CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2009
261.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del Presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, comunica che con lettera pervenuta il 22 ottobre 2009 il deputato Francesco Laratta ha dichiarato, entro il termine di trenta giorni fissatogli dal Presidente della Camera con lettera del 24 settembre, di optare per il mandato parlamentare, rendendo noto di aver inoltrato in pari data la conseguente lettera di dimissioni da consigliere regionale della Calabria. Il deputato Laratta si è riservato di trasmettere un documento dal quale risulti l'avvenuta presa d'atto delle sue dimissioni da parte del Consiglio regionale della Calabria ed ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del regolamento della Giunta, di astenersi effettivamente dalle funzioni incompatibili e di avere già rinunziato ad ogni connesso emolumento e beneficio.
Avendo il deputato Laratta optato tempestivamente e formulato una formale dichiarazione di astensione dalle funzioni e di rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio, la Giunta può prendere atto dell'opzione pervenuta, nonché dell'avvenuta presa d'atto delle dimissioni, con conseguente surroga, del deputato Laratta da parte del Consiglio regionale della Calabria nella seduta del 30 novembre 2009, secondo quanto risulta sul resoconto sommario della predetta seduta pubblicato sul sito web ufficiale del medesimo Consiglio regionale.

La Giunta prende atto.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che nel corso della riunione del 25 novembre 2009 l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dopo che l'onorevole Pisicchio aveva manifestato l'intenzione di rimettere a disposizione il proprio incarico di vicepresidente della Giunta in conseguenza del suo passaggio dal gruppo Italia dei valori al gruppo misto, lo ha unanimemente invitato a non insistere nella presentazione delle dimissioni dal predetto incarico, rinnovandogli piena stima e fiducia.
Nel ritenere che tale invito possa essere qui rinnovato a nome dell'intera Giunta, desidera formulare un sincero apprezzamento per la sensibilità istituzionale e le

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doti di rigore, competenza ed equilibrio che l'onorevole Pisicchio costantemente dimostra nell'assolvere ai propri compiti di vicepresidente e coordinatore del Comitato per le incompatibilità.

Andrea ORSINI (PdL), nell'associarsi pienamente a quanto testé espresso dal presidente, tiene a sottolineare che la composizione e l'attività della Giunta rispondono ad una logica che non contempla una meccanica riproduzione degli equilibri tra gli schieramenti politici, trattandosi di un organo di garanzia in ciò completamente differente dalle Commissioni di merito. Osserva, inoltre, che, nonostante il passaggio ad altro gruppo parlamentare, l'onorevole Pisicchio è comunque rimasto all'opposizione.

Pino PISICCHIO (IdV) esprime un ringraziamento non formale ai colleghi membri della Giunta per l'attestazione di stima rivoltagli. Nel precisare che ragioni di opportunità lo avevano indotto a manifestare la disponibilità a rimettere il proprio incarico di vicepresidente della Giunta, prende atto ciò nondimeno dell'unanime avviso della Giunta, con il cui conforto confida di poter continuare a svolgere le proprie funzioni di vicepresidente della Giunta e coordinatore del Comitato in piena armonia e collaborazione.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che il Servizio Studi della Camera ha in programma di realizzare un dossier di raffronto tra i risultati delle elezioni europee del 6-7 giugno 2009, delle precedenti elezioni europee del 2004 e delle ultime elezioni per il rinnovo della Camera svoltesi il 13-14 aprile 2008, con indicazione dei dati elettorali a livello di singole province del territorio nazionale.
Trattandosi di una pubblicazione di particolare pregio ed interesse in materia elettorale, ritiene che la Giunta possa concordare sulla utilità che gli uffici - che ringrazia - diano seguito a tale iniziativa.

La Giunta concorda.

Esame della posizione del deputato Paolo Corsini ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame della posizione del deputato Paolo Corsini ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.
Invita il vicepresidente Orsini, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità e alle decadenze, a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato.

Andrea ORSINI (PdL), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità, ricorda che il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenza dava inizio all'istruttoria sulla posizione dell'onorevole Paolo Corsini nella riunione del 16 luglio 2008, prendendo atto di un esposto presentato dall'avvocato Ezio Trabucchi, pervenuto il 10 luglio 2008, con il quale si segnalava la condizione di ineleggibilità dell'onorevole Corsini, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in quanto non dimissionario dalla carica di sindaco di Brescia (comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti) entro il termine fissato dall'articolo 7, ultimo comma, del citato testo unico (termine che, nel caso di specie, risultava fissato al 13 febbraio 2008).
Nella predetta riunione del 16 luglio 2008 il Comitato conveniva pertanto di richiedere all'onorevole Corsini, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), del regolamento della Giunta, di far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile valutazione, informazione o riscontro documentale sulla questione relativa alla sua eleggibilità.
Con lettera pervenuta il 10 settembre 2008 l'onorevole Corsini, nel rimarcare come l'atto presentato dall'avvocato Trabucchi non potesse qualificarsi come un ricorso per la mancanza di un interesse personale, diretto e qualificato in capo all'autore e della stessa autenticazione della firma ed escluso pertanto il carattere paracontenzioso del procedimento avviato

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dal Comitato, chiedeva un termine più ampio per la trasmissione di una nota di chiarimenti, anche al fine di avvalersi di assistenza legale. Nella riunione del 10 settembre 2008 il Comitato - dopo aver preso atto di ulteriori esposti avverso l'eleggibilità dell'onorevole Corsini presentati dai signori Teresa Tognetti, Ivan Fassin, Luigi Grassi, Alberto Panizza, Davide Menegola e Giorgio Emilio Mariconti - conveniva quindi di prorogare di quindici giorni il termine assegnato all'onorevole Corsini per la trasmissione degli elementi di valutazione e informazione.
Con nota pervenuta il 23 settembre 2008 l'onorevole Corsini formulava, quindi, le proprie osservazioni, di cui il Comitato iniziava l'esame nella riunione del 18 marzo 2009 e che possono riassumersi nei termini seguenti:
a) le sue dimissioni da sindaco di Brescia sono state presentate nella stessa data in cui ha accettato la sua candidatura a deputato, e cioè l'8 marzo 2008; nel quadro normativo vigente sino alla fine della scorsa legislatura, nell'ipotesi di scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di 120 giorni, l'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 non richiede espressamente le formali dimissioni da sindaco ai fini della eliminazione della causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico n. 361/1957, ma richiede soltanto che «le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento delle Camere» (pubblicazione avvenuta il 6 febbraio 2008, sicché il dies a quo avrebbe dovuto decorrere dal 13 febbraio successivo); secondo il deputato Corsini, soltanto nella diversa ipotesi di cessazione della legislatura al termine naturale il combinato disposto dei commi terzo e quarto del citato articolo 7 prevederebbe che per la rimozione della causa di ineleggibilità sia necessaria non soltanto «l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito» ma anche che tale effettiva astensione sia «preceduta [...] dalla formale presentazione delle dimissioni»; nella diversa ipotesi disciplinata dall'ultimo comma dell'articolo 7, sufficiente a rimuovere la condizione di ineleggibilità sarebbe, invece, il mero dato fattuale della cessazione delle funzioni;
b) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, nel disciplinare il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008, ha previsto che «le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al Consiglio nei 7 giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico n. 267/2000, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008»; da tale norma, ad avviso del deputato Corsini, parrebbe legittimo trarre la conseguenza che il termine di cessazione delle funzioni necessario per rimuovere la causa di ineleggibilità sia stato posticipato dal 13 al 26 febbraio 2008; e tuttavia, essendo rimasto inalterato l'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico n. 361/1957, il deputato Corsini considera eccessivo ritenere che l'assunto ritardo nella presentazione delle dimissioni possa costituire una causa accettabile di invalidazione dell'elezione, una volta che nel brevissimo periodo 26 febbraio-8 marzo 2008 (appena nove giorni) egli non ha posto in essere quale sindaco di Brescia alcun atto o alcuna attività che potesse assumere rilievo ai fini della ineleggibilità;
c) nell'attuale sistema elettorale sarebbe fondato il dubbio che sia irragionevole collegare alla carica di sindaco una ineleggibilità, e ciò anche tenendo conto sia del fatto che già in passato la Corte costituzionale, con sentenza n. 344 del 1993, ha ritenuto costituzionalmente illegittima l'originaria previsione di ineleggibilità dei consiglieri regionali (essendo essa sproporzionata rispetto alla natura dei poteri che ciascun consigliere regionale può esercitare al fine della captatio benevolentiae degli elettori), sia della mancata previsione di ineleggibilità per i presidenti delle regioni;

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d) infine, alla ineleggibilità prevista dall'articolo 7, primo comma, del testo unico n. 361/1957 la giurisprudenza parlamentare ha collegato a lungo una simmetrica condizione di incompatibilità per il parlamentare che venisse eletto sindaco o presidente di provincia e, in applicazione di tale giurisprudenza, lui stesso venne dichiarato nel 1999 decaduto da deputato perché eletto sindaco di Brescia; nelle legislature successive la giurisprudenza parlamentare è però mutata e molti parlamentari sono stati eletti sindaci o presidenti di provincia esercitando il duplice munus.

Nella riunione del 1o luglio 2009 il Comitato - pur giudicando meritevoli di attenta considerazione le osservazioni dell'onorevole Corsini - ravvisava nella sua posizione elementi di ineleggibilità e, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, decideva di avviare la formale istruttoria in contraddittorio, comunicando all'onorevole Corsini che entro il termine di quindici giorni avrebbe potuto trasmettere proprie controdeduzioni e chiedere eventualmente di essere ascoltato dal Comitato.
Con lettera pervenuta il 15 luglio 2009 l'onorevole Corsini chiedeva, quindi, di essere ascoltato dal Comitato al fine di illustrare le proprie controdeduzioni agli elementi di ineleggibilità riscontrati.
Il Comitato procedeva all'audizione nella riunione del 1o ottobre 2009. In quella occasione l'onorevole Corsini, nel fare rinvio alle osservazioni scritte da lui trasmesse nel mese di settembre 2008, formulava le seguenti ulteriori considerazioni:
1. la giunta comunale di Brescia lo aveva sollecitato a non sottoporre l'amministrazione comunale al rischio di commissariamento;
2. aveva ricevuto dai suoi uffici e dall'ANCI rassicurazioni circa il fatto che si sarebbe formata una «giurisprudenza di Assemblea» alla Camera (da ultimo con i casi relativi ai deputati Bodega e Neri della XV legislatura) tale da escludere l'annullamento dell'elezione per ineleggibilità;
3. la captatio benevolentiae non può essere esercitata in circoscrizioni ampie, tanto più che l'attuale legge elettorale per la Camera non prevede il voto di preferenza;
4. nessuno dei candidati non eletti della sua lista ha presentato formale ricorso alla Giunta delle elezioni, il che starebbe a significare che nessuno si è sentito leso in un suo interesse diretto;
5. il complessivo quadro normativo presenta un carattere di paradossalità dal momento che l'ineleggibilità è prevista per i sindaci di comuni superiori ma non per i presidenti di regione; pur dovendo le regole essere rispettate, si tratta di un aspetto che, a suo avviso, non può non essere considerato in una sede politica.

Svolta l'audizione, il Comitato tornava a riunirsi il 29 ottobre 2009 concludendo l'istruttoria.
Il Comitato ha ritenuto che, da un punto di vista strettamente tecnico, le controdeduzioni formulate dall'onorevole Corsini nel corso dell'istruttoria in contraddittorio, pur sollevando questioni che meritano attenta considerazione, si siano prevalentemente concentrate su profili che come tali non potevano giustificare una proposta alla Giunta diversa dall'accertamento della ineleggibilità, e ciò per le ragioni di seguito indicate:
a) in violazione di quanto prescritto dall'articolo 7, ultimo comma, del testo unico n. 361/1957, l'onorevole Corsini non ha presentato le dimissioni, cessando dalle proprie funzioni di sindaco di Brescia, entro i sette giorni successivi al 6 febbraio 2008, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di scioglimento delle Camere; le dimissioni - che avrebbero dovuto essere rassegnate entro il 13 febbraio 2008 - sono state presentate soltanto il giorno stesso dell'accettazione della candidatura alla Camera (ossia l'8 marzo 2008), data nella quale l'interessato è in ogni caso decaduto d'ufficio dalla

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carica di sindaco ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, del testo unico n. 361/1957;
b) la previsione di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 (secondo cui in caso di scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni la causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento) non esclude la necessità che la cessazione delle funzioni sia formalizzata con le dimissioni, posto che, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione, per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni; la rimozione della causa di ineleggibilità, in altri termini, è un onere che grava interamente a carico dell'interessato, il quale è tenuto a cessare dalle funzioni sia materialmente, sia formalmente, per scelta spontanea, senza dunque attendere che la decadenza dalla carica che costituisce causa di ineleggibilità avvenga ex lege al momento dell'accettazione della candidatura, avendo tale ultima conseguenza un carattere esclusivamente sanzionatorio e non già un valore sanante di una ineleggibilità non ritualmente rimossa nelle forme previste dalla legge; la ratio delle cause di ineleggibilità per i titolari di cariche o uffici pubblici risiede, infatti, nella necessità di evitare che la formale titolarità dell'ufficio pubblico, anche ove l'interessato si astenga dal porre in essere atti di esercizio dello stesso, generi comunque un metus publicae potestatis negli elettori; il criterio dirimente per la valutazione di una ineleggibilità è rappresentato anzitutto dalla verifica circa la perdurante titolarità o meno della carica oltre il termine stabilito dalla legge per la formale rinuncia alla stessa, assumendo l'astensione dagli atti un rilievo decisivo solo qualora la titolarità dell'incarico non sia venuta meno per cause indipendenti dalla volontà dell'interessato;
c) la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 2008 (richiamata dall'onorevole Corsini nelle sue iniziali osservazioni quale ulteriore argomento a supporto della pretesa insussistenza di ineleggibilità) ha avuto il solo fine di evitare che dimissioni presentate allo scopo di rimuovere l'ineleggibilità non fossero tuttavia idonee ad impedire lo slittamento al turno elettorale amministrativo dell'anno successivo delle elezioni del sindaco o del presidente della provincia e del rispettivo consiglio; la citata disposizione non riveste pertanto alcuna rilevanza nell'ottica della valutazione della sussistenza di una ineleggibilità, riguardando essa soltanto la disciplina della irrevocabilità delle dimissioni e degli effetti che ne conseguono nell'ambito dell'ordinamento dell'ente locale.

Tutto ciò premesso, il Comitato ha tuttavia rilevato che la materia delle ineleggibilità (e le sue interconnessioni con la materia delle incompatibilità) richiede ormai un complessivo riordino legislativo, anche al fine di porre rimedio ai numerosi elementi di incoerenza ed irrazionalità da cui risulta contraddistinta. Fenomeni di stratificazione normativa, da un lato, e processi di innovazione istituzionale dall'altro (che hanno interessato in specie i livelli di governo locale) hanno fatto emergere, con riferimento ai titolari di cariche elettive non nazionali che intendano candidarsi alle elezioni per la Camera ed il Senato, talune situazioni di irragionevole disparità di trattamento. Disparità di trattamento che oggi, ad esempio, appare di tutta evidenza se si raffronta la perdurante previsione di ineleggibilità per i sindaci di comuni superiori con la piena eleggibilità, invece, dei presidenti di regione, per i quali l'ordinamento si limita, come noto, a fissare una mera incompatibilità. Si tratta di aspetti che - seppur non dirimenti per una valutazione di stretta legalità come quella che è chiamata ad assumere la Giunta sulla base delle norme vigenti - non potranno essere trascurati

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nel momento in cui occorrerà assumere una deliberazione finale.
Del resto, il complessivo assetto normativo potrebbe consentire di pervenire ad un'interpretazione di ordine sistematico nel senso che non sussista ineleggibilità anche ove, pur in presenza di una perdurante previsione in tal senso, siano nel frattempo sopravvenuti nell'ordinamento mutamenti tali da far insorgere il dubbio di una lesione del principio dell'eguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cariche elettive sancito dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, ovvero mutamenti che - come accaduto di recente con la riforma elettorale del 2005 - abbiano intaccato il necessario nesso di corrispondenza che dovrebbe invece sempre intercorrere tra formula elettorale e disciplina delle ineleggibilità.
A ciò si aggiunga, sotto un profilo meramente fattuale, che, nel caso di specie, nel limitato lasso di tempo (poco più di venti giorni) in cui l'onorevole Corsini è rimasto in carica come sindaco di Brescia prima dell'accettazione della candidatura lo stesso non risulta aver compiuto alcuna iniziativa o assunto provvedimenti che potessero dare sostanza al sospetto che egli intendesse utilizzare la propria carica elettiva per trarne vantaggio in vista dell'appuntamento elettorale, ammesso che tale condizionamento potesse poi effettivamente essere esercitato in un sistema nel quale l'elettore esprime soltanto un voto di lista, destinato per lo più a rifluire in un calcolo centralizzato a livello nazionale per l'assegnazione dei seggi.
Nel rimettersi alla Giunta plenaria per ogni opportuna riflessione al riguardo, il Comitato, in conclusione, non può che proporre alla Giunta di accertare l'ineleggibilità dell'onorevole Corsini e di procedere conseguentemente alla contestazione della sua elezione.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, prima di aprire la discussione, avverte che con sua lettera del 13 novembre 2009 ha comunicato all'avvocato Trabucchi - che aveva sollecitato un riscontro informativo al riguardo - gli esiti dell'istruttoria condotta dal Comitato in merito alla posizione dell'onorevole Corsini, fornendogli altresì ampie delucidazioni in ordine alla procedura che andrà seguita in caso di contestazione dell'elezione. Con l'occasione, ha altresì segnalato al presentatore dell'esposto - e ritiene utile darne comunicazione in Giunta affinché resti agli atti - che l'ammissione al contraddittorio nella fase istruttoria presso il Comitato è prevista, a norma dell'articolo 17, comma 6, del regolamento della Giunta, esclusivamente per i ricorrenti o i soggetti interessati, tra i quali non possono certamente annoverarsi i meri portatori di interessi politici diffusi che abbiano presentato esposti alla Giunta. Pertanto, nel caso che riguarda l'avvocato Trabucchi - non qualificandosi lo stesso come ricorrente né agendo in rappresentanza di un ricorrente - lo ha invitato a considerare che le informazioni sull'andamento dell'istruttoria gli sono state fornite esclusivamente sulla base di esigenze di trasparenza istituzionale e non già di obblighi di natura regolamentare.
Dichiara aperta la discussione.

Donata LENZI (PD) fa presente di aver particolarmente apprezzato la relazione svolta dal vicepresidente Orsini per l'equilibrio e la completezza che la connotano. Nella seduta odierna la Giunta è chiamata non già ad accertare definitivamente una situazione di ineleggibilità - accertamento che in ultima istanza spetta solo all'Assemblea - bensì a deliberare l'apertura della fase della contestazione dell'elezione nell'ambito della quale le parti avranno piena facoltà, con l'eventuale assistenza di difensori, di partecipare al contraddittorio in seduta pubblica. L'attenzione al caso che riguarda l'onorevole Corsini suscitata, in particolare, nella controparte interessata e ragioni di prudenza suggeriscono, a suo giudizio, di rinviare alla fase dell'udienza pubblica ogni ulteriore approfondimento del tema oggetto di discussione deliberando nella seduta odierna, per i motivi e con le precisazioni illustrate dal vicepresidente Orsini, la contestazione dell'elezione.

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Dopo che Angelo CERA (UdC) e Luciano DUSSIN (LNP) hanno dichiarato, a nome dei rispettivi gruppi, di condividere la proposta formulata dal Comitato, Andrea ORSINI (PdL) chiede se il candidato primo dei non eletti possa essere effettivamente considerato parte nell'udienza pubblica.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, in risposta al vicepresidente Orsini, fa notare che l'articolo 17, comma 6, del regolamento della Giunta prevede che nei casi in cui sussistano non solo ricorrenti ma anche soggetti interessati in materia di ineleggibilità questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte a norma dell'articolo 12 del regolamento della Giunta - come, appunto, nel caso del candidato primo dei non eletti, che avrebbe titolo al subentro nell'ipotesi di annullamento dell'elezione - a intervenire alla seduta pubblica. Ricorda, inoltre, che nell'ultimo precedente di elezione contestata, risalente alla XV legislatura e relativo al caso del deputato Previti, il primo dei non eletti, pur non avendo presentato alcun ricorso o reclamo, venne invitato e partecipò alla seduta pubblica in cui la Giunta procedette alla discussione dell'elezione contestata.
Passa, quindi, alla votazione della proposta del Comitato di accertamento della ineleggibilità e di conseguente contestazione dell'elezione dell'onorevole Corsini. Avverte che, trattandosi di una proposta di accertamento della ineleggibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta, qualora essa fosse respinta si intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso della eleggibilità.
Pone in votazione la proposta del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze di accertamento della ineleggibilità del deputato Paolo Corsini e di conseguente contestazione della sua elezione.

La Giunta approva all'unanimità.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che, per la contestazione dell'elezione del deputato Corsini, la Giunta, che procederà a norma dell'articolo 13 del proprio regolamento, sarà convocata in seduta pubblica per una data da fissare non prima del ventesimo giorno dalla comunicazione alle parti. Al riguardo, ritiene di fissare la seduta pubblica per mercoledì 20 gennaio 2010 alle ore 14.30. Ai fini dello svolgimento della seduta pubblica designa in qualità di relatore il vicepresidente Orsini.
Avverte, inoltre, che della fissazione della seduta pubblica sarà data comunicazione al candidato Enrico Dioli, primo dei non eletti della lista Partito Democratico nella IV Circoscrizione Lombardia 2, ai fini del suo intervento alla seduta pubblica in qualità di parte, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del regolamento della Giunta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.40 alle 15.15, ha concluso l'istruttoria sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, proponendo alla Giunta l'accertamento della compatibilità.