ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 242 del 4 novembre 2009:
alla pagina 122, colonna 1, sostituire le parole da «Intervengono» a «alle riforme», con le seguenti: «Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Brancher.»;
alla pagina 132, colonna 2, nel penultimo paragrafo, alla quinta riga, sostituire le parole: «Allegato A» con le seguenti: «Allegato 2»;
alla pagina 148, dopo la riga 617, inserire la seguente:
LEGGE | 1336 | 26/07/1939 | NORME SUL CONDOMINIO DEI TEATRI E SUI RAPPORTI TRA PROPRIETARI DEI TEATRI E I TITOLARI DEI DIRITTI DI PALCO |
La 7a Commissione del Senato ritiene che debba essere espunta dall'Allegato 2, ove è inserita al numero 205, poiché non più vigente in quanto ha esaurito i suoi effetti. |
alla pagina 150, nella riga «LEGGE 477», inserire nella prima colonna il numero «1770» e sopprimere alla fine del primo periodo nella colonna «Osservazioni» le parole: valutare se inserirla nel presente allegato»;
alla pagina 152, nella riga 2207, aggiungere, nella colonna «Osservazioni» le seguenti parole: «7a Commissione del Senato: ritiene si debbano indicare le specifiche disposizioni da salvare.»;
alla pagina 191, nelle righe 182, 186 e alla pagina 192 alla riga 201, nella colonna «Osservazioni», sostituire il testo con il seguente: «Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, non presente nell'Allegato. Si fa presente che essa è stata abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008.
Il Ministero della giustizia ritiene che la legge debba essere inserita nell'Allegato.»;
alla pagina 192, nella riga 222, nella colonna «Osservazioni», sostituire le parole «Il Ministero della giustizia si ritiene che», con le seguenti: « Il Ministero della
Giustizia segnala che il RD n. 1728/1932 non è stato inserito nell'elenco perché contiene norme di natura regolamentare. Ritiene inoltre che anche il r.d. n. 1953 del 1926»;
alla pagina 193, nella riga 358, nella colonna «Osservazioni», inserire, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della Giustizia segnala che l'atto è stato mantenuto in vigore in quanto la commissione arbitrale ivi prevista deve ritenersi ancora operante (è richiamata ad es. dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 recante la disciplina dell'imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni). Deve invece ritenersi non più in vigore il r.d.l. 20 marzo 1930, n. 141, le cui disposizioni sono state superate dal r.d. 14 settembre 1931, n. 1175 (recante il Testo unico per la finanza locale) a sua volta abrogato dal decreto-legge n. 112 del 2008.»;
alla pagina 193, nella riga 419, nella colonna «Osservazioni», inserire, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della Giustizia segnala che le denominazioni «Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori», ecc. non sono state introdotte dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, bensì dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (recante Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali), già inserito nell'elenco degli atti da salvare.»;
alla pagina 198, dopo la riga 986, inserire la seguente:
1086 | DECRETO LEG.VO | 654 | 06/05/1948 | NORME PER L'ESERCIZIO NELLA REGIONE SICILIANA DELLE FUNZIONI SPETTANTI AL CONSIGLIO DI STATO |
Il decreto n. 654 è stato abrogato dall'articolo 14, D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373. Il Ministero della Giustizia non considera l'atto di sua competenza. |
alla pagina 199, dopo la riga 1590, inserire la seguente:
1687 | DPR | 460 | 11/07/1959 | CONCESSIONE DI AMNISTIA E INDULTO |
Il decreto del Presidente della Repubblica è stato emanato in virtù della legge delega n. 459/1959, non presente in Allegato. Il Ministero della Giustizia ritiene che tale legge non debba essere inserita nell'allegato, perché - con l'emanazione del d.P.R. n. 460 del 1959 - ha esaurito i propri effetti. |
alla pagina 199, dopo la riga 1824, inserire le seguenti:
Pag. 1871829 | LEGGE | 164 | 10/04/1962 | MODIFICHE ALLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 991, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 6, IN FAVORE DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI CHE AVEVANO SUPERATO I 50 ANNI DI ETÀ AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 6 |
Non sono presenti nell'Allegato né la legge n. n. 991/1956 né la 1. n. 6/1952. Il Ministero della Giustizia segnala che sono contenute nell'elenco delle fonti rientranti nei settori c.d. esclusi. | |
2068 | LEGGE | 430 | 07/05/1965 | MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE (LEGGE 23 OTTOBRE 1960, N. 1196 E LEGGE 16 LUGLIO 1962, N. 922) | Non è presente nell'Allegato la legge n. 922/1962. Il Ministero della Giustizia segnala che non è inserita in elenco perché si ritiene che abbia esaurito i propri effetti per incompatibilità con la legislazione successiva. | |
2082 | DPR | 757 | 05/06/1965 | NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1268 | Nell'Allegato non è presente la legge n. 1268/1964. Il Ministero della Giustizia segnala che non è inserita in elenco perché si ritiene che abbia esaurito i propri effetti per incompatibilità con la legislazione successiva. |
alla pagina 241, sopprimere la riga 582;
alla pagina 247, inserire nella riga unica, alla colonna «Elenco», il numero: «1605»;
alla pagina 264, inserire alla fine del titolo «SVILUPPO ECONOMICO» un richiamo a nota a piè di pagina; conseguentemente inserire la seguente nota a piè di pagina: «La Commissione industria del Senato nel suo parere reso il 7 ottobre 2009, ha fatto integralmente proprie le osservazioni del dossier del Servizio studi del Senato della Repubblica n. 154 e del Servizio studi della Camera dei deputati n. 109, qui riprodotte nella colonna «Osservazioni».»;
alla pagina 265, riga 154, nella colonna «Osservazioni», sostituire le parole:
Pag. 188«abrogata dall'articolo 2.», con le seguenti: «abrogata dal decreto legge n. 112 del 2008.»;
alla pagina 283, nelle righe RDL 840 e LEGGE 2528, nella colonna «Osservazioni», sostituire il testo con il seguente: «Segnalato dalla 7a Commissione del Senato, che invita a valutarne l'eventuale inserimento nell'Allegato 1.
Il Ministero per i beni e le attività culturali concorda con l'esigenza di sottrarlo all'abrogazione, disposta dal decreto legge n. 200 del 2008, suggerendo l'inserimento nell'Allegato 2.».