CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2009
249.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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Giovedì 19 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 13.35.

Elezione di un Vicepresidente

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un Vicepresidente, in sostituzione dell'onorevole Tabacci, che, a seguito del suo ingresso nel gruppo Misto, ha cessato di essere componente della Commissione bilancio. Nel ringraziarlo per l'impegno e la disponibilità manifestati nell'esercizio della sua funzione di vicepresidente, formula al collega Tabacci i migliori auguri di buon lavoro presso la

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Commissione finanze. Avverte quindi che, essendo la Commissione costituita in seggio elettorale, non potranno aver luogo interventi, ivi compresi quelli a titolo di dichiarazioni di voto, se non per dichiarare un'eventuale astensione. Indìce quindi la votazione per l'elezione di un vicepresidente.
(La Commissione procede alla votazione).

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica il risultato della votazione per l'elezione del vicepresidente:
Presenti: 37
Votanti: 37
Hanno riportato voti:
Gianluca Galletti: 25
Francesco Boccia: 1
Schede bianche: 11

Proclama eletto vicepresidente il deputato Gianluca GALLETTI.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del vicepresidente i deputati:
Gioacchino Alfano, Armosino, Baretta, Bitonci, Boccia, Borghesi, Calvisi, Cambursano, Capodicasa, Ceroni, Ciccanti, Commercio, Corsaro, D'Amico, De Angelis, Duilio, Fallica, Franzoso, Galletti, Genovese, Giancarlo Giorgetti, Girlanda, Marchi, Marinello, Cesare Marini, Marsilio, Misiani, Moroni, Nannicini, Andrea Orlando, Polledri, Rubinato, Simonetti, Toccafondi, Vannucci, Ventura e Zorzato.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Galletti.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Monte dei Paschi di Siena).
Atto n. 151.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, individua le risorse necessarie a finanziare l'operazione di sottoscrizione da parte del ministero dell'economia e delle finanze di strumenti finanziari, autorizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legge, che saranno emessi dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, a seguito della richiesta inoltrata da tale Banca e dell'espletamento della procedura prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009.
Il provvedimento, che fa seguito ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno finanziato la sottoscrizione da parte del ministero dell'economia e delle finanze di un prestito obbligazionario di 1.450 milioni di euro emesso dal Banco popolare Società Cooperativa, nonché di un prestito obbligazionario di 500 milioni di euro emesso dalla Banca popolare di Milano Società Cooperativa a responsabilità limitata, finanziare l'operazione di sottoscrizione di un prestito obbligazionario

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subordinato per un importo complessivo di 1.900 milioni di euro.
Quanto ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva che l'individuazione nell'emissione di titoli pubblici delle risorse occorrenti alla sottoscrizione delle obbligazioni bancarie, con conseguenti effetti negativi sul fabbisogno e sullo stock di debito lordo, appare suscettibile di determinare un aumento del rapporto tra debito e prodotto interno lordo, parametro rilevante in sede comunitaria. In proposito segnala che le stime sull'andamento tendenziale del rapporto debito tra debito e prodotto interno lordo contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013, che collocano tale rapporto al 115,1 per cento nel 2009, al 117,3 per cento in ciascuno degli anni 2010 e 2011, al 116,8 per cento nel 2012 ed al 115,5 per cento nel 2013, scontano un livello del fabbisogno del settore pubblico nel 2009 che dovrebbe includere, in base alle indicazioni inizialmente contenute nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, circa 10 miliardi di euro riconducibili alle emissioni di titoli di debito pubblico per interventi a favore delle istituzioni creditizie. Tale importo massimo complessivo è stato confermato dal Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera, dello schema di decreto di Presidente del Consiglio dei ministri recante il finanziamento della sottoscrizione delle obbligazioni dalla Banca Popolare di Milano. In tale sede il Governo ha, infatti, precisato che, nel disegno di legge di assestamento per il 2009, il limite massimo di emissione dei titoli di Stato è stato incrementato anche al fine di tener conto di tale importo massimo. In merito ai possibili effetti positivi dell'operazione sull'indebitamento netto, conseguenti alla presenza di un differenziale positivo tra gli interessi corrisposti dall'emittente e gli interessi retrocessi sui titoli di debito pubblico emessi a copertura, appare opportuno acquisire elementi di informazione volti a suffragare, in termini prospettici, la sussistenza di congrui livelli di redditività della banca emittente. Ricorda, infatti, che in base alle caratteristiche dei titoli emessi ed alle condizioni di pagamento degli interessi contenute nel prospetto allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009, gli interessi sui titoli emessi sono corrisposti solo in presenza di utili distribuibili ed entro i limiti degli stessi e gli interessi non pagati non sono cumulabili e, pertanto, se non pagati si intendono definitivamente persi. Il decreto prevede, altresì, che gli interessi ed i dividendi, a qualunque titolo, sulle azioni ordinarie non possono essere corrisposti quando l'emittente ha un coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo pari o inferiore all'otto per cento per effetto di perdite. Segnala, inoltre, che, nel caso di perdite che riducano il coefficiente patrimoniale di vigilanza della banca al di sotto della soglia dell'otto per cento, è prevista la proporzionale riduzione del valore nominale iniziale dei titoli emessi. In merito ai profili di copertura finanziaria, anche alla luce di quanto evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo confermi che l'importo massimo di emissione di titoli di debito pubblico previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 204 del 2008, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge di assestamento per il 2009 tenga già conto delle disposizioni del provvedimento in esame. Analoga conferma occorre, a suo avviso, acquisire anche in relazione al fatto che il livello del ricorso al mercato, che sulla base dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 è stabilito dalla legge finanziaria per il 2009, come determinato dalla tabella 4 allegata alla legge di assestamento per il 2009, tenga conto anche del provvedimento in esame. Il provvedimento in esame non risulta corredato del protocollo d'intenti con il ministero dell'economia in ordine al livello e alle condizioni del credito per le piccole e medie imprese e per le famiglie, nonché del codice etico contenente previsioni in materia di remunerazione dei vertici aziendali previsti dalle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008.

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Degli schemi di tali documenti è prevista la trasmissione alle Camere ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 12. A tale proposito, ricorda che nel corso dell'esame dei precedenti schemi di decreto concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere gli strumenti finanziari relativi al Banco popolare e alla Banca popolare di Milano la Commissione bilancio aveva espresso un parere favorevole con una osservazione, in base alla quale si richiedeva di subordinare la sottoscrizione degli strumenti finanziari alla trasmissione alle Camere degli schemi dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del richiamato articolo 12. Ricorda, in proposito, che i documenti richiesti sono stati effettivamente trasmessi alle Camere rispettivamente il 16 giugno 2009 e il 21 settembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che l'importo massimo dell'emissione dei nuovi titoli previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2008, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 121 del 2009, recante l'assestamento per l'anno 2009, tiene conto dei titoli da emettere per le finalità di cui al presente provvedimento e allo schema relativo al Credito Valtellinese.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Monte dei Paschi di Siena) Atto n. 151;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'importo massimo dell'emissione dei nuovi titoli di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 204 del 2008, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 121 del 2009, recante l'assestamento per l'anno 2009 tiene conto del presente provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
il Governo, in conformità a quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, prima di procedere alla sottoscrizione degli strumenti finanziari, trasmetta alle Camere lo schema del protocollo d'intenti tra l'emittente e il ministero dell'economia e delle finanze in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie e lo schema del codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.».

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Credito Valtellinese).
Atto n. 152.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, individua le risorse necessarie a finanziare l'operazione di sottoscrizione da parte del ministero dell'economia e delle finanze di strumenti finanziari, autorizzata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto-legge, che saranno

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emessi dal Credito Valtellinese Società Cooperativa, a seguito della richiesta inoltrata da tale Banca e dell'espletamento della procedura prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009. Al riguardo, nel segnalare che il Credito Valtellinese Società Cooperativa ha chiesto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario subordinato per un importo complessivo di 200 milioni di euro, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, richiama integralmente le osservazioni svolte con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce che l'importo massimo dell'emissione dei nuovi titoli previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2008, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 121 del 2009, recante l'assestamento per l'anno 2009, tiene conto dei titoli da emettere per le finalità di cui al presente provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'individuazione delle risorse necessarie per sottoscrivere strumenti finanziari delle banche (Credito Valtellinese) Atto n. 152;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui l'importo massimo dell'emissione dei nuovi titoli di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 204 del 2008, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge n. 121 del 2009, recante l'assestamento per l'anno 2009 tiene conto del presente provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
il Governo, in conformità a quanto previsto dal comma 5-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, prima di procedere alla sottoscrizione degli strumenti finanziari, trasmetta alle Camere lo schema del protocollo d'intenti tra l'emittente e il ministero dell'economia e delle finanze in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie e lo schema del codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.
Atto n. 132.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

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Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, considerato che le norme in esame contribuiscono a dare attuazione al piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, rileva preliminarmente l'opportunità che il Governo fornisca un quadro dei risparmi già conseguiti mediante gli interventi a tutt'oggi predisposti, di quelli che verranno conseguiti con l'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della scuola secondaria superiore e la misura dei risparmi ancora eventualmente da conseguire mediante ulteriori interventi. Ritiene che tali chiarimenti si rendano necessari anche in considerazione del fatto che i risparmi previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 erano stati scontati a partire dall'anno 2009, mentre gli effetti ascritti al provvedimento in esame decorrono dal 2010. Ritiene inoltre necessario che il Governo fornisca chiarimenti con riguardo a taluni profili problematici. In primo luogo, rileva che i dati e le ipotesi poste a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica fanno riferimento a consistenze numeriche riferite all'anno scolastico 2008-2009. Essendo ormai iniziato l'anno scolastico 2009-2010, sottolinea come sarebbe meglio fornire dati più aggiornati, ovvero confermare la validità delle ipotesi sottostanti le quantificazioni della relazione tecnica. Con riferimento poi alla tabella riassuntiva delle riduzioni del fabbisogno di personale recate dal provvedimento in esame e a quelle allegate agli altri provvedimenti di riordino dell'istruzione secondaria superiore attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se il numero dei posti soppressi corrisponda ad un effettivo ridimensionamento delle dotazioni organiche ovvero ad un'ipotesi di massima. Sottolinea quindi che, affinché i risparmi correlati a tali riduzioni possano considerarsi effettivi, occorre che il numero dei posti non attualmente ricoperti da insegnanti di ruolo o coperti da personale in procinto di cessare da servizio sia almeno pari al numero dei posti da ridurre. Rileva che tale assunto potrebbe rivelarsi realistico considerato che gli organici di fatto sono in parte ricoperti da personale assunto a tempo determinato e che annualmente raggiungono l'età della pensione alcune decine di migliaia di docenti. Al medesimo fine ritiene che non si debba procedere ad immissione in ruolo di personale in misura tale da vanificare, almeno nel breve periodo, i programmi di riduzione del personale. A tale proposito, rileva inoltre che le norme in esame sembrano definire alcuni canali per l'accesso di nuovo personale in servizio. Con riferimento ai Comitati scientifici, osserva che la loro costituzione presso ciascuna delle istituzioni scolastiche esistenti, in numero significativo, potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la corresponsione di emolumenti di natura non retributiva, quali somme a titolo di rimborso spese. Rileva che la relazione tecnica, facendo riferimento al rimborso delle sole spese di viaggio, pone tali oneri a carico degli «stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione», mentre non sono, tuttavia, forniti elementi per una quantificazione di tali spese, né indicazioni riguardo alle risorse per farvi fronte e, in particolare, non è precisato se si tratti di stanziamenti di bilancio già preordinati alle medesime finalità. Sottolinea in particolare che non sono indicati né il numero massimo dei membri di detti Comitati, né il numero presumibile delle riunioni da tenersi in ciascun anno, né l'importo medio da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di viaggio. Evidenzia peraltro che la relazione tecnica non fa menzione, inoltre, delle ulteriori forme di rimborso che potrebbero essere dovute, quali il vitto e l'alloggio, dal momento che possono essere nominati membri dei Comitati anche persone non facenti parte dell'istituzione scolastica, quali esperti del mondo del lavoro e delle professioni, all'uopo ritiene che sarebbe opportuno precisare se con l'espressione «Amministrazione» si intenda il ministero dell'Istruzione, ovvero l'Amministrazione scolastica. Ritiene che analoghe osservazioni, concernenti la possibilità di oneri per rimborsi spese, possano essere formulate anche in merito al

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Comitato nazionale per l'istruzione liceale costituito a norma dell'articolo 12. In particolare, evidenzia come non sembri chiaro quali siano le risorse destinate ad attività formative e di aggiornamento, che, secondo la relazione tecnica, dovranno essere utilizzate, a seguito della entrata in vigore del regolamento, per il piano formativo da realizzare. Ritiene che tali chiarimenti appaiano necessari al fine di verificare se gli stanziamenti risultino capienti rispetto allo svolgimento di attività di formazione che, presumibilmente, avranno anche carattere straordinario e saranno destinate ad un numero considerevole di soggetti. Rileva, quindi, l'esigenza di chiarimento rispetto ai profili di carattere logistico connessi alla riorganizzazione delle sedi, con particolare riguardo alla necessità di eventuali interventi su edifici scolastici. Ricorda peraltro che, come risulta da una nota dell'UPI, allegata al parere reso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo in esame, le Province hanno evidenziato l'inevitabile impatto economico, derivante dalle difficoltà di garantire una compiuta operatività del nuovo assetto e la piena fruibilità della nuova offerta formativa. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che all'articolo 10, comma 2, le clausole di invarianza previste dalle lettere a) e b) dovrebbero essere riformulate al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata, all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anziché ai nuovi e maggiori a carico della stessa. Rileva inoltre che, ai sensi della lettera b), ai componenti del comitato tecnico-scientifico non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti. Nel rinviare alle osservazioni sopra formulate con riferimento ai profili di quantificazione, osserva che quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al rimborso delle spese di viaggio non trova riscontro nella citata lettera b). Ritiene pertanto opportuno che il Governo valuti la possibilità di integrare la disposizione in esame prevedendo che all'eventuale rimborso delle spese di viaggio dei componenti del comitato tecnico-scientifico si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Osserva, inoltre, che anche con riferimento ai componenti del Comitato di cui all'articolo 12, comma 1, la relazione tecnica precisa che agli stessi siano rimborsate le spese di viaggio. Ribadisce pertanto le medesime osservazioni svolte con riferimento all'articolo 10. Rileva che l'articolo 16, comma 1, infine, dispone che all'attuazione del presente regolamento si provveda in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di riformulare la norma prevedendo che all'attuazione del regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI al fine di inquadrare l'analisi puntuale dei singoli provvedimenti nella situazione finanziaria generale, fa presente che l'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, prevede un obiettivo finanziario complessivo da conseguire mediante singoli interventi definiti con i prescritti regolamenti. In ogni caso, allo stato attuale ritiene possibile avere contezza delle economie complessivamente realizzabili e riconducibili in quota parte ai vari interventi normativi, risultando ormai predisposti tutti i regolamenti previsti dalla riforma, ivi compresi quelli concernenti la revisione delle classi di concorso e dei centri per l'educazione degli adulti, attualmente all'esame della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. In proposito, deposita un documento (vedi allegato) contenete una tabella recante il «Sunto della riduzione dei posti di docenza» (Tabella

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n. l), predisposta a corredo degli schemi di regolamenti da ultimo citati, quindi aggiornato rispetto a quello allegato agli schemi di regolamenti in esame, che pure allega (Tabella n. 2) e da cui si evince il quadro finanziario complessivo dell'intera riforma. Circa, poi, le perplessità manifestate in ordine ai dati posti a base delle quantificazioni indicate nella relazione tecnica, in quanto riferiti all'anno scolastico 2008/2009 in luogo dell'anno scolastico 2009/2010, fa presente che, come risulta peraltro dalle relazioni tecniche allegate ai provvedimenti, si tratta di dati - numero delle classi funzionanti negli anni scolastici di riferimento - che comunque scontano gli effetti delle misure previste a legislazione vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009). Per quanto concerne, poi, l'aggiornamento dei dati calibrato sull'anno scolastico 2009/2010, al momento non ritiene possibile procedere a detta verifica, non essendosi ancora completate, come peraltro rappresentato dallo stesso ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le nomine dei supplenti annuali e di quelli fino al termine delle attività didattiche sui posti vacanti e/o disponibili. A tal fine, afferma che si provvederà nell'immediato all'avvio della prescritta attività di monitoraggio e verifica del processo attuativo della riforma, allo scopo di adottare interventi correttivi in caso di scostamenti rispetto alle previsioni. In merito ai chiarimenti richiesti in ordine alla correlazione tra le riduzioni di personale conseguenti alle misure di cui ai provvedimenti in oggetto ed il concreto conseguimento dei relativi risparmi, evidenzia che lo schema di regolamento concernente la revisione delle classi di concorso prevede, tra l'altro, all'articolo 4, specifiche misure finalizzate al riassorbimento degli esuberi. Sottolinea che tali esuberi sono inevitabilmente conseguenti ad un processo di razionalizzazione rilevante rispetto al breve arco di tempo di attuazione riconducibile all'anno scolastico 2009/2011, in modo tale da non superare nel predetto triennio il numero dei soprannumerari riscontrato nell'anno scolastico 2008/2009, al proposito rinviando alla relazione tecnica allegata allo schema di regolamento innanzi richiamato. Inoltre, premesso che l'entità del precariato storico esistente ed il previsto andamento dei pensionamenti contribuirebbero ad assicurare la realizzazione dei prescritti obiettivi di contenimento, precisa che, anche per quanto concerne le immissioni in ruolo, per motivi prudenziali si è proceduto all'autorizzazione di assunzioni di personale docente, per 8.000 unità, ed ATA, per altrettante 8.000 unità, per l'anno scolastico 2009/2010, in misura inferiore rispetto ai posti vacanti stimati sulla base delle modifiche ordinamentali in corso di attuazione. Per quanto concerne, poi, i chiarimenti richiesti circa gli effetti finanziari conseguenti alla costituzione dei Comitati scientifici e del Comitato nazionale per l'istruzione liceale, evidenzia che le norme di riferimento contenute nei provvedimenti in esame contengono apposita clausola di salvaguardia finanziaria, la cui efficacia è dimostrata nelle rispettive relazioni tecniche. Rileva che, in particolare, per quanto concerne il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, relativamente al quale l'articolo 7, comma 1, prevede esplicitamente che «ai componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti», nei testi normativi, all'articolo 7, comma 2, viene anche specificato che il Comitato medesimo viene costituito contestualmente alla soppressione di quello previsto dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999. In ordine alla congruità delle risorse finanziarie stanziate per le attività formative e di aggiornamento, in relazione al numero dei partecipanti alle predette attività, ritiene che le stesse possano ritenersi sufficienti allo scopo in primo luogo per l'esigenza di apposita formazione che non coinvolgerebbe «centinaia di migliaia di persone» ma, risultando necessaria solo per il personale appartenente a talune classi di concorso, riguarderebbe un numero di docenti compreso tra 9 mila e 12 mila unità, secondo i dati del ministero dell'istruzioni, dell'università e della ricerca.

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In secondo luogo, precisa che i fondi allo scopo stanziati con la legge 18 dicembre 1997, n. 440, sono ripartiti annualmente con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzata all'individuazione degli interventi prioritari e dei criteri generali per la ripartizione delle predette somme. Con riferimento, poi, agli eventuali effetti finanziari scaturenti dalla norma di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), dello schema di regolamento relativo all'istruzione professionale, precisa che, nella relativa relazione tecnica, viene dimostrata la neutralità finanziaria dell'iniziativa laddove viene indicato che le due ore settimanali di alternanza scuola-lavoro, da effettuarsi nelle classi quarte e quinte, sostituirebbero la quota dell'orario corrispondente alla terza area professionalizzante, oggi priva di effetti sull'organico. Rileva inoltre che, poiché anche l'alternanza scuola-lavoro non ha effetti sugli organici, in quanto la relativa copertura finanziaria è a carico dei fondi già iscritti allo scopo in bilancio, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 77 del 2005, non si computano effetti sul fabbisogno di personale riguardo a tale intervento. Con riferimento alla problematica sollevata circa i profili di carattere logistico «connessi alla riorganizzazione delle sedi, con particolare riferimento alla necessità di eventuali interventi su edifici scolastici», ritiene che si tratti di problematica attinente al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, relativo alla riorganizzazione della rete scolastica. A tal proposito evidenzia che l'articolo 1, comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, stabilisce che alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica si provvede con decreto, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attualmente in fase di predisposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Pertanto, si ritiene, che la problematica inerente la necessità di eventuali interventi su edifici scolastici non possa essere oggetto dei provvedimenti in esame che attengono esclusivamente a modifiche ordinamentali. Infine, in relazione ad eventuali profili onerosi correlati alla partecipazione di esperti alle commissioni degli esami di Stato, precisa che già attualmente si provvede in tal senso sulla base del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 392 del 1998 e di successivi decreti interministeriali concernenti la determinazione dei compensi spettanti ai commissari di esame. A tal riguardo, evidenzia che i predetti compensi sono determinati annualmente in via amministrativa ed in ogni caso nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge n. 1 del 2007 e dalla legge n. 176 del 2007.

Maino MARCHI (PD), rileva che la questione all'esame della Commissione appare particolarmente rilevante, al di là dei giudizi di merito, in quanto costituisce una parte fondamentale della manovra adottata con il decreto-legge n. 112 del 2008. Ricorda che nel corso dello scorso anno la Commissione aveva avuto modo di discutere dei profili finanziari connessi all'introduzione del maestro unico e che in tale occasione si era dovuto dare un parere senza poter disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari. Pur dando atto al sottosegretario di aver svolto una relazione dettagliata, chiede al Governo di chiarire il quadro attuale rispetto agli interventi previsti nel richiamato decreto-legge n. 112 del 2008. Ritiene al proposito che gli interventi relativi al settore della scuola posti in essere dal Governo in attuazione delle richiamate disposizioni abbiano effetti devastanti non solo per la scuola medesima, ma anche per il sistema produttivo nel suo complesso. Ritiene pertanto che la Commissione debba fare una verifica rispetto al percorso tracciato dal decreto-legge n. 112 del 2008 ed acquisire ulteriori dati da parte del Governo. Ritiene pertanto che, al fine di consentire alla Commissione di esprimere il parere di propria competenza in maniera consapevole, occorra approfondire ulteriormente la questione rinviando il seguito dell'esame

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del provvedimento e dei successivi atti n. 133 e 134 all'ordine del giorno.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, in considerazione del fatto che il Consiglio di Stato non ha ancora provveduto a trasmettere il parere di propria competenza, concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la richiesta del relatore di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come, in assenza del parere del Consiglio di Stato, la Commissione non sia nelle condizioni di concludere l'esame del provvedimento. Pertanto, accedendo alla richiesta dell'onorevole Marchi, condivisa dal relatore e dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.
Atto n. 133.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rinvia, con riferimento ai profili di quantificazione, alla relazione svolta in merito all'atto n. 132, rilevando tuttavia, in merito al Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, che lo stesso, assumendo le funzioni del Comitato di cui all'articolo 69 della legge 144 del 1999, potrebbe, in assenza di esplicita esclusione in tal senso, essere costituito da numero di componenti maggiore rispetto a quelli del Comitato che viene contestualmente soppresso. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, le clausole di invarianza previste dalle lettere b) e c) dovrebbero essere riformulate, al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata, all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anziché ai nuovi e maggiori a carico della stessa. Osserva inoltre che, ai sensi della lettera c), ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti. Osserva quindi che quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al rimborso delle spese di viaggio non trova riscontro nella citata lettera c). Ritiene pertanto opportuno che il Governo valuti la possibilità di integrare la disposizione in esame prevedendo che all'eventuale rimborso delle spese di viaggio dei componenti del Comitato tecnico-scientifico si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene all'articolo 7, comma 1, rileva che, anche con riferimento ai componenti del Comitato di cui al richiamato articolo, la relazione tecnica precisa che agli stessi sono rimborsate le spese di viaggio. Ribadiscono pertanto le medesime osservazioni svolte con riferimento all'articolo 5. Infine, con riferimento all'articolo 9, comma 2, ricorda che la norma dispone che all'attuazione del presente regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, sotto il profilo formale, rileva l'opportunità di riformulare la norma prevedendo che all'attuazione del regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene tuttavia necessario per le medesime ragioni esposte in riferimento all'atto n. 132 rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

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Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rinviare alla relazione svolta con riferimento all'atto n. 132, concorda con la richiesta del relatore di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel constatare come anche in questo caso non sia pervenuto alla Commissione il parere del Consiglio di Stato e ciò risulti ostativo alla conclusione dell'esame, accedendo alla richiesta dell'onorevole Marchi, condivisa dal relatore e dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.
Atto n. 134.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, sottolinea che il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale di cui all'articolo 7, assumendo le funzioni del Comitato di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, potrebbe, in assenza di esplicita esclusione in tal senso, essere costituito da un numero di componenti superiore rispetto a quelli del Comitato che viene contestualmente soppresso. Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi quantitativi in merito alla norma di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), non considerata dalla relazione tecnica, che prevede la sostituzione, subordinata al mancato raggiungimento di un'intesa con le regioni, di un'area di professionalizzazione post-qualifica biennale con complessive 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro. A tal proposito, ritiene che andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, tale intervento sia suscettibile di incrementare gli oneri per le attività in questione, attualmente imputate al «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa», finanziato con la Tabella C della legge finanziaria. Chiede, quindi, che il Governo confermi che la partecipazione alle Commissioni d'esame di esperti, prevista dall'articolo 6, comma 3, per le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato, possa essere assicurata con modalità tali da non comportare nuovi oneri per la finanza pubblica. Rinvia per i restanti profili in ordine alla quantificazione alle relazioni svolte per gli atti n. 132 e 133. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che all'articolo 5, comma 3, le clausole di invarianza previste dalle lettere b) e c) dovrebbero essere riformulate al fine di fare riferimento, come da prassi consolidata, all'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anziché ai nuovi e maggiori a carico della stessa. Osserva inoltre che, ai sensi della lettera c), ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti. Nel rinviare alle osservazioni sopra formulate con riferimento ai profili di quantificazione, sottolinea che quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al rimborso delle spese di viaggio non trova riscontro nella citata lettera c). Ritiene pertanto opportuno che il Governo valuti la possibilità di integrare la disposizione in esame prevedendo che all'eventuale rimborso delle spese di viaggio dei componenti del Comitato tecnico-scientifico si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 1, osserva che, anche con riferimento ai componenti del Comitato di cui al richiamato articolo, la relazione tecnica precisa che agli stessi sono rimborsate le spese di viaggio. Ribadisce pertanto le medesime osservazioni svolte con riferimento all'articolo 5. Ricorda infine che l'articolo 9, comma 2, dispone che all'attuazione del presente regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del

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2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, dal punto di vista formale, rileva l'opportunità di riformulare la norma prevedendo che all'attuazione del regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene tuttavia necessario per le medesime ragioni esposte in riferimento all'atto n. 132 rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rinviare alla relazione svolta con riferimento all'atto n. 132, concorda con la richiesta del relatore di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come, in mancanza del previsto parere del Consiglio di Stato, non si possa che accedere alla richiesta dell'onorevole Marchi, condivisa dal relatore e dal rappresentante del Governo, e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), relatore per il disegno di legge finanziaria, osserva preliminarmente che il disegno di legge finanziaria di cui oggi si avvia l'esame alla Camera è stato oggetto di ampio confronto nel corso della prima lettura al Senato, tanto in Commissione che in Aula, così come nei rapporti tra le forze politiche ed il Governo. In proposito, segnala che gran parte dei problemi evidenziati in quelle sedi - che saranno richiamati nel corso della relazione - benché non assorbiti negli emendamenti approvati dall'altro ramo del Parlamento, costituiranno senza dubbio elemento di partenza per l'analisi della Commissione bilancio e dell'Assemblea. Ciò anche in ragione del fatto che lo stesso Governo ha sin qui mostrato interesse e condivisione su molti temi proposti, rinviando, tuttavia, l'analisi di fattibilità degli interventi ad una successiva fase dell'iter legislativo della finanziaria, quando si potrà avere maggiore contezza delle risorse introitate dal gettito originato dallo scudo fiscale, il cui termine di pagamento per i contribuenti che intendono aderirvi è ad oggi fissato al prossimo 15 dicembre. Ritiene, infatti, indubbio che quella fase di maggior conoscenza dei dati finanziari corrisponda con il lavoro che la Commissione e questo ramo del Parlamento si accingono a svolgere. Prima di entrare nel merito delle tematiche e nello sviluppo del contenuto del testo trasmesso dal Senato, rileva che il disegno di legge finanziaria mantiene la fisionomia «snella» che aveva già assunto, in via sperimentale, nella precedente sessione di bilancio. La limitazione del con tenuto

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proprio del disegno di legge finanziaria è stata, infatti, disposta inizialmente, per il solo esercizio finanziario 2009, dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 ed è stata successivamente confermata anche per l'esercizio 2010 dall'articolo 23, comma 21-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009. Le disposizioni richiamate, in deroga alle normativa contabile vigente e, in particolare, all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 prevedono che la legge finanziaria possa contenere esclusivamente norme strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di quelle finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di quelle di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. La scelta di restringere il contenuto proprio del disegno di legge finanziaria trova, peraltro, conferma ed ulteriore sviluppo nel testo della nuova legge di contabilità e finanza pubblica recentemente approvata dalla Camera e ora nuovamente all'esame del Senato. L'articolo 11 del testo licenziato dalla Camera, infatti, conferma la configurazione della legge finanziaria, che assumerà la denominazione di legge di stabilità, nei termini di un provvedimento di definizione delle linee portanti della manovra di finanza pubblica, con esclusione non solo delle disposizioni di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico e di quelle finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, ma, più in generale, anche di norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, anche qualora esse comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Peraltro, come sarà evidenziato più puntualmente in sede di esame delle singole disposizioni oggi al nostro esame, presso l'altro ramo del Parlamento è stato parzialmente ampliato il contenuto del provvedimento, con l'aggiunta di disposizioni essenzialmente finalizzate allo sviluppo dell'economia. Rileva come si tratti di disposizioni di portata limitata rispetto alla serie di argomenti che, con cognizione di causa, sono stati avanzati nel corso dell'esame in prima lettura, con attiva partecipazione di tutte le forze politiche, del Governo, del relatore e del Presidente della Commissione finanze del Senato. In questo senso, condivide il comportamento prudente adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che non ha inteso accogliere coperture finanziarie fondate sul taglio dei consumi intermedi o degli stanziamenti delle autorizzazioni legislative di cui alla tabella C o dei trasferimenti alle imprese, che, pur essendo tecnicamente ineccepibili, sono politicamente e, in un certo senso, praticamente inaccettabili. I consumi intermedi e la tabella C sono da anni «territorio di caccia» per le coperture finanziarie, con la conseguenza, però, che le funzioni o le strutture definanziate hanno poi difficoltà a funzionare. Rileva, tuttavia, che il Ministro Tremonti non ha però posto un veto totale, chiedendo solo di avere un quadro più chiaro delle maggior entrate derivanti dal cosiddetto scudo fiscale. Osserva, infatti, che ci troviamo ancora in una fase poco chiara, in cui la stessa portata dello scudo non è ancora definita, se è vero che si discute sull'opportunità di estenderne il periodo di applicazione, né è possibile allo stato estrapolare dati precisi sull'entità delle maggiori entrate. Tuttavia, si possono cominciare a fornire stime sufficientemente attendibili su quale sarà il risultato finale, o intermedio, se l'ambito temporale di applicazione dello scudo verrà ampliato: si tratta di una cifra di alcuni miliardi di maggiori entrate, in base alle quali si può prudenzialmente impostare una manovra che, utilizzando i risultati conseguiti, sia volta a dare risposta alle più urgenti questioni che il Paese ci pone. In proposito, rileva tuttavia che le risorse disponibili non saranno in ogni caso sufficienti a risolvere tutte le problematiche, poste nell'ambito della discussione sin qui avviata, per cui il primo problema che la Commissione dovrà porsi sarà quello di scegliere tra le proposte che prevedono in via esclusiva di ampliare il welfare, intervenire in favore della famiglia, sostenere i redditi di lavoro e alleviare la disoccupazione e quelle invece che focalizzano l'attenzione sulla necessità di incrementare la competitività, diminuire la fiscalità d'impresa,

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stimolare lo sviluppo e la creazione di nuove aziende. E, qualora non si voglia scegliere tra l'aut - aut, bisognerà individuare quale sia il mix ottimale tra le due esigenze Al riguardo, ricorda che il cosiddetto welfare avanzato di cui oggi l'Italia incontestabilmente dispone è frutto della ricchezza e della competitività delle imprese, sviluppatesi in anni in cui il welfare praticamente non esisteva. Osserva, infatti, che il welfare è figlio della ricchezza della Nazione e non il contrario e, pertanto, se è vero che uno Stato deve avere il miglior welfare possibile, il suo sistema deve essere rapportato non solo alle esigenze dei cittadini, ma anche alle sue possibilità di spesa. Si tratta, a suo avviso, di valutazioni non conclusive che sottopone alla Commissione per una successiva riflessione in ordine alle priorità da affrontare. A tal fine, richiama alcuni degli spunti di riflessione che a suo avviso dovranno registrare un approfondito esame da parte della Commissione. Quanto ai temi della casa, della riduzione della tassazione sugli inquilini e della cosiddetta cedolare secca, nel rilevare che gli oneri sono elevati, ma quantificabili, osserva che la questione è stata posta al Senato, ma rinviata alla Camera. Il Senato ha invece approvato un'unica norma volta ad una migliore destinazione delle risorse del Fondo prima casa per le giovani coppie. Per quanto attiene alla materia del sostegno alle imprese tramite riduzione dell'IRAP e alle azioni di alleggerimento fiscale, rileva che gli emendamenti sono stati autorevolmente presentati, in più versioni, con un intervento più o meno ampio e costi tra i 3,8 e gli oltre 12 miliardi di euro. Il Governo si è pronunciato a favore dell'esclusione dalla base imponibile delle perdite. Nel frattempo è stato, inoltre, approvato dal Consiglio dei ministri il decreto-legge di rinvio degli acconti di imposta, che differisce entrate per 3,7 miliardi di euro. Con riferimento ai temi della scuola e dell'università, ritiene che occorra reintegrare il fondo ordinario per le spese di funzionamento, segnalando altresì che l'istruzione nel suo complesso attende dallo scudo una somma significativa, così come sono attese risposte in tema di scuole paritarie. In materia di immobili della Difesa, ritiene che il problema consista nel massimizzare le entrate da essi derivanti e nel riparto delle risorse così rivenienti, senza trascurare le questioni del comparto difesa e sicurezza, che soffre di scarsità di risorse e del mancato finanziamento di talune legittime aspettative del personale del comparto. A tale questione si connette l'altra relativa alla rivalutazione degli immobili delle pubbliche amministrazioni, riguardo la quale ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha sin qui valutato negativamente il relativo emendamento in relazione al gettito ed alla possibilità che nel secondo anno il gettito si trasformi in un costo per l'applicazione degli ammortamenti sul maggior valore. Per quanto riguarda gli enti locali e il Patto di stabilità, osserva che mentre il debito degli enti continua a crescere, il Patto troppo stretto finisce con il penalizzare i comuni virtuosi e, in un periodo di crisi come l'attuale, con l'impedire che i comuni possano attuare misure di sostegno in materia sociale. In materia di giustizia e accelerazione dei processi, ritiene che maggiori risorse dovrebbero provenire dalla vendita degli immobili e dei beni sequestrati alla mafia, per i quali, superando le contestazioni sollevate, occorre stabilire se il prezzo di vendita sia equo e se l'acquirente presenti requisiti di onorabilità. Al riguardo, ritiene che potrebbe ipotizzarsi un canale preferenziale per l'acquisto da parte di cooperative formate da agenti della sicurezza e delle forze dell'ordine. Ritiene, poi, utile sottolineare, con riferimento alle questioni relative al Meridione, l'assoluta necessità di un percorso condiviso tra tutti i componenti della maggioranza al fine di utilizzare al meglio le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e quelle provenienti dall'Unione europea. Osserva, infine, che non debba essere trascurato il segnale trasmesso dalle associazioni imprenditoriali, con particolare rilievo a talune puntuali segnalazioni emerse dal mondo agricolo e da quello industriale con riferimento a problemi settoriali a valenza generale.

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Per quanto attiene, più specificamente, al contenuto del disegno di legge, fa presente che l'articolo 1 fissa, come di consueto, i saldi di bilancio, la cui definizione è affidata dalla vigente disciplina contabile alla legge finanziaria. In particolare, il comma 1 fissa il livello del saldo netto da finanziare per l'anno 2010 in 63 miliardi di euro, in linea con il dato individuato nella nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l'anno 2010 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 286 miliardi di euro. In tale limite è compreso l'indebitamento all'estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione. Per i due anni successivi, il comma 2 del medesimo articolo 1 fissa il livello del saldo netto da finanziarie a legislazione vigente rispettivamente a 54,3 miliardi di euro per il 2011 e a 41,4 miliardi di euro per l'anno 2012, al netto delle regolazioni debitorie che ammontano a 3.520 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Sul piano programmatico, si prevede invece un miglioramento di tali saldi, essendo individuato un livello del saldo netto da finanziare pari a 49 miliardi di euro per il 2011 e a 38 miliardi di euro per il 2012. Per gli anni 2011 e 2012 il livello massimo del ricorso al mercato è invece fissato rispettivamente in misura pari a 253 miliardi di euro e a 250 miliardi di euro, ai fini del bilancio pluriennale a legislazione vigente, e a 248 miliardi e a 247 miliardi di euro, ai fini del bilancio programmatico. Ricorda, poi, che il comma 4 reca una disposizione analoga a quella contenuta nella legge finanziaria 2009, che destina le eventuali maggiori disponibilità finanziarie realizzate nel 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013 alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati. Segnala, altresì, che l'articolo 2 raccoglie sostanzialmente tutte le disposizioni del provvedimento non riconducibili alla fissazione dei saldi di finanza pubblica e all'approvazione delle tabelle allegate alla legge finanziaria e, pertanto, anche a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, presenta un contenuto piuttosto variegato. In questo contesto, segnala che i commi da 1 a 4 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell'INPS. In particolare, si dispone l'adeguamento, per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali presso l'INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche, e, in particolare, del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della Gestione dei lavoratori autonomi, della Gestione speciale minatori e dell'ENPALS. Rileva che il comma 4 prevede, poi, che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione di pensioni, assegni e indennità ad invalidi civili, ciechi e sordomuti per gli anni 2008 e 2009, siano utilizzati trasferimenti all'INPS previsti per altri interventi, in quanto non utilizzati per i rispettivi scopi. Segnala altresì che il comma 5 reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 3, terzo comma, della legge n. 457 del 1972, in materia di criteri di calcolo della retribuzione convenzionale da assumere come base per il computo della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico per gli operai agricoli a tempo determinato. La norma, recependo l'interpretazione seguita dal ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dall'INPS, precisa che per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale, occorre fare riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente e non al 30 ottobre dell'anno in corso. Il comma 6 estende anche al triennio 2010-2012 l'applicabilità delle disposizioni contenute

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nella legge finanziaria per il 2007 volte a contenere la crescita del fabbisogno delle università e degli enti pubblici di ricerca, al fine di mantenere inalterata la dinamica del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Per effetto di tale proroga, anche nel prossimo triennio il fabbisogno finanziario non potrà essere superiore a quello determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3 per cento per il sistema universitario e al 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca e tale fabbisogno sarà, comunque, incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate. Rileva, altresì, che il comma 7 dispone l'ulteriore proroga all'anno 2012 della detrazione dall'IRPEF del 36 per cento dell'onere sostenuto per le spese di ristrutturazione edilizia fino a un importo massimo di 48 mila euro. Sottolinea, al riguardo, come la proroga si riferisca, in particolare, alle spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata e agli interventi eseguiti su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie, purché provvedano all'alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013. Il comma 8 prevede l'applicazione a regime dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento per le prestazioni relative a specifici interventi di recupero e ristrutturazione edilizia realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. A tale proposito, ricorda che il regime IVA agevolato, istituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge finanziaria 2000 fino ad ora era, infatti, stato oggetto di proroghe annuali in occasione delle manovre finanziarie e, da ultimo, era stato esteso all'anno 2011 dall'articolo 2, comma 15, della legge finanziaria per il 2009. Il comma 9, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dispone,poi, che agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, sia in forma itinerante sia a posto fisso, non si applichino le disposizioni concernenti il documento unico di regolarità contributiva, il cosiddetto DURC, e, in particolare, le norme che subordinano l'attribuzione di agevolazioni contributive o di finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari, all'attestazione della regolarità della posizione contributiva. Fa presente altresì che i commi da 10 a 17 dell'articolo 2, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468 del 1978, stanziano risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, i commi da 10 a 12 dispongono stanziamenti per il personale statale «contrattualizzato» e per il personale statale in regime di diritto pubblico, mentre il comma 13 conferma che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci. Il successivo comma 14 ribadisce l'applicazione, per le regioni, dell'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso. Il comma 15 prevede, inoltre, l'utilizzo, per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche, di eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, secondo le modalità previste nella legge finanziaria per il 2009 e previa verifica da effettuare sulla base dei dati di consuntivo per il 2009. Il comma 16 stabilisce che i maggiori risparmi di cui al comma 15 confluiscano in un fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, alla cui destinazione si provvede su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Con una disposizione di carattere programmatico, il comma 17 stabilisce, infine, che all'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012 si provvede al termine della fase

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transitoria di definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche prevista dal comma 10. Rileva, poi, che il comma 18 istituisce un tavolo paritetico fra il ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli - Venezia Giulia per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione, prevedendo che alla stessa sia riconosciuto un importo di 200 milioni di euro nell'anno 2010, a titolo di acconto dell'intero ammontare che verrà determinato in quella sede. Ai fini del concorso del sistema camerale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il comma 19 proroga per il triennio 2010-2012 le limitazioni previste dall'articolo 3, commi da 116 a 118, della legge finanziaria 2008 in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle Camere di commercio e dell'Unioncamere. Il comma 20, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, come tutte le successive disposizioni dell'articolo 2, proroga per il triennio 2010-2012 i contributi previsti a valere sul fondo ordinario per il finanziamento degli enti territoriali in favore delle comunità montane e dei piccoli comuni, in particolare di quelli che presentano elevate percentuali di popolazione ultrasessantacinquenne o di età inferiore ai 5 anni, già disposti per il triennio precedente 2007-2009 dalla legge finanziaria 2007. Dopo aver ricordato che il comma 21 autorizza una spesa di 3 milioni per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti, fa presente che il comma 22 esenta le vittime di atti di terrorismo, i loro superstiti, ascendenti e discendenti coinvolti in procedimenti penali, civili, amministrativi o contabili dipendenti da atti di terrorismo o stragi, dal pagamento dell'imposta di registro. Sempre nell'ambito delle modifiche introdotte al Senato, evidenzia che i commi 23 e da 28 a 32 istituiscono e disciplinano la società «Difesa Servizi Spa», ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e delle connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, con esclusione di quelle relative allo svolgimento dell'attività operativa delle Forze armate. La predetta società dovrà anche svolgere i compiti di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare con esclusione dell'alienazione. La società, il cui capitale sociale è fissato in 1 milione di euro, è posta sotto la vigilanza del ministero della difesa, cui compete anche l'approvazione dello statuto, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I commi da 24 a 27 recano, invece, disposizioni in materia di tutela dei marchi e segni distintivi delle Forze armate, disciplinandone l'utilizzo attraverso contratti di sponsorizzazione. Il comma 25 introduce a tal proposito un apposito reato per il loro uso illegittimo. Segnalo che le disposizioni descritte, introdotte nel corso dell'esame in Assemblea al Senato, riprendono il testo del disegno di legge S. 1373. Al fine di sostenere le iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, al comma 33 è disposta quindi, nell'ambito delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, la destinazione di una quota di 10 milioni di euro agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Rileva, inoltre, che il comma 34, intendendo dare una risposta alle difficoltà dei giovani per l'accesso al credito finalizzato all'acquisto della prima casa, modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, sono modificate la denominazione e la finalità del fondo - che, da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa - e le modalità da seguire per l'emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo. Il comma 35 proroga per il 2010 l'assegnazione ad alcune province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica, già prevista dall'articolo 1, comma 153,

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della legge finanziaria 2007. Fa, inoltre, presente che al comma 36 è disposto poi, per i soggetti che detenevano al 31 dicembre 2008 una partecipazione azionaria nel capitale sociale di banche popolari eccedente rispetto al limite dello 0,50 per cento fissato dal testo unico in materia bancaria e creditizia, l'ulteriore differimento, fino al 31 dicembre 2010, del termine entro il quale le predette partecipazioni devono essere alienate. Al comma 37, nell'ambito degli interventi in favore delle zone terremotate dell'Abruzzo, è inoltre disposta l'esclusione dal Patto di stabilità interno per il 2010 dei pagamenti effettuati dagli enti locali per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica, nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma. La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro. Rileva, poi, che, intendendo riconoscere le specificità del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, il comma 38 dispone lo stanziamento di ulteriori 100 milioni annui, a decorrere dal 2010, per il biennio 2008-2009, destinati al miglioramento del relativo trattamento retributivo. Al fine di favorire lo sviluppo del tessuto produttivo delle regioni e delle province del centro sud e delle isole, attraverso l'incentivazione di progetti riguardanti l'efficienza energetica, la tutela ambientale, le metodologie innovative per il made in Italy agroalimentare e la produzione di farmaci biotecnologici, il comma 39 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il 2009, di altrettanti per il 2010, e di 20 milioni di euro per il 2012 in favore del CNR e dell'ENEA. Sempre in materia di tutela del made in Italy agroalimentare, ricorda che con la disposizione di cui al comma 49 viene inoltre autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per contributi alla produzione per i prodotti che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possano fregiare di una denominazione registrata a livello comunitario. Segnala, poi, che il comma 40, intendendo favorire l'autoimprenditorialità, estende anche ai mutui accesi tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2008 la possibilità di rinegoziazione con l'Agenzia ex Sviluppo Italia prevista dall'articolo 2, comma 188, della legge finanziaria 2008. Una somma di 4 milioni di euro per il 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 viene destinata dal comma 41 alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri per la dotazione dei defibrillatori medesimi. Sottolinea, altresì, che il comma 42, perseguendo finalità di contenimento della spesa, estende alla Guardia di finanza la facoltà, già concessa dalla legge finanziaria 2006 al ministero della difesa, con riferimento alle Forze armate, di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Si dispone, inoltre, al comma 43 la riserva, per il 2010, di una quota di 50 milioni di euro delle risorse derivanti dal cosiddetto scudo fiscale, in favore del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, previsto dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008. Un'autorizzazione di spesa di 120,2 milioni per il 2010 è prevista quindi dal comma 44 per garantire l'ulteriore proroga, per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 luglio 2010, della rideterminazione di alcune agevolazioni per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate svantaggiate. Rileva, inoltre, che il comma 45 prevede l'ampliamento delle finalità del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 247 del 2007, disponendo che le relative risorse possano essere utilizzate per consentire ai giovani di età inferiore a trentacinque anni di sopperire alle esigenze della loro attività lavorativa o per sviluppare attività innovative e imprenditoriali. Al fine di dare una risposta alle necessità dei territori del Veneto e del Friuli - Venezia Giulia colpiti da eccezionali eventi meteorologici il 6 giugno 2009, il comma 46

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dispone l'integrazione, con 10 milioni di euro per l'anno 2010, del Fondo della protezione civile, mentre il comma 47, dispone una significativa novella dell'articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965, relativo ai beni immobili confiscati alle organizzazione mafiose. Al riguardo, segnala che la disposizione prevede la vendita dei predetti beni nel caso in cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse. Le somme ricavate affluiscono al Fondo unico giustizia e sono successivamente riassegnate per il 50 per cento al ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, per il restante 50 per cento, al ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali. Il comma 48, in considerazione della cessazione del regime di aiuti per il riordino fondiario prevista, in ottemperanza ad una decisione della Commissione europea, per il 31 dicembre 2009, stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le eventuali risorse disponibili che risultano dalla gestione degli interventi di riordino fondiario da parte dell'ente gestore, al netto del ripiano delle esposizioni debitorie, siano riassegnate, con decreto ministeriale, al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi. Segnala, poi, che il comma 50 dispone una riduzione di 100.000 euro per il 2010, di 900.000 euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge n. 244 del 2005 relativa alle agevolazioni previste in conseguenza dell'influenza aviaria, mentre il comma 51 prevede l'elargizione di un contributo straordinario, esente dall'IRPEF e dalle relative addizionali, per l'anno 2010 nei confronti degli orfani, già collocati in pensione, delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e di integrazione delle comunità giovanili, il comma 52, modificando l'articolo 1, comma 556, della legge finanziaria 2006, in luogo dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, istituisce presso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù - l'Osservatorio nazionale per le comunità giovanili ed il Fondo nazionale per le Comunità giovanili, la cui dotazione è confermata in 5 milioni per gli anni dal 2007 al 2009 e in 3 milioni per il 2010. Il comma 53, con una norma di interpretazione autentica, precisa che le disposizioni relative ai contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici e quelle concernenti le condizioni di accesso ai medesimi si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica, e quindi che abbiano diritto ai contributi anche le imprese che non siano più società cooperative. Il comma 54 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta sul bioetanolo nella misura di 69,2 milioni per il 2010 e di 100.000 euro a decorrere dal 2011, e conseguentemente la riduzione da 250.000 a 18.000 tonnellate del contingente di biodiesel che, nell'anno 2010, fruisce di una aliquota agevolata di accisa. Da ultimo, segnala che il comma 55 riduce di 100 milioni a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 61, comma 17 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Osserva, poi, che l'articolo 3, ai commi da 1 a 6, reca - come di consueto - le disposizioni relative al contenuto delle Tabelle da A ad F allegate al disegno di legge. Per quanto riguarda il comma 1, segnala che la Tabella A prevede stanziamenti complessivi di parte corrente pari a circa 12,3 milioni di euro nell'anno 2010 e a circa 11,4 milioni di euro nell'anno 2011, mentre nel 2012 gli accantonamenti sono assai più corposi e ammontano ad oltre 1,409 miliardi di euro. Per quanto attiene alla finalizzazione delle risorse, segnala in particolare la previsione di nuove somme da destinare nell'anno 2012 al Fondo ordinario delle università, al finanziamento delle scuole non statali, alla deroga al blocco del turn-over per i Corpi di polizia e per i Vigili del fuoco, nonché allo

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svolgimento dei censimenti generali della popolazione impiegata in agricoltura e nell'industria. Per quanto attiene al fondo speciale in conto capitale di cui alla Tabella B, rileva che gli stanziamenti per i primi due esercizi sono estremamente contenuti, ammontando a 1 milione di euro per il 2011, mentre nell'ultimo anno del triennio di riferimento gli accantonamenti ammontano a 1,493 miliardi di euro e sono finalizzati, per 1 miliardo di euro, al finanziamento di opere ferroviarie, nonché, per la quota residua, alla partecipazione finanziaria dell'Italia a banche e fondi internazionali, alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli e alla fornitura di libri di testo. Per quanto attiene alla Tabella C, relativa alla quantificazione annua delle leggi di spesa di carattere permanente, richiamata dal comma 2, segnala che le uniche variazioni rispetto alla legislazione vigente hanno riguardo l'incremento della dotazione, per l'anno 2009, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978. Il comma 3 approva la Tabella D, con la quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell'economia, prevedendo, in particolare, il finanziamento di nuovi interventi rispetto alla finanziaria per l'anno 2009 in favore della regione Calabria per la tutela del patrimonio forestale e del Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province. Evidenzia, inoltre, il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa già previsto nella precedente legge finanziaria per interventi relativi al completamento della diga foranea di Molfetta, per il Fondo di attuazione per le politiche comunitarie, e il Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti per esigenze di difesa nazionale. Il comma 4 reca l'approvazione della Tabella E, che prevede il definanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per 200 milioni nel 2010, per 1.907,9 milioni nel 2012, e per importi differenziati negli anni successivi al triennio di riferimento. Fa presente che risulta altresì ridotto di 20 milioni nel 2012 il fondo di riserva per le leggi permanenti di natura corrente. I commi 5 e 6 riguardano la Tabella F, che reca le rimodulazioni degli stanziamenti annuali delle leggi di spesa pluriennali in conto capitale. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, le rimodulazioni della Tabella F interessano soltanto le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, attraverso una anticipazione di 1 miliardo nel 2010 e di 4,5 miliardi nel 2011 a valere sulle risorse del 2012. Il comma 7 prevede che le risorse derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali in applicazione del cosiddetto scudo fiscale, affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, al Fondo per finanziamento di interventi urgenti e indifferibili previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. Da ultimo, ricorda che il comma 8 reca le disposizioni di copertura della legge finanziaria, richiamando il prospetto di copertura allegato alla legge, mentre il comma 9 dispone l'entrata in vigore della legge finanziaria al 1o gennaio 2010.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore per il disegno di legge di bilancio, rileva che la manovra di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 è stata in larga parte effettuata attraverso gli interventi introdotti dal decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, con il quale è stato anticipato all'estate l'aggiornamento della manovra finanziaria triennale attuata lo scorso anno e l'adozione delle misure a favore delle famiglie e delle imprese dirette a contrastare l'attuale situazione di crisi economica. Sottolinea come, ancora una volta il Governo, in un contesto generale caratterizzato da elevata incertezza in ordine all'intensità e alla durata delle prospettive di ripresa della crescita del

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prodotto, ha scelto una strada responsabile ispirata ad una logica di prudenza fiscale, in base alla quale l'intento di contrastare gli effetti negativi della crisi economica senza determinare un peggioramento della situazione dei conti pubblici è stato perseguito attraverso la definizione di misure di sostegno articolate in modo da determinare un impatto quanto più possibile neutrale sulla finanza pubblica. Chiuso l'esercizio 2009, evidenzia che non è stato in particolare ritenuto opportuno operare interventi correttivi degli andamenti tendenziali dei conti pubblici nel 2010, i quali sono stati invece previsti a partire dall'esercizio 2011, nel corso del quale, con l'esaurirsi del ciclo recessivo e l'inizio di una fase espansiva, dovrebbe registrarsi un più stabile miglioramento del quadro macro economico. Osserva come la logica sottesa a tale approccio sia quella della prudenza fiscale, che tiene prioritariamente conto dei rischi connessi ad un peggioramento del disavanzo per un Paese, quale l'Italia, su cui grava un debito pubblico in rapporto al PIL delle dimensioni cospicue. Ritiene che i quadri riassuntivi del disegno di legge di bilancio e gli allegati al disegno di legge finanziaria testimoniano tale impostazione di sostanziale neutralità fiscale degli effetti derivanti dalla manovra in esame per il triennio. Con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, rileva che il disegno di legge finanziaria non comporta effetti correttivi di rilievo in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2010-2012 nei valori indicati dalla nota di aggiornamento al DPEF. Analogamente, ritiene che gli interventi introdotti dal disegno di legge incidono marginalmente sul fabbisogno del settore statale, mentre variazioni in aumento nel triennio 2010-2012 sono previste in termini di saldo netto da finanziare. In particolare, per quanto attiene al bilancio dello Stato, a seguito delle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, e considerando gli effetti prodotti sul bilancio dal disegno di legge finanziaria, rileva che il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2010, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, viene rideterminato in 62.418 milioni di euro, al di sotto pertanto del limite massimo indicato nel disegno di legge finanziaria. Evidenzia quindi che il quadro riepilogativo relativo all'esercizio 2010, posto a confronto con il bilancio assestato del 2009, mostra un miglioramento del saldo netto da finanziare di circa 8,5 miliardi. Osserva che tale risultato è in parte ridotto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, che determina, effetti espansivi rispetto al saldo di bilancio a legislazione vigente per circa 1,3 miliardi; pur mantenendosi comunque ampiamente positivo, dato che il saldo finale per il 2010 rimane comunque significativamente migliore rispetto ai 69,7 miliardi del 2009. Sottolinea infatti, che le previsioni per il bilancio dello Stato, pur se integrato con il disegno di legge finanziaria, determinano un saldo netto da finanziare apprezzabilmente inferiore, in quanto pari a circa 62,4 miliardi. Prescindendo dagli effetti della manovra in corso, su cui deve ancora proseguire l'esame parlamentare, precisa che il miglioramento a legislazione vigente di 8,5 miliardi è il risultato di una riduzione delle spese correnti al netto degli interessi di circa 2 miliardi di euro e delle spese in conto capitale di circa 8,3 miliardi, da un lato, e, dall'altro, della riduzione delle entrate finali per circa 0,7 miliardi e di un aumento della spesa per interessi di oltre 1 miliardo. Per quanto riguarda le spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2010, rileva che la riduzione, pari a 9.270 milioni, è pressoché interamente imputabile ad un sensibile decremento delle spese in conto capitale, che registrano una riduzione di 8.348 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009. Su tale aspetto ritiene opportuno richiamare l'attenzione, perché, esaurita la difficile situazione economica in corso, che richiede interventi immediati

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sul controllo delle poste di bilancio, nel quale la parte capitale è quella su cui si può intervenire con risultati visibili, nel medio periodo l'azione di contenimento andrebbe gradualmente spostata sul controllo ovvero sulla riduzione della spesa corrente. Ricorda che si tratta peraltro di una questione che ormai «attraversa» le legislature ed i governi che si succedono, pertanto di non facile soluzione, ma da tenere nondimeno presente. Precisa quindi che la contrazione delle spese in conto capitale per 8.348 milioni nel 2010 è principalmente ascrivibile ai seguenti comparti di spesa: riduzione di 2.537 milioni dei contributi agli investimenti ad imprese, di cui 2.160 milioni riferiti a minori trasferimenti alle Ferrovie dello Stato; riduzione di 4.219 milioni dei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, di cui meno 2.742 milioni di contributi alle amministrazioni centrali, dovuto principalmente a minori stanziamenti per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, meno 1.601 milioni, e per l'ANAS, meno 1.205 milioni; riduzioni di 1.538 milioni di altri trasferimenti in conto capitale. Sottolinea che in tale categoria di spesa va considerato il decremento di 1.460 milioni del corrispettivo dovuto a SCIP per l'anno 2009, per gli immobili relativi ad operazioni di cartolarizzazione, al fine di estinguere le passività in capo alla stessa; la riduzione del Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale, che pur mantenendosi nel 2010 superiore rispetto alla dotazione iniziale del bilancio 2009, presenta una riduzione di 3.114 milioni rispetto all'assestamento 2009; le maggiori risorse stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate per 2.386 milioni. Rileva quindi che anche la spesa corrente registra, rispetto al bilancio assestato 2009, una riduzione, che è pari a 922 milioni di euro, precisando che tale importo è sostanzialmente dovuto alla previsione di una consistente riduzione della spesa corrente primaria di 2.096 milioni di euro, cui fa da contrappeso un aumento della spesa per interessi di 1.174 milioni di euro. Osserva che le variazioni maggiori rispetto al dato assestato 2009 sono previste in primo luogo per i trasferimenti correnti alle famiglie, che registrano una flessione di 3.075 milioni, di cui 2.400 milioni sono riferiti al venir meno nel 2010 del bonus straordinario ai contribuenti a basso reddito, beneficio previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2009 per il solo 2009. In secondo luogo rileva che i consumi intermedi presentano una contrazione di 1.186 milioni rispetto al 2009. Tale flessione interessa in modo particolare il Dicastero della difesa per quanto concerne le risorse destinate alle missioni di pace. In terzo luogo, osserva che le altre uscite correnti presentano nel 2010 una riduzione di 1.991 milioni, di cui 674 milioni sono da riferirsi al venir meno, per l'anno 2010, della dotazione del fondo costituito con le risorse provenienti dai cosiddetti conti bancari dormienti. Infine, rileva che i redditi da lavoro dipendente registrano una flessione pari a 590 milioni, che tiene conto del venir meno di una quota delle risorse destinate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace. Sottolinea che le suddette variazioni negative sono compensate, in parte, dalle variazioni in aumento relative, in primo luogo, ai trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, che aumentano di complessivi 4.655 milioni e, in secondo luogo, agli interessi passivi, che registrano un incremento di 1.174 milioni connesso all'andamento sia degli interessi sui BOT poliennali, più 3.500 milioni, sia all'andamento dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, più 2.350 milioni, mentre si riducono di 2.250 milioni gli interessi sui conti correnti di tesoreria. Riguardo alle entrate finali, rileva che la riduzione di 729 milioni, rispetto alle previsioni assestate per il 2009, risulta determinata dal decremento delle entrate extratributarie e di quelle da alienazione e ammortamento beni patrimoniali, pari nel complesso a 4.037 milioni, in parte compensato dall'incremento delle entrate tributarie, pari a 3.546 milioni. Confrontando i dati con quelli della legge di

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bilancio per il 2009, evidenzia peraltro una considerevole riduzione delle entrate finali nel 2010, di circa 27 miliardi di euro, quasi interamente ascrivibile alle entrate tributarie. A tal proposito osserva che si tratta evidentemente dell'effetto della crisi economica in corso, che attraverso le entrate si « scarica» sui conti pubblici. Per quanto riguarda le entrate finali, rileva che viene prevista nel 2010 una riduzione complessiva di 729 milioni rispetto al dato assestato 2009, determinata da un incremento dello 0,9 per cento delle entrate tributarie, pari a 3.546 milioni, a fronte di una riduzione di quelle extratributarie e delle entrate da alienazione e ammortamento beni patrimoniali, per circa 4.000 milioni di euro. In particolare, osserva che le entrate extratributarie di cui al Titolo II, registrano complessivamente, nelle previsioni 2010, una diminuzione del 12,3 per cento, pari a 3.912 milioni di euro. Con riguardo alle entrate tributarie, rispetto al dato assestato 2009, osserva che viene indicato, in particolare, un incremento dell'IRPEF, pari a 4.337 milioni e dell'IRES, pari a 728 milioni, mentre per l'IVA vengono indicati minori introiti per circa 825 milioni. Rileva quindi che, nell'ambito di tale quadro finanziario, il disegno di legge in esame conferma, sul lato della spesa, la struttura contabile per missioni e programmi introdotta con la legge di bilancio 2008 al fine di privilegiare il contenuto funzionale della spesa. Come già per il 2009, sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2010 ha inciso la disciplina di flessibilità di bilancio introdotta dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 che, originariamente prevista in via sperimentale, per il solo anno 2009, è stata estesa dal decreto-legge n. 78 all'anno 2010. Sottolinea quindi che, anche per tale anno, è stata pertanto ai ministeri la facoltà, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio, di riallocare le risorse verso altre forme di impiego ritenute prioritarie o più produttive, attraverso la loro rimodulazione tra i programmi che realizzano la stessa missione di spesa. Rileva che, a seguito del taglio disposto dal decreto-legge n. 112 del 2008, ciascun ministero dispone, per l'anno 2010, di un plafond di risorse rimodulabili, aggiornato sulla base di quanto previsto da disposizioni legislative intervenute, che possono essere ripartite tra i programmi di spesa che compongono una missione e di un plafond non rimodulabile, da collegarsi alle spese escluse dal taglio. Sottolinea che nel disegno di legge di bilancio per il 2010 è esposta, nella Tabella 13, l'analisi delle dotazioni finanziarie per missioni che evidenzia la quota di spesa «rimodulabile» e quella «non rimodulabile» di ciascuna missione, ai sensi dell'articolo 60, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Rappresenta che la Tabella evidenzia come l'entità delle spese rimodulabili rappresenti circa il 4 per cento della spesa finale del bilancio dello Stato e come, nell'ambito di questa percentuale, risulti rimodulabile una quota pari al 33 per cento delle spese in conto capitale, a fronte di una quota pari al 2 per cento delle spese correnti. Ritiene che si tratti di percentuali che evidenziano la elevata rigidità della spesa dello Stato, che delimita un perimetro di intervento nella gestione piuttosto ridotto. Osserva che poiché, comunque, è nell'ambito di tale perimetro che può esercitarsi l'intervento parlamentare in sede di esame del bilancio, è importante che i relativi dati siano forniti con la massima completezza possibile. Sotto questo profilo, ritiene che potrebbero farsi ulteriori passi, considerato che nel disegno di legge di bilancio, in allegato, è fornito un esaustivo elenco delle rimodulazioni effettuate, che tuttavia concernono il solo fattore legislativo, con la inclusione, ove possibile, anche di quelle operate sul «fattore discrezionale», che consentirebbe la piena conoscenza delle poste complessivamente rimodulabili, migliorando la trasparenza della decisione di bilancio. Analizzando poi gli Allegati 2 agli stati di previsione dei ministeri, evidenzia che le rimodulazioni effettuate sui fattori legislativi hanno determinato, nel

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complesso, una riduzione delle dotazioni di spesa delle leggi considerate di oltre 15,6 milioni di euro nel 2010, di 14,2 milioni nel 2011 e di 14,1 milioni nel 2012, osservando che la quasi totalità delle riduzioni riguarda le autorizzazioni di spesa di parte corrente, pari circa a 14,2 milioni nel 2010, 12,7 milioni nel 2011 e 12,6 nel 2012. Al fine di rendere diretto il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite, rileva che viene mantenuta, introdotta a partire dalla legge di bilancio 2008, l'articolazione degli stati di previsione della spesa secondo le 34 missioni, le quali rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici. Osserva che modificazioni sono invece intervenute in ordine al quadro funzionale relativo ai programmi, che è stato rivisitato, proseguendo l'attività iniziata nel 2009, di perfezionamento e affinamento della classificazione, al fine di migliorarne la leggibilità e la significatività. A seguito della revisione operata dai diversi dicasteri, nel disegno di legge di bilancio per il 2010, le missioni sono state articolate in 162 programmi, rispetto ai 163 presenti nel disegno di legge di bilancio 2009, poi divenuti 164 nel testo di cui alla legge n. 204 del 2008. Per quanto concerne gli aspetti quantitativi, osserva che il disegno di legge di bilancio consente di identificare lo stock delle risorse disponibili a legislazione vigente per ciascuna della 34 grandi finalità istituzionali perseguite con la spesa pubblica. Analizzando la quota delle risorse disponibili per il 2010 per ognuna delle 34 missioni rispetto al totale del bilancio dello Stato, evidenzia come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate alle seguenti finalità: relazioni finanziarie con le autonomie locali, che rappresenta circa il 21,7 per cento della spesa finale dello Stato; interessi per il servizio del debito, cui sono destinati il 14,8 per cento delle risorse; trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare, che rappresentano il 14,3 per cento delle risorse; politiche finanziarie e di bilancio, che assorbono il 11,8 per cento della spesa; istruzione scolastica, cui è destinato l'8,2 della spesa. Rileva inoltre che alle relazioni internazionali e alla cooperazione è destinato il 4,7 per cento, analogamente ai diritti sociali, politiche sociali e alle politiche per la famiglia. Con riferimento agli altri quadri di bilancio condenti nel disegno di legge, rileva che il quadro, generale riassuntivo del bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2010-2012 a legislazione vigente, evidenzia che, per quanto concerne i saldi di finanza pubblica, il saldo netto da finanziare si riduce progressivamente sino ad attestarsi a 37.263 milioni di euro a fine periodo. Rileva come tale risultato sia ascrivibile a un progressivo aumento delle entrate, pari a 472.330 milioni di euro nel 2012, nonché ad un progressivo aumento delle spese finali, pari a 509.593 milioni di euro nel 2012, meno pronunciato delle entrate. Per quanto concerne le spese, rileva che il bilancio pluriennale a legislazione vigente evidenzia un tasso di incremento contenuto della spesa corrente, mentre le spese in conto capitale registrano nel triennio una sensibile una sensibile riduzione, che si attesta nel 2012 a circa 35 miliardi rispetto ai 51,6 miliardi dell'assestato 2009. Osserva quindi che il disegno di legge di bilancio riporta altresì i valori di alcune voci dell'entrata e della spesa, nonché i saldi differenziali previsti nel bilancio programmatico per il 2010, confrontati con i dati del bilancio consuntivo 2008 e dell'assestamento 2009. Evidenzia che, anche in relazione al bilancio programmatico, in confronto ai dati del bilancio assestato 2009, per quanto concerne le spese, si registra una costante riduzione della spesa corrente al netto degli interessi, la cui incidenza sul PIL è prevista diminuire dal 24,6 per cento del 2009 al 22,2 per cento nel 2012. rileva quindi che la spesa per interessi è prevista passare dal 5,1 per cento del 2009 al 5,4 per cento nel 2012, mentre la spesa in conto capitale è prevista, infine, ridursi dal 3,4 per cento del PIL nel 2009 al 2,6 per cento nel 2012. Osserva inoltre che la relazione illustrativa sottolinea come, in

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sede di impostazione delle previsioni in termini di cassa per l'anno 2010, sia continuato lo svuotamento dei conti di tesoreria, al fine di ricondurre sotto controllo i flussi di cassa diretti verso soggetti esterni. Rileva che il bilancio di cassa per l'anno 2010 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni di incassi e pagamenti pari, rispettivamente, a 403.655 milioni e 519.048 milioni di euro. Sottolinea che la massa acquisibile e la massa spendibile, risultante dalla somma dei residui presunti al 31 dicembre 2009 e la previsione di competenza del bilancio a legislazione vigente per il 2010, vengono indicate, rispettivamente, in 628.335 milioni e in 559.918 milioni. Evidenzia che i coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 64,2 per cento per le entrate finali ed al 92,7 per cento per le spese finali, rispetto al 93,1 per cento previsto lo scorso anno. Ai fini della esatta valutazione dei suddetti coefficienti, ricorda che in sede di impostazione del bilancio previsionale di cassa, la determinazione del potenziale di entrata e di spesa presenta notevoli margini di incertezza per ciò che attiene alla componente dei residui. Per quanto concerne gli emendamenti approvati dal Senato, che hanno modificato solo marginalmente il quadro, rinvia all' apposita sintesi contenuta nel dossier predisposto dagli uffici sul disegno di legge in esame. Avviandosi alla conclusione, rileva che la crescente erosione dei margini di manovra che la difficile congiuntura internazionale ha determinato sulla gestione e programmazione dei nostri conti pubblici comporta la necessità della massima valorizzazione dello strumento costituito dal disegno di legge di bilancio. Ricorda come ciò sia risultato particolarmente importante nell'anno in corso, ed in tal senso la prima esperienza del disegno di legge di bilancio per il 2009 può considerarsi positiva, e più ancora per il 2010, per il quale ritiene che l'azione ispiratrice del Governo sia tesa alla stabilizzazione della finanza pubblica, rinviando gli effetti correttivi alla fase successiva, dal 2011 in poi, quando il ciclo economico si avvierà con più solidità verso una situazione espansiva. Sottolinea quindi che consolidare i conti pubblici non significa però condurre una politica di finanza pubblica di basso profilo, bensì, al contrario, comporta una più difficile e complessa linea di intervento che, non potendo agire sulla quantità, attraverso l'immissione di maggiori risorse, deve operare sul più stretto sentiero della qualità, con una migliore allocazione delle risorse esistenti. Ritiene quindi che la strada che per il 2010 il Governo ha scelto sia quella della manutenzione dei conti pubblici, con l'obiettivo di migliorare, con risorse in molti casi anche minori di quelle in precedenza disponibili, la qualità e l'efficienza della spesa. Osserva che tale compito, per sua stessa natura, viene a gravare, in gran parte, non più sulla legge finanziaria, che anche quest'anno si presenta in versione «snella», bensì sulla legge di bilancio. Ritiene evidente che una miglior qualità della spesa richieda preliminarmente una più approfondita conoscenza delle poste contabili, cosa che è resa ora possibile dalla nuova struttura del bilancio per missioni e programmi, che consente una lettura del bilancio non più esclusivamente contabile, come in precedenza, ma sostanziale. Ritiene che la nuova classificazione del bilancio dello Stato consenta di meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. Osserva che la nuova architettura rende molto più significativo, rispetto agli esercizi finanziari precedenti, il contenuto delle note preliminari, che ora devono essere redatte in coerenza con le schede programmi e obiettivi che corredano ciascuno stato di previsione e che consentono, in sede di esame parlamentare, una conoscenza approfondita delle politiche

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di settore in ogni singolo stato di previsione. Condivide pienamente l'obiettivo contenuto nel disegno di legge in esame, che, nel rispetto dei vincoli di contenimento delle poste di spesa, riesce a presentare un bilancio che esprime valori positivi rispetto a quelli risultanti dal bilancio assestato dell'anno in corso, attraverso una complessa, e probabilmente non facile, azione di rimodulazione delle risorse disponibili. Ritiene che tale azione sia tesa a spostare la spesa là dove essa è più necessaria, garantendo in tal modo, anche a risorse decrescenti l'azione dell'amministrazione, ricordando che, nel quadro finanziario del 2010, a poi anche del 2011, operano le riduzioni di spesa stabilite nel decreto-legge 112 del 2008. Ritiene pertanto che il Governo abbia fatto per intero quanto possibile, nell'ambito di quanto consente il disegno di legge di bilancio e che spetti ora alle Camere, che alla luce dell'ampio quadro informativo offerto dal provvedimento, potranno valutare l'opportunità di ulteriori modifiche, che consolidino quanto finora operato nel disegno di legge in esame. Nel concludere la relazione rileva quindi, con riferimento al bilancio economico, che i documenti di bilancio per il prossimo triennio registrano il superamento del punto di minimo di una crisi economica e finanziaria molto forte e i primi sintomi di ripresa segnalati anche da autorevoli istituzioni internazionali. Osserva tuttavia che, dato il contesto generale caratterizzato da elevata incertezza, il Governo ha scelto la prudenza limitando le manovre espansive. Ritiene che il percorso di risanamento delle finanze pubbliche riprenderà nel 2011, quando si auspica la fase ciclica sarà più favorevole, e proseguirà nel 2012 e nel 2013. Ricorda che l'opposizione ha proposto politiche espansive per uscire prima dalla crisi. Al riguardo ritiene che in tal modo si rischi di peggiorare in modo significativo in deficit per un Paese che ha uno dei debiti pubblici più elevato in rapporto al PIL, mentre sembra più opportuno sfruttare questo periodo per analizzare e individuare soluzioni efficaci per ridurre la spesa a partire dal 2011 per il triennio successivo. Sottolinea che ciò non esime però dal dover porre una questione sul miglior uso possibile delle risorse disponibili, in particolare per quel che riguarda le risorse de FAS, che nella posta principale della tabella F ammontano ad oltre 7 miliardi. Ricorda infine che, per quel che riguarda il Sud, il programma di Governo prevede un piano decennale straordinario per le infrastrutture; «leggi obiettivo» speciali su turismo, beni culturali, agroalimentare e risorse idriche, infrastrutture e logistica, poli di eccellenza per la ricerca e l'innovazione; riconversione dell'industria chimica pesante alle nuove tecnologie; pieno e tempestivo utilizzo dei fondi comunitari attraverso nuove intese istituzionali; realizzazione della Banca del Sud; federalismo fiscale solidale e misure di fiscalità di sviluppo.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS si riserva di intervenire in sede di replica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che nella nuova configurazione della manovra di finanza pubblica la legge di bilancio assume sempre maggior rilievo e che tale rilievo si accrescerà ulteriormente con l'approvazione della legge di contabilità e di finanza pubblica recentemente approvata da questo ramo del Parlamento, rilevando l'opportunità di rendere più efficace e puntuale l'esame parlamentare del disegno di legge recante il bilancio di previsione.
Anche alla luce di quanto evidenziato dal relatore per il disegno di legge finanziaria con riferimento alle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene utile procedere già in questa fase all'illustrazione dei criteri sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative al disegno di legge finanziaria ed al disegno di legge di bilancio, facendo presente che tali criteri sono stati da lui preventivamente illustrati al Presidente della Camera e con lui condivisi. In proposito, ricorda che il contenuto proprio

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della legge finanziaria per il 2010 risulta dal combinato disposto dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione, originariamente limitata alla legge finanziaria per il 2009, è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009. Il contenuto di tale disposto normativo è stato integralmente recepito dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso. Dalla richiamata disciplina normativa deriva che la legge finanziaria per il 2010 può contenere esclusivamente disposizioni volte a: fissare gli obiettivi dei saldi di finanza pubblica; introdurre variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni o, comunque, misure che incidano sul quantum delle prestazioni afferenti a imposte indirette, tasse, tariffe, canoni e contributi; stabilire le risorse da destinare ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego; definire regolazioni meramente quantitative demandate alla legge finanziaria dalla legislazione vigente; prevedere aumenti di entrate o riduzioni di spesa che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi; introdurre misure correttive degli effetti finanziari di altre leggi; stabilire gli importi da iscrivere nelle tabelle allegate alla legge finanziaria volti a finanziare nuovi interventi legislativi ovvero a rifinanziare, definanziare o a rimodulare gli stanziamenti con riferimento a leggi vigenti. La legge finanziaria per il 2010 non può, invece, contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.
Ricorda che nell'ordinamento parlamentare, il contenuto proprio della legge finanziaria rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente della Camera all'articolo 120, comma 2, del Regolamento nel caso in cui il disegno di legge finanziaria è presentato dal Governo alla Camera, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti nel corso dell'esame parlamentare.
Quanto al provvedimento in esame, segnala che il disegno di legge finanziaria per il 2010 presentato al Senato recava originariamente un contenuto corrispondente a quello prescritto dalle disposizioni di legge in precedenza richiamate, mentre il testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera reca talune nuove disposizioni che non appaiono riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria come definito dalle disposizioni di legge in precedenza richiamate. Tali nuove disposizioni appaiono, in linea generale, finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia e alcune di esse risultano inoltre presentare un carattere microsettoriale ed altre profili ordinamentali. Le modifiche introdotte dal Senato presentano un carattere eterogeneo e, nel loro complesso, hanno un modesto impatto finanziario
Al riguardo, ribadisce che il contenuto proprio della legge finanziaria rileva anche ai fini delle valutazioni di ammissibilità delle modifiche che possono essere apportate al testo del disegno di legge nel corso dell'esame parlamentare.
Pertanto, fa presente che saranno ritenuti ammissibili tutti gli emendamenti attinenti a materie già presenti nel testo trasmesso alla Camera. Tuttavia, qualora le proposte emendative incidano su argomenti introdotti dal Senato, non riconducibili al contenuto proprio della finanziaria, le stesse, a pena di inammissibilità, dovranno attenersi strettamente alla materia oggetto della disposizione e non potranno perseguire finalità ulteriori. Non saranno, in particolare, ritenute ammissibili proposte emendative di natura microsettoriale o localistica che contrastino con la configurazione assunta dalla legge finanziaria nel vigente quadro normativo.
Saranno invece considerate ammissibili le proposte emendative di carattere macroeconomico che incidano sulla allocazione

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delle risorse al fine di assicurare gli equilibri finanziari, di salvaguardare il sistema di sicurezza sociale e di orientare lo sviluppo dell'economia nazionale. Le disposizioni di legge che definiscono il contenuto proprio della legge finanziaria, attribuiscono, infatti, essenzialmente a tale legge il compito di assumere le decisioni fondamentali in materia economico-finanziaria e di effettuare le scelte di politica economica di maggiore impatto sulla vita del Paese.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio, ricorda in primo luogo che l'emendabilità delle previsioni di entrata è soggetta alle seguenti regole: gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata, sia quando ne comportino l'incremento sia quando ne dispongano la diminuzione, sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza o di cassa; gli stanziamenti esposti a titolo di residui attivi non possono essere modificati, in quanto essi, rappresentando la differenza tra entrate accertate ed entrate versate nell'esercizio precedente, derivano da meri accertamenti contabili.
Gli emendamenti volti a modificare gli stanziamenti di spesa sono invece soggetti alle seguenti regole generali: ai fini del rispetto dei saldi-obiettivo indicati nella risoluzione di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, gli emendamenti che incrementano gli stanziamenti di unità previsionali di spesa devono essere compensati da corrispondenti diminuzioni di stanziamenti di altre unità previsionali di spesa; tanto per le modifiche di stanziamenti di competenza, quanto per quelle delle autorizzazioni di cassa, è esclusa la possibilità di compensare l'incremento degli stanziamenti di parte corrente mediante la riduzione di stanziamenti di conto capitale; nel caso di emendamenti volti ad aumentare esclusivamente le autorizzazioni di cassa, l'incremento non può superare la cosiddetta massa spendibile, costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei residui passivi; gli stanziamenti esposti a titolo di residuo passivo non possono essere modificati, in quanto essi, rappresentando la differenza tra spese impegnate e spese pagate nell'esercizio precedente, derivano da meri accertamenti contabili.
Ai fini dell'individuazione dei limiti di emendabilità agli stanziamenti di spesa del disegno di legge di bilancio, occorre, peraltro, tenere conto anche di quanto disposto dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente agli anni 2009 e 2010, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito della legge di bilancio, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria per le spese in annualità e a pagamento differito. Gli stanziamenti rimodulabili ai sensi del citato articolo 60, comma 3, sono individuati nell'allegato tecnico per capitoli contenuto nelle tabelle relative a ciascun stato di previsione della spesa, mediante l'apposizione della lettera (r) sotto la denominazione dei capitoli interessati. In ogni caso, le rimodulazioni che comportino la riduzione degli stanziamenti per interventi e il contestuale incremento degli stanziamenti per funzionamento sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Devono pertanto ritenersi ammissibili gli emendamenti che rechino variazioni in aumento o in riduzione, a condizione che siano riferite ad unità previsionali di base all'interno delle quali sono presenti capitoli contrassegnati con la lettera (r). Per gli emendamenti che rechino variazioni in riduzione, la diminuzione proposta non può eccedere l'importo corrispondente, per ciascuna unità previsionali di base oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili contrassegnati con la lettera (r). Ricorda, infine, che per le

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spese rimodulabili iscritte in bilancio come fattore legislativo, le unità previsionali di base possono essere modificate, in aumento ed in diminuzione, solo all'interno di programmi relativi alla medesima missione, indipendentemente dallo stato di previsione e che, per le spese rimodulabili non iscritte in bilancio come fattore legislativo, le unità previsionali di base possono essere modificate, in aumento ed in diminuzione, anche all'interno di diverse missioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.