CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2009
264.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente le risorse delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2009 da accantonare ai sensi dell'articolo 17, comma 4.
Atto n. 153.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Remigio CERONI (PdL), relatore, illustra il contenuto dello schema di decreto ministeriale, che reca l'individuazione delle risorse del bilancio dello Stato da accantonare e rendere indisponibili ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al riguardo, ricorda che tale disposizione reca una disciplina transitoria volta a garantire l'effettivo conseguimento dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007, in materia di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Evidenzia, in proposito, che l'articolo 1, comma 482, della legge finanziaria per il 2007, ha disciplinato il procedimento di

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riordino degli enti pubblici, novellando la disciplina contenuta nell'articolo 28, commi da 1 a 6, della legge n. 448 del 2001, legge finanziaria 2002, che aveva già disposto in materia, demandando ad uno o più regolamenti di delegificazione il compito di procedere al riordino o soppressione di enti ed organismi pubblici. La citata legge n. 296 del 2006, al comma 483, fissa i risparmi di spesa che devono derivare dalla procedura di riordino in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, è inoltre introdotta al comma 621 una clausola di salvaguardia, che prevede una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate dalla Tabella C della legge finanziaria, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti. Ricorda, altresì, che ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti dal riordino degli enti pubblici, l'articolo 17, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009 prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso, con decreto del Ministero dell'economia, da adottare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, vengano assegnati a ciascuna amministrazione vigilante - sulla base delle rispettive aree e settori di intervento - gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009. La misura complessiva di tali risparmi, in termini di indebitamento netto, è quella fissata dall'articolo 1, comma 483, della legge finanziaria 2007, di 415 milioni di euro a decorrere dal 2009. A tal fine, le amministrazioni vigilanti competenti sono tenute a trasmettere i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino.
Ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, nelle more dell'adozione del decreto recante l'assegnazione a ciascuna amministrazione vigilante degli obiettivi di risparmio da conseguire a decorrere dal 2009, il comma 4 dell'articolo 17 autorizza il Ministro dell'economia ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
L'accantonamento previsto ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 si applica, dunque, soltanto alla quota rimodulabile degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato.
Osserva che, come evidenziato nella relazione allo schema in esame, tale procedura di accantonamento lineare dovrebbe applicarsi anche negli anni successivi al 2009, qualora il conseguimento del miglioramento dell'indebitamento netto, nella misura di 415 milioni di euro, non fosse supportato da contenimenti strutturali della spesa da parte degli enti e degli organismi pubblici, come disposto dallo stesso articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009.
Poiché la definizione degli obiettivi di risparmio da assegnare a ciascuna amministrazione non è stata attuata nei tempi previsti di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge n. 78 del 2009, con lo schema di decreto in esame vengono individuate le quote che il Ministro dell'economia e finanze provvede ad accantonare e rendere indisponibili a valere sulle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno 2009, nella misura complessiva di 415 milioni di euro, stabilita dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 296 del 2006.
In merito, segnala che il preambolo allo schema di decreto rileva che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha chiesto le informazioni necessarie per la definizione degli obiettivi dei risparmi di spesa, ma le informazioni trasmesse dalle Amministrazioni sono state considerate insufficienti ai fini della determinazione degli effettivi risparmi di spesa. Pertanto il Ministero dell'economia ha proceduto all'accantonamento lineare

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delle risorse di bilancio, come previsto dal comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009. A tal fine, come precisato nel preambolo dello schema di decreto, vengono utilizzati gli accantonamenti già predisposti in via cautelare, in maniera lineare, negli stati di previsione dei singoli Ministeri per l'anno 2009 in attuazione dei commi 482 e 483 della legge n. 296 del 2006, fino a concorrenza dell'importo indicato. Rileva, poi, che nel preambolo dello schema in esame, si sottolinea, inoltre, che taluni capitoli degli stati di previsione della spesa, per effetto della gestione del bilancio 2009, potrebbero non presentare, alla data attuale, le risorse disponibili necessarie per effettuare i predetti accantonamenti, come in precedenza determinati. A tale proposito ritiene che andrebbe chiarito come tale circostanza abbia inciso sulle modalità e sui criteri in base ai quali sono stati effettuati gli accantonamenti indicati nell'Allegato 1 allo schema di decreto ai fini del conseguimento dell'obiettivo del complessivo risparmio di spesa di 415 milioni di euro cui è finalizzato il provvedimento in esame.
Rileva, inoltre, che le riduzioni di bilancio previste dallo schema di decreto nell'Allegato 1 incidono sul saldo netto da finanziare per un importo di 415 milioni di euro. Considerato che l'articolo 1, comma 483, della legge n. 296 del 2006, prevede che l'effetto di miglioramento debba registrarsi, per il medesimo importo di 415 milioni di euro, sull'indebitamento netto, giudica opportuno che il Governo chiarisca se gli effetti previsti con riferimento al saldo netto in virtù delle decurtazioni effettuate ai capitoli di bilancio dallo schema di decreto, si registrino nel medesimo importo anche in relazione all'indebitamento netto. Osserva, inoltre, che nel prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica della legge n. 296 del 2006, con riferimento al citato comma 483, erano ricondotti effetti di minori spese correnti sull'indebitamento netto. A tale proposito, rileva che fra le risorse di bilancio sulle quali incide lo schema di decreto in esame vi sono anche capitoli di spesa in conto capitale. Al riguardo, ritiene che sia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. In merito ai capitoli individuati dal provvedimento, osserva che gli stessi sembrano rispondere ai requisiti di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, richiamato dal comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, per quanto riguarda l'esclusione delle spese di natura obbligatoria o di quelle riconducibili a spese in annualità e a pagamento differito. Tuttavia, non tutti i capitoli interessati dagli accantonamenti risultano rimodulabili ai sensi dell'allegato 2 ai singoli stati di previsione del disegno di legge di bilancio con il quale sono stati individuati tali capitoli, come invece sembrerebbe richiesto dal predetto articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Rileva, comunque, che le risorse accantonate relative a capitoli rimodulabili risultano di importo limitato. Su tale aspetto ritiene, in ogni caso, opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Ritiene, altresì, opportuno che il Governo chiarisca la portata della indicazione contenuta nelle premesse dello schema di decreto per cui il comma 483 è stato attuato provvedendo agli accantonamenti, in maniera lineare, sui capitoli di bilancio dello Stato relativi ai trasferimenti agli enti pubblici, fino a concorrenza dell'importo indicato dal medesimo comma 483, pari a complessivi 415 milioni di euro. In proposito, ritiene necessario che il Governo chiarisca se sia stata già messa in opera una procedura di accantonamento delle necessarie risorse per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 483 da parte della amministrazioni interessate e se lo schema di decreto in esame abbia carattere ricognitorio delle attività già poste in essere dalle amministrazioni. Ricorda, inoltre, che, nelle intenzioni del legislatore, gli accantonamenti effettuati ai sensi del citato articolo 17, comma 4, avrebbero dovuto avere carattere transitorio, in attesa dell'individuazione degli obiettivi di risparmio delle singole amministrazioni. Tuttavia, considerato che lo schema di decreto interviene nella fase conclusiva dell'esercizio finanziario 2009, chiede al Governo di chiarire

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se i previsti accantonati non si configurino a questo punto come riduzione di stanziamenti di bilancio. Da ultimo, segnala che, come da interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento agli accantonamenti relativi ai capitoli individuati nell'Allegato 1 dello schema di decreto, si rileva che, in relazione al capitolo 1560 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recante spese per il funzionamento della Commissione nazionale per la società e la borsa, risultano accantonati in conto competenza euro 479.848 euro, mentre l'accantonato di cassa risulta pari a 471.357 euro. Ai sensi del presente decreto anche lo stanziamento di cassa da accantonare dovrebbe, quindi, risultare pari a 479.848 euro. Al riguardo, ritiene, quindi, opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva che lo schema di decreto ministeriale elenca nell'Allegato 1 gli accantonamenti disposti nel bilancio 2009. In merito, rappresenta che i citati accantonamenti sono stati disposti ex ante, in termini di competenza e cassa, avvalendosi delle somme accantonate ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 482 e 483, al fine di conseguire il miglioramento dell'indebitamento netto per complessivi 415 milioni di euro, come previsto dalla disposizione legislativa medesima. Con riferimento alla effettiva realizzabilità degli accantonamenti medesimi, rileva che, anche nell'ipotesi di mancata conclusione dell'iter procedurale del decreto, verrebbero comunque a realizzarsi gli effetti di miglioramento dei saldi, atteso che le somme accantonate resterebbero indisponibili anche oltre il 31 dicembre 2009 in quanto, a chiusura dell'esercizio 2009, le stesse costituirebbero economie di bilancio. Conseguentemente, in particolare, non resterebbe vanificato l'effetto positivo previsto in termini di fabbisogno.
Precisa infine, nel confermare che con il provvedimento in esame si determina un miglioramento del saldo netto da finanziare, che tale effetto non è l'obiettivo primario perseguito, che resta il miglioramento dell'indebitamento netto, assicurato con il complessivo contenimento del livello delle entrate degli enti in questione, attraverso la riduzione dei contributi statali e con il conseguente decremento delle rispettive capacità di spesa.

Remigio CERONI (PdL), relatore, ritiene che sia opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di poter valutare i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

Maino MARCHI (PD) osserva come gli elementi forniti dal Governo rispondano solo ad alcune delle questioni poste.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca.
Atto n. 156.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che, oltre ad attestare la non onerosità del medesimo, quantifica risparmi con riferimento alla diminuzione dei componenti dei consigli di amministrazione e dei consigli scientifici degli enti di ricerca, di cui agli articoli da 8 a 11. Rileva che tali economie, quantificate nella misura di 463.723 euro a decorrere dal 2010, sono portate in riduzione degli obiettivi di risparmio che dovrebbero essere assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 296 del 2006. Osserva che la relazione tecnica indica la somma di 99,1 milioni di euro quale obiettivo di risparmio per gli enti

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sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, a fronte dei 415 milioni da conseguire con riferimento all'intero comparto degli enti pubblici. Ricorda che tale obiettivo sarebbe dovuto essere assegnato al Ministero mediante un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Segnala tuttavia che tale decreto, riguardante gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, non risulta allo stato emanato. Fa presente inoltre che è stato presentato alle Camere per il prescritto parere lo schema di decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, che dispone gli accantonamenti delle risorse disponibili nelle unità previsionali di base nel bilancio 2009 dei vari Ministeri, relative a trasferimenti ad enti pubblici, nella misura complessiva di 415 milioni. In particolare, con riferimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, alla voce «Ricerca e innovazione» si prevede un importo da accantonare pari a 99.123.352 euro. Rileva quindi che, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allo schema di decreto legislativo in esame, ove i risparmi conseguiti con il riordino degli enti di ricerca fossero confermati nella misura ivi indicata (463.723 euro), gli importi da accantonare sugli stanziamenti del Ministero dell'istruzione sarebbero ridotti dal 2010 per un importo di circa 98,6 milioni, fino a concorrenza, cioè, degli obiettivi di risparmio ad esso assegnati pari a 99,1 milioni. Con riferimento all'integrazione dei consigli di amministrazione con cinque esperti, di cui all'articolo 3, osserva che né la norma né la relazione tecnica escludono espressamente l'eventuale corresponsione di emolumenti di natura non retributiva, quali somme a titolo di rimborso, ritenendo pertanto opportuno acquisire acquisito l'avviso del Governo, al fine di escludere eventuali oneri per la finanza pubblica. Tenuto conto che i suddetti risparmi sono stati scontati sui saldi a decorrere dal 2009, segnala quindi l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo, ferma restando la decorrenza dal 2010 delle economie ascritte al provvedimento in esame, circa l'effettivo conseguimento dell'obiettivo di risparmio di 99,1 milioni anche nell'esercizio in corso. Rileva che non vi sono profili problematici in ordine all'articolo 4. Ugualmente ritiene che non vi sono profili problematici in ordine all'articolo 5, nel presupposto, sul quale sottolinea l'opportunità di una conferma da parte del Governo, che la determinazione da parte degli enti di ricerca della consistenza e delle variazioni di organico e di fabbisogno del personale, peraltro subordinata al previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, sia effettuata nel rispetto dei vigenti vincoli in tema di programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Riguardo agli articoli da 8 a 11, rileva, con specifico riferimento alla rideterminazione dei costi relativi ai consigli di amministrazione e ai consigli scientifici, che la relazione tecnica non fornisce gli elementi necessari a suffragare i risparmi prospettati. Quanto ai comitati di selezione, fermo restando che la norma dispone che da tali organismi non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero, rileva che essa non esclude espressamente rimborsi spese, compensi o altri emolumenti in favore degli esperti. Su tali punti ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo, anche in considerazione del fatto che i risparmi indicati risultano scontati, in base alla relazione tecnica, ai fini del conseguimento degli obiettivi complessivi di riduzione della spesa assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 296 del 2006. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo valuti l'eventualità di riformulare l'articolo 11, comma 1, nella parte in cui reca una clausola di invarianza finanziaria con riferimento al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di renderla conforme alla prassi consolidata. Inoltre, considerata la composizione del comitato di selezione, che

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include esperti della comunità scientifica ed esperti in alta amministrazione, sostiene che sia opportuno valutare l'opportunità che la clausola venga riferita all'aggregato della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 12, rileva che, dal punto di vista formale, sarebbe opportuno modificare la clausola di invarianza ivi contenuta al fine di renderla conforme alla prassi in materia. Con riferimento all'articolo 13, ritiene che non vi siano profili problematici, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo, che la norma operi nell'ambito dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di assunzioni. Riguardo all'articolo 15, osserva che in relazione agli adempimenti previsti dal comma 1, appare opportuno, al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma, acquisire indicazioni in ordine alla natura e all'entità delle spese derivanti dalle disposizioni in esame, nonché in ordine alla consistenza delle risorse disponibili in base all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto italiano di tecnologia a seguito della devoluzione allo stesso istituto delle dotazioni patrimoniali e di ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI, sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine agli eventuali oneri derivanti dall'articolo in esame, precisando quali siano gli interventi onerosi ed indicando espressamente quali siano le risorse disponibili a far fronte ai medesimi oneri. Osserva che peraltro le disposizioni del comma 1, che prevede misure organizzative finalizzate ad una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca, sono volte, tra le altre cose, a produrre economie di scala, e pertanto non dovrebbero comportare conseguenze onerose. Con riferimento al comma 2, che stabilisce che le infrastrutture nazionali di ricerca, dichiarate strategiche e di preminente interesse nazionale, sono realizzate con le modalità di cui alla parte II, del titolo III, del capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006, recante la disciplina concernente i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, rileva che non sembra che lo stesso comporti conseguenze di carattere finanziario, ricordando che la relazione tecnica non fornisce indicazioni al riguardo. Rileva, infine, che non vi sono profili problematici in ordine agli articoli 16 e 17.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento alla quantificazione dei risparmi derivanti dal decreto legislativo e dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, rileva che l'accantonamento è già stato attuato nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è pari a 99,1 milioni di euro; pertanto, il risparmio derivante dal provvedimento in esame, pari a 463.723 euro, verrà scontato solo a decorrere dal prossimo esercizio finanziario. Per quanto riguarda l'articolo 3, conferma che a favore degli esperti chiamati ad integrare i consigli di amministrazione della redazione dei nuovi statuti non è previsto alcun compenso o indennità; a tali esperti viene comunque garantito almeno il rimborso spese dei viaggi effettuati, che va tuttavia posto a carico dei bilanci dei rispettivi enti e a cui i rispettivi enti faranno fronte nell'ambito delle risorse attribuite loro dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul fondo di finanziamento degli enti di ricerca e quindi senza alcun aggravio per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 5, conferma che le variazioni di organico e di fabbisogno di personale degli enti, proprio perché sottoposti al parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze, verranno

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effettuate tenendo conto dei vincoli poti dalla programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione. Per quanto riguarda gli articoli da 8 a 11, relativamente ai componenti dei comitati di selezione, conferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 11, conviene sulla necessità di riferire la clausola di invarianza all'ambito più esteso della finanza pubblica e sulla necessità di modificare l'espressione «oneri aggiuntivi» in «nuovi o maggiori oneri». Anche relativamente all'articolo 12, conviene sull'opportunità di modificare la clausola di copertura finanziaria. Per quanto concerne l'articolo 15, conferma che anche nella fase progettuale e di implementazione delle infrastrutture di ricerca non si evidenziano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente al riferimento alle risorse previste dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, rileva che, ferma restando l'effettiva disponibilità delle stesse, potranno essere attivate dietro presentazione di specifici progetti strategici da parte degli enti di ricerca.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca (atto n. 156),
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
i risparmi derivanti dal provvedimento, pari a 463.723 euro, saranno scontati solo a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, mentre per il 2009, in applicazione dell'articolo 1, comma 483, della legge finanziaria per l'anno 2007 è già stato disposto, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un accantonamento pari a 99,1 milioni di euro;
agli esperti di cui all'articolo 3, comma 3, potrà essere corrisposto un rimborso delle spese di viaggio a valere sulle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci dei singoli enti di ricerca e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le variazioni di organico e di fabbisogno di personale degli enti previste dall'articolo 5 potranno avvenire solo previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e, pertanto, verranno effettuate tenendo conto dei vincoli posti dalla programmazione delle assunzioni nella pubblica amministrazione;
nella fase progettuale e di implementazione delle infrastrutture di ricerca non si evidenziano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
le risorse di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ferma restando l'effettività disponibilità delle stesse, potranno essere attivate solo dietro presentazione di specifici progetti strategici da parte degli enti di ricerca,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 11, primo periodo, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La Commissione approva la proposta di parere.

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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Atto n. 160.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame disciplina le modalità di erogazione del Fondo istituito dal comma 7, articolo 6, del decreto-legge n. 81 del 2007 e destinato alla valorizzazione e alla promozione dei territori confinanti con le Regioni a statuto speciale. Fa presente che, in analogia a quanto già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2007, recante le modalità di erogazione delle risorse per l'anno 2007, il provvedimento dispone l'utilizzazione del Fondo per finanziare specifici progetti presentati dai comuni, o da associazioni degli stessi, finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei rispettivi territori. Sottolinea che tale finalizzazione, in conformità all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, deve concretizzarsi nella realizzazione di infrastrutture o nell'organizzazione e il potenziamento dei servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 4. Evidenzia che, a tal fine, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua le aree territoriali svantaggiate, determina i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo, gli ambiti di intervento, le modalità e i criteri di valutazione dei progetti, nonché reca disposizioni sulle procedure di finanziamento e sul monitoraggio degli interventi. Osserva che la relazione tecnica precisa che il provvedimento in esame, diretto innanzitutto all'erogazione delle risorse relative al 2008, è stato predisposto in modo tale che, per gli anni successivi, non siano necessari ulteriori atti, ma sia sufficiente la determinazione del capo del Dipartimento per gli affari regionali con la quale - per ciascun anno - verranno ripartite le risorse tra le tre macroaree e stabilite le modalità di presentazione delle domande. Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del provvedimento, relativa al reintegro delle dotazioni del Fondo con i residui degli esercizi precedenti, osserva che essa, introducendo un meccanismo di carattere permanente, appare suscettibile di modificare la dinamica dell'erogazione della spesa in questione rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali. Ricorda quindi che, nel prospetto riepilogativo degli effetti dei diversi provvedimenti che hanno dotato di risorse il Fondo, si assumeva un profilo di erogazione della spesa, in termini di cassa e competenza economica, conforme a quello degli stanziamenti per competenza iscritti nel bilancio dello Stato. Alla luce di queste indicazioni iniziali, rileva che l'utilizzo delle somme in questione in esercizi diversi rispetto a quelli originariamente previsti potrebbe determinare un peggioramento degli andamenti tendenziali, infatti, l'accelerazione della spesa connessa alla possibilità di integrare di anno in anno la dotazione del Fondo con le somme residue riportate dall'esercizio precedente potrebbe produrre effetti onerosi, in termini di cassa e di competenza economica, non previsti a normativa vigente. Ritiene che, in proposito, andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Con riferimento alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 12, ricorda che, nel bilancio della Presidenza del Consiglio, è già iscritto, per gli anni 2009 e 2010, il capitolo 446 recante il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di poter completare la raccolta degli elementi istruttori necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

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Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che, prima dell'espressione del parere sul provvedimento, sia necessario acquisire dal Governo chiarimenti su taluni aspetti di carattere generale del sistema di finanziamento delle aree confinanti con le regioni a statuto speciale. In proposito, auspica che gli stanziamenti previsti a legislazione vigente non rappresentino esclusivamente una risposta ai referendum proposti da ventisei comuni, che hanno richiesto il distacco da una regione a statuto ordinario e l'aggregazione a una regione a statuto speciale, rilevando peraltro come il decreto del Presidente del Consiglio in esame riguardi il finanziamento di novantanove comuni. Segnala, inoltre, l'opportunità di verificare il coordinamento degli interventi considerati dal provvedimento in esame con quelli di recente contemplati dal disegno di legge finanziaria per il 2010, all'esame dell'Assemblea, il quale, nell'ambito della generale revisione dell'ordinamento finanziario della regione Trentino - Alto Adige, ha previsto - al comma 107 dell'articolo 2 - che a decorrere dal 2010 ciascuna provincia autonoma di tale regione destini 40 milioni di euro all'anno al finanziamento di interventi da realizzare nei territori delle aree confinanti. Chiede, pertanto, al Governo di voler chiarire l'intreccio tra i diversi interventi previsti e di precisare, in particolare, se gli stanziamenti di 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 previsti a legislazione vigente dovranno in futuro essere destinati alle sole aree confinanti con le regioni Friuli - Venezia Giulia e Valle d'Aosta, dal momento che per le aree confinanti con la regione Trentino - Alto Adige troverebbero applicazione le diverse disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2010.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 15.

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3016-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, che dispone la conversione del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, non rileva profili problematici con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, trattandosi di oneri limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa e tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame del provvedimento al Senato. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo confermi che le risorse stanziate ai sensi del comma 1 possano essere utilizzate per la copertura degli oneri di cui al comma 11 senza pregiudicare la realizzazione degli interventi originariamente previsti, assicurando altresì

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l'effettiva sussistenza delle necessarie risorse, iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, e non utilizzate al 31 ottobre 2009. Anche per quanto attiene all'articolo 2, rileva di non avere osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, trattandosi di oneri limitati all'entità delle rispettive autorizzazioni di spesa e tenuto conto di quanto chiarito durante l'esame del provvedimento al Senato. Per quanto attiene all'articolo 3, segnala che il comma 6 estende al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni relative alla partecipazione del personale delle forze armate impiegato in missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa. Al riguardo, pur considerando che il richiamato articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 451 del 2001, prevede espressamente che ai militari impossibilitati - in virtù della loro partecipazione a missioni internazionali - a partecipare a procedure selettive interne precedentemente indette sia riconosciuta, qualora vincitori del successivo concorso, la sola anzianità giuridica relativa alla prima procedura, rileva che tale eventualità potrebbe determinare effetti onerosi di carattere indiretto connessi all'accelerazione della progressione di carriera del relativo personale. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Non rileva, invece, profili problematici con riferimento alle norme di cui ai commi da 2 a 5, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame del disegno di legge presso il Senato della Repubblica.
In merito al comma 3-bis, che attribuisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore, il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente rileva che la disposizione, da un lato, reca una clausola di non onerosità con riferimento al bilancio dello Stato, dall'altro, attribuisce ad una platea di soggetti - peraltro non quantificabile a priori - un «diritto» al richiamo in servizio. Alla luce di tali considerazioni, a suo avviso la clausola di salvaguardia potrebbe non offrire una sufficiente garanzia per evitare eventuali oneri in sede di applicazione. L'effettivo esercizio del predetto diritto da parte dei potenziali beneficiari sembra, inoltre, suscettibile di introdurre, nell'ambito del meccanismo di programmazione annuale degli inquadramenti, un elemento di rigidità non ponderabile ex ante. Giudica, pertanto, opportuno che il Governo chiarisca se, nell'ambito di tale programmazione annuale, tenuto conto dei diritti riconosciuti ai predetti soggetti, possa essere effettivamente garantita l'assenza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ricorda che, circa i possibili profili di onerosità della norma, durante l'esame in 5a Commissione al Senato il rappresentate del Governo ha affermato «che non sussistono profili finanziari critici qualora la riammissione citata sia alternativa ad altre indennità. In tal caso, la clausola di copertura finanziaria sarebbe ultronea». Non rileva invece aspetti problematici con riferimento ai profili di quantificazione, nelle norme di cui ai commi 7-ter e 7-quater, tenuto conto di quanto emerso durante l'esame del provvedimento al Senato.
In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento a quanto evidenziato nel corso dell'esame presso il Senato circa il comma 3-bis, giudica necessario che il Governo chiarisca se non sia opportuno che la disposizione preveda, espressamente, l'esclusione del diritto ad altre indennità, in quanto dal tenore della norma non si desume il carattere alternativo della riammissione in servizio rispetto al diritto alle indennità già previste dalla legislazione vigente. Per quanto attiene al comma 7-quater, con riferimento all'utilizzo del Fondo speciale relativo al triennio 2010-2012, ricorda che gli accantonamenti dei quali è previsto l'utilizzo recano le necessarie disponibilità nel presupposto che le tabelle A e B allegata al

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disegno di legge finanziaria per il 2010 non vengano ulteriormente modificate nel corso dell'esame parlamentare. Con riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, si segnala che i Fondi speciali relativi al triennio 2010-2012 potranno essere utilizzati solo successivamente all'approvazione definitiva del disegno di legge finanziaria per il 2010. Al riguardo, ricorda che nel provvedimento si è reso necessario fare riferimento a tale triennio anziché a quello in corso, 2009-2011, dal momento che l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico del quale è previsto l'utilizzo è stato istituito solo in seguito all'approvazione, in prima lettura al Senato, di un emendamento al disegno di legge finanziaria per il 2010. Osserva, quindi, che l'utilizzo a copertura dei Fondi speciali relativi al triennio 2010-2012 può ritenersi conforme alla vigente disciplina contabile nel presupposto che la legge di conversione del presente decreto entri in vigore solo una volta approvato, in via definitiva, il disegno di legge finanziaria per il 2010.
Per quanto attiene, infine, alla clausola di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 6, comma 1, ricorda che alla copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede, quanto a 181.864.478 euro, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, con la quale si è provveduto a finanziare la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, con l'istituzione di un apposito fondo nel capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 5.443.005 euro, mediante la corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legge n. 209 del 2008, relativa alla partecipazione di personale militare alla missione UNAMID in Darfur, e di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 108 del 2009, di proroga delle missioni internazionali. Si ricorda che, durante l'esame in prima lettura presso il Senato, il rappresentante del Governo ha confermato la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Osserva, peraltro, che, dal punto di vista formale - a seguito delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento - la clausola di copertura finanziaria non dovrebbe riferirsi all'intero provvedimento come attualmente previsto, ma considerare che talune disposizioni, e in particolare l'articolo 2, comma 11, e l'articolo 3, comma 7-quater, recano un'autonoma clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento all'articolo 1, conferma che le risorse stanziate ai sensi del comma 1 sono idonee ad assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 11, senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi originariamente previsti; si conferma, inoltre, l'effettiva sussistenza delle risorse iscritte in bilancio in applicazione dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 108 del 2009, non utilizzate al 31 ottobre 2009.
Per quanto concerne l'articolo 3, comma 3-bis, rileva che il personale iscritto nel ruolo d'onore è richiamato in servizio e non riammesso, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Al predetto personale viene attribuito il trattamento economico relativo al grado di appartenenza, senza la concessione di indennità specifiche. Rileva inoltre che l'onere dei richiami in servizio, così come operato per l'anno 2009, graverà sulle risorse di cui alle leggi 14 novembre 2009, n. 331 e 23 agosto 2004, n. 226. Trattandosi di un numero esiguo di unità di personale, pari a sette unità nell'anno 2009, l'ampliamento del personale da richiamare non inciderà sulla programmazione annuale dei reclutamenti, in quanto le consistenze organiche del personale militare, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito delle risorse disponibili, si attestano a circa 180.000 unità. Con riferimento infine all'articolo 3, comma 6, che prevede che il personale del Corpo della Guardia di finanza impossibilitato a partecipare ai concorsi interni, per i quali aveva presentato

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domanda, in quanto impiegato in missioni internazionali, il riconoscimento qualora vincitore del successivo concorso, della sola anzianità giuridica relativa alla prima procedura, fa presente che la norma riguarda fattispecie ipotetiche ed eventualmente applicabili a pochissime unità. Pertanto gli oneri che potrebbero derivare dal riconoscimento della predetta anzianità giuridica sarebbero di importo esiguo e quindi fronteggiabili con i normali stanziamenti di bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame del decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene che il provvedimento in esame non presenti particolari profili problematici. Peraltro, anche tenuto conto della circostanza che l'Assemblea non ha ancora trasmesso gli emendamenti riferiti al provvedimento in esame, ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere ad una seduta da convocarsi nella mattinata di domani. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.10.