CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 dicembre 2009
261.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.10.

Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che si procederà allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno, che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela del territorio e del mare.
Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-02201 Piffari: Rilascio delle prescritte autorizzazioni ministeriali per la realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rinuncia all'illustrazione del proprio atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Sergio Michele PIFFARI (IdV) nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'articolata risposta, rileva tuttavia che la stessa, circoscrivendo la questione relativa al ruolo e alla posizione del Ministero dell'ambiente ai soli aspetti tecnico-giuridici relativi al rilascio delle prescritte autorizzazioni, manca completamente di dare una risposta alle preoccupazioni manifestate dai cittadini e alle istanze di sviluppo dei territori coinvolti. Al riguardo, osserva che la localizzazione del rigassificatore in prossimità del porto, anziché in mare aperto, come pure sarebbe possibile grazie alle moderne tecnologie impiantistiche, unitamente all'impiego di mezzi obsoleti per il trasporto e l'immagazzinamento del gas, rischiano di compromettere irrimediabilmente la vocazione turistica dei territori interessati ed il loro diritto ad un duraturo sviluppo sociale ed economico. Conclude stigmatizzando il fatto che, ancora una volta, la scelta del Governo sulla localizzazione di impianti strategici come quello in questione sembra essere dettata piuttosto dalla debolezza dei territori che dalla effettiva necessità e rispondenza alle esigenze strategiche del sistema produttivo del Paese.

5-02202 Ghiglia: Realizzazione del nuovo casello autostradale di Castelvetro Piacentino e della bretella autostradale fra la ss. 10 e la ss. 234.

Tommaso FOTI (PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra brevemente il contenuto.

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Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Tommaso FOTI (PdL), si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, dalla quale si evincono in modo chiaro, da un lato, che, a fronte del rispetto dei tempi con cui il Ministero dell'ambiente ha chiesto il prescritto parere della regione Emilia-Romagna, vi è stato un grave e ingiustificato ritardo da parte della regione nell'ottemperare alla richiesta ministeriale, dall'altro, che, solo grazie alla buona volontà degli enti locali coinvolti e della società concessionaria, sarà molto probabilmente possibile recepire alcune delle osservazioni e delle richieste tardivamente avanzate dalla regione Emilia-Romagna.

5-02205 Libè: Adeguamento del limite per la gestione in proprio del servizio idrico nei piccoli comuni.

Gabriella MONDELLO (UdC), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, rinuncia alla sua illustrazione.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Gabriella MONDELLO (UdC), nel prendere atto della risposta del Governo, rileva che essa non fornisce alcuna soluzione alla questione prospettata con l'interrogazione in titolo. Si riserva, peraltro, di approfondire le problematiche in questione in occasione della discussione dell'atto di indirizzo citato dal rappresentante del Governo nella risposta.

La seduta, sospesa alle 9.25, è ripresa alle 13.50.

5-02203 Mariani: Misure per il buon funzionamento e il mantenimento delle competenze professionali dell'ISPRA.

Raffaella MARIANI (PD) rinuncia all'illustrazione del proprio atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Raffaella MARIANI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, di cui si riserva di approfondire i contenuti. Ritiene, peraltro, importante richiamare l'attenzione del Governo su due aspetti, ambedue gravi, che hanno fin qui caratterizzato negativamente la vicenda in questione. Il primo è quello relativo alla mancanza da parte dei vertici dell'ISPRA di qualunque volontà di dialogo con i giovani ricercatori dell'Istituto che fino ad oggi hanno contribuito in modo determinante al suo corretto funzionamento e che da alcune settimane reclamano il rinnovo dei loro contratti di lavoro. Sotto questo profilo, appare quanto mai grave e inaccettabile il fatto che il Commissario straordinario abbia rigettato perfino la richiesta dei ricercatori dell'ISPRA di aprire un tavolo negoziale e di confronto. Il secondo aspetto negativo è, invece, quello relativo alla perdurante confusione e incertezza circa il ruolo, le funzioni, in sostanza, il destino dell'ISPRA, ad un anno e mezzo dalla sua istituzione e dal suo commissariamento. Al riguardo denuncia il fatto che tale situazione di confusione e incertezza derivante dalle scelte operate dal Governo ha purtroppo impedito di rafforzare e rivitalizzare il sistema delle agenzie regionali per l'ambiente che avrebbe dovuto avere nell'ISPRA il naturale centro propulsore e punto di riferimento per l'ottimale svolgimento delle delicate e fondamentali attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo in materia ambientale.
Conclude, affermando che le due vicende esaminate, quella dei giovani ricercatori

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dell'Istituto che rischiano di rima nere senza contratto di lavoro e quella più generale del ruolo e della missione dell'Istituto sono, a suo giudizio, intimamente legate e, per così dire, inscindibili. Sotto questo profilo, formula, quindi, a nome del gruppo del partito democratico un forte richiamo al Governo affinché si adoperi con ogni mezzo per trovare, prima della scadenza dei contratti dei ricercatori dell'Istituto, e dunque prima del 31 dicembre 2009, una soluzione che sappia «tenere insieme» il destino dell'Istituto e dei ricercatori precari che in esso lavorano. Annunzia, infine, che il suo gruppo giudica fin d'ora inaccettabile ogni scorciatoia che prefigurando una collocazione esterna dei ricercatori dell'ISPRA, non solo non darebbe risposta alla loro richiesta di stabilità e di continuità nello svolgimento delle attività di ricerca, ma determinerebbe, inevitabilmente, il progressivo depauperamento del ruolo e della missione dell'Istituto stesso.

5-02204 Guido Dussin: Attuazione della disciplina relativa alla gestione diretta da parte dei comuni dei centri di raccolta dei rifiuti.

Guido DUSSIN (LNP) rinuncia all'illustrazione del proprio atto di sindacato ispettivo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Guido DUSSIN (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Angelo ALESSANDRI, presidente, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI, indi del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.
C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 3 novembre 2009.

Roberto TORTOLI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo della proposta di legge in esame (vedi allegato 6).

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ghiglia 1.3 e Realacci 1.7 nonché sugli emendamenti a sua firma 1.5, 1.6, 1.11 come riformulato e 2.1, identico all'emendamento Realacci 2.2. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Tortoli 1.2 e Realacci 2.3 subordinatamente alla loro riformulazione; invita il deputato Germanà al ritiro del proprio articolo aggiuntivo 3.01; esprime, quindi, parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Il sottosegretario Roberto MENIA esprime parere conforme al relatore.

Roberto TORTOLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Scilipoti 1.1; si intende che vi abbia rinunciato.
Dichiara, quindi, di accogliere la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Tortoli

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1.2 nella nuova formulazione e l'emendamento Ghiglia 1.3.

Roberto TORTOLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Scilipoti 1.4; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.5 e 1.6 del relatore, e l'emendamento Realacci 1.7.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Realacci 1.8.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Realacci 1.8.

Roberto TORTOLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Scilipoti 1.9; si intende che vi abbia rinunciato.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Realacci 1.10.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Realacci 1.10.

La Commissione approva l'emendamento 1.11 del relatore nella nuova formulazione, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento Realacci 1.12.

Roberto TORTOLI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Scilipoti 1.13; si intende che vi abbia rinunciato.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Realacci 2.2 e 2.3, accogliendo la proposta di riformulazione relativo a quest'ultimo.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni gli identici emendamenti 2.1 del relatore e Realacci 2.2, nonché l'emendamento Realacci 2.3 nella nuova formulazione.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Scilipoti 2.4 e 2.5.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL) ritira il suo articolo aggiuntivo 3.01 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in merito.

La Commissione respinge, infine, l'articolo aggiuntivo Scilipoti 4.01.

Roberto TORTOLI, presidente, fa presente che, essendosi così concluso l'esame degli emendamenti, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.
C. 2966 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 2 dicembre 2009.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 152/09 Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3016 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

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Sergio PIZZOLANTE (PdL), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, assegnato alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, e sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere, reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1o novembre al 31 dicembre 2009, la proroga degli interventi di cooperazione nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, attraverso il rifinanziamento degli indicati interventi e missioni internazionali in corso.
Osserva, quindi, che, nello specifico, il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di sette articoli. Il capo I, composto dal solo articolo 1, reca interventi di cooperazione allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e rifinanzia gli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge n. 58 del 2001. In particolare, la citata norma, è dedicata essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, limitatamente al periodo dal 1o novembre al 31 dicembre 2009. La medesima disposizione reca, altresì, talune disposizioni di carattere generale riguardanti le indennità di missione da corrispondere al personale inviato nelle citate missioni e la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame. Lo stesso articolo autorizza, inoltre, la spesa per la prosecuzione della partecipazione di personale militare alle attività di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene.
Ricorda, inoltre, che il capo II reca all'articolo 2 le autorizzazioni di spesa per la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso, dettando, quindi, all'articolo 3 disposizioni in materia di trattamento economico del personale, nonché, ai successivi articoli 4 e 5, prevedendo talune norme in materia penale e contabile.
Nel ricordare che tali disposizioni riproducono sostanzialmente quelle già previste da precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, segnala, peraltro, con riferimento alle norme sul personale, che nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte talune limitate novità, tra le quali ritiene opportuno segnalare quantomeno: l'articolo 3, commi 3 e 4, inteso a comprendere i genitori, se unici superstiti, tra i soggetti destinatari degli indennizzi spettanti ai militari in missione che abbiano contratto infermità a causa di esposizione all'uranio impoverito; l'articolo 3, comma 5, che chiarisce che la concessione delle pensioni di reversibilità o indirette ai genitori quali unici superstiti delle vittime del terrorismo, come per gli altri familiari, dipende unicamente dalla sussistenza del rapporto di parentela; l'articolo 3, comma 7, che proroga al 31 luglio 2011 il mandato degli attuali componenti degli organi della rappresentanza militare.
Quanto alle disposizioni in materia penale previste all'articolo 4 del provvedimento in esame, segnala che i commi da 1-bis ad 1-octies, introdotti al Senato, integrano la disciplina penale in materia di missioni militari, disponendo, fra l'altro, la non punibilità per il militare che, per necessità delle operazioni militari, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio, ovvero a ordini legittimamente impartiti, faccia uso della forza o di altro mezzo di coazione fisica ovvero ordini di far uso della forza.
Riferisce, quindi, che l'articolo 5, il quale disciplina i profili contabili correlati all'organizzazione delle missioni, autorizza - ed è questa la sola parte del provvedimento che presenta profili di connessione con le materie di competenza della VIII Commissione - i vari organismi responsabili delle missioni ad attivare, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con lo svolgimento delle missioni stesse, procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi, nonché ad esercitare la facoltà di ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, in deroga alla vigente normativa.
Rileva, invece, che il capo III contiene le disposizioni finali, prevedendo all'articolo

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6 la copertura finanziaria e disponendo all'articolo 7 l'entrata in vigore del provvedimento.
Conclude evidenziando che, seppure nel corso della discussione al Senato sono state formulate talune osservazioni critiche in ordine, ad esempio, alla durata del rifinanziamento delle missioni disposto dal provvedimento, a talune disposizioni in materia di personale, e, più in generale, all'opportunità di accompagnare l'esame del provvedimento stesso ad una complessiva discussione in Parlamento sulla politica estera del Paese, il disegno di legge in esame è stato approvato da quel ramo del Parlamento a larga maggioranza, con il contributo anche di importanti gruppi di opposizione.
Ritiene che questo sia un importante segnale di coesione e di unità politica del Paese, che possa senz'altro essere confermato alla Camera dei deputati e che testimonia, da un lato, la comune volontà di mantenere fede agli impegni internazionali assunti dall'Italia, dall'altro, l'apprezzamento e il sostegno convinto all'attività quotidianamente svolta dai militari italiani impegnati nelle missioni di pace internazionali.
Anche per questo, ritiene che la Commissione possa sicuramente esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame e spera vivamente che tutti i gruppi della Commissione si esprimano in questo senso nel corso del dibattito.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
Atto n. 157.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, osserva che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 88/2009 (legge comunitaria 2008), e, in particolare, dell'allegato B, ove figura la direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la direttiva 2007/60/CE è finalizzata ad introdurre una specifica disciplina in materia, in tal modo colmando la lacuna derivante dal fatto che la direttiva quadro in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) aveva, a suo tempo, dettato norme per la mitigazione degli effetti delle alluvioni, ma non per la valutazione e la gestione, in concreto, del rischio alluvioni. Al riguardo, segnala che la direttiva 2007/60/CE individua tre specifici strumenti per la valutazione e per la gestione del rischio di alluvioni, specificando, per ciascuno di essi contenuti e requisiti minimi: la valutazione preliminare del rischio di alluvioni; le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni; il piano di gestione del rischio di alluvioni.
Sotto questo profilo, ritiene opportuno sottolineare subito l'importanza di un atto con il quale il Governo introduce nell'ordinamento nazionale una disciplina che affronta, organicamente, la questione della gestione del rischio alluvioni, superando la precedente impostazione incentrata in modo alquanto astratto sulla eliminazione del rischio e sulla individuazione di una soluzione definitiva della questione.
In questo modo, a suo avviso, si pongono le basi concrete non soltanto per definire e calibrare al meglio gli interventi sul piano territoriale, ma anche per operare una valutazione complessiva dell'aspetto economico della questione della

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messa in sicurezza del territorio nazionale dal rischio di alluvioni, tale da poter essere accettabile in considerazione della effettiva disponibilità delle risorse economiche del Paese.
In tale quadro, ritiene altresì opportuno richiamare le disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2010 e le proposte formulate dalla VIII Commissione lo scorso 3 novembre 2009, all'atto dell'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo. Si tratta infatti di un complesso di misure - dalla mappatura del territorio in funzione del rischio di alluvioni, al rafforzamento della programmazione degli interventi, con priorità per quelli nelle zone a rischio più elevato, alla necessità improcrastinabile di un adeguato impegno finanziario del Governo per il varo di un programma nazionale di contrasto del dissesto idrogeologico nel nostro Paese - le quali costituiscono un'articolata piattaforma politica di intervento, resa ancor più attuale e concreta dal recepimento della direttiva in questione e dall'approvazione delle citate norme contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2010.
Passando quindi al contenuto dello schema di decreto in esame, osserva che l'articolo 1, recependo l'articolo 1 della direttiva, istituisce un quadro comune per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche e le infrastrutture, connesse con le alluvioni. Vengono fatte salve le disposizioni della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) nell'ambito della pianificazione di bacino, nonché la specifica disciplina di protezione civile sul sistema di allertamento nazionale della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004. A tale proposito ricorda che nel Codice ambientale, all'articolo 67, sono previsti piani stralcio (PAI) per la tutela dal rischio idrogeologico, quindi non solo di alluvione ma anche di frana e di valanga, nonché piani straordinari di emergenza diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Pertanto, come sottolinea la relazione illustrativa, già tali piani, analogamente al sistema di allertamento della protezione civile, ai sensi della citata direttiva del presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, soddisfano i requisiti della direttiva 2007/60/CE, in quanto contengono le mappe della pericolosità e del rischio idrogeologico al fine di definire le azioni prioritarie di intervento.
Riferisce, quindi, che l'articolo 2 mutua dall'articolo 2 della direttiva le definizioni funzionali all'applicazione del decreto, aggiungendo ad esse la definizione di «pericolosità da alluvione» indicata come la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area.
L'articolo 3 dà applicazione all'articolo 3, comma 2, della direttiva, individuando nelle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del Codice ambientale le autorità cui competono gli adempimenti previsti dai successivi articoli del decreto in esame. Per quanto riguarda, invece, gli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto in esame in relazione al sistema di allertamento, le autorità competenti sono individuate dalle regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale della protezione civile, che vi provvedono, per il distretto idrografico di riferimento, ai sensi della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.
Osserva, altresì, che l'articolo 4, che recepisce l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 4 della direttiva, individua nel «distretto idrografico» l'unità territoriale di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni prevedendo, pertanto, l'applicazione delle disposizioni della direttiva acque per quanto riguarda la delimitazione dei bacini, la loro assegnazione ad unità territoriali di rango superiore - i «distretti idrografici» - e l'individuazione dei livelli di responsabilità per la gestione e la valutazione del rischio alluvioni - le «autorità di bacino distrettuali». Ricorda che il codice ambientale ha istituito otto distretti idrografici che coprono l'intero territorio

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nazionale, ciascuno con una propria autorità di bacino distrettuale, in attuazione della cosiddetta direttiva quadro sulle acque. Conseguentemente le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del Codice effettuano, nell'ambito del distretto idrografico di riferimento, entro il 22 settembre 2011 (termine anticipato rispetto alla direttiva che prevede 22 dicembre 2011), la valutazione preliminare del rischio di alluvione, facendo salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino dal Codice ambientale.
Il contenuto obbligatorio della valutazione preliminare del rischio di alluvione, che deve riguardare una stima delle potenziali ricadute negative di future alluvioni sulla base delle informazioni disponibili, si sostanzia, secondo quanto previsto dalla direttiva, nei seguenti elementi; 1) la descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato; 2) la mappa in scala del distretto idrografico, comprensiva dei bacini idrografici, sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere; 3) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l'ambiente e la società interessata.
Rileva, poi, che l'articolo 5, il quale riproduce il contenuto dell'articolo 5 della direttiva, prevede, sulla base della valutazione preliminare del rischio di alluvioni, che le autorità di bacino distrettuali individuino, per ciascun distretto idrografico o per la parte di distretto idrografico internazionale situato nel loro territorio, le zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si concretizzi.
L'articolo 6, recependo l'omologo articolo della direttiva, reca l'elaborazione delle mappe della pericolosità da alluvione e delle mappe del rischio di alluvioni, che devono essere elaborate entro il 22 giugno 2013, anziché 22 dicembre 2013 come previsto dalla direttiva, l'adozione delle mappe della pericolosità da alluvione e dal rischio di alluvioni.
Osserva, quindi, che rispetto al contenuto obbligatorio previsto dalla direttiva che dispone che esse dovranno necessariamente contenere la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni, prevedendo una serie di scenari quali la scarsa, media o alta probabilità di alluvioni, nello schema vengono precisate:la frequenza di tali probabilità («scarsa» fino a 500 anni dall'evento, «media» tra i 100 e i 200 anni e «alta» tra i 20 e i 50 anni); la «scala più appropriata» per redigere le mappe (non inferiore a 1:10.000 e, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000). Inoltre, per ciascuno di tali scenari, dovranno essere indicati una serie di elementi tra i quali la portata della piena, la profondità ed il livello delle acque e, se opportuno, la velocità del flusso d'acqua considerato.
Le mappe del rischio di alluvioni dovranno anche indicare le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell'ambito degli scenari sopra previsti. Rispetto a quelle indicate dalla direttiva, l'articolo 6 aggiunge le infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole).
Riferisce, quindi, che l'articolo 7, in recepimento dell'articolo 7 della direttiva, prevede la predisposizione, da parte della autorità di bacino distrettuali, di appositi piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico, entro il 22 giugno 2015, anziché 22 dicembre 2015 come previsto dalla direttiva.
Oltre ad una serie di elementi obbligatori previsti per la redazione del primo piano di gestione ed indicati nell'allegato I, parte A, i piani di gestione possono anche comprendere: la promozione di pratiche sostenibili di uso dei suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.
Rispetto alle disposizioni della direttiva, l'articolo 7 precisa che i piani di gestione debbano essere predisposti nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65-68 del Codice ambientale; le regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, debbano predisporre la parte dei Piani di gestione per il

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distretto idrografico relativa al sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene. I Piani dovranno anche contenere una sintesi dei piani urgenti di emergenza previsti dall'articolo 67, comma 5, del Codice ambientale.
Infine, rispetto al dettato della direttiva, viene previsto che gli enti territorialmente interessati dovranno conformarsi a quanto previsto dai piani di gestione: rispettando le prescrizioni nel settore urbanistico di cui all'articolo 65 del Codice; predisponendo i citati piani urgenti di emergenza di cui all'articolo 67, comma 5, del Codice, nonché facendo salvi i piani di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180 del 1998.
L'articolo 8, che recepisce puntualmente l'articolo 8 della direttiva, prevede che, per i distretti idrografici di cui all'articolo 64 del Codice ambientale, le autorità di bacino distrettuali e le regioni in coordinamento con la Protezione civile, ciascuno per la parte di propria competenza, predispongano un unico piano di gestione del rischio di alluvioni oppure una serie di piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico. Qualora i distretti idrografici internazionali ricadano interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento delle attività di monitoraggio, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio o una serie di piani di gestione coordinati.
Rileva, poi, che l'articolo 9, che recepisce l'articolo 9 della direttiva, reca disposizioni di coordinamento con le norme della parte Terza, Sezione I (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione) e II (Tutela delle acque dall'inquinamento) del Codice ambientale.
L'articolo 10, che recepisce puntualmente l'articolo 10 della direttiva, riguarda le procedure di informazione e consultazione del pubblico.
L'articolo 11, che dà attuazione all'articolo 13 della direttiva, reca una serie di norme transitorie nel caso in cui le autorità di bacino distrettuali abbiano, prima del 22/12/2010, già elaborato mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e piani di gestione con un livello di informazioni adeguato ai requisiti richiesti dal decreto in esame.
Osserva, quindi, che l'articolo 12, il quale recepisce l'articolo 14 della direttiva, prevede il riesame e l'aggiornamento periodico (ogni sei anni) degli strumenti da adottare per ridurre il rischio di alluvioni, anticipando al 22 settembre 2018, 2019 e 2021 anziché al 22 dicembre degli stessi anni come disposto dalla direttiva, l'adozione delle misure previste. Si tratta, a suo avviso, di un'anticipazione giustificata, nella relazione illustrativa, dal fatto che le misure da adottare sono da ritenersi in parte già soddisfatte dagli adempimenti previsti ai sensi della normativa vigente sulla pianificazione di bacino.
Rileva, infine, che le disposizioni finali contenute negli articoli 13, 14 15 e 16 definiscono rispettivamente le relazioni alla Commissione europea, le modalità per la modifica dell'allegato I, in cui sono indicati gli elementi essenziali che devono essere inclusi nel primo piano di gestione e quelli da indicare nei successivi aggiornamenti, nonché le eventuali norme tecniche da emanare con decreto ministeriale, l'usuale clausola di invarianza finanziaria e norme relative all'attuazione dei piani di gestione.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 10 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.35.

Pag. 89

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: Verso un quadro d'azione europeo.
(COM(2009)147 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008.
(COM(2009) 304 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009) 400 definitivo).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato il 22 settembre 2009.

Salvatore MARGIOTTA, relatore, comunica di aver predisposto, anche sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni effettuate, una proposta di documento conclusivo che illustra sinteticamente (vedi allegato 7).

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, 11 dicembre 2009.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 10 dicembre 2009.

Audizione di rappresentanti del COMIECO sugli effetti negativi prodotti dalla crisi economica nei settori industriali, del recupero e del riciclo di alcune tipologie di rifiuti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.15.