CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2009
260.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 152/09: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
C. 3016 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3016, approvato dal Senato, di conversione del decreto - legge n. 152 del 2009, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

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L'articolo 1 reca disposizioni in materia di finanziamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace e stabilizzazione.
In particolare, i commi 1, 2, 3 e 5, rispettivamente, autorizzano ulteriori spese per interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, prorogano il termine per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano e prorogano le autorizzazioni di spesa per la partecipazione al fondo fiduciario della NATO in favore dell'Afghanistan e per gli interventi di ricostruzione, di emergenza e sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici.
I commi 4, 6, 7 e 12 prorogano inoltre, rispettivamente, i termini relativi alla partecipazione alle operazioni civili di mantenimento della pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi; alla partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa sub-sahariana; alla partecipazione alla missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan; alla partecipazione di personale militare in Iraq ad attività di consulenza, formazione ed addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.
Il comma 9 proroga altresì l'autorizzazione di spesa per l'invio di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane a Baghdad e Kabul e per l'invio di un funzionario diplomatico in Kurdistan.
In tale contesto il comma 11 consente al Ministero degli Affari esteri di conferire incarichi temporanei di consulenza ad enti e organismi specializzati ed a personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in possesso di specifiche professionalità, nonché di stipulare con persone di nazionalità locale, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle vigenti disposizioni in materia. A tal fine si autorizza la spesa di euro 192.087, individuando conseguentemente la copertura finanziaria di tali oneri.
L'articolo 2 reca la proroga delle autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali svolte dalle Forze armate e dalle Forze di polizia, nonché da personale appartenente alla magistratura ed alla Croce rossa.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi da 20 a 24 dell'articolo 2, recanti il finanziamento della partecipazione a missioni internazionali di personale della Guardia di finanza.
In particolare, il comma 20 autorizza la spesa di euro 1.246.246, fino al 31 dicembre 2009, al fine di prorogare la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute al Governo libico in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
Il comma 21 autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di complessivi euro 581.311, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan.
Il comma 22 autorizza la partecipazione, fino al 31 dicembre 2009, di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni EULEX Kosovo e UNMIK. La spesa prevista è pari a 195.382 euro.
Il comma 23 autorizza la spesa di euro 42.597, fino al 31 dicembre 2009, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione di assistenza dell'Unione europea alle frontiere per il valico di Rafah denominata EUBAM Rafah.
Il comma 24 autorizza, fino al 31 dicembre 2009, la spesa di euro 70.301, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal

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Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
L'articolo 3 reca disposizioni relative alla disciplina applicabile al personale che partecipa alle missioni internazionali indicate dal decreto-legge.
In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1 prevede che al personale il quale partecipa alle missioni internazionali indicate dal decreto - legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009.
In tale contesto, ricorda che il comma 4 del predetto articolo 3 della legge n. 108, disciplinando il trattamento delle indennità al personale partecipante alle missioni internazionali, fa rinvio all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale le predette indennità di missione concorrono a formare il reddito solo nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Il comma 6 prevede inoltre che le previsioni dell'articolo 13 del decreto - legge n. 451 del 2001, ai sensi delle quali il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» e al connesso intervento internazionale denominato ISAF, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, si applica anche al personale della Guardia di finanza impegnato nelle missioni internazionali indicate dal decreto - legge n. 152 che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Corpo.
Il comma 7 proroga fino al 30 luglio 2011 il mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
L'articolo prevede inoltre, al comma 2, che la tessera di riconoscimento del personale militare contenga anche i dati sanitari di emergenza, al fine di agevolare le operazioni di soccorso medico.
Il comma 3 estende anche ai genitori la platea dei beneficiari degli indennizzi in favore del personale italiano impiegato in missioni militari che abbia contratto infermità connesse all'esposizione all'uranio impoverito, il comma 3-bis attribuisce al personale militare iscritto nel ruolo d'onore in quanto decorato o per eventi traumatici verificatisi in servizio o per causa di servizio, di permanere o essere richiamato in servizio fino ai limiti d'età previsti, mentre il comma 4 dispone in materia di mantenimento in bilancio di somme iscritte nel conto residui stanziate per il riconoscimento della causa di servizio e la corresponsione di indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero che abbia contratto infermità connesse all'esposizione all'uranio impoverito.
Il comma 7-bis interviene sulla disciplina dei segreti, al fine di escludere dalla possibilità di rifiutare gli accertamenti necessari per il rilascio del nulla osta di sicurezza, e conseguentemente rinunciare al predetto NOS, il personale per il quale il rilascio del NOS costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale in Italia e all'estero.
Il comma 7-ter prevede la ripartizione tra i Ministeri interessati delle risorse stanziate da alcune disposizioni per l'erogazione di benefici in favore delle vittime del dovere e per le elargizioni in favore delle vittime del dovere, dei loro familiari superstiti, nonché in favore delle vittime della criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.
Il comma 7-quater estende anche al 2010 la non applicazione, al personale civile del Ministero della difesa, comandato

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in missione fuori della ordinaria sede di servizio per esigenze di servizio, della norma di cui all'articolo 1, comma 213, della legge n. 266 del 2005, che ha soppresso l'indennità di trasferta.
L'articolo 4, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato, indica le disposizioni in materia penale che si applicano alle missioni internazionali elencate nel decreto-legge.
La disposizione reca inoltre norme procedurali relative all'effettuazione di accertamenti e rilievi disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati all'estero e sottoposti a sequestro.
L'articolo 5, contiene disposizioni in materia contabile. In particolare, per quel che attiene agli aspetti d'interesse della Commissione Finanze, il comma 1 consente agli Stati maggiori di Forza armata, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa ed al Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, di attivare le procedure d'urgenza previste per l'acquisizione di forniture e servizi, qualora sia accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché di acquisire in economia, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, lavori, servizi e forniture, per la revisione di mezzi da combattimento e trasporto, per l'esecuzione di opere infrastrutturali, per il trasporto o la spedizione di personale, materiale e mezzi, per l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati di difesa materiale d'armamento, informatici e sanitari.
Il comma 4 consente al Comando generale del Corpo della Guardia di finanza di cedere gratuitamente mezzi e materiali utilizzati a supporto dell'attività del personale del Corpo impiegato nelle missioni internazionali alle Forze armate e di polizia estere, nonché alle autorità locali, alle organizzazioni internazionali non governative, ovvero alle organizzazioni di volontariato, prioritariamente italiane, operanti in quei Paesi, quando risulti diseconomico rimpatriare tali mezzi e materiali. La disposizione specifica che è esclusa la cessione di materiale d'armamento e che le relative modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro dell'economia.
La disposizione prevede inoltre, al comma 2, che le spese relative ai compensi per lavoro straordinario reso nelle attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego di personale nelle missioni internazionali, sono escluse dal limite delle spese per straordinarie stabilito dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244 del 2007, mentre il comma 3 stabilisce il mantenimento in bilancio delle somme iscritte nelle missioni «Difesa e sicurezza del territorio», programmi «Missioni militari di pace», non impegnate nel 2009, al fine di consentirne l'utilizzazione nel corso del 2010.
L'articolo 6 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del decreto, quantificati in circa 187 milioni di euro per il 2009, ai quali si fa fronte, in massima parte, ricorrendo alle risorse del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, nonché, per circa 5,5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse stanziate per la missione delle Nazioni Unite e dell'Unione africana nel Darfur.
L'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il Pag. 34
luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale.
Atto n. 154.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/8/CE, per quanto riguarda il luogo di prestazione di servizi, 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE, relativa al sistema comune di IVA per combattere la frode fiscale (Atto n. 154).
Per quanto riguarda il contenuto delle direttive oggetto di recepimento, la direttiva 2008/8/CE modifica la direttiva 2006/112/CE, intervenendo sulla disciplina delle prestazioni di servizi, allo scopo di rendere più coerente con le trasformazioni intervenute nel commercio dei servizi, per effetto della realizzazione del mercato interno, della globalizzazione, della deregolamentazione e delle innovazioni tecnologiche.
La disciplina introdotta dalla direttiva 2008/8/CE è volta ad introdurre un principio generale in base al quale il luogo di imposizione per tutte le prestazioni di servizi dovrebbe essere il luogo in cui avviene il consumo effettivo.
Al fine di introdurre il principio dell'imposizione nel luogo in cui avviene il consumo, sono stabiliti due criteri di ordine generale che trovano applicazione laddove non sono disposte specifiche deroghe. In particolare: per i servizi resi nei confronti di soggetti passivi IVA, la prestazione si intende effettuata nel luogo in cui è stabilito il soggetto committente; per i servizi resi nei confronti di privati, le prestazioni sono tassate nel luogo di stabilimento del prestatore del servizio stesso.
L'articolo 1 della direttiva interviene sulla normativa comunitaria IVA in materia di radiodiffusione e di televisione, nonché di servizi prestati per via elettronica tra i quali rientrano alcune tipologie di servizi forniti in internet. In particolare, esso dispone che la relativa disciplina, ai sensi della quale il luogo della prestazione è determinato dal domicilio o residenza del committente, trova applicazione fino al 31 dicembre 2009, in luogo del precedente termine fissato al 31 dicembre 2008.
La normativa italiana vigente, contenuta principalmente nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilisce invece il criterio generale, fatte salve le numerose deroghe previste, in base al quale il luogo delle prestazioni di servizi è quello del soggetto prestatore. Con riguardo ai servizi di telecomunicazione, radiodiffusione, televisione e di quelli resi tramite mezzi elettronici il quarto comma del richiamato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che, in deroga alla disciplina generale, il luogo della prestazione è determinato in base al luogo di residenza o domicilio del committente. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 273 del 2003, la predetta deroga si applica nei limiti temporali previsti dagli articoli 4 e 5 della direttiva 2002/38/CE. I predetti limiti temporali sono stati oggetto di interventi di proroga, l'ultimo dei quali, operato con l'articolo 31 del decreto-legge n. 185/2008, ha differito dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il regime transitorio IVA in materia di determinazione del luogo delle prestazioni relativo a servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Al riguardo, segnala come la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto affermi che l'articolo 1 della direttiva 2008/8/CE

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è stato già recepito nell'ordinamento italiano, ad opera del citato articolo 31 del decreto - legge n. 185 del 2008, n. 185. Evidenzia, tuttavia, come la Commissione europea, il 29 marzo 2009, abbia inviato una lettera di messa in mora dell'Italia per la mancata comunicazione delle misure di recepimento della medesima direttiva 2008/8. A tale proposito potrebbe essere opportuno acquisire dal Governo ulteriori informazioni circa il merito dei rilievi sollevati dalla Commissione europea.
L'articolo 2 della direttiva stabilisce il criterio generale per l'individuazione della territorialità nelle prestazioni di servizi, ai sensi del quale il luogo della prestazione di servizi è quello in cui è stabilito il committente, se quest'ultimo è soggetto passivo d'imposta, ovvero quello del prestatore se il servizio è reso ad un soggetto privato. A tal fine, viene ridefinito il concetto di soggetto passivo rendendo più ampio l'ambito di riferimento ai soli fini della determinazione della territorialità delle prestazioni dei servizi.
A fronte del predetto criterio generale, sono previste numerose deroghe, relativamente a ciascuna delle quali è disciplinato uno specifico criterio di territorialità, che dipendono sia dal tipo di prestazione che dalla qualifica del soggetto committente.
L'elenco delle varie tipologie e dei relativi criteri applicabili è contenuto negli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva, le cui disposizioni decorrono, rispettivamente, dal 1o gennaio 2010, dal 1o gennaio 2011, dal 1o gennaio 2013 e dal 1o gennaio 2015.
In dettaglio, l'articolo 2, sostituendo il capo 3 del titolo V della direttiva IVA relativo al luogo delle prestazioni di servizi, stabilisce i principi di determinazione del luogo della prestazione con decorrenza 1o gennaio 2010.
In primo luogo, viene fornita la definizione di soggetto passivo ai fini dell'applicazione delle regole relative al luogo di prestazione di servizi. In particolare, rientrano in tale definizione anche i soggetti che esercitano attività o che effettuano operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi e tutte le persone giuridiche, anche se non sono soggetti passivi, ma che sono identificate ai fini IVA.
In secondo luogo, vengono stabiliti i seguenti principi generali: per i servizi resi ad un soggetto passivo, il luogo della prestazione è quello in cui questo svolge la propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione situata in un paese diverso da quello del soggetto passivo, il luogo della prestazione corrisponde a quello della stabile organizzazione; per i servizi resi a persone che non sono soggetti passivi, il luogo della prestazione è quello in cui ha sede il prestatore, ovvero quello in cui opera la stabile organizzazione qualora il servizio sia reso da una stabile organizzazione situata in un paese diverso da quello del prestatore.
Accanto ai predetti principi generali, vengono introdotte una serie di deroghe in funzione della tipologia di servizio reso. In particolare è considerato luogo della prestazione: il luogo in cui viene effettuata l'operazione principale, nei casi di servizi resi da un intermediario; il luogo in cui è situato il bene immobile, per i servizi accessorie quali, ad esempio, le prestazioni dei periti o degli agenti immobiliari; il luogo in cui si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse, nei casi di trasporto di passeggeri ovvero per i trasporti di beni diversi da quelli intracomunitari resi a persone che non sono soggetti passivi; il luogo di partenza del trasporto per il trasporto intracomunitario di beni resi a persone che non sono soggetti passivi; il luogo in cui si svolgono materialmente le seguenti attività e i relativi servizi accessori: attività e servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e ricreativi e affini nonché, se resi a persone che non sono soggetti passivi, le attività accessorie ai trasporti, quali le operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini e le perizie e i lavori relativi a beni mobili materiali; il luogo in cui sono materialmente eseguite le prestazioni di servizi di

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ristorazione e di catering diversi da quelli effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno per i quali, invece, se effettuati all'interno della Comunità, si considera il luogo di partenza del trasporto dei passeggeri; il luogo in cui il mezzo di trasporto è messo a disposizione del destinatario, per i servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto; il luogo della residenza, anche abituale, ovvero del domicilio per i servizi elettronici resi a persone che non sono soggetti passivi. In proposito, si rinvia all'apposito elenco contenuto nell'allegato II della direttiva 2006/112/CE e si segnala la presenza di numerose casistiche circa l'individuazione delle fattispecie da applicare.
L'articolo 3 della direttiva stabilisce nuovi criteri che trovano applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2011 ed in particolare: il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini ed i servizi accessori resi a un soggetto passivo, è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente; il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini ed i servizi accessori resi a persone che non sono soggetti passivi, è il luogo in cui le attività si svolgono effettivamente; il luogo delle prestazioni di servizi per attività accessorie ai trasporti, nonché di perizie e lavori relativi a beni mobili materiali rese a persone che non sono soggetti passivi, è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.
Il luogo delle prestazioni dei servizi di noleggio dei mezzi di trasporto è stabilito dall'articolo 4 della direttiva, che novella, a partire dal 1o gennaio 2013, l'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. Il luogo è quello in cui il destinatario è stabilito, domiciliato o ha residenza abituale, ovvero, nel caso di noleggio di imbarcazioni da diporto, quello in cui l'imbarcazione è messa effettivamente a disposizione del destinatario.
L'articolo 5 prevede che il luogo delle prestazioni per i servizi di telecomunicazione, di teleradio diffusione ed elettrodomestici resi da soggetti passivi IVA stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro di consumo, in favore di soggetti non passivi IVA, è, a decorrere dal 2015, quello del domicilio o della residenza abituale di questi ultimi.
La direttiva 2008/9/CE modifica la direttiva 2006/112/CE in materia di rimborsi d'imposta in favore dei soggetti passivi non residenti, con riguardo alle richieste di rimborso presentate successivamente al 31 dicembre 2009.
In particolare, si stabiliscono nuovi termini entro i quali le decisioni concernenti le richieste di rimborso devono essere notificate alle imprese e per l'erogazione dei rimborsi stessi, consentendo un ampio ricorso alle tecnologie informatiche per lo svolgimento più sollecito delle procedure comunicative e facendo gravare sugli Stati la responsabilità del pagamento degli interessi in caso di rimborsi effettuati in ritardo (articoli 26 e 27).
Nel dettaglio, la direttiva prevede, all'articolo 3, l'applicabilità delle disposizioni ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso che soddisfano le seguenti condizioni: a) nel periodo di riferimento non abbiano avuto nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali, né, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il domicilio o la residenza abituale; b) nel periodo di riferimento non abbiano effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi il cui luogo di effettuazione si possa considerare situato nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione delle prestazioni di servizi di trasporto e servizi accessori, esenti ai sensi della direttiva 112, e delle cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali la direttiva n. 112 individua un diverso debitore d'imposta.
La direttiva individua le modalità per ottenere i rimborsi (articoli da 6 a 21), garantendo un largo uso delle tecnologie

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informatiche nel necessario scambio di informazioni e lasciando allo Stato membro la possibilità di specificare la lingua o le lingue che devono essere utilizzate per le richieste, nonché di esigere dai richiedenti o da terzi (articoli 10 e 20) ulteriori informazioni o copie documentali in via elettronica a suffragio delle richieste di rimborso, ma fissando, al contempo, precisi limiti temporali (articolo 21) per lo svolgimento delle pratiche e per la notifica delle risposte.
L'articolo 14 precisa che la richiesta di rimborso può riguardare l'acquisto di beni o di servizi fatturato durante il periodo di riferimento o l'importazione di beni, nonché fatture o documenti d'importazione non coperti da precedenti richieste di rimborso.
La direttiva 2008/117/CE modifica la direttiva 2006/112/CE, in materia di contrasto alle frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie.
In particolare, la direttiva intende rafforzare il potere anti-frode in materia di IVA, attraverso un più efficace utilizzo dello scambio di informazioni sulle cessioni di beni all'interno della Comunità. È necessario, pertanto, che lo Stato membro nel quale l'IVA è esigibile disponga, entro un termine non superiore ad un mese, delle informazioni sulle cessioni intracomunitarie.
A tal fine, i contribuenti interessati (acquirente, fornitore e destinatario) presentano, entro un termine non superiore ad un mese, le dichiarazioni sulle operazioni intracomunitarie direttamente mediante procedure elettroniche semplici.
Gli Stati membri possono prevedere che gli elenchi delle operazioni intracomunitarie siano presentati con cadenza trimestrale, in luogo della mensile, qualora il relativo importo sia non significativo. In particolare, l'articolo 1 individua in 50.000 euro l'ammontare massimo delle operazioni effettuate nel trimestre che consentono la presentazione della dichiarazione trimestrale in luogo di quella mensile.
Gli Stati membri possono inoltre autorizzare gli operatori a presentare, con cadenza trimestrale, anche le dichiarazioni relative alle prestazioni intracomunitarie di servizi.
Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo ai sensi della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008.
Passando ad esaminare i contenuti specifici dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1, al comma 1, lettera a), sostituisce il terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, inserendovi un nuovo terzo periodo, in connessione al recepimento delle nuove disposizioni comunitarie introdotte con la direttiva 2008/117/CE, in materia di contrasto alle frodi connesse alle operazioni intracomunitarie.
Il nuovo terzo periodo precisa che, ai fini IVA, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, e dunque comportano l'obbligo di assoggettamento alla medesima imposta, le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportino versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo. La disposizione si applica, sul piano soggettivo, ai servizi resi da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un committente soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.
In relazione a tale modifica, la lettera g) del comma 1 modifica la lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di inserirvi un richiamo al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6 del medesimo decreto, introdotto dalla lettera a) appena descritta, prevedendo in tale ipotesi l'applicazione dell'IVA su una base imponibile costituita dall'ammontare delle spese sostenute dal soggetto passivo nella realizzazione dei servizi suddetti.
Le lettere b) e c) del medesimo comma 1 sono invece volte a recepire nell'ordinamento

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nazionale la direttiva 2008/8/CE in materia di territorialità delle prestazioni di servizi.
Le modifiche riguardano la sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante disposizioni in materia di territorialità dell'imposta, con gli articoli da 7 a 7-septies del medesimo decreto.
Tale intervento, oltre a recepire il contenuto della direttiva 2008/8/CE, consente anche di rendere più organica l'intera disciplina, in quanto, a fronte dell'individuazione di una regola generale per la determinazione della territorialità dell'imposta nelle prestazioni di servizi, la normativa prevede, di fatto, numerose deroghe e discipline specifiche per tipologie di prestazioni effettuate.
Si individuano l'ambito territoriale e la definizione di soggetto passivo (nuova formulazione dell'articolo 7), la territorialità per le cessioni di beni (nuovo articolo 7-bis), la territorialità per le prestazioni di servizi (nuovo articolo 7-ter), la territorialità per particolari tipologie di prestazioni di servizi (nuovo articolo 7-quater), la territorialità per le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (nuovo articolo 7-quinquies), la territorialità di alcune prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi (nuovo articolo 7-sexies) e la territorialità delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi e che sono stabiliti fuori dalla Comunità (nuovo articolo 7-septies).
In dettaglio, la nuova formulazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recata dalla lettera b) del comma 1, ripropone, in primo luogo, la medesima definizione di territorio dello Stato contenuta nel testo vigente e aggiorna la definizione di territorio della Comunità includendo, tra i paesi esclusi a tal fine, anche le isole Anglo-Normanne (comma 1, lettere a), b) e c) del nuovo articolo 7).
Le lettere da d) a g) della nuova formulazione dell'articolo 7 recano ulteriori definizioni previste nella direttiva 2008/8/CE ed in particolare: il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato è il soggetto passivo ivi domiciliato o residente che non ha stabilito il domicilio all'estero nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all'estero (lettera d); la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità è la parte del trasporto che non prevede uno scalo esterno al territorio comunitario tra il luogo di partenza (primo punto di imbarco dei passeggeri) e il luogo di arrivo (ultimo punto di sbarco) (lettera e); il trasporto intracomunitario di beni è il trasporto di beni in cui il luogo di partenza (luogo dove inizia effettivamente il trasporto) e il luogo di arrivo (dove si conclude il trasporto) è situato in paesi membri (lettera f); la locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto è il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo per un periodo non superiore a 30 giorni, elevati a 90 per i natanti.
Il nuovo articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dalla lettera c) del comma 1, disciplina la territorialità per le cessioni di beni riproponendo, con una lieve riformulazione, quanto attualmente contenuto nel secondo comma dell'articolo 7 del medesimo decreto.
Il nuovo articolo 7-ter, anch'esso introdotto dalla lettera c) del comma 1, introduce, con riguardo ai nuovi criteri indicati nella direttiva 2008/8/CE, il criterio generale per la determinazione del presupposto territoriale delle prestazioni di servizi. A tal fine, è necessario conoscere se il soggetto committente sia qualificato o meno come soggetto passivo.
In particolare, ai sensi del comma 2 del nuovo articolo, nelle prestazioni di servizi, sono considerati soggetti passivi: tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni. Tuttavia, le persone fisiche sono considerate soggetti passivi solo se agiscono nell'esercizio di tali attività; gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche se agiscono al di fuori

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dell'esercizio di attività commerciali o agricole; tutti gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che non sono soggetti passivi ma che si sono identificati in Italia ai fini IVA.
Ai sensi del comma 1 le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia: quando sono rese a soggetti passivi stabiliti in Italia; quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti in Italia.
I nuovi articoli 7-quater e 7-quinquies, a loro volta introdotti dalla lettera c) del comma 1, introducono alcuni criteri specifici relativi a particolari prestazioni di servizi, in deroga a quanto indicato nell'articolo 7-ter.
In particolare, ai sensi dell'articolo 7-quater si considerano effettuate nello Stato le prestazioni: di servizi accessorie ad immobili situati in Italia; di trasporto passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa in Italia; di servizi di ristorazione e catering rese su nave, aereo o treno partiti dall'Italia per la parte di trasporto passeggeri interno alla Comunità; di servizi di locazione e simili di mezzi di trasporto per brevi periodi. Il presupposto opera se i mezzi sono messi a disposizioni in Italia e utilizzati nella Comunità ovvero se messi a disposizione fuori dalla Comunità e utilizzati in Italia.
L'articolo 7-quinquies considera effettuate in Italia le seguenti prestazioni: di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, nonché le attività connesse ed accessorie, qualora le medesime attività siano materialmente svolte in Italia; di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili nonché alle attività accessorie qualora tali attività siano svolte materialmente in Italia.
A tale riguardo, segnala come l'articolo 3 dello schema di decreto intervenga a sua volta sull'articolo 7-quinquies, precisando che, a decorrere dal 2011, il criterio indicato continua ad operare per le prestazioni rese a committenti non soggetti passivi, mentre se le medesime prestazioni sono fornite a soggetti passivi la territorialità in Italia opera se nel territorio dello Stato si svolgono le manifestazioni stesse.
Il nuovo articolo 7-sexies, parimenti introdotto dalla lettera c) del comma 1, reca una disciplina specifica per talune prestazioni di servizio (intermediazioni, trasporto beni, lavorazioni e servizi accessori relativi a beni mobili materiali, attività accessorie ai trasporti, locazione di mezzi di trasporto, servizi resi tramite mezzi elettronici e servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione) rese a committenti non qualificati come soggetti passivi.
I criteri di determinazione della territorialità per le prestazioni indicate nell'articolo 7-sexies sono modificati, con decorrenza 2013, dall'articolo 3 dello schema di decreto.
Il nuovo articolo 7-septies, del pari introdotto dalla lettera c) del comma 1, disciplina ulteriori deroghe che interessano alcune prestazioni di servizi rese a persone stabilite fuori dalla Comunità e non qualificate come soggetti passivi.
Le lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto operano alcune correzioni di coordinamento rispettivamente all'articolo 8, primo comma, all'articolo 8-bis, secondo comma, e all'articolo 9, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
La lettera h) interviene in materia di soggetti passivi d'imposta, sostituendo i commi secondo, terzo e quarto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
In particolare, il nuovo secondo comma dell'articolo 17 innova profondamente la disciplina vigente, prevedendo che, in caso di operazione rilevante ai fini IVA effettuata in Italia da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti dal cessionario o dal committente. Competerà a tale soggetto, pertanto, l'autofatturazione delle operazioni

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secondo il cosiddetto meccanismo del reverse charge, nonché adempiere agli obblighi conseguenti.
Il nuovo terzo comma dell'articolo 17 stabilisce che, nell'ipotesi in cui gli obblighi in materia IVA sono previsti a carico - ovvero a favore - di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, questi sono adempiuti dagli stessi soggetti direttamente, se identificati, ovvero tramite un loro rappresentante residente in Italia (la cui nomina va comunicata all'altro contraente prima dell'effettuazione dell'operazione). Nel caso di obblighi derivanti solo da operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie, gli adempimenti si limitano agli obblighi di fatturazione.
In sostanza, ciò comporta che, nelle residuali ipotesi in cui il soggetto passivo non residente sia tenuto all'applicazione dell'IVA (caso di operazioni effettuate nei confronti di privati ovvero di soggetti non residenti), restano valide le modalità attualmente vigenti per l'adempimento degli obblighi, ossia l'identificazione diretta da parte del soggetto o la nomina di un rappresentante fiscale.
Il nuovo quarto comma dell'articolo 17 precisa la non applicabilità delle disposizioni dei commi precedenti per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, quando siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
La lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 interviene sulla disciplina delle detrazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aggiungendovi, al terzo comma, una nuova lettera a-bis), la quale prevede che l'indetraibilità relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta non si applichi se le operazioni ivi indicate sono quelle di cui ai numeri da 1) a 4) del primo comma dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa.
A tale modifica si riconnette quella effettuata dalla precedente lettera f), diretta ad abrogare il n. 12) del primo comma dell'articolo 9, in base al quale le stesse operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10 costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
La lettera l) modifica il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di volume d'affari, al fine di prevedere che non concorrono a formare il volume d'affari anche le prestazioni di servizi esenti da IVA ai sensi dell'articolo 7-ter rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.
La lettera m) modifica l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di fatturazione delle operazioni, in primo luogo aggiungendo al comma 2 una nuova lettera f-bis), ai sensi della quale tra le indicazioni da riportare nella fattura, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato.
Inoltre viene modificato il comma 6 del predetto articolo 21, al fine di prevedere che il soggetto prestatore di servizi a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità è tenuto ad emettere una fattura con l'indicazione che trattasi di operazione non soggetta e della relativa norma.
Le lettere n), o), p) e q) recano una serie di modifiche di coordinamento rispettivamente agli articoli 23, 24, 25 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
La lettera r) inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 un nuovo articolo 30-bis, concernente la registrazione, la dichiarazione e il versamento dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali.
In virtù di tale aggiunta, per gli acquisti di beni e servizi presso soggetti passivi non residenti da parte di enti

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nello svolgimento di attività non commerciali sono previsti gli oneri di annotazione della relativa fattura nell'apposito registro istituito a norma dell'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 331 del 1993, nonché di dichiarazione e versamento dell'imposta sulla base della disciplina di cui all'articolo 49 del medesimo decreto.
La lettera s) reca una modifica di coordinamento all'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, mentre la lettera t) inserisce nello stesso decreto i nuovi articoli 38-bis1 e 38-bis2, in materia dei rimborsi dell'IVA assolta negli Stati membri della Comunità da soggetti non residenti negli stessi.
Tale intervento è volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2008/9/CE, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro.
In dettaglio, il nuovo articolo 38-bis1 fissa le principali modalità attraverso le quali i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato devono procedere per ottenere il rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri della Comunità.
Costoro possono chiederne il rimborso presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico, che provvede ad inoltrare la richiesta allo Stato membro.
Tuttavia, in una serie di ipotesi (quando il richiedente non ha svolto un'attività d'impresa, arte o professione; ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione; si è avvalso del regime dei contribuenti minimi; si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli) la richiesta di rimborso non viene inoltrata dall'Agenzia allo Stato membro: in tal caso è comunque ammesso ricorso avverso il provvedimento di rifiuto dell'inoltro secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
La disposizione rimanda infine ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione delle relative norme applicative.
Il nuovo articolo 38-bis2 individua invece le procedure per l'esecuzione dei rimborsi a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità che hanno effettuato acquisti di beni e servizi per i quali l'imposta è detraibile a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Ai sensi del comma 1, tali rimborsi spettano a tutti i soggetti domiciliati e residenti in altri Stati membri della Comunità, con esclusione dei soggetti: a) che dispongono nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione; b) che vi hanno effettuato operazioni diverse dalle operazioni per le quali il debitore dell'imposta è il cessionario o committente, cioè soggette al meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge) e dalle operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.
In base al comma 4 la richiesta di rimborso, da inoltrarsi per via elettronica tramite lo Stato membro dove è stabilito il richiedente, deve essere presentata nel rispetto di determinati limiti di importo e di tempo. In particolare il comma 2 stabilisce che la domanda deve riguardare un periodo temporale non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, salvo che, in quest'ultimo caso, il periodo interessato costituisca la parte residua di un anno solare. Inoltre si prevede un limite minimo di cinquanta euro per le richieste di rimborso relative a periodi annuali, limite innalzato a quattrocento euro relativamente alle richieste concernenti periodi infrannuali.
Il comma 3 precisa che il rimborso spetta soltanto ai soggetti che nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuano, seppur parzialmente, operazioni che danno diritto alla detrazione; in caso di effettuazione sia di operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia di operazioni che non danno tale diritto, il rimborso spetta in base alla percentuale di detrazione dell'imposta applicata nello Stato membro di stabilimento del richiedente.

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Ai sensi del comma 5 i rimborsi e il pagamento dei relativi interessi sono disposti dall'Agenzia delle entrate con fondi a disposizione su apposita contabilità speciale. La decisione relativa al rimborso è notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della domanda.
Il comma 6 prevede altresì che gli uffici richiedano informazioni aggiuntive rispetto a quelle già pervenute al soggetto richiedente o allo Stato membro ove è stabilito, ovvero ad un soggetto terzo; in tal caso la notificazione della decisione deve essere effettuata entro due mesi dal giorno in cui le informazioni pervengono all'ufficio o, nell'ipotesi di mancata risposta, dalla scadenza del periodo di un mese dal giorno in cui la richiesta di informazioni è pervenuta al destinatario. In ogni caso, nell'ipotesi in cui siano richieste informazioni aggiuntive ed i suddetti termini scadano prima di sei mesi dalla data di ricezione della richiesta, la decisione relativa al rimborso va notificata entro quest'ultimo termine di sei mesi.
Analoga procedura deve essere osservata, ai sensi del comma 7, anche qualora l'ufficio richieda ulteriori informazioni aggiuntive, fermo restando che in quest'ultimo caso il termine massimo per la notifica della decisione è fissato in otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.
In base ai commi 8 e 10, il rimborso è erogato nel territorio dello Stato ovvero, previa domanda del richiedente, in un altro Stato membro (previa deduzione delle spese di trasferimento), entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza prevista per la comunicazione della decisione di approvazione della richiesta di rimborso.
Secondo il comma 9, a partire dall'undicesimo giorno successivo a tale scadenza sulle somme dovute si applicano gli interessi, nella stessa misura prevista per i rimborsi interni. Gli interessi non sono dovuti, tuttavia, allorché non vengano fornite dal richiedente le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive richieste dall'ufficio né qualora non siano pervenuti a quest'ultimo tutti i documenti da allegare alla richiesta di rimborso.
Ai sensi del comma 11, nell'ipotesi di indebita richiesta di rimborso, le somme in questione vanno restituite entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio, fermo restando l'applicazione della sanzione pecuniaria dal 100 al 200 per cento della somma indebitamente rimborsata. Mentre il comma 12 prevede che, qualora le somme indebitamente erogate e le relative sanzioni non vengano versate, ogni ulteriore rimborso nei confronti del soggetto interessato viene sospeso sino a concorrenza della somma dovuta.
I commi 13 e 14 prevedono che, in caso di diniego, il richiedente possa presentare ricorso avverso il provvedimento motivato emesso dall'ufficio secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario, rimandando ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione di ulteriori aspetti procedurali.
Le disposizioni recate dagli articoli 38-bis1 e 38-bis2 si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1o gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto.
La lettera u) sostituisce l'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, diretto a disciplinare l'esecuzione dei rimborsi ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità, al fine di rendere coerente il contenuto dell'articolo con quanto previsto dal nuovo articolo 38-bis2.
La nuova formulazione dell'articolo 38-ter dispone, al comma 1, che il rimborso secondo le procedure di cui al primo comma dell'articolo 38-bis2 si applica anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione, domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività.

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La disposizione si applica pertanto ai suddetti soggetti che non dispongono di una stabile organizzazione in Italia e che non hanno effettuato nel nostro Paese operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, eccetto: a) le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge per le quali il debitore dell'imposta è il cessionario o committente; b) le operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.
La norma si applica a condizione di reciprocità, vale a dire nei confronti degli operatori economici stabiliti in Paesi che riconoscono ai soggetti passivi stabiliti in Italia un analogo diritto al rimborso dell'imposta applicata localmente.
In virtù del rinvio al primo comma dell'articolo 38-bis2, anche per i rimborsi in esame sono previsti i limiti minimi di cinquanta euro per le richieste di rimborso relative a periodi annuali e di quattrocento euro per le richieste concernenti periodi infrannuali.
Anche in tal caso, analogamente a quanto previsto per i soggetti passivi comunitari, il comma 2 prevede che l'esecuzione del rimborso ai soggetti extracomunitari sia effettuata entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, ovvero, nel caso in cui l'ufficio richieda informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla stessa.
In base al comma 3, a partire dal giorno successivo a quello relativo a tali scadenze sulle somme dovute si applicano gli interessi, nella stessa misura prevista per i rimborsi interni; gli interessi non sono dovuti, tuttavia, allorché il richiedente il rimborso non fornisca, anche attraverso mezzi elettronici, le informazioni aggiuntive richieste dall'ufficio né qualora non siano pervenuti a quest'ultimo tutti i documenti da allegare alla richiesta di rimborso.
I commi 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, l'ipotesi di rimborsi effettuati indebitamente e l'emanazione di un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione di ulteriori aspetti procedurali.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dello schema di decreto, spetta al suddetto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate individuare la data iniziale di applicazione delle disposizioni recate dal nuovo l'articolo 38-ter.
La lettera v) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di notificazione e motivazione degli accertamenti, al fine di estendere ai provvedimenti inerenti ai rimborsi di cui agli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter la possibilità di notifica mediante mezzi elettronici, mentre le lettere z) ed aa) recano modifiche di coordinamento rispettivamente agli articoli 67 e 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633.
L'articolo 2 dello schema di decreto reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 331 del 1993, molte delle quali sono finalizzate a coordinare il testo del suddetto decreto-legge con la nuova disciplina contenuta negli articoli 7 e seguenti del DSPR n. 633, come modificati o introdotti dall'articolo 1 dallo schema di decreto.
In questo senso le modifiche apportate dall'articolo riguardano una serie di articoli del capo II del decreto-legge n. 331 del 1993 recanti una disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie.
Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1 modifica la lettera c-bis) del comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 331, in materia di acquisti intracomunitari, al fine di coordinarlo con il nuovo articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.
La lettera b) modifica l'articolo 40 del decreto-legge n. 331, in materia di territorialità delle operazioni intracomunitarie, a fini di coordinamento con il nuovo articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nonché al fine di abrogare una serie di disposizioni (commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9) alla luce della nuova normativa introdotta dallo schema.
La lettera c) modifica l'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 331, in materia di cessioni intracomunitarie non

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imponibili, al fine di sopprimere il riferimento ivi contenuto all'articolo 40, comma 9, del decreto, a sua volta soppresso dalla precedente lettera b).
La lettera d) apporta una serie di modifiche di coordinamento all'articolo 44 del decreto-legge n. 331, in materia di soggetti passivi.
In particolare: al comma 1 viene soppresso il riferimento alle prestazioni di servizi nell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili; viene abrogata la lettera b) del comma 2 alla luce delle abrogazioni apportate all'articolo 40; sono modificati i commi 3 e 4, al fine di coordinarne le disposizioni con il nuovo articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
La lettera e) apporta una serie di modifiche all'articolo 46 del decreto-legge n. 331, in materia di fatturazione di operazioni intracomunitarie, dirette, in sintesi, a specificare che spetta al solo cessionario (e non più anche al committente) effettuare una serie di operazioni di fatturazione relative ad acquisti intracomunitari, nonché ad eliminare i riferimenti ivi contenuti ai commi dell'articolo 40 soppressi dalla precedente lettera b).
La lettera f) modifica l'articolo 47 del decreto-legge n. 331, in materia di registrazione delle operazioni intracomunitarie, sempre al fine di eliminare il rimando, ivi contenuto, ai commi dell'articolo 40 soppressi dalla precedente lettera b).
La lettera g) sostituisce il comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge n. 331, in materia di dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa, al fine di prevedere la presentazione, in via telematica (anziché in duplice esemplare come previsto dal testo vigente), della dichiarazione relativa agli acquisti registrati nel mese precedente; la competenza del Direttore dell'Agenzia delle entrate (anziché del Ministro delle finanze) ad approvare il modello per effettuare la suddetta dichiarazione.
La lettera h) apporta una serie di modifiche all'articolo 50 del decreto-legge n. 331, in materia di obblighi connessi agli scambi intracomunitari.
In particolare, con la modifica effettuata al comma 1 si specifica che le cessioni intracomunitarie sono effettuate senza applicazione di imposta nei confronti del solo cessionario (e non più anche al committente) che abbia comunicato il numero identificativo ad esso attribuito; viene altresì eliminato il riferimento ivi contenuto ai commi dell'articolo 40 soppressi dalla precedente lettera b).
Analogamente, la modifica apportata al comma 3 elimina il riferimento ai commi soppressi dell'articolo 40.
Il comma 4 viene invece modificato al fine di prevedere la presentazione, in via telematica (anziché in duplice esemplare, come previsto dal testo vigente), della dichiarazione concernente l'effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta; la competenza del Direttore dell'Agenzia delle entrate (anziché del Ministro delle finanze) ad approvare il modello per effettuare la suddetta dichiarazione.
Le modifiche apportate al comma 6 dell'articolo 50 sono invece dirette a recepire nel nostro ordinamento alcune disposizioni introdotte con la direttiva 2008/117/CE, in materia di contrasto alle frodi connesse alle operazioni intracomunitarie, al fine di: ampliare l'obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi anche in relazione alle prestazioni di servizi rese e ricevute con controparti stabilite nella Comunità; prevedere la presentazione dei suddetti elenchi in via telematica.
Più in dettaglio, si prevede che i contribuenti presentino in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rese e ricevute con soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.

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Per quanto riguarda enti, associazioni e altre organizzazioni, queste presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.
Viene infine specificato che negli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non sono comprese le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.
Sempre all'articolo 50 sono inoltre aggiunti i nuovi commi 6-bis e 6-ter.
Il nuovo comma 6-bis prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la fissazione delle modalità e dei termini per la presentazione degli elenchi sopra menzionati.
Il nuovo comma 6-ter prevede invece un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, adottato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'ISTAT, per l'approvazione dei nuovi modelli e delle relative istruzioni applicative, delle caratteristiche tecniche per la relativa trasmissione telematica, nonché delle procedure ed i termini di invio dei dati allo stesso ISTAT.
La lettera i) apporta una modifica all'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331, in materia di depositi fiscali ai fini IVA, a fini di coordinamento con il nuovo articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
La lettera l) abroga il comma 1 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 331, in materia di rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione, al fine di coordinarne il testo con il nuovo articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.
L'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, sostituisce, a decorrere dal 1o gennaio 2011, il comma 1 dell'articolo 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto, al fine di precisare che il criterio di territorialità in Italia ivi indicato, concernente le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, continua ad operare per le prestazioni rese a committenti non soggetti passivi, mentre se le medesime prestazioni sono fornite a soggetti passivi la territorialità in Italia esso opera se nel territorio dello Stato si svolgono le manifestazioni stesse.
Il comma 2 prevede che i criteri di determinazione della territorialità per le prestazioni indicate nel comma 1 del nuovo articolo 7-sexies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono modificati con decorrenza 1o gennaio 2013.
In particolare, a decorrere da tale data, è sostituita la lettera e) del predetto comma 1, ai sensi della quale sono considerate effettuate nel territorio dello Stato, se rese a committenti non soggetti passivi IVA, le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziarie, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o vi è residente senza domicilio all'estero; tali prestazioni, qualora rese ad un soggetto domiciliato al di fuori della Comunità europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.
Rispetto alla formulazione della lettera e) che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2012, le principali modifiche riguardano il fatto che, ai fini della territorialità in Italia, i mezzi di trasporto devono essere diversi dalle imbarcazioni da diporto e che il committente (non più il prestatore) deve essere domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero; inoltre si precisa che il principio della territorialità in Italia delle prestazioni ivi utilizzate si applica nel caso in cui le medesime prestazioni siano rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori della Comunità (non più da un prestatore soggetto passivo IVA residente al di fuori della Comunità).

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Il comma 2 inserisce altresì, specularmente, nel comma 1 del nuovo articolo 7-sexies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, sempre a decorrere dal 1o gennaio 2013, una nuova lettera e-bis), ai sensi della quale le prestazioni di servizi di locazione e noleggio, non a breve termine, relativi ad imbarcazioni da diporto, si considerano effettuate nel territorio dello Stato qualora l'imbarcazione sia messa a disposizione nel medesimo territorio e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti ed utilizzata nel territorio della Comunità europea.
Qualora l'imbarcazione sia messa a disposizione in uno Stato extracomunitario ed il prestatore sia stabilito in tale Stato, le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato solo quando sono ivi utilizzate.
Nell'ulteriore caso in cui l'imbarcazione è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7-sexies.
L'articolo 4, che si compone di un solo comma, dispone, con decorrenza 1o gennaio 2010, l'abrogazione di una serie di disposizioni, in quanto superate dalle nuove previsioni contenute nello schema di decreto legislativo.
Sono abrogati, in particolare: a) l'articolo 6 del decreto - legge n. 16 del 1993, il quale prevede per i soggetti passivi IVA l'obbligo di compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta degli altri Stati membri della Comunità o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti; b) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 41 del 1995, il quale prevede la possibilità di presentare presso gli uffici abilitati gli elenchi riepilogativi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, anche a mezzo raccomandata; c) il decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1999, che dispone in merito agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitarie previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, a sua volta soppresso dalla lettera a) dell'articolo; d) il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 2 agosto 2002, il quale ha differito (da agosto 2002 al 6 settembre 2002) i termini di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, a sua volta soppresso dalla lettera a) dell'articolo 4; e) il decreto del Presidente della Repubblica n. 190 del 2004, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1999, a sua volta soppresso dalla lettera c) dell'articolo.
L'articolo 5 indica la decorrenza delle norme contenute nello schema di decreto.
In particolare, il comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ad esclusione di quelle di cui alle lettere t) ed u) (vale a dire i nuovi articoli 38-bis1 e 38-bis2 e la nuova formulazione dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2010.
Le disposizioni di cui alla predetta lettera t) (vale a dire i nuovi articoli 38-bis1 e 38-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633) si applicano alle richieste di rimborso presentate a partire dal 1o gennaio 2010, mentre le disposizioni di cui alla predetta lettera u) (vale a dire la nuova formulazione dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633) si applicano a partire dalla data fissata dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al nuovo articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, in materia di territorialità, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2011.
Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 del nuovo articolo 7-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, come modificato dall'articolo

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3, comma 2, dello schema di decreto, si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2013.

Gianfranco CONTE, presidente, concorda col relatore sull'opportunità di acquisire dal Governo ulteriori informazioni in merito alla lettera di messa in mora da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 2008/8/CE.
Nel rilevare quindi come il provvedimento in esame rechi disposizioni volte a contrastare più efficacemente le frodi fiscali in materia di IVA, ritiene, in particolare, che meriti un esame più approfondito la disciplina relativa alle prestazioni di servizi di locazione, anche finanziarie, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto, la quale appare piuttosto complessa sotto il profilo tecnico.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010.
Atto n. 159.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2010.
Ricorda in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, l'individuazione, fino ad un massimo di dodici, delle lotterie nazionali da effettuare ogni anno, oltre ad una lotteria internazionale, è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate, ai sensi della disciplina vigente in materia, sulla base dei seguenti criteri: rilevanza nazionale o internazionale; collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, validità, finalità e continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato; equilibrata ripartizione geografica; garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale. Quanto agli utili di ciascuna lotteria, è stabilito che essi siano versati in conto entrata al Bilancio dello Stato, e che, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili sia devoluto ai comuni stessi, con uno specifico vincolo di destinazione. Tali introiti, infatti, devono essere utilizzati dagli enti locali per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.
Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, evidenzia innanzitutto come, per l'anno 2010, si sia ritenuto opportuno limitare ulteriormente il numero delle lotterie nazionale a 2, confermandosi pertanto la tendenza alla riduzione del numero delle lotterie, già evidenziatasi nel corso degli ultimi anni (per il 2008 ne erano state previste 4 e per il 2009 soltanto 3).
In particolare, lo schema di decreto prevede, per il prossimo anno, oltre alla tradizionale Lotteria Italia, una sola «lotteria minore», abbinata a tutti le manifestazioni carnascialesche proposte, le quali costituiscono eventi folkloristici di

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significativo impatto, soprattutto a livello locale, nonché ad un progetto di solidarietà.
Tale seconda lotteria è stata abbinata alla manifestazione capofila «Festival della Canzone Italiana di Sanremo» ai carnevali di Viareggio, Acireale, Capua, Fano, Gallipoli e Putignano ed al Progetto «La casa viaggiante dei sogni», ideato dall'Associazione Sogni ONLUS.
Quanto alla prima lotteria, essa è stata individuata, come già l'anno scorso, nella Lotteria Italia, collegata a due trasmissioni televisive di notevole richiamo, per la quale l'interesse del pubblico rimane immutato, prospettando ottimi risultati di vendita che, si auspica, dovrebbero raggiungere e superare il livello delle passate edizioni, anche in ragione del fatto che la riduzione del numero delle altre lotterie dovrebbe assicurare alla predetta lotteria un periodo di vendita dei biglietti più lungo.
Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto, la scelta di limitare a due le lotterie nazionali è legata, oltre che a ragioni di carattere economico, fondate sulla constatazione che le lotterie, ad esclusione della sola Lotteria Italia, ormai raramente producono un effettivo utile per l'Erario e che dunque anche lo svolgimento di due sole lotterie potrebbe avere un risultato non remunerativo per lo Stato, anche su motivazioni di carattere organizzativo.
Infatti, in forza del disposto dell'articolo 21 del decreto - legge n. 78 del 2009, allo scadere della concessione attualmente in essere con il Consorzio Lotterie nazionali, che si determinerà il 31 maggio 2010, la gestione delle lotterie dovrà essere espletata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oppure da una società a partecipazione pubblica, ancora non individuata. Pertanto, in considerazione dei tempi tecnici necessari per perfezionare il passaggio al nuovo sistema di gestione, si è ritenuto opportuno prevedere per il 2010 solo 2 lotterie, di cui una, quella abbinata al Festival di Sanremo, sarà gestita dall'attuale concessionario.
Sotto un altro profilo, la relazione allo schema di decreto conferma anche per l'anno 2009 il maggiore successo di vendita da parte delle lotterie «interattive», ossia di quelle che, oltre prevedere i premi connessi all'estrazione finale, consentono anche di realizzare vincite nel corso della manifestazione, con modalità analoghe alle lotterie istantanee oppure in sinergia con i programmi televisivi, e che pertanto tale formula dovrà essere mantenuta anche per il 2010.
Per quanto riguarda gli abbinamenti, si evidenzia come, soprattutto in ragione della perdurante stagnazione nelle vendite dei biglietti delle «lotterie minori» e dei conseguenti bassi ricavi anche per gli organizzatori delle manifestazioni abbinate, anche per il 2010 il numero di domande di abbinamento pervenute, pari a 23 soltanto, risulti ancora sostanzialmente modesto, sebbene leggermente superiore all'anno precedente (per il 2009 le domande di abbinamento erano state 21), la maggior parte delle quali a carattere spiccatamente locale.
A tale proposito la relazione illustrativa rileva come la selezione tra le domande di abbinamento sia stata effettuata, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 722 del 1955, innanzitutto in base ai principi della rotazione negli abbinamenti, escludendo quindi tutte le manifestazioni che erano state abbinate nel 2009 per cui fosse stata riproposta la richiesta, e della equilibrata ripartizione geografica degli eventi.
Inoltre, si è tenuto conto dell'esigenza di assicurare la coerenza temporale delle date di svolgimento delle manifestazioni e l'omogeneità tra loro, privilegiando in tale contesto l'abbinamento con eventi che assicurino comunque un certo richiamo di pubblico e che abbiano rilevanza sociale.
Per tale motivo, atteso che la prima lotteria si svolgerà nel periodo febbraio - maggio, si è considerato opportuno abbinare eventi legati al Carnevale, nonché, come segnalato in precedenza, una manifestazione

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di carattere solidaristico, in favore dei bambini colpiti da gravi malattie oncologiche, i cui introiti saranno destinati all'acquisto di un camper attrezzato per facilitare gli spostamenti dei bambini e delle loro famiglie.

Alberto FLUVI (PD) chiede che il Governo fornisca alla Commissione i dati relativi all'andamento delle entrate delle lotterie nell'anno 2009, nonché alla ripartizione tra le manifestazioni abbinate delle quote di utili delle lotterie stesse.

Gianfranco CONTE, presidente, assicura che interesserà il Governo affinché comunichi i dati richiesti dal deputato Fluvi, osservando come l'abbinamento di talune lotterie a trasmissioni televisive abbia determinato un incremento della relativa vendita di biglietti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.