CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 ottobre 2009
235.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 21 ottobre 2009. - Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.40.

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.

Pino PISICCHIO (IdV), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, in esito all'istruttoria in contraddittorio finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone, a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:
Ignazio Abrignani, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione di EUR s.p.a. in data 21 luglio 2009 e dalla carica di Presidente di Agripart s.p.a. in data 6 ottobre 2009;
Antonino Foti, cessato dalla carica di vicepresidente del Gestore del Mercato Elettrico (G.M.E.) s.p.a. in data 22 luglio 2009.

La Giunta prende atto.

Esame delle cariche di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e vicepresidente di Expo Milano 2015 s.p.a. ricoperte dal deputato Lucio Stanca ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e vicepresidente di Expo Milano 2015 s.p.a. ricoperte dal deputato Lucio Stanca ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.
Invita il Vicepresidente Pisicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato.

Pino PISICCHIO (IdV), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, ricorda che nella riunione del 6

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maggio 2009 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze avviava l'istruttoria sulle cariche, ricoperte dal deputato Lucio Stanca, di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e vicepresidente di Expo Milano 2015 s.p.a., convenendo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), del regolamento della Giunta, di richiedere all'interessato di trasmettere, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito alle predette cariche.
L'istruttoria presso il Comitato si è svolta anche sulla base dei seguenti esposti pervenuti alla Giunta:
in data 20 aprile 2009 perveniva alla Giunta un esposto del deputato Vinicio Peluffo, con il quale, sottolineati gli «evidenti elementi di incompatibilità», si richiedeva «di procedere con urgenza all'avvio delle previste procedure»;
in data 30 aprile 2009 perveniva alla Giunta un esposto di Valerio Cattaneo, candidato primo dei non eletti della lista Popolo della Libertà nella II Circoscrizione Piemonte 2, rappresentato ed assistito dall'avvocato Alvise Campa; all'esposto veniva allegata copia dello statuto della società di gestione Expo 2015 e copia del D.P.C.M. 22 ottobre 2008 in materia di interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015; nell'esposto si sottolineava che l'istituzione della società si deve al D.P.C.M. 22 ottobre 2008, ai sensi del quale la società ha forma di società commerciale per azioni, è partecipata al 100 per cento da enti pubblici, ha ad oggetto esclusivo l'espletamento - per conto del Governo italiano - di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento Expo Milano 2015, ed è direttamente assegnataria dei finanziamenti pubblici dagli enti finanziatori (compreso lo Stato); nell'esposto si richiamava, inoltre, il fatto che la legge 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al capitale sociale di Expo 2015 s.p.a. fino a un massimo di 4 milioni di euro, ciò che renderebbe inequivocabile che Expo Milano 2015 s.p.a. è una società che gestisce servizi per conto dello Stato e riceve finanziamenti pubblici e che pertanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, le cariche ricoperte dal deputato Stanca sarebbero incompatibili con il mandato parlamentare; il presentatore dell'esposto in oggetto chiedeva, in conclusione, di poter prendere visione e estrarre copia degli atti inerenti al procedimento istruttorio, di parteciparvi in contraddittorio e di ricevere tempestiva comunicazione di ogni atto e/o documento e/o provvedimento, ordine del giorno e determinazione a qualsiasi titolo assunta dalla Giunta al riguardo;
in data 15 maggio 2009 perveniva al Presidente della Camera e al Presidente della Giunta un esposto del signor Salvatore Lattarulo con il quale si sottolineava che «quanti amministrano società o enti che ricevono ricorse a carico della finanza pubblica non potrebbero ricoprire incarichi parlamentari»;
in data 30 giugno 2009 perveniva al Presidente della Giunta delle elezioni una nota del signor Antonino Murmura ove si evidenziava che «il duplice incarico, vietato dalla legge elettorale del 1953, comporta l'immediata decadenza del deputato Stanca da parlamentare, sia pure dopo la scadenza della diffida ad opera di codesta Giunta».

Nella citata riunione del 6 maggio 2009 il Comitato, con riferimento alle richieste procedurali formulate nell'esposto presentato dall'avvocato Campa per conto del signor Cattaneo, prendeva preliminarmente atto che nessuna disposizione del regolamento della Giunta delle elezioni prevede la facoltà di partecipazione al contraddittorio da parte dei soggetti controinteressati nei procedimenti di valutazione delle incompatibilità, a differenza di quanto l'articolo 17, comma 6, del regolamento della Giunta prevede per i procedimenti di valutazione delle ineleggibilità. Come precisato nella comunicazione all'uopo indirizzata all'avvocato Campa

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con lettera del 7 maggio 2009, la mancata previsione della facoltà di partecipazione al contraddittorio da parte di terzi controinteressati in materia di incompatibilità è dovuta - nella logica del vigente regolamento - alla circostanza che i procedimenti per la valutazione delle incompatibilità, differentemente da quanto accade per quelli rivolti all'accertamento delle ineleggibilità, non sfociano mai in procedure di contestazione delle elezioni, restando pertanto nella piena disponibilità del deputato interessato ogni decisione finale, con lo strumento dell'opzione, in merito alla valida conservazione del proprio mandato parlamentare. Il Comitato conveniva pertanto che i presentatori degli esposti fossero - come poi effettivamente disposto - esclusivamente informati dell'avvio dell'istruttoria, della conclusione della stessa e della conseguente proposta che il Comitato avrebbe formulato alla Giunta plenaria.
Tale decisione veniva confermata anche a seguito della memoria pervenuta in data 17 giugno 2009 nella quale l'avvocato Campa, sempre in rappresentanza del signor Cattaneo, contestava il diniego di ammissione al contraddittorio del suo assistito.
Ritiene utile, prima di dare conto dell'istruttoria svolta dal Comitato, fornire alla Giunta una sintesi del quadro normativo in materia di fiere ed esposizioni universali.
La disciplina normativa in materia di ordinamento fieristico trova la sua fonte originaria nel regio decreto-legge 29 gennaio 1934 n. 454 («Norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni»), che dettava una disciplina fortemente caratterizzata dall'accentramento statale delle competenze. L'articolo 1 del citato regio decreto-legge prescriveva, infatti, l'autorizzazione, con decreto dell'allora Ministro per le corporazioni, delle esposizioni o mostre d'arte, fiere di campioni ed esposizioni o mostre d'indole agricola, industriale o commerciale a carattere interprovinciale, nazionale o internazionale.
Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (che, all'articolo 117, nel testo previgente alla riforma del titolo V, affidava alla competenza legislativa concorrente delle regioni la materia «fiere e mercati») e con la successiva attuazione dell'ordinamento regionale l'assetto normativo ha conosciuto significative modificazioni. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 disponeva il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di fiere e mercati. Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 definiva, poi, il trasferimento di competenze alle regioni, stabilendo in particolare (articolo 53) che venissero conservate in capo allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli enti fieristici internazionali di Milano, Bari e Verona nonché l'attribuzione della qualifica di «internazionali» a fiere di nuova istituzione e le esposizioni universali.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, in attuazione della c.d. «legge Bassanini 1», ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di fiere e mercati, ha mantenuto in capo allo Stato le funzioni amministrative riguardanti le Esposizioni universali.
La legge 11 gennaio 2001, n. 7 («Legge-quadro sul settore fieristico»), nel fissare i principi fondamentali in materia di attività fieristica, definiva, all'articolo 2, le manifestazioni fieristiche come attività commerciali limitate nel tempo, svolte in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale all'interno di complessi espositivi idonei, finalizzate alla presentazione, promozione e commercializzazione di beni e di servizi e destinate sia a visitatori generici che ad operatori professionali del settore. L'articolo 10 della legge n. 7/2001, nel recare alcune disposizioni sul riordino degli enti fieristici esistenti, prevedeva, poi, per gli stessi la possibilità di trasformazione in società per azioni. Inoltre, l'articolo 3 escludeva dall'ambito di applicazione della legge le Esposizioni universali, rimanendo queste ultime sottoposte alla apposita disciplina dettata dalla

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Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 (ratificata in Italia ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314). Detta Convenzione, all'articolo 1, definisce l'Esposizione universale una «manifestazione che ha lo scopo principale di istruire gente facendo l'inventario dei mezzi di cui dispone l'uomo per soddisfare i bisogni di una civiltà e di far risaltare in uno o più rami dell'attività umana i progressi che sono stati realizzati o le prospettive del futuro». Analoga esclusione delle Esposizioni universali dalla ordinaria disciplina delle fiere si rinviene all'articolo 3, comma 1, della legge regionale Lombardia 10 dicembre 2002, n. 30 («Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo»).
La legge 11 gennaio 2001, n. 7 è stata successivamente abrogata dall'articolo 6 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 emessa nella causa C-439/99. Con tale sentenza la Corte di giustizia aveva dichiarato che i requisiti richiesti in Italia agli organizzatori di fiere e di esposizioni da norme statali, regionali e provinciali (ad esempio, vincoli autorizzativi, oneri di registrazione, ecc.) violavano i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento previsti dagli articoli 43 e 49 (già articoli 59 e 60) del Trattato CE.
Infine, sulla base dell'articolo 117 della Costituzione, come modificato a seguito della riforma del Titolo V, la potestà legislativa in materia di fiere deve ora ritenersi di esclusiva spettanza delle regioni.
Passando ora al merito dell'istruttoria svolta dal Comitato, ne riassume i passaggi in ordine cronologico.
Con nota pervenuta in data 21 maggio 2009 il deputato Stanca trasmetteva, unitamente a copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società Expo 2015 s.p.a. e a copia della relativa visura della camera di commercio di Milano, una memoria esplicativa nella quale osservava, in sintesi, quanto segue:
1. la società Expo 2015 è un ente rientrante nella categoria degli enti fieristici, per i quali gli articoli 1 e 2 della legge n. 60/1953 escludono espressamente l'incompatibilità delle cariche in essi ricoperte; il D.P.C.M. 22 ottobre 2008 ha, infatti, espressamente attribuito alla società il compito di organizzare e gestire la fiera mondiale denominata Expo 2015, evento quest'ultimo, a giudizio del deputato Stanca, senz'altro riconducibile alle manifestazioni fieristiche disciplinate - al momento dell'entrata in vigore della legge del 1953 - dal regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;
2. non rappresenta un ostacolo a detta interpretazione la circostanza che Expo 2015 sia una società per azioni, in quanto la trasformazione degli enti fieristici in società per azioni è stata espressamente consentita dall'articolo 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 ed è oggi disciplinata, a livello regionale, dall'articolo 22 del regolamento della regione Lombardia n. 5 del 2003; l'articolo 2 della legge regionale della Lombardia n. 30 del 2002 qualifica, del resto, come organizzatori di manifestazioni fieristiche indifferentemente i soggetti pubblici o privati che esercitino attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;
3. nella seduta del 29 aprile 2009 la Giunta delle elezioni aveva dichiarato compatibile la carica di amministratore delegato di Fiera Milano Congressi s.p.a., ciò che consentirebbe, «in virtù di una evidente analogia delle due fattispecie», di trarre le medesime conclusioni per il caso in esame;
4. sotto diverso profilo, Expo 2015 s.p.a. non rientra nella fattispecie disciplinata dall'articolo 2 della legge n. 60/1953, ovvero tra gli enti che gestiscono servizi per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, poiché, come risulta dallo statuto, la società non svolge alcuna attività di fornitura di servizi a terzi utenti (attività anzi espressamente esclusa dal paragrafo 3.3 dello statuto);
5. il deputato Stanca evidenziava, infine, come appaia, a suo avviso, evidente

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la natura meramente strumentale della società quale modello organizzativo per lo svolgimento esternalizzato di attività a sostegno della pubblica amministrazione (e non della collettività) per il perseguimento di impegni assunti a livello internazionale.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dal deputato Stanca al Comitato, l'oggetto sociale della società consiste nella realizzazione, organizzazione e gestione dell'evento «Expo Milano 2015» e nella realizzazione, quale soggetto aggiudicatore e stazione appaltante, delle opere di preparazione e costruzione del sito, delle opere infrastrutturali di connessione del sito, delle opere riguardanti la ricettività, delle opere di natura tecnologica e delle altre opere connesse o comunque utili e/o opportune ai fini della realizzazione dell'evento, ferme restando le attribuzioni previste del D.P.C.M. 22 ottobre 2008 a favore di soggetti diversi dalla società. Il capitale sociale è suddiviso tra Ministero dell'economia e delle finanze (40 per cento), Regione Lombardia (20 per cento), comune di Milano (20 per cento), provincia di Milano (10 per cento) e camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Milano (10 per cento).
Nella riunione del 1o luglio 2009 il Comitato - esaminate le osservazioni formulate dal deputato Stanca e la documentazione da lui trasmessa - decideva di avviare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, la formale istruttoria in contraddittorio, giudicando sussistenti elementi di incompatibilità in ragione della presenza nel capitale sociale della società di una rilevante quota del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dei finanziamenti pubblici di cui Expo Milano 2015 s.p.a. fruisce.
Alla richiesta di controdeduzioni il deputato Stanca rispondeva dapprima richiedendo, con lettera pervenuta il 14 luglio 2009, una proroga del termine per la presentazione delle controdeduzioni (termine inizialmente fissato al 16 luglio 2009), dichiarandosi altresì disponibile ad essere ascoltato dal Comitato. Accolta dal Comitato tale richiesta di proroga del termine, il deputato Stanca, con successiva nota fatta pervenire in data 20 luglio 2009, trasmetteva quindi le proprie controdeduzioni, che possono essere così sintetizzate:
a) le cariche da lui ricoperte riguardano una società riconducibile alla categoria degli enti fieristici; i dubbi circa la natura della società non sarebbero meritevoli di condivisione, in quanto la presenza di una normativa speciale (risalente alla Convenzione di Parigi del 1928) «riguarda unicamente i profili specifici connessi alle esigenze di collaborazione interstatale che hanno richiesto l'accordo convenzionale, ma non tocca assolutamente il profilo della natura giuridica e della disciplina applicabile all'ente»;
b) nella legislazione italiana il regime delle esposizioni è stato sempre congiunto con quello delle fiere, come dimostra la normativa previgente alla legge n. 60/1953 nonché quella successiva, che ha continuato a considerare congiuntamente fiere ed esposizioni; in particolare, l'articolo 3 della legge n. 7/2001 (riprodotto poi dall'articolo 3 della legge regionale Lombardia n. 30/2002) distingue i fenomeni sostanzialmente diversi dalle fiere (esposizioni permanenti, esposizioni promozionali e attività di vendita al dettaglio), per i quali è esclusa l'applicazione delle regole fieristiche, dalle esposizioni universali, per le quali il legislatore precisa che il riferimento normativo è quello stabilito in ambito internazionale non già in conseguenza di una diversità di natura giuridica ma «proprio per evitare confusioni o fraintendimenti»; secondo il deputato Stanca «la circostanza che la disciplina sostanziale delle esposizioni universali sia rimessa ad un atto internazionale certo non appare argomentazione sufficiente ad escludere che tali manifestazioni debbano essere organizzate e gestite da enti fieristici»; inoltre, «l'attività fieristica nel nostro sistema giuridico rappresenta un genere all'interno del quale rientrano anche quelle manifestazioni che vanno sotto il

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nome di esposizioni universali, le quali sono oggetto di una disciplina prodotta da fonte ad hoc non in ragione di una loro sostanziale diversità a livello tecnico giuridico, quanto piuttosto per via della loro dimensione internazionale e, soprattutto, a causa dell'esistenza di una apposita Convenzione»; esisterebbe pertanto, ad avviso del deputato Stanca, una endiadi tra fiere ed esposizioni, del resto riconosciuta dalla stessa Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza resa in data 10 maggio 2001 nell'ambito dei procedimenti riuniti C-223/99 e C-260/99, attinente all'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano;
c) il legislatore ha escluso dal novero delle fattispecie ritenute incompatibili con l'ufficio di parlamentare le cariche all'interno di enti la cui gestione non si riteneva potesse condurre ad un conflitto di interessi, quali appunto gli enti culturali, assistenziali, di culto e gli enti fiera, «i quali, tradizionalmente, si sono sempre caratterizzati nel nostro sistema per l'esigenza di fornire una disciplina pubblica ad eventi di ampio rilievo economico»; le stesse finalità culturali delle esposizioni universali deporrebbero, inoltre, a favore dell'esclusione dell'incompatibilità; in tal senso, il deputato Stanca fa osservare che «un'interpretazione orientata a rispettare la ratio della norma di riferimento [...] dovrebbe essere attentamente valutata nell'ambito della procedura che ci occupa, anche in considerazione della discrezionalità interpretativa di cui gode questa Giunta», seguendo il principio cardine secondo cui «l'interprete deve essere guidato da un generale favor verso il mantenimento della carica parlamentare».

Nelle riunioni del 29 luglio e del 16 settembre 2009 il Comitato procedeva, quindi, all'audizione del deputato Stanca. In tale occasione il deputato Stanca, nell'illustrare le controdeduzioni da lui precedentemente trasmesse, precisava altresì, anche in risposta alle domande formulate dai componenti del Comitato, che:
Expo Milano 2015 s.p.a. non fornisce servizi al pubblico;
i finanziamenti dello Stato destinati alla società sono già stati tutti stanziati e la società non gode di finanziamenti ordinari dello Stato;
la società ha la responsabilità del quartiere fieristico e non della realizzazione delle infrastrutture;
in relazione al divieto di cumulo di cui all'articolo 3 della legge n. 1261/1965, egli percepisce non già un'indennità bensì uno stipendio per attività professionale.

Preso atto delle risultanze dell'audizione, nella riunione del Comitato del 24 settembre 2009 proponeva, quindi, di concludere l'istruttoria con una proposta alla Giunta di accertamento della incompatibilità.
Fa quindi presente che la sua personale posizione favorevole all'accertamento della incompatibilità muove anzitutto dalla constatazione che Expo Milano 2015 s.p.a., a suo giudizio, non è in alcun modo assimilabile alle ordinarie fiere, e ciò in ragione della diversa e specifica disciplina internazionale e di fonte governativa cui la stessa società è sottoposta (convenzione di Parigi del 1928 e D.P.C.M. 22 ottobre 2008, esecutivo di obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del B.I.E.).
In merito alla questione della eventuale assimilabilità delle Esposizioni universali agli Enti fiera - e della conseguente eventuale applicazione della causa di esclusione dell'incompatibilità stabilita dall'articolo 1, secondo comma, della legge n. 60/1953 - decisivo, a suo avviso, dovrebbe ritenersi l'argomento di ordine sistematico relativo al diverso rango normativo delle discipline in materia di fiere e di Esposizioni universali. Infatti, la previsione già contenuta nella abrogata legislazione statale - ed ora riprodotta nella legislazione regionale in materia fieristica - secondo cui le Esposizioni universali sono soggette ad una disciplina distinta rispetto a quella cui soggiacciono le attività fieristiche ordinarie (ossia alla disciplina di rango internazionale fissata dalla Convenzione di Parigi del 1928) costituisce, a suo giudizio,

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indice di una diversità stessa della natura delle attività, tale da far ritenere non equiparabili i due fenomeni.
Se si esclude la possibilità di assimilare Expo Milano 2015 s.p.a. ad una normale società fieristica per le ragioni anzidette, la stessa società sembrerebbe in tutto riconducibile al novero di quelle alle quali lo Stato contribuisce in via ordinaria. Sotto tale ultimo profilo, infatti, l'assegnazione ad Expo Milano 2015 s.p.a. dei finanziamenti pluriennali (fino all'anno 2015) autorizzati dall'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (autorizzazione di spesa che, infatti, puntualmente figura nella tabella F del disegno di legge finanziaria 2010, attualmente all'esame del Senato), unitamente alla presenza nel capitale sociale di una rilevante quota del Ministero dell'economia e delle finanze, concorrono a configurare gli estremi della contribuzione ordinaria da parte dello Stato, ossia del presupposto previsto dall'articolo 2 della legge n. 60/1953 per una valutazione di incompatibilità. Tale conclusione appare avvalorata da quanto disposto dagli articoli 4, commi 6 e 7, e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, a norma dei quali la società Expo 2015 è direttamente assegnataria dei finanziamenti pubblici statali e, alla chiusura dell'evento, dovrà redigere un rendiconto finanziario generale da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Sebbene non rilevi ai fini del giudizio di compatibilità, non può inoltre essere sottaciuta la circostanza che la gravosità e la durata dell'impegno cui il collega Stanca è chiamato nell'assolvimento del proprio incarico alla guida della società Expo Milano 2015 s.p.a. non possono non essere ritenute in aperto conflitto con le esigenze di un pieno e corretto adempimento dei doveri nascenti dall'esercizio del mandato parlamentare, cui di fatto il deputato Stanca assai difficilmente potrebbe dedicarsi, se non in modo del tutto residuale. La gravosità degli impegni quale amministratore delegato di Expo Milano 2015 è anzi da considerarsi di assai dubbia compatibilità con lo stesso precetto dell'articolo 54 della Costituzione, a norma del quale i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore.
Nella predetta riunione del 24 settembre 2009 è peraltro risultato prevalente in Comitato il diverso orientamento volto a ritenere le Esposizioni universali in tutto assimilabili agli eventi fieristici, così come argomentato dal deputato Stanca nel corso dell'istruttoria. Il Comitato ha ritenuto che le Esposizioni universali altro non siano che manifestazioni fieristiche su larga scala, la cui dimensione e le cui finalità richiedono l'assunzione di impegni sul piano internazionale che non pregiudicano, tuttavia, la natura privatistica delle società preposte alla loro organizzazione e delle attività da esse poste in essere, sulla base del presupposto che la liberalizzazione delle forme giuridiche attraverso cui le attività fieristiche oggi si svolgono rappresenti indice di un allargamento della relativa nozione tale da potervi ricomprendere anche le Esposizioni universali.
In conclusione, nel preannunciare il suo personale voto contrario, il Comitato, a maggioranza, propone alla Giunta di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e vicepresidente di Expo Milano 2015 s.p.a. ricoperte dal deputato Lucio Stanca.

Daniele MARANTELLI (PD) ritiene necessario sgombrare preliminarmente il campo da qualunque equivoco in ordine alla sussistenza della incompatibilità tra la carica parlamentare e quella dirigenziale all'interno dell'EXPO, incompatibilità che nella specie è in re ipsa, dal momento che il capitale sociale e le risorse finanziarie dell'EXPO sono per la maggior parte di diretta derivazione statale. La SOGE (Società di gestione dell'EXPO Milano 2015) è stata, infatti, istituita con D.P.C.M 22 ottobre 2008, onde ottemperare agli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti

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del BIE in vista dell'esposizione universale del 2015. Nella norma istitutiva di SOGE è previsto che tutte le opere e l'organizzazione della società vengano finanziate dallo Stato. Contrariamente a quanto afferma l'onorevole Stanca nelle sue controdeduzioni, a nulla può rilevare il fatto che siano già stati in parte stanziati i finanziamenti per l'EXPO poiché non è escluso che possano essere devoluti a SOGE ulteriori finanziamenti. Anzi, nel D.P.C.M. istitutivo della società, come ricordato dal vicepresidente Pisicchio, è espressamente previsto che SOGE «è direttamente assegnataria dei finanziamenti pubblici dagli enti finanziatori» e che la SOGE dovrà redigere alla chiusura dell'evento EXPO un rendiconto finanziario generale sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia. Da tali disposizioni emerge che sino alla fine dell'EXPO la società potrà ricevere continui finanziamenti ed i rapporti con il Governo saranno costanti, il che giustifica l'evidente incompatibilità. Trova nella specie applicazione infatti il divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 60/53 (ma più in generale tutta la legge), norma che, come autorevolmente affermato dal Consiglio di Stato (sez. I, parere n. 1300 del 26 aprile 1995), risponde all'imprescindibile necessità di «stabilire l'incompatibilità a salvaguardia dell'autonomia della funzione legislativa dal potere esecutivo».
Quanto, poi, alle differenze tra esposizioni universali e fiere, richiama la definizione di esposizione universale contenuta nell'articolo 1 della Convenzione di Parigi e la definizione di manifestazione fieristica di cui alla legge quadro sul settore fieristico n. 7/2001, ormai abrogata, poi ripresa dalla legge regionale lombarda. Sin da una prima lettura comparativa delle suddette definizioni, appare evidente che nel primo caso (esposizione universale) è il carattere scientifico-culturale a predominare, mentre la manifestazione fieristica è una rassegna di tipo commerciale vero e proprio. Si tratta, pertanto, di fattispecie completamente diverse nello spirito, nella struttura nonché, per quanto in questa sede rileva, anche nella normativa. Dalla formulazione delle predette norme si evince la chiara volontà dei legislatori nazionale e regionale di escludere le esposizioni universali dall'ambito di applicazione della legge sulle fiere: non vi è alcuna possibilità di applicazione analogica delle rispettive discipline, trattandosi di fattispecie assolutamente difformi.
Osserva, poi, che la SOGE è stata istituita con D.P.C.M 22 ottobre 2008, onde ottemperare agli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti del BIE in vista dell'esposizione universale del 2015. L'articolo 10 della predetta Convenzione di Parigi prevede che «il Governo invitante deve curare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti emanati per la sua applicazione» e che «Se tale Governo non organizza, esso stesso, l'esposizione, la persona giuridica che l'organizza deve essere ufficialmente riconosciuta a tale scopo dal Governo che garantisce l'esecuzione degli obblighi di detta persona giuridica». Nel caso di specie, il Governo, con il succitato D.P.C.M., ha, di fatto, delegato SOGE nell'organizzazione dell'evento, conformemente a quanto previsto con il citato articolo 10, comma 2, della Convenzione di Parigi. In sostanza, con l'istituzione di SOGE il Governo ha riconosciuto che la società agirà in sua vece nell'organizzazione dell'evento e ne ha, altresì, garantito l'esecuzione degli obblighi imposti. L'articolo 10 della Convenzione, in altri termini, non consente di devolvere l'organizzazione ad enti fieristici. Se la Giunta ritenesse oggi diversamente, si sarebbe in presenza di una clamorosa distorsione interpretativa ed il D.P.C.M. sarebbe manifestamente in contrasto con quanto, invece, previsto dalla Convenzione di Parigi. Che SOGE non possa essere sotto alcun profilo assimilata ad un ente fieristico risulta evidente anche per ulteriori ragioni. Nell'articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. istitutivo è previsto che «il consiglio di amministrazione della SOGE è formato da 5 componenti nominati dall'assemblea dei soci» e che «la nomina avviene su proposta dei presidenti della Regione Lombardia e della Provincia

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di Milano nonché del Sindaco di Milano». Tale procedura di nomina del consiglio di amministrazione, che subordina la designazione degli organi degli enti fieristici all'intervento di autorità pubbliche, è assolutamente incompatibile con un ente fieristico. Infatti, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con una recente pronuncia, ha ritenuto che «le norme nazionali e regionali che subordinano la designazione degli organi degli enti fieristici all'intervento di autorità pubbliche o di organismi locali di altra natura possono ostacolare, se non addirittura impedire, l'esercizio da parte degli operatori provenienti da altri Stati membri, del diritto alla libera prestazione dei servizi e di rendere ad essi più difficile l'esercizio del diritto di stabilirsi in Italia» (Sez. V, sentenza n. 439 del 15 gennaio 2002). In forza di tale sentenza la Corte ha condannato l'Italia per manifesta violazione degli articolo 59-61, 54-58 e 63-66 del Trattato. Tale condanna ha portato poi all'abrogazione delle legge quadro sul sistema fieristico. Quindi, delle due l'una: o la SOGE non è ente fieristico e, quindi, il predetto D.P.C.M. è assolutamente legittimo e conforme ai principi comunitari; oppure, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse SOGE un ente fieristico, il D.P.C.M. sarebbe in palese contrasto con principi comunitari, con l'evidente rischio che tutti gli atti emanati dalla predetta società siano inficiati per un vizio originario. Se la Giunta delle elezioni dovesse respingere la richiesta di incompatibilità, confermerebbe, di fatto, che si tratta di ente fieristico e ciò potrebbe persino «minare» l'attività preparatoria di tutta l'attività dell'EXPO. Infatti, tutti gli atti che SOGE emanerà (aggiudicazione di appalti, approvazione di progetti di opere pubbliche, ecc.) potrebbero essere inficiati e passibili di annullamento dinanzi al giudice amministrativo per evidente contrasto con i principi comunitari in precedenza richiamati. Sussisterebbe, dunque, in tale inopinata ipotesi il concreto rischio che i ricorsi eventualmente proposti avverso atti connessi all'organizzazione dell'EXPO possano essere accolti o deferiti al giudizio della Corte di Giustizia europea pregiudicando, tra l'altro, l'avvio dei cantieri già in ritardo. Potrebbe, infine, essere comminata una nuova durissima sanzione per il Governo italiano, reo di aver nuovamente emanato una disposizione normativa che subordina la designazione degli organi di un ente fieristico all'intervento di autorità pubbliche. Per tali motivi, rispondenti anche al principio di conservazione degli atti amministrativi, reputa quindi necessario che la Giunta delle elezioni concluda nel senso di ritenere SOGE non assimilabile ad un ente fieristico, tanto più che la stesa non risulta neppure iscritta nell'elenco degli enti fieristici della regione Lombardia.
Per tutti i motivi esposti, ritiene conclusivamente che le cariche ricoperte dal deputato Stanca siano da giudicare chiaramente incompatibili con il mandato parlamentare, sottolineando come il cumulo di incarichi che caratterizza alcuni deputati del gruppo PDL richieda doti fisiche fuori dal comune per le quali non può non nutrirsi una malcelata invidia, doti fisiche che non sempre tuttavia - come nel caso dell'onorevole Stanca - bastano a superare la chiara incompatibilità delle funzioni svolte.

Rolando NANNICINI (PD), nel ringraziare il vicepresidente Pisicchio e il Comitato per l'ampia istruttoria svolta, osserva anzitutto come dal vigente quadro normativo emerga che, a differenza delle fiere, la competenza sulle esposizioni universali resta in capo allo Stato. Nella esimente prevista dalla legge n. 60 del 1953 rientrano certamente le fiere ma non le esposizioni universali, la cui natura di grandi eventi le rende irriducibili agli eventi fieristici. Ricorda, quindi, che il 9 aprile 2009 il deputato Lucio Stanca è stato nominato amministratore delegato della società di gestione del grande evento Expo 2015. Per tale carica al deputato Stanca viene riconosciuto un compenso annuo di 300 mila euro cui si aggiungono ulteriori 150 mila euro per obiettivi raggiunti, per un ragguardevole totale di 450 mila euro annui. Dopo aver ricordato la composizione del

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capitale sociale e l'oggetto della società, osserva che un grande evento quale Expo Milano 2015 - così definito dal D.P.C.M. 30 agosto 2007 ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 - non può certo ritenersi riconducibile ad alcuna delle fattispecie sottratte ad una valutazione di incompatibilità dalla legge n. 60 del 1953. In particolare, l'Expo non può essere ritenuto assimilabile agli enti fiera posto che l'esenzione degli enti fiera stabilita dalla legge n. 60 del 1953 consisteva e consiste in una misura a favore di cariche onorifiche, quali appunto quelle in enti fieristici annoverabili tra gli enti a rappresentanza territoriale, Ricorda, inoltre, con riferimento al divieto di cumulo previsto dall'articolo 3 della legge n. 1261 del 1965, che - sebbene si tratti di aspetto non direttamente riconducibile alle competenze della Giunta delle elezioni - la non cumulabilità con l'indennità parlamentare di compensi erogati da enti e società private con azionariato statale è oltre modo avvalorata dalla circostanza che l'attività professionale del collega Stanca è iniziata successivamente alla sua elezione a deputato. Poiché a tutti interessa che l'Expo di Milano abbia pieno successo, si augura pertanto che la maggioranza rifletta sull'opportunità di approvare una dichiarazione di compatibilità che finirebbe per danneggiare l'evento Expo 2015 fondandolo su basi d'argilla, ponendo in difficoltà lo stesso deputato Stanca, le cui capacità professionali non sono peraltro in discussione. Qualora la Giunta dovesse approvare la proposta del Comitato, il suo gruppo continuerà in tutte le sedi politiche e istituzionali - anche attraverso la presentazione di atti di sindacato ispettivo - ad illustrare i motivi che oggi sono stati da lui e dal collega Marantelli esposti a favore di una pronuncia che accerti l'incompatibilità delle cariche ricoperte dal deputato Stanca, per rimarcare l'esigenza che le regole non siano piegate al volere della maggioranza.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ringrazia il vicepresidente Pisicchio per la puntualità, completezza e franchezza della relazione svolta nonché i colleghi intervenuti nella seduta odierna, ed in particolare il collega Nannicini per aver preannunciato l'intenzione dell'opposizione di esercitare in tutte le sedi il necessario controllo sull'operato del Governo, il quale a sua volta sarà in grado di fornire tutte le risposte alle obiezioni sollevate. Ringrazia altresì il collega Marantelli, di cui pure non condivide le argomentazioni, per l'auspicio da lui espresso di un pieno successo dell'evento Expo Milano. Nel precisare che la Giunta non era oggi chiamata a discutere dell'evento Expo ma dei profili relativi alla compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche ricoperte dall'onorevole Stanca, dichiara in conclusione il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di accertamento della compatibilità formulata dal Comitato.

Pino PISICCHIO (IdV), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, intervenendo in replica, dopo aver ringraziato tutti i colleghi intervenuti, tiene a sottolineare che, non avendo il Comitato accolto il suo orientamento a proporre una dichiarazione di incompatibilità, avrebbe certamente rassegnato le dimissioni dall'incarico di coordinatore qualora la natura dell'organo e le attività da esso svolte fossero state interamente ascrivibili alla dimensione politica. Continua viceversa a ritenere che le valutazioni che è chiamata ad effettuare la Giunta debbano restare ancorate a profili tecnico-giuridici dal momento che la Giunta dovrebbe considerarsi un organo giudiziale e non politico, a meno che non si voglia rinunciare al principio dell'autodichia ed intraprendere la strada che conduce all'affidamento ad un'istanza esterna, quale ad esempio la Corte costituzionale, dei compiti attualmente svolti dalla Giunta medesima.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, passa alla votazione della proposta del Comitato di accertamento della compatibilità. Avverte che, trattandosi di una proposta di accertamento della compatibilità,

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ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora essa fosse respinta si intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso della incompatibilità.
Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e vicepresidente di Expo Milano 2015 s.p.a. ricoperte dal deputato Lucio Stanca.

La Giunta approva.

La seduta termina alle 15.35.