CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2009
238.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 11.05.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale distributori prodotti creditizi (ASSOCRED) e dell'ASSOMEA.
(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Giancarlo CUPANE, Presidente dell'ASSOCRED, e Eustacchio ALLEGRETTI, Presidente dell'ASSOMEA, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Gianfranco CONTE, presidente, e Francesco BARBATO (IdV), ai quali rispondono Giancarlo CUPANE, Presidente dell'ASSOCRED, e Eustacchio ALLEGRETTI, Presidente dell'ASSOMEA.

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Cosimo VENTUCCI, presidente, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 ottobre 2009.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale aziende concessionarie servizi entrate Enti locali (ANACAP), sulle problematiche relative alla riscossione delle entrate degli Enti locali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che il deputato Alberto Losacco ha cessato di far parte della Commissione, ed è entrato a farne parte il deputato Salvatore Piccolo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni.
C. 2723 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2723, approvato dal Senato, di ratifica dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004.
Segnala innanzitutto come l'Accordo si inserisca, rafforzandolo, nel quadro delle precedenti intese tra le due parti nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, dell'assistenza amministrativa e della cooperazione più in generale. Si tratta di un'intesa che appartiene alla categoria dei cosiddetti «accordi misti», cioè conclusi congiuntamente da Comunità europea e da Stati membri - ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica - nei settori di competenze concorrenti. Allo stato, perché l'accordo possa entrare in vigore mancano ancora le ratifiche di Grecia, Irlanda e Paesi Bassi, oltre a quella dell'Italia. La Svizzera ha fatto pervenire la propria notifica il 23 ottobre 2008.
L'Accordo è stato concluso nell'ambito di un'unica tornata negoziale che nel 2004 ha portato alla firma di nove accordi tra la Svizzera e l'UE (Accordi bilaterali II), diretti a consolidare la cooperazione tra le due parti non solo in settori economici, ma anche in campi quali la sicurezza, l'asilo, l'ambiente e la cultura; tra tali accordi si ricordano, tra gli altri, quello di associazione all'acquis di Schengen e gli accordi per la partecipazione della Svizzera ai sistemi «Dublin» e «Eurodac».
Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di 48 articoli (suddivisi in quattro Titoli), un atto finale, un processo verbale che fornisce la definizione dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, e due dichiarazioni.

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Nel Titolo I (costituito dagli articoli da 1 a 6) è innanzitutto definito, all'articolo 1, l'oggetto dell'Accordo, che concerne l'ampliamento della assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale fra le Parti contraenti.
L'articolo 2 specifica il campo di applicazione dell'Accordo, che riguarda tutte le attività di prevenzione, investigazione e repressione di attività illecite che ledano gli interessi finanziari delle Parti.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, segnala come l'Accordo si applichi, ai sensi del paragrafo 1, agli scambi di merci in violazione della legislazione doganale, agli scambi in violazione della disciplina in materia di IVA, di imposte speciali di consumo e di accise, nonché alla percezione o detenzione di fondi provenienti dai bilanci delle Parti contraenti, quali sovvenzioni o rimborsi provenienti dalla pubblica amministrazione.
La cooperazione prevista dall'Accordo riguarda anche il sequestro e il recupero di quanto illecitamente percepito dalle attività appena descritte, nonché, in base al paragrafo 3, il suo riciclaggio.
Ai sensi del paragrafo 3, tuttavia, il reato di riciclaggio è considerato dall'Accordo solo se l'attività alla sua origine è grave al punto di prevedere sanzioni di una certa importanza (pena privativa della libertà o misure di limitazione della stessa superiori a 6 mesi). Al proposito, con una Dichiarazione comune allegata all'Accordo viene specificato che la cooperazione in materia di riciclaggio comprende tra i reati preliminari quelli di frode fiscale o di contrabbando professionale secondo quanto stabilito dalla normativa elvetica.
Il paragrafo 4 esclude invece in maniera esplicita le imposte dirette dall'ambito di applicazione dell'Accordo.
In base al paragrafo 2 dell'articolo 2 la cooperazione, sia nel campo dell'assistenza amministrativa sia in quello dell'assistenza giudiziaria, non potrà essere rifiutata in ragione della differente qualificazione giuridica dei fatti nelle legislazioni delle due Parti, ovvero per il solo motivo che la violazione venga considerata come infrazione fiscale dalla parte richiesta dell'assistenza.
L'articolo 3 prevede il rifiuto dell'assistenza in casi di importanza minore, nei casi cioè in cui l'importo dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente non superi i 25.000 euro, ovvero in cui il valore presunto delle merci importate o esportate senza autorizzazione non sia superiore a 100.000 euro.
L'articolo 4 consente invece il rifiuto di cooperazione in casi di minaccia all'ordine pubblico.
L'articolo 5 specifica che le informazioni e gli elementi di prova comunicati o ottenuti in base alla cooperazione sono coperti da segreto d'ufficio e sono tutelati nella stessa misura nella quale lo sarebbero in base alla normativa della parte richiedente. Inoltre si prevede che le informazioni trasmesse ad una Parte possano essere trasmesse anche ad altre Parti dell'Accordo, fermi restando i limiti di utilizzo opposti dalla Parte che ha effettuato la prima trasmissione, mentre l'ulteriore trasmissione a Stati terzi delle informazioni ottenute in applicazione dell'Accordo è subordinata all'autorizzazione della Parte che ne è all'origine.
L'articolo 6 consente alla Parte che richiede l'assistenza di mantenere riservato la domanda di assistenza ed il suo contenuto, nella misura in cui ciò sia compatibile con l'esecuzione della domanda stessa.
Il Titolo II (che comprende egli articoli da 7 a 24) riguarda la cooperazione amministrativa.
In primo luogo l'articolo 7 specifica che le disposizioni contenute nel predetto Titolo II lasciano impregiudicate le disposizioni più vantaggiose contenute in altri accordi di cooperazione vertenti sulla assistenza amministrativa, così come quelle applicabili all'assistenza giudiziaria in materia penale, tra le quali è in particolare richiamato il Protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa in materia doganale del 1997.
In base all'articolo 8, le Parti contraenti si impegnano ad assicurare, attraverso

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tutte le rispettive autorità amministrative competenti, comprese quelle che esercitano poteri di azione penale, un'assistenza reciproca per combattere i reati oggetto dell'Accordo, innanzitutto attraverso la prevenzione, nonché attraverso indagini in materia.
Ai sensi dell'articolo 9 le autorità competenti applicano le disposizioni del Titolo II dell'Accordo nell'ambito delle competenze loro attribuite dal diritto interno, e procedono come se agissero per proprio conto o su richiesta di una autorità della propria Parte contraente.
In base all'articolo 10 il rifiuto della cooperazione può avvenire solo se la Parte richiesta ritenga la domanda palesemente sproporzionata, in quanto comporti oneri amministrativi eccessivi per l'autorità della Parte richiesta ovvero qualora l'autorità della Parte richiedente non abbia esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare.
L'articolo 11 specifica che le domande di assistenza amministrativa sono trattate dai Servizi centrali competenti, designati da ciascuno delle Parti contraenti, i quali si serviranno delle autorità amministrative competenti per l'esecuzione della richiesta.
In base all'articolo 12 le informazioni richieste saranno fornite dall'autorità della Parte richiesta su domanda dell'autorità della Parte richiedente. Le informazioni conterranno tutte le notizie a disposizione della Parte richiesta, in modo tale da consentire a quest'ultima di mettere in atto le operazioni volte alla prevenzione, individuazione e repressione delle attività illegali previste dall'Accordo, nonché quelle necessarie al recupero di crediti.
In tale contesto il paragrafo 3 prevede che, previo accordo tra le autorità delle Parti interessate, agenti della Parte richiedente possano accedere ai documenti ed alle informazioni, in possesso della Parte richiesta, relative a specifiche attività illecite comprese nell'ambito di applicazione dell'Accordo.
L'articolo 13 contempla la possibilità di richiedere la sorveglianza su scambi di merci posti in essere in violazione dell'Accordo, nonché sulle persone sospettate di avere compiuto o di essere in procinto di partecipare alla commissione di tali scambi.
L'articolo 14 prevede che una Parte possa richiedere all'altra di notificare gli strumenti o le decisioni emanati dall'autorità competente della Parte richiedente relativi al campo di applicazione dell'Accordo, ovvero inviare direttamente a mezzo posta atti di notifica e richieste di informazioni ad operatori residenti sul territorio dell'altra Parte.
Ai sensi dell'articolo 15 una Parte può richiedere all'altra di avviare indagini su operazioni o comportamenti illeciti ai sensi dell'Accordo. La Parte richiesta si avvale di tutti i mezzi di indagine a sua disposizione e comunica i risultati dell'indagine alla Parte richiedente. In base all'articolo 16 a tali indagini possono partecipare agenti incaricati dall'autorità della Parte richiedente, previo accordo tra le due Parti, fermo restando che le indagini sono svolte dagli agenti della Parte richiesta.
L'articolo 17 stabilisce il dovere degli operatori economici di fornire collaborazione alla domanda di assistenza amministrativa, dando accesso ai loro locali, ai loro mezzi di trasporto ed alla loro documentazione.
L'articolo 18 stabilisce la forma ed il contenuto delle domande di assistenza amministrativa, che devono essere formulate in forma scritta, salvo i casi di urgenza, e devono tra l'altro contenere ragguagli sulle persone oggetto delle indagini ed un'esposizione dei fatti pertinenti.
Ai sensi dell'articolo 19 le informazioni raccolte possono essere utilizzate solo per le finalità dell'Accordo, salvo diverso accordo scritto con l'autorità che le ha fornite. Ciò non impedisce che le informazioni siano utilizzate nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per la mancata osservanza della legislazione cui si riferisce la domanda di assistenza.
L'articolo 20 prevede altresì la possibilità di un'assistenza spontanea, ossia senza la richiesta di un'altra Parte contraente.

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Forme particolari di cooperazione sono contemplate negli articoli da 21 a 23. In particolare l'articolo 21 regolamenta le operazioni congiunte transfrontaliere, che possono aver luogo quando, sulla base di accordi tra le Parti, in occasione di importazioni, esportazioni e transito di merci, l'entità di tali transazioni ed i rischi a livello tributario possano comportare perdite finanziarie gravose per le Parti stesse.
Ai sensi dell'articolo 22 le autorità di più Parti contraenti possono inoltre istituire squadre investigative speciali comuni per le indagini difficoltose, che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti.
L'articolo 23 prevede, sempre nell'ambito della assistenza amministrativa, il distacco, per periodi di tempo determinati, di funzionari di collegamento presso i servizi competenti di un'altra Parte contraente, con funzioni di consulenza ed assistenza, al fine di agevolare lo scambio di informazioni e fornire assistenza alle indagini, ovvero altri compiti convenuti tra le Parti.
L'articolo 24 disciplina il recupero dei crediti che, su domanda della Parte richiedente, viene condotto dalla Parte richiesta come se si trattasse di crediti propri. In tale ipotesi la domanda di recupero del credito deve essere accompagnata dall'originale o da copia certificata del titolo esecutivo, e la Parte richiesta, che può adottare provvedimenti cautelari, è tenuta a trasferire alla Parte richiedente l'importo del credito recuperato.
Il Titolo III (costituito dagli articoli da 25 a 38) riguarda l'assistenza giudiziaria.
Come chiarito dall'articolo 25, l'Accordo intende completare e rendere più agevole l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giuridica in materia penale del 20 aprile 1959, e la Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990, ferme restando le disposizioni più favorevoli degli accordi in materia in vigore tra le Parti.
L'articolo 26 definisce il campo dell'assistenza giudiziaria, la quale si estende: ai procedimenti relativi alle infrazioni perseguite dalle autorità amministrative la cui decisione possa dare luogo ad un ricorso davanti alla giurisdizione penale; alle azioni civili collegate ad azioni penali; ai reati che chiamano in causa una persona giuridica della parte richiedente; ai procedimenti volti al sequestro e alla confisca dei proventi di tali infrazioni.
Gli articoli 27 e 28 disciplinano le modalità di trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria tra le autorità competenti delle Parti, nonché le modalità di trasmissione, anche a mezzo posta, degli atti e documenti relativi alla domanda di assistenza.
L'articolo 29 consente all'autorità competente della Parte richiesta di ordinare, nel rispetto del diritto interno delle parti, misure provvisorie, al fine di mantenere una situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova.
In base all'articolo 30, i rappresentanti delle autorità della Parte richiedente possono essere autorizzati ad assistere all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria.
L'articolo 31, paragrafo 1, che riproduce l'articolo 51 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, limita i casi nei quali è possibile concedere la rogatoria finalizzata all'esecuzione di perquisizioni e sequestri, stabilendo le condizioni alle quali è soggetta la ricevibilità della stessa. In base alle disposizioni contenute in tale paragrafo, la richiesta di rogatoria è ricevibile solo in casi gravi (ad esempio se il fatto è punibile con una pena o misura di sicurezza restrittiva della libertà di non meno di 6 mesi nella sua durata massima) e se l'esecuzione della rogatoria è compatibile con la legislazione della parte richiesta.
Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il paragrafo 2 del medesimo articolo 31, il quale stabilisce che le rogatorie ai fini all'esecuzione di perquisizioni e sequestri per il reato di riciclaggio sono accettate se il fatto per il quale vengono richieste è punibile dalla legislazione delle

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due Parti con una pena o con una misura restrittiva della libertà superiore, nel suo massimo, a 6 mesi.
Sempre con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 32, paragrafo 1, prevede che, qualora sussistano i requisiti fissati dall'articolo 31, la Parte richiesta fornisca all'altra informazioni bancarie e finanziarie, relative in particolare all'individuazione dei titolari di conti bancari che siano sottoposti ad un'inchiesta ed alla trasmissione di informazioni su conti, all'individuazione di transazioni e operazioni bancarie effettuate in un determinato periodo, nonché alla trasmissione delle informazioni ad esse relative.
In tale contesto il paragrafo 2 prevede la possibilità di richiedere la sorveglianza, per periodi determinati, di operazioni bancarie effettuate su conti bancari o da determinate persone. Il controllo è effettuato se conforme alla legislazione della Parte richiesta ed avviene secondo modalità concordate tra le Parti. Il paragrafo 3 impegna le Parti ad adottare misure idonee ad evitare che gli istituti finanziari informino il clienti interessato o terzi del controllo in corso.
In tale ambito, ai sensi del paragrafo 4, la Parte richiedente è tenuta ad indicare i motivi per cui le informazioni richieste possono essere di valore fondamentale all'inchiesta, i motivi in base ai quali ritiene che i conti siano detenuti preso banche dell'altra Parte, nonché quali siano le banche che potrebbero essere implicate.
Il paragrafo 5 esclude che il segreto bancario possa essere invocato per negare l'assistenza richiesta.
L'articolo 33 prevede la possibilità di dar luogo a consegne sorvegliate, nel quadro di indagini penali relative a infrazioni suscettibili di dare luogo all'estradizione e secondo le modalità in vigore presso la Parte richiesta.
L'articolo 34 disciplina la consegna alla Parte richiedente di oggetti, fondi o valori sequestrati a scopo cautelare, ai fini della loro confisca o restituzione all'avente diritto; in tale ambito si segnala, in quanto rilevante per gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo 2, il quale precisa che la consegna di fondi non può essere rifiutata per il motivo che essi corrispondano ad un debito fiscale o doganale.
Ai sensi dell'articolo 35 l'assistenza giudiziaria deve essere prestata nel più breve tempo possibile, tenendo conto dei termini procedurali e di quelli eventualmente indicati dalla Parte richiedente; qualora l'assistenza non possa essere prestata entro tali termini e ciò costituisca un impedimento al procedimento svolto preso la Parte richiedente, la Parte richiesta ne informa l'altra Parte, indicando i tempi necessari per la prestazione dell'assistenza.
L'articolo 36 consente l'utilizzo delle informazioni e delle prove ricevute dalla Parte richiedente per fini diversi da quelli per i quali erano state ottenute (ad esempio: in procedimenti penali in corso presso la Parte richiedente contro altre persone che hanno partecipato al reato per il quale era stata fornita l'assistenza; in procedimenti di confisca dei proventi delle infrazioni riguardo alle quali dovrebbe essere fornita l'assistenza).
Analogamente a quanto avviene per la cooperazione amministrativa, l'articolo 37 prevede che le autorità giudiziarie di una Parte possono fornire assistenza spontaneamente, trasmettendo, senza essere richieste, e nel rispetto della legge e delle proprie competenze, informazioni e mezzi di prova che ritengano possano essere utili ad un'autorità di un'altra Parte.
L'articolo 38 reca una clausola generale che fa salvi i diritti della Parte richiedente nella sua qualità di parte civile in procedimenti penali in corso dinanzi alle autorità della Parte richiesta.
Il Titolo IV reca le disposizioni finali. In tale ambito l'articolo 39 istituisce un comitato misto incaricato della corretta applicazione dell'Accordo, al quale è affidata la composizione delle eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo medesimo. Il comitato misto ha inoltre il compito, ai sensi dell'articolo 40, di operare ai fini della composizione delle controversie relative

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all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo, nonché, ai sensi dell'articolo 42, di esaminare le proposte di revisione dell'Accordo e di formulare raccomandazioni in merito.
L'articolo 41 sancisce il principio di reciprocità tra le Parti, in base al quale l'autorità richiesta può rifiutare la cooperazione prevista ai sensi dell'Accordo nel caso in cui la Parte richiedente non abbia reiteratamente dato seguito ad analoghe richieste di cooperazione.
L'articolo 44 regola la durata dell'Accordo, la quale è illimitata, salvo denuncia, che avrà effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica. In tale ambito il paragrafo 3 del medesimo articolo 44 stabilisce che, in attesa della ratifica di tutti gli Stati membri, l'Accordo può essere applicato in via provvisoria tra gli Stati che, attraverso una Dichiarazione, decidono di vincolarsi reciprocamente ad esso.
Poiché tale Dichiarazione è stata apposta sia dalla Svizzera sia dalla Comunità europea, nonché da alcuni Stati membri (Polonia, Svezia, Romania, Bulgaria, Francia, Germania, Finlandia, Regno Unito), l'Accordo si applica fra di loro a partire dall'8 aprile 2009.
Gli articoli 42 e 45 disciplinano rispettivamente le procedure per la revisione e l'eventuale denuncia dell'Accordo.
L'articolo 46 precisa che l'Accordo non si applica alle domande di attività illecite commesse fino a 6 mesi prima della data della sua firma.
L'articolo 47 disciplina l'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri dell'Unione europea, che avviene mediante notifica scritta alle Parti contraenti, mentre l'articolo 48 indica le lingue in cui esso è redatto.
Come ricordato in precedenza, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, all'Accordo è allegata una dichiarazione comune relativa al riciclaggio, in base al quale si chiarisce che la cooperazione in materia di lotta al riciclaggio include, quali reati preliminari, quelli della frode fiscale o del contrabbando professionale secondo il diritto svizzero. Inoltre si specifica che le informazioni ricevute in base ad una domanda di assistenza concernente il riciclaggio possono essere usati nei procedimenti per tale reato, eccetto quelli contro persone svizzere, nel caso in cui tutti gli atti pertinenti al reato siano stati commessi esclusivamente in territorio svizzero.
Sono altresì allegati all'Accordo una dichiarazione comune, nella quale si richiama il desiderio della Confederazione svizzera di valutare la possibilità di cooperare ai lavori dei Eurojust, ed un processo verbale che contiene definizioni di talune nozioni utilizzate nel testo dell'Accordo; in particolare, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, si segnale come le nozioni di «scambi di merci in violazione della legislazione doganale e agricola» e «scambi in violazione della legislazione fiscale relativa all'IVA alle imposte speciali sul consumo ed alle accise» sono intese indipendentemente dal passaggio o meno delle merci attraverso il territorio di una Parte contraente.
Rileva quindi la grande rilevanza dell'Accordo di cui si propone la ratifica, il quale consentirà di affrontare in un contesto multilaterale una serie di delicati problemi nei rapporti con uno Stato confinante, la Svizzera, che costituisce un'importante controparte nei rapporti economici e finanziari del Paese.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 ottobre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.