CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2009
245.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.05.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

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Avverte quindi che l'interrogazione Milo e Zeller n. 5-02075 è stata ritirata dai presentatori.

5-02073 Fluvi e Narducci: Esonero dei cittadini italiani frontalieri in Svizzera dalla disciplina sul rimpatrio delle attività finanziarie e sul monitoraggio fiscale.

Franco NARDUCCI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Franco NARDUCCI (PD) sottolinea come la recente introduzione delle norme sullo scudo fiscale abbia generato uno stato di forte tensione tra l'Italia e la Svizzera, che sta coinvolgendo anche i circa 55.000 lavoratori italiani frontalieri operanti nella Confederazione Elvetica, la quale ha minacciato ritorsioni nei loro confronti. Rileva a tale proposito come tali lavoratori abbiano contribuito, anche a prezzo di pesanti sacrifici personali, alla ricchezza del nostro Paese, pagando in Svizzera le imposte dovute sui redditi da loro percepiti, e debbano pertanto essere tutelati, restituendo loro la tranquillità che tale vicenda ha compromesso.
Ritiene pertanto che il comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate diramato il 9 novembre scorso non possa essere sufficiente a risolvere la problematica, sebbene sia certamente positivo il fatto che il comunicato stesso chiarisca nettamente come i frontalieri non abbiano nulla a vedere con l'evasione internazionale. Al di là di tale chiarimento, è necessario che l'ulteriore circolare esplicativa preannunciata dall'Agenzia delle entrate elimini ogni incertezza circa l'applicazione della normativa sullo scudo fiscale e sul monitoraggio fiscale.
Un ulteriore aspetto che occorrerà chiarire riguarda la posizione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, ai quali è stato inviato il questionario predisposto dall'Agenzia delle entrate per i residenti all'estero, rilevando, a tale proposito, come, in alcuni casi, tali soggetti abbiano omesso, per dimenticanza o scarsa chiarezza delle norme relative, di dichiarare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi le somme percepite all'estero a titolo di trattamento di fine rapporto, corrisposte in forma capitalizzata, sulle quali, peraltro, è già stato applicato il prelievo fiscale.
Specifica attenzione dovrà inoltre essere riservata ai cittadini ancora iscritti all'AIRE che risiedono tuttora in Svizzera, i quali in molti casi percepiscono una retribuzione inferiore a quella riconosciuta ai colleghi di pari grado svizzeri e si vedono applicare un'aliquota d'imposta mediamente più elevata di quella dei cittadini svizzeri.
Alla luce di tali circostanze sottolinea dunque come il Governo e l'Amministrazione finanziaria debbano tenere un atteggiamento di grande attenzione e responsabilità nei confronti di tali lavoratori, i quali meritano il rispetto del Paese per il contributo da essi fornito, con onestà e rigore, alla crescita economica.
Ritiene quindi che la risposta fornita dal Sottosegretario risulti eccessivamente scarna, e che sia pertanto necessario intervenire in materia con un ulteriore intervento interpretativo da parte dell'Agenzia delle entrate.

5-02074 Barbato: Verifiche fiscali sulla società ENI Insurance Limited.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara letteralmente sconvolto per il tenore della risposta fornita dal Sottosegretario, considerando in particolare inaccettabile invocare il segreto d'ufficio rispetto a questioni, come quella oggetto dell'interrogazione,

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che investono primari interessi dello Stato.
Infatti, l'ipotesi, prospettata dall'atto di sindacato ispettivo, che la società ENI Insurance, controllata integralmente dall'azionista pubblico, abbia posto fittiziamente la propria sede legale in Irlanda per fruire di vantaggi fiscali, avrebbe dovuto indurre il Governo e l'Amministrazione finanziaria ad attivarsi immediatamente per appurare tale circostanza, che, se corrispondente a verità, costituirebbe un'evidente pratica elusiva di estrema gravità, sia per il fatto in sé, sia in quanto atta a determinare un danno erariale per lo Stato italiano.
Tale vicenda evidenzia quindi, a suo giudizio, come, al di là dei proclami, il Governo non intenda svolgere un'efficace azione di contrasto all'evasione, tollerando invece che tali pratiche siano poste in essere addirittura da società controllate dallo Stato.
Sotto un ulteriore profilo, risulta parimenti assai grave che la stessa società ENI Insurance non svolga alcuna attività operativa all'interno del gruppo ENI, ma costituisca, molto probabilmente, solo una struttura destinata a collocare in posizioni dirigenziali persone che, a suo giudizio, non lo meriterebbero, determinando un ulteriore danno per lo Stato.
Sollecita quindi il Governo ad approfondire tale problematica ed a riferire compiutamente in merito al Parlamento.

5-02076 Cera e Occhiuto: Monitoraggio sulle condizioni contrattuali praticate dalle banche.

Angelo CERA (UdC) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Angelo CERA (UdC) sottolinea come l'interrogazione intenda denunciare l'inaccettabile comportamento delle banche, le quali, all'indomani dell'approvazione delle norme che hanno eliminato la commissione di massimo scoperto, hanno escogitato meccanismi per eludere tale normativa, introducendo nuovi oneri per i clienti, sostanzialmente analoghi a quelli determinati dalla commissione di massimo scoperto.
A tale riguardo cita un caso specifico, di cui è personalmente venuto a conoscenza, nel quale una banca, per uno sconfinamento rispetto al livello massimo del fido accordato di poche centinaia di euro ha addebitato, nel giro di circa due mesi, una serie di commissioni di piccolo importo che tuttavia, sommate insieme, hanno comportato un onere per il correntista pari a 360 euro.
Tale episodio, non certo isolato, rappresenta a suo giudizio la spia di un fenomeno molto diffuso che vede in molti casi le banche responsabili di comportamenti banditeschi, al limite dell'usura, in particolare nei confronti dei clienti più deboli, che sono sempre più spesso costretti a ricorrere al prestito bancario per far fronte alle proprie esigenze vitali.
In tale contesto ritiene che le iniziative indicate nella risposta dal Sottosegretario siano assolutamente insufficienti, domandandosi in particolare quanto durerà la rilevazione che la Banca d'Italia sta svolgendo presso il sistema bancario relativamente alle tipologie di spese e commissioni applicate ai correntisti. Ritiene invece indispensabile che il Governo intervenga immediatamente e con decisione sulla materia, superando un atteggiamento che, al di là dei proclami, è risultato finora molto accomodante nei confronti delle banche.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che la vicenda evidenziata dall'interrogazione n. 5-02076 debba essere segnalata alla Banca d'Italia ed all'Arbitro bancario finanziario recentemente istituito, in quanto la normativa recentemente introdotta in materia non consente l'applicazione di commissioni qualora lo scoperto di conto corrente si verifichi entro un arco temporale di trenta giorni.
Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

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Sui lavori della Commissione.

Daniele MARANTELLI (PD) in riferimento alle tematiche oggetto dell'interrogazione Fluvi n. 5-02073, condivide le considerazioni svolte dal deputato Narducci, segnalando al Sottosegretario l'esigenza di vigilare sull'attuazione della normativa sullo scudo fiscale, che sta ponendo talune problematiche specifiche ai lavoratori italiani frontalieri che operano in Svizzera.
Rileva, infatti, come eventuali ritorsioni nei loro confronti da parte delle autorità elvetiche, tra le quali è stata ventilata anche l'ipotesi di licenziamento, determinerebbero gravi conseguenze sulla situazione economica e sociale delle regioni italiane di confine, le quali, a causa dell'attuale crisi economica, difficilmente potrebbero assorbire tali lavoratori nel loro tessuto produttivo.
Ritiene quindi che il Governo debba intervenire con concretezza e realismo su tali tematiche, eventualmente ipotizzando il ricorso a strumenti di prepensionamento per tali lavoratori.

Roberto OCCHIUTO (UdC), con riferimento all'interrogazione Cera n. 5-02076, rileva come il caso evidenziato dal presentatore nell'interrogazione costituisca purtroppo l'esempio di un fenomeno molto più ampio, che deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.35.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che le interrogazioni n. 5-01625 Velo e n. 5-01666 Velo sono state sottoscritte dal deputato Ceccuzzi.

5-01625 Velo: Mantenimento delle sezioni distaccate dei servizi di pubblicità immobiliare nei comuni montani e insulari.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Franco CECCUZZI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, rilevando come gli elementi forniti possano essere valutati con soddisfazione e speranza, in particolare per quanto riguarda la percentuale molto elevata dei servizi di pubblicità immobiliare che sono resi attraverso il sistema telematico.
Rileva, comunque, come in alcune zone del Paese, in particolare nelle aree insulari, sussistano tutt'ora delle criticità in materia, riservandosi dunque di presentare un atto di indirizzo che consenta una maggiore elasticità nell'attuazione del processo di riorganizzazione dei servizi di pubblicità immobiliare, prevedendo il mantenimento delle sezioni staccate in quelle realtà territoriali che risultino particolarmente disagiate.

5-01666 Velo: Erogazione dei contributi relativi al 5 per mille attinenti all'anno d'imposta 2006.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Franco CECCUZZI (PD) si dichiara soddisfatto per la compiuta ricostruzione operata dal Sottosegretario del quadro normativo, assai articolato, concernente il 5 per mille, la quale dimostra, tuttavia, di per sé l'esigenza che il Parlamento intervenga rapidamente per semplificare la disciplina estremamente complessa, vigente in materia, e per dare certezza e stabilità ad un istituto di civiltà fiscale sempre più largamente utilizzato dai contribuenti, anche la fine di garantire che le quote di

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spettanza dei singoli enti possano essere distribuite più rapidamente agli aventi diritto.
Contesta, invece, le affermazioni di alcuni esponenti di Governo secondo le quali gli interventi normativi in tale settore necessiterebbero di copertura finanziaria, rilevando come il meccanismo del 5 per mille si riferisca ad un gettito tributario già previsto dalla legislazione vigente.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.55.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2897, di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, e, quindi, all'audizione del Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo.

DL 135/2009: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 2897, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 135 del 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee.
Evidenzia in primo luogo come il testo del decreto-legge, che si componeva originariamente di 20 articoli, abbia subito significative modifiche nel durante l'esame al Senato, nel corso del quale sono stati aggiunti 13 nuovi articoli ed è stato soppresso l'articolo 14.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 3-bis, 10, 11, 12, 13, 19 e 19-bis.
L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza dall'anno 2009 l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale della Guardia di finanza di cui all'articolo 1, comma 93, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).
A tale riguardo ricorda che il predetto programma, finalizzato al contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, prevede contributi annuali di 40 milioni di euro per 15 anni, per il completamento della dotazione infrastrutturale del Corpo, ed autorizza inoltre la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.
Il comma 2, autorizza invece l'avvio del programma pluriennale per lo sviluppo e l'adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto.
Il comma 3 istituisce presso il Ministero dell'economia, ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, un Fondo cui affluiscono

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le risorse disponibili in conto residui non ancora impegnate al 1o ottobre 2009, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), concernenti contributi per lo sviluppo dell'industria aeronautica ad alta tecnologia. Tale Fondo viene ripartito in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi 1 e 2.
L'articolo 10 intende superare una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in merito alla norma nazionale che impone alle imprese di assicurazione non aventi sede nel territorio italiano di nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi relativi ai contratti di assicurazione.
A tal fine l'articolo esclude da tale obbligo le imprese assicuratrici che abbiano la sede principale in Stati dell'Unione europea, ovvero in Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.
L'articolo 11 intende anch'esso adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria, chiudendo la procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia relativamente al regime delle detrazioni IVA per operazioni poste in essere nei confronti di soggetti esteri che abbiano una stabile organizzazione in Italia.
A tale riguardo ricorda che la previgente disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevedeva due distinte modalità per l'effettuazione di tali detrazioni, a seconda che le operazioni imponibili IVA siano poste in essere nei confronti della stabile organizzazione in Italia del soggetto estero, ovvero direttamente nei confronti del soggetto estero (cosiddetta «casa madre»).
Nel primo caso la detrazione può essere fruita portando in compensazione l'IVA assolta in sede di dichiarazione IVA presentata dalla stabile organizzazione; nel secondo caso, invece, il soggetto estero deve identificarsi attraverso apposita dichiarazione all'ufficio IVA competente, prima dell'effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, ovvero deve nominare un rappresentante fiscale in Italia e presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-ter del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633.
Tale diversità di disciplina comportava, a giudizio della Commissione europea, una differenziazione non giustificata ed incompatibile con la disciplina comunitaria in materia di IVA.
In tale contesto l'articolo 11 intende superare tale duplice regime, attraverso alcune modifiche all'articolo 17 ed all'articolo 38-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633.
In particolare la lettera a) del comma 1 modifica il secondo comma dell'articolo 17, escludendo la possibilità, per i soggetti esteri che abbiano una stabile organizzazione in Italia, di procedere all'identificazione ai sensi dell'articolo 35-ter ovvero alla nomina di un proprio rappresentante: conseguentemente gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione della disciplina IVA saranno adempiuti o esercitati attraverso la stabile organizzazione.
Pertanto, alla luce delle modifiche appena illustrate, gli adempimenti IVA in materia potranno essere svolti attraverso la stabile organizzazione del soggetto estero, ovvero mediante il soggetto nazionale cessionario del bene o committente del servizio, il quale procederà ad emettere fattura per l'operazione, effettuate in forza del meccanismo del cosiddetto «reverse charge», previsto in alcuni casi dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario agisca nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
La lettera b) del medesimo comma 1 reca invece alcune modifiche al primo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 relativamente all'esecuzione dei rimborsi nei confronti di soggetti non residenti.
In sostanza si prevede che i soggetti residenti negli Stati membri dell'Unione europea i quali abbiano una stabile organizzazione

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non debbano procedere alla detrazione dell'IVA assolta sui beni o servizi acquistati attraverso il meccanismo del rimborso, ma potranno procedere alla detrazione attraverso la propria stabile organizzazione in Italia che compenserà la somma da detrarre in sede di liquidazione IVA periodica.
L'articolo 12, anch'esso volto a superare una procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia, interviene sul regime tributario relativo alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).
Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria per il 2007) per le SIIQ residenti fiscalmente in Italia che svolgano prevalentemente attività di locazione immobiliare, la quota del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare è assoggettato ad un regime fiscale speciale opzionale: in sostanza tale quota di reddito è esente dall'imposta sul reddito delle società e dall'IRAP, mentre è assoggettata ad imposizione all'atto della distribuzione dei dividendi nei confronti dei soci delle predette società, mediante applicazione di una ritenuta del 20 per cento, applicata a titolo d'acconto nei confronti di soggetti esercenti attività imprenditoriale ed applicata a titolo di imposta in tutti gli altri casi.
L'accesso al predetto regime fiscale speciale è condizionato all'obbligo, per la SIIQ, di distribuire ai soci in ciascun esercizio almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare. Il predetto regime speciale comporta altresì l'assoggettamento, anche in questo caso opzionale, ad imposta sostitutiva con aliquota del 20 per cento ai fini IRES ed IRAP, delle plusvalenze relative agli immobili destinati a locazione realizzate alla chiusura dell'ultimo esercizio fiscale in regime ordinario, le quali sono calcolate sulla base del valore normale degli immobili stessi.
La normativa previgente circoscriveva l'ambito di applicazione di tale regime speciale alle sole SIIQ italiane, escludendo invece le stabili organizzazioni in Italia di società residenti in Paesi membri dell'Unione europea, ovvero in Stati appartenenti allo Spazio economico europeo. Tale esclusione è stata considerata in contrasto con la normativa europea da parte della Commissione europea, la quale ha pertanto avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.
In tale contesto l'articolo 12 inserisce un comma 141-bis nell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che il predetto regime speciale si applichi, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, anche alle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo che assicurino adeguato scambio di informazioni, le quali posseggano in Italia stabili organizzazioni che svolgano in via prevalente l'attività di locazione immobiliare.
Conseguentemente si prevede che il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione svolta dalle predette stabili organizzazioni, sul quale vige il regime di esenzione, sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota del 20 per cento.
L'articolo 13 intende consentire la chiusura di una procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia relativamente alla disciplina dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati.
Al riguardo rammenta che, ai sensi della previgente formulazione dell'articolo 62, comma 5, del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione degli oli lubrificanti usati erano assoggettati ad una imposta di consumo ridotta del 50 per cento rispetto a quella applicata agli oli lubrificanti nuovi. In conseguenza di tale previsione agli oli lubrificanti nuovi si applicava un'aliquota di accisa di 842 euro per tonnellata, mentre agli oli rigenerati si applicava un'aliquota 421 euro per tonnellata.
Successivamente l'articolo 1, comma 116, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha dettato una

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norma di interpretazione autentica del predetto comma 5, volta a precisare che l'aliquota di accisa ridotta si applica ai soli oli lubrificanti usati raccolti in Italia.
Il combinato disposto delle predette disposizioni è stato ritenuto dalla Commissione europea in contrasto con la disciplina comunitaria, in quanto rappresenterebbe un regime di favore che discriminerebbe gli oli lubrificanti rigenerati raccolti in altri Stati membri dell'Unione europea.
Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 13 sopprime la predetta norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 116 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, mentre il comma 2, lettera a) numero 1, e lettera b), apporta alcune modifiche al predetto comma 5 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 504 del 1995 ed all'allegato 1 del medesimo decreto legislativo, nel senso di rendere omogenea l'aliquota di accisa applicabile agli oli lubrificanti rigenerati con quella applicabile agli oli lubrificanti nuovi, fissandola in entrambi i casi a 750 euro per tonnellata.
Secondo quanto indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, la predetta rimodulazione di aliquote dovrebbe avere effetti neutrali sul gettito dell'accisa riferita agli oli lubrificanti, che dovrebbe rimanere pari a 374,01 milioni di euro annui.
Inoltre, l'articolo 13 interviene sull'ultimo periodo del comma 5 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, il quale specificava i prodotti energetici ottenuti nel corso del processo di rigenerazione sono esenti dall'imposizione.
Anche tale previsione è stata considerata in contrasto con la normativa europea dalla Commissione europea, la quale ha negato allo Stato italiano la concessione di una specifica deroga in materia.
Conseguentemente il comma 2, lettera a), numero 2, sopprimendo il predetto ultimo periodo del comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 1995, elimina l'esenzione precedentemente prevista per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione degli oli, stabilendo che ad essi si applichino le aliquote di accisa ordinaria.
In tale contesto il comma 3 reca una norma di natura transitoria ai sensi del quale agli stock di oli lubrificanti rigenerati che, alla mezzanotte della data di entrata in vigore del decreto-legge, giacessero presso depositi commerciali nazionali, non ancora assoggettati ad accisa e di ammontare non inferiore ad una tonnellata, si applica l'accisa ridotta prevista prima dell'entrata in vigore del decreto-legge.
In connessione con le disposizioni appena illustrate, il comma 4 apporta una serie di modifiche all'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente alla disciplina ai consorzi per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.
Infatti, l'eliminazione dell'agevolazione fiscale prevista per gli oli lubrificanti usati comporta effetti anche sull'operatività dei predetti consorzi, i quali cedono alle imprese di rigenerazione gli oli usati e da ciò ritraggono le risorse necessarie per il proprio finanziamento.
Nel nuovo contesto normativo si elimina l'obbligo, per i consorzi di garantire alle imprese che svolgono le attività di rigenerazione i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo, prevedendosi invece che i consorzi concordino con tali imprese i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei alla rigenerazione.
Inoltre si introducono tre nuove lettere nel comma 12 del già citato articolo 236, con le quali si stabilisce:
a) che gli oli usati siano ceduti alle imprese di rigenerazione in ragione del rapporto tra quantità raccolta e richiesta delle capacità produttive degli impianti e della pregressa produzione di lubrificanti rigenerati;
b) che i consorzi corrispondano alle imprese un corrispettivo per la rigenerazione determinato in funzione della situazione

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di mercato dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati alla combustione;
c) assicurare che l'olio non rigenerabile o non ritirato dalle imprese di rigenerazione sia avviato alla combustione e che l'olio comunque non utilizzabile sia smaltito nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

L'articolo 19 è finalizzato a dare completa attuazione alla decisione della Commissione europea concernente il recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizio a prevalente capitale pubblico riconosciuti dall'articolo 3, comma 70 della legge n. 549 del 1995 e dall'articolo 66, comma 14 del decreto-legge n. 331 del 1993.
Al riguardo ricorda che le disposizioni appena richiamate prevedevano l'esenzione triennale dall'imposta sui redditi in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica e delle aziende speciali, nonché dei relativi consorzi, istituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.
Tale normativa è stata dichiarata in contrasto con la disciplina comunitaria relativa agli aiuti di Stato da parte della Commissione europea, la quale ha richiesto all'Italia di procedere senza indugio al recupero di dette agevolazioni e dei relativi interessi.
A tal fine l'articolo 24 del decreto-legge n. 185 del 2008 ha affidato all'Agenzia delle entrate il compito di procedere a tale recupero secondo i principi e le procedure di accertamento e riscossione previste per l'imposta sui redditi.
In tale contesto il comma 1 dell'articolo 19 inserisce un nuovo comma 1-bis nel predetto articolo 24 del decreto-legge n. 185, il quale stabilisce che, in sede di determinazione della base imponibile in relazione alla quale deve essere calcolato l'ammontare di imposte oggetto di recupero, non devono essere considerate le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società pubbliche cui si applicava l'esenzione.
Inoltre il secondo periodo del nuovo comma 1-bis prevede che gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate possono essere integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi di accertamento alle società interessate.
In connessione con tale previsione, l'ultimo periodo del comma 1-bis stabilisce che le somme dovute in base ai predetti accertamenti integrativi devono essere versate entro quindici giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento, in deroga alla norma del comma 3 del già citato articolo 24, secondo la quale il versamento delle somme indicate negli avvisi di accertamento deve avvenire entro trenta giorni dalla loro notifica, pena l'iscrizione al ruolo delle somme non versate.
Il comma 2 prevede che le maggiori entrate derivanti dalla modifica appena descritta, stimate dalla relazione tecnica in 400 milioni di euro, per una parte, pari a 128.580.000 euro, siano destinate alla copertura degli oneri per l'effettuazione del sesto Censimento generale dell'agricoltura, previsto dall'articolo 17 del decreto-legge in esame, e, per la restante parte, siano riversate alla contabilità speciale di cui all'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, nella quale confluiranno anche le maggiori entrate derivanti dal rimpatrio o dalla regolarizzazione di attività detenute all'estero, per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.
L'articolo 19-bis, introdotto dal Senato, prevede, al comma 1, che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al Patto di stabilità, per realizzare il coordinamento informativo dei dati dell'Amministrazione statale, regionale e locale, nonché al fine di istituire la banca dati per l'attuazione della legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo per l'attuazione del federalismo fiscale, le regioni e le province autonome trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita dall'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, i dati relativi agli accertamenti ed agli impegni, nonché agli incassi ed ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, sono trasmessi entro 30 giorni dalla data

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di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Per i dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011, i dati sono invece trasmessi dai predetti enti entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto il 2011, le certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio degli enti locali devono recare anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi. Tali dati sono trasmessi dal Ministero dell'interno alla predetta Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.
Il comma 3 modifica l'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della già citata legge n. 42 del 2009, al fine di prevedere che la relazione del Governo alle Camere concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e le ipotesi di definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni e le province autonome non deve avvenire contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale recata dall'articolo 2 della medesima legge n. 42, ma entro il 30 giugno 2010.
Al riguardo rileva come le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 fossero state inserite, rispettivamente, all'articolo 15, commi 3 e 4, e all'articolo 2, comma 6, lettera d), della proposta di legge C. 2555 «Legge di contabilità e finanza pubblica», e siano successivamente espunte dal testo nel corso della discussione presso l'Assemblea della Camera del provvedimento.
Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, ricorda che nel testo originario del decreto-legge era contenuto l'articolo 14, soppresso dal Senato, il quale era volto a chiudere una procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia per la contrarietà con l'ordinamento comunitario della normativa nazionale relativa al trattamento tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero, recato dall'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983.
In sostanza la disposizione intendeva porre rimedio al disallineamento tra il trattamento fiscale dei proventi, conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore aventi la residenza in Italia, derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari non armonizzati di diritto estero, per la parte qualificabile come reddito di capitale, e il trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi mobiliari non armonizzati italiani, sempre conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore aventi la residenza in Italia.
Per quanto riguarda le altre disposizioni del decreto-legge, l'articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2003, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea.
Nello specifico, la norma introduce due diverse modalità di consegna da parte delle imprese di autoriparazione dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli: direttamente ad un centro di raccolta organizzato dai produttori dei veicoli qualora le stesse imprese siano iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali; avvalendosi, negli altri casi, di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, ad eccezione di quelle imprese per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.
Viene inoltre disposto l'obbligo, per il produttore dei componenti del veicolo, di mettere a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale.
L'articolo 2, comma 1, modifica le norme relative all'organismo di regolazione della concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003, stabilendo l'indipendenza dell'organismo da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione

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di un contratto di servizio pubblico, prevede l'assegnazione di risorse umane e finanziarie adeguate allo svolgimento dei compiti ad esso affidati, e attribuisce all'organismo stesso specifici poteri sanzionatori.
Il comma 2 prevede l'attribuzione al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie del trattamento giuridico ed economico spettante all'Agenzia nazionale per la sicurezza nel volo.
Il comma 2-bis, modificando l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, sopprime il divieto di partecipare a medesime procedure di gara, in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio, per le imprese cui le autorità competenti abbiano aggiudicato direttamente i contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia.
L'articolo 3 reca una serie di modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, volte ad abrogare quelle norme che prevedono l'esclusione automatica dalle gare delle offerte provenienti da concorrenti legati tra loro da rapporti di controllo, in quanto esse, non permettendo alle imprese di dimostrare che le offerte non sono collegate tra di loro, contrastano con i principi del diritto comunitario ribaditi con la recente sentenza della Corte di giustizia europea del 19 maggio 2009, causa C-538/07.
L'articolo 3-ter, comma 1, introduce alcune modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, al fine di limitare la costituzione di società miste Anas-regioni da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall'altra, alle sole funzioni di concedente, escludendo quelle di concessionario.
Il comma 2 fa salvi i poteri e le funzioni conferite ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per i quali trova applicazione il testo previgente del citato comma 289.
L'articolo 3-quater, relativamente al divieto di porre in commercio elettrodomestici, lampadine e motori elettrici privi di determinati requisiti di efficienza e rispetto dell'ambiente, fa venir meno la disciplina in materia recata dalla legge finanziaria per il 2008, rifacendosi integralmente alle prescrizioni fissate dai regolamenti comunitari di applicazione della direttiva 2005/32/CE, più dettagliati quanto ai requisiti minimi e più articolati quanto alla tempistica applicativa.
L'articolo 3-quinquies reca alcune disposizioni volte a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, sulla falsariga di quanto già previsto per la ricostruzione in Abruzzo.
A tal fine, è affidato al Prefetto della provincia di Milano il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche. In tale attività il Prefetto è supportato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, chiamato a elaborare apposite linee guida. È altresì prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cosiddetta white list).
L'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, alcune misure urgenti volte a ridefinire la collocazione amministrativa e la governance del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e della attività di gestione del protocollo di Kyoto, anche per consentire l'immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE, nelle more del suo recepimento.
I commi 3, 3-bis, 4 e 5 prevedono invece l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato alla promozione di investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali e che, nel contempo,

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consenta un'accelerazione e snellimento delle procedure previste dal decreto legislativo n. 59 del 2005 per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Il comma 5-bis modifica il comma 11 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009, sul regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, al fine di prevedere la concertazione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 20 del 2007.
L'articolo 4-bis sostituisce il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 182 del 2003, al fine di integrare le disposizioni per l'elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attraverso l'attribuzione alle regioni di una serie di compiti in materia, in modo da interrompere la procedura di infrazione in corso a carico dell'Italia (n. 2005/2015).
L'articolo 5 prevede, in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), l'obbligo - da espletarsi entro il 31 dicembre 2009 - di comunicazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dei dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato negli anni 2007-2008. I produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo all'anno 2006. Il comma 2 introduce per i sistemi collettivi di gestione dei RAEE analoghi obblighi di comunicazione in merito ai dati relativi al peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008.
L'articolo 5-bis reca, al comma 1, una serie di modifiche alla Parte sesta del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, al fine di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale. La lettera d) del comma 1, nonché il comma 2 novellano l'articolo 317 del predetto Codice dell'ambiente e l'articolo 2 del decreto-legge n. 208 del 2008, al fine di convogliare le somme riscosse a titolo di risarcimento di danno ambientale nel fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili.
L'articolo 6 opera alcune correzioni materiali a norme del decreto legislativo n. 109 del 1992 che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari.
L'articolo 7, ai commi 1 e 2, risponde all'esigenza di porre rimedio alle carenze del quadro normativo metrologico-legale applicabile ai sistemi di misura installati nell'ambito delle reti di trasporto del gas naturale, riscontrate dalla Commissione europea, che ha evidenziato come tali carenze costituiscano un ostacolo all'uso e alla commercializzazione di contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma impiegati in campo industriale. Inoltre l'articolo reca disposizioni necessarie a rendere conformi alle norme di metrologia legale i sistemi di misura utilizzati dai clienti finali industriali del sistema del gas naturale.
Il comma 2-bis invece prevede che il termine di cui all'articolo 27, commi 18 e 19, della legge n. 99 del 2009, concernente il calcolo della quota minima obbligatoria di energia da fonti rinnovabili che deve essere introdotta nella rete nazionale, decorra dal 2012 anziché dal 2011.
L'articolo 8 autorizza la spesa di 42 milioni di euro nel 2009 per interventi connessi all'implementazione del numero di emergenza unico europeo 112.
L'articolo 8-bis vincola a favore del Centro nazionale trapianti, per un importo non inferiore a 2 milioni di euro annui, le risorse del fondo per la realizzazione di interventi nel settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009. La norma prevede altresì

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che le risorse vincolate devono essere utilizzate per attuare la disciplina in materia di cellule riproduttive e di tessuti e cellule umani.
L'articolo 9 dispone in materia di controlli di sicurezza su forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero, riconoscendo la specialità dell'Amministrazione delle Difesa in materia sanitaria.
L'articolo 15 modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
In particolare, il comma 1, modificato in più punti dal Senato, novella l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. La nuova disciplina esclude la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali dalla disciplina di carattere generale sull'affidamento dei servizi pubblici locali; prevede, quale ulteriore modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento a società «miste», purché il socio privato sia selezionato attraverso procedure pubbliche e partecipi con non meno del 40 per cento; introduce un silenzio assenso sul parere che l'Antitrust è chiamato a dare sulle ipotesi «straordinarie» di affidamento in house (vale a dire senza gara), per il quale non sono previste interruzioni in relazione ad eventuali attività interlocutorie; detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo.
Il comma 1-bis consente la prosecuzione, oltre il termine del 31 dicembre 2010, dei contratti di trasporto pubblico locale su gomma, non affidati tramite gara, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.
Il comma 1-ter stabilisce il principio della autonomia gestionale del soggetto gestore del servizio idrico integrato e della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e deve essere esercitato garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.
Il comma 2 elimina - mediante la soppressione del quarto periodo dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009 - la competenza della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche sul parere preventivo per la concessioni di affidamenti «in house».
Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga di ulteriori sei mesi (e quindi fino alla metà di febbraio 2010) l'applicazione della tariffazione ai rifiuti assimilati per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il comma 2-ter proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, il termine entro il quale non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000/kg (il cosiddetto fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003.
Il comma 2-quater, differisce il termine (fissato in 120 giorni dall'articolo 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008) entro il quale deve essere fissato l'importo della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione da restituire da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Tale termine è ora spostato a 210 giorni.
L'articolo 16 reca disposizioni a tutela del Made in Italy.
In particolare, i commi da 1 a 4 introducono una regolamentazione dell'uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali «100 per cento made in Italy», «100 per cento Italia», «tutto italiano» o simili, prevedendo una sanzione penale per l'uso indebito di tali indicazioni di vendita ovvero di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione.

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I commi da 5 a 8 sanzionano la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani, a tal fine provvedendo a modificare la disciplina di cui al comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) - come da ultimo novellato dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 99 del 2009 - in modo da specificare la condotta sanzionata e da qualificare la violazione come illecito amministrativo.
Il comma 8-bis reca alcune modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 297 del 2004, sulle produzioni DOP e IGP, consentendo, a seguito di autorizzazione del Consorzio ed in presenza di specifiche norme regolamentari approvate dal Ministero delle politiche agricole, l'immissione al consumo di tali produzioni dopo che siano state private del marchio in precedenza apposto.
L'articolo 17 autorizza, al fine di far fronte all'obbligo comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1166/2008, la spesa di 128.580.000 euro per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6o Censimento generale agricolo.
L'articolo 17-bis integra le disposizioni relative al contenuto obbligatorio del fascicolo aziendale per le imprese di pesca.
L'articolo 18 interviene sulla disciplina delle quote latte, introducendo nuove disposizioni in merito alle trattenute, ed ai successivi versamenti, che gli acquirenti di latte sono tenuti ad effettuare nei confronti dei produttori che eccedano la propria quota produttiva, secondo le modalità attualmente previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 49 del 2003 sul prelievo supplementare in tema di quote latte.
L'articolo 19-ter determina il trasferimento gratuito dalla Tirrenia S.p.a. alle regioni Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del 100 per cento del capitale della Caremar, della Saremar e della Toremar. Dispone, altresì, la cessione gratuita dalla Campania al Lazio del ramo d'azienda di Caremar relativo ai collegamenti con l'arcipelago pontino.
La disposizione proroga inoltre, le convenzioni del gruppo Tirrenia con lo Stato sino al 30 settembre 2010, data entro cui si prevede il completamento del processo di privatizzazione previa pubblicazione, entro il 31 dicembre 2009, del relativo bando di gara.
Si stabilisce, infine, la prosecuzione degli investimenti, per un importo pari a 184,94 milioni di euro, per un periodo fino ad otto anni per Tirrenia e fino a 12 anni per le società regionali Siremar, Caremar, Saremar e Toremar.
L'articolo 19-quater modifica l'articolo 47 della legge n. 428 del 1990 (legge comunitaria per il 1990), in materia di tutele dei lavoratori nel caso di trasferimento d'azienda.
La disposizione è volta, in particolare, a dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea dell'11 giugno 2009, stabilendo che in caso di accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del Codice civile, secondo il quale il rapporto di lavoro continua con il cessionario dell'azienda, conservando in capo al lavoratore tutti i diritti che ne derivano, trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, qualora il trasferimento riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale o per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.
L'articolo 20 introduce una norma transitoria in base alla quale sono fatti salvi gli affidamenti della gestione di farmacie comunali a società che già svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 219 del 2006.
L'articolo 20-bis proroga sino al termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge la possibilità, per coloro che prima del 1o agosto 2005 avevano costituito banche dati

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sulla base di elenchi telefonici pubblici di utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali. Entro la medesima data dovrà essere istituito un registro pubblico delle opposizioni, sotto la vigilanza dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
In base alle novelle apportate dalla disposizione al codice della in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, attraverso l'iscrizione del numero di telefono in tale registro, potrà essere esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati mediante l'impiego del telefono per finalità commerciali.
L'articolo 20-ter modifica la legge n. 1185 del 1967, recante norme sui passaporti, al fine di dare attuazione al regolamento (CE) 444/2009. La norma dispone che il passaporto spetti ad ogni cittadino, indipendentemente dall'età, prevedendo tuttavia che, per tutti i minori di età inferiore ai quattordici anni, l'uso del documento di viaggio sia subordinato alla condizione che i minori viaggino accompagnati o con l'indicazione dell'affidamento. Contestualmente, in conformità del principio «una persona - un passaporto» viene eliminata la possibilità dell'iscrizione del minore sul passaporto del genitore. La validità generale del passaporto viene confermata a dieci anni stabilendo delle eccezioni relativamente alla validità del passaporto dei minori. Per impossibilità temporanea o per particolari esigenze, i titolari dei documenti di viaggio sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, disponendo che in tal caso sia emesso un passaporto di validità pari o inferiore a dodici mesi.
Rileva quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto fin d'ora di esprimere su di esso parere favorevole.

Antonio PEPE (PdL), nell'esprimere apprezzamento per l'analisi compiuta dal relatore sul provvedimento, sottolinea, in particolare, la rilevanza dell'articolo 16, il quale reca norme a tutela del made in Italy che rafforzeranno gli strumenti di tutela in favore degli imprenditori, degli agricoltori e dei consumatori, evitando soprattutto che questi ultimi possano essere sviati o confusi da usi impropri o truffaldini delle indicazioni di vendita dei prodotti.

Gianfranco CONTE, presidente, considerato che i gruppi di opposizione hanno chiesto di non procedere alla votazione del parere sul provvedimento nella seduta odierna, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 8,45 di domani.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.
Audizione del Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, dottor Roberto Rinaldi.
(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Roberto RINALDI, Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Angelo CERA (UdC), Antonio PEPE (PdL), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Alessandro PAGANO (PdL) e Franco CECCUZZI (PD), ai quali risponde Roberto RINALDI, Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia.

Dopo un intervento del deputato Alessandro PAGANO (PdL) riprende la sua replica Roberto RINALDI, Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia.

Intervengono i deputati Francesco BARBATO (IdV), Maurizio FUGATTI (LNP) e Gianfranco CONTE, presidente.

Roberto RINALDI, Capo Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, e Marco TROIANI, Direttore - Servizio Supervisione intermediari specializzati della Banca d'Italia, svolgono interventi in risposta ai quesiti posti, nel corso dei quali intervengono, a più riprese, Alessandro PAGANO (PdL), Maurizio FUGATTI (LNP) e Gianfranco CONTE, presidente.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il dottor Rinaldi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI