CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2009
247.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, chiede al relatore se

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non fosse possibile rinviare ad un testo scritto anziché svolgere la relazione sul testo, al fine di riservare maggiore approfondimento alle dichiarazioni del Governo.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, accedendo alla proposta del presidente, fa rinvio alle osservazioni contenute nelle note tecniche predisposte dagli uffici.

Massimo VANNUCCI (PD), pur nel presupposto che presumibilmente il Governo porrà la questione di fiducia sull'approvazione del decreto in esame nel testo licenziato dal Senato della Repubblica, rileva che nelle note tecniche predisposte dagli uffici e fatte proprie dal relatore vi sono numerose osservazioni sulle implicazioni finanziarie del provvedimento. Sottolinea quindi che la posizione della questione di fiducia non esime il Governo dal rispettare il dettato dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Pur rilevando che le questioni all'attenzione della Commissione meriterebbero un approfondimento maggiore e chiedendo che il rinvio ad un testo scritto in luogo dello svolgimento della relazione non diventi una prassi, non si oppone alla proposta del presidente, accettata dal relatore.

Gioacchino ALFANO (PdL), pur condividendo l'auspicio del collega Vannucci affinché il rinvio ad un testo scritto in luogo dello svolgimento della relazione non diventi una prassi, ritiene nel caso di specie positivo tale rinvio al fine di poter acquisire subito le risposte del Governo sulle questioni evidenziate nelle note tecniche predisposte dagli uffici e fatte proprie dal relatore.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 2, comma 1, rileva che le spese riferite a studi, progetti e convegni, nonché ad attività istituzionali per un importo complessivo di 150.000 euro, erano state indicate come eventuali nella relazione tecnica, cioè come ulteriori spese da considerare solo qualora fosse stata prevista la riassegnazione al Ministero delle somme relative alle sanzioni irrogate, riassegnazione che invece non è più presente nell'attuale versione della norma. Per quanto concerne invece le assegnazioni dell'importo di 795.150 a favore dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF), evidenzia che si tratta di trasferimento di risorse già esistenti sui capitoli del «Centro di responsabilità direzione generale affari generale e del personale» ed attualmente utilizzate, che garantiscono il regolare funzionamento dell'Ufficio di regolazione. Per quanto concerne l'articolo 2, commi 2 e 3, nel rimarcare, in via preliminare che la disposizione, prevedendo che, in ogni caso, l'equiparazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'agenzia ferroviaria con quello del personale dell'agenzia nazionale per la sicurezza del volo avvenga nel limite delle risorse disponibili e che anche l'entità del personale sia tale da rendere compatibile l'applicazione del nuovo trattamento con le disponibilità finanziarie, rileva che essa non può determinare alcun problema sotto il profilo finanziario, tenuto conto che le disposizioni troveranno applicazione solo in presenza delle corrispondenti provviste finanziarie. Rileva quindi come la dotazione di personale ipotizzata dalla relazione illustrativa sia in linea con le previsioni di cui al provvedimento istitutivo dell'Agenzia in esame. Osserva poi che l'articolo 3-bis, limitandosi a prevedere una diversa finalizzazione di risorse già stanziate a legislazione vigente, non produce squilibri rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento, tenuto conto che la tempistica di erogazione rimane immutata. Rileva pertanto che da ciò discende anche la non sussistenza di problemi connessi ad eventuali aspetti di accelerazione della spesa suscettibili di riflettersi sui saldi di fabbisogno e indebitamento, anche in considerazione del fatto che non sussistono residui che potrebbero determinare i rischi segnalati nella nota predisposta dagli uffici della Camera. Quanto alla disponibilità dell'autorizzazione di spesa in esame evidenzia che, allo stato, risultano disponibili tutte le quote annuali che decorrono dall'anno 2009, nonché

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quelle riferite agli anni 2007 e 2008 a decorrere dal 2010, mentre, sempre con riferimento agli anni 2007 e 2008, risultano impegnati per il 2009 poco più di 14 milioni a fronte di una disponibilità di 40 milioni. Infine, per quanto concerne la richiesta intesa a chiarire se la previsione della riduzione dell'autorizzazione di spesa sia volta a consentire che le relative risorse siano versate al Fondo non solo per l'anno 2009, ma anche per gli esercizi finanziari successivi, rileva che dalla formulazione dell'intera disposizione appare evidente la volontà di destinare alle nuove finalità, istituite a decorrere dal 2009, tutte le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa, cioè non solo quelle riferite all'anno 2009 e successive annualità ma quelle riferite ai contributi nella loro interezza, anche quindi agli anni 2007 e 2008, per tutta la loro durata per gli esercizi finanziari successivi. Rispetto all'articolo 3-ter, sottolinea che, come correttamente rilevato nella nota predisposta dagli uffici della Camera, alle vigenti disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari, pertanto anche le modifiche in esame, dirette ad apportare correttivi a tali disposizioni, non sono suscettibili di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica. Ricorda inoltre che la norma consente la costituzione in forma societaria di soggetti di diritto pubblico partecipati da ANAS e dalle Regioni, per lo svolgimento delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, per la realizzazione delle infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale che insistono interamente sul territorio di una singola regione. Aggiunge all'uopo si tratta di funzioni e poteri che, allo stato, pur non rientrando nelle attribuzioni di ANAS s.p.a., che svolge detti compiti e funzioni solo in relazione alle strade di interesse nazionale, non sono suscettibili di produrre maggiori spese in quanto i compiti e le funzioni delle società che si andranno a costituire potranno essere svolti con le dotazioni di risorse umane e strumentali già presenti nell'ANAS e nell'ente territoriale che costituiscono il nuovo soggetto di diritto pubblico. Conferma quindi che le attività di cui all'articolo 3-quinquies possono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto che si prevede espressamente lo svolgimento di tali compiti nell'ambito di strutture già esistenti e con l'utilizzo di mezzi e uomini già previsti a legislazione vigente. Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 5, non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto non prevedono la costituzione di nuovi organismi, né l'attribuzione alla pubblica amministrazione di compiti aventi possibili ricadute sull'equilibrio finanziario, al contrario perseguono una finalità di razionalizzazione amministrativa ed economica. Osserva che analoghi effetti virtuosi si associano alla procedura del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che non solo non comporta oneri per la finanza pubblica, ma al contrario è idonea a determinare risparmi dal punto di vista degli oneri amministrativi per le imprese, nonché in termini di spese istruttorie sostenute dall'amministrazione, attraverso la previsione di una maggiore durata delle autorizzazioni rilasciate conformemente all'accertamento di determinate caratteristiche di particolare qualità ambientale degli impianti progettati. Rileva quindi che l'articolo 4-bis non ha effetti onerosi, tenuto conto che mira a colmare esclusivamente una lacuna nel vigente quadro ordinamentale, consentendo all'autorità marittima, nei porti non sedi di autorità portuali, di interagire con le regioni che allo stato sono già competenti per gli aspetti relativi all'adozione del piano di raccolta, alla gestione degli impianti portuali, all'affidamento del servizio, ed all'acquisizione delle relative autorizzazioni. Osserva che i nuovi parametri e limiti per i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente, di cui all'articolo 5-bis, sono del tutto neutri ai fini della definizione dell'entità delle somme oggetto di liquidazione, e che analogamente nessun effetto sotto il profilo finanziario è determinato dal fatto che, nel nuovo testo dell'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sia previsto il limite percentuale di spesa

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entro il quale erogare anticipazioni per interventi di messa in sicurezza e di ripristino ambientale. Sottolinea che tali anticipazioni avverranno in ogni caso nell'ambito delle risorse rivenienti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale, che sono preordinate alle finalità stabilite dalla norma. Precisa inoltre che la procedura di utilizzo delle risorse derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale non determina un'accelerazione degli esborsi rispetto agli andamenti scontati a legislazione vigente, in quanto in ogni caso è previsto il preventivo afflusso al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per essere successivamente riassegnate alle finalità previste dalla norma. In ordine alle restanti modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotte dal testo in esame, conferma come le stesse non incidano sulle voci di costo che rientrano nella determinazione degli oneri da porre a carico dei responsabili. Per quanto concerne la richiesta diretta ad acquisire conferma circa la compatibilità del fondo in esame con la destinazione delle risorse di cui trattasi, evidenzia che tale fondo pur avendo, al momento, una dotazione solo per il 2009 è comunque istituito senza limiti di durata temporale. Assicura quindi che dall'applicazione dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la nuova configurazione che andranno ad assumere i sistemi di misura comunque non costituirà un aggravio sotto il profilo organizzativo ed operativo per gli enti preposti al controllo. Con riferimento all'articolo 8, precisa che le risorse stanziate consentono di far fronte all'unica parte onerosa dell'operazione, che è quella dell'adeguamento dei dispositivi attualmente già esistenti, mentre per quanto riguarda la fase successiva essa avverrà nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente ed allo stato finalizzate alle piattaforme tecnologiche già in uso agli enti di soccorso. Conferma quindi che la riserva di 2 milioni di euro a favore del centro nazionale trapianti di cui all' articolo 8-bis non pregiudica le finalità che trovano finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009. Con riferimento all'articolo 9, assicura che il Ministero della difesa, provvederà ad effettuare i compiti di controllo di cui in oggetto nell'ambito delle professionalità allo stesso attualmente assegnate e con le risorse esistenti a legislazione vigente e comunque senza oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 11, rappresenta che le domande di rimborso presentate dai soggetti non residenti ai sensi dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 72, non contengono una distinzione di quelle con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, e pertanto non è possibile elaborare analiticamente il numero e l'importo effettivo delle relative istanze. Sostiene comunque che il fenomeno è da considerarsi marginale in quanto si stima che le richieste di rimborso presentate da soggetti non residenti che hanno in Italia una stabile organizzazione ammontino al 3 per cento circa del totale dei rimborsi chiesti ai sensi del citato articolo 38-ter. Conferma che le disposizioni introdotte dall' articolo 15, comma 1-ter, sono compatibili con gli equilibri finanziari degli enti pubblici preposti all'erogazione del servizio stesso. Con riferimento al medesimo articolo 15, commi da 2-bis a 2-quater, precisa che si tratta di proroghe che non hanno riflessi sui bilanci degli enti pubblici preposti all'erogazione del servizio in esame e che quindi sono neutre sotto l'aspetto finanziario. Riguardo poi all'articolo 16, comma 8-bis, premesso che si tratta di fattispecie riconducibili a soggetti privati, in ogni caso conferma che qualora fossero coinvolti soggetti pubblici, tale attività potrà essere assolta con le risorse materiali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ribadisce che la procedura delineata dall'articolo 17 permette di escludere che dalle attività

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svolte potranno derivare oneri maggiori di quelli previsti, infatti il comma 2 prevede un regolamento di esecuzione, da emanarsi in accordo con la Conferenza unificata, volto a stabilire nel dettaglio modalità operative e criteri di determinazione e distribuzione dei contributi agli organi del censimento nonché le modalità attuative relative alle assunzioni a termine. In questo senso sottolinea che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, presupposto finanziario per l'emanazione del regolamento, agirà nel senso di contenere la spesa nei limiti previsti. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità di utilizzo di forme contrattuali flessibili, con scadenza entro il 31 dicembre 2011 (comma 2) e non oltre il 2012 (comma 4), rileva che in entrambi i casi si tratta di limite massimo e ciò non esclude che gli stessi contratti, senza alcun pregiudizio per il bilancio dello Stato, possano avere una durata contenuta nell'ambito del 2010. Rileva quindi che l'articolo 17-bis ha proprio la finalità di allineare la disciplina attualmente esistente alle indicazioni provenienti da Bruxelles al fine di evitare la riduzione dei contributi comunitari ai programmi operativi nel settore della pesca. Con riferimento all'articolo 18, ribadisce, come peraltro rilevato anche nella nota predisposta dagli uffici della Camera, che, già per la campagna lattiera 2008/2009, l'esubero nazionale italiano si è notevolmente ridotto a seguito del duplice effetto della contrazione della produzione, da un lato, e dell'aumento della quota nazionale, dall'altro. Nella campagna 2009/2010 attualmente in corso, l'Italia ha ottenuto un ulteriore aumento della quota nazionale. Conseguentemente in tale quadro, in assenza di esubero nazionale prevedibile, nessun effetto pregiudizievole viene a determinarsi. Riguardo all'articolo 19-ter, in primo luogo precisa che l'operazione di privatizzazione delle società regionali del Gruppo Tirrenia va inquadrata nell'ambito del trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in materia di cabotaggio marittimo, in aderenza alla normativa che disciplina il settore del trasporto pubblico locale, e che pertanto si tratta di una nuova disciplina rispetto alla legislazione vigente, riguardante le società private con capitale pubblico. Ciò premesso, ritiene di tutta evidenza che l'operazione non comporta nuove entrate nell'affidamento dei servizi marittimi a società private, infatti, il ricorso ad una procedura competitiva determinerebbe un minor intervento da parte delle regioni per la copertura degli oneri del servizio pubblico. Qualora invece le regioni optassero per l'apertura del capitale a soci privati, rappresenta che la possibilità di maggiori entrate appare, allo stato, del tutto incerta sia nell'an che nel quantum, tenuto conto della situazione patrimoniale delle società del gruppo di Tirrenia. Rileva, peraltro, che la nuova disciplina è il frutto di una contrattazione con le regioni che ha avuto come finalità quella di evitare maggiori oneri per lo Stato connessi al ripiano di disavanzi del gruppo medesimo, contestualmente garantendo le rotte esistenti. Osserva poi che il trasferimento a titolo gratuito di alcune società del gruppo Tirrenia alle regioni non comporta un impoverimento del patrimonio pubblico in quanto gli enti territoriali che acquisiscono le società regionali sono comunque parte del comparto pubblico. Fa presente inoltre che tale passaggio non sembra possa determinare difficoltà di collocamento sul mercato delle singole società, né minori entrate complessive, e che tale cessione consente alle singole regioni di svolgere le gare di loro competenza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, tenendo conto delle peculiarità delle realtà locali. Precisa inoltre che, sotto il profilo fiscale, la norma disciplina il passaggio delle società alle regioni e non anche i passaggi successivi, per cui non poteva prevedersi l'obbligo per cessionarie o di nuova costituzione di iscrivere nel proprio bilancio importi uguali a quelli iscritti nel bilancio della regione e ritiene pertanto che gli atti successivi che le regioni porranno in essere restano assoggettati alla normativa vigente e gli effetti finanziari non necessitano di quantificazione. Sotto il medesimo profilo, precisa inoltre che le risorse previste ai commi 16 e 17 sono pari

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alle somme stanziate in bilancio per il pagamento degli oneri di servizio pubblico dei servizi di cabotaggio marittimo, integrate per far fronte alle maggiori esigenze legate al processo di privatizzazione, mentre il rimborso dell'IVA è disciplinato dal successivo comma 18, in conformità con l'attuale disciplina in materia relativa al trasporto pubblico locale, conseguentemente afferma che nessuna altra richiesta di rimborso potrà essere avanzata dalle regioni. Con riferimento al meccanismo di cui al comma 18, che prevede la corresponsione alle regioni di parte dell'IVA che verrà pagata dalle stesse sui corrispettivi per lo svolgimento del servizio pubblico, precisa che, poiché attualmente il contributo di sovvenzione per la copertura degli oneri di servizio pubblico di cabotaggio marittimo che lo Stato versa al Gruppo Tirrenia è esente da IVA, l'importo riconosciuto alle Regioni è pari alle maggiori entrate dello Stato per IVA versata, assicurando così l'invarianza di oneri per il bilancio dello Stato. Riguardo alla compatibilità della previsione di utilizzo di somme in conto residui, di cui al comma 19, conferma che il profilo temporale dell'utilizzo di parte delle somme iscritte in conto residui e relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 1046 della legge n. 296 del 2006 è compatibile con gli andamenti di spesa scontati negli andamenti a legislazione vigente. In merito al comma 20, afferma che l'utilizzo delle risorse FAS - quota regionale - previsto dal comma 8 dell'articolo 19-ter verrà attuato compatibilmente con l'articolazione annuale degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria (tabella F). Precisa inoltre che l'articolo 19-ter e l'intero processo ivi previsto sono stati oggetto di accordo con le regioni che, tra le eccezioni sollevate e le richieste effettuate, non hanno mai rappresentato l'impossibilità di dare attuazione alla norma a causa dei vincoli del patto di stabilità, e non hanno mai richiesto, in proposito, una deroga. In ordine agli aspetti di copertura, osserva quanto segue. Con riferimento al richiamato comma 18 dell'articolo 19-ter, pur concordando con quanto segnalato dalla nota predisposta dagli uffici della Camera relativa alla circostanza che la clausola di invarianza sia da riferire al bilancio dello Stato, ritiene non strettamente necessaria una modifica della disposizione. Circa il comma 19 rappresenta che il riferimento temporale per l'utilizzo del limite complessivo di spesa di 15 milioni di euro deve essere quello dell'esercizio finanziario 2009. Rispetto ai commi 23 e 27, in primo luogo, conferma che le risorse da trasferire ai sensi dei commi da 16 a 18, pari a 181.370.249 euro a decorrere dal 2010, sono iscritte nel capitolo 1960 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In secondo luogo, nel confermare la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica utilizzate dal decreto, senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente, segnala che le risorse in questione risultano versate in contabilità speciale ai soli fini dell'introduzione di un mero meccanismo contabile di utilizzazione delle risorse, già autorizzate a legislazione vigente per la copertura di interventi di politica economica. In ordine poi alla segnalata presenza di un disallineamento temporale tra il suddetto trasferimento alla contabilità speciale previsto nell'anno 2010, ed i versamenti all'entrata con utilizzo dei fondi iscritti sul Ministero dell'economia e delle finanze riferiti all'anno 2009, fa presente che la riassegnazione nel corso del 2010 di somme versate dopo il 31 ottobre 2009 è possibile a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999. Ritiene implicito che, se l'importo fosse di rilevante entità, si creerebbero profili di criticità in termini di effetti sull'indebitamento netto, mentre conferma che, per una somma così esigua, gli effetti possono ritenersi compensati nel complesso dei flussi di entrata e di uscita delle contabilità speciali. Afferma poi che la scelta di utilizzare la contabilità speciale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 per farvi affluire le risorse di cui sopra è dovuta al fatto che tale contabilità speciale è stata istituita per

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raccogliere le risorse destinate alla manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti. Fa presente inoltre, sempre con riferimento all'articolo 19-ter, che la parte di relazione tecnica relativa al comma 25 si riferisce al comma (poi soppresso a seguito di condizione formulata dalla Commissione bilancio del Senato per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione) che prevedeva che gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti ed i conferimenti fossero esenti da ogni imposizione fiscale. Per quanto concerne il comma 5, invece, sottolinea che il testo della norma precisa esclusivamente che i trasferimenti determinano sui bilanci di Tirrenia e Caremar riflessi solo di tipo patrimoniale, dal punto di vista contabile. Ritiene pertanto che la disposizione non abbia alcun riflesso fiscale in quanto la neutralità dell'operazione, con riferimento al conto economico delle società Tirrenia e Caremar Campania, comporta l'obbligo per le società cessionarie, o di nuova costituzione a seguito del processo di privatizzazione, di iscrivere il valore patrimoniale dei cespiti acquisiti per importi corrispondenti a quelli iscritti nello stato patrimoniale delle società cedenti. Conferma quindi che la disposizione di cui all'articolo 19-quater è da considerarsi assolutamente neutra sotto il profilo finanziario, prevedendo particolari termini e limiti di applicazione dell'articolo 2112 del codice civile nel caso di trasferimento di aziende in stato di crisi accertato ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di aziende in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 270 del 1999.

Maino MARCHI (PD), pur apprezzando la non comune ampiezza dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che hanno dato risposta a molti dei quesiti richiamati dal relatore nella sua relazione scritta, sottolinea come permangano molti aspetti problematici con riferimento tanto ai profili di carattere finanziario quanto al merito di numerose disposizioni del provvedimento. In particolare, sotto il profilo del merito, ritiene che un decreto-legge di un'ampiezza così pronunciata richieda un esame estremamente approfondito anche dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, analogamente a quanto avviene, peraltro, in occasione dell'esame di provvedimenti assai meno complessi. A tale riguardo, segnala, ad esempio, che il rappresentante del Governo non ha fornito i chiarimenti richiesti con riferimento agli articoli 10 e 14 e, in relazione all'articolo 17, non ha risposto all'osservazione formulata con riferimento al mancato rispetto al principio dell'annualità del bilancio. Con riferimento a specifiche disposizioni contenute nel provvedimento, lamenta in primo luogo il mancato inserimento nel provvedimento di disposizioni volte a contrastare il cosiddetto autoriciclaggio di denaro proveniente da operazioni criminali. A tale riguardo, ricorda come il Procuratore antimafia abbia chiaramente indicato la necessitò di una tale modifica normativa, della quale il suo gruppo si è fatto più volte promotore, senza successo, nel corso dell'esame di precedenti provvedimenti anche con carattere d'urgenza, come, ad esempio, il cosiddetto decreto-legge sicurezza. Per quanto attiene, poi, alle disposizioni in materia di federalismo infrastrutturale contenute nell'articolo 3-ter del decreto-legge, prende atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine all'assenza di effetti finanziari diretti, osservando tuttavia che si prevede una limitazione della possibilità di costituire società miste partecipate dall'ANAS Spa e dalle regioni, consentendo unicamente la realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale interamente ricadenti nel territorio di una singola regione. Al riguardo, sottolinea come si preveda una incomprensibile limitazione delle potenzialità insite nel principio del cosiddetto federalismo infrastrutturale affermato per la prima volta nell'ambito della legge finanziaria per il 2008. Anche sotto il profilo economico e finanziario, ritiene che la scelta del legislatore rappresenti un grave errore, in quanto la realizzazione di un sistema di carattere federale

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anche nel settore delle infrastrutture è suscettibile di determinare una sensibile riqualificazione della spesa e, conseguentemente, risparmi per la finanza pubblica.
Per quanto attiene, poi, alle disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza e concorrenza nella realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dell'Export Milano 2015, concorda con le valutazione del rappresentante del Governo sull'assenza dei rifili problematici di carattere finanziario dell'articolo 3-quinquies del decreto. A tale riguardo, evidenzia come la valutazione degli effetti finanziari dei provvedimenti non debba limitarsi solo agli aspetti più superficiali, ma debba valutare nel complesso gli effetti delle misure proposte sulla spesa pubblica. Con riferimento alla disposizione in esame, quindi, ritiene che, al di là degli eventuali oneri connessi al potenziamento dei controlli, il contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione degli appalti pubblici garantisca senz'altro una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica, che non può non essere tenuta in considerazione in questa sede.
Per quanto riguarda, invece, le disposizioni dell'articolo 8-bis, che vincolano un importo non inferiore a 2 milioni di euro annui del fondo a favore del settore sanitario istituito dall'articolo 22, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2009, giudica necessario verificare se la predetta riserva non metta a rischio la destinazione di 50 milioni di euro delle risorse stanziate nell'ambito del predetto fondo destinati alle cure palliative. A questo riguardo, ricordando come la scelta di destinare tali risorse sia stato frutto di un accordo unanime tra le diverse forze politiche in occasione dell'esame del decreto-legge n. 78, auspica che la ulteriore riserva ora prevista non costituisca un pericoloso precedente per lo svuotamento delle risorse destinate alle cure palliative.
Esprime, inoltre, forti critiche con riferimento alle disposizioni in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica contenute nell'articolo 15 del decreto-legge, evidenziando come nel caso di specie sia estremamente difficile individuare le ragioni straordinarie di necessità e di urgenza che giustifichino l'adozione di un decreto-legge. Riguardando come già la più recente riforma del settore fosse contenuta in un provvedimento a carattere emergenziale, il decreto-legge n. 112 del 2008 e come, addirittura, in quella circostanza l'intervento fosse stato previsto in un emendamento inserito nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, rileva come sarebbe stato opportuno che della riforma si fossero occupate, nei tempi dovuti, le Commissioni parlamentari competenti, esaminando un provvedimento privo dei caratteri d'urgenza. Solo per questa via, infatti, sarebbe stato possibile avviare un ampio confronto sulle finalità e sulle modalità dell'intervento prefigurato. In particolare, esprime forti perplessità sulla disciplina contenuta nella disposizione in esame, che rischia di costringere gli enti titolari di gestioni in house a «svendere» le quote delle società partecipate, in quanto si prevede un termine massimo per la cessione delle quote stesse. Esprime,inoltre, dubbi sul contenuto del comma 1-ter del medesimo articolo 15, che apre le porte alla privatizzazione della gestione del servizio idrico, facendo tuttavia salva la proprietà pubblica delle risorse idriche. In definitiva ritiene che il complesso delle modifiche alla disciplina dei servizi pubblici introdotte dal provvedimento in esame evidenzino un rilievo anche di carattere finanziario particolarmente significativo e, pertanto, avrebbero meritato un approfondimento ben maggiore di quello consentito dai tempi ristretti concessi nell'ambito dell'istruttoria di un provvedimento di urgenza.
Con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 16, in materia di tutela dei prodotti italiani, sottolinea come il comma 8 abroghi l'articolo 17, comma 4, del collegato in materia di sviluppo e di internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. A tale riguardo, nel sottolineare come le disposizioni abrogate conseguissero all'approvazione di un

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emendamento proposto dall'opposizione, osserva come ormai in molti casi il Governo provveda a limitare sensibilmente in via interpretativa e applicativa la portata di modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare di provvedimenti da parte dell'opposizione, arrivando in taluni casi ad una pressoché immediata abrogazione delle modifiche introdotte.
Per quanto attiene, inoltre, alle disposizioni dell'articolo 19, sottolinea la necessità di precisare l'ambito di applicazione del recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese a prevalente capitale pubblico che forniscono servizi pubblici locali. Segnala, al riguardo, che la decisione 2003/193/CE e la conseguente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-207/2005 non riguardano le esenzioni fiscali concesse alle cosiddette società in house, vale a dire a società a totale capitale pubblico anche in via diretta. Nel richiamare, infatti, il punto n. 63 della decisione della Commissione europea, osserva che l'aiuto di Stato è stato dichiarato illegittimo in quanto l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito è suscettibile di incrementare l'utile netto dell'impresa che può essere impiegato per distribuire dividenti più elevati, con effetti distruttivi nel mercato dei capitali, ovvero per realizzare investimenti senza dover reperire nel mercato le risorse finanziarie necessarie, incidendo sulla concorrenza del mercato nel quale l'investimento è effettuato. Le ragioni indicate dalla Commissione europea hanno, quindi, un senso solo se riferite a società che hanno nella loro compagine azionaria soci privati, mentre mal si attagliano a società a integrale capitale pubblico. Tali ultime società, infatti, non possono certo attrarre capitale privato, con gli effetti distorsivi evidenziati dalla Comunità europea, per la semplice ragione che esse sono chiuse alla partecipazione di soci privati. Tuttavia, a fronte del diverso orientamento interpretativo dell'Agenzia delle entrate, che ha avviato azioni anche nei confronti di società affidatarie di servizi in house, ritiene necessario precisare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 nei termini indicati dall'emendamento 19.2 da lui presentato.
Ritiene, infine, opportuno la conferma in ordine all'assenza di effetti finanziaria derivanti dalle disposizioni in materia di coordinamento informativo e statistico contenute nell'articolo 19-bis.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, fa presente che gli emendamenti Causi 19.1 e Favia 19-ter.2 appaiono presentare una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea. In particolare, segnala che l'emendamento Causi 19.1 sopprime l'articolo 19, facendo così venire meno, tra l'altro, la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17, mentre l'emendamento Favia 19-ter.2 prevede che le imprese che acquisiranno le imprese del gruppo Tirrenia dovranno mantenere inalterati i livelli occupazionali, stabilendo che ai relativi oneri, non quantificati anche con riferimento al loro profilo temporale, si provveda mediante riduzione del Fondo per l'occupazione. Con riferimento agli effetti finanziari di altre proposte emendative, ritiene opportuno acquisire invece l'avviso del rappresentante del Governo. Segnala, in primo luogo, l'emendamento Froner 1.100, il quale prevede che la consegna dei pezzi usati di veicoli ai centri di raccolta debba avvenire senza oneri per le imprese esercenti attività di autoriparazione, nonché gli emendamenti Lovelli 2.1 e 2.2, che istituiscono l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie, la cui dotazione organica è determinata inizialmente in 50 unità di personale da reclutare per il 70 per cento per pubblico concorso. Con uno o più regolamenti, su proposta dei ministri competenti, sono stabilite le riduzioni delle dotazioni organiche dei medesimi ministeri in relazione alle competenze trasferite all'Autorità. Rileva, inoltre, che l'emendamento Favia 2.3 sopprime la previsione per cui l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione eserciti i propri compiti

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dell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero, prevedendo invece che allo scopo sia destinata una quota pari all'uno per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi. Con riferimento all'emendamento Favia 2.5, che sopprime la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, in base alla quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione, giudica necessario che il Governo chiarisca se la disposizione che viene soppressa sia riconducibile all'adempimento di obblighi comunitari del nostro Paese. In proposito, osserva che la relazione illustrativa al disegno di legge presentato al Senato precisa che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono state predisposte al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2008/2097. Segnala, poi, che gli emendamenti Di Pietro 3-ter.1 e Viola 3-ter.2 sopprimono l'articolo 3-ter, recante adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali e di società miste tra ANAS s.p.a. e regioni, inserito durante l'iter del decreto-legge al Senato, mentre gli emendamenti Di Pietro 3-ter.3, 3-ter.4 e 3-ter.5, al comma 1 dell'articolo 3-ter, modificano le modalità di partecipazione dell'ANAS al soggetto di diritto pubblico appositamente costituito, sopprimendo il comma 2. Rileva altresì che l'emendamento Viola 3-ter.7 estende all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di vigilare sul settore delle concessioni autostradali e l'emendamento Ciccanti 3-ter. 100 prevede che le attività esecutive per la realizzazione della pedemontana picena Fermo-Teramo possa essere affidata dall'ANAS ad un organismo di diritto pubblico costituito in forma societaria e partecipazione dalla stessa ANAS e dalle regioni Marche e Abruzzo. Con riferimento agli emendamenti Lulli 3-quater.1, nonché Mariani 3-quater.3 e 3-quater.4, che sopprimono, in tutto o in parte, l'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, che interviene sulla disciplina relativa alla commercializzazione di lampadine ad incandescenza e di elettrodomestici e motori elettrici, valuta opportuno che il Governo chiarisca se le disposizioni oggetto di soppressione abbiano per finalità l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario. Segnala, poi, l'emendamento Peluffo 3-quinquies.1, che istituisce, senza oneri per il bilancio dello Stato, un comitato di vigilanza sugli appalti relativi all'Expo Milano 2015, anche con componenti esterni alla pubblica amministrazione, l'emendamento Duilio 4.3, il quale prevede che fra le linee guida recante criteri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche vi sia la realizzazione di centri per il riciclaggio e il recupero di batterie riciclabili e alcaline, l'emendamento Favia 4.4, ai sensi del quale le suddette linee guida debbano individuare criteri e parametri tali da assicurare comunque standard di tutela di ambientale più elevati rispetto alla normativa vigente, nonché gli emendamenti Mariani 4.8 e 4.12, che sopprimono la previsione dell'allungamento dei termini dell'autorizzazione integrata ambientale. Con riferimento a tali ultime proposte, osserva che la relazione illustrativa specifica che la suddetta previsione è suscettibile di determinare minori spese istruttorie per l'amministrazione. Rileva, poi, la necessità di un approfondimento delle implicazioni finanziarie delle proposte emendative Tassone 7.1 e 7.10, le quali modificano il comma 2 dell'articolo 7 in materia di sistema di misura delle reti di trasporto del gas, prevedendo, in particolare, che fino all'adozione del decreto attuativo dei nuovi criteri ivi previsti, resti in vigore la normativa metrologica legale, nonché dell'emendamento Quartiani 7.12, che integra il comma 2 dell'articolo 7, prevedendo che transitoriamente si applichino le normative tecniche vigenti. Segnala, inoltre, che l'emendamento Tassone 7.1 sopprime il comma 2-bis dell'articolo 7, introdotto nel corso dell'iter al Senato, che prevede - ai fini di una corretta attuazione della direttiva 2009/28/CE - che il termine per l'attuazione delle disposizioni concernenti

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il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo anziché in base alla produzione e all'importazione decorra dal 2012 anziché dal 2011. Per quanto attiene alle proposte riferite all'articolo 15, rileva che l'emendamento Messina 15.3 è volta a modificare la disciplina relativa alla gestione del servizio idrico integrato di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 da parte delle autorità d'ambito e che l'emendamento Vannucci 15.106 estende la facoltatività dell'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, anziché 1.000 come previsto dalla legislazione vigente. Per quanto attiene, invece, agli emendamenti Amici 15.1, Tassone 15.2, Favia 15.4, Amici 15.5 e 15.6, Tassone 15.7, Mariani 15.8, Borghesi 15.10, Zeller 15.14, Mariani 15.15, Froner 15.102, Mariani 15.30, Zeller 15.31, Favia 15.32, Esposito 15.33, Favia 15.34, Causi 15.35, Zeller 15.41, Fontanelli 15.42, Favia 15.44, Zeller 15.45, Tassone 15.46, Fontanelli 15.48, Minniti 15.100, Zeller 15.49, Favia 15.50, Zeller 15.71, Gnecchi 15.72, Nicco 15.73 e Froner 15.104, i quali sono volti a sopprimere l'intera disposizione o singole parti della stessa modificando la disciplina relativa all'affidamento dei servizi pubblici, giudica opportuno acquisire elementi di valutazione in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'attivazione di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Segnala inoltre che gli emendamenti Zeller 15.25, Tassone 15.26 e Fontanelli 15.28 sono volti a trasferire la proprietà pubblica delle reti e delle infrastrutture agli enti locali, mentre l'emendamento Tassone 15.43 destina i proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni azionarie in società affidatarie di servizi pubblici locali al finanziamento di investimenti in infrastrutture di rete e impianti ovvero per la riduzione del debito degli enti locali. Rileva, altresì, che gli emendamenti Zeller 15.66, Tassone 15.68 e Fontanelli 15.69 prevedono che il Governo definisca le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono ai soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione dei servizi pubblici locali, gli emendamenti Tassone 15.74 ed Amici 15.75, corredati di una specifica clausola di invarianza, istituiscono l'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato in luogo della Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche, mentre l'emendamento Mariani 15.76 riconduce la Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche nell'ambito delle Autorità di cui alla legge n. 481 del 1995. Per quanto attiene agli emendamenti Brandolini 18.4, Zucchi 18.5 e Velo 19-ter.1, osserva che le prime due proposte emendative estendono a nuove categorie di aziende le disposizioni volte a limitare le ritenute e i versamenti dovuti a titolo di prelievo supplementare in materia di quote latte, prevedendo che alla copertura finanziaria dei relativi oneri si provveda attraverso una corrispondente variazione delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati. Il terzo emendamento proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2010 il termine per il completamento del processo di privatizzazione del settore del cabotaggio marittimo, prevedendo che ai relativi oneri si provveda attraverso una corrispondente variazione delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati. Al riguardo, giudica necessario un chiarimento in ordine alla quantificazione degli eventuali oneri derivanti dalle proposte e all'idoneità della copertura finanziaria individuata. Segnala, inoltre, che l'emendamento Tassone 18.7 sembra estendere a nuove categorie di aziende le disposizioni volte a limitare le ritenute e i versamenti dovuti a titolo di prelievo supplementare in materia di quote latte, mentre l'emendamento Velo 19-ter.4 incrementa da 15 a 30 milioni di euro il limite delle risorse per trattamenti di cassa integrazione straordinaria in deroga da destinare a dipendenti di società del gruppo Tirrenia. Da ultimo rileva che l'emendamento Marchi 19.2, limitando la portata delle disposizioni di cui agli articoli 19 in materia di recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, potrebbe ridurre le maggiori entrate derivanti

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dall'articolo 19, utilizzate, tra l'altro, la copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17. Al riguardo, giudica, in ogni caso, necessario verificare la compatibilità dell'esclusione prevista con quanto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-207/05 CE. Rileva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni del relatore, conferma che dall'emendamento Causi 19.1 deriverebbero riflessi pregiudizievoli per la finanza pubblica, anche per le incompatibilità comunitaria che ne discenderebbero, e che l'emendamento Favia 19-ter.2 è suscettibile di determinare maggiori oneri connessi alla previsione del mantenimento dei medesimi livelli occupazionali senza che siano previste le corrispondenti allocazioni finanziarie.
Con riferimento agli emendamenti Lovelli 2.1 e 2.2 osserva che l'istituzione di una nuova Autorità, anche in considerazione del particolare assetto organizzativo che tali entità hanno nel nostro ordinamento, determina oneri privi di adeguata copertura, che peraltro non vengono neanche quantificati, mentre rileva che l'emendamento Favia 2.3 sottrae risorse allo stato incomprimibili relative alle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi. Per quanto attiene all'emendamento Favia 2.5, osserva che la soppressione della disposizione secondo cui sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione è suscettibile di compromettere la funzionalità della giurisdizione ordinaria con effetti pregiudizievoli nei confronti della finanza pubblica, mentre con riferimento all'emendamento Viola 3-ter.7 rileva che l'ampliamento dei compiti della Autorità garante della concorrenza e del mercato può essere suscettibile di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura. Esprime, inoltre, una valutazione contraria sull'emendamento Ciccanti 3-ter.100, in quanto la proposta introduce una nuova ragione di spesa senza prevedere le relative risorse finanziarie, mentre, con riferimento all'emendamento Peluffo 3-quinquies.1, osserva che la proposta istituisce un nuovo Comitato per l'Expo Milano 2015 senza che siano previste le corrispondenti risorse finanziarie sicuramente occorrenti quando viene istituito un nuovo organismo nel cui ambito operano soggetti esterni all'organizzazione, all'interno della quale la nuova entità è chiamata a svolgere la propria attività. Esprime, poi, una valutazione contraria sull'emendamento Duilio 4.3, in quanto la disposizione è suscettibile di determinare maggiori oneri introducendo nuove ragioni di spesa senza prevedere adeguate risorse finanziarie, nonché sull'emendamento Favia 4.4, in quanto la disposizione è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura connessi alla previsione di più elevati standard di tutela ambientale. Esprime altresì una valutazione contraria sugli emendamenti Marini 4.8 e 4.12, in quanto in essi si prevede la soppressione di disposizioni dirette e realizzare minori spese e quindi risparmi per le imprese e le stesse pubbliche amministrazioni, nonché sugli emendamenti Zeller 15.25, Tassone 15.26 e Fontanelli 15.28, in quanto il trasferimento della proprietà pubblica delle reti e delle infrastrutture agli enti locali determina oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Osserva, inoltre, che l'emendamento Tassone 15.43 incide sul patto di stabilità interno determinando oneri privi di copertura, formulando una valutazione contraria anche sugli emendamenti Zeller 15.66, Tassone 15.68 e Fontanelli 15.69, in quanto l'incentivazione a favore di comuni ha un carattere oneroso privo di adeguata copertura finanziaria. Con riferimento agli emendamenti Tassone 15.74 e Amici 15.75 esprime una valutazione contrario in quanto, nonostante la clausola di invarianza, le proposte emendative, prevedendo la costituzione dell'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato, hanno un carattere oneroso privo di adeguata

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copertura finanziaria. Analoga valutazione contraria formula con riferimento all'emendamento Mariani 15.76, che estende le competenze della Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche riconducendola di fatto nell'ambito delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, determinando in tal modo oneri privi di copertura. Esprime, inoltre, una valutazione contraria sugli emendamenti Brandolini 18.4, Zucchi 18.5 e Velo 19-ter.1, osservando come la copertura ivi prevista sia da considerare inidonea, tenuto conto che vengono elevate le imposte di consumo dei tabacchi lavorati che allo stato sono immodificabili tenuto conto che i prodotti del tabacco sono già assoggettati ad un'elevata tassazione, che per le sigarette supera il 75 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Al riguardo, osserva che incrementando la tassazione sui tabacchi e sugli alcolici si determinano, in un contesto di difficoltà economiche diffuse, sicuri effetti regressivi, con diminuzione dei consumi e conseguente aumento dei consumi illegali, peraltro privi dei necessari controlli sanitari, correlati al fenomeno del contrabbando. Con riferimento all'emendamento Tassone 18.7 rileva che l'ampliamento della categoria dei soggetti nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni volte a limitare le ritenute e i versamenti dovuti a titolo di prelievo supplementare in materia di quote latte è suscettibile di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura, esprimendo una valutazione contraria sull'emendamento Velo 19-ter.4, in quanto l'incremento delle risorse per trattamenti di cassa integrazione da destinare a favore dei dipendenti del gruppo Tirrenia pregiudica le finalità del fondo da cui tali risorse vengono prelevate. Con riferimento all'emendamento Marchi 19.2, pur ritenendo necessario un approfondimento sulle implicazioni finanziarie della proposta, ritiene che in questa sede si possano condividere le osservazioni svolte dal presentatore e sia, pertanto, possibile esprimere nulla osta sulla proposta stessa. Per quanto attiene alle altre proposte emendative presentate, ritiene che da esse non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

Massimo BITONCI (LNP), relatore, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2897-A, di conversione del decreto-legge 135/09, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3-ter.7, 3-ter.100, 3-quinquies.1, 4.3, 4.4, 4.8, 4.12, 15.25, 15.26, 15.28, 15.43, 15.66, 15.68, 15.69, 15.74, 15.75, 15.76, 18.4, 18.5, 18.7, 19.1, 19-ter.1, 19-ter.2, 19-ter.4 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».

Renato CAMBURSANO (IdV), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che quanto sta accadendo in Commissione e quanto tra poco accadrà in Aula siano da considerarsi una farsa che si tramuta in una vera e propria mostruosità. Osserva, con particolare riferimento all'articolo 15, che, mentre vi sono nel testo delle disposizioni urgenti, che richiedono l'utilizzo

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del decreto-legge, tale strumento non è giustificabile in materia di servizi pubblici locali, per la quale i rilievi formulati in sede comunitaria devono essere ottemperati entro il 31 dicembre 2010. Afferma quindi che, attraverso un simile uso dello strumento del decreto-legge si azzera il ruolo del Parlamento e della Commissione bilancio. Chiede quindi quale sia l'utilità di una discussione che ha visto dapprima la richiesta del presidente di non svolgere oralmente la relazione, invitando il relatore ad allegare un testo scritto, quindi le rassicurazioni del Governo in merito alla copertura, mentre il parere era, di fatto, già pronto ed infine la modifica dell'orientamento del Governo, con la concessione di un parere favorevole su talune proposte emendative, quando il Governo stesso si appresta, tra meno di tre ore, a porre la questione di fiducia sul provvedimento. Ribadendo le sue preoccupazioni sul ruolo del Parlamento, osserva quindi che, se la maggioranza ed il Governo desiderano compiere un colpo di Stato, lo facciano pure, ma almeno senza prendersi gioco dei parlamentari. Nell'esprimere quindi apprezzamento per l'intervento del collega Marchi, esprime però la preoccupazione che lo stesso svolgere considerazioni di merito, pure condivisibili, possa fare da sponda a chi coltiva altri obiettivi. Chiedendosi quindi perché non si è ritenuto in grado il Parlamento di discutere una proposta di riforma dei servizi pubblici locali, osserva, con riferimento alla previsione di scadenze predefinite per l'affidamento a trattativa privata, come essa sia idonea ad integrare un consistente danno per le imprese operanti nel settore, per le quali nessuno avrà interesse all'acquisto, essendo già prevista ex lege la data di scadenza dell'appalto. Alla luce delle esposte considerazioni, dichiara il voto contrario del suo gruppo.

Massimo VANNUCCI (PD), preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Richiamando, per quanto attiene al merito, le ampie e circostanziate osservazioni del collega Marchi, sottolinea, sul piano del metodo, come la Commissione bilancio stia perdendo un'importante occasione per opporsi ad una deriva che appare ormai inarrestabile. Osserva, infatti, come ancora una volta venga sottoposto all'esame del Parlamento un decreto-legge privo dei requisiti di necessità e d'urgenza richiesti dalla Costituzione e, al termine di un esame sommario e lacunoso, si preannunci l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ritiene che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo non abbiano superato molti dei rilievi critici formulati nella documentazione richiamata dal relatore e, in particolare, quelli riferiti al mancato rispetto del principio dell'annualità del bilancio e all'utilizzo di residui passivi non più disponibili. Pertanto, a suo avviso, vi sono le condizioni perché la Commissione bilancio possa esprimere un parere con condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e la mancata espressione di un tale parere è da attribuirsi esclusivamente a ragioni di carattere politico, delle quali la maggioranza deve assumersi la responsabilità. Concordando con le valutazioni da ultimo espresse dal collega Cambursano, sottolinea come il provvedimento in esame avrebbe meritato ben altra attenzione, in quanto numerose disposizioni in esso contenute, come quelle in materia di servizi pubblici locali di cui all'articolo 15, presentano effetti sistematici, anche sotto il profilo finanziario, assai rilevanti e, pertanto, meritevoli di adeguato approfondimento.

Gian Luca GALLETTI (UdC) afferma che la contrarietà dell'UdC rispetto alla proposta formulata dal relatore si fonda su ragioni sia di metodo che di merito. Sotto il primo profilo ritiene sufficientemente esplicativo l'uso stesso dello strumento del decreto-legge con riferimento alla materia dei servizi pubblici locali. Nel merito rileva che le disposizioni di cui all'articolo 15 del provvedimento non si possono considerare una riforma dei servizi

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pubblici locali, e osserva che sicuramente si dovrà tornare sulla materia, trattandosi di interventi contingenti che arrecano solo danni alle imprese operanti nel settore.

Gioacchino ALFANO (PdL) osserva come il dibattito sviluppatosi sul provvedimento abbia toccato temi di grande rilevanza anche sotto il profilo dei rapporti tra Governo e Parlamento. A questo riguardo, richiamando le considerazioni svolte dal presidente Giorgetti nel corso dell'esame in Assemblea della legge di contabilità pubblica, ritiene necessario avviare una riflessione su ipotesi di modifica regolamentare volte a rendere più efficace il lavoro delle Camere. In questo contesto, pur constatando che l'esame in sede consultiva avviene all'interno di termini estremamente contenuti, esprime una valutazione complessivamente positiva sul contenuto del provvedimento, osservando come il Governo abbia realizzato una felice sintesi tra le diverse proposte avanzate, introducendo numerose misure utili al Paese all'interno di un quadro di compatibilità finanziaria assicurato dalle valutazioni di carattere tecnico svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Claudio D'AMICO (LNP) nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord Padania, sottolinea come, pur non essendo pienamente soddisfatto da talune scelte, in particolare riguardo ai servizi pubblici locali, si sia potuto comunque trovare un punto di mediazione. Conferma anche in questa sede la lealtà della Lega verso la coalizione che sostiene il Governo. Ricorda che nella richiamata materia dei servizi pubblici locali vi sono state delle proposte presentate dall'onorevole Lanzillotta quando era una autorevole esponente del Partito Democratico, che andavano nel senso della massima liberalizzazione. Ribadisce infine che, pur non arrivando a sostenere una tale impostazione, la Lega avrebbe preferito un punto di equilibrio diverso nella formulazione della norma.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina del commercio interno del riso.
C. 1991-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente e relatore, fa presente che il progetto di legge all'esame dell'Assemblea reca una nuova disciplina in materia di commercio interno del riso ed è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 novembre 2009. In quella occasione la Commissione espresse un parere favorevole, con una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a riformulare la clausola di invarianza degli oneri prevista nell'articolo 9 del nuovo testo trasmesso dalla Commissione agricoltura. Nella seduta del 12 novembre la Commissione agricoltura ha concluso l'esame del provvedimento, recependo la condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio, nonché le condizioni formulate dalla Commissione giustizia e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che non presentano peraltro profili di interesse della Commissione bilancio. Il testo all'esame dell'Assemblea, pertanto, non presenta, a suo avviso, profili problematici di carattere finanziario, così come l'unica proposta emendativa trasmessa dall'Assemblea, l'emendamento Nola 2.1. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul testo trasmesso dall'Assemblea e nulla osta sull'emendamento contenuto nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
Atto n. 145.
(Rilievi alle Commissioni II e VI)
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva relativamente all'articolo 2, in merito ai compiti in materia di vigilanza e di controllo, che si tratta di compiti già svolti ordinariamente dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Per quanto riguarda l'articolo 8, ritiene condivisibile quanto asserito dalla Commissione in ordine alla riformulazione della clausola di invarianza finanziaria.

Massimo VANNUCCI (PD), nel richiamarsi alle considerazioni già svolte nella seduta del 12 novembre relativamente ai possibili effetti economici del provvedimento, ritiene che talune misure possano avere l'effetto di allontanare gli investitori. In particolare, propone che nel parere che la Commissione si accinge a rendere si chieda di rivedere le disposizioni del provvedimento relative ai diritti degli azionisti, nonché alla loro partecipazione alle assemblee.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui i compiti in materia di vigilanza e di controllo previsti dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo rientrano tra quelli già svolti in via ordinaria dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole:, né minori entrate,.

nonché la seguente osservazione:
valutino le Commissioni l'opportunità di proporre una modifica delle disposizioni del provvedimento e, in particolare, del capoverso articolo 83-sexies dell'articolo 2, al fine di attuare pienamente le disposizioni comunitarie in materia, assicurando l'effettivo rafforzamento dei diritti degli azionisti e una loro più intensa partecipazione alle vicende societarie.».

La Commissione, all'unanimità, approva la proposta di parere.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.
Atto n. 138.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

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Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, in considerazione del fatto che la Commissione difesa ha chiesto una proroga di dieci giorni del termine per l'esame del provvedimento nonché della necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, propone il rinvio del seguito dell'esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur accedendo alla proposta del relatore, chiede di depositare agli atti una nota del Ministero della difesa relativa al provvedimento (vedi allegato).

La Commissione concorda con la proposta di rinvio avanzata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Atto n. 131.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-
ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti in relazione all'articolo 8 e all'articolo 14, comma 3, con riferimento al Consiglio direttivo dell'Agenzia, ricorda che la relazione tecnica quantifica la spesa per la partecipazione alle sedute dei due Presidenti in 5 mila euro, osservando che tali oneri, al pari di quelli relativi al Comitato di selezione, sono a carico di appositi fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Precisa, inoltre, che l'onere individuato dalla relazione tecnica deve essere considerato complessivo e non riferito a ciascun componente. Per quanto attiene alle disposizioni dell'articolo 11, precisa che la norma prevede che il Comitato consultivo si riunisca almeno due volte l'anno e che, pertanto, la relazione tecnica quantifica un onere pari a 75 mila euro, calcolato considerando un numero potenziale di sedute all'anno pari a tre. Osserva che, in ogni caso, il tetto di spesa per rimborso di tutte le missioni a carico del bilancio dell'ente è previsto nelle tabelle allegate alla relazione tecnica, nelle quali è quantificato un onere massimo pari a 100 mila euro annui. Per quanto attiene alle disposizioni in materia di organizzazione e risorse dell'Agenzia contenute negli articoli 12 e 14, rileva in via preliminare che il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64, per espressa previsione dell'articolo 14 del regolamento sarà abrogato alla data di entrata in vigore dello stesso. Per quanto concerne l'avvalimento di esperti, osserva che il numero è stato predeterminato nella misura massima di 50 unità, fermi restando i limiti di spesa precisati nelle tabelle allegate alla relazione tecnica che fissano allo scopo l'ammontare massimo di spesa medesima nel triennio, sulla base delle risorse disponibili. Pertanto, fermo restando il costo unitario pari a 5 mila euro, è stato ipotizzato un ricorso ad esperti fino alla concorrenza di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 60 mila euro per l'anno 2011. Relativamente all'osservazione circa la possibilità che i regolamenti adottati in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato siano suscettibili di incidere sui tendenziali di spesa della pubblica amministrazione, fa presente che la norma di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e), prevede comunque il rispetto dei principi fissati dalle suddette disposizioni.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto,

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preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
la spesa quantificata dalla relazione tecnica con riferimento alle riunioni del Comitato consultivo previste dall'articolo 11 è stata calcolata ipotizzando prudenzialmente tre riunioni all'anno, in quanto l'articolo 11, comma 4, prevede che il Comitato si riunisca almeno due volte l'anno;
con riferimento alla spesa per esperti, fermo restando il costo unitario medio di 5.000 euro, è stato ipotizzato un ricorso ad esperti da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca fino alla concorrenza di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 60.000 euro per l'anno 2011;
i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità devono comunque assicurare il rispetto dei principi in materia di contabilità generale dello Stato;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Atto n. 136.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni del relatore inerenti al rispetto della clausola di invarianza finanziaria, fa presente che la verifica dell'impatto del divieto generalizzato di sovracanoni su eventuali contributi aggiuntivi rientra nelle attività di controllo e di valutazione diretta ad evitare ripercussioni negative sulla finanza pubblica di cui all'articolo 5. Fa, inoltre, presente che nell'ambito di tali attività verrà verificato che le entrate derivanti dalla maggiorazione dei canoni non confliggano con la destinazione di risorse già acquisite in base alla legislazione vigente da alcune amministrazioni pubbliche. Con riferimento, invece, alle osservazioni relative ai profili di copertura finanziaria, fa presente che la clausola di cui all'articolo 7 ha portata generale, mentre la previsione del comma 3 dell'articolo 5 è diretta ad assicurare non solo l'assenza di ripercussioni negative sulla finanza pubblica, ma anche la stabilità economico finanziaria delle concessionarie autostradali. Concorda, infine, sulle osservazioni relative alla natura del comma 2 dell'articolo 5, nonché sulla opportunità di modificare nella clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7 del provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui.
la verifica dell'impatto del divieto generalizzato di sovracanoni sull'imposizione di eventuali contributi aggiuntivi rientra tra le attività di controllo dirette ad evitare ripercussioni negative per la finanza pubblica previste dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo;

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nell'ambito delle attività di controllo di cui al medesimo articolo 5 verrà altresì verificato che le entrate derivanti dalla maggiorazione dei canoni non confliggano con la destinazione di risorse già acquisite a tale titolo, sulla base della legislazione vigente, da amministrazioni pubbliche,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. I decreti di cui al comma 1 dovranno garantire l'equilibrio economico-finanziario complessivo delle concessionarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7»;
all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «nuovi oneri o maggiori oneri, né minori entrate,» con le seguenti: «nuovi o maggiori oneri».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.