CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 novembre 2009
243.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.20.

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.
Nuovo testo C. 2165.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole, con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che, al fine di garantire la realizzazione degli interventi previsti dal provvedimento, che appaiono meritevoli della massima attenzione, potrebbe essere modificata la clausola di copertura del provvedimento, rideterminando l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 in 1 milione di euro per l'anno 2009, prevedendo altresì che ai relativi oneri si provveda mediante la riduzione, per pari importo, del fondo per interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, che, pur riducendo sensibilmente l'importo dell'autorizzazione di spesa, consentono comunque di destinare risorse all'attuazione del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2165, recante disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui occorre rideterminare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 in 1 milione di euro per l'anno 2009, prevedendo che ai relativi oneri si provveda mediante la riduzione, per pari importo, del fondo per interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2009»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

Antonio BORGHESI (IdV) chiede un chiarimento in ordine alle finalità dell'autorizzazione di spesa di cui è prevista la riduzione con finalità di copertura.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore bilancio, con riferimento all'articolo 1, rappresenta come la disposizione di cui al comma 2 abbia natura programmatica e, facendo espresso riferimento alle competenze istituzionali, non dovrebbe determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tal fine, pur potendosi ipotizzare di una clausola di invarianza degli oneri si renderebbe necessaria una relazione tecnica che dimostri la non sussistenza di nuovi o maggiori oneri. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito agli articoli 5 e 8, relativi, rispettivamente al registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali ed al registro delle imprese

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subacquee, nel condividere le osservazioni del relatore, ritiene necessaria una relazione tecnica che dia dimostrazione dell'invarianza degli oneri prevista per l'istituzione di entrambi i registri. Per quanto concerne, poi, in particolare, il meccanismo di cui al comma 6 dell'articolo 8, precisa che la disposizione andrebbe riformulata indicando un termine entro il quale adottare il decreto recante le modalità ed i criteri di determinazione delle tariffe per l'effettuazione dei controlli periodici. Rinvia, in ogni caso, ai chiarimenti che potrà fornire l'amministrazione competente. Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'articolo 6, comma 1, lettera d), relativo ai requisiti richiesti per la iscrizione del registro degli operatori, rinvia per i necessari chiarimenti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Per quanto di competenza, ritiene che, qualora vi sia conferma che le relative attività per il rilascio sono già svolte a legislazione vigente, andrebbe inserita apposita clausola che assicuri che le attività di certificazione e di accreditamento rientrano tra quelle che le amministrazioni interessate svolgono nell'ambito delle competenze istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche in tale caso ritiene necessaria apposita relazione tecnica che dimostri la non sussistenza di nuovi o maggiori oneri. Con riferimento all'articolo 7, che prevede l'istituzione, al comma 4, di una commissione presso il compartimento marittimo, condividendo le valutazioni del relatore, nel merito, ribadisce che la norma risulta in contrasto con le disposizioni vigenti ed in particolare con quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, volto ad evitare la proliferazione di nuovi organismi; orientamento, peraltro, confermato dalle disposizioni di cui agli articoli 61 e 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Da ultimo, osserva che le vigenti disposizioni in materia sono improntate al raggiungimento della generale soppressione degli organismi fino al definitivo trasferimento delle relative attività nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni. Suggerisce in ogni caso, di inserire una clausola di invarianza contenente eventualmente la precisazione che ai componenti la commissione non spetta alcun compenso. Con riferimento all'articolo 9, che istituisce il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici e prevede la presentazione dello stesso, per il rinnovo, al compartimento marittimo al fine di effettuare ogni anno gli esami di idoneità psico-fisica, rileva che i necessari chiarimenti potranno essere forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto di competenza, ritiene necessario acquisire l'assicurazione che l'attività di verifica delle idoneità rientra fra i compiti svolti dai compartimenti marittimi nell'ambito delle competenze istituzionali e mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 16, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello stesso Dicastero, nonché, al comma 2, la facoltà per il Comitato di avvalersi di esperti nel settore dei lavori subacquei, condivide le osservazioni formulate dal relatore, atteso che la maggiore spesa derivante dai compensi da corrispondere ai componenti del predetto Comitato, nonché l'avvalimento da parte dello stesso di esperti, risultano difficilmente contenibile nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, attesa la vigente dotazione determinata su esigenze minimali. Nel merito, rinvia a quanto detto con riferimento all'articolo 7 e ribadisce la necessità di apposita relazione tecnica. Riguardo all'articolo 19, che prevede, al comma 2-bis, la possibilità che i corsi finalizzati al rilascio del brevetto subacqueo siano impartiti dagli assessorati regionali, concorda con quanto rappresentato dal relatore e sottolinea come la facoltà, per le regioni, possa considerarsi priva di effetti finanziari

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soltanto se subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
Con riferimento all'articolo 23, che prevede, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'istituzione dell'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche per l'addestramento alle attività subacquee, nel condividere quanto osservato dal relatore sulle modalità di attuazione, ribadisce che, in assenza di una relazione tecnica che quantifichi gli oneri e rechi idonea copertura finanziaria, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, appare opportuno modificare il comma 1, con un'opportuna clausola di invarianza.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, propone alla Commissione, alla luce di quanto illustrato dal rappresentante del Governo, di chiedere una relazione tecnica al Governo.

La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
Nuovo testo C. 2260 Governo e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 novembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende la seduta al fine di completare l'istruttoria.

La seduta, sospesa alle 11.35, riprende 12.45.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta di ieri, dà lettura di una nota che deposita agli atti della Commissione (vedi allegato 1).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda che una delle questioni principali connesse al provvedimento concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo di solidarietà. Sottolinea inoltre che la Commissione era ben consapevole delle obiezioni che potevano essere mosse rispetto all'utilizzo come copertura delle risorse previste per le agevolazioni in materia di bioetanolo, in particolare con riferimento all'opportunità di mantenere gli incentivi necessari a favorire la crescita delle imprese italiane operanti nel settore. Esprime tuttavia la perplessità che di tali agevolazioni godano, di fatto, per lo più imprese straniere. Pur condividendo l'esigenza di trovare all'uopo coperture alternative, manifesta la preoccupazione che le risorse in questione, non utilizzate per il finanziamento di talune disposizioni del provvedimento in esame, vengano poi distratte attraverso successivi provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo. Esprime quindi contrarietà ad ulteriori aiuti in favore dei produttori di certificati verdi che rappresenterebbero un'ulteriore sconfitta per il settore. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 e abb., recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
l'allungamento di un anno del termine di perenzione dei residui passivi relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti, previsto dal comma 1 dell'articolo 1-ter, appare suscettibile di influire sensibilmente sull'ammontare

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complessivo della massa spendibile in conto capitale e, conseguentemente, determinare rilevanti effetti sui saldi di finanza pubblica privi di compensazione;
le deroghe previste dal comma 2 dell'articolo 1-ter in materia di cessione dei crediti renderebbero impossibile la verifica da parte dell'organismo pagatore dell'eventuale situazione debitoria dell'agricoltore, con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica;
l'esclusione dei crediti ceduti dalla compensazione con i debiti previdenziali, prevista dal comma 2 dell'articolo 1-ter, comporterebbe un peggioramento delle entrate dell'INPS, con effetti negativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
l'esenzione dall'imposta di registro delle cessioni dei crediti vantati dagli agricoltori, prevista al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 1-ter, comporta una rinuncia a maggior gettito;
le disposizioni dell'articolo 1-quater sono suscettibili di determinare nuovi oneri privi di copertura finanziaria;
la copertura degli oneri recati dall'articolo 2-bis mediante la riduzione del contingente annuo di 250.000 tonnellate di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, così come la copertura degli oneri recati dagli articoli 2-ter e 7-ter mediante la riduzione del limite di spesa del comma 5-bis del citato articolo 22-bis, potrebbe comportare un impatto negativo sui saldi di finanza pubblica in considerazione delle legittime aspettative dei beneficiari alla conferma delle agevolazioni in questione;
la copertura degli oneri recati dall'articolo 2-quater risulta in contrasto con la vigente disciplina contabile. Inoltre, le misure ivi previste contrastano con la normativa comunitaria, considerato che il credito d'imposta per macchinari agricoli si dovrebbe applicare agli investimenti effettuati in aree svantaggiate nel rispetto della normativa comunitaria e non, come invece previsto dall'articolo 2-quater, agli investimenti effettuati su tutto il territorio nazionale;
l'articolo 3-quater, prevedendo un'agevolazione tariffaria per impianti alimentati da fonti rinnovabili è suscettibile di determinare un incremento delle tariffe da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, autorizzando l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo S.p.a. a rinegoziare un più ampio numero di mutui è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica;
l'articolo 4-ter, escludendo l'obbligo per gli imprenditori agricoli di effettuare determinanti controlli sanitari, riduce conseguentemente i proventi derivanti dalla riscossione delle relative tariffe, che sono in parte destinati alla copertura delle spese sostenute dalle ASL, e in parte affluiscono alle entrate del bilancio dello Stato;
l'abrogazione dell'articolo unico della legge n. 774 del 1981, prevista dall'articolo 4-quater è suscettibile di determinare minori entrate per il bilancio dello Stato;
l'assegnazione a finalità di spesa di sanzioni riscosse, prevista dall'articolo 5-bis, comma 1, è suscettibile di determinare un peggioramento del saldi di finanza pubblica;
dal gettito delle tariffe di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5-bis non possono derivare ulteriori risorse da destinare al finanziamento delle attività di contrasto delle frodi, come invece previsto dal comma 4 del medesimo articolo, con la conseguente impossibilità di determinare le modalità di finanziamento di tali attività;
l'articolo 5-bis, al comma 5, estende l'ambito della disciplina applicativa in tema di pignoramenti delle contabilità speciali a favore del Dipartimento

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dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e potrebbe non risultare neutrale rispetto agli equilibri di finanza pubblica;
riguardo all'articolo 6, comma 6-bis, si osserva come la prevista integrazione, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, delle sezioni di polizia giudiziaria con personale di analoga qualifica appartenente ai corpi forestali regionali e provinciali potrebbe avere effetti sull'inquadramento del personale in quanto, ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice di procedure penale le sezioni di polizia giudiziaria sono infatti composte solo da appartenenti al comparto sicurezza, mentre ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi possono essere solamente applicati;
l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze non reca le necessarie disponibilità per gli anni 2010 e 2011 per far fronte agli oneri recati dall'articolo 6, comma 8-bis e 8-ter. Inoltre prevedere l'utilizzo delle risorse del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012 non appare corretto sino alla approvazione della legge finanziaria 2010;
le disposizioni di cui all'articolo 7-quater che estendono l'applicazione del beneficio del canone ricognitorio alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate alle imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura e simili è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi ulteriori rispetto a quelli quantificati dalla norma in esame. Inoltre, l'utilizzo delle risorse della tabella C allegata alla legge finanziaria per far fronte agli oneri recati dall'articolo 7-quater è suscettibile di pregiudicare la funzionalità degli amministrazioni finanziati dalla medesima tabella C;
le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7-quinquies determinano minori entrate contributive non quantificate né coperte in relazione alla modifica dei profili temporali di incasso degli indebiti;
la possibilità di regolarizzare i debiti contributivi nei confronti dell'INPS da parte delle aziende e dei lavoratori del settore agricolo con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 7-quinquies è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di cassa;
riguardo all'articolo 7-sexies si rileva come non siano valutabili i relativi effetti complessivi sul gettito tributario;
l'articolo 7-undecies rende più generiche le verifiche a fini previdenziali effettuate dall'INPS e ciò potrebbe andare a detrimento della loro efficacia;
la copertura finanziaria relativa alla disposizione dell'articolo 7-quaterdecies prevede la riduzione di un'autorizzazione di spesa che reca le necessarie disponibilità per l'anno 2010; tuttavia, dalla disposizione non è dato desumere se le agevolazioni previdenziali relative alla spesa che viene ridotta abbiano dato luogo alla costituzione di diritti soggettivi per i beneficiari;
riservandosi ulteriori approfondimenti in occasione dell'espressione del parere all'Assemblea, anche alla luce degli eventuali ulteriori elementi di valutazione che il Governo riterrà di fornire,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 1;
all'articolo 1-ter, sopprimere il comma 2;
all'articolo 1-ter, comma 4, sostituire le parole: «non possono» con le seguenti: «non devono»;
sopprimere l'articolo 1-quater;

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all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-sexies, sopprimere le parole: «e senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:
«1-sexies.1 Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 1-sexies non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
c) al comma 1-octies, sostituire le parole: «Dall'attuazione del presente articolo» con le seguenti: «All'attuazione dei commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies»;
sopprimere l'articolo 2-quater;
all'articolo 4, comma 1, lettera i), capoverso Art. 8-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «senza oneri per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, è sostituito dal seguente: "6. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. All'istituzione e al funzionamento della suddetta Commissione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"»;
all'articolo 4, comma 1, lettera l), capoverso comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: «senza oneri per lo Stato» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
sopprimere l'articolo 4-bis;
sopprimere l'articolo 4-ter;
sopprimere l'articolo 4-quater;
all'articolo 5-bis, sopprimere il comma 1;
all'articolo 5-bis, sopprimere il comma 4;
all'articolo 6, sopprimere i commi 8-bis e 8-ter;
sopprimere l'articolo 7-quater;
sopprimere l'articolo 7-quinquies;

e con le seguenti condizioni:
sopprimere l'articolo 2-bis;
sopprimere l'articolo 2-ter;
sopprimere l'articolo 3-quater;
all'articolo 5-bis, sopprimere il comma 5;
all'articolo 6, sopprimere il comma 6-bis;
sopprimere l'articolo 7-ter;
sopprimere l'articolo 7-sexies;
sopprimere l'articolo 7-undecies;
sopprimere l'articolo 7-quaterdecies».

Luca BELLOTTI (PdL) osserva come numerose disposizioni del provvedimento in esame intervengono, con finalità di copertura, sulla disciplina relativa alle agevolazioni sulle accise per il biodiesel e alle agevolazioni su altri biocarburanti, innestandosi in un quadro normativo particolarmente complesso, che rende estremamente difficoltoso per gli operatori individuare la disciplina concretamente applicabile.

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In questo contesto, ritiene, in particolare che le modifiche introdotte dall'articolo 2-bis rendano ancora più complesso il quadro della disciplina vigente in materia di biocarburanti, tanto da rendere preferibile, al fine di rendere più comprensibile agli operatori la normativa applicabile, una completa abrogazione delle numerose disposizioni stratificatesi ed una integrale riscrittura della disciplina della materia. Sottolinea, infatti, come la certezza del diritto sia in questo settore una esigenza assolutamente imprescindibile, tenuto conto del fatto che le imprese interessate alle agevolazioni realizzano investimenti volti a realizzare risparmi energetici di notevolissima entità, anche a carattere pluriennale, che comportano un affidamento nella stabilità del quadro normativo. Nel rilevare la necessità di assicurare la prioritaria destinazione di risorse al settore agricolo, osserva come troppo spesso nell'attuale contesto le misure di defiscalizzazione per i biocarburanti abbiano finito per agevolare non tanto imprese del nostro Paese, quanto piuttosto la produzione di biocarburanti di Paesi asiatici, successivamente importati in Italia.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), con riferimento alla proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1-ter, contenuta nel testo di parere presentato dal relatore, rileva che, su analoga norma contenuta in una proposta emendativa riferita alla legge comunitaria 2009, la Commissione non aveva ritenuto di esprimere parere contrario. Riguardo poi alla proposta di sopprimere l'articolo 4-quater, ritiene che, trattandosi di una delega conferita alle regioni, non vi sarebbero profili problematici per la finanza pubblica. Rileva inoltre che sarebbe opportuno prevedere agevolazioni per le aziende produttrici di macchine agricole che si trovano in una situazione di difficoltà e si vedono costrette a ricorrere sovente alla cassa integrazione, suggerendo di reperire le necessarie risorse dal presumibile minore ricorso delle medesime al richiamato istituto della cassa integrazione. Ricorda infine che, anche se il relatore propone una consistente riduzione della portata del provvedimento, non occorre drammatizzare in quanto la proposta di legge riguardava originariamente la sola etichettatura dei prodotti alimentari.

Massimo POLLEDRI (LNP), nell'osservare come numerose disposizioni del provvedimento intervengano disorganicamente sulla materia dell'energia, sottolinea come sia assolutamente necessario che gli interventi in questa delicata materia avvengano solo nel quadro di provvedimenti sistematici, come si è fatto nel corso della XIV legislatura e, di recente, con l'approvazione della legge n. 99 del 2009, che reca rilevanti innovazioni nel settore, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili e all'utilizzo delle biomasse. Ritiene, infatti, che un continuo affastellarsi di disposizioni rischi di determinare evidenti diseconomie, in quanto le imprese che realizzano investimenti in questi settori necessitano di disporre di un quadro normativo stabile, tenuto conto della proiezione temporale degli investimenti, che di norma ha carattere almeno decennale. In questa ottica, ritiene dovrebbero quindi essere approfonditi gli effetti sistematici delle modifiche previste dal provvedimento, sottolineando altresì l'opportunità di una riflessione sul fenomeno dell'importazione di biomasse e oli da Paesi stranieri.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come anche l'esame di questo provvedimento testimoni come troppo spesso nell'ambito dell'esame presso le Commissioni di merito non siano risolti rilevanti problemi di compatibilità finanziaria dei progetti di legge, rinviando la soluzione delle delicate questioni attinenti alla copertura finanziaria al momento dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio. Nel rilevare come il ripetersi di tale situazione dimostri in modo evidente come non vi sia una adeguata sinergia tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i ministeri

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competenti sulle diverse politiche pubbliche, osserva come la mancata soluzione dei problemi relativi alla copertura finanziaria nell'ambito dell'istruttoria legislativa costringa la Commissione bilancio ad esprimere un parere, come quello proposto dal relatore, che pur essendo formalmente favorevole, per il numero delle condizioni apposte si traduce in una sostanziale contrarietà. Nel segnalare come un parere corredato da numerosissime condizioni soppressive rappresenti un precedente assai pericoloso, ritiene che le forze politiche di maggioranza nella Commissione di merito debbano valutare con attenzione sul piano politico il significato del parere che la Commissione bilancio si accinge ad approvare, verificando se procedere comunque con l'esame in Assemblea di un testo profondamente modificato, ovvero chiedere un rinvio della sua calendarizzazione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, relatore, condividendo le argomentazioni illustrate dal collega Fogliato con riferimento alla proposta di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1-ter, considerato che su analoga norma contenuta in una proposta emendativa, riferita alla legge comunitaria 2009, la Commissione non aveva ritenuto di esprimere parere contrario, ritiene opportuno espungere la richiamata soppressione dal novero delle condizioni formulate per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ed inserirla come una condizione semplice. Analoga soluzione ritiene preferibile anche con riferimento alla soppressione dell'articolo 4-ter che si limita a far venir meno determinati controlli sanitari. Riformula quindi la proposta di parere, tenendo conto delle modifiche testé illustrate (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si rimette alla volontà della Commissione con riferimento alla nuova formulazione proposta dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sottolinea che la Commissione ha operato con giudizio e prudenza per adempiere al proprio obbligo di esprimere il prescritto parere. Ricorda inoltre che l'Assemblea rimane sovrana per quanto riguarda le valutazioni definitive in ordine alla proposta di legge in esame, fatte salve le valutazioni di competenza del Presidente della Repubblica in occasione della promulgazione.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.15.