CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 5 dicembre 2009
258.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Sabato 5 dicembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario per il medesimo dicastero Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.30.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nel corso della seduta di ieri è stato presentato l'emendamento 2.1877 del relatore (vedi Bollettino delle giunte e delle commissioni n. 257 del 4 dicembre 2009). Sul contenuto di tale emendamento è stata quindi effettuata la verifica di ammissibilità.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per il disegno di legge finanziaria, prima che il presidente dia conto dell'esito del giudizio di ammissibilità, intende fare una precisazione relativa all' elenco allegato all'emendamento 2.1877. Chiarisce, infatti, che, all'esito di ulteriori verifiche, è apparso opportuno chiarire che dei 571 milioni stanziati per il 2010 con riferimento, tra l'altro, agli «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico», una somma fino a 370 milioni di euro debba considerarsi destinata a finanziare la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Preannuncia, conseguentemente la riformulazione del proprio emendamento 2.1877.

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Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia come, anche all'esito dell'intervento del relatore Corsaro, non appaia affatto chiara, nell'elenco 1 allegato all'emendamento 2.1877, la distribuzione dello stanziamento di 571 milioni per il 2010 fra i vari interventi cui si riferisce e identificati nella tabella con i rispettivi riferimenti normativi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, illustra quindi l'esito del giudizio di ammissibilità, precisando che lo stesso verrà aggiornato, in seguito alla presentazione della preannunciata riformulazione dell'emendamento 2.1877 del relatore, limitatamente alle parti che risulteranno modificate. Comunica, quindi, che devono ritenersi inammissibili le seguenti disposizioni contenute nell'emendamento 2.1872 del relatore:
il comma 48-quater, relativo alla proroga del programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura, limitatamente al secondo periodo che disciplina i compiti di commissario ad acta nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
il comma 120, relativo alle modalità di elezione del comitato di amministrazione dell'INPS, che riproduce il comma 57 dell'emendamento 2.1386 del Governo, dichiarato inammissibile in parte qua;
i commi 142 e 143, relativi alla stipula di convenzioni tra strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riproducono i commi 80 e 81 dell'emendamento 2.1386 del Governo, dichiarato inammissibile in parte qua;
il comma 146, in materia di obbligo di istruzione nei percorsi di apprendistato, che riproduce il comma 84 dell'emendamento 2.1386 del Governo, dichiarato inammissibile in parte qua;
il comma 148, che reca disposizioni in materia di sanzioni per il lavoro irregolare, in quanto riproduce il comma 86 dell'emendamento 2.1386 del Governo, dichiarato inammissibile in parte qua;
i commi da 212 a 215, concernenti i poteri commissariali del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e disposizioni di carattere procedimentale, in quanto identici ai commi da 65 a 68 dell'emendamento 2.1385 del Governo, già dichiarati inammissibili;
il comma 233, che incrementa il contributo all'emittenza televisiva locale, riproducendo il contenuto dell'emendamento Gioacchino Alfano 2.1502, già dichiarato inammissibile per estraneità di materia, in quanto recante misure di carattere microsettoriale;
il primo periodo del comma 234, che reca una disposizione relativa alla copertura finanziaria del comma 233;
a parziale revisione della valutazione di inammissibilità comunicata il 3 dicembre 2009, il comma 237, relativo ai poteri commissariali del sindaco di Roma, che riproduce il comma 57 dell'emendamento 2.1872 del relatore, nonché parti dell'emendamento 2.1382 del Governo.

Con riferimento al comma 247, rileva che esso corrisponde al comma 7 dell'articolo 3 del disegno di legge, come integrato dall'emendamento del relatore 2.1874, in materia di utilizzo dello scudo fiscale, che a sua volta riprendeva l'emendamento 3.125 del Governo, recependo alcuni rilievi del presidente della Commissione. In particolare nella nuova formulazione sono indicati gli estremi delle leggi che si intende rifinanziare, nonché - limitatamente alla prima parte - gli importi destinati a gruppi di finalità omogenee per materia. Nella seconda parte della tabella, invece, si destinava un ammontare di risorse pari a 571 milioni ad un aggregato eterogeneo di interventi, in contrasto con i criteri di ammissibilità che ha a suo tempo individuato. Il relatore per il disegno di legge finanziaria, onorevole Corsaro, ha peraltro testé precisato che le autorizzazioni di spesa relative ai lavori socialmente utili avranno una autonoma individuazione nella tabella, anticipando in questo senso quella che sarebbe stata

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un'obiezione. Ritiene, tuttavia, che andranno fatti ulteriori passi avanti in questa direzione affinché il Parlamento, in sede di espressione di parere, abbia in ogni caso la possibilità di valutare l'ammontare dei finanziamenti destinati ad ogni singolo intervento. Rileva, inoltre, che sempre nella seconda parte della Tabella, si fa riferimento ad interventi ai quali non risultano riferite leggi di autorizzazione di spesa e che non potrebbero, comunque, essere finanziati: si tratta, in particolare, degli interventi relativi alle ratifiche internazionali, alla sicurezza delle sedi diplomatiche all'estero e alle misure di sostegno del comparto marittimo nazionale e della logistica. Rileva, altresì, che presentano inoltre profili critici i riferimenti all'articolo 24 del decreto-legge n. 185 del 2008 e all'articolo 19 del decreto-legge n. 135 del 2009, che riguardano il recupero di aiuti di Stato sotto forma di imposte non corrisposte in esecuzione di decisioni dell'Unione europea. Si tratta, infatti, di norme di entrata, mentre, secondo la logica della tabella, andrebbero inserite solo disposizioni di legge che si configurano nei termini di autorizzazioni di spese. Fa, pertanto, presente, in conclusione, che la seconda parte della tabella, per risultare ammissibile, va riformulata in modo da adeguarsi ai criteri di ammissibilità a suo tempo da me precisati di intesa, con il presidente della Camera, e pertanto risolvendo gli aspetti di difformità sopraindicati. Comunica, infine, che i commi 225 e 226, che recano una proroga dei termini in materia di rideterminazione di valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, devono ritenersi ammissibili, nonostante il comma 225 riproduca l'emendamento 2.362 Marinello, dichiarato inammissibile per estraneità di materia. La relazione tecnica relativa ai commi in questione chiarisce infatti ora che il comma 225 produce maggiori entrate, per un importo di 350 milioni nell'anno 2010 e di 175 milioni a decorrere dall'anno 2011, che vengono utilizzate per la copertura finanziaria del disegno di legge. Segnala che anche in questa circostanza i criteri per la valutazione di ammissibilità sono stati da lui preventivamente illustrati al Presidente della Camera e con lui condivisi e confermano valutazioni già espresse dalla presidenza della Commissione riferite a proposte emendative identiche o analoghe. Tali circostanze, anche in un'ottica di economicità dell'organizzazione dei lavori della Commissione, dovrebbero oggettivamente limitare all'essenziale l'eventuale dibattito relativo al giudizio di ammissibilità o comunque volto a sollecitare modifiche dello stesso.

Antonio BORGHESI (IdV), con riferimento al precedente intervento del relatore Corsaro, sottolinea la necessità che l'elenco 1 allegato all'emendamento 2.1877 sia riscritto non solo tenendo conto dell'esigenza di chiarire a quali interventi siano esattamente riferibili i 571 milioni di euro stanziati per il 2010, ma anche tenendo conto del giudizio di parziale inammissibilità che riguarda tale elenco. Rileva quindi come, all'esito del vaglio di ammissibilità, residuino molte disposizioni di carattere chiaramente ordinamentale che, ciononostante, vengono considerate ammissibili, sottolineando come pertanto la presidenza non sembri avere adottato criteri uniformi. Cita a titolo esemplificativo, i capoversi 1) e 2) del comma 9, nonché i commi 130, 137, 138, 144, 152, 195, 198, 215, 228 e 230.

Pier Paolo BARETTA (PD) prende atto dell'esito del vaglio di ammissibilità e rileva come, nella situazione di sostanziale alterazione delle regole del diritto parlamentare nella quale la Commissione si trova ad operare, anziché ricorrere contro i giudizi di inammissibilità, occorrerebbe ricorrere contro gli impliciti giudizi di ammissibilità, che appaiono eccessivi e spesso difficilmente giustificabili. Rileva come il giudizio di parziale inammissibilità dell' «Elenco 1», allegato all'emendamento 2.1877 del relatore, renda necessaria una riformulazione della relativa tabella. Pur non mettendo in dubbio la buona fede del relatore, esprime tuttavia

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un giudizio fortemente negativo sulla introduzione nel testo dell'emendamento 2.1877 di parti del testo di emendamenti precedentemente presentati e dichiarati inammissibili, sottolineando come ciò che è stato considerato inammissibile allora dovrebbe esserlo anche oggi.

Maino MARCHI (PD) rileva preliminarmente come in realtà la presidenza abbia coerentemente confermato molti dei giudizi di inammissibilità precedentemente resi. Evidenzia peraltro come i commi da 176 a 179, relativi a gli enti locali e recanti un disciplina più volte riformulata proprio al fine di superare il vaglio di ammissibilità, mantengano anche in quest'ultima formulazione una connotazione prevalentemente ordina mentale, tale da fare sorgere forti perplessità sui motivi per i quali siano oggi considerati ammissibili.

Alberto FLUVI (PD) rileva come anche le disposizioni di cui ai commi da 165 a 170, che si riferiscono alla Banca del sud, rechino una disciplina precedentemente dichiarata in parte inammissibile, ritenendo che le modifiche medio tempore apportate non siano sostanziali e comunque non siano tali da giustificare una valutazione in termini di ammissibilità.

Marco CAUSI (PD) pur riconoscendo che sono state confermate varie inammissibilità su frammenti di testo sostanzialmente riproduttivi di emendamenti precedentemente presentati, chiede un supplemento di riflessione sull'ammissibilità dei commi da 176 a 181, relativi alle autonomie locali. La disciplina dagli stessi recata non sembra infatti corrispondere ai criteri dettati dal precedente giudizio di inammissibilità. Con riferimento alla medesima disciplina preannuncia inoltre la presentazione di subemendamenti da parte del gruppo del Partito democratico.

Pietro FRANZOSO (PdL) esprime forti perplessità sull'inammissibilità dei commi 233 e 234, relativo al sistema televisivo locale, poiché il taglio delle risorse ivi previste appare non solo ingiustificato ma anche di estrema gravità. Auspica quindi in un ripensamento che possa evitare la produzione di un serio vulnus al sistema delle televisioni locali.

Massimo VANNUCCI (PD) dichiara di non condividere le osservazioni formulate dal presidente Giorgetti, secondo il quale sarebbe sostanzialmente inutile il dibattito in Commissione sulle sue valutazioni in ordine all'inammissibilità dell'emendamento del relatore 2.1877. Il giudizio circa l'ammissibilità o l'inammissibilità delle disposizioni in esame risulterebbe infatti definitivamente cristallizzato dalla preventiva condivisione da parte del Presidente della Camera ovvero in virtù del fatto che dell'ammissibilità di determinate disposizioni si sarebbe già discusso in Commissione. Rileva, al contrario, come l'emendamento 2.1877 del relatore sia molto ampio e come dell'ammissibilità di molte disposizioni in esso contenute non si sia affatto discusso. Inoltre, ritiene che sia doveroso che la presidenza proceda ad ulteriori e nuove valutazioni, qualora dal dibattito in Commissione emergano elementi che lo rendano necessario.
Dichiara, quindi, di condividere in particolare i rilievi dell'onorevole Marchi, associandosi al suo invito a rivalutare l'inammissibilità dei commi 233 e 234, anche perché le televisioni locali operano sul piano nazionale come un vero e proprio network, non potendosi certamente parlare di microsettorialità. Se poi i predetti commi dovessero essere considerati estranei per materia allora sarebbero tali moltissime altre disposizioni considerate invece ammissibili.

Francesco BOCCIA (PD) rileva con rammarico come, nel corso dell'esame di questo disegno di legge finanziaria, il processo sostanziale di formazione delle norme di legge sembri avere intrapreso un percorso del tutto anomalo, che coinvolge il relatore, il Governo, il Presidente della Commissione ed il Presidente della Camera, ma non i singoli deputati, le cui prerogative e la cui autonomia appaiono gravemente compromesse. Invita quindi il

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presidente Giorgetti ad un supplemento di riflessione sulla inammissibilità dei commi 233 e 234, poiché tale decisioni aggraverebbe forse in modo irrimediabile lo stato di crisi in cui versa il sistema televisivo locale, nonché sull'ammissibilità dei commi da 176 a 181 che, tra l'altro, sembrano porsi in forte contrasto con la cosiddetta carta delle autonomie.

Rolando NANNICINI (PD) condivide pienamente i rilievi critici sinora emersi in merito alla dichiarazione di inammissibilità dei commi 233 e 234. Invita, inoltre, il relatore a presentare in tempi brevi la preannunciata riformulazione dell'emendamento 2.1877, con le dovute modifiche all'allegato elenco 1, anche al fine di disporre del testo definitivo al quale riferire i subemendamenti.

Amedeo CICCANTI (UdC) auspica che il presidente Giorgetti confermi, anche in quest'occasione, di essere non uomo di parte bensì garante del dibattito e del leale confronto parlamentare, non rimanendo insensibile ai rilievi molto significativi emersi nel corso dell'odierno dibattito. In tale contesto la sostanziale condivisione da parte del Presidente della Camera in ordine alla verifica di ammissibilità dovrebbe costituire un'ulteriore garanzia, anche di elasticità nei giudizi. Preoccupa in particolare che dall'esterno il Parlamento possa essere percepito come un luogo dove, in virtù di una gestione quasi «domestica e privata», possano essere improvvisamente imposte disposizioni precedentemente dichiarate inammissibili.
Ritiene particolarmente grave la decisione di dichiarare inammissibili i commi 233 e 234, creando un enorme vulnus in un settore, quale quello della emittenza locale, che garantisce un'informazione libera e vicina al cittadino. Tale decisione, inoltre, andrebbe solo ad avvantaggiare dei grandi gruppi editoriali che possono condizionare la vita democratica del Paese.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per il disegno di legge finanziaria, ritiene opportuno formulare due considerazioni di tenore generale con riferimento a quanto rilevato dal Presidente della Commissione in ordine all'ammissibilità delle disposizioni contenute nel suo emendamento 2.1877. In primo luogo, nel manifestare il più profondo rispetto per la decisione assunta dal Presidente, che ritiene assolutamente non criticabile, valuta doveroso precisare che nel suo emendamento ha inteso riproporre contenuti già presenti nell'ambito di disposizioni già dichiarate inammissibili nell'ambito di proposte emendative governative, al fine di verificare se una migliore formulazione delle disposizioni o una più approfondita analisi dei loro effetti finanziari potessero consentire una diversa valutazione in ordine alla loro ammissibilità. Rileva come tale scelta si sia dimostrata, almeno in parte, fondata, dal momento che i commi 225 e 226 sono stati ritenuti ammissibili, nonostante il comma 225 riproducesse l'emendamento Marinello 2.362, già dichiarato inammissibile per estraneità di materia, in quanto la relazione tecnica ha chiarito che il comma 225 produce maggiori entrate che ora vengono utilizzate per la copertura finanziaria del disegno di legge.
Con riferimento a quanto evidenziato dal relatore in ordine all'ammissibilità del comma 247 dell'articolo 2, corrispondente al comma 7 dell'articolo 3 del disegno di legge, fa presente di aver provveduto ad elaborare una nuova formulazione del comma 247 nei seguenti termini: «247. Le risorse come integrate dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Le disponibilità del predetto Fondo sono destinate,

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alle finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati da relazione tecnica finanziaria ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da adottarsi entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni. Le finalità di cui all'ultima voce dell'elenco 1, per le quali sono destinate risorse pari a 201 milioni di euro, vengono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere. La quota delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni per l'anno 2010, di 1.991 milioni per l'anno 2011 e di 182 milioni per l'anno 2012 è destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse».
Nell'elenco è inoltre individuata una specifica voce, relativa alla stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e alla proroga delle attività di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, alla quale sono destinate 370 milioni di euro per l'anno 2010. Nell'ultima voce della tabella è, inoltre, soppresso il riferimento a ratifiche internazionali, sicurezza delle sedi diplomatiche all'estero e alle misure di sostegno del comparto marittimo nazionale e della logistica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce del dibattito svoltosi, conferma le valutazioni in ordine all'ammissibilità dell'emendamento 2.1877 del relatore, ad eccezione di quelle espresse con riferimento al comma 233 e al primo periodo del comma 234, che possono, invece, ritenersi ammissibili, in quanto intervengono nell'ambito di un ambito materiale, quello dei contributi ai mezzi di comunicazione, già considerato dal comma 53 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, che reca una disposizione interpretativa della disciplina vigente in materia di stampa di partito.
Nessun altro chiedendo di intervenire, convoca per le ore 14 di oggi un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di organizzare il seguito dei lavori della Commissione sui disegni di legge finanziaria e di bilancio. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.50.