CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 dicembre 2009
260.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 dicembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 dicembre 2009. - Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.10.

Schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
Atto n. 155.
(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, presidente, comunica che in data 25 novembre 2009 è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro, per l'espressione del prescritto parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento lo schema di regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo (Atto n. 155).
Rileva che il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dal Governo in data 23 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 3, comma 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il parere deve essere reso dalle Commissioni riunite entro il 25 dicembre 2009.
Ricorda che in data 2 dicembre 2009 la Commissione bilancio ha valutato favorevolmente il provvedimento.
Alla luce di quanto esposto e considerata la pausa dei lavori parlamentari per le festività natalizie, fa presente che le Commissioni riunite concluderanno l'esame del provvedimento entro la prossima settimana, secondo il calendario che

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è stato definito nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore per la I Commissione, illustra lo schema di regolamento in titolo, volto a dare attuazione all'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Ricorda, infatti, che il provvedimento nasce dall'esigenza di dare attuazione alla disciplina sul tetto ai compensi direttamente o indirettamente a carico delle finanze pubbliche. Evidenzia come gli obiettivi di breve, medio o lungo periodo da realizzare mediante l'intervento normativo in questione siano, da una parte, quelli di garantire il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, anche nel quadro dei limiti al disavanzo di bilancio imposti dall'Unione europea. Dall'altra parte, vi è la finalità di moralizzare e rendere trasparente la disciplina del conferimento degli incarichi da parte della pubblica amministrazione.
Ricorda, quindi, che durante i primi mesi di vigenza della disciplina di cui al predetto articolo 3 sono emersi numerosi profili di criticità - non chiariti, peraltro, dalla circolari interpretative medio tempore adottate - connessi alla corretta applicazione della normativa in questione. Fa presente che si è resa, pertanto, necessaria la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in questione e la fissazione ex lege di alcuni criteri per l'emanazione di un regolamento di delegificazione ad hoc, ai fini di una precisa definizione dei compensi da computare e delle prestazioni da escludere dal tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica e percepiti sul territorio metropolitano.
Illustra quindi nel dettaglio lo schema di regolamento in titolo, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e composto da otto articoli. Precisa che si soffermerà, nell'illustrazione, sugli articoli da 1 a 4, che rientrano maggiormente negli ambiti di competenza della I Commissione. Gli ulteriori articoli saranno quindi illustrati dal relatore per la XI Commissione.
Si sofferma sul contenuto dell'articolo 1, riguardante l'oggetto del regolamento. Tale disposizione chiarisce, al comma 1, che si disciplina il limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano.
L'articolo 2 delinea invece la platea dei cosiddetti soggetti conferenti, ovvero i soggetti che corrispondono gli emolumenti o le retribuzioni, riprendendo in toto l'elencazione già contenuta all'articolo 3, comma 44, primo periodo, della citata legge finanziaria per il 2008; evidenzia che da tale elenco sono escluse la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti, a cui il regolamento si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite massimo previsto dalla legge.
Illustra quindi l'articolo 3, che definisce in modo puntuale l'ambito dei soggetti destinatari delle retribuzioni e degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze, chiarendo che risultano comprese anche le somme percepite in forza di contratti d'opera, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione a progetto.
Ricorda poi che l'articolo 4 dello schema di regolamento determina, in primo luogo, il tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti, fissando, salvo le eccezioni di cui ai commi seguenti, una misura non superiore al trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione. L'ammontare di tale trattamento viene comunicato ogni anno dal Ministro della giustizia al Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione.
Rileva che il comma 2 dà piena attuazione al criterio di delegificazione di cui all'articolo 3, comma 52-bis, lettera a), della legge n. 244 del 2007, stabilendo la regola generale secondo cui il corrispettivo

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globale del rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e quello pensionistico non possono concorrere alla determinazione del limite massimo di compensi percepibili dai cosiddetti soggetti destinatari. Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, ai fini della determinazione del limite, il compenso è coimputato in parti uguali per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno.
Ricorda che il comma 3 dell'articolo 4 esclude dall'ambito di applicazione della normativa de qua, in linea con quanto previsto dalla lettera b) del predetto comma 52-bis, gli emolumenti correlati ad attività soggette a tariffa professionale, a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa ovvero determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, che riguarda gli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche.
Illustra, infine, il comma 4 dell'articolo 4, che specifica che i soggetti conferenti non possono derogare al limite massimo se non per esigenze eccezionali e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Ricorda che per esigenze di carattere eccezionale si intendono quelle derivanti da eventi imprevedibili cui non si possa fare fronte con 1'attività dei dipendenti e dei consulenti e che richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini sia di qualità che di quantità oraria giornaliera. Rileva che il provvedimento di deroga è predisposto dal conferente, previo parere favorevole del dipartimento della funzione pubblica sulla sussistenza delle esigenze di carattere eccezionale, e deve motivare dettagliatamente il proposto conferimento. Nel caso in cui la singola amministrazione o società attribuisca ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, rapporti o simili nello stesso anno, anche non solare, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, motivare specificatamente circa i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla misura del compenso attribuito e recare in allegato il curriculum vitae del destinatario.
Evidenzia, infine, che non emergono questioni di rilievo per quanto attiene all'impatto della normativa in questione ed alla ripartizione di competenze legislative tra Stato e regioni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore per la XI Commissione, sottolinea innanzitutto l'importanza che lo schema di regolamento in discussione riveste, specie in un momento come quello che il Paese sta attraversando, caratterizzato da una forte crisi socio-economica, in cui non è più pensabile - e tanto meno accettabile dai cittadini che qui rappresentiamo - lo spreco di risorse pubbliche per pagare stipendi d'oro.
Fa notare che i discorsi sul decadimento della politica, sul distacco tra politica e società, sull'esistenza di caste privilegiate, sono oramai ridondanti e pletorici, giudicando il provvedimento in esame una concreta risposta a quanti chiedono di porre fine allo scandalo degli stipendi d'oro, che, a suo avviso, ha riguardato - e riguarda - non solo e non tanto i manager pubblici, ma anche quelli «privati».
A tal proposito, ricorda che appena 15 giorni fa (esattamente il 26 novembre scorso), in occasione dell'approvazione da parte dell'aula del Senato del provvedimento in materia di lavori usuranti e mercato del lavoro (A.C. 1441-quater) il Governo ha accolto un ordine del giorno - il cui primo firmatario è il Senatore Divina, presidente della Commissione straordinaria del Senato per il controllo dei prezzi - che lo impegna a monitorare i trattamenti ed i benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o società ed enti cosiddetti pubblici, ovvero che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici, che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi

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di euro. Inoltre, fa notare che nel testo dell'ordine del giorno viene previsto che il Governo debba riferire al Parlamento tutti i casi in cui il compenso di questi manager superi il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento, per ciascuno dei quali l'erogante dovrà illustrare le ragioni di mercato ovvero di congruità pubblica che hanno condotto all'adozione della relativa politica retributiva.
Sottolinea che l'ordine del giorno in questione scaturisce dalla presentazione di taluni emendamenti condivisi da una maggioranza bipartisan durante la discussione in aula Senato del «collegato lavoro», tesi ad inserire nel nostro ordinamento un'iniziativa promossa anche da altri Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, che in un momento di gravissima crisi hanno dovuto adottare importanti misure di intervento a favore delle imprese e del sistema creditizio per evitare il crollo dell'intera economia americana, riconoscendo al contempo l'opportunità di porre un limite alle retribuzioni dei dirigenti delle aziende che avessero chiesto aiuti di Stato, una sorta di «premi di produttività» al contrario per quei manager che evidentemente sono stati incapaci di gestire le aziende. Rileva che, se un'azienda è in crisi al punto da ricorrere ad incentivi statali, è giusto, corretto e soprattutto morale, che le retribuzioni dei propri dirigenti siano limitate.
Pone all'attenzione della Commissione i due punti principali sui quali verteva il predetto impegno del Governo e che, a suo avviso, dovranno ora essere coordinati con la disciplina recata dal presente regolamento, tenuto conto che lo stesso è stato trasmesso al Parlamento il 23 novembre scorso ovvero precedentemente al dibattito parlamentare sul tema. Si riferisce all'esigenza che il parametro per la fissazione del limite massimo non sia più la retribuzione spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione, bensì quella spettante al parlamentare, che andrebbe fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione. Inoltre, fa riferimento alla necessità che il limite massimo annuale delle retribuzioni riguardi non soltanto i manager cosiddetti pubblici, bensì anche quelli dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
Entrando nel dettaglio dello schema di regolamento all'esame, con riguardo ai profili di competenza della XI Commissione, si sofferma sugli articoli dal 5 all'8.
Fa presente che l'articolo 5 reca l'obbligo per i soggetti conferenti di pubblicare sul proprio sito istituzionale ogni conferimento rientrante nell'ambito applicativo del regolamento, specificando il tipo di incarico, la durata, il compenso previsto ed il nominativo del soggetto destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi comunicati dal destinatario. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, infatti, il destinatario è tenuto a comunicare al soggetto conferente tutti gli incarichi in corso, al fine di accertare il limite massimo annuale. A tal proposito segnala che ai sensi del comma 44 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 la pubblicazione informatica dell'atto è condicio sine qua non per il conferimento medesimo, presupposto che invece non sembra emergere dalla formulazione dell'articolo 5 in oggetto.
Segnala che l'articolo 6, invece, confermando gli obblighi di comunicazione preventiva alla Corte dei Conti, come previsto dal comma 44 dell'articolo 3 della legge finanziaria del 2008, attribuisce all'Ispettorato per la funzione pubblica il potere di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, con particolare riguardo ai compensi eccedenti il limite massimo stabilito dall'articolo 4.
Rileva poi che l'articolo 7 prevede che le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute nei commi da 44 a 52 dell'articolo 3 della finanziaria 2008, si applicano ai contratti stipulati o rinnovati ovvero agli incarichi conferiti dopo

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l'entrata in vigore del presente regolamento, mentre l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Nel ribadire la rilevanza del provvedimento in esame, auspico in conclusione un sereno ed esaustivo confronto sul tema.

Donella MATTESINI (PD) osserva che lo schema di regolamento in esame costituisce un evidente passo indietro rispetto alle decisioni assunte in materia di tetti stipendiali dal Governo Prodi, che furono improntate, a suo avviso, ad un rigore etico e amministrativo non riscontrabili nel presente provvedimento. Rileva come l'attuale Governo sia al contrario intervenuto, di fatto, per cancellare il limite massimo del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, attraverso disposizioni di legge contenute in diversi provvedimenti succedutisi nel tempo, tra cui il decreto-legge n. 97 del 2008 e la legge n. 69 del 2009, a cui il predetto schema di regolamento provvede a dare attuazione. Poiché attraverso tali norme si sono esclusi dal trattamento economico soggetto al limite massimo il corrispettivo globale di lavoro - ossia l'intera retribuzione - e della pensione nonché altre ulteriori importanti voci stipendiali, prevedendosi, altresì, una estensione generalizzata delle deroghe a tale tetto, si è di fatto addivenuti ad un sostanziale allargamento delle maglie della normativa in materia, che, riconoscendo eccessiva discrezionalità alle amministrazioni, ha consentito di mantenere immutati gli emolumenti - eccessivamente onerosi - degli alti dirigenti al servizio dei più importanti enti statali e aziende pubbliche. Ritiene pertanto immorale in tempo di crisi economica intraprendere una strada opposta a quella tracciata dai Governi di tutto il mondo - tra cui gli Stati Uniti, il cui Presidente è sceso in campo in prima persona proprio per affermare la necessità di ridurre il trattamento economico degli alti dirigenti - sottolineando come lo schema di regolamento in questione, in coerenza con talune scelte legislative assunte nel corso della corrente legislatura, modifichi in misura significativa la legge n. 244 del 2007, come evidenziato peraltro dallo stesso Consiglio di Stato, alterandone i principi etici e di riduzione della spesa pubblica. Osserva che tale stravolgimento dei contenuti della legge n. 244 del 2007 non può giustificarsi neanche asserendo taluni presunti elementi di criticità emersi nel suo periodo di vigenza, che appaiono, allo stato, inesistenti, sottolineando, inoltre, come siano state inutili e contraddittorie le scelte improntate alla trasparenza assunte in materia di tetti stipendiali dallo stesso Ministro Brunetta: giudica ipocrita, infatti, richiedere a gran voce la trasparenza degli stipendi dei top manager e poi non fare nulla per ridurne gli importi.
In conclusione, fa notare che il Governo di centrodestra tende ad utilizzare l'argomento del rigore dei conti pubblici in base alle convenienze del momento, facendovi ricorso quando si tratta di negare la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione o di assumere decisioni in favore dei lavoratori più a rischio di esclusione sociale, confutandolo, al contrario, quando si tratta di tutelare le categorie più privilegiate, come quelle prese in considerazione dal presente provvedimento. Auspica, quindi, una modifica delle norme in discussione, al fine di accogliere quelle perplessità sul testo che lo stesso relatore per la XI Commissione sembra aver colto nella sua relazione, facendo riferimento all'eventualità della presentazione di alcune proposte di modifica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), relatore per la XI Commissione, intervenendo per una precisazione, fa notare che il contenuto dell'ordine del giorno a cui ha fatto riferimento nel suo intervento introduttivo non va inteso in termini sostitutivi dell' articolato del presente provvedimento, ma come integrazione di esso. Auspica, pertanto, che tale ordine del giorno possa essere recepito sotto forma di osservazione da includere nel parere sullo schema di regolamento che le Commissioni sono tenute ad esprimere al Governo.

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Pierluigi MANTINI (UdC), premesso che il suo gruppo ritiene importante il provvedimento in esame, anche per ragioni etiche, esprime perplessità in relazione all'articolo 4, comma 3, ai sensi del quale le attività soggette a tariffa personale, le attività di natura professionale non continuativa e i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche non sono assoggettati alla disciplina del regolamento. Si tratta di una previsione a suo avviso ingiustificata, anche perché i soggetti «investiti di particolari cariche» cui fa riferimento la disposizione non sono individuati dal codice civile, che rinvia agli statuti societari. Fa presente che si tratta di una platea di soggetti piuttosto numerosa, considerato che le società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica sono in Italia forse dieci mila. Ritiene pertanto opportuno che il parere da esprimere al Governo segnali la necessità di rivedere questo punto.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.