CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 novembre 2009
246.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260 Governo e abb.-A

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).

La Commissione esamina le proposte emendative riferite al provvedimento.

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Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente e relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2260-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Il suddetto fascicolo contiene gli articoli aggiuntivi 3-ter.0600 e 7-undecies.0600 della Commissione, nonché l'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 6.042, non contenuti nel fascicolo n. 2 su cui la Commissione ha espresso parere nella seduta di ieri.
In proposito segnala che l'articolo aggiuntivo 3-ter.0600 reca disposizioni in materia di Piano nazionale d'azione sulle energie rinnovabili e presenta un contenuto analogo alle proposte emendative 3-ter.08, 3-ter.055 e 3-ter.056 sulle quali la Commissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta di ieri, mentre l'articolo aggiuntivo Antonio Pepe 6.042 appare di contenuto ordinamentale e, pertanto, privo di effetti finanziari.
L'articolo aggiuntivo 7-undecies.0600 prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'un per cento. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1o gennaio 2009, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, del 19 per cento dei redditi agrari dei terreni posseduti dai soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo e che non sono iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993. La proposta emendativa prevede, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 7, quarto comma, lettera b), della legge n. 984 del 1977 che ammetteva al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa anche gli atti costitutivi della società e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti e gli atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.
Al riguardo, segnala che la clausola di copertura di cui al comma 4 è formulata con riferimento al triennio 2010-2012, mentre gli oneri derivanti dal comma 1 hanno natura permanente. Inoltre, al fine di allineare temporalmente la decorrenza dell'onere e la copertura prevista, ritiene opportuno indicare esplicitamente che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino per gli atti posti in essere a decorrere dal 1o gennaio 2010. Infine, chiede al Governo di voler fornire chiarimenti in merito alla congruità della quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalla proposta emendativa ed utilizzate con finalità di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel condividere i rilievi illustrati dal relatore, ritiene che l'articolo aggiuntivo 3-ter.0600 della Commissione non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riferimento invece all'articolo aggiuntivo 7-undecies.0600 della Commissione, rileva che non appare possibile quantificare le maggiori entrate utilizzate con finalità di copertura finanziaria dei relativi oneri e pertanto esprime un avviso contrario, salvo eventuali ulteriori approfondimenti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente e relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2260 e abb.-A, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale non è possibile quantificare le maggiori entrate utilizzate con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo 7-undecies.0600;

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esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 7-undecies.0600;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3, non compresi nel fascicolo n. 2».

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Nuovo testo C. 2364 e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, illustra la proposta di legge, che reca norme in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento, segnalando come il testo, già approvato dal Senato, sia stato modificato nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia della Camera. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, che reca disposizioni in materia di erogazione dei mutui a favore delle vittime dell'usura, la nota tecnica trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nel corso dell'iter presso il Senato evidenzia, con riferimento al testo della proposta di legge originaria, che la concessione di anticipazioni sui mutui anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, determina minori garanzie sotto il profilo procedimentale, per le circostanze che giustificano l'erogazione dei mutui, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Infatti, dalla possibilità di concedere anticipazioni anche in quota superiore al 50 per cento e senza che ricorrano le situazioni di urgenza o le altre condizioni previste dall'attuale normativa potrebbe discendere un incremento dei casi in cui occorre procedere alla revoca delle somme concesse. Al riguardo, ricordando che l'erogazione dei mutui avviene nei limiti delle disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, ritiene che andrebbe comunque acquisito un chiarimento in ordine alla compatibilità dell'ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo per l'accesso a detti finanziamenti rispetto alle dotazioni del Fondo, iscritte a bilancio. In particolare, andrebbe - a suo avviso - assicurata la sostenibilità delle estensioni introdotte dal testo in esame rispetto alle disponibilità di cassa assicurate sia dagli stanziamenti annui, sia dai rientri di capitale costituiti dalle rate di mutuo.
Per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, relative alla Commissione per la gestione del fondo per la prevenzione dell'usura, valuta opportuna una conferma da parte del Governo che l'estensione del numero dei membri della commissione non comporti maggiori oneri anche per il profilo organizzativo. Ricorda, a tale proposito, che detta Commissione non è stata riordinata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge n. 223 del 2006, che prevede la riduzione del 30 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2005 della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni al fine di realizzare gli obiettivi di contenimento della spesa. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese, la norma dispone che le amministrazioni interessate debbano procedere al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, diminuzione del numero dei componenti e riduzione dei loro compensi. Inoltre la norma prevede che, nel provvedimento di riordino, venga indicato

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un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso.
Con riferimento ai benefici a favore delle vittime di richieste estorsive previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a-bis), a-ter) e b-bis) del provvedimento, osserva che, in relazione all'inclusione dei soggetti dichiarati falliti nell'ambito dei beneficiari dell'elargizione erogata a titolo di ristoro del danno patrimoniale subìto per effetto di attività estorsive, appare opportuna una conferma circa la congruità della dotazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Non ritiene, invece, che sussistano profili problematici con riferimento alla possibilità per gli enti locali di disporre l'esonero totale o parziale dal pagamento o il rimborso di tributi, tariffe e canoni locali, tenuto conto che la norma fa salvo il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. A tale ultimo riguardo, rileva, sotto il profilo formale, l'opportunità di modificare la formulazione del capoverso articolo 18-ter, comma 2, in particolar modo eliminando il riferimento alla «copertura finanziaria delle misure di cui al comma 1». Il suddetto comma potrebbe, quindi, essere - a suo avviso - riformulato nel modo seguente: «All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci». Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
Per quanto attiene all'articolo 2, comma 1, lettera d), che prevede la sospensione di termini a favore di vittime di eventi estorsivi, rileva l'esigenza di disporre di elementi di valutazione dei relativi effetti di perdita di gettito conseguenti alla disposizione in base alla quale nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni non possono essere applicati interessi e sanzioni nei confronti del soggetto esecutato. Andrebbero, inoltre, a suo avviso, fornite indicazioni circa i potenziali effetti finanziari ascrivibili alla disposizione che prevede l'estensione a dodici mesi della proroga, con la possibilità di un'ulteriore proroga annuale, dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, nonché di ogni altro atto esecutivo, con effetti negativi sui tempi di riscossione dei crediti dello Stato.
Con riferimento agli articoli 13, 14 e 15, che recano disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ritiene in primo luogo opportuno acquisire chiarimenti circa i potenziali effetti finanziari ascrivibili alla disposizione che prevede la moratoria, fino ad un anno, nei confronti dei creditori estranei all'accordo. Tali effetti finanziari potrebbero infatti prodursi nel caso in cui l'Erario o altri enti pubblici non aderiscano all'accordo. Inoltre, tenuto conto di quanto precisato dalla Nota tecnica presentata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prima richiamata, rileva che le norme non prevedono espressamente, quale condizione per l'accesso alla procedura di concordato, l'impegno all'integrale soddisfazione dei crediti assistiti da privilegio, quali quelli relativi a tributi. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Infine, con riferimento all'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento introdotto dalle norme in esame, dovrebbero essere forniti elementi al fine di escludere aggravi dal punto di vista organizzativo ed operativo per gli uffici giudiziari interessati. Quanto all'intervento dell'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, rinvia alle osservazioni relative all'articolo 22.
Per quanto attiene agli articoli 18, 19, 20 e 21, che recano norme in materia di omologazione, esecuzione, annullamento e risoluzione dell'accordo, rileva l'esigenza di acquisire chiarimenti in merito all'esatta portata del rinvio all'articolo 182-ter della legge fallimentare recato dalle norme in esame, al fine di valutare eventuali effetti di perdita di gettito ascrivibili alle medesime. Segnala che il rinvio è operato dall'articolo 18, comma 5, e fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 182-ter, il quale disciplina la modalità di

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presentazione della proposta di transazione fiscale, prevista dal primo comma dell'articolo 182-ter. Ricorda che ai sensi di tale comma, l'accordo può prevedere, tra l'altro, il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi amministrati delle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi previdenziali. I predetti chiarimenti appaiono quindi necessari anche alla luce delle precisazioni contenute nella nota del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, relativa alla versione originaria della norma in esame, che non prevedeva l'applicazione dell'istituto della transazione fiscale. La nota, infatti, escludeva aspetti pregiudizievoli per l'Erario in considerazione del fatto che il coinvolgimento dell'Agenzia delle entrate nell'accordo di ristrutturazione risultava limitato, in assenza di transazione fiscale, alla sola concessione della rateazione del credito tributario. Inoltre, dovrebbero - a suo avviso - forniti elementi di valutazione in relazione agli effetti finanziari derivanti dalla norma che prevede la sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell'indebitato. A tale proposito, sulla base di quanto affermato dalla nota del Dipartimento delle finanze, gli effetti negativi connessi all'applicazione di tale disposizione sarebbero compensati da effetti di segno opposto derivanti dalla conclusione positiva del concordato e dal conseguente assolvimento spontaneo dell'obbligazione da parte del sovraindebitato. A tale proposito, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di quantificazione dei suindicati oneri, nonché degli effetti positivi ascrivibili alla norma, benché eventuali.
Per quanto attiene agli articoli 22, 23, 24, 26 e 27, che recano disposizioni in materia di organismi di composizione della crisi, osserva che le norme appaiono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica nella misura in cui gli enti pubblici decideranno effettivamente di costituire organismi di composizione della crisi. Rileva, infatti, che le norme, pur escludendo la corresponsione di compensi e rimborsi ai componenti degli organismi, non determinano alcun meccanismo che ponga a carico del richiedente, o di altro soggetto esterno alla pubblica amministrazione, gli oneri derivanti dalle spese sostenute per lo svolgimento delle attività assegnate agli organismi stessi. Giudica, pertanto, necessario che il Governo chiarisca su quale soggetto debbano gravare i costi in questione nel caso in cui la funzione in esame sia svolta da soggetti appartenenti al comparto delle pubbliche amministrazioni. Con riferimento alla clausola di invarianza di cui all'articolo 22, comma 6, rileva, sotto il profilo formale, l'opportunità di modificare l'inciso «oneri aggiuntivi» con il seguente: «nuovi o maggiori oneri», al fine di renderlo più rispondente alla vigente prassi contabile. Con riferimento alle disposizioni in materia di accesso alle banche dati pubbliche contenute nell'articolo 25, rileva che la disposizione delinea l'obbligo di comunicazione dell'avvenuta distruzione dei dati acquisiti nell'ambito della procedura di composizione della crisi alla conclusione della procedura stessa. Tale obbligo si sostanzia nell'adozione di modalità di comunicazione, attraverso invio di raccomandata con avviso di ricevimento e posta elettronica certificata, aventi carattere di onerosità senza che la norma indichi le modalità per porre la spesa in questione a carico dell'interessato, nel caso in cui la comunicazione stessa sia effettuata da un soggetto appartenente ad una pubblica amministrazione. Sul punto, giudica necessario un chiarimento da parte del Governo.
Rileva, poi, che l'articolo 25-bis reca disposizioni in materia di deducibilità di perdite sui crediti, prevedendo in particolare che la stipulazione dell'accordo consente ai creditori di dedurre dal reddito d'impresa le relative perdite su crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi. Al riguardo, rileva l'esigenza di disporre di elementi di quantificazione dei relativi, potenziali effetti di perdita di gettito, segnalando come il riferimento all'articolo 101, comma 5, del testo unico, rispetto all'analoga disposizione contenuta nella

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proposta di legge originaria, appaia estendere l'efficacia della norma in esame anche nei confronti dei creditori soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e non soltanto, quindi, alle imprese minori, con conseguenti effetti di potenziale perdita di gettito di entità presumibilmente superiore a quella quantificata dal Dipartimento delle finanze con riguardo alla disposizione della proposta di legge originaria. A tale proposito, segnala che l'estensione dell'ambito applicativo della disposizione implica l'efficacia della medesima anche nei confronti dei creditori rappresentati da enti creditizi e finanziari ed appare ragionevole supporre che i soggetti debitori non assoggettabili a procedure concorsuali, individuabili tra le famiglie consumatrici, le imprese individuali, le società semplici e le microimprese, siano debitori in misura preponderante proprio nei confronti di tali enti. Occorre, altresì, osservare che l'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi pone attualmente dei limiti di ammontare alla deducibilità della svalutazione dei crediti e delle perdite su crediti nell'esercizio in cui tali componenti risultano in bilancio. Appare pertanto necessario chiarire se la norma in esame implichi o meno, per il soggetto creditore, il superamento di tali limiti, consentendo l'intera deducibilità delle perdite su crediti nell'esercizio di stipulazione dell'accordo. Andrebbero, infine, fornite indicazioni circa i potenziali effetti di perdita di gettito ascrivibili alla disposizione che esenta da imposte e tasse le operazioni e gli atti connessi alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento. In proposito, ritiene che si possa ragionevolmente presumere che, pur in assenza di tale procedura, i soggetti creditori avrebbero, comunque, posto in essere gli atti, consentiti dalla normativa vigente, finalizzati al recupero dei crediti vantati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), volto a disporre, al ricorrere di determinate circostanze, un'ulteriore proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, si riserva di procedere ad un ulteriore approfondimento degli effetti sulle entrate dello Stato. Riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 4), volto a disporre che, per il periodo di sospensione delle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'Erario, non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni, fa presente che la norma in discorso è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi. Osserva in particolare, che suscita perplessità la previsione di non porre a carico dell'esecutato quantomeno gli interessi sulle somme dovute all'erario, atteso pure che la generica definizione di «debiti nei confronti dell'erario» potrebbe ricomprendere anche debiti di natura diversa da quella fiscale. Rileva altresì che, mentre per tutti gli atti aventi efficacia esecutiva è prevista la sospensione per un periodo di trecento giorni, per la scadenza degli adempimenti fiscali è statuita una proroga di tre anni. Inoltre, con riferimento ai debiti nei confronti degli enti previdenziali, fa presente che la proposta determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate per sanzioni ed interessi, che non risultano né quantificati né coperti. Con riferimento all'articolo 15, comma 3-bis e all'articolo 17, comma 3, ritiene necessario, in proposito, procedere ad un ulteriore approfondimento sui possibili riflessi finanziari concernenti gli eventuali crediti erariali coinvolti e, in particolare, i crediti tributari e quelli assistiti da privilegio. Con riguardo all'articolo 25, rileva che la disposizione sembra suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati, in ragione del verosimile maggior costo amministrativo connesso ai maggiori accessi, da parte del giudice e degli organismi di composizione delle crisi, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria. Ritiene quindi necessario che sia dimostrata, in apposita relazione tecnica, l'assenza di nuovi o maggiori oneri oppure, nel caso opposto, procedere alla loro quantificazione al fine

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di individuare i relativi mezzi di copertura. Con riferimento infine all'articolo 25-bis, nel ricordare che la disposizione consente che, una volta stipulato l'accordo, i creditori possano dedurre, ai fini del reddito di impresa, le relative perdite su crediti, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, fa presente che occorre procedere ad un ulteriore approfondimento sulle minori entrate per il bilancio dello Stato. Nel rammentare inoltre che la disposizione prevede l'esenzione da imposte e tasse per le operazioni e per gli atti connessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dal capo II del provvedimento, rappresenta che la stessa appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato non quantificati né coperti. Si riserva, conclusivamente, di fornire alla Commissione ulteriori elementi di valutazione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, apprezzate le circostanze e preso atto delle dichiarazioni del sottosegretario Alberto Giorgetti, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento e chiede all'uopo al Governo di svolgere un supplemento di istruttoria. A titolo personale chiede quindi al sottosegretario di chiarire quali siano gli intendimenti del Governo in merito ai finanziamenti per la legge n. 89 del 2001, in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attesa la situazione critica in cui versano gli uffici giudiziari.

Maino MARCHI (PD) pur condividendo l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, rileva che la materia merita tuttavia una particolare attenzione e sollecitudine, anche se il testo non risulta calendarizzato a breve per i lavori dell'Assemblea. Ricorda al tal proposito l'allarme sollevato recentemente dal Presidente della Repubblica, dal Governatore della Banca d'Italia e dal procuratore nazionale antimafia in merito alla piaga dell'usura.

La Commissione concorda sulla proposta di rinvio del seguito dell'esame del provvedimento formulata dal presidente.

La seduta termina alle 9.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 novembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.
Atto n. 145.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che, in esecuzione della delega contenuta nella legge comunitaria 2008, recepisce la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che reca disposizioni sull'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Quanto ai profili di interesse della Commissione bilancio, osserva in primo luogo che le disposizioni di cui all'articolo 2, che recano modifiche alla disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario nel presupposto che i compiti in materia di vigilanza e di controllo ivi previsti rientrino fra quelli già ordinariamente svolti dalla CONSOB e dalla Banca

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d'Italia. Analoghe considerazioni valgono, a suo avviso, per l'articolo 8 del provvedimento che, nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria, dispone che le amministrazioni interessate dal provvedimento, provvedano all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sotto il profilo formale, segnala inoltre l'opportunità di modificare il termine «oneri» contenuto nel comma 1 dell'articolo 8, dal momento che la disposizione fa, esplicitamente, riferimento anche all'assenza di minori entrate. In proposito, ricorda che l'articolo 31, comma 2, della legge n. 88 del 2009 prevede che dall'attuazione della delega ivi prevista in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ritiene, pertanto, che si potrebbe esprimere una valutazione favorevole sullo schema in esame con un rilievo volto a modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria nei termini sopra delineati.

Massimo VANNUCCI (PD), pur concordando con il relatore sull'assenza di rilevanti effetti finanziari diretti dello schema di decreto in esame, sottolinea come il provvedimento reca il recepimento della direttiva 2007/36/CE, che intende rafforzare i diritti degli azionisti, in particolare attraverso l'estensione delle norme sulla trasparenza, la promozione dell'esercizio del diritto di voto per delega e, più in generale, della possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi elettronici e garantendo l'esercizio transfrontaliero del diritto di voto. Al riguardo, segnala che l'esercizio di tali diritti riveste un'importanza cruciale considerando gli effetti della recente crisi finanziaria internazionale, determinata in larga parte dall'assenza di un controllo effettivo sul governo societario da parte degli azionisti. Rileva, in proposito, come in Italia numerose indagini empiriche evidenziano un limitato grado di partecipazione complessiva degli azionisti alla vita societaria. Nel 2009 il capitale rappresentato in assemblea, esclusi gli azionisti di controllo, è risultato mediamente pari al 10 per cento del flottante, con un dato, seppure in crescita ancora nettamente inferiore ai principali mercati europei, dove tale media raggiunge e talvolta supera il 50 per cento. In questo quadro, osserva che l'impostazione generale dello schema di decreto legislativo non risponde in maniera soddisfacente agli obiettivi della direttiva 2007/36/CE, con particolare riferimento alla regolamentazione del diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto, al sistema di identificazione degli azionisti, alla convocazione assembleare e alla possibilità di maggiorazione del dividendo. Nell'esprimere quindi un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento, segnala comunque la necessità di modificare quantomeno le disposizioni contenute nei nuovi articoli 83-sexies, 83-novies, 83-duodecies, 125 e 127-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
In particolare, con riferimento all'articolo 83-sexies, segnala che ai sensi del comma 2 nelle società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani e di altri paesi europei possono esercitare il diritto di voto i titolari di conti sui quali sono registrate le azioni al termine della giornata contabile del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. La previsione di una data di registrazione a soli cinque giorni dalla data dell'assemblea rischia di limitare notevolmente gli effetti di tale istituto, deviando dagli obiettivi fondamentali della direttiva di cui si prevede il recepimento. Nella prassi, infatti, gli intermediari italiani operano tale richiesta con un termine massimo fissato a sette giorni dalla data dell'assemblea. Nel caso di investitori esteri, la procedura di registrazione e di voto si svolge in un periodo che varia tra gli otto e i dodici giorni antecedenti l'assemblea. La ricordata previsione reca, inoltre, pregiudizio all'esercizio di taluni diritti, quali ad esempio l'integrazione dell'ordine del giorno. A tale riguardo, ricorda che l'articolo 126-bis del testo unico delle disposizioni

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in materia di intermediazione finanziaria, prevede, infatti, la possibilità di integrazione dell'ordine del giorno da parte dei soci entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione. La previsione di una data di registrazione di soli cinque giorni entrerebbe quindi in contrasto con tale disposizione, dovendo l'integrazione avvenire almeno quindici giorni prima della stessa data necessaria per la legittimazione al voto. La previsione di un maggior lasso di tempo tra la data di registrazione e la data dell'assemblea contribuirebbe, inoltre, a suo avviso, ad ostacolare una partecipazione al voto da parte di investitori mossi esclusivamente da logiche speculative di brevissimo periodo, garantendo invece il diritto per gli investitori di lungo periodo. Per quanto attiene all'articolo 83-novies, osserva che in occasione dell'assemblea, la comunicazione all'emittente degli azionisti legittimati a parteciparvi dovrebbe avvenire in maniera automatica, senza necessità di richiesta da parte dell'interessato, salva sua indicazione contraria. Tale previsione consentirebbe di eliminare la necessità della richiesta di certificazione da parte dell'azionista, agevolando la verifica della legittimazione dell'azionista nei momenti di partecipazione all'assemblea e quindi l'esercizio di voto dell'investitore in situazioni transfrontaliere. Inoltre, la previsione in oggetto permetterebbe all'emittente di ricavare una rappresentazione quasi completa della compagine azionaria, favorendo una più efficiente campagna di comunicazione ed informazione nei confronti di tutti gli azionisti.
Con riferimento, all'articolo 83-duodecies, segnala che il libro soci di una società emittente rappresenta ad oggi l'unico strumento utile a ricostruire la propria compagine azionaria. Poiché tale documento risulta aggiornato solo durante pochi eventi societari, ritiene che l'introduzione di un sistema di identificazione, capace di fornire una fotografia reale dell'azionariato, non dovrebbe essere soggetto ad alcuna previsione statutaria, ma alla volontà dei legittimati richiedenti. Inoltre, l'attuale formulazione dell'articolo 83-duodecies implicherebbe, a suo avviso, una modifica dello statuto e quindi la convocazione di relativa assemblea straordinaria estendendone ulteriormente la tempistica di applicazione. In definitiva, ritiene che la disposizione così formulata possa dissuadere gli emittenti dall'usufruire di tale opportunità.
Per quanto riguarda, poi, le disposizioni relative all'avviso di convocazione dell'assemblea contenute nell'articolo 125, evidenzia la necessità di prevedere, eventualmente anche per via regolamentare, l'obbligo per le società emittenti di pubblicare una traduzione in forma libera in inglese dell'avviso garantendo così una più efficiente diffusione dell'informativa societaria anche nei confronti della comunità finanziaria internazionale.
Con riferimento all'articolo 127-quater, segnala che la previsione di una maggiorazione del dividendo per un azionista, derivante da una sua presenza continuativa, non inferiore ad un anno, tra l'azionariato dell'emittente, non trova riscontro nella normativa comunitaria da recepire, orientata a promuovere un esercizio efficace dei diritti degli azionisti piuttosto che una fidelizzazione del rapporto con l'emittente. Alla luce del direttiva 2007/36/CE una tale norma potrebbe essere comprensibile solo prevedendo anche il requisito della partecipazione dell'azionista agli eventi societari e, in primo luogo, all'assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rileva che le osservazioni del collega Vannucci attengono al merito del provvedimento piuttosto che ai suoi profili di carattere finanziario e, pertanto, dovrebbero essere più opportunamente svolte presso le Commissioni competenti per i profili di merito. Peraltro, rilevando che il termine per l'espressione dei rilievi scade il prossimo 17 novembre, propone di rinviare l'espressione del parere ad una seduta da convocare entro tale data al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sugli effetti finanziari dello schema.

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Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che non vi siano motivi ostativi al rinvio dell'espressione del parere.

La Commissione concorda con la proposta del presidente di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.
Atto n. 138.

(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale, che reca il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 629, della legge finanziaria 2008. Al riguardo, segnala che il programma pluriennale infrastrutturale quantifica preliminarmente il volume complessivo del parco alloggiativo esistente della difesa in 18.421 unità immobiliari, il volume di alloggi già destinati all'alienazione in 3.131 unità immobiliari e l'esigenza alloggiativa della difesa in 51.642 unità immobiliari. In sintesi il programma prevede la realizzazione di una media di circa 3.000 alloggi all'anno, per i primi cinque anni per un costo complessivo stimato di 1,7 miliardi di euro, la realizzazione di oltre 5.000 alloggi all'anno, per i successivi cinque anni per una spesa presunta di 2,8 miliardi di euro, nonché la costruzione di circa 2.200 alloggi all'anno, da realizzarsi in un tempo successivo e fino a completa definizione del programma per un'ulteriore spesa di 1,22 miliardi di euro. Si ipotizza, quindi, il completo soddisfacimento del citato fabbisogno abitativo nell'arco di 15 anni per un onere complessivo di circa 5,7 miliardi di euro. Relativamente alla copertura finanziaria, il programma osserva che la stessa legge finanziaria 2008 ha previsto l'alienazione delle unità alloggiative esistenti non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a 3.000 per il finanziamento iniziale del Programma e che l'Amministrazione della difesa dispone del 50 per cento dei proventi rivenienti dai canoni demaniali introitati all'Erario, di cui il 20 per cento è destinato alla realizzazione o al reperimento di altri alloggi. Considerata tuttavia l'ampiezza del quadro ipotizzato e l'entità degli stanziamenti necessari, il programma rileva la necessità di ricercare le soluzioni alternative quali il ricorso alla finanza di progetto e all'istituto della permuta, che potranno essere articolate di volta in volta in ragione di precipue e contingenti situazioni locali. Il programma specifica che il Ministero potrebbe, inoltre, procedere alla stipula di atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnino a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'amministrazione, alloggi da alienare al personale della Difesa. Per quanto concerne le aree di sedime ove far sorgere i nuovi insediamenti abitativi militari, il programma afferma che esistono aree, potenzialmente idonee per la sua concretizzazione, definite «beni del demanio militare utili allo scopo», individuati negli allegati n. 10, 11 e 12 del Programma. L'eventuale insufficienza di tali aree potrebbe essere superata - stante la consistenza del patrimonio immobiliare delle Forze armate ritenuto non ulteriormente necessario - utilizzando specifici negozi di permuta con le varie amministrazioni locali interessate.
Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, rileva che l'intervento regolamentare in esame ha natura procedurale, in quanto disciplina,

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con finalità meramente applicative della vigente normativa, i profili attuativi del programma pluriennale infrastrutturale adottato dal Ministero della difesa, in base all'articolo 2, commi da 627 a 631, della legge finanziaria 2008. Ritiene, comunque, che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito al livello di precettività delle previsioni di spesa dallo stesso programma delineate. Tali chiarimenti appaiono necessari soprattutto alla luce delle osservazioni formulate nel corso dell'esame delle suddette norme e relativamente alla quali non sono stati forniti chiarimenti da parte del Governo. Si rammenta che in sede d'esame parlamentare delle norme di cui all'articolo 2, commi da 627 a 631 della legge finanziaria 2008, si era osservato, tra l'altro, che, ai fini della neutralità finanziaria dell'operazione sui saldi di cassa e di competenza economica, appariva necessario che l'utilizzo delle entrate, riassegnate a capitoli di spesa in conto capitale, incidesse per cassa sul medesimo esercizio degli incassi da dismissione. Tale condizione non risultava, tuttavia, specificata nella formulazione della norma. Osserva, inoltre, che mentre le entrate per dismissioni immobiliari sono considerate, ai fini del rispetto dei vincoli comunitari, misure una tantum e non concorrono pertanto al miglioramento del saldo strutturale, le spese in conto capitale, effettuate a valere sulle suddette entrate, non sono considerate misure una tantum: pertanto, potrebbe determinarsi un peggioramento dell'indebitamento netto strutturale. Alla luce delle osservazioni a suo tempo formulate, che evidenziano l'incidenza delle sole poste di spesa - e non anche di quelle d'entrata - sull'andamento dei saldi strutturali, andrebbe chiarito se si sia tenuto conto, nell'ambito della definizione dei tendenziali di spesa pluriennale, della modulazione temporale quindicennale degli interventi di spesa in conto capitale previsti nel programma. Andrebbero acquisiti, inoltre, elementi di informazione sulla modulazione pluriennale del programma anche per quanto concerne l'andamento dell'entrate - le quali concorrono comunque alla determinazione dei saldi complessivi non strutturali della pubblica amministrazione - al fine di verificarne la compatibilità con il profilo temporale della spesa delineato dal programma stesso.
Giudica, infine, opportuno chiarire se nell'ambito della generale valutazione delle risorse disponibili per far fronte agli interventi di spesa delineati, tra le quali rientrano i proventi derivanti dalle alienazioni di alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate, di cui all'articolo 7, si sia tenuto conto delle modalità di computo dei prezzi di vendita degli stessi agli attuali conduttori titolari di un diritto d'opzione d'acquisto. A questi ultimi sono, infatti, riconosciute, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 10, riduzioni di considerevole entità ed altre agevolazioni, suscettibili di incidere in modo significativo sul controvalore effettivo conseguibile dalle procedure di dismissione. Con riferimento ai riflessi dell'attuazione del programma sulla finanza locale, appare altresì opportuna una conferma che, nella valutazione complessiva dell'onere attuativo del programma medesimo, si sia tenuto conto della necessità di compensare gli enti locali degli oneri di urbanizzazione connessi alla realizzazione di nuove aree di insediamento immobiliare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 14, comma 1 dispone che per le spese relative alla stima degli immobili, alla vendita e alla realizzazione delle infrastrutture di cui al programma pluriennale si provveda nell'ambito delle dotazioni previsionali di bilancio, tenuto conto anche dei proventi di cui all'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge n. 244 del 2007, precedentemente illustrata. Al riguardo, preso atto delle indicazioni contenute nella documentazione relativa al programma allegata allo schema di regolamento e tenuto conto che, come specificato dalla relazione illustrativa, le disposizioni del regolamento in esame debbono essere attuate utilizzando allo scopo anche specifiche assegnazioni su pertinenti capitoli di bilancio, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da

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parte del Governo in merito a quali specifiche risorse occorre fare riferimento.

Massimo VANNUCCI (PD) fa presente che, con delibera del 3 novembre 2009, il Consiglio centrale di rappresentanza dell'Aeronautica militare ha espresso un parere fortemente contrario sul provvedimento in esame, lamentando, tra l'altro, l'adozione di una procedura irrituale e illegittima da parte del Governo che non avrebbe presentato per il parere previsto dall'articolo 2, comma 629, della legge finanziarie 2008 l'atto nella sua veste definitiva. Nel richiamare la suddetta delibera, ricorda che, sullo schema di decreto ministeriale in esame, il Consiglio di Stato aveva espresso due pareri interlocutori ed infine un parere favorevole condizionato all'adozione, da parte del Ministero della difesa, di un programma pluriennale per la costruzione e l'acquisto di alloggi di servizio. Rileva inoltre che lo schema di decreto ministeriale in esame altera la previsione della legge finanziaria 2008 relativa al programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio in due punti essenziali con conseguenze di carattere finanziario negative per la finanza pubblica. A tal proposito, osserva che lo schema di decreto, nel definire le condizioni per l'assegnazione degli alloggi da assegnare in base all'incarico (ASI), contraddice la previsione di cui all'articolo 2, comma 628, lettera a), della richiamata legge finanziaria 2008, che prescrive «la costante presenza del titolare nella sede di servizio», richiedendo a tal fine il semplice «obbligo di abitare presso la località in cui si trova la sede di servizio» con un consistente aumento della platea dei possibili beneficiari. Rileva, a titolo di esempio, che tutto il personale in servizio nella città di Roma, dove hanno sede cinque stati maggiori e altrettanti comandi di vertici, ha l'obbligo di abitare nella città di Roma e quindi avrebbe astrattamente titolo ad un alloggio ASI. Rammenta altresì che per gli alloggi ASI si riscuote un canone figurativo di circa 80/100 euro al mese ed è applicata una franchigia che non consente di computare la superficie di un alloggio nella parte eccedente i 120 metri quadri. Osserva inoltre che legge finanziaria prevede l'alloggio ASI solo per alcune figure chiave quali il responsabile della Sala operativa, o dei nuclei antincendio o del pronto intervento, mentre per tutte le altre posizioni, la stessa legge individua la possibilità di concedere alloggi di servizio temporanei (AST) per un periodo rinnovabile e sulla base di un canone equivalente a 450 euro al mese. Rileva pertanto che tale proliferazione illegittima di alloggi ASI procurerebbe un danno all'erario di 4 mila euro all'anno per ogni alloggio e che, poiché gli alloggi ASI supererebbero le 5.000 unità, si potrebbe prevedere un danno all'erario di 20 milioni di euro all'anno. Con riferimento poi alle norme contenute nello schema di decreto ministeriale, che disciplinano la dismissione di parte del patrimonio esistente, osserva che sarebbe in tal modo introdotta una nuova una categoria di immobili, non prevista dalla richiamata legge finanziaria, da vendere attraverso una procedura di asta pubblica, con l'obbligo per l'inquilino di esercitare il diritto di prelazione sul valore risultato all'esito dell'asta stessa, rendendo in tal modo difficile e illegittima la vendita di questa parte di patrimonio. A tal proposito rileva che le conseguenze negative prevedibili per l'erario sarebbero di due tipi: una relativa al contenzioso e l'altra relativa alla mancata vendita e quindi a un ridotto autofinanziamento del programma di rinnovo e ampliamento del patrimonio immobiliare da destinare al personale della Difesa che dovrà essere compensato da fondi pubblici. Alla luce delle esposte considerazioni, propone che l'eventuale parere favorevole sia condizionato alla riformulazione del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in modo tale da renderlo conforme al dettato del citato articolo 2, comma 628, lettera a), della legge finanziaria 2008 ed alla soppressione, all'articolo 2, dei commi 7 e 8.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di poter predisporre

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gli elementi di risposta necessari a fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Atto n. 131.

(Rilievi alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che non è ancora stata completata la raccolta degli elementi istruttori necessari a fornire i chiarimenti richiesti con riferimento alle implicazioni finanziarie dello schema.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, prendendo atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Atto n. 136.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo, che reca l'attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che, ai fini del rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 7, andrebbero valutati gli effetti del provvedimento sotto diversi aspetti, anche ulteriori rispetto a quelli che l'articolo 5 sottopone espressamente al vaglio del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale disposizione evidenzia infatti l'esigenza di contemperare, in fase applicativa, la garanzia di un'adeguata redditività per le concessionarie autostradali con l'assenza di ripercussioni negative sugli equilibri di finanza pubblica. Fra gli ulteriori aspetti che appaiono suscettibili di riflessi finanziari, ricorda in particolare la necessità di verificare se il divieto generalizzato di sovracanoni sui medesimi tratti stradali comprometta l'applicabilità di eventuali contributi aggiuntivi, ove attualmente applicati su tratti della rete stradale, la necessità di valutare se la previsione di una destinazione vincolata, a favore di determinati progetti di interesse europeo, delle entrate derivanti dalla maggiorazione dei canoni ammessa per i territori montani, confligga eventualmente con l'attuale destinazione di risorse già acquisite al medesimo titolo da alcune amministrazioni pubbliche, nonché i profili fiscali connessi alle variazioni del sistema tariffario, i cui costi sono deducibili ai fini del reddito d'impresa del settore dell'autotrasporto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 5, comma 3, appare di contenuto sostanzialmente analogo ad una clausola di invarianza finanziaria. In merito a tale formulazione, giudica

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necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alle ragioni per le quali tale clausola si applica anche alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, che appare di natura ordinamentale e all'opportunità di una sua riformulazione che eventualmente richiami anche quanto previsto dall'articolo 7, comma 2. Con riferimento a tale ultima norma, rileva, sotto il profilo formale, l'opportunità di modificare il termine oneri previsto dalla clausola di invarianza con «spese» dal momento che la stessa fa, esplicitamente, riferimento anche all'assenza di minori entrate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di poter predisporre gli elementi di risposta necessari a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, presidente, prendendo atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.