CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2009
264.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008.
C. 2815 Governo.

(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), relatore, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara - ICRANET. Rileva che gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge recano disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica, sull'esecuzione di essa e sull'autorizzazione allo stanziamento di risorse per l'attuazione del provvedimento. In ordine al contenuto dell'Accordo, finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica internazionale ed all'effettuazione di ricerche nel campo dell'astrofisica relativistica, evidenzia che l'articolo 1 fornisce le definizioni dei termini ricorrenti nel testo, richiama l'Accordo istitutivo e lo Statuto dell'ICRANET ad esso annesso e, in particolare, definisce quale sede del Network «edifici, locali e terreni» indicati in una convenzione tra comune di Pescara e ICRANET. Ai sensi dell'articolo 2, osserva, è riconosciuta all'ICRANET la personalità giuridica ed in particolare la

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capacità giuridica di stipulare contratti; in base all'articolo 3 il Governo italiano prende atto che il Comune di Pescara porrà a disposizione di ICRANET, in via gratuita, il complesso sito in Piazza della Repubblica n. 10, individuato in base alla convenzione. Si sofferma sull'articolo 4, che prevede l'inviolabilità dei locali utilizzati dall'organismo, e sull'articolo 5, che dispone che i beni e gli averi dell'organismo destinati al perseguimento dei fini istituzionali sono immuni dal procedimento legale e dalle misure esecutive, amministrative o giudiziarie. Osserva che l'articolo 6 esclude la responsabilità giuridica internazionale del Governo italiano per le attività svolte dall'ICRANET e dal suo personale sul territorio nazionale; l'articolo 7 precisa la responsabilità esclusiva dell'ICRANET per tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia, mentre l'articolo 8 autorizza l'impianto di sistemi di comunicazione nella sede dell'ICRANET. Illustra quindi l'articolo 9, che prevede l'esenzione dalle tasse e dalle imposte dovute allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, relative ai beni e redditi destinati alla realizzazione delle attività istituzionali dell'organismo; l'articolo 10, che dispone l'esenzione da imposte sull'importazione di due veicoli destinati alle attività ufficiali dell'organismo. Osserva che ai sensi dell'articolo 11 sono concessi privilegi e immunità al personale assunto dal Direttore dell'ICRANET, mentre le disposizioni dell'articolo 12 riconoscono il diritto per l'ICRANET di convocare riunioni nella propria sede e in qualsiasi altra località in Italia. Fa notare che l'articolo 13 evidenzia le immunità e le facilitazioni concesse al personale che partecipa alle riunioni, ovvero che viene convocato dall'ICRANET; l'articolo 14 riconosce al personale dell'ICRANET la facoltà di scelta tra l'adesione a un Fondo di assistenza e previdenza interno all'ICRANET, ovvero al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente in Italia. Rileva che l'articolo 15 disciplina il regolamento di eventuali controversie relative all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo e l'articolo 16 dispone l'entrata in vigore dell'Accordo. Osserva che non si ravvisano profili di criticità in ordine alla compatibilità del testo con le competenze delle regioni.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore e preannuncia il proprio voto favorevole.

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara anch'egli il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
S. 1908 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 2a e 3a del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Ricorda che la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite II e III della Camera in data 4 novembre 2004. Rileva che gli articoli 1, 2 e 8 del testo recano disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica, sull'esecuzione di essa e sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica. Osserva che l'articolo 3 novella gli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, mentre l'articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia. Fa notare che l'articolo 5 dispone che

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qualora il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale, l'autore della condotta sia soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie; l'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie e l'articolo 7 delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni, tra gli altri enti, le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza. In ordine al contenuto della Convenzione, evidenzia che l'articolo 1 riporta le definizioni per l'interpretazione della Convenzione; l'articolo 2 impegna ciascuna delle Parti a provvedere all'attuazione delle disposizioni della Convenzione; gli articoli 3 e 4 recano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. Illustra quindi gli articoli 5, 6 e 7, riguardanti la riproduzione, i limiti di età per l'acquisto di un animale da compagnia e le attività addestrative; l'articolo 8, sulla detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro. Evidenzia che in base all'articolo 9 è fatto divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a rischio la salute e il benessere; osserva che gli articoli 10 e 11 concernono gli interventi chirurgici e l'uccisione di animali da compagnia. Si sofferma sugli articoli 12 e 13, che riguardano le misure rivolte agli animali randagi, nei confronti dei quali sarà possibile adottare le misure necessarie a ridurne il numero qualora rappresenti un problema, nonché sull'articolo 14, che impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. Rileva che gli articoli 15 e 16 concernono le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione, mentre gli articoli da 17 a 23 sono dedicati alle clausole finali della Convenzione. Osserva che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa dello Stato.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.