CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2009
261.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Giovedì 10 dicembre 2009.

Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.
C. 2624, C. 219, C. 340, C. 426, C. 477, C. 896, C. 1593, C. 2760/A - Rel. Raisi.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Atto n. 135.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, ai sensi della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), volto a recepire la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
Il provvedimento, composto da diciannove articoli e undici allegati, è finalizzato ad adeguare il quadro normativo vigente in materia di macchine e ascensori (decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 1996 e decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999) alle disposizioni contenute nella citata direttiva, già ridenominata «nuova direttiva macchine», a sua volta diretta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza.
La direttiva citata sostituisce la precedente «direttiva macchine» (direttiva 98/37/CE) - che viene pertanto abrogata - e inoltre modifica la «direttiva ascensori» (direttiva 95/16/CE). La necessità di una

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nuova direttiva in materia è determinata, innanzitutto, dall'esigenza di dare una risposta alle numerose questioni sulla corretta applicazione della normativa in oggetto, in quanto il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria, ma al contempo è un settore caratterizzato dal rilevante costo sociale dovuto agli infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine; il numero di tali infortuni può essere notevolmente ridotto con norme che permettano, meglio di quelle vigenti, di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stessa delle macchine, di effettuarne una corretta installazione e manutenzione e di assicurare l'applicazione corretta e uniforme della relativa disciplina mediante un'adeguata attività di sorveglianza del mercato.
Gli articoli dello schema, brevemente illustrati, prevedono quanto segue.
L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del decreto, inserendo tra i prodotti a cui si applica la relativa disciplina anche le quasi-macchine (il concetto di quasi-macchina costituisce una delle novità della direttiva). L'articolo precisa altresì i casi di esclusione, che comprendono anche le macchine progettate per essere utilizzate temporaneamente a fini di ricerca.
L'articolo 2 riporta le definizioni. Segnala in particolare quella relativa alle quasi-macchine (insiemi che costituiscono quasi una macchina ma che non sono in grado, da soli, di garantire un'applicazione ben determinata).
L'articolo 3, riguardante l'immissione sul mercato e la messa in servizio, in conformità a quanto disposto dalla direttiva, lascia ai fabbricanti o ai relativi mandatari la responsabilità di attestare la conformità delle macchine alla direttiva, ai fini della loro immissione sul mercato o in servizio. A loro compete, altresì, l'apposizione della marcatura «CE» riconosciuta come l'unica che garantisca la conformità della macchina ai requisiti fissati dalla direttiva, cui si accompagna la dichiarazione CE di conformità.
L'articolo 4 prevede la presunzione di conformità alle disposizioni del decreto per le macchine provviste della marcatura «CE» e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità e per quelle costruite conformemente alle norme armonizzate i cui riferimenti risultino pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
L'articolo 5 disciplina la procedura di contestazione di una norma armonizzata che non risponde più alle esigenze di sicurezza e tutela della salute per le quali era stata elaborata, assegnando - non diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente - al Ministero dello sviluppo economico il compito di presentare un atto di contestazione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE.
L'articolo 6 disciplina la sorveglianza del mercato, confermando le funzioni di sorveglianza per il controllo della conformità di macchine e quasi-macchine alle disposizioni del decreto legislativo svolte dai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro. Viene confermato anche il ruolo dell'ISPESL (Istituto superiore di prevenzione e sicurezza sul lavoro) cui è affidato lo svolgimento di accertamenti di carattere tecnico, nonché lo scambio di informazioni e segnalazioni tra gli organi di vigilanza per la salute e sicurezza sul lavoro e le autorità di sorveglianza su indicate. La norma prevede inoltre l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di provvedimenti limitativi della circolazione e della messa in servizio - fino al ritiro dal mercato - di una macchina, pur provvista di marcatura «CE» e accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità, qualora presenti rischi per la salute e la sicurezza di persone o animali, con oneri a carico del costruttore o del mandatario. Per il Ministero sussiste l'obbligo di comunicare i suddetti provvedimenti al Ministero del lavoro e agli organi segnalanti la presunta non conformità.
L'articolo 7 concerne la clausola di salvaguardia, in base alla quale il Ministero

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dello sviluppo economico - peraltro tenuto a comunicare alla Commissione europea le misure restrittive adottate ai sensi del precedente articolo - dispone immediatamente il ritiro o il divieto di immissione sul mercato di una macchina provvista della marcatura «CE» ma non conforme la cui immissione sul mercato venga comunicata dalla stessa Commissione.
L'articolo 8 prevede l'adozione di specifiche misure volte a limitare l'immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose, considerandosi tali le macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi imputabili a lacune delle norme armonizzate e quelle che presentano gli stessi rischi di macchine per le quali uno Stato membro abbia adottato misure limitative della libera circolazione approvate dalla Commissione europea. Si tratta di una novità introdotta dalla direttiva.
L'articolo 9 disciplina le procedure previste ai fini della valutazione della conformità delle macchine.
L'articolo 10 concerne invece la procedura di valutazione della conformità delle quasi-macchine.
L'articolo 11 dispone che le attività di certificazione di cui agli Allegati IX e X possono essere svolte da organismi autorizzati ai sensi dello stesso articolo ovvero da parte di altri Stati membri. Il rilascio dell'autorizzazione - con decreto ministeriale - per lo svolgimento dell'attività di certificazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti e di quelli stabiliti con successivo decreto MISE, cui è demandata anche la definizione delle modalità di presentazione della domanda di autorizzazione. Sono stabiliti tempi certi (120 giorni) per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione.
Alle spese relative alle procedure di autorizzazione dei suddetti organismi ed ai successivi controlli sui medesimi si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge n. 52 del 1996.
Tale articolo dispone che le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione del marcatura «CE» siano poste a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'UE, mentre le spese riguardanti l'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure suindicate sono a carico del richiedente. L'onere delle spese per i successivi controlli sugli organismi autorizzati sono posti a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia di prodotti.
Gli articoli 12 e 13 riguardano l'apposizione della marcatura «CE» e la non conformità della medesima.
L'articolo 14 impone a tutte le parti e alle persone coinvolte nell'applicazione del decreto legislativo in esame l'obbligo di riservatezza in riferimento alle informazioni ricevute nello svolgimento delle proprie funzioni.
L'articolo 15, fatte salve le ipotesi di configurabilità di un determinato reato (quali, ad esempio, la frode in commercio e la truffa), prevede un sistema di sanzioni amministrative a carico del fabbricante o del suo mandatario in caso di: non conformità delle macchine ai requisiti di cui all'Allegato I (da 4 mila a 24 mila euro); omessa esibizione all'autorità di sorveglianza della documentazione tecnica di cui all'Allegato VII (da 2 mila a 12 mila euro); assenza della dichiarazione di conformità di cui all'Allegato II (da 2 mila a 12 mila euro); apposizione di marcature, segni o iscrizioni che possono indurre in errore circa la marcatura «CE» (da mille a 6 mila euro); pubblicità che non rispetta le prescrizioni del decreto in esame (da mille a 6 mila euro). A carico del sanzionato è posto inoltre l'obbligo di rifondere le spese sostenute per attuare le procedure di verifica. I relativi importi saranno determinati secondo criteri definiti con apposito decreto ministeriale.
L'articolo 16 reca disposizioni concernenti la disciplina degli ascensori, rinviando ad un regolamento l'adozione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/42/CE limitatamente alla parte relativa agli ascensori (tale regolamento modificherà la disciplina vigente contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 162/1999). A tale riguardo, segnala le osservazioni,

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pervenute alla Commissione, da parte degli uffici del Ministero dello sviluppo economico che sollevano perplessità di ordine formale e sostanziale circa la decisione del Governo di attuare il descritto recepimento della direttiva 2006/42/CE mediante l'adozione di due distinti atti normativi.
L'articolo 17 consente l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e di altre macchine ad impatto a carica esplosiva fino al 29 giugno 2011, perché siano conformi alle disposizioni in vigore al 17 maggio 2006.
L'articolo 18, in materia di abrogazioni ed entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame, fa decorrere dal 29 dicembre 2009 l'applicazione del decreto legislativo in esame (in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE) e conseguentemente dalla medesima data abroga il regolamento attuativo della precedente direttiva «macchine» (decreto del Presidente della Repubblica 459/1996).
L'articolo 19 reca norme finali e transitorie prevedendo l'aggiornamento con decreto ministeriale dell'elenco dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V in attuazione degli eventuali aggiornamenti a livello comunitario; l'onere per gli organismi già autorizzati ai sensi della normativa precedente (decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996) di richiedere al MISE la conferma della validità della loro autorizzazione, a pena di decadenza della medesima. L'articolo reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che l'attuazione del provvedimento non deve determinare nuovi oneri per la finanza pubblica e che i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere, preannunciando sin d'ora la formulazione di alcune osservazioni, in particolare con riferimento all'articolo 15 che prevede un sistema di sanzioni amministrative a carico del fabbricante o del suo mandatario proporzionale alla quota di fatturato delle macchine e non del danno arrecato; inoltre, ritiene opportuno specificare, nel medesimo articolo, che la disciplina sanzionatoria si applichi anche alle quasi-macchine che, ai sensi dell'attuale formulazione del comma 1, sembrano invece escluse.

Andrea GIBELLI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.