidente afghano nel suo discorso di insediamento. Come è noto, la nuova strategia statunitense per l'Afghanistan ed il Pakistan mira a impedire il ritorno di al Qaeda in Afghanistan ed a prevenire che i talebani rovescino il governo di Kabul. Le forze Usa - cui si aggiungeranno circa 7000 unità appartenenti alle forze armate degli altri alleati della NATO - saranno affiancate da unità specifiche dell'esercito afghano in un nuovo sforzo di trasformare le forze locali in una entità combattente autonoma.
Per quanto riguarda la situazione in Libano, con la formazione del nuovo governo di unità nazionale, guidato da Saad Hariri, sembra stia avendo fine il lungo periodo di crisi e instabilità che ha attraversato il Libano a partire dall'assassinio dell'ex premier e leader sunnita Rafik Hariri (padre dell'attuale primo ministro) nel febbraio 2005. Tra i primi atti del governo ricorda l'approvazione, il 2 dicembre, del documento programmatico nel quale, tra l'altro, viene confermato il diritto del movimento sciita Hezbollah ad usare il suo arsenale contro nemici esterni in nome della resistenza. Il documento è stato approvato con l'opposizione di un

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ministro cristiano e la riserva di altri tre ministri cristiani e ricalca nella sostanza il testo approvato nel 2008 dal governo Siniora.
Passando ad una breve analisi della situazione in Kosovo, ricorda che la presenza di forze internazionali perdura dal 1999, e l'attuale situazione non è tale da farne ipotizzare a breve il ritiro. Infatti, dopo l'indipendenza dichiarata unilateralmente nel febbraio 2008, ma mai accettata dalla Serbia, lo status internazionale del territorio rimane controverso, con il riconoscimento solo da parte di un terzo circa degli Stati membri delle Nazioni Unite (tra questi gli USA e la maggior parte dei paesi europei, Italia inclusa); tuttora contrari all'indipendenza sono invece la Cina, la Russia, il Brasile, l'India e una gran parte dei paesi meno avanzati.
In Bosnia-Erzegovina, la Comunità internazionale, ed in particolare l'Unione europea, appare divisa in ordine al mantenimento o meno dell'Ufficio dell'Alto rappresentante: un segnale incoraggiante è tuttavia rappresentato dalla presentazione alla NATO, il 2 ottobre 2009, da parte del presidente bosniaco di turno, Zeljko Komsic, della formale richiesta di concessione del MAP (Membership Action Plan), che costituisce lo strumento ufficiale per il cammino di adesione verso la piena appartenenza all'Alleanza Atlantica. Il 18 novembre Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha prorogato, con la risoluzione 1895, di dodici mesi il mandato di EUFOR, la missione europea di stabilizzazione per la Bosnia-Erzegovina, che dal 4 dicembre vedrà avvicendare la guida italiana con un comandante austriaco.
Le misure previste dal provvedimento al nostro esame consentono al nostro Paese di mantenere una capacità di iniziativa e di dialogo il che rimane cruciale per la stabilizzazione dei Balcani e presuppone un forte coinvolgimento della Serbia, che proprio il 22 dicembre scorso ha presentato la propria candidatura per l'adesione all'Unione europea.
Sottolinea la necessità di sostenere l'impegno della comunità internazionale nelle aree di crisi africane, come il Sudan e la Somalia: come testimonia la vicenda del rapimento dei nostri connazionali in Mauritania, occorre la massima assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche presenti in Parlamento per stroncare ogni contrastare la minaccia terroristica che imperversa nell'area del Maghreb.
Venendo sinteticamente ai contenuti dell'articolato per i profili di competenza della Commissione Affari esteri, ricorda che l'articolo 1 disciplina le iniziative, gli interventi e le attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2010 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano, nonché la partecipazione italiana ad una missione di stabilizzazione, nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle attività per il sostegno al processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.
In particolare, si prevede, in linea con gli stanziamenti erogati per le iniziative di cooperazione allo sviluppo nel corso dell'anno appena trascorso, l'integrazione, nella misura di 22,3 milioni di euro, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2010, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall'apposita voce in Tabella C della legge finanziaria per il 2010, per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan.
L'articolo 2 dispone il finanziamento - ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge finanziaria per il 2010 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 - per gli interventi di cooperazione allo sviluppo in Iraq, Pakistan, Libano, Sudan e Somalia nonché per gli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001,

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n. 58. Il medesimo articolo disciplina gli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione in alcuni Paesi, sia in sede bilaterale che multilaterale tramite la partecipazione italiana alle iniziative realizzate dagli organismi internazionali e dall'Unione europea, nonché la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori ad elevato rischio, nonché la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e del rafforzamento della sicurezza in Somalia.
L'articolo 3 fissa alcune disposizioni destinate a disciplinare il regime degli interventi con particolare riguardo al quadro derogatorio in tema di conferimento di incarichi di consulenza da attribuire a personale in possesso di specifiche professionalità indispensabile per la realizzazione degli interventi nei paesi indicati nel presente provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno all'imprenditoria. Inoltre, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle azioni e degli interventi, sia sotto il profilo politico che organizzativo-funzionale, si prevede la costituzione di strutture operative temporanee (task force) mediante uno o più decreti ministeriali non regolamentari e senza oneri per il bilancio dello Stato. È altresì fissata la disciplina per l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione.
L'articolo 4 disciplina la partecipazione italiana alla attuazione, nell'ambito del processo di integrazione europea rilanciato dal Trattato di Lisbona, del Servizio europeo di azione esterna (SEAE) in materia di sicurezza cui l'Italia è chiamata analogamente agli altri paesi comunitari.
Sul punto evidenzia l'opportunità di esplicitare il riferimento all'indennità integrativa di cui all'articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 per il contingente di personale diplomatico ora menzionato, coordinandolo con la previsione riguardante il rispetto del limite degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 3, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nel quinquennio 2010-2014 ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova.
Ritiene che a questo proposito andrebbe valutata l'esigenza di articolare e precisare il collegamento tra le necessità di personale derivanti dall'attuazione del comma 1, connesse con l'attivazione del SEAE con quelle che motivano il programma di assunzioni di 175 unità di personale diplomatico nel quinquennio 2010-2014, così come definito dal comma 3, integrando in questo senso la rubrica dell'articolo 4.
Il medesimo comma reca specifiche autorizzazioni di spesa a tale fine, che integrano le risorse ordinarie stanziate dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale. Viene inoltre fissato a 90 euro, a far data dal 1o luglio 2010, ed a 105 euro, a decorrere dal 1o luglio 2011, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata, fissato - attualmente pari a 75 euro - dall'articolo 1, comma 1315, della legge finanziaria per il 2007 (comma 4): ciò al fine di evitare una sorta di indebita «concorrenza» tra il rilascio dei visti comunitari e di quelli nazionali, basata sulla diversità d'importo.
In conclusione, esprime, anche a nome del presidente Stefani, il vivo apprezzamento per l'impegno che i militari ed i civili italiani stanno dispiegando per realizzare questi obiettivi di pacificazione e di stabilizzazione. Auspica altresì che la discussione su questo provvedimento tenga conto di questo lavoro e possa registrare un'ampia convergenza di posizioni, così come è accaduto in passato: proprio questa significativa convergenza di posizione ha rappresentato in passato un forte segnale di coesione che non solo ha concorso

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a qualificare la posizione del nostro Paese nelle sedi internazionali, ma ha permesso di migliorare taluni aspetti dell'articolato che mi sono particolarmente a cuore, come il reperimento delle necessarie risorse per la cooperazione allo sviluppo.
Come tutti ricorderanno, infatti, il livello di tali risorse è stato sensibilmente incrementato grazie ad un emendamento approvato da queste Commissioni riunite nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 209 del 2008: ciò ha rappresentato, in un quadro di risorse purtroppo decrescenti per il nostro aiuto allo sviluppo, un importante canale di finanziamento la cui continuità appare efficacemente assicurata dal provvedimento al nostro esame.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore per la IV Commissione, nel sottolineare, come già ricordato dal relatore per la III Commissione, che il provvedimento in esame dispone la proroga fino al 30 giugno 2010 del finanziamento per la partecipazione italiana ai processi di pace e di stabilizzazione, nonché per le missioni internazionali, rammenta che il medesimo provvedimento reca altresì disposizioni in materia di amministrazione della difesa e per l'attivazione del Servizio europeo di azione esterna dell'Unione europea.
Per quanto concerne specificamente la competenza della Commissione Difesa, ricorda che il provvedimento, all'articolo 5, reca le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione italiana alle diverse missioni internazionali in corso di svolgimento; agli articoli 6, 7 e 8 prevede, rispettivamente, disposizioni in materia di trattamento economico del personale, in materia penale e in materia contabile, che riproducono in buona parte quelle contenute nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali; infine, all'articolo 9, reca specifiche disposizioni in materia di amministrazione della difesa e, all'articolo 10, provvede alla copertura finanziaria del provvedimento.
Fa presente quindi che nel corso della presente illustrazione saranno dapprima esaminate le novità, rispetto ai precedenti provvedimenti di proroga, introdotte agli articoli da 6 a 9 e, quindi, verranno analizzate le specifiche missioni richiamate dall'articolo 5 e la copertura finanziaria del provvedimento di cui all'articolo 10.
Ricorda, quindi, che l'articolo 6, come già l'articolo 3 del precedente decreto-legge di proroga, ossia il decreto-legge n. 152 del 2009, richiama, al comma 1, con riferimento al trattamento economico del personale impiegato nelle missioni, i commi da 1 a 9 della legge n. 108 del 2009, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali dal 1o luglio al 31 ottobre 2009. Inoltre, richiama l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 152 del 2009 che estende al personale della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali le norme in materia di concorsi interni previste dal decreto-legge n. 451 del 2001 per gli appartenenti alle Forze armate impiegate in missioni internazionali.
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce nella misura del 98 per cento l'indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella missione delle Nazione Unite e dell'Unione africana in Darfur denominata UNAMID, qualora il personale usufruisca di vitto e alloggio gratuito, e a quello impiegato nella missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM.
Il comma 3 corregge una modifica al decreto-legge n. 152 del 2009 apportata nel corso dell'esame al Senato, dove era stata inserita, al comma 2 dell'articolo 3, una disposizione che, nel prevedere il previo consenso dell'interessato ai fini del rilascio della tessera di riconoscimento al personale militare impiegato nelle missioni internazionali, ne rinviava l'attuazione ad un decreto del Ministro della difesa. Ora si precisa che, con riferimento al personale del Corpo della guardia di finanza, il citato decreto sarà emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 7 in materia di disposizioni penali, oltre a richiamare quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008 - in materia di applicazione alle

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missioni del codice penale militare di pace e di attribuzione al Tribunale militare di Roma per l'accertamento dei relativi reati militari - richiama anche le disposizioni dei commi 1-sexies ed 1-septies dell'articolo 4 del decreto-legge n. 152 del 2009, anch'esse introdotte nel corso dell'esame al Senato, concernenti la non punibilità del militare che nel corso delle missioni, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero a ordini legittimamente impartiti, abbia fatto uso della forza o di altro mezzo di coazione fisica, qualificando come delitto colposo il comportamento del militare che ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge.
L'articolo 8 riproduce, al comma 1, quanto già previsto in materia contabile, dai precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali. In particolare, segnala che il comma 2, al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, prevede che, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze disponga l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal decreto, e, comunque, non inferiore a 180 milioni di euro, a valere sullo stanziamento complessivo che finanzia il provvedimento. Per altro segnala che l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per il primo semestre 2009, nel prevedere un'analoga disposizione, individuava un tetto massimo di spesa complessivo di 120 milioni, di cui una parte, pari a 100 milioni di euro, riferibile esclusivamente al Ministero della difesa e la restante parte alle altre amministrazioni interessate. Ritiene, quindi, che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere anche nel presente decreto-legge un doppio limite di spesa che consenta di tenere conto anche della posizione delle altre amministrazioni interessate.
L'articolo 9 reca disposizioni in materia di amministrazione della Difesa, prevedendo, al comma 1, disposizioni intese a introdurre misure necessarie per l'equiparazione tra vittime del terrorismo e vittime del dovere appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate.
In particolare, la norma prevede che i posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali nonché dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, siano riservati fino al 25 per cento al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione armonizza la disciplina dettata per le Forze armate con quella in vigore per le Forze di polizia, estendendo ai congiunti del personale delle Forze armate quanto già previsto per gli orfani del personale della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio, a favore dei quali l'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, riserva un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.
Sempre secondo la relazione illustrativa, nell'intento di armonizzare ulteriormente la disciplina instaurando un regime di reciprocità, al secondo periodo del medesimo comma 1, tale riserva è estesa, nei concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normale e speciale dell'Arma dei carabinieri, anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti. Nei concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli, la medesima riserva è estesa, dalla disposizione di cui al terzo periodo dello stesso comma 1, ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei

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requisiti prescritti. In proposito ritiene opportuno formulare alcune osservazioni.
Innanzitutto esprime alcune perplessità circa l'idoneità della disciplina introdotta dal presente decreto-legge ad armonizzare il trattamento dei congiunti dei caduti delle Forze armate e quello dei caduti delle Forze di polizia «instaurando un regime di reciprocità» come indicato dalla relazione illustrativa.
Infatti, per quanto riguarda i caduti delle Forze di polizia, per effetto delle innovazioni introdotte dal presente decreto-legge, dovrebbe verificarsi la seguente situazione:
ai soli orfani, e non anche al coniuge e ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, continuerebbe ad essere riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge 1116 del 1966, la quota di riserva per l'accesso ai ruoli di funzionari di pubblica sicurezza;
ai figli superstiti e al coniuge nonché ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, verrebbe riconosciuta la quota di riserva per l'accesso ai ruoli normali e speciali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ma non ai ruoli dei marescialli dell'Arma stessa né tanto meno ad altri ruoli delle Forze di polizia equiparabili a quello dei marescialli dei Carabinieri.

Invece, per quanto concerne i caduti delle Forze armate, sarebbe riconosciuta una quota di riserva ai figli superstiti e al coniuge nonché ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, per l'accesso ai ruoli normali e speciali degli ufficiali e ai ruoli dei Marescialli delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri. Inoltre, poiché la disposizione nel menzionare i beneficiari fa riferimento ai congiunti dei caduti delle Forze armate senza precisare, come invece accade in altra parte del testo, che nelle Forze armate sono compresi anche i Carabinieri, si potrebbe ritenere che ai congiunti di questi ultimi spetti soltanto la riserva di posti riconosciuta a tutte le Forze di polizia sul ruolo degli ufficiali dell'Arma, ma non sul ruolo marescialli dell'Arma stessa.
In secondo luogo, dovrebbe essere chiarito se si intenda prevedere un'unica riserva di posti sui ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e di quello delle Forze di polizia ovvero se si intendano prevedere due distinte riserve del 25 per cento per ciascuna tipologia di beneficiari.
Analogo chiarimento dovrebbe essere fornito dal Governo anche con riguardo alla riserva di posti riguardante i concorsi per l'accesso al ruolo dei marescialli, riconosciuta a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti sopra menzionati a prescindere da eventuali vincoli di parentela con le vittime del dovere.
Il comma 2 reca una modifica all'articolo 32 della legge n. 3 del 2003 che ha trasformato il circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia in struttura di diritto pubblico, specificando che il personale del circolo verrà trasferito nelle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Al riguardo, rileva che tale disposizione risulta confluita nell'articolo 19 dello schema di decreto legislativo in materia di codice dell'ordinamento militare (atto n. 164), attualmente all'esame della Commissione bicamerale per la semplificazione legislativa. Il testo del decreto legislativo, pertanto, prima della sua adozione definitiva dovrebbe essere modificato per tenere conto dell'innovazione introdotta dal presente decreto-legge in modo da escludere incoerenze tra i due provvedimenti.
Il comma 3, secondo la relazione illustrativa, è volto a risolvere i dubbi interpretativi concernenti l'applicazione dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, in materia di aspettativa per riduzione quadri (ARQ). Sempre secondo la citata relazione, «La norma chiarisce che nei benefici spettanti agli ufficiali in ARQ cessati a domanda dal servizio permanente rientrano tutti i benefici legati al raggiungimento del limite di età di cui al comma 3 dello stesso articolo 43. Ciò in ragione del fatto che la ratio della norma

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in questione è proprio quella di equiparare a tutti gli effetti il militare che cessi a domanda dalla posizione dell'ARQ a quello che permanga in tale posizione fino al raggiungimento dei limiti di età».
Il comma 4 intende tutelare il personale impiegato nelle missioni in caso di violazioni colpose delle disposizioni in materia di tutela, dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, escludendone la punibilità quando da questo non si poteva esigere un comportamento diverso da quello tenuto. Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alle finalità della disposizione in esame, anche al fine di valutare la possibilità di una più puntuale formulazione della disposizione stessa.
Il comma 5, infine, intende ridurre i tempi di pagamento e di liquidazione delle forniture effettuate in favore delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, consentendo a tali amministrazioni di pagare subito il 90 per cento del valore delle forniture dietro rilascio di un'apposita dichiarazione di ricevimento, senza attendere il formale atto di assunzione in carico contabile del materiale, necessario invece per il completamento del pagamento.
Esamina, quindi, congiuntamente l'articolo 5, in materia di proroga del finanziamento delle missioni internazionali, e l'articolo 10 in materia di copertura finanziaria del provvedimento.
Evidenzia che, in linea generale, dalla lettura dell'articolo 5, si ricava che il numero complessivo di unità che prendono parte alle missioni internazionali, in coerenza con le autorizzazioni di spesa, risulta di 8.619 a fronte delle 8.288 di cui al citato decreto-legge n. 152 del 2009.
In particolare, nel provvedimento è nuovamente presente la missione di cooperazione con l'Iraq che invece non era compresa nell'ultimo provvedimento di proroga. In particolare, la missione consiste nell'assistenza alla navigazione per il trasferimento, dall'Italia in Iraq, di unità navali (pattugliatori) realizzate da Fincantieri e acquistate dal Governo iracheno nel quadro del Trattato di cooperazione Italia-Iraq del 2007, la cui ratifica è stata autorizzata con la legge n. 29 del 2009.
Più sostanziali sono invece le modifiche, relative ai principali teatri di intervento delle forze italiane (Afghanistan, Libano e Balcani). In particolare, rileva un aumento del contingente italiano impegnato in Afghanistan di circa 170 unità, che rappresenta una prima attuazione della decisione annunciata dal Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2009 di aumentare di 1.000 unità il contingente impegnato in Afghanistan, con gradualità e con una maggiore incidenza nella seconda metà dell'anno; una diminuzione di circa 180 unità del contingente impegnato nella missione UNIFIL in Libano, che può essere collegata al passaggio, che avverrà il prossimo 28 gennaio, del comando della missione dall'Italia alla Spagna; una diminuzione del contingente impegnato nelle missioni nell'area dei Balcani occidentali di circa 480 unità.
Va per altro sottolineato come i mutamenti intervenuti, con l'aumento dei militari presenti nel teatro afgano e la diminuzione di quelli presenti negli altri due, erano stati ampiamente annunciati dal Ministro La Russa nell'ambito delle comunicazioni che i Ministri degli affari esteri e della Difesa hanno reso alle Commissioni riunite III e IV di Camera e Senato lo scorso 10 dicembre.
Per completezza di informazione, segnala anche il significativo aumento delle unità impiegate nelle missioni navali Active Endeavour nel Mediterraneo di contrasto al terrorismo, che passano da 225 a 662 unità autorizzate e Atalanta al largo della Somalia, che passano da 2 a 257 unità, così come della missione UNAMID in Darfur, che passa da 3 a 103 unità. Ritiene che tali oscillazioni dovrebbero essere legate, nel caso delle due missioni navali, alla turnazione tra i diversi Stati partecipanti alle missioni delle unità navali impiegate e, nel caso della missione UNAMID in Darfur, alla necessità di effettuare, nel primo semestre del 2010, il trasporto aereo di personale ed equipaggiamenti per lo schieramento dei contingenti militari stranieri che non ha potuto

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aver luogo nell'anno 2009 per motivi tecnici legati alla concessione dei visti di ingresso necessari per l'invio del personale nella zona delle operazioni. Sul punto chiede comunque una conferma da parte del rappresentante del Governo.
Infine, l'articolo 10 autorizza la spesa complessiva di 804.208.663 euro coperti per 750 milioni di euro attraverso il completo utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della difesa destinato alle missioni internazionali e per 54.208.663 milioni attraverso riduzioni di spesa delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero, per gli importi indicati in un apposito allegato al provvedimento.
Ricorda, peraltro, che il Ministro La Russa nelle citate comunicazioni aveva specificato che «i 750 milioni» rappresentano il finanziamento per il solo «primo semestre» del 2010. Per provvedere alla proroga delle missioni per la seconda parte risulterà pertanto necessario provvedere al reperimento di ulteriori risorse, in ordine al quale comunque il Ministro ha assicurato un forte impegno politico del Governo.
Ricorda infine, per completezza di informazione, le altre missioni finanziate dall'articolo 5 e il numero di unità di personale in esse impiegato, rispetto alle quali non si registrano sostanziali mutamenti: TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron) per il monitoraggio svolto in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (12 unità); EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah) missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (11 unità); EUPOL RD CONGO missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, che ha il compito di assistere la Repubblica democratica del Congo nella riforma nel settore della sicurezza (4 unità); UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) missione delle Nazioni unite a Cipro, che ha il compito di favorire il monitoraggio del cessate il fuoco in vigore «de facto» dall'agosto 1974 tra turco-ciprioti e greco-ciprioti e agevolare la convivenza tra le due comunità (4 unità); DIE (Delegazione italiana di esperti), che ha il compito di sostenere le Forze armate albanesi nel processo di trasformazione per adeguare le proprie strutture a modelli NATO-compatibili (21 unità); Bilaterali interni, con compiti di addestramento delle forze di polizia albanesi (59 unità); EUMM (European Union Monitoring Mission in Georgia) missione europea in Georgia finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008 (15 unità); Ocean Shield, missione Nato contro la pirateria nel Corno d'Africa (225 unità); EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) missione dell'Unione europea in Palestina, che ha lo scopo di contribuire all'istituzione di una struttura di polizia sotto la direzione palestinese (2 unità); missione della guardia di finanza in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in ottemperanza agli accordi di cooperazione sottoscritti tra i due Paesi per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani (29 unità).

I sottosegretari Giuseppe COSSIGA e Alfredo MANTICA si riservano di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.