CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2009
239.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 4 NOVEMBRE 2009

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge di contabilità e finanza pubblica.
C. 2555, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, evidenzia con rammarico la ristrettezza dei tempi a disposizione della XIV Commissione per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, il cui esame in sede referente sarà concluso oggi stesso dalla Commissione Bilancio. Invita quindi il relatore ad illustrarne i contenuti.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, evidenzia che la proposta di legge in oggetto ridisegna il governo della finanza pubblica italiana e assume un notevole rilievo anche per la Commissione XIV in ragione dell'inserimento dell'Italia nell'Unione europea e nell'Unione economico-monetaria. In sostanza, la Commissione XIV è chiamata a valutare se l'assetto della finanza pubblica come delineato dalla proposta di legge risulti idoneo a garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia, anche con riferimento alle metodologie contabili adottate, di cui al regolamento sul sistema dei conti economici integrati (Sec95) (regolamento CE n. 2223/96) e alle procedure di mutua sorveglianza dei bilanci pubblici (regolamento CE n. 1466/97).
Con riferimento in primo luogo alle «strutture portanti» del nuovo assetto di finanza pubblica delineato dal provvedimento segnala che l'articolo 1, oltre a definire le disposizioni del provvedimento come principi fondamentali di finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119,

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rimette all'ISTAT, sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari, l'individuazione degli enti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 2 reca una delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'adozione di un unico piano dei conti integrato e di schemi di bilancio comuni, articolati per missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale comunitaria. L'articolo 8 dispone che la programmazione finanziaria debba concernere un periodo almeno triennale e, corrispondentemente, la manovra annuale di finanza pubblica dovrà articolarsi per il medesimo periodo temporale e individua gli strumenti della programmazione finanziaria nella relazione sull'economia e la finanza pubblica (ex RUEF), da presentare alle Camere entro il 15 aprile di ogni anno, con l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e il successivo biennio; la Decisione di finanza pubblica (DFP), da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno, documento di programmazione, almeno triennale, sostitutivo del DPEF; il disegno di legge di stabilità (ex disegno di legge finanziaria) e il disegno di legge di bilancio, i quali sono presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ciascun anno; i provvedimenti collegati alla legge di stabilità, il cui termine di presentazione continua ad essere il 15 novembre; l'Aggiornamento del Programma di stabilità, da presentare alla Commissione europea. L'articolo 10 reca il contenuto della DFP, che deve contenere l'esposizione dei dati tendenziali a legislazione vigente del conto economico della pubblica amministrazione, del saldo di cassa, e del debito, sia nel loro complesso, che ripartiti per i diversi sottosettori istituzionali in cui la pubblica amministrazione è articolata (amministrazione centrale, amministrazioni locali ed enti di previdenza).
Per quanto concerne più specificamente il coordinamento della finanza pubblica e degli enti territoriali ricorda che l'articolo 10, comma 4, prevede, nell'ambito della procedura di formazione della DFP, l'invio alla Conferenza Unificata Stato Regioni e autonomie locali, entro il 20 luglio, da parte dell'Esecutivo, delle Linee guida per la ripartizione degli obiettivi finanziari. Su tali linee la Conferenza esprime parere entro il 10 settembre. Le linee guida sono poi trasmesse alle Camere. Nell'ambito di tale procedura è anche fissato il quadro di riferimento normativo del patto di stabilità interno, che riceverà attuazione con le norme di coordinamento contenute nella legge di stabilità. È inoltre previsto, all'articolo 9, comma 2, il richiamo al Patto di Convergenza delineato dalla legge delega di attuazione del federalismo fiscale, quale strumento di riferimento per l'effettiva realizzazione del coordinamento della finanza pubblica.
La disciplina della legge di stabilità è invece contenuta all'articolo 11. La legge di stabilità deve contenere norme i cui effetti decorrono nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e si presenta maggiormente caratterizzata nelle sue finalità di strumento volto alla correzione dei conti pubblici. Non sono infatti più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia: si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dal decreto-legge n. 112/2008 e confermata per l'esercizio finanziario 2010 dal decreto-legge n. 78 del 2009.
Il contenuto della legge viene infine ampliato alle norme di coordinamento della finanza pubblica finalizzate ad assicurare, per ciascun periodo triennale di manovra, il concorso dei differenti livelli di governo al raggiungimento degli obiettivi programmatici ed alla realizzazione del Patto di convergenza di cui alla legge n. 42/2009.
Novità rilevanti sono presenti per il bilancio di previsione dello Stato, la cui disciplina di riforma si attuerà in più fasi. La proposta di legge infatti, da un lato mette a regime le innovazioni apportate al bilancio nel corso degli ultimi due esercizi

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finanziari, dall'altro delega il Governo (articolo 43) al completamento della riforma, prevedendo anche il graduale passaggio - attraverso un periodo transitorio di tre anni - da una redazione di tale documento, e degli altri documenti contabili, in termini di competenza e cassa, ad una redazione in termini di sola cassa. Per ciò che attiene alla parte della disciplina di immediata vigenza, l'articolo 22 conferma la riclassificazione del bilancio annuale di previsione dello Stato per missioni e programmi di spesa applicata dal 2008, innovando tuttavia rispetto all'attuale assetto in più punti: le unità di voto oggetto dell'approvazione parlamentare, per la spesa, non sono più le unità previsionali di base, ma sono i programmi, aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi strategici, rappresentati dalle Missioni. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa. Anche sul lato dell'entrata, le unità di voto vengono individuate ad un livello di aggregazione superiore, con riferimento alle tipologie dei cespiti. La proposta di legge porta inoltre a regime le novità introdotte in sede di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2009, prevedendo una ripartizione delle risorse appartenenti ai programmi tra quota non rimodulabile (corrispondente agli oneri inderogabili) e quota rimodulabile (nella quale rientrano le spese da fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno). Le spese da fattore legislativo sono rimodulabili. Si prevede che con il progetto di bilancio, per motivate esigenze, possano essere effettuate rimodulazioni all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione relativamente alle dotazioni finanziarie da fattore legislativo. Resta il divieto di dequalificazione della spesa. Infine è disciplinato il bilancio pluriennale di previsione, che, elaborato per un periodo di tre anni e strutturato per missioni e programmi, è sia esposto a legislazione vigente, sia programmatico ed in sé incorpora gli effetti della legge di stabilità. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere entrate ed eseguire spese.
Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio diviene facoltativo ed eventuale.
In materia di copertura finanziaria delle leggi, l'articolo 18 conferma le attuali modalità di copertura: utilizzo degli accantonamenti dei Fondi speciali; riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e ricorso a nuove o maggiori entrate. A seguito delle modifiche approvate dal Senato, è confermato il vigente divieto di coprire nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di proventi derivanti da entrate in conto capitale. È inoltre previsto il divieto di copertura con entrate non ricorrenti.
Peraltro, all'articolo 11, non è più previsto nel provvedimento di legge in esame il vigente obbligo di copertura degli oneri correnti della legge finanziaria contenuto nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, venendo così in sostanza permessa una impostazione della manovra con il solo vincolo del miglioramento del saldo complessivo e dunque la possibilità di attingere all'eventuale miglioramento del risparmio pubblico.
All'interno della disciplina sulla copertura finanziaria delle leggi, è previsto, all'articolo 18 che ciascuna legge di spesa contenga al suo interno una clausola di salvaguardia automatica per la compensazione degli effetti finanziari che eccedano le previsioni di spesa in essa contenute.
È inoltre previsto l'obbligo di relazione tecnica, non solo sui disegni di legge del Governo e sugli emendamenti governativi onerosi, ma anche sugli emendamenti onerosi del Relatore del provvedimento, nonché l'obbligo di aggiornare la relazione tecnica all'atto del passaggio parlamentare. La relazione deve anche contenere un prospetto riepilogativo degli effetti della disposizione su saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno.
Con riferimento agli aspetti di più diretta competenza della Commissione XIV, segnala che l'articolo 1 correttamente richiama le definizioni di cui agli specifici

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regolamenti comunitari per l'individuazione, da parte dell'ISTAT, degli enti riconducibili al settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche. Il richiamo si deve intendere al regolamento sul sistema dei conti economici integrati (Sec95) (regolamento n. 2223/96). In tal senso, si riprende la procedura introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) che rimette all'ISTAT la definizione annuale dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
Meritevoli di attenzione sono poi le disposizioni in materia di aggiornamento del programma di stabilità dell'Italia, che, lo ricordo, gli articoli 3 e 4 articoli 3 e 4 del regolamento CE n. 1466/97 prevedono ai fini dell'attuazione del Patto di stabilità e crescita nell'ambito dell'Unione economico-monetaria. In particolare, in base a queste disposizioni comunitarie, l'aggiornamento deve essere presentato dai governi degli Stati partecipanti all'unione monetaria, alla Commissione e al Consiglio dell'Unione all'inizio di ogni anno, aggiornando quello dell'anno precedente. L'aggiornamento si pone l'obiettivo dell'attuazione interna del Patto di stabilità e crescita concorda in sede europea.
Ora l'articolo 8 della proposta di legge correttamente inserisce l'aggiornamento tra gli strumenti del ciclo di programmazione economica. Al successivo articolo 10, comma 5, viene però sostanzialmente confermata l'attuale disciplina in materia recata dall'articolo 3, comma 4-bis della legge n. 468/1978, introdotto dalla legge n. 203/1999, la quale prevede, in occasione della presentazione agli organismi comunitari dell'aggiornamento, la trasmissione al Parlamento di una nota informativa che contenga «attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato». Nella prassi la disposizione è stata interpretata nel senso di un obbligo di predisposizione della nota solo in caso di significativi mutamenti nella situazione macroeconomica e di finanza pubblica e, in concreto, la nota è stata trasmessa alle Camere solo nell'anno 2009.
Al riguardo, segnala quindi in primo luogo, che, dal punto di vista formale, potrebbe risultare opportuno riformulare l'articolo 8, comma 1, lettera f), nel senso di specificare che l'aggiornamento viene presentato non solo alla Commissione europea ma anche al Consiglio dei ministri dell'Unione europea, in termini così più coerenti con l'articolo 3 del regolamento CE n. 1466/1997, Inoltre, ricorda che in più occasioni il Consiglio dei ministri dell'Unione europea, nell'esprimere il parere sull'aggiornamento del programma di stabilità, ha osservato che questo, pur contenendo l'entità delle manovre correttive da porre in essere, non forniva «indicazioni sulla loro composizione» (si veda, ad esempio, il parere del 12 marzo 2008). L'articolo 10, comma 5, in proposito, prevede l'indicazione degli interventi di massima di realizzazione dell'aggiornamento solo nella Relazione sull'economia e la finanza pubblica, e quindi successivamente all'espressione del parere delle autorità comunitarie. In tal senso, potrebbe essere valutata l'opportunità di specificare meglio già il contenuto dell'aggiornamento.
Segnala infine che, in molti Stati membri dell'Unione europea (come Francia e Germania) è previsto un esame parlamentare dell'aggiornamento del programma di stabilità. In tal senso si potrebbe valutare l'opportunità di modificare la proposta di legge nel senso di prevedere non solo l'obbligo della trasmissione dell'aggiornamento (che anche nella proposta di legge rimane, come sopra rilevato, eventuale) ma anche dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti.
Segnala poi che la proposta di legge non appare prendere in considerazione gli attuali sviluppi della strategia di Lisbona. Come è noto, infatti, a partire dal 2005, l'UE si è dotata di un nuovo modello di governance economica dell'UE e della strategia di Lisbona, mediante la combinazione e l'integrazione degli strumenti e procedure per il coordinamento delle politiche

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economiche e dell'occupazione già previsti dal Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il modello è articolato in una successione di fasi, che vedono l'approvazione, da parte delle autorità comunitarie delle linee guida elaborate a livello nazionale.
In particolare, il ciclo di governance, di durata triennale, è articolato nelle seguenti fasi:
presentazione di relazione strategica della Commissione, sulla base della quale il Consiglio europeo di primavera definisce gli orientamenti politici per le dimensioni economica, sociale e ambientale della strategia;
in coerenza con le conclusioni del Consiglio europeo e sulla base delle proposte della Commissione, il Consiglio adotta le linee direttrici integrate per la crescita e l'occupazione, contenenti i grandi orientamenti per le politiche economiche e gli indirizzi di massima per l'occupazione (gli orientamenti integrati 2008-2010 sono stati formalmente adottati a luglio 2008);
in coerenza con le linee direttrici, gli Stati membri definiscono programmi di riforma nazionali di durata triennale (i primi programmi triennali, tra cui il Piano italiano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione - PICO, sono stati adottati nell'autunno 2005 per il periodo 2006-2008. L'11 novembre 2008 l'Italia ha presentato il programma per il periodo 2008-2010;
in corrispondenza con i programmi nazionali, la Commissione presenta un programma comunitario di Lisbona, anch'esso di durata triennale, comprendente l'insieme delle azioni da intraprendere a livello comunitario (il primo programma è stato presentato nel gennaio 2006 per il periodo 2006-2008; a dicembre 2007 la Commissione ha presentato il programma relativo al periodo 2008-2010);
ogni anno in autunno, per tutta la durata del ciclo triennale, gli Stati membri presentano alla Commissione rapporti annuali sullo stato di attuazione dei programmi nazionali di riforma. Sulla base dell'analisi di tali documenti la Commissione predispone una relazione annuale destinata al Consiglio europeo di primavera che si pronuncia sui progressi compiuti e sugli eventuali adeguamenti delle linee direttrici integrate.

Il secondo ciclo triennale della strategia è stato avviato con l'adozione degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione 2008-2010, i quali si articolano in una raccomandazione del Consiglio del 14 maggio 2008 relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (2008-2010) (2008/390/CE) e in una decisione del Consiglio del 15 luglio 2008 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (2008/618/CE).
Anche a questo proposito potrebbe pertanto risultare opportuno inserire, nei documenti di finanza pubblica previsti dal provvedimento un riferimento ai contenuti del Piano italiano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione e alla sua implementazione a livello nazionale.
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che la Commissione XIV possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento, inserendo nello stesso osservazioni volte ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di apportare al testo le modifiche sopra prospettate con riferimento all'aggiornamento del programma di stabilità e all'attuazione nazionale della strategia di Lisbona. In tal senso, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Mario PESCANTE, presidente, tenuto conto del fatto che la V Commissione esaminerà gli emendamenti e concluderà l'esame del provvedimento questo pomeriggio stesso, propone di riconvocare la Commissione al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea, al fine di esprimere il parere di competenza in tempo utile.

La Commissione concorda.

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Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.
Nuovo testo C. 2424 Antonino Foti.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione lavoro, reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un'attività d'impresa.
In relazione a ciò, e sulla scia di quanto già previsto in particolare dal decreto-legge «anticrisi» n. 78 del 2009, la proposta in esame trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei all'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese.
L'articolo 1 del testo riconosce specifiche agevolazioni ai lavoratori che, godendo di determinati strumenti di sostegno al reddito alla data del 1o luglio 2009, intendano iniziare un'attività imprenditoriale. In particolare, il comma 1 prevede la corresponsione, per i lavoratori dipendenti già destinatari degli specifici trattamenti di integrazione del reddito indicati al comma 2, che avviino una nuova attività di impresa, di un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga. L'ammissione a tale trattamento è valida, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, per un periodo di 18 mesi. I soggetti destinatari dell'indennità (comma 2) sono i lavoratori dipendenti che alla data del 1o luglio 2009 fruivano dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti, nonché dei trattamenti: di cassa integrazione ordinaria e straordinaria; di cassa integrazione, mobilità e di disoccupazione speciale; di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità; dei contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione salari straordinaria. L'indennità è posta a carico della Gestione prestazioni temporanee dell'INPS, con contribuzione figurativa nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale delle rispettive Gestioni (comma 3). La contribuzione figurativa è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS (comma 4). Resta fermo in ogni caso l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (comma 5). Trovano inoltre applicazione (comma 6) le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 185/2008, in materia di intervento integrativo posto a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, con una misura minima ridotta al 10 per cento in luogo del 20 per cento. È altresì previsto l'esonero dal versamento dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel caso in cui i soggetti che abbiano intrapreso attività di impresa assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono di trattamenti di sostegno al reddito per un periodo di almeno 24 mesi (comma 7). Tali periodi sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della GIAS dell'INPS. Resta fermo l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'INAIL (comma 8). Al termine del periodo sperimentale, è prevista la facoltà di iscrizione alle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 223/1991 (comma 9).
L'articolo 2 reca disposizioni in favore dei lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 1. In particolare, su richiesta,

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i lavoratori potranno ottenere in un'unica soluzione la restante quota (50 per cento) degli ammortizzatori sociali non corrisposta ai sensi dell'articolo 1. L'erogazione dell'ammontare, attualizzato al tasso ufficiale stabilito dalla BCE, viene effettuata dalla Cassa depositi e prestiti la quale riceverà, con cadenza mensile, il 50 per cento del trattamento da parte dell'INPS. I medesimi lavoratori potranno accedere a finanziamenti bancari garantiti dai fondi speciali antiusura; i contributi erogati in favore dei suddetti fondi potranno essere cumulati con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province. Al termine del periodo di 18 mesi i soggetti iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, sono tenuti ad effettuare la cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti eroganti a titolo di garanzia sul debito residuo del finanziamento in corso.
L'articolo 3 introduce un regime fiscale agevolato, valido fino al 31 dicembre 2010, in favore delle imprese e dei lavoratori che avviano una nuova attività ai sensi dell'articolo 1. I principali benefici riguardano la determinazione del reddito in base al principio di cassa, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali pari al 20 per cento, l'esenzione dall'IRAP, la non applicazione dell'IVA sulle operazioni attive, le semplificazioni degli adempimenti contabili e tributari. L'applicazione del regime agevolato in materia di IVA è comunque subordinato alla preventiva autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto. Viene inoltre disciplinata la fase transitoria relativa al passaggio dal regime agevolato al regime ordinario. Inoltre ai soggetti che si avvarranno del regime fiscale agevolato viene riconosciuta la facoltà di dedurre dall'IRPEF, sino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, le spese per la partecipazione a corsi di formazione professionale.
L'articolo 3-bis prevede misure di coordinamento, anche sotto il profilo finanziario, tra le disposizioni previste dalla proposta in esame e quelle di sostegno ai lavoratori già stabilite dai decreti legge 185/2008 e 78/2009. Si deve quindi intendere che il provvedimento in esame trovi attuazione nei limiti delle risorse stanziate dai due decreti-legge sopra richiamati.
L'articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, i titolari e i soci delle imprese, nonché i loro familiari, sono sottoposti alle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ed alle corrispondenti sanzioni fino al 31 dicembre 2010, termine di scadenza del periodo sperimentale di 18 mesi. Viene inoltre stabilita l'applicazione delle norme di cui all'articolo 94 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008 ai soggetti che esercitano la propria attività nei cantieri. La tutela dei lavoratori dipendenti è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto 81/2008. Ai datori di lavoro spetta assicurare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza in precedenza richiamate.
L'articolo 5 prevede l'esonero in via transitoria, per le imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, da alcuni obblighi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto «codice ambientale») in materia di rifiuti. Si tratta in particolare degli articoli 189 (obblighi di segnalazione al catasto dei rifiuti); 190 (obblighi di tenuta di un registro di carico e scarico per i rifiuti); 212 (obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento di attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché di bonifica di siti e dei beni contenenti amianto).
L'articolo 6 detta disposizioni in merito alle modalità di costituzione delle imprese. Pertanto si prevede che i soggetti interessati ad avviare l'attività presentino all'ufficio del Registro delle imprese la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 7/2007.
Per poter fruire delle agevolazioni previste dal provvedimento in esame, l'attività di impresa dovrà essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis c.c., nonché nelle

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forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 c.c. Viene inoltre previsto l'esonero dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali di appartenenza per i soci e i collaboratori familiari. Gli stessi soggetti usufruiscono altresì dei medesimi benefici contributivi e previdenziali previsti dal citato articolo 1, quali la contribuzione figurativa per il periodo considerato.
L'articolo 6-bis reca disposizioni in merito all'inquadramento previdenziale dei soci delle cooperative artigiane.
Ricorda che il 2 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione che istituisce un nuovo strumento finanziario (denominato «strumento di microfinanziamento Progress») per fornire microcrediti (prestiti di valore inferiore a 25.000 euro) alle piccole imprese e alle persone che hanno perso il lavoro e intendono avviare in proprio una piccola impresa (COM(2009)333). La proposta, che segue la procedura di codecisione, sarà esaminata dal Parlamento europeo presumibilmente nella seduta del 15 dicembre 2009.
L'8 giugno 2009 il Consiglio UE ha approvato conclusioni sulla flessicurezza con le quali invita in particolare a: sostenere l'occupazione, migliorare il contesto imprenditoriale mediante regimi di previdenza che forniscano incentivi al lavoro e la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese; mantenere gli incentivi per l'accesso e il ritorno all'occupazione; concentrarsi sul sostegno ai gruppi più vulnerabili.
Con particolare riferimento ai profili di compatibilità comunitaria, segnala che all'articolo 3 il regime fiscale agevolato in materia di IVA è correttamente subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 2006/112/CE che da ultimo ha disciplinato tale materia.
All'articolo 5 occorrerebbe invece valutare la compatibilità della disposizione che prevede l'esonero in via transitoria, per le imprese interessate, da alcuni obblighi previsti dal codice ambientale in materia di rifiuti con la relativa normativa comunitaria, anche in considerazione del fatto che la deroga prevista inciderebbe quasi esclusivamente sui rifiuti pericolosi, per i quali peraltro non vengono definiti criteri certi rispetto ai limiti oltre i quali la rilevanza dell'inquinamento non dovrebbe essere più considerata scarsa.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 18.

Legge di contabilità e finanza pubblica.
C. 2555, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra i contenuti della proposta di parere formulata nella seduta odierna.

Enrico FARINONE (PD) sottolinea l'importanza del provvedimento, che meriterebbe ben altro approfondimento e che peraltro la XIV Commissione esamina in un testo che sarà molto probabilmente

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oggetto di modifiche da parte della V Commissione.
Come già avvenuto in altre occasioni, la Commissione non è messa nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro, né sembrano esservi motivi di particolare urgenza che giustifichino un iter così accelerato del provvedimento. Per questo motivo - pur nel rispetto della Commissione e del lavoro svolto dal relatore - dichiara a nome del gruppo del PD che non parteciperà alla votazione odierna.

Antonio RAZZI (IdV) riterrebbe opportuno che la prima delle osservazioni formulate nella proposta di parere del relatore fosse espressa nella forma di una condizione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, alla luce delle competenze della XIV Commissione, non ritiene accoglibile la richiesta del collega Razzi.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL), pur rendendosi conto della limitatezza dei tempi a disposizione, sottolineata dal collega Farinone, osserva come la Commissione sia comunque riuscita, in poche ore, a produrre un risultato positivo, elaborando un parere articolato che potrà essere recepito dalla Commissione di merito. Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 18.15.