CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 ottobre 2009
240.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.50.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
Nuovo testo unificato C. 82 e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 settembre 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, nel richiamarsi a quanto rilevato nella seduta del 23 settembre 2009, sottolinea che il testo unificato in esame prevede benefici di natura previdenziale in favore di lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, il cui costo è valutato dalla norma di copertura in 712,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Ricorda che nella seduta del 23 settembre scorso la Commissione aveva richiesto al Governo la predisposizione di una nuova relazione tecnica e chiede pertanto chiarimenti in proposito.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI comunica che nella tarda serata di ieri il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato la nuova relazione tecnica richiesta dalla Commissione e che la stessa è in corso di valutazione. Ritiene, quindi, possibile addivenire all'espressione di un orientamento per la prossima seduta della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dà atto al Governo che la relazione tecnica è stata trasmessa nella tarda serata di ieri e che non era materialmente possibile per la Ragioneria generale formulare le valutazioni del caso e propone quindi di rinviare l'espressione del parere alla prossima seduta.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, concorda con la richiesta di rinviare l'espressione del parere alla prossima seduta

Pag. 13

e sottolinea come sia essenziale la corretta quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione del provvedimento, che è interesse di tutti i gruppi portare avanti.

Renato CAMBURSANO (IdV), ricorda come strutture pubbliche diverse abbiano segnalato la differente situazione tra chi nasce disabile e chi lo diventa a seguito del parto. Chiede quindi se la nuova relazione tecnica prenda in considerazione anche tali ultimi soggetti.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, concorda con la necessità di approfondire tale aspetto.

La Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Nuovo testo C. 2424.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, evidenziando che la proposta di legge, che non è corredata di relazione tecnica, prevede interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
In particolare, per quanto attiene alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'articolo 1, in materia di agevolazioni per incentivare l'attività di impresa di lavoratori che percepiscono trattamenti di ammortizzatori sociali, segnala che le stesse intervengono nella medesima materia disciplinata dal richiamato decreto-legge n. 78 del 2009 e prevedono, in via sperimentale, la possibilità per i lavoratori dipendenti che, alla data del 1o luglio 2009, percepiscono trattamenti di sostegno del reddito, anche in deroga alla normativa vigente, di avviare un'attività di impresa percependo per un periodo di diciotto mesi, in luogo delle indennità previste per i trattamenti di sostegno del reddito successivamente elencati, un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008.
Al riguardo, osserva che le disposizioni appaiono recare maggiori oneri non quantificati a carico della finanza pubblica, sia con riferimento alla corresponsione dell'indennità sia con riferimento all'accredito figurativo. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo, con particolare riferimento agli aspetti di seguito indicati. In primo luogo, segnala che la fruizione dell'indennità appare dare luogo ad oneri che si configurano come aggiuntivi e non ricompresi negli stanziamenti attualmente previsti. Infatti, rispetto alla normativa vigente, che prevede il versamento in un'unica soluzione delle mensilità ancora non godute, la norma in esame dispone la corresponsione dell'indennità per un periodo di diciotto mesi, indipendentemente da quante mensilità siano già state percepite. Inoltre, la norma non specifica la data a decorrere dalla quale va calcolato il predetto periodo di diciotto mesi, potendosi quindi determinare un'estensione della fruizione del beneficio anche in caso di prossima scadenza delle indennità in godimento. Un ulteriore fattore di incertezza in merito alla quantificazione degli effetti finanziari è costituito dall'indeterminatezza dell'ammontare dell'indennità: non appare, infatti, chiaro a quale parametro essa debba essere commisurata, se al trattamento percepito al 1o luglio 2009 o se ad un diverso valore di riferimento, atteso che la norma riguarda il trattamento cui il lavoratore ha diritto e non quello già in godimento. Non contribuisce a chiarire tale aspetto il richiamo all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008,

Pag. 14

che fa riferimento a trattamenti di natura ed entità differenziati, limitandosi ad appostare le risorse per il rifinanziamento degli stessi. Quanto alla contribuzione figurativa, ritiene che in relazione all'estensione di diciotto mesi del periodo di godimento dei trattamenti si determinano maggiori oneri a carico dell'INPS. Per quanto attiene, poi, alle disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 1, che recano agevolazioni per l'assunzione i lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali, reputa necessario chiarire se i lavoratori assunti continuino o meno a percepire il trattamento in godimento. In ogni caso, osserva che la norma potrebbe comportare oneri non quantificati con riferimento alla contribuzione figurativa a carico dell'INPS per le mensilità ulteriori rispetto agli ammortizzatori sociali spettanti a normativa vigente. Sul punto giudica, comunque, necessario acquisire elementi di valutazione da parte del Governo. Con riferimento al comma 9 dell'articolo 1, in materia di iscrizione alle liste di mobilità, ritiene necessario un chiarimento in merito alla possibilità che l'iscrizione alle liste di mobilità, prevista dalla norma in esame, comporti o meno il percepimento della relativa indennità. Nel caso in cui, infatti, essa fosse dovuta, la disposizione comporterebbe maggiori oneri non quantificati.
Per quanto attiene alle disposizioni dell'articolo 2, in materia di finanziamenti agevolati, in merito al comma 1, richiama le osservazioni svolte sull'articolo 1, con riferimento sia ai profili di quantificazione dell'onere, sia a quelli applicativi della norma. Con riferimento, invece, al comma 4, osserva che non appare chiaro a quale trattamento stipendiale la norma faccia riferimento. Nel caso in cui ci si riferisca al trattamento di mobilità, quest'ultimo potrebbe non risultare sufficiente a garantire il debito residuo, considerando, tra l'altro, la sua natura temporanea. Sul punto, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ritiene, altresì, necessario che il Governo confermi che il richiamo, contenuto nel comma 2 dell'articolo 2, all'utilizzo del fondo speciale antiusura gestito dai confidi debba intendersi nel senso di prevedere anche per le imprese oggetto della disciplina in esame la possibilità di ricorrere all'utilizzo delle disponibilità dello stesso. In tal caso, sarebbe, a suo avviso, opportuno che il Governo chiarisca se tale disposizione trova attuazione nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 1996, dal momento che l'articolo 3-bis della proposta include anche l'articolo 2 tra quelli da applicare in coerenza, anche sotto il profilo finanziario, con quanto previsto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter del decreto-legge n. 78 del 2009 e dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008. Tale chiarimento appare opportuno anche in considerazione del fatto che il suddetto Fondo non ha uno stanziamento iniziale di bilancio. Il relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il capitolo 1618, infatti, viene rifinanziato in corso d'anno con i proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 385 e 386, della legge finanziaria per il 2006.
In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, rileva, in primo luogo, che le disposizioni dell'articolo in esame appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi, non quantificati, per il bilancio dello Stato. Giudica, quindi, necessario acquisire elementi informativi che consentano di valutarne l'ammontare e la relativa distribuzione temporale. Infatti, l'introduzione di un regime fiscale agevolato in materia di imposte sul reddito, IRAP ed IVA, potrebbe determinare un effetto di minore entrata con riguardo ai soggetti che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della proposta in esame, pur in assenza di incentivi, avrebbero comunque intrapreso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo. La concessione di un credito d'imposta per l'acquisto di un'apparecchiatura informatica determina, inoltre, una nuova spesa per il bilancio dello Stato in riferimento a tutti i soggetti che vi accederanno. Ai fini della valutazione della sussistenza di un profilo di onerosità, dovrebbe, altresì, essere chiarita la portata innovativa della disposizione

Pag. 15

che estende alle nuove imprese il credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, previsto dall'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. L'assegnazione delle risorse stanziate per la concessione di tale credito per gli anni 2008, 2009 e 2010 si è già conclusa ed, attualmente, in base al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2008, possono rinnovare l'istanza i soggetti precedentemente non ammessi al finanziamento per esaurimento dei fondi, le cui domande saranno ammesse al beneficio nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito di rinunce ovvero di decadenza per il venir meno di taluni requisiti. L'estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 ai soggetti che si avvalgono del regime agevolato sembra, quindi, doversi intendere come una nuova agevolazione, suscettibile, pertanto, di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non quantificati dalla proposta di legge. Inoltre, andrebbero normativamente indicati sia i termini, iniziale e finale, del periodo di riferimento nel quale devono essere effettuate le assunzioni incrementali, sia i periodi d'imposta di fruizione del credito d'imposta. Rileva, altresì, che l'articolo 3-bis della proposta di legge include anche l'articolo 3 in esame fra le norme la cui applicazione dovrebbe avvenire, per il profilo finanziario, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 7 ad 8-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, nonché dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008. Non è chiaro, tuttavia, se tale rinvio debba intendersi nel senso che gli effetti onerosi recati dall'articolo in esame trovino copertura negli stanziamenti disposti dalle norme richiamate, peraltro già preordinati a definite finalizzazioni. Ove la norma dell'articolo 3-bis debba intendersi in tal senso, osserva che gli oneri connessi ad agevolazioni fiscali, in considerazione dei meccanismi automatici di fruizione, appaiono in genere difficilmente riconducibili, in assenza di meccanismi che ne regolino l'accesso, a limiti preordinati di spesa, quali si configurano gli stanziamenti previsti dalle norme dei decreti legge richiamati. Segnala, infine, che l'efficacia delle disposizioni in materia di IVA e di obblighi contabili è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. Dovrebbe, in proposito, chiarito se, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato, tale clausola debba essere estesa alle altre agevolazioni fiscali previste.
Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, osserva che la natura degli interventi fiscali, di cui agli articoli 2 e 3, che presuppone generalmente una fruizione in maniera automatica dei benefici previsti, non sembrerebbe coerente con la copertura recata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, qualificata come limite di spesa. In proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo su taluni profili problematici. In primo luogo, segnala che il coordinamento normativo tra le disposizioni contenute nel presente provvedimento e quanto disposto dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 sembra doversi riferire solo alle disposizioni di cui all'articolo 1 e non anche a quelle relative agli articoli 2 e 3 come previsto dal testo della disposizione, in quanto solo le disposizioni di cui all'articolo 1 sembrano sovrapporsi a quelle di cui al suddetto decreto-legge. Osserva, peraltro, che la disposizione in esame sembra costituire la copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, dei quali non è, tuttavia, fornita, alcuna quantificazione. Rileva, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 2, pur recando una autonoma copertura, sono anche indicate tra quelle da attuare, sotto il profilo finanziario, nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 3-bis. Con riferimento alla particolare natura delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, ricorda che, in forza delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono state iscritte in bilancio risorse solo per l'anno 2009 e con effetti limitati ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Ritiene, quindi, che le predette risorse, rinvenute

Pag. 16

comunque a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, possano essere utilizzate solo per interventi di natura analoga a quelli di cui all'articolo 1. Con riferimento, invece, alle risorse di cui all'articolo 19 del suddetto decreto-legge n. 185, ricorda che le stesse sono iscritte nel Fondo per l'occupazione ed hanno natura permanente e potrebbero, quindi, essere utilizzate per le disposizioni di cui all'articolo 3, che presentano effetti finanziari per esercizi successivi all'anno 2010. A tale riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo delle suddette risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e se le risorse che costituivano limiti di spesa possano essere utilizzate per interventi quali quelli, in particolare, di cui all'articolo 3, che sembrano determinare l'insorgere di diritti soggettivi.
Per quanto attiene alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro contenute nell'articolo 4, giudica necessario un chiarimento sui motivi posti alla base della limitazione al 31 dicembre 2010 dell'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori autonomi. Ciò al fine di escludere effetti finanziari dovuti alla disapplicazione delle relative sanzioni per violazioni di tali obblighi accertate dopo la predetta data. Con riferimento all'articolo 5, che prevede , in via transitoria, l'esonero dal rispetto dagli obblighi previsti dal codice ambientale in materia di comunicazione e catasto dei rifiuti, di registro di carico e scarico dei rifiuti e di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Al riguardo, osserva che l'esonero dall'iscrizione all'Albo potrebbe comportare il venire meno per l'Albo stesso delle entrate derivanti dai diritti di iscrizione, finalizzate al finanziamento dell'attività della struttura in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti; tale attività potrebbe interessare anche i rifiuti prodotti dalle imprese costituite ai sensi del provvedimento in esame. Con riferimento agli altri esoneri disposti dalla norma in esame, giudica necessario un chiarimento in merito agli eventuali profili finanziari. Infine, in relazione al complesso delle disposizioni, andrebbero a suo avviso chiariti i profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario, al fine di escludere l'eventuale applicazione di sanzioni. Segnala, poi, i commi 3 e 4-bis dell'articolo 6, che recano disposizioni in materia contributiva. Al riguardo, osserva che le disposizioni sembrano comportare oneri non quantificati di natura previdenziale e contributiva. Rileva, inoltre, che le disposizioni recate dal comma 3 non trovano copertura nelle risorse previste dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, in quanto il precedente articolo 3-bis ne limita l'efficacia agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame. L'abrogazione disposta dal comma 4-bis comporta l'applicazione ai soci lavoratori del regime contributivo dei lavoratori autonomi, anziché di quello attualmente applicato dei lavoratori dipendenti, con la conseguente riduzione delle aliquote contributive. La corrispondente riduzione delle entrate contributive a carico dell'INPS sembra determinare, quindi, effetti finanziari che andrebbero quantificati e coperti.
Richiama, infine, le disposizioni dell'articolo 6-bis, che prevedono, al comma 1, l'iscrizione dei soci lavoratori delle cooperative artigiane nella gestione previdenziale degli artigiani presso l'INPS e, conseguentemente, l'adozione del trattamento economico complessivo quale parametro per la definizione della base imponibile per la contribuzione previdenziale, e, al comma 2, l'estinzione d'ufficio degli eventuali procedimenti amministrativi e dei giudizi di qualunque natura ancora pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con compensazione delle spese tra le parti, nonché la mancanza di efficacia dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato. Al riguardo si osserva che le disposizioni sembrano determinare oneri non quantificati e non coperti. In particolare, con riferimento al comma 1, che determina sostanzialmente effetti analoghi al precedente articolo 6, comma 4-bis, richiama

Pag. 17

quanto già osservato con riferimento a tale disposizione. Per quanto concerne il successivo comma 2, osserva che l'estinzione del contenzioso comporta la soccombenza, di fatto, dell'INPS soprattutto con riferimento ai provvedimenti già definiti e in relazione ai quali l'Istituto avrebbe introitato sia i contributi previdenziali dovuti sia le sanzioni e gli interessi, che potrebbero essere già scontati nelle relative previsioni di bilancio. In proposito, giudica necessario acquisire elementi da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, fa presente che, in base alle prime valutazioni, le disposizioni del provvedimento in esame sembrano determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. In particolare, sottolinea che la durata del trattamento previsto, fissata in diciotto mesi, appare superiore alle durate legali degli ammortizzatori sociali in erogazione e la disposizione potrebbe indurre i lavoratori a comportamenti intesi a permanere nel trattamento in godimento per ammortizzatori sociali fino all'intera durata legale dello stesso, nel mentre in assenza della disposizione la durata effettiva del trattamento potrebbe risultare inferiore a quella massima legale. Con riferimento all'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, segnala che tali disposizioni sarebbero idonee a determinare minori entrate per gli istituti previdenziali. Per quanto riguarda invece l'ampliamento della platea dei beneficiari di cui all'articolo 1, comma 9, sottolinea come tale previsione comporterebbe anche l'ampliamento dei soggetti per i quali, in caso di assunzione, sarebbero previsti benefici contributivi. Fa presente quindi che suscettibile di effetti di onerosità potrebbe anche essere la previsione dell'inquadramento come artigiani, ai fini previdenziali, dei soci lavoratori delle cooperative artigiane, ora inquadrati come lavoratori dipendenti, nonché l'estinzione del contenzioso attualmente pendente in materia, ai sensi dell'articolo 6-bis, e l'abrogazione dell'articolo 2, comma 3, del regio decreto n. 1422 del 1924, che stabilisce che le società cooperative sono datori di lavoro nei riguardi dei soci, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, in quanto l'iscrizione dei soci delle cooperative alla gestione artigiani, con aliquote contributive inferiori a quelle dei lavoratori dipendenti, potrebbe comportare minori entrate contributive per l'INPS. In ordine, poi, ai profili fiscali rileva che l'assistenza fiscale di cui all'articolo 3, comma 8, per i soggetti ricompresi nel regime fiscale sostitutivo introdotto potrebbe recare oneri di natura amministrativa a carico dell'Agenzia delle entrate e che l'introduzione di un credito di imposta di cui all'articolo 3, comma 9, pari al quaranta per cento del prezzo di acquisto di apparecchi siano da utilizzare per la connessione con il sistema informatico del Dipartimento delle finanze, la versatilità dei medesimi non esclude l'utilizzo ad altri scopi. Sottolinea pertanto che per entrambe le richiamate disposizioni andrebbe acquisito il parere del Dipartimento delle finanze. Alla luce delle considerazioni svolte e considerato che la proposta di legge non quantifica i richiamati oneri, né indica i mezzi di copertura finanziaria, segnala la necessità che sia predisposta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Dipartimento delle finanze, per i profili di rispettiva competenza, la prescritta relazione tecnica, anche al fine dell'individuazione di un'idonea clausola di copertura finanziaria. Con riferimento poi, ai fini della copertura finanziaria, agli avanzi della gestione prestazioni temporanee dell'INPS, fa presente che tale modalità di copertura appare inidonea, in considerazione del fatto che gli avanzi sono già contabilizzati nei tendenziali a normativa vigente dell'INPS. In ordine infine al regime di accesso ai finanziamenti bancari con garanzia dei Fondi speciali antiusura gestiti da Confidi, ritiene necessario acquisire il parere del competente Dipartimento del tesoro.

Gabriele TOCCAFONDI, relatore, condividendo le argomentazioni illustrate dal sottosegretario, sottolinea la necessità di

Pag. 18

trovare una soluzione in riferimento ai problemi di copertura al fine di non perdere l'opportunità di adottare norme comunque apprezzabili. Concorda quindi sulla necessità prospettata dal rappresentante del Governo di chiedere una relazione tecnica da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Dipartimento delle finanze.

Antonio BORGHESI (IdV), condividendo la richiesta di relazione tecnica, chiede tuttavia se non sia più semplice estendere l'ambito di applicazione della legge sui benefici previsti dal decreto legislativo n. 185 del 2000 per l'imprenditoria giovanile.

Renato CAMBURSANO (IdV), ribadendo la richiesta di relazione tecnica segnala, pur consapevole che la loro formulazione esule dalla competenza diretta della Commissione, gli effetti dirompenti dell'articolo 5 relativo all'esonero dal rispetto delle disposizioni del codice ambientale per le imprese costituite ai sensi del provvedimento in esame e dell'articolo 6-bis contenente disposizioni in materia di inquadramento previdenziale dei soci lavoratori delle cooperative artigiane e la cessazione del contenzioso in materia, che favorirebbero la costituzione di aziende fuori legge.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone quindi di richiedere al Governo la predisposizione di una nuova relazione tecnica sul testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito.

La Commissione delibera, all'unanimità, di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.