CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 dicembre 2009
263.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 dicembre 2009. - Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. - Interviene il ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, Renato Brunetta.

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
Atto n. 155.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di regolamento in titolo, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Silvano MOFFA, presidente, ricorda che nella scorsa settimana ha avuto inizio l'esame del provvedimento in titolo, con lo svolgimento delle relazioni introduttive da parte dei relatori e con l'avvio del dibattito; in quella sede, sono state poste talune questioni di carattere generale, in ordine alle quali giudica utile - d'intesa con il Presidente della I Commissione - acquisire l'avviso del rappresentante del Governo.

Il ministro Renato BRUNETTA ricorda che il provvedimento in esame, del quale sottolinea la complessità e delicatezza, disciplina, in attuazione dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti posti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze. Riferisce che nei primi mesi di vigenza della disciplina sono emersi numerosi profili di criticità legati alla corretta applicazione della stessa legge; tali aspetti problematici - non chiariti dalle circolari interpretative nel frattempo adottate - scaturivano dal fatto che la rigidità del meccanismo comportava problemi applicativi, tra cui la difficoltà di reclutare personalità di particolare spessore professionale nel rispetto del nuovo sistema. Rileva, pertanto, che nel 2008 il Governo ha ritenuto necessaria la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in questione; precisamente, si è deciso di determinare per legge alcuni criteri per l'emanazione

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di un regolamento di delegificazione in materia: con il decreto-legge n. 97 del 2008, al fine di una precisa definizione dei compensi da computare e delle prestazioni da escludere dal tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica, è stato inserito nell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 un comma 52-bis.
Fa notare che, a seguito di tale intervento, la disciplina in materia prevede che il limite massimo annuale delle retribuzioni corrisposte a un solo beneficiario non possa superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo presidente della Corte di cassazione, che è pari a circa 270.000 euro lordi; per espressa previsione di legge, non è computato, ai fini del calcolo della retribuzione soggetta al limite, il corrispettivo globale percepito dal soggetto destinatario per il rapporto di lavoro principale o per il trattamento pensionistico. Osserva, pertanto, che il limite si applica solo ai compensi e agli emolumenti percepiti al di fuori ed oltre il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro principale, qualunque sia l'importo di quest'ultimo. Inoltre, per 25 soggetti delle amministrazioni dello Stato da scegliere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per la Banca d'Italia e per le altre Autorità indipendenti, il limite è raddoppiato ed è pari quindi a circa 540.000 euro lordi, calcolati sempre solo sugli emolumenti per incarichi ulteriori rispetto a quello principale.
Rileva che il limite di 270.000 euro si applica alle amministrazioni dello Stato, quindi a tutti i ministeri, alle agenzie, agli enti pubblici economici e non economici statali, agli enti di ricerca, alle università, al Consiglio superiore della magistratura, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti. Segnala, peraltro, che la possibilità di riconoscere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 deroghe per le amministrazioni dello Stato appare, in ogni caso, largamente sufficiente a tutelare i soggetti di più elevato livello di responsabilità, potendosi raddoppiare il limite nei casi - del tutto residuali - in cui il cumulo di incarichi, ulteriori rispetto a quello principale e già escluso, superi il limite ordinario di 270.000 euro e sia comunque giustificato. Il limite di 270.000 euro si applica altresì agli amministratori delle società a totale o prevalente partecipazione pubblica non quotate e delle loro controllate non quotate, ma solo se non investiti di particolari cariche.
Per quanto riguarda invece il limite di 540.000 euro, premesso che anch'esso si applica solo ai compensi percepiti per incarichi ulteriori rispetto al rapporto principale, avverte che questo si applica innanzitutto a 25 dipendenti delle amministrazioni dello Stato, collocati nelle posizioni di più elevato livello di responsabilità, scelti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: a questi verrà infatti riconosciuta la deroga al limite ordinario, che verrà raddoppiato. Si applica altresì alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti.
Osserva che non si applica, invece, alcun limite a chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni a carico dell'erario ovvero sia titolare di incarichi di qualsiasi natura al di fuori del territorio metropolitano, e cioè all'estero (ad esempio, i diplomatici che operano in sedi straniere); alle società a totale o prevalente partecipazione pubblica quotate; alle società a partecipazione pubblica minoritaria ovvero società private; agli amministratori di società a totale o prevalente partecipazione pubblica non quotate e delle loro controllate non quotate che siano investiti di particolari cariche, ossia percepiscano compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile; alle società a totale o prevalente partecipazione pubblica non quotate; alle società controllate a totale o prevalente partecipazione pubblica non quotate; alle attività soggette a tariffa professionale; alle prestazioni professionali o ai contratti d'opera di natura non continuativa (ad esempio i liberi professionisti

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sono esenti dal limite perché svolgono, anche quando incaricati da soggetti pubblici, prestazioni professionali non continuative e i loro compensi sono soggetti a tariffa professionale); e alle attività di natura professionale o contratti d'opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza: è il caso, ad esempio, di artisti e cantanti.
Ritiene, in conclusione, che, con le informazioni appena rese, le Commissioni riunite possano procedere nel loro esame del provvedimento.

Donella MATTESINI (PD), pur ringraziando il Ministro per la sua disponibilità ad essere presente al dibattito odierno, ritiene che egli non abbia fornito alcun effettivo chiarimento in merito alle questioni che erano state poste nella precedente seduta. Ribadisce, pertanto, le sue perplessità sul provvedimento in esame, dal momento che esso esclude dal trattamento economico, soggetto al limite massimo, il corrispettivo globale del lavoro o della pensione, nonché altre ulteriori importanti voci stipendiali; tale testo prevede, altresì, un'estensione generalizzata delle deroghe al cosiddetto «tetto», proponendo anche un ampliamento ingiustificato della platea dei potenziali destinatari della nuova disciplina.
Nel richiedere, inoltre, al Ministro ulteriori precisazioni in ordine ai presunti profili di criticità della legge n. 244 del 2007 - che sarebbero stati posti alla base dell'intervento normativo in esame - giudica sbagliato e immorale, in tempo di crisi economica, imporre scelte di rigore etico e amministrativo solo a carico di certe categorie di dipendenti pubblici e lasciare inalterati, al contrario, i privilegi goduti dagli alti dirigenti: ritiene pertanto che, in tal modo, si introduca un'evidente sperequazione tra i diversi lavoratori del settore pubblico. Infine, si interroga sulla sorte delle varie ipotesi di cumulo di incarichi nello stesso ente o presso enti diversi, già previste dalla originaria norma di legge, paventando il rischio che dall'applicazione della nuova normativa derivi anche l'eliminazione di quel meccanismo di decurtazione del trattamento economico previsto dal Governo Prodi proprio in caso di superamento del tetto massimo.

Raffaele VOLPI (LNP) ritiene che la differenza di trattamento delle società quotate, cui il limite non si applica mai, rispetto a quelle non quotate, cui il limite in alcuni casi si applica, non abbia motivo di essere, atteso che si tratta, in entrambi i casi, di enti di diritto privato: a tal fine, si domanda se non sia più coerente prevedere che, anche per le società non quotate, siano gli azionisti a determinare le relative regole, in luogo della legge.

Il ministro Renato BRUNETTA, in relazione agli interventi sinora svolti, intende far notare che - premesso che l'introduzione di un tetto alle retribuzioni è una misura opinabile e discutibile sul piano teorico, per quanto rispondente ad un intento di trasparenza e di moralizzazione - la concreta attuazione della disciplina prevista dai commi da 44 a 52-bis della legge n. 244 del 2007 è subito apparsa, al momento di definirne l'attuazione, estremamente difficoltosa. Osserva infatti che, dopo una lunga riflessione, è emerso che tale disciplina, nella sua formulazione originaria, era del tutto inapplicabile: il punto è che il tetto alle retribuzioni, in qualunque forma, costituisce un problema dal punto di vista teorico, in quanto confligge con criteri di efficienza, utilità e merito, tanto più se si innesta in un sistema già strutturato. In ogni caso, considerato che si trattava di una disciplina dalla forte valenza etica e di trasparenza, rileva che il Governo ha ritenuto opportuno mantenerne la vigenza, apportandovi alcune modifiche, tra cui segnala, innanzitutto, quella diretta a non computare, ai fini della verifica del rispetto del «tetto», la retribuzione relativa al rapporto di lavoro principale nonché il trattamento o i versamenti pensionistici.

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Sottolinea, peraltro, che anche in questo modo la disciplina restava di difficile attuazione: si è pertanto prevista una disciplina speciale per 25 dirigenti della pubblica amministrazione statale e si sono previste ulteriori limitazioni o esenzioni in relazione a determinati compensi. Osserva che si è tentato, in questo modo, di minimizzare e razionalizzare l'incidenza della misura, ma il risultato resta, a suo avviso, insoddisfacente, anche nel presupposto - che continua a giudicare sbagliato sotto il profilo teorico - dell'esistenza del principio di fondo dell'imposizione di un limite massimo alle retribuzioni. In ogni caso, osserva che la norma di legge doveva essere attuata ed il Governo vi ha provveduto.

Silvano MOFFA, presidente, intende ringraziare il ministro per la chiarezza con la quale ha inteso esporre alle Commissioni riunite - in aggiunta alle motivazioni di natura tecnica - anche le ragioni politiche poste alla base dell'adozione del provvedimento in esame.

Donella MATTESINI (PD) si dichiara totalmente insoddisfatta dei chiarimenti forniti dal ministro, prendendo atto che alla base della scelta del Governo di adottare tale provvedimento vi è una precisa volontà politica, aprioristicamente e ideologicamente contraria al concetto stesso di «tetto stipendiale», volontà che, a suo avviso, non può essere messa in relazione con l'esigenza di superare presunti elementi di criticità connessi all'applicazione della precedente normativa, che ritiene, peraltro, non sussistenti. Ringrazia pertanto il ministro per l'onestà con cui ha ammesso, in una maniera che non può che essere giudicata demagogica, di voler perseguire - in un periodo di grave crisi economica -obiettivi di mera trasparenza ed etica pubblica e non anche di effettivo contenimento delle spese: di fatto, emerge che l'iniziativa politica del Governo va in danno esclusivamente di taluni settori della pubblica amministrazione, ossia i dipendenti di più basso livello funzionale, attraverso una «politica dei tagli» che ha portato, ad esempio, alla mancata stabilizzazione del personale precario preposto allo svolgimento di servizi fondamentali per la collettività, con il conseguente avvio di procedure di esternalizzazione dei servizi medesimi.

Il ministro Renato BRUNETTA, intervenendo per un'ulteriore precisazione, nel ribadire l'esistenza di forti profili di criticità nella disciplina della legge n. 244 del 2007, chiarisce che, se tale disciplina fosse stata applicata nella sua versione iniziale, essa avrebbe provocato la rivolta dei grand commis dello Stato, con conseguenze insostenibili. Pertanto, pur ritenendo legittimo che i gruppi di opposizione intendano oggi sfruttare questa situazione per innescare facili polemiche, invita comunque tutte le forze politiche a valutare con oggettività i fatti, rendendosi conto della sostanziale inapplicabilità delle disposizioni della legge finanziaria per il 2008, nella loro originaria formulazione.

Silvano MOFFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, fa presente che, con la seduta odierna, può considerarsi concluso il dibattito di carattere generale sul provvedimento in esame, essendo, a questo punto, rimesso ai relatori il compito di predisporre, in occasione della seduta già fissata per giovedì 17 dicembre, una proposta di parere da sottoporre alla deliberazione di competenza delle Commissioni riunite.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.