CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2009
244.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 novembre 2009.

Audizione di rappresentanti dell'ENEA, dell'ENEL e di a2a, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 novembre 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI indi del vicepresidente Roberto TORTOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.25.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

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Tommaso FOTI (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori i quali, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un'attività d'impresa.
Al riguardo, osserva che si tratta di un provvedimento importante e innovativo che, pur conservando ai citati trattamenti di sostegno al reddito l'irrinunciabile finzione di ammortizzatori sociali, li pone come base concreta per la creazione di nuove imprese e, in tal modo, di nuovo reddito e di nuova occupazione.
Osserva, al tempo stesso, che il complesso degli incentivi e degli sgravi introdotti dal provvedimento in esame, consente di limitare il rischio che i lavoratori, purtroppo usciti dal processo produttivo, finiscano per «rifugiarsi» nell'area del lavoro sommerso, con conseguenti effetti negativi sul piano delle entrate tributarie per lo Stato e della concorrenza del mercato, ma anche in termini di minori tutele e di minore sicurezza sul posto di lavoro.
Passando al contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 individua le specifiche agevolazioni ai lavoratori che fruiscano di determinati strumenti di sostegno al reddito e abbiano l'intenzione di iniziare un'attività imprenditoriale, prevedendo, in particolare, l'erogazione, in luogo delle singole tipologie di indennità, di un'unica indennità mensile, pari al 50 per cento del trattamento previsto per i lavoratori che accedono ai cosiddetti «ammortizzatori sociali in deroga».
Lo stesso articolo 1, prevede, inoltre, agevolazioni previdenziali con l'esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel caso in cui nelle nuove imprese vengano assunti altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito. Resta comunque fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere tali lavoratori all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L'articolo 2, in tema di finanziamenti agevolati alle nuove imprese, stabilisce quindi che, dietro specifica richiesta, i lavoratori che avviano attività d'impresa possono ottenere in una unica soluzione la restante quota - 50 per cento - degli ammortizzatori sociali loro spettanti e che i medesimi lavoratori possano accedere a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura.
L'articolo 3 reca agevolazioni fiscali, introducendo un regime agevolato, valido fino al 31 dicembre 2010, in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che avviano una nuova attività. I principali benefici riguardano la determinazione del reddito in base al principio di cassa, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali pari al 20 per cento, l'esenzione dall'IRAP, la non applicazione dell'IVA sulle operazioni attive, semplificazioni ed esoneri da adempimenti contabili e tributari e la deduzione dall'imposta sul reddito delle spese di formazione professionale.
L'articolo 3-bis introduce norme per il coordinamento normativo e finanziario del provvedimento, individuando nelle disposizioni di cui ai decreti-legge n. 185 del 2008 e n. 78 del 2009 il quadro normativo di riferimento.
Osserva, quindi, che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e che gli articoli 6 e 6-bis individuano, rispettivamente, le forme imprenditoriali ammesse ai benefici previsti dal provvedimento e le modalità di inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana.
Quanto, invece, ai profili di più stretta connessione con le materie di competenza della VIII Commissione, rileva che l'articolo 5 prevede l'esonero, in via transitoria, per le nuove imprese, dagli obblighi previsti dagli articoli 189, 190 e 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, vale a dire dal cosiddetto «Codice ambientale».
Al riguardo, osserva che, fermo restando il giudizio positivo sugli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame, l'attuale formulazione dell'articolo 5 del testo in esame desti talune perplessità.
Segnala, altresì, l'opportunità di valutare la compatibilità di tale disposizione

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con la normativa comunitaria in materia di rifiuti, anche in considerazione del fatto che l'esonero previsto potrebbe incidere in modo significativo sui rifiuti pericolosi, per i quali, peraltro, non vengono definiti criteri certi rispetto ai limiti oltre i quali la rilevanza dell'inquinamento non dovrebbe più essere considerata «scarsa».
In conclusione, si riserva di valutare gli elementi che scaturiranno nel corso del dibattito, con particolare attenzione a quanto dirà il rappresentante del Governo, al fine della predisposizione di una proposta di parere che possa dare risposta alle problematiche che emergeranno dalla discussione.

Alessandro BRATTI (PD) nel rinviare alla seduta di domani l'approfondimento di talune questioni, ritiene di dovere in ogni caso sottolineare l'inaccettabilità delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del provvedimento in esame. In tal senso, richiama l'attenzione della Commissione sul rischio concreto che l'esonero da taluni obblighi fissati dal Codice ambientale, e in particolare quello relativo all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, finisca per tradursi, soprattutto in alcune aree del Paese, in misure che favoriscono quella parte della criminalità organizzata legata al trasporto dei rifiuti.
Preannuncia, quindi, che il gruppo del partito democratico adotterà tutte le iniziative opportune affinché le norme contenute nell'articolo in questione siano espunte dal testo in esame.
Il sottosegretario Roberto MENIA esprime un giudizio di massima positivo sul provvedimento in esame, che consente di trasformare una spesa tradizionalmente improduttiva in opportunità per nuova imprenditorialità e dunque per nuovo reddito e nuova occupazione. Ritiene, tuttavia, che le disposizioni contenute nell'articolo 5 siano da eliminare dal testo in esame, formulando, in tal senso, l'auspicio che la Commissione esprima un parere favorevole condizionato alla soppressione dell'articolo in questione.

Ermete REALACCI (PD) rileva che quanto auspicato dal rappresentante del Governo coincide esattamente con quanto richiesto dal deputato Bratti.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, prende atto di quanto emerso dal dibattito e, in particolare, della posizione espressa dal rappresentante del Governo, ai fini della predisposizione del prescritto parere.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 135/09 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Manuela LANZARIN (LNP), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla I Commissione sul decreto-legge 25 settembre 2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, già approvato, in prima lettura dal Senato.
Si tratta di un provvedimento di urgenza che risponde - secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata al testo originale- alla necessità di porre rimedio alle numerose procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano avviate a causa del ritardo o del non corretto recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, con il duplice effetto positivo di garantire il rispetto degli obblighi assunti dallo Stato italiano in sede comunitaria e di evitare aggravi di oneri a carico dello Stato, derivanti da possibili sentenze di condanna a pena pecuniaria da parte della Corte comunitaria o da contenzioso interno. Il decreto, inoltre, intende rendere effettivo l'adempimento, pur formalmente già avvenuto, di taluni obblighi comunitari

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giunti in scadenza: si tratta di casi nei quali l'assenza delle necessarie norme di coordinamento ha reso, di fatto, inoperanti gli strumenti predisposti per l'adeguamento dell'ordinamento al diritto comunitario. Il provvedimento - che è stato arricchito da ulteriori disposizioni nel corso dell'esame presso il Senato - intende far fronte a situazioni eterogenee accomunate dalla identica necessità di garantire l'assolvimento degli impegni che l'Italia ha assunto con i partner europei.
Con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legge di esclusiva competenza della VIII Commissione, richiama l'attenzione sugli articoli 1,3, 3-ter, 3-quinquies, 4, 4-bis, 5, e 5-bis.
L'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea in merito ad un possibile restringimento del campo di applicazione della direttiva. Nello specifico, la norma introduce due diverse modalità di consegna - da parte delle imprese di autoriparazione - dei pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli: direttamente ad un centro di raccolta organizzato dai produttori dei veicoli qualora le stesse imprese siano iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali; avvalendosi, negli altri casi, di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, ad eccezione di quelle imprese per le quali è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.
La disposizione inoltre prevede l'obbligo, per il produttore dei componenti del veicolo, di mettere a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale.
L'articolo 3 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cosiddetto Codice dei contratti pubblici, volte a limitare l'esclusione dalla partecipazione alle gare dei soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, in coerenza con i principi del diritto comunitario ribaditi con la recente sentenza della Corte di giustizia del 19 maggio 2009, causa C-538/07.
L'articolo 3-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce alcune modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, in relazione al quale erano stati mossi specifici rilievi sia dalla Commissione europea, per violazione delle disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, sia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per violazione della libera concorrenza La disposizione è volta a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni, da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall'altra, alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario. Vengono comunque, fatti salvi i poteri e le funzioni conferite ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, per i quali trova applicazione il testo previgente del citato comma 289.
L'articolo 3-quinquies reca alcune disposizioni volte a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, sulla falsariga di quanto già previsto per la ricostruzione in Abruzzo. A tal fine, è affidato al Prefetto della provincia di Milano il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di

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provvidenze pubbliche. In tale attività il Prefetto è supportato dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, chiamato a elaborare apposite linee guida. È altresì prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cosiddetto white list).
L'articolo 4 prevede, ai commi 1 e 2, alcune misure urgenti volte a ridefinire la collocazione amministrativa e la governance del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e della attività di gestione del protocollo di Kyoto, anche per consentire l'immediata applicazione della direttiva 2008/101/CE, nelle more del suo recepimento. A tal fine sono apportate alcune modificazioni al decreto legislativo 216/2006 al fine di un coordinamento con quanto introdotto nello stesso decreto legislativo n. 216 dall'articolo 27, comma 47, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha provveduto ad una ridefinizione, in senso restrittivo, delle funzioni del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, che viene, così, privato delle funzioni di gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. I successivi commi 3, 3-bis, 4 e 5 prevedono invece l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente finalizzato alla promozione di investimenti per l'innovazione delle tecnologie ambientali e che, nel contempo, consenta un'accelerazione e snellimento delle procedure previste dal D.Lgs. 59/2005 per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Il comma 5-bis dell'articolo 4, introdotto dal Senato, modifica il comma 11 dell'articolo 30 della legge 99/2009, sul regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento, al fine di prevedere la concertazione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con riferimento al decreto del Ministro dello sviluppo economico che definisce criteri e modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 20/2007.
L'articolo 4-bis riscrive il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 182/2003 al fine di integrare le disposizioni per l'elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attraverso l'attribuzione alle regioni di una serie di compiti in materia, in modo da interrompere la procedura di infrazione in corso a carico dell'Italia (n. 2005/2015) per non aver provveduto ad elaborare ed adottare, per ciascun porto italiano, piani di raccolta dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/59/CE. A tale fine si prevede che il piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, predisposto dall'autorità marittima, deve essere integrato, per gli aspetti relativi alla gestione dei rifiuti, con il piano regionale di gestione dei rifiuti che la regione predispone a norma dell'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006. La regione inoltre cura le procedure per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'autorità marittima, per i fini di interesse di quest'ultima; predispone lo studio per la valutazione di incidenza (VINCA) del piano sull'habitat naturale previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e acquisisce ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Circa il compito di predisposizione dello studio per la valutazione di incidenza (VINCA) del piano sull'habitat naturale previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, andrebbe chiarito quale ente è competente a effettuare la valutazione, posto che lo studio è redatto dalla regione e il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 prevede, per gli atti di pianificazione territoriale di rilevanza regionale, la valutazione di incidenza da parte della regione.
L'articolo 5 - che riproduce l'articolo 7-ter del disegno di legge comunitaria 2009, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato - prevede, in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), l'obbligo - da espletarsi entro il 31 dicembre 2009 - di comunicazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al

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finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dei dati relativi alle quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato negli anni 2007-2008. I produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo all'anno 2006.
L'articolo 5-bis reca al comma 1 una serie di modifiche alla Parte sesta (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente) del decreto legislativo 152/2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente) al fine, dichiarato nello stesso comma, di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE. A tal fine, la lettera a) in esame novella quindi il comma 2 dell'articolo 311, innanzitutto chiarendo che il ripristino deve essere effettivo e a spese del danneggiante, introducendo, poi, quale alternativa da praticare prima del risarcimento per equivalente, l'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa secondo i criteri indicati nell'allegato II della direttiva ed entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, chiarendo, inoltre, che il risarcimento per equivalente patrimoniale rappresenta l'ultima ratio, cui è possibile ricorrere quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'articolo 2058 c.c. o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti. La lettera b) prevede che l'articolo 311, comma 3, venga integrato prevedendo che il Ministro dell'ambiente provveda alla definizione dei criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell'eccessiva onerosità mediante apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Viene, altresì, disposto che la definizione di tali criteri avvenga in conformità al punto 1.2.3 dell'allegato II alla direttiva e avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. La lettera c) prevede che all'articolo 303, al comma 1, lettera f), che esclude dall'applicazione della disciplina del danno ambientale, recata dalla parte sesta del decreto legislativo 152/2006, il danno causato da un evento verificatosi prima dell'entrata in vigore della medesima parte sesta, viene aggiunto un periodo finalizzato all'applicazione dei criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre, con esclusione delle pronunce passate in giudicato. La lettera d) prevede che il comma 5 dell'articolo 317 sia novellato al fine di modificare la collocazione in bilancio - senza tuttavia variarne le finalità - delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale. Rispetto al testo vigente, che prevede l'afflusso di tali somme ad un fondo di rotazione istituito nell'ambito di apposita U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, la novella in esame prevede l'afflusso di tali somme nel Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge. 5/2009 (convertito dalla legge 33/2009) per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili. Mi preme sottolineare che per tali somme, a differenza di quanto avviene per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 317 del Codice, come modificato, oltre alla sottrazione al Ministero dell'ambiente, non c'è più alcun vincolo al loro utilizzo.
Il comma 2 dell'articolo in esame interviene sulla disciplina delle transazioni globali per la bonifica ed il risarcimento del danno ambientale recentemente introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge 208/2008, al solo fine di convogliare anche i proventi derivanti da tali transazioni introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale verso il fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 5/2009.

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Per quanto riguarda invece le disposizioni del decreto legge che, pur riguardando ambiti di competenza diversi da quelli della VIII Commissione, hanno impatto anche sui settori di pertinenza della Commissione, segnalo gli articoli 7, comma 2-bis, 15 e l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.
L'articolo 7, al comma 2-bis, prevede che il termine di cui all'articolo 27, commi 18 e 19, della legge 99/2009, concernente il calcolo della quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili in base al consumo anziché in base alla produzione e all'import, decorra dal 2012 anziché dal 2011.
L'articolo 15 modifica invece la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, la nuova disciplina esclude la distribuzione di energia elettrica, il trasporto ferroviario regionale e la gestione delle farmacie comunali dalla disciplina di carattere generale sull'affidamento dei servizi pubblici locali; stabilendo, quale ulteriore modalità ordinaria di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento a società «miste», purché il socio privato venga selezionato attraverso procedure pubbliche e partecipi con non meno del 40 per cento; introduce un silenzio assenso sul parere che l'Antitrust è chiamato a dare sulle ipotesi «straordinarie» di affidamento in house (vale a dire senza gara); detta direttamente il regime transitorio degli affidamenti non conformi, sopprimendo la previgente previsione che lo affidava ad un emanando regolamento governativo; stabilisce il principio della proprietà pubblica delle risorse idriche.
Con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 sulle risorse idriche, di interesse della Commissione, richiama l'attenzione sul comma 1-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che introduce il principio della autonomia gestionale del soggetto gestore del servizio idrico integrato e della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche. La disposizione precisa che il governo del servizio idrico integrato spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal codice ambientale e deve essere esercitato garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio. Ritiene particolarmente significativo anche il comma 2, non modificato dal Senato, che elimina - mediante la soppressione del quarto periodo dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 39/2009 - la competenza della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche sul parere preventivo per la concessioni di affidamenti «in house». Segnala, inoltre, il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale proroga di ulteriori sei mesi, e quindi fino alla metà del mese di febbraio 2010, l'applicazione della tariffazione ai rifiuti assimilati per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed il comma 2-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, il termine entro il quale non sono ammessi in discarica i rifiuti con potere calorifico inferiore superiore a 13.000/kg (il cosiddetto fluff di frantumazione degli autoveicoli), previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 36 del 2003. Rilevante risulta, inoltre, il comma 2-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che differisce il termine, fissato in 120 giorni dall'articolo 8-sexies del decreto-legge 208/2008, entro il quale deve essere fissato l'importo della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione da restituire da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Tale termine è ora spostato a 210 giorni.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) ringrazia il relatore per l'ampia relazione svolta, nella quale si dà puntualmente conto delle disposizioni di interesse della Commissione. Per parte sua ritiene di soffermarsi su due questioni, a suo avviso particolarmente importanti: la prima relativa alla sostanziale soppressione, operata dall'articolo 3-ter, delle disposizioni sul cosiddetto «federalismo autostradale» introdotte dal precedente Governo e la seconda relativa al tentativo portato avanti dal Governo e

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solo parzialmente sventato al Senato di privatizzare i servizi idrici e dunque la gestione di un bene assolutamente fondamentale come l'acqua.
In particolare, nel richiamare la positiva esperienza che nella passata legislatura aveva portato alla nascita delle società miste Anas-regioni in Lombardia e in Veneto, dove, ad esempio, la costituzione della CAV aveva posto in essere le condizioni per il reperimento e la erogazione delle risorse indispensabili al completamento del cosiddetto «Passante di Mestre». Nel denunciare l'inaccettabile passo indietro compiuto dall'attuale maggioranza sul piano del rapporto fra lo Stato e gli enti e le istituzioni territoriali, con il ritorno a vecchie logiche centralistiche di gestione delle risorse finanziarie e con l'abbandono di ogni seria azione di controllo e di vigilanza sulle attività svolte dai concessionari autostradali e sugli investimenti effettivamente realizzati dagli stessi, preannuncia l'intenzione del suo gruppo di adottare iniziative adeguate a contrastare l'approvazione delle disposizioni in questione.
Quanto alla questione della privatizzazione dei servizi idrici, denuncia l'inaccettabilità delle misure contenute nell'articolo 15 del provvedimento in esame, che testimoniano in maniera lampante, da un lato, l'incapacità della maggioranza di sviluppare la propria azione parlamentare secondo in coerenza con una visione di sistema, dall'altro, la sua ostinazione a procedere attraverso innovazioni legislative parziali, incoerenti, dettate da logiche contingenti e da spinte settoriali.
Nell'auspicare, tuttavia, che possano ancora trovarsi le condizioni politiche per un'ampia convergenza fra le forze parlamentari nella direzione del mantenimento nella mano pubblica della gestione di un servizio essenziale come quello idrico, richiama la maggioranza e il Governo a tenere nel dovuto conto l'ampio movimento popolare che nel Paese segnala l'esigenza di un servizio idrico pubblico, gestito senza sprechi, in modo economicamente efficiente e a costi contenuti per i cittadini. Conclude, preannunciando, su questa questione, la presentazione di specifiche proposte emendative per dare risposta ai bisogni che provengono dai territori e dai cittadini.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel rinviare alla seduta di domani l'approfondimento di talune questioni, sottolinea, preliminarmente, che il contenuto del provvedimento, con cui si introducono incisive innovazioni al quadro legislativo nazionale, appare - a suo avviso - in aperta contraddizione con le finalità del provvedimento stesso che dovrebbe perseguire esclusivamente l'obiettivo dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario.
Nell'associarsi, inoltre, a quanto detto dal deputato Viola, esprime, a nome del suo gruppo, una netta contrarietà sia nei confronti delle misure contenute nell'articolo 3-ter, le quali si risolvono in un'inaccettabile sottrazione di risorse a danno dei territori e alle comunità locali, che nei confronti delle misure contenute nell'articolo 15, le quali finiranno per produrre - a suo giudizio - una vera e propria posizione dominante dei soggetti privati in questo fondamentale settore dei servizi locali, con conseguente assoggettamento alla logica privatistica del profitto e aumento dei costi a carico dei cittadini.

Ermete REALACCI (PD), intervenendo per una precisazione relativa al contenuto dell'articolo 15 del provvedimento in esame, rivolge un appello ai gruppi di maggioranza affinché si faccia ogni sforzo per delimitare con ragionevolezza il campo degli interventi, distinguendo la giusta esigenza di affrontare le problematiche derivanti dalla gestione inefficiente dei servizi idrici, dal rischio grave di innovazioni che stravolgerebbero la natura intimamente pubblica del bene in questione e che aprirebbero la strada a possibili interventi speculativi da parte di soggetti privati.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

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Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI (PdL), presidente e relatore, ricorda che il provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione di merito, si articola in tre Capi.
Il Capo I, articoli 1-12, modifica la disciplina vigente in materia di usura ed estorsioni.
Rileva, quindi, che l'articolo 1 consente, tra l'altro, l'erogazione dei mutui a favore delle vittime dell'usura anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti, prevedendo inoltre la non imputabilità del mutuo alla massa fallimentare ed il vincolo di destinazione alle finalità di reinserimento della vittima dell'usura nel circuito dell'economia legale. Permette, inoltre, di anticipare i tempi di erogazione del mutuo ed introduce ulteriori cause ostative alla concessione del mutuo in conseguenza di condanne per reati di particolare allarme sociale ovvero della sottoposizione a misure di prevenzione patrimoniali o alla sospensione dall'amministrazione dei beni prevista per finalità antimafia.
La medesima disposizione, inoltre, modifica la composizione della Commissione che gestisce il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura», trasforma in delitto l'attuale contravvenzione consistente nel fatto di chi - nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia - indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato; interviene, infine, in materia di riabilitazione del debitore protestato.
L'articolo 2 precisa il concetto di evento lesivo che costituisce presupposto per l'elargizione a favore dei soggetti vittime di estorsioni, consente la cumulabilità dell'elargizione con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche, attualmente causa di revoca del beneficio; e modifica le modalità di nomina dei rappresentanti delle associazioni antiracket nel Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. La medesima disposizione sostituisce, inoltre, il termine di 12 mesi all'attuale di 300 giorni, per la proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto esecutivo; prevede, inoltre, la sospensione delle procedure concorsuali che riguardino soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione, richiedendo, ai fini dell'efficacia delle sospensioni, il parere favorevole del pubblico ministero competente per le indagini sull'estorsione, piuttosto che, come nel testo attuale, del prefetto competente per territorio. Esclude, infine, che nelle procedure esecutive che riguardino debiti nei confronti di pubbliche amministrazioni possano essere applicati interessi e sanzioni nei confronti del soggetto esecutato a partire dal giorno d'inizio dell'evento lesivo fino al termine del periodo di sospensione o di proroga dei termini
L'articolo 3 interviene sull'articolo 1, comma 881, della legge finanziaria 2007, in materia di confidi, al fine di prevedere che i vincoli di destinazione, soppressi con riferimento ai confidi in genere, permangano in relazione ai soggetti beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
L'articolo 4 novella l'articolo 629 c.p., aumentando l'entità della multa per il delitto di estorsione e aggiungendo una nuova circostanza aggravante speciale consistente nell'avere commesso il fatto per assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari.
Sulla base delle modifiche approvate dalla Commissione di merito risultano soppressi gli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 della proposta di legge approvata dal Senato.
L'articolo 6, novellando l'articolo 392 c.p.p., contempla la possibilità che il pubblico ministero o la persona sottoposta alle

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indagini chiedano con incidente probatorio l'assunzione della testimonianza della persona offesa o eventuali confronti.
L'articolo 11 è volto a modificare l'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio, imponendo agli intermediari finanziari ed agli altri soggetti esercenti attività finanziaria l'obbligo di segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie ove si sospetti che siano in corso o che siano state compiute o tentate attività usurarie.
L'articolo 12, di particolare interesse per le competenze della Commissione Ambiente, novella l'articolo 135 del cd. Codice dei contratti pubblici, stabilendo che anche la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto; fa presente, al riguardo, che mentre per il reato di frode è prevista una connessione con l'appalto, i nuovi reati sembrano avere un ambito di applicazione generale legato alla persona dell'appaltatore.
Il Capo II (articoli 13-27) introduce nel nostro ordinamento una nuova tipologia di concordato volto a comporre le cd. crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore, ovvero di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali.
Il Capo III, infine, è costituito dal solo articolo 28 che dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, fissata nel trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nel riservarsi di valutare gli elementi che potranno emergere nel corso del dibattito, ritiene, comunque, sin d'ora di poter esprimere un giudizio complessivamente positivo nei confronti del provvedimento in esame, tenuto anche conto che lo stesso è stato approvato all'unanimità dal Senato.
Rinvia, quindi, alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
C. 2800 approvata, in un testo unificato, dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 28 ottobre 2009.

Roberto TORTOLI, presidente, ricorda che nella seduta del 28 ottobre scorso la Commissione ha deliberato all'unanimità di elevare un conflitto di attribuzione nei confronti della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), al fine di ottenere l'assegnazione a Commissioni riunite della proposta di legge C. 2800, recante «Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale», approvata, in un testo unificato, dalla 7a Commissione permanente del Senato.
Informa, quindi, la Commissione che il Presidente della Camera, con lettera del 5 novembre 2009, ha espresso la seguente decisione, di cui dà lettura:

Onorevole Presidente,
mi riferisco alla deliberazione, adottata dalla Commissione da Lei presieduta, di sollevare conflitto di competenza per richiedere l'assegnazione alle Commissioni riunite VII e VIII, in sede referente, della proposta di legge n. 2800 (Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale), già approvata dalla 7a Commissione del Senato ed assegnata in sede primaria, presso questo ramo del Parlamento, alla VII Commissione.
Ricordo, in proposito, che la circolare del 16 ottobre 1996 sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti non reca previsioni specifiche direttamente applicabili all'oggetto della proposta

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in questione. Peraltro, in sede di applicazione di alcune indicazioni contenute in tale atto, concernenti il riparto delle competenze in materia di immobili e di infrastrutture, si possono ricavare alcuni criteri, costantemente seguiti nella prassi. In virtù di essi, alla Commissione Ambiente spetta l'esame in via primaria dei progetti di legge riguardanti la disciplina degli appalti e l'urbanistica, nonché gli interventi concernenti la realizzazione di immobili e infrastrutture in generale; spettano invece alle Commissioni competenti per i singoli settori i provvedimenti concernenti la realizzazione di particolari categorie di infrastrutture, ovvero di immobili destinati a particolari finalità, a meno che non prevalgano gli aspetti concernenti la disciplina degli appalti o quelli di carattere urbanistico.
I suddetti criteri sono stati osservati non solo per l'assegnazione dei progetti di legge volti a realizzare impianti sportivi (attribuiti alla competenza della VII Commissione), ma anche per quelli in materia di edilizia penitenziaria (II Commissione), scolastica e universitaria (VII Commissione), nonché per quelli aventi ad oggetto la realizzazione di alloggi della Difesa (IV Commissione) o di impianti per la produzione di energia (X Commissione).
Nel caso di specie, va rilevato che la proposta di legge in esame non modifica la disciplina generale degli appalti e della materia urbanistica, aspetti che assumono rilievo prevalente solo con riferimento al comma 2 dell'articolo 1, all'articolo 4 e, parzialmente all'articolo 6.
Nell'economia complessiva del provvedimento risultano quindi prevalenti gli aspetti - di competenza della Commissione Cultura - concernenti la realizzazione degli impianti sportivi, le loro caratteristiche ai fini della fruizione degli eventi sportivi in piena sicurezza e dello sviluppo di nuove attività complementari a quelle tradizionali, nonché il più diretto coinvolgimento delle società sportive nella costruzione o ristrutturazione e nella gestione degli impianti.
In questo contesto, il rilievo che assumono i profili di competenza della Commissione Ambiente appare quindi adeguatamente riconosciuto dalla previsione che il parere da essa reso sia acquisito ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento.
Alla luce di tali considerazioni, non posso che confermare l'assegnazione già disposta.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONE

7-00206 Tommaso Foti: rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni delle vigenti norme in materia di acquisto di pneumatici di ricambio per le autovetture e gli autoveicoli di servizio.